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D-5072/2015

D-5072/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2015-11-26 · Italiano CH

Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata

Sachverhalt

A. A.a Con scritto del 1° novembre 2010 l'interessato - cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil e nato a B._______ (Sri Lanka) - ha depositato alla rappresentanza svizzera a Colombo (Sri Lanka) una domanda d'asilo e d'autorizzazione d'entrata in Svizzera. A.b Nella sua domanda, egli ha dichiarato di essere un ex-membro del movimento delle "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), e di essere stato rilasciato da un campo di riabilitazione ("Rehabilitationshaft") il (...) ottobre 2010. Il medesimo e suo padre sarebbero soli in Patria e non potrebbero più vivere lì poiché avrebbero paura. Egli inoltre sarebbe stato ferito in un bombardamento ed avrebbe un frammento di proiettile in testa. B. B.a Con scritto del 12 aprile 2011 la rappresentanza svizzera a Colombo ha invitato l'interessato a completare i suoi motivi d'asilo e a presentare tutti i documenti necessari a sostegno della sua domanda d'asilo. B.b Con scritto del 25 aprile 2011 il medesimo ha indicato di provenire da una famiglia sotto la soglia di povertà, la stessa sarebbe stata dislocata nel distretto di C._______ (Sri Lanka) e il (...) novembre 2008 egli sarebbe stato rapito dal movimento delle LTTE per tre mesi quando sarebbe riuscito a fuggire e si sarebbe arreso alle forze di sicurezza dello Sri Lanka. Siccome ex-membro delle LTTE sarebbe rimasto sotto la custodia dell'esercito in un campo di riabilitazione da dove sarebbe stato rilasciato il (...) ottobre 2010. In detenzione sarebbe rimasto per più di un anno, i suoi genitori sarebbero anziani e senza reddito e lui sarebbe l'unica fonte di sostentamento della sua famiglia. A causa della guerra la sua famiglia avrebbe perso tutte le loro proprietà e documenti. Inoltre, egli sarebbe stato ferito a una gamba e in tutto il corpo in un bombardamento. Dopo il suo rilascio sarebbe stato minacciato telefonicamente con dei messaggi da delle persone sconosciute. Di conseguenza, egli vorrebbe espatriare e chiede asilo in Svizzera. B.c A sostegno della sua domanda ha fornito la copia di un certificato di socializzazione rilasciato dal (...) e la relativa traduzione in lingua inglese, copia di uno scritto del (...) del (...) ottobre 2010 con la relativa traduzione in lingua inglese, una copia di un attestato di detenzione del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) del (...) dicembre 2010, copia di un documento d'identificazione rilasciato dal CICR e una traduzione del certificato di morte del padre. C. C.a Con scritto del 18 ottobre 2013 la rappresentanza svizzera a Colombo ha informato il richiedente che sarà convocato per essere sentito sui suoi motivi d'asilo in un'audizione. C.b Con scritto del 27 febbraio 2015 l'interessato è stato invitato dalla rappresentanza svizzera per essere sentito in merito ai suoi motivi d'asilo. C.c Nel corso dell'audizione del 31 marzo 2015 il richiedente ha dichiarato di essere di etnia tamil, nato a B._______ (Sri Lanka) e oggi residente a D._______, E._______ (Sri Lanka). Nel 1990 sarebbe entrato a far parte delle LTTE, avrebbe effettuato una formazione militare e avrebbe combattuto al fronte e comandato un gruppo di dieci persone. In febbraio 2009 sarebbe stato ferito ad una gamba e alla testa in una battaglia. Dal (...) maggio 2009 al (...) ottobre 2010 sarebbe stato arrestato e detenuto dall'esercito. Avrebbe depositato una domanda d'asilo in Svizzera perché il CID (Criminal Investigation Department) e l'esercito sarebbero sempre andati a chiedere informazioni e porgli domande su altri membri delle LTTE. Ciò accadrebbe spesso e a volte sarebbe pure invitato a presentarsi al loro campo. Con il decesso del padre inoltre, egli si ritroverebbe da solo, avrebbe paura e nessuno potrebbe prendersi cura di lui. Le forze di sicurezza visiterebbero il suo appartamento due volte al mese e lo scorso anno avrebbe dovuto recarsi tra le dieci e le venti volte negli uffici del CID. Essi inoltre lo minaccerebbero. Non si è rivolto alle autorità per chiedere protezione poiché sarebbero proprio queste che verrebbero a chiedergli informazioni. Infine, in febbraio 2014 sarebbe stato brevemente arrestato perché aiutava un candidato del partito politico (...) per le elezioni. Da allora non sarebbe più attivo politicamente. D. In data 9 aprile 2015 la rappresentanza svizzera a Colombo ha trasmesso gli atti alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) con uno scritto di accompagnamento. E. Con decisione del 1° luglio 2015, notificata il 21 luglio 2015 (cfr. risultanze processuali), la SEM non ha autorizzato l'entrata dell'interessato in Svizzera ai fini della procedura d'asilo ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero. L'autorità inferiore ha considerato che gli eventuali pregiudizi subiti durante la guerra e tra maggio 2009 e ottobre 2010 durante il soggiorno nel campo di riabilitazione, perpetrati dalle forze di sicurezza srilankesi, così come il momentaneo arresto avvenuto in febbraio 2014, al momento della decisione non sarebbero più rilevanti per giustificare l'entrata in Svizzera. Il timore di subire delle persecuzioni future sarebbe fondato e suscettibile di giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata in Svizzera unicamente quando queste misure, in ragione della loro natura o intensità, rendono impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza conforme alla dignità umana nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero. Orbene, nel caso in disamina, il richiedente sarebbe rimasto un po' più un anno nel campo di riabilitazione e in ottobre 2010 sarebbe stato rilasciato. Da lì in poi sarebbe rimasto sotto il controllo delle forze di sicurezza, il CID e l'esercito srilankese si sarebbero recati a casa sua regolarmente e l'avrebbero interrogato. Alcune volte avrebbe anche dovuto presentarsi presso le forze di sicurezza. Dal decesso del padre nel 2013 non avrebbe più avuto nessuno ad assisterlo in queste difficoltà con le forze di sicurezza, ciò che gli farebbe paura. L'autorità inferiore ha tuttavia ritenuto che i timori di subire delle persecuzioni da parte delle forze di sicurezza non sarebbero sufficienti per giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata. Invero, malgrado il fatto che le autorità srilankesi dopo la fine del conflitto abbiano fatto di tutto per evitare un nuovo rafforzamento delle LTTE continuando pertanto a procedere contro le persone che erano al comando delle LTTE e non sarebbe da escludere che egli sia rimasto e sia tuttora sotto il controllo delle autorità srilankesi, tali misure sarebbero comunque da ritenere in relazione alla lotta contro il terrorismo delle LTTE. Pertanto, in difetto di intensità, non costituirebbero un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi. F. Con ricorso del 25 luglio 2015, inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) tramite la rappresentanza svizzera a Colombo, Sri Lanka (data d'entrata: 21 agosto 2015), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale. Nell'atto di ricorso, l'insorgente contesta l'apprezzamento dell'autorità inferiore e rileva che negli ultimi anni sarebbe stato torturato dal CID, dagli investigatori della polizia e delle forze armate. Un campo dell'esercito srilankese si troverebbe vicino a casa sua e ogni giorno verrebbero a interrogarlo sulle sue attività quotidiane. A volte lo chiamerebbero al telefono e gli chiederebbero di presentarsi al campo militare, ma lui non ci andrebbe. Starebbe affrontando gravi disagi ogni giorno e a causa di questo non sarebbe in grado di vivere in un ambiente libero e pacifico. In conclusione chiede dunque la concessione di un visto per poter visitare la Svizzera per un breve periodo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza.

Erwägungen (14 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre il ricorso è stato trasmesso in italiano. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano.

E. 2.2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; DTAF 2015/2 consid. 7.3 circa il potere di cognizione del Tribunale nelle domande d'asilo depositate all'estero). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 4 La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 28 settembre 2012 della legge sull'asilo RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015 e prorogate fino al 28 settembre 2019 giusta il n. II della legge federale del 26 settembre 2014 (RU 2015 2047; FF 2014 1869). Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore di suddetta modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 cpv. 1 e 68 cpv. 3 aLAsi (RU 1999 2262) e dall'art. 10 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311, RU 1999 2302) nel tenore previgente. Essendo la presente domanda d'asilo dall'estero stata depositata il 1° novembre 2010, il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema.

E. 5 Giusta l'art. 19 cpv. 1 aLAsi, se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'Ufficio federale corredata da un rapporto (art. 20 cpv. 1 aLAsi). In ossequio all'art. 10 cpv. 1 aOAsi 1, la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per iscritto i motivi d'asilo (art. 10 cpv. 2 aOAsi 1). La rappresentanza svizzera trasmette poi all'UFM (ora SEM) il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (art. 20 cpv. 1 aLAsi e art. 10 cpv. 3 aOAsi 1). Nella fattispecie, il 1° novembre 2010 l'interessato ha depositato la domanda d'asilo presso la rappresentanza svizzera a Colombo, con scritto del 25 aprile 2011 ha potuto completare i suoi motivi d'asilo e in data 31 marzo 2015 è stato sentito personalmente dalla rappresentanza svizzera in merito ai suoi motivi d'asilo. In questa occasione ha potuto fornire ulteriori indicazioni inerenti alle sue attuali condizioni di vita e alle persecuzioni. In data 9 aprile 2015, la rappresentanza ha trasmesso gli atti alla SEM con uno scritto di accompagnamento.

E. 6.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti).

E. 6.2 Ai sensi dell'art. 20 cvp. 2 aLAsi l'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese. Qualora il richiedente non renda verosimili delle persecuzioni ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi, o qualora possa essere ragionevolmente preteso che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro Paese (art. 52 cpv. 2 aLAsi), l'UFM (ora SEM) è legittimato a rendere una decisione materiale negativa (cfr. DTAF 2015/2 consid. 7.1 e relativi riferimenti). Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva. Oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro Paese, la garanzia di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro Paese. In altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità di integrazione ed assimilazione (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3 e relativi riferimenti).

E. 7 Nella fattispecie, la SEM non ha messo in dubbio la credibilità dei fatti allegati dall'interessato negli scritti e nel corso dell'audizione. A sostegno delle sue allegazioni ha allegato dei mezzi di prova concernenti la sua detenzione durata all'incirca un anno nel campo di riabilitazione. Tali misure di sorveglianza corrispondono alle informazioni disponibili concernenti l'attitudine delle autorità srilankesi verso le persone liberate dai campi di riabilitazione (cfr. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 12 dicembre 2012, pag. 27). Inoltre, secondo giurisprudenza costante del Tribunale, le persone sospettate di aver avuto contatti con le LTTE sono esposte a un accresciuto rischio di persecuzioni (cfr. DTAF 2011/24 consid. 8) e dalla fine della guerra nel 2009 la situazione dal punto di vista dei diritti umani non appare migliorata, così come le autorità non appaiono aver perso interesse nel perseguire persone che hanno avuto contatti, supposti o effettivi, con le LTTE (cfr. sentenza del TAF D-1470/2014 del 5 giugno 2014 consid. 6.4.4).

E. 7.1 Tuttavia, pur non sottovalutando e non mettendo in dubbio le difficoltà e i disagi riscontrati dal ricorrente quotidianamente e riconoscendo che lo stesso sia esposto ad un accresciuto rischio di subire delle persecuzioni essendo stato membro delle LTTE, il Tribunale rileva che come rettamente ritenuto dalla SEM nella decisione avversata, alla quale si rinvia, i pregiudizi allegati non sono di un'intensità sufficiente per poter giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata. Stando a quanto allegato dal ricorrente, dopo il rilascio dal campo di riabilitazione l'esercito srilankese e il CID si sono recati due volte al mese a casa sua e gli hanno posto domande sulle sue attività quotidiane (cfr. audizione pag. 4). Una volta ha dovuto recarsi ad un incontro a F._______ (Sri Lanka) dove gli sono state poste delle domande su altri membri delle LTTE. Inoltre, ha dovuto presentarsi presso gli uffici del CID tra le dieci e le venti volte (cfr. ibidem). Egli è stato interrogato in maniera più frequente rispetto ad altri ex-membri poiché era un ex-quadro delle LTTE. Infine, l'interessato ha avuto problemi ed è stato arrestato per un breve tempo durante le elezioni del 2014 poiché stava lavorando per un partito politico (cfr. audizione pag. 9). Dopo il rilascio ha smesso tali attività politiche per evitare di avere ulteriori problemi (cfr. ibidem). Orbene, tutte queste misure dimostrano la persistenza di una certa diffidenza da parte delle autorità nei suoi confronti e anche un'attitudine vessatoria, tuttavia non possono essere assimilate a delle violazioni gravi della sua dignità o dei suoi diritti umani. Gli incontri con il CID e l'esercito testimoniano la volontà delle autorità di intimidirlo e di mantenerlo sotto controllo, ma non dimostrano un rischio di subire dei seri pregiudizi. Dopo il rilascio dal campo di riabilitazione, all'infuori dell'arresto di febbraio 2014, egli non è stato più arrestato e non è nemmeno stato maltrattato dalle autorità. In definitiva, le misure descritte dall'interessato s'iscrivono totalmente nel quadro delle misure di sorveglianza delle autorità a cui sono sottoposti gli ex-membri delle LTTE e non dimostrano dunque una discriminazione particolare del ricorrente rispetto ad altre persone rilasciate dai campi di riabilitazione. Esse non raggiungono neppure un'intensità tale da essere assimilate a dei seri pregiudizi. Inoltre, la sua paura, dopo il decesso del padre, di essere da solo, senza che nessuno si occupi di lui e possa aiutarlo in caso di arresto non è rilevante poiché tale motivo non rientra infatti manifestamente nella definizione di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non è neppure fondata. Il timore di essere arrestato invero, non è fondato su elementi oggettivi poiché dagli atti non si evincono indizi per ritenere che egli rischi di venire arrestato. Infine, i mezzi di prova forniti a sostegno della domanda non sono atti a modificare l'apprezzamento, essi infatti provano unicamente dei fatti che non sono contestati.

E. 7.2 Di conseguenza, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare il suo bisogno di protezione da parte della Svizzera. Pertanto, può essere preteso che egli continui la sua permanenza in Sri Lanka.

E. 8 Alla luce di tutto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera al ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF).

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e alla rappresentanza svizzera a Colombo. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-5072/2015 Sentenza del 26 novembre 2015 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Contessina Theis, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Domanda d'asilo presentata all'estero e autorizzazione d'entrata; decisione della SEM del 1° luglio 2015 / N (...). Fatti: A. A.a Con scritto del 1° novembre 2010 l'interessato - cittadino dello Sri Lanka di etnia tamil e nato a B._______ (Sri Lanka) - ha depositato alla rappresentanza svizzera a Colombo (Sri Lanka) una domanda d'asilo e d'autorizzazione d'entrata in Svizzera. A.b Nella sua domanda, egli ha dichiarato di essere un ex-membro del movimento delle "Liberation Tigers of Tamil Eelam" (LTTE), e di essere stato rilasciato da un campo di riabilitazione ("Rehabilitationshaft") il (...) ottobre 2010. Il medesimo e suo padre sarebbero soli in Patria e non potrebbero più vivere lì poiché avrebbero paura. Egli inoltre sarebbe stato ferito in un bombardamento ed avrebbe un frammento di proiettile in testa. B. B.a Con scritto del 12 aprile 2011 la rappresentanza svizzera a Colombo ha invitato l'interessato a completare i suoi motivi d'asilo e a presentare tutti i documenti necessari a sostegno della sua domanda d'asilo. B.b Con scritto del 25 aprile 2011 il medesimo ha indicato di provenire da una famiglia sotto la soglia di povertà, la stessa sarebbe stata dislocata nel distretto di C._______ (Sri Lanka) e il (...) novembre 2008 egli sarebbe stato rapito dal movimento delle LTTE per tre mesi quando sarebbe riuscito a fuggire e si sarebbe arreso alle forze di sicurezza dello Sri Lanka. Siccome ex-membro delle LTTE sarebbe rimasto sotto la custodia dell'esercito in un campo di riabilitazione da dove sarebbe stato rilasciato il (...) ottobre 2010. In detenzione sarebbe rimasto per più di un anno, i suoi genitori sarebbero anziani e senza reddito e lui sarebbe l'unica fonte di sostentamento della sua famiglia. A causa della guerra la sua famiglia avrebbe perso tutte le loro proprietà e documenti. Inoltre, egli sarebbe stato ferito a una gamba e in tutto il corpo in un bombardamento. Dopo il suo rilascio sarebbe stato minacciato telefonicamente con dei messaggi da delle persone sconosciute. Di conseguenza, egli vorrebbe espatriare e chiede asilo in Svizzera. B.c A sostegno della sua domanda ha fornito la copia di un certificato di socializzazione rilasciato dal (...) e la relativa traduzione in lingua inglese, copia di uno scritto del (...) del (...) ottobre 2010 con la relativa traduzione in lingua inglese, una copia di un attestato di detenzione del Comitato internazionale della Croce Rossa (CICR) del (...) dicembre 2010, copia di un documento d'identificazione rilasciato dal CICR e una traduzione del certificato di morte del padre. C. C.a Con scritto del 18 ottobre 2013 la rappresentanza svizzera a Colombo ha informato il richiedente che sarà convocato per essere sentito sui suoi motivi d'asilo in un'audizione. C.b Con scritto del 27 febbraio 2015 l'interessato è stato invitato dalla rappresentanza svizzera per essere sentito in merito ai suoi motivi d'asilo. C.c Nel corso dell'audizione del 31 marzo 2015 il richiedente ha dichiarato di essere di etnia tamil, nato a B._______ (Sri Lanka) e oggi residente a D._______, E._______ (Sri Lanka). Nel 1990 sarebbe entrato a far parte delle LTTE, avrebbe effettuato una formazione militare e avrebbe combattuto al fronte e comandato un gruppo di dieci persone. In febbraio 2009 sarebbe stato ferito ad una gamba e alla testa in una battaglia. Dal (...) maggio 2009 al (...) ottobre 2010 sarebbe stato arrestato e detenuto dall'esercito. Avrebbe depositato una domanda d'asilo in Svizzera perché il CID (Criminal Investigation Department) e l'esercito sarebbero sempre andati a chiedere informazioni e porgli domande su altri membri delle LTTE. Ciò accadrebbe spesso e a volte sarebbe pure invitato a presentarsi al loro campo. Con il decesso del padre inoltre, egli si ritroverebbe da solo, avrebbe paura e nessuno potrebbe prendersi cura di lui. Le forze di sicurezza visiterebbero il suo appartamento due volte al mese e lo scorso anno avrebbe dovuto recarsi tra le dieci e le venti volte negli uffici del CID. Essi inoltre lo minaccerebbero. Non si è rivolto alle autorità per chiedere protezione poiché sarebbero proprio queste che verrebbero a chiedergli informazioni. Infine, in febbraio 2014 sarebbe stato brevemente arrestato perché aiutava un candidato del partito politico (...) per le elezioni. Da allora non sarebbe più attivo politicamente. D. In data 9 aprile 2015 la rappresentanza svizzera a Colombo ha trasmesso gli atti alla Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM) con uno scritto di accompagnamento. E. Con decisione del 1° luglio 2015, notificata il 21 luglio 2015 (cfr. risultanze processuali), la SEM non ha autorizzato l'entrata dell'interessato in Svizzera ai fini della procedura d'asilo ed ha respinto la sua domanda d'asilo dall'estero. L'autorità inferiore ha considerato che gli eventuali pregiudizi subiti durante la guerra e tra maggio 2009 e ottobre 2010 durante il soggiorno nel campo di riabilitazione, perpetrati dalle forze di sicurezza srilankesi, così come il momentaneo arresto avvenuto in febbraio 2014, al momento della decisione non sarebbero più rilevanti per giustificare l'entrata in Svizzera. Il timore di subire delle persecuzioni future sarebbe fondato e suscettibile di giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata in Svizzera unicamente quando queste misure, in ragione della loro natura o intensità, rendono impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza conforme alla dignità umana nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero. Orbene, nel caso in disamina, il richiedente sarebbe rimasto un po' più un anno nel campo di riabilitazione e in ottobre 2010 sarebbe stato rilasciato. Da lì in poi sarebbe rimasto sotto il controllo delle forze di sicurezza, il CID e l'esercito srilankese si sarebbero recati a casa sua regolarmente e l'avrebbero interrogato. Alcune volte avrebbe anche dovuto presentarsi presso le forze di sicurezza. Dal decesso del padre nel 2013 non avrebbe più avuto nessuno ad assisterlo in queste difficoltà con le forze di sicurezza, ciò che gli farebbe paura. L'autorità inferiore ha tuttavia ritenuto che i timori di subire delle persecuzioni da parte delle forze di sicurezza non sarebbero sufficienti per giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata. Invero, malgrado il fatto che le autorità srilankesi dopo la fine del conflitto abbiano fatto di tutto per evitare un nuovo rafforzamento delle LTTE continuando pertanto a procedere contro le persone che erano al comando delle LTTE e non sarebbe da escludere che egli sia rimasto e sia tuttora sotto il controllo delle autorità srilankesi, tali misure sarebbero comunque da ritenere in relazione alla lotta contro il terrorismo delle LTTE. Pertanto, in difetto di intensità, non costituirebbero un serio pregiudizio ai sensi dell'art. 3 LAsi. F. Con ricorso del 25 luglio 2015, inoltrato al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) tramite la rappresentanza svizzera a Colombo, Sri Lanka (data d'entrata: 21 agosto 2015), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale. Nell'atto di ricorso, l'insorgente contesta l'apprezzamento dell'autorità inferiore e rileva che negli ultimi anni sarebbe stato torturato dal CID, dagli investigatori della polizia e delle forze armate. Un campo dell'esercito srilankese si troverebbe vicino a casa sua e ogni giorno verrebbero a interrogarlo sulle sue attività quotidiane. A volte lo chiamerebbero al telefono e gli chiederebbero di presentarsi al campo militare, ma lui non ci andrebbe. Starebbe affrontando gravi disagi ogni giorno e a causa di questo non sarebbe in grado di vivere in un ambiente libero e pacifico. In conclusione chiede dunque la concessione di un visto per poter visitare la Svizzera per un breve periodo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino necessari per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. In casu, la decisione impugnata è redatta in tedesco, mentre il ricorso è stato trasmesso in italiano. La presente sentenza può pertanto essere redatta in italiano. 2.2 Di regola, il Tribunale giudica nella composizione di tre giudici (art. 21 cpv. 1 LTAF). In applicazione dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, anche in questi casi il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5; DTAF 2015/2 consid. 7.3 circa il potere di cognizione del Tribunale nelle domande d'asilo depositate all'estero). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

4. La legge federale del 28 settembre 2012 ha introdotto alcune modifiche urgenti alla legge sull'asilo (cfr. Modifiche urgenti del 28 settembre 2012 della legge sull'asilo RU 2012 5359; FF 2010 3889) entrate in vigore il 29 settembre 2012 con effetto sino al 28 settembre 2015 e prorogate fino al 28 settembre 2019 giusta il n. II della legge federale del 26 settembre 2014 (RU 2015 2047; FF 2014 1869). Fra le modifiche figura la soppressione della possibilità di depositare una domanda d'asilo presso una rappresentanza svizzera all'estero. Giusta la relativa disposizione transitoria, le domande d'asilo depositate all'estero prima dell'entrata in vigore di suddetta modifica della LAsi sono rette dagli articoli 12, 19, 20, 41 cpv. 2, 52 cpv. 1 e 68 cpv. 3 aLAsi (RU 1999 2262) e dall'art. 10 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311, RU 1999 2302) nel tenore previgente. Essendo la presente domanda d'asilo dall'estero stata depositata il 1° novembre 2010, il presente ricorso viene quindi trattato secondo le disposizioni applicabili del diritto previgente e l'invalsa giurisprudenza sviluppata sul tema.

5. Giusta l'art. 19 cpv. 1 aLAsi, se un richiedente deposita una domanda d'asilo all'estero, quest'ultima deve essere depositata presso una rappresentanza svizzera la quale trasmette tale domanda all'Ufficio federale corredata da un rapporto (art. 20 cpv. 1 aLAsi). In ossequio all'art. 10 cpv. 1 aOAsi 1, la rappresentanza svizzera all'estero procede di norma ad un interrogatorio del richiedente l'asilo. Se l'interrogatorio non è possibile, il richiedente l'asilo è invitato a indicare per iscritto i motivi d'asilo (art. 10 cpv. 2 aOAsi 1). La rappresentanza svizzera trasmette poi all'UFM (ora SEM) il verbale dell'interrogatorio o la domanda d'asilo scritta, come anche altri documenti pertinenti e un rapporto completivo contenente la sua valutazione della domanda d'asilo (art. 20 cpv. 1 aLAsi e art. 10 cpv. 3 aOAsi 1). Nella fattispecie, il 1° novembre 2010 l'interessato ha depositato la domanda d'asilo presso la rappresentanza svizzera a Colombo, con scritto del 25 aprile 2011 ha potuto completare i suoi motivi d'asilo e in data 31 marzo 2015 è stato sentito personalmente dalla rappresentanza svizzera in merito ai suoi motivi d'asilo. In questa occasione ha potuto fornire ulteriori indicazioni inerenti alle sue attuali condizioni di vita e alle persecuzioni. In data 9 aprile 2015, la rappresentanza ha trasmesso gli atti alla SEM con uno scritto di accompagnamento. 6. 6.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Vi è pressione psichica insopportabile quando una persona è vittima di misure sistematiche che costituiscono delle violazioni gravi o ripetute delle libertà e dei diritti fondamentali e che da un apprezzamento oggettivo raggiungono un'intensità e un grado tali da rendere impossibile, o difficile oltre i limiti del sopportabile, condurre un'esistenza degna di un essere umano nello Stato persecutore, di modo che la persona perseguitata può sottrarsi a questa situazione forzata unicamente tramite la fuga all'estero (cfr. DTAF 2010/28 consid. 3.3.1.1 e relativi riferimenti). 6.2 Ai sensi dell'art. 20 cvp. 2 aLAsi l'Ufficio autorizza il richiedente ad entrare in Svizzera per chiarire i fatti se non si può ragionevolmente pretendere che questi rimanga nel Paese di domicilio o di soggiorno o che si rechi in un altro Paese. Qualora il richiedente non renda verosimili delle persecuzioni ai sensi degli art. 3 e 7 LAsi, o qualora possa essere ragionevolmente preteso che il richiedente si adoperi per essere accolto in un altro Paese (art. 52 cpv. 2 aLAsi), l'UFM (ora SEM) è legittimato a rendere una decisione materiale negativa (cfr. DTAF 2015/2 consid. 7.1 e relativi riferimenti). Le condizioni che permettono l'ottenimento di un'autorizzazione d'entrata devono essere definite in maniera restrittiva. Oltre all'esistenza di un'esposizione a serio pericolo ai sensi dell'art. 3 LAsi, l'autorità prende in considerazione altri elementi, segnatamente l'esistenza di relazioni particolari con la Svizzera o con un altro Paese, la garanzia di protezione di uno Stato terzo, la possibilità pratica e l'oggettiva esigibilità dell'ammissione in un altro Paese. In altri termini, la possibilità e l'esigibilità di ricercare una protezione al di fuori dalla Svizzera, così come le future possibilità di integrazione ed assimilazione (cfr. DTAF 2011/10 consid. 3.3 e relativi riferimenti). 7. Nella fattispecie, la SEM non ha messo in dubbio la credibilità dei fatti allegati dall'interessato negli scritti e nel corso dell'audizione. A sostegno delle sue allegazioni ha allegato dei mezzi di prova concernenti la sua detenzione durata all'incirca un anno nel campo di riabilitazione. Tali misure di sorveglianza corrispondono alle informazioni disponibili concernenti l'attitudine delle autorità srilankesi verso le persone liberate dai campi di riabilitazione (cfr. UNHCR Eligibility Guidelines for Assessing the International Protection Needs of Asylum-Seekers from Sri Lanka, 12 dicembre 2012, pag. 27). Inoltre, secondo giurisprudenza costante del Tribunale, le persone sospettate di aver avuto contatti con le LTTE sono esposte a un accresciuto rischio di persecuzioni (cfr. DTAF 2011/24 consid. 8) e dalla fine della guerra nel 2009 la situazione dal punto di vista dei diritti umani non appare migliorata, così come le autorità non appaiono aver perso interesse nel perseguire persone che hanno avuto contatti, supposti o effettivi, con le LTTE (cfr. sentenza del TAF D-1470/2014 del 5 giugno 2014 consid. 6.4.4). 7.1 Tuttavia, pur non sottovalutando e non mettendo in dubbio le difficoltà e i disagi riscontrati dal ricorrente quotidianamente e riconoscendo che lo stesso sia esposto ad un accresciuto rischio di subire delle persecuzioni essendo stato membro delle LTTE, il Tribunale rileva che come rettamente ritenuto dalla SEM nella decisione avversata, alla quale si rinvia, i pregiudizi allegati non sono di un'intensità sufficiente per poter giustificare il rilascio di un'autorizzazione d'entrata. Stando a quanto allegato dal ricorrente, dopo il rilascio dal campo di riabilitazione l'esercito srilankese e il CID si sono recati due volte al mese a casa sua e gli hanno posto domande sulle sue attività quotidiane (cfr. audizione pag. 4). Una volta ha dovuto recarsi ad un incontro a F._______ (Sri Lanka) dove gli sono state poste delle domande su altri membri delle LTTE. Inoltre, ha dovuto presentarsi presso gli uffici del CID tra le dieci e le venti volte (cfr. ibidem). Egli è stato interrogato in maniera più frequente rispetto ad altri ex-membri poiché era un ex-quadro delle LTTE. Infine, l'interessato ha avuto problemi ed è stato arrestato per un breve tempo durante le elezioni del 2014 poiché stava lavorando per un partito politico (cfr. audizione pag. 9). Dopo il rilascio ha smesso tali attività politiche per evitare di avere ulteriori problemi (cfr. ibidem). Orbene, tutte queste misure dimostrano la persistenza di una certa diffidenza da parte delle autorità nei suoi confronti e anche un'attitudine vessatoria, tuttavia non possono essere assimilate a delle violazioni gravi della sua dignità o dei suoi diritti umani. Gli incontri con il CID e l'esercito testimoniano la volontà delle autorità di intimidirlo e di mantenerlo sotto controllo, ma non dimostrano un rischio di subire dei seri pregiudizi. Dopo il rilascio dal campo di riabilitazione, all'infuori dell'arresto di febbraio 2014, egli non è stato più arrestato e non è nemmeno stato maltrattato dalle autorità. In definitiva, le misure descritte dall'interessato s'iscrivono totalmente nel quadro delle misure di sorveglianza delle autorità a cui sono sottoposti gli ex-membri delle LTTE e non dimostrano dunque una discriminazione particolare del ricorrente rispetto ad altre persone rilasciate dai campi di riabilitazione. Esse non raggiungono neppure un'intensità tale da essere assimilate a dei seri pregiudizi. Inoltre, la sua paura, dopo il decesso del padre, di essere da solo, senza che nessuno si occupi di lui e possa aiutarlo in caso di arresto non è rilevante poiché tale motivo non rientra infatti manifestamente nella definizione di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi e non è neppure fondata. Il timore di essere arrestato invero, non è fondato su elementi oggettivi poiché dagli atti non si evincono indizi per ritenere che egli rischi di venire arrestato. Infine, i mezzi di prova forniti a sostegno della domanda non sono atti a modificare l'apprezzamento, essi infatti provano unicamente dei fatti che non sono contestati. 7.2 Di conseguenza, il ricorrente non è stato in grado di dimostrare il suo bisogno di protezione da parte della Svizzera. Pertanto, può essere preteso che egli continui la sua permanenza in Sri Lanka.

8. Alla luce di tutto quanto sopra, è a giusto titolo che la SEM non ha autorizzato l'entrata in Svizzera al ricorrente ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Ne consegue che il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, tenuto conto della particolarità della causa, esse vengono condonate (art. 6 lett. b TS-TAF).

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e alla rappresentanza svizzera a Colombo. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: