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D-4994/2024

D-4994/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-02-07 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A.a L’interessato, il (…) maggio 2023, ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera. A seguito di una procedura Dublino – con relativo colloquio tenutosi il (…) maggio 2023 – la SEM ha deciso di esaminare la domanda d’asilo del richiedente in Svizzera con decisione del 7 febbraio 2024. A.b Il (…) aprile 2024 si è così tenuta l’audizione federale, nell’ambito della quale l’interessato ha segnatamente dichiarato di aver vissuto nel suo Paese d’origine da ultimo a B._______ ([…] sita nel C._______ del Came- run), e di essere espatriato dallo stesso il (…). Egli sarebbe partito dal Ca- merun, poiché in primo luogo sarebbe inseguito dagli “Ambasonniens”, un gruppo di ribelli (indipendentisti anglofoni) che, il (…), sarebbe penetrato al suo domicilio mentre egli era assente, percuotendo e ferendo mortalmente sua sorella, che in seguito sarebbe deceduta, nonché avrebbero ucciso il padre, morte che egli avrebbe appreso il medesimo giorno recandosi al commissariato di polizia di B._______. In secondo luogo, egli sarebbe espatriato a causa delle sue condizioni di salute, soffrendo di epatite B vi- rale cronica; ed in terzo ed in ultimo luogo, poiché non avrebbe collaborato con le forze dell’ordine per l’arresto dei suddetti ribelli, come esse gli avreb- bero proposto di fare. Nel caso di un suo ritorno in patria, egli teme i ribelli, di non poter sostenere le cure della sua malattia, nonché non saprebbe cosa aspettarsi dalla polizia. A sostegno dei suoi asserti, egli ha conse- gnato, in copia: quattro stampe di fotografie che raffigurerebbero sua so- rella e le ferite a lei inferte; la sua fotografia del certificato di nascita; quattro fotografie di attestati di formazione e di note; varie fotografie di documen- tazione medica, la maggior parte della quale nel frattempo assunta pure agli atti della SEM. B. Tramite la decisione dell’11 luglio 2024, notificata il 12 luglio 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-52/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, pronunciando pure il suo allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione della predetta misura. C. Il 23 luglio 2024, è cessato il mandato di rappresentanza legale con la Pro- tezione giuridica incaricata, sottoscritto il 7 maggio 2024 (cfr. n. 44/4 e 51/3).

D-4994/2024 Pagina 3 D. Con ricorso del 9 agosto 2024, in lingua tedesca, l’interessato ha impu- gnato la suddetta decisione dell’autorità inferiore dinanzi al Tribunale am- ministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo, a titolo proce- durale, alla concessione dell’effetto sospensivo al ricorso ed alla sospen- sione dell’esecuzione dell’allontanamento quale misura supercautelare, ol- treché alla concessione dell’assistenza giudiziaria, secondo il senso, all’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anti- cipo. In via principale, egli ha postulato l’annullamento della decisione av- versata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo. A titolo eventuale ha chiesto la concessione dell’ammissione provvisoria, mentre che a titolo ancora più eventuale ha concluso per la restituzione degli atti alla SEM, per maggiori approfondimenti e nuova de- cisione. Al ricorso sono stati annessi quali nuovi documenti: lo scritto del 12 luglio 2024 indirizzato al ricorrente dalla (…); l’attestato d’indigenza del 24 luglio 2024 della (…) per il ricorrente; il computo delle prestazioni assi- stenziali versate all’insorgente per il mese di gennaio 2024; un referto me- dico del 19 luglio 2024 relativo all’insorgente; una stampa di una fotografia rappresentante una donna distesa in un letto d’ospedale. E. Tramite la decisione incidentale del 15 agosto 2024, il giudice istruttore in- caricato della pratica, ha dapprima osservato come nel presente caso, es- sendo che il ricorso ha effetto sospensivo ex lege – e ciò a prescindere da quanto erroneamente trascritto nel dispositivo della decisione impugnata dalla SEM – nonché che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, le richieste di concessione dell’effetto sospensivo al ricorso e alla sospensione dell’esecuzione del suo allontanamento in via supercautelare, risultano essere completamente evase e prive d’oggetto. Nella decisione incidentale, si è poi statuito che il procedimento si svolge in italiano, e si è respinta la concessione dell’assi- stenza giudiziaria parziale, invitando parimenti il ricorrente a versare, entro il 30 agosto 2024, un anticipo di CHF 750.– a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d’inammissibilità del ricorso in caso d’inosservanza. Il ricorrente ha corrisposto tempestivamente l’anticipo spese richiesto, in data 26 agosto 2024 (cfr. risultanze processuali). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.

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Erwägungen (34 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo per il resto il ricorrente versato tempestivamente l’anti- cipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 15 ago- sto 2024. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Nella sua decisione l’autorità inferiore ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente circa gli eventi che l’avrebbero condotto all’espatrio, inverosimili, a causa delle tante vaghezze, incoerenze su alcuni punti, ed illogicità nel suo racconto. La SEM, alla luce di quanto precede, ha quindi ritenuto di potersi esimere dall’analizzare se i fatti addotti dall’insorgente fossero pure rilevanti dal profilo dell’asilo.

E. 4.2 Il ricorrente, dal canto suo, ha proposto nel gravame quale conclusione in secondo subordine, la restituzione degli atti alla SEM, in quanto riter- rebbe in primo luogo come quest’ultima autorità nella sua valutazione non avrebbe tenuto sufficientemente conto della sua situazione di salute. In particolare, mancherebbe un dettagliato esame dello stato dell’infrastrut- tura medica presente in Camerun e le concrete possibilità di trattamento

D-4994/2024 Pagina 5 per l’insorgente nel predetto Stato. In secondo luogo, le minacce e le per- secuzioni derivanti dagli “Ambasonniens” di cui egli avrebbe narrato, non sarebbero state sufficientemente indagate dalla SEM, mancando nella de- cisione un’approfondita analisi della situazione politica e di sicurezza in Camerun così come una valutazione della reale situazione di pericolo per il ricorrente. In terzo ed ultimo luogo, l’autorità sindacata, non avrebbe suf- ficientemente incluso nel suo apprezzamento, la situazione di generale in- sicurezza ed instabilità così come di estrema povertà e carenza alimentare, che sarebbe vigente in Camerun. Le condizioni di vita nel predetto Paese sarebbero difatti molto insicure e per questo un ritorno del ricorrente in pa- tria, risulterebbe inesigibile. Altresì, la motivazione della decisione avver- sata, sarebbe in più punti lacunosa. Invero, mancherebbero delle motiva- zioni dettagliate e comprensibili, del perché i motivi d’asilo narrati siano stati ritenuti insufficienti, così come dei motivi che avrebbero condotto la SEM a concludere che un’ammissione provvisoria non fosse data, in parti- colare dal profilo dello stato di salute del ricorrente e le manchevoli strutture di protezione statali. Proseguendo, l’insorgente, ha fondato tutto il resto delle sue argomentazioni sotto l’aspetto dell’art. 3 LAsi, ritenendo che le sue allegazioni soddisfino le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato.

E. 5.1 Dapprima, in relazione alla conclusione in secondo subordine del ricor- rente, ovvero di accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridica- mente rilevanti da parte dell’autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del prin- cipio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), non- ché di motivazione lacunosa della decisione impugnata (cfr. per il suo con- tenuto DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2, 135 II 286 con- sid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 26 maggio 2020 consid. 7.1), si osserva quanto segue. A differenza di quanto motivato dall’insorgente nel suo ricorso, si evince dalla decisione avversata, come la SEM abbia tenuto correttamente e completamente conto della situazione di salute del ricorrente, anche valutando e citando le possibilità di cure che lui potrà reperire in Camerun, nonché come egli potrà coprire i costi derivanti dalle stesse (cfr. p.to III, pag. 9 seg. della decisione impugnata). Altresì, agli occhi del Tribunale, l’autorità sindacata nel suo provvedimento, si è lungamente ed in modo chiaro espressa riguardo ai motivi fatti valere dal ricorrente, e che avrebbero potuto avere una qualche pertinenza dal profilo dell’asilo, esaminandoli soltanto però dall’aspetto della verosimiglianza. Essendo giunta alla conclusione che l’integralità del

D-4994/2024 Pagina 6 racconto che avrebbe comportato l’espatrio dell’insorgente, anche tenuto conto dei mezzi probatori da lui versati agli atti, non fosse credibile, la SEM non aveva alcun obbligo di proseguire l’esame delle stesse dichiarazioni anche dal profilo della rilevanza, come sostenuto implicitamente dall’insor- gente nel suo ricorso (cfr. n. 33, pag. 7). Peraltro l’autorità inferiore ha indi- cato in modo puntuale i motivi per i quali avrebbe ritenuto l’esecuzione del ricorrente ammissibile ed esigibile, anche e soprattutto basandosi sulla sua situazione individuale (cfr. p.to III, pag. 9 seg. della decisione impugnata), e rispettando in tal senso i criteri posti dalla giurisprudenza topica resa in materia per quanto concerne le province anglofone del Camerun (cfr. sen- tenze del Tribunale E-5624/2017 dell’11 agosto 2020 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 7 con rif. cit.; E-1474/2021 del 20 lu- glio 2022 consid. 6.2 seg. e rif. cit.). Non si ravvede poi nel procedere della SEM e nella motivazione della decisione avversata come già esposto so- pra, alcun arbitrio (art. 9 Cost.) nello stabilimento dei fatti determinanti, come allegato genericamente e senza alcuna argomentazione dall’insor- gente nel gravame (cfr. n. 2, pag. 3 del ricorso: “willkürlich”). Per quest’ul- tima ragione, si ritiene poi che la precitata censura non vada trattata oltre.

E. 5.2 Ne discende quindi che l’autorità inferiore, ha soddisfatto al suo obbligo istruttorio, accertando in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come pure ha adempiuto all’obbligo di motivazione. Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del prov- vedimento impugnato, e la conseguente conclusione in secondo subordine esposta nel ricorso, devono quindi essere integralmente respinte.

E. 6.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, ac- corda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).

E. 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.

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E. 6.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.).

E. 6.4 Il Tribunale condivide la conclusione alla quale la SEM è giunta nella decisione avversata circa l’inverosimiglianza degli asserti del ricorrente, in relazione ai fatti che sarebbero avvenuti nel (…) del (…) e che lo avrebbero condotto all’espatrio. Ciò in quanto gli stessi sono costellati da importanti discrepanze, vaghezze ed illogicità.

E. 6.4.1 A titolo esemplificativo, l’insorgente nel suo racconto spontaneo dei suoi motivi d’asilo, aveva riferito che sarebbero stati diversi suoi amici con i quali giocava a calcio nel quartiere, che lo avrebbero raggiunto il (…), mentre egli rincasava, e che gli avrebbero consigliato di non tornare a casa, poiché pericoloso, in quanto gli “Ambasonniens” erano entrati al suo domi- cilio e che lo stavano cercando (cfr. n. 35/18, D41, pag. 5 seg.). Tuttavia, poco dopo, richiestogli di raccontare qualcosa in più di quanto accaduto in tale data, egli ha parlato di un solo amico che lo avrebbe chiamato (cfr.

n. 35/18, D60, pag. 8), specificando anche più avanti, su quesito, che tale amico fosse solo (cfr. n. 35/18, D62, pag. 8). Salvo poi, interrogato sull’in- coerenza nelle sue dichiarazioni, ha affermato: “Uno solo era un amico che giocava a calcio con me, gli altri non sono miei amici, non sono miei amici” (cfr. n. 35/18, D63, pag. 8), senza tuttavia spiegare effettivamente la con- traddizione rilevata. Anzi, dichiarando anche che tale amico d’un canto non fosse solo (cfr. n. 35/18, D64, pag. 9) e susseguentemente invece che lo fosse (cfr. n. 35/18, D65, pag. 9), ha aggiunto ancora maggiore incoerenza su tale questione. Altresì, allorché gli è stato chiesto di descrivere il posto in cui si sarebbe trovato mentre era al commissariato, ha dapprima negato di poterlo fare, in quanto sarebbe stato in panico (cfr. n. 35/18, D104 seg., pag. 12); salvo poi, al contrario, chiestogli di descrivere il palazzo del com- missariato, averne data una raffigurazione (cfr. n. 35/18, D106, pag. 12). Inoltre, se d’un canto ha riferito che la sorella non sarebbe andata all’ospe- dale (cfr. n. 35/18, D118, pag. 13), questionato in merito al fatto che in una fotografia da lui presentata, la sorella risultava essere stata medicata, ha asserito che sarebbe stata una persona che ha studiato medicina che avrebbe provveduto alla medicazione (cfr. n. 35/18, D119, pag. 13),

D-4994/2024 Pagina 8 dettaglio che non aveva mai addotto in precedenza. Salvo poi invece so- stenere che lui avrebbe soltanto saputo che la sorella era morta, che gli avrebbero solo mandato le fotografie in cui la predetta era deceduta, ma di non essersi informato al riguardo (cfr. n. 35/18, D120 segg., pag. 13), quindi in realtà contraddicendo le precedenti informazioni che lui avrebbe invece avuto (cfr. n. 35/18, D119, pag. 13). Ancora, questionato se lavo- rasse allorché gli è stata diagnosticata l’epatite B, ha dapprima negato che avrebbe esercitato un’attività lucrativa (cfr. n. 35/18, D127, pag. 14), allor- ché alla domanda successiva, ha totalmente smentito i precedenti asserti, riferendo che lavorava nello smistamento di vestiti per poi venderli (cfr.

n. 35/18, D128 seg., pag. 14). Le predette divergenze, che portano anche su degli elementi essenziali del suo racconto, permettono di concludere che l’interessato non ha vissuto gli avvenimenti in questione.

E. 6.4.2 Il carattere inverosimile delle sue dichiarazioni inerenti agli eventi successi nel (…) del (…), è ancora maggiormente rafforzato da asserzioni del ricorrente a tal proposito che sono rimaste vaghe, molto generali e prive di dettagli che ne possano attestare del suo reale vissuto. L’insorgente si è in particolare rivelato incapace di descrivere in cosa consistesse il lavoro di militare del padre (cfr. n. 35/18, D50 segg., pag. 7 seg.) e cosa avrebbe fatto quest’ultimo per trovarsi contro i ribelli (cfr. n. 35/18, D79, pag. 10), o ancora di descrivere i poliziotti che avrebbe visto al commissariato (cfr.

n. 35/18, D100 seg.) o il luogo in cui si trovava allorché è giunto nel com- missariato (cfr. n. 35/18, D104 seg., pag. 12). Il tentativo di spiegazione che egli ha fornito in entrambi questi ultimi casi, ovvero che sarebbe stato “in panico”, non risulta in alcun modo convincente, in quanto, malgrado la paura asserita, egli ha saputo riportare quanto gli avrebbero detto in polizia (cfr. n. 35/18, D41, pag. 6; D60, pag. 8; D89, pag. 11), o ancora descrivere, per quanto molto sommariamente e in modo stereotipato, il palazzo del commissariato, nonché che ci sarebbero stati “[…] circa quattro poliziotti, quelli che ho visto” (cfr. n. 35/18, D97, pag. 11). E ciò malgrado, ad un certo punto, abbia addirittura lasciato intendere che avrebbe ascoltato a testa bassa, senza osservare quanto avrebbe avuto attorno (cfr. n. 35/18, D105, pag. 12), quindi di fatto contraddicendo quanto avrebbe notato all’interno del commissariato e di cui avrebbe riferito poco prima.

E. 6.4.3 A quanto sopra, si aggiungono anche degli elementi d’illogicità nel suo narrato, che rendono lo stesso del tutto poco plausibile. Difatti, se real- mente il padre fosse stato ucciso e la sua unica sorella sarebbe stata real- mente ferita il medesimo giorno dagli “Ambasonniens”, risulta a dir poco sorprendente che il ricorrente, neppure una volta espatriato, si sia infor- mato circa quanto sarebbe successo concretamente a questi ultimi,

D-4994/2024 Pagina 9 accontentandosi unicamente degli asserti di terzi che gli avrebbero ripor- tato essenzialmente che sarebbero deceduti (cfr. n. 35/18, D41 segg., pag. 6 segg.). Altresì del tutto illogico risulta il comportamento che avreb- bero tenuto i poliziotti che, d’un canto avrebbero voluto trattenerlo perché potesse aiutarli a catturare i ribelli che sarebbero stati alla sua ricerca (cfr.

n. 35/18, D41, pag. 6; D89, pag. 11, D103, pag. 12), e d’altro canto invece che la polizia non si sarebbe neppure recata nel suo quartiere dopo i fatti che avrebbero portato all’uccisione di alcuni militari tra i quali suo padre e la sorella, poiché avrebbe avuto paura dei ribelli (cfr. n. 35/18, D142, pag. 15).

E. 6.5 Per quanto attiene poi alla documentazione presentata dal ricorrente in corso di procedura, la stessa non è in grado di rendere maggiormente cre- dibili le sue allegazioni circa i fatti che precedono. Invero, le copie di foto- grafie presentate sia dinanzi alla SEM sia in fase ricorsuale, di parti del corpo ferite e di una ragazza riversa in un letto con delle ferite, non soltanto non sono in grado di provare che la persona raffigurata sia sua sorella, ma ancora che le ferite visibili sul corpo della ragazza, siano avvenute nelle circostanze allegate. Anzi, una fotografia in copia che è stata annessa senza alcuna spiegazione al ricorso – che mostra una donna distesa in un letto d’ospedale – fa dubitare piuttosto ancora maggiormente di quanto sa- rebbe successo alla sorella, anche che la stessa sarebbe deceduta, e non sarebbe stata condotta in ospedale, come invece da egli sempre sostenuto in audizione (cfr. n. 35/18, D118 seg., pag. 13).

E. 6.6 Alla luce di quanto precede, il ricorrente non è quindi riuscito nell’intento di provare, o per lo meno di rendere verosimile in maniera preponderante, ai sensi dell’art. 7 LAsi, i fatti che sarebbero successi il (…) e che lo avreb- bero fatto espatriare il (…). A ciò si aggiunge che nel suo ricorso, l’insor- gente è restato del tutto silente in merito all’aspetto della verosimiglianza dei suoi asserti, ciò che ancor più conforta il Tribunale nella precitata con- clusione. In tal senso, neppure il timore dei ribelli da lui esternato e di quanto potrebbe accadergli per mano della polizia nel caso tornasse in Ca- merun, a causa dei fatti da lui descritti (cfr. n. 35/18, D163, pag. 16), non è in alcun modo stato reso credibile dal ricorrente.

E. 6.7 Da ultimo si evidenzia come né lo stato di salute del ricorrente, né la situazione di generale insicurezza e di estrema povertà – descritta per la prima volta nel suo ricorso come un motivo che avrebbe rafforzato la sua decisione di lasciare il Paese d’origine (cfr. n. 13, pag. 4 del ricorso) – ri- sultano essere dei motivi che possano fondare per il ricorrente il

D-4994/2024 Pagina 10 riconoscimento della qualità di rifugiato, in quanto esulano dai motivi esau- stivamente previsti nell’art. 3 cpv. 1 LAsi.

E. 6.8 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell’asilo, v’è da confermare il giudizio nega- tivo esposto nella decisione impugnata.

E. 7 Il Tribunale, è tenuto a confermare anche la pronuncia dell’allontanamento dell’insorgente, in quanto egli non adempie alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontana- mento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 ago- sto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1).

E. 8.1 L’esecuzione dell’allontanamento è regolamentata, per rinvio dell’art. 44 LAsi, dall’art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro in- tegrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l’ese- cuzione dell’allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l’ammis- sione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 8.2 Nella propria decisione, la SEM considera l’esecuzione dell’allontana- mento dell’insorgente ammissibile, esigibile – in particolare dal profilo del suo stato di salute – nonché possibile. Nel suo memoriale ricorsuale, l’in- sorgente avversa anche la predetta conclusione dell’autorità inferiore, rite- nendo l’esecuzione del suo allontanamento inammissibile ai sensi dell’art. 3 CEDU e dell’art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura), così come inesigibile a causa del suo stato vale- tudinario nonché della situazione d’insicurezza generale e di estrema po- vertà in cui vigerebbe il Camerun.

E. 8.3.1 A norma dell’art. 83 cpv. 3 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera.

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E. 8.3.2 A ragione l’autorità sindacata, nel suo provvedimento, ha osservato che nel caso concreto il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già enucleati sopra (cfr. consid. 6), al contrario di quanto sostenuto dall’insorgente nel gravame senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e sostanziato, non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far rite- nere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall’art. 3 CEDU o dall’art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell’uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Altresì, le pro- blematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sen- tenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 di- cembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 8.4.4).

E. 8.3.3 Ne consegue pertanto che l’allontanamento del ricorrente verso il Camerun risulta essere ammissibile nei confronti delle norme nazionali (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi) ed internazionali applicabili.

E. 8.4.1 Giusta l’art. 83 cpv. 4 LStrI, l’esecuzione dell’allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d’origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situa- zioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza me- dica.

E. 8.4.2 Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni avvenute nel 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l’integralità del territorio, che renda l’esecuzione dell’allontanamento, com- prese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun, di regola, come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit., E-1474/2021 del 20 lu- glio 2022 consid. 6.2). Tuttavia, poiché la situazione umanitaria e d’insicu- rezza politica nelle province anglofone del Camerun – in particolare nel C._______ dal quale il ricorrente proviene – è ora come prima instabile, occorre esaminare in ogni caso specifico, se l’esecuzione dell’allontana- mento è esigibile e segnatamente valutare se la persona interessata

D-4994/2024 Pagina 12 dispone di una valida alternativa interna di soggiorno. In tale contesto, oc- corre rilevare come secondo alcuni recenti rapporti, la popolazione civile non è (più) l’obiettivo principale degli attacchi dei gruppi separatisti, bensì questi sarebbero rivolti principalmente contro persone dell’apparato statale come personale umanitario, personale medico, insegnanti o altre autorità. Anche il numero degli incidenti dovuti al conflitto, dal luglio del 2022, sa- rebbe massicciamente diminuito (cfr. le sentenze del Tribunale D-5311/2024 del 18 ottobre 2024 consid. 9.4.1, D-3229/2021 succitata consid. 8.4.2 con ulteriori rif. cit.).

E. 8.4.3 Nel caso concreto, sebbene il ricorrente abbia vissuto gli ultimi due anni nella (…) di B._______, anglofona, situata nella regione C._______ del Camerun; in precedenza ha invece vissuto a D._______ per una decina d’anni, (…), (…) sita nella regione del E._______ (cfr. n. 35/18, D41, pag. 5; D50 seg., pag. 7 e D144 segg., pag. 15), che non è direttamente toccata dal conflitto vigente nelle regioni anglofone della zona, nonché an- cora prima a B._______, per un anno e mezzo o due anni (cfr. ibidem, D146, pag. 15). Inoltre, egli non rientra nella categoria di persone sopra evocata che potrebbe interessare le autorità del suo Paese d’origine o che potrebbe essere direttamente toccata dagli attacchi, non avendo peraltro il ricorrente mai avuto problemi con le autorità camerunensi in passato o con terze persone (cfr. ibidem, D132 seg., pag. 14), salvo quanto già ritenuto inverosimile (cfr. supra consid. 6). Il ricorrente, ancora giovane, ha asserito di aver studiato per (…), ottenendo una licenza in (…), nonché di avere lavorato a D._______ (…) per sette anni, ed in seguito durante il suo viag- gio d’espatrio, di avere lavorato per circa quattro anni come (…). Dalle sue dichiarazioni si evince inoltre come la figlia e la madre di quest’ultima vi- vano tutt’ora a D._______, mentre che la sua genitrice vivrebbe a F._______, mantenendosi con un’attività di (…) (cfr. n. 35/18, D152 segg., pag. 16). Altresì, visto che la sua narrazione risulta essere integralmente inverosimile, non si esclude che anche la sorella ed il padre dell’insorgente siano tutt’ora in vita e soggiornanti nel suo Paese d’origine. Inoltre, egli dispone di più amici, anche a D._______, che l’avrebbero già aiutato in passato (cfr. ibidem, D41 segg. pag. 6 segg.). Pertanto il ricorrente dispone in Camerun di valide alternative interne di soggiorno, anche non tornando a vivere a B._______, dove potrà contare su una solida rete sociale, che potrà venirgli in aiuto, almeno per i primi tempi ed in caso di necessità, per coprire i suoi bisogni primari. Inoltre, visti i suoi studi ed il suo percorso professionale solidi, nonché le sue ottime conoscenze del francese, non v’è da dubitare che egli potrà reperire un’attività lucrativa in patria e reinte- grarsi quindi in breve tempo nel tessuto sociale ed economico.

D-4994/2024 Pagina 13

E. 8.4.4 Anche lo stato di salute del ricorrente, non risulta essere ostativo all’esecuzione del suo allontanamento, in quanto dalla documentazione agli atti non si evince che egli soffra attualmente di problemi medici di tale gravità, che osterebbero all’esecuzione del suo allontanamento, in quanto altrimenti violante l’art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 di- cembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 di- cembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Invero, dalla documentazione medica agli atti, si evince come il ricorrente soffra di epatite B cronica (non attiva attualmente), già nota da diversi anni nel suo Paese d’origine (cfr. n. 10/2, 13/2, 20/1, 26/2, 45/3) e di epigastralgie trat- tate con Pantoprazolo (cfr. n. 13/2, 19/2, 20/1), diagnosi per le quali sono stati fatti anche degli esami radiologici e endoscopici, che non hanno rile- vato nulla di anormale (cfr. n. 21/1 e 25/3). Per la diagnosi ancora attuale dell’epatite B, sono necessari dei controlli di laboratorio di decorso e sono- grafici (cfr. n. 45/3), anche per eventualmente valutare l’inizio di una tera- pia (cfr. certificato medico del 19 luglio 2024 annesso al ricorso). Inoltre egli è stato trattato in passato per una gastrite H.P positiva, nonché per una lombalgia acuta con prescrizione, in entrambi i casi, di una terapia farma- cologica (cfr. n. 26/2, 27/2 e 45/3). Altresì, per l’umore deflesso che il ricor- rente avrebbe esternato nel corso del consulto medico del 22 agosto 2023, il medico gli avrebbe prescritto un consulto psicologico appena possibile (cfr. n. 27/2), ciò che né dalla documentazione medica successiva né nep- pure apportata dal ricorrente nel gravame, appare essersi concretamente realizzata come circostanza. Anche tenuto conto che il ricorrente necessi- terà anche in futuro di medicamenti e di controlli di decorso per l’epatite B di cui egli è affetto, gli stessi potranno essere reperiti e esperiti a D._______ o a G._______, presso le strutture sanitarie già segnalate nella decisione avversata, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli (cfr. p.to III/2, pag. 9 seg.). Pertanto, le cure necessarie possono essere assicurate in Camerun, anche tenuto conto che egli ne aveva già ricevute in passato (cfr. n. 35/18, D25 segg., pag. 4), e quindi il suo stato di salute non si degraderà così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Per quanto poi concerne i costi di salute, al contrario di quanto da egli asserito circa il suo timore di non poterli sostenere (cfr. n. 35/18, D163, pag. 16), si rileva come egli era già riuscito a finanziare gli stessi in passato con il suo lavoro, potendo peraltro risparmiare dei soldi con i quali è riuscito (in parte) a fi- nanziare il suo viaggio d’espatrio (cfr. ibidem, D24 segg., pag. 4; D41, pag. 6; D160, pag. 16). Non si vede quindi come egli, reintegrandosi nel

D-4994/2024 Pagina 14 suo Paese, se necessario con l’aiuto della sua rete sociale disponibile sul posto, non possa affrontare anche in futuro i costi derivanti dalle cure delle sue patologie. Inoltre v’è in tale contesto da rammentare, che il ricorrente, in caso di bisogno, potrà richiedere un aiuto medico al ritorno (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi).

E. 8.4.5 Riassumendo, non v’è da ritenere che il ricorrente, nel caso di un suo ritorno nel Paese d’origine, si ritroverà in una situazione di minaccia esi- stenziale. Pertanto, l’esecuzione dell’allontanamento è pure ragionevol- mente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all’art. 44 LAsi).

E. 8.5 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, in quanto il ri- corrente, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rim- patrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).

E. 8.6 Ne discende che, anche in materia d’esecuzione dell’allontanamento, la decisione dell’autorità inferiore va confermata, e la concessione di un’ammissione provvisoria al ricorrente, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

E. 9 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprez- zamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censura- bile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguente- mente respinto e la decisione impugnata confermata.

E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 26 agosto 2024.

E. 11 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.

D-4994/2024 Pagina 15 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 26 ago- sto 2024. 3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Alissa Vallenari

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4994/2024 Sentenza dell'11 febbraio 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Camerun, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 luglio 2024 / N (...). Fatti: A. A.a L'interessato, il (...) maggio 2023, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. A seguito di una procedura Dublino - con relativo colloquio tenutosi il (...) maggio 2023 - la SEM ha deciso di esaminare la domanda d'asilo del richiedente in Svizzera con decisione del 7 febbraio 2024. A.b Il (...) aprile 2024 si è così tenuta l'audizione federale, nell'ambito della quale l'interessato ha segnatamente dichiarato di aver vissuto nel suo Paese d'origine da ultimo a B._______ ([...] sita nel C._______ del Camerun), e di essere espatriato dallo stesso il (...). Egli sarebbe partito dal Camerun, poiché in primo luogo sarebbe inseguito dagli "Ambasonniens", un gruppo di ribelli (indipendentisti anglofoni) che, il (...), sarebbe penetrato al suo domicilio mentre egli era assente, percuotendo e ferendo mortalmente sua sorella, che in seguito sarebbe deceduta, nonché avrebbero ucciso il padre, morte che egli avrebbe appreso il medesimo giorno recandosi al commissariato di polizia di B._______. In secondo luogo, egli sarebbe espatriato a causa delle sue condizioni di salute, soffrendo di epatite B virale cronica; ed in terzo ed in ultimo luogo, poiché non avrebbe collaborato con le forze dell'ordine per l'arresto dei suddetti ribelli, come esse gli avrebbero proposto di fare. Nel caso di un suo ritorno in patria, egli teme i ribelli, di non poter sostenere le cure della sua malattia, nonché non saprebbe cosa aspettarsi dalla polizia. A sostegno dei suoi asserti, egli ha consegnato, in copia: quattro stampe di fotografie che raffigurerebbero sua sorella e le ferite a lei inferte; la sua fotografia del certificato di nascita; quattro fotografie di attestati di formazione e di note; varie fotografie di documentazione medica, la maggior parte della quale nel frattempo assunta pure agli atti della SEM. B. Tramite la decisione dell'11 luglio 2024, notificata il 12 luglio 2024 (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-52/1), la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando pure il suo allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione della predetta misura. C. Il 23 luglio 2024, è cessato il mandato di rappresentanza legale con la Protezione giuridica incaricata, sottoscritto il 7 maggio 2024 (cfr. n. 44/4 e 51/3). D. Con ricorso del 9 agosto 2024, in lingua tedesca, l'interessato ha impugnato la suddetta decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), concludendo, a titolo procedurale, alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed alla sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento quale misura supercautelare, oltreché alla concessione dell'assistenza giudiziaria, secondo il senso, all'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In via principale, egli ha postulato l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. A titolo eventuale ha chiesto la concessione dell'ammissione provvisoria, mentre che a titolo ancora più eventuale ha concluso per la restituzione degli atti alla SEM, per maggiori approfondimenti e nuova decisione. Al ricorso sono stati annessi quali nuovi documenti: lo scritto del 12 luglio 2024 indirizzato al ricorrente dalla (...); l'attestato d'indigenza del 24 luglio 2024 della (...) per il ricorrente; il computo delle prestazioni assistenziali versate all'insorgente per il mese di gennaio 2024; un referto medico del 19 luglio 2024 relativo all'insorgente; una stampa di una fotografia rappresentante una donna distesa in un letto d'ospedale. E. Tramite la decisione incidentale del 15 agosto 2024, il giudice istruttore incaricato della pratica, ha dapprima osservato come nel presente caso, essendo che il ricorso ha effetto sospensivo ex lege - e ciò a prescindere da quanto erroneamente trascritto nel dispositivo della decisione impugnata dalla SEM - nonché che il ricorrente è autorizzato a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, le richieste di concessione dell'effetto sospensivo al ricorso e alla sospensione dell'esecuzione del suo allontanamento in via supercautelare, risultano essere completamente evase e prive d'oggetto. Nella decisione incidentale, si è poi statuito che il procedimento si svolge in italiano, e si è respinta la concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, invitando parimenti il ricorrente a versare, entro il 30 agosto 2024, un anticipo di CHF 750.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria d'inammissibilità del ricorso in caso d'inosservanza. Il ricorrente ha corrisposto tempestivamente l'anticipo spese richiesto, in data 26 agosto 2024 (cfr. risultanze processuali). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 2 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo per il resto il ricorrente versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 15 agosto 2024. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Nella sua decisione l'autorità inferiore ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente circa gli eventi che l'avrebbero condotto all'espatrio, inverosimili, a causa delle tante vaghezze, incoerenze su alcuni punti, ed illogicità nel suo racconto. La SEM, alla luce di quanto precede, ha quindi ritenuto di potersi esimere dall'analizzare se i fatti addotti dall'insorgente fossero pure rilevanti dal profilo dell'asilo. 4.2 Il ricorrente, dal canto suo, ha proposto nel gravame quale conclusione in secondo subordine, la restituzione degli atti alla SEM, in quanto riterrebbe in primo luogo come quest'ultima autorità nella sua valutazione non avrebbe tenuto sufficientemente conto della sua situazione di salute. In particolare, mancherebbe un dettagliato esame dello stato dell'infrastruttura medica presente in Camerun e le concrete possibilità di trattamento per l'insorgente nel predetto Stato. In secondo luogo, le minacce e le persecuzioni derivanti dagli "Ambasonniens" di cui egli avrebbe narrato, non sarebbero state sufficientemente indagate dalla SEM, mancando nella decisione un'approfondita analisi della situazione politica e di sicurezza in Camerun così come una valutazione della reale situazione di pericolo per il ricorrente. In terzo ed ultimo luogo, l'autorità sindacata, non avrebbe sufficientemente incluso nel suo apprezzamento, la situazione di generale insicurezza ed instabilità così come di estrema povertà e carenza alimentare, che sarebbe vigente in Camerun. Le condizioni di vita nel predetto Paese sarebbero difatti molto insicure e per questo un ritorno del ricorrente in patria, risulterebbe inesigibile. Altresì, la motivazione della decisione avversata, sarebbe in più punti lacunosa. Invero, mancherebbero delle motivazioni dettagliate e comprensibili, del perché i motivi d'asilo narrati siano stati ritenuti insufficienti, così come dei motivi che avrebbero condotto la SEM a concludere che un'ammissione provvisoria non fosse data, in particolare dal profilo dello stato di salute del ricorrente e le manchevoli strutture di protezione statali. Proseguendo, l'insorgente, ha fondato tutto il resto delle sue argomentazioni sotto l'aspetto dell'art. 3 LAsi, ritenendo che le sue allegazioni soddisfino le condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. 5. 5.1 Dapprima, in relazione alla conclusione in secondo subordine del ricorrente, ovvero di accertamento incompleto ed inesatto dei fatti giuridicamente rilevanti da parte dell'autorità inferiore (cfr. art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 12 PA; cfr. per la nozione di accertamento inesatto ed incompleto: DTAF 2014/2 consid. 5.1, 2007/37 consid. 2.3; e per il contenuto del principio inquisitorio: DTAF 2020 VI/6 consid. 2.2, 2019 I/6 consid. 5.1), nonché di motivazione lacunosa della decisione impugnata (cfr. per il suo contenuto DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2, 135 II 286 consid. 5.1, 135 I 279 consid. 2.3; sentenza del Tribunale F-5363/2019 del 26 maggio 2020 consid. 7.1), si osserva quanto segue. A differenza di quanto motivato dall'insorgente nel suo ricorso, si evince dalla decisione avversata, come la SEM abbia tenuto correttamente e completamente conto della situazione di salute del ricorrente, anche valutando e citando le possibilità di cure che lui potrà reperire in Camerun, nonché come egli potrà coprire i costi derivanti dalle stesse (cfr. p.to III, pag. 9 seg. della decisione impugnata). Altresì, agli occhi del Tribunale, l'autorità sindacata nel suo provvedimento, si è lungamente ed in modo chiaro espressa riguardo ai motivi fatti valere dal ricorrente, e che avrebbero potuto avere una qualche pertinenza dal profilo dell'asilo, esaminandoli soltanto però dall'aspetto della verosimiglianza. Essendo giunta alla conclusione che l'integralità del racconto che avrebbe comportato l'espatrio dell'insorgente, anche tenuto conto dei mezzi probatori da lui versati agli atti, non fosse credibile, la SEM non aveva alcun obbligo di proseguire l'esame delle stesse dichiarazioni anche dal profilo della rilevanza, come sostenuto implicitamente dall'insorgente nel suo ricorso (cfr. n. 33, pag. 7). Peraltro l'autorità inferiore ha indicato in modo puntuale i motivi per i quali avrebbe ritenuto l'esecuzione del ricorrente ammissibile ed esigibile, anche e soprattutto basandosi sulla sua situazione individuale (cfr. p.to III, pag. 9 seg. della decisione impugnata), e rispettando in tal senso i criteri posti dalla giurisprudenza topica resa in materia per quanto concerne le province anglofone del Camerun (cfr. sentenze del Tribunale E-5624/2017 dell'11 agosto 2020 [pubblicata come sentenza di riferimento] consid. 7 con rif. cit.; E-1474/2021 del 20 luglio 2022 consid. 6.2 seg. e rif. cit.). Non si ravvede poi nel procedere della SEM e nella motivazione della decisione avversata come già esposto sopra, alcun arbitrio (art. 9 Cost.) nello stabilimento dei fatti determinanti, come allegato genericamente e senza alcuna argomentazione dall'insorgente nel gravame (cfr. n. 2, pag. 3 del ricorso: "willkürlich"). Per quest'ultima ragione, si ritiene poi che la precitata censura non vada trattata oltre. 5.2 Ne discende quindi che l'autorità inferiore, ha soddisfatto al suo obbligo istruttorio, accertando in modo esatto e completo i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi), come pure ha adempiuto all'obbligo di motivazione. Le censure formali mosse dal ricorrente nei confronti del provvedimento impugnato, e la conseguente conclusione in secondo subordine esposta nel ricorso, devono quindi essere integralmente respinte. 6. 6.1 Venendo ora al merito della vertenza, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 6.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 6.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e rif. cit.). 6.4 Il Tribunale condivide la conclusione alla quale la SEM è giunta nella decisione avversata circa l'inverosimiglianza degli asserti del ricorrente, in relazione ai fatti che sarebbero avvenuti nel (...) del (...) e che lo avrebbero condotto all'espatrio. Ciò in quanto gli stessi sono costellati da importanti discrepanze, vaghezze ed illogicità. 6.4.1 A titolo esemplificativo, l'insorgente nel suo racconto spontaneo dei suoi motivi d'asilo, aveva riferito che sarebbero stati diversi suoi amici con i quali giocava a calcio nel quartiere, che lo avrebbero raggiunto il (...), mentre egli rincasava, e che gli avrebbero consigliato di non tornare a casa, poiché pericoloso, in quanto gli "Ambasonniens" erano entrati al suo domicilio e che lo stavano cercando (cfr. n. 35/18, D41, pag. 5 seg.). Tuttavia, poco dopo, richiestogli di raccontare qualcosa in più di quanto accaduto in tale data, egli ha parlato di un solo amico che lo avrebbe chiamato (cfr. n. 35/18, D60, pag. 8), specificando anche più avanti, su quesito, che tale amico fosse solo (cfr. n. 35/18, D62, pag. 8). Salvo poi, interrogato sull'incoerenza nelle sue dichiarazioni, ha affermato: "Uno solo era un amico che giocava a calcio con me, gli altri non sono miei amici, non sono miei amici" (cfr. n. 35/18, D63, pag. 8), senza tuttavia spiegare effettivamente la contraddizione rilevata. Anzi, dichiarando anche che tale amico d'un canto non fosse solo (cfr. n. 35/18, D64, pag. 9) e susseguentemente invece che lo fosse (cfr. n. 35/18, D65, pag. 9), ha aggiunto ancora maggiore incoerenza su tale questione. Altresì, allorché gli è stato chiesto di descrivere il posto in cui si sarebbe trovato mentre era al commissariato, ha dapprima negato di poterlo fare, in quanto sarebbe stato in panico (cfr. n. 35/18, D104 seg., pag. 12); salvo poi, al contrario, chiestogli di descrivere il palazzo del commissariato, averne data una raffigurazione (cfr. n. 35/18, D106, pag. 12). Inoltre, se d'un canto ha riferito che la sorella non sarebbe andata all'ospedale (cfr. n. 35/18, D118, pag. 13), questionato in merito al fatto che in una fotografia da lui presentata, la sorella risultava essere stata medicata, ha asserito che sarebbe stata una persona che ha studiato medicina che avrebbe provveduto alla medicazione (cfr. n. 35/18, D119, pag. 13), dettaglio che non aveva mai addotto in precedenza. Salvo poi invece sostenere che lui avrebbe soltanto saputo che la sorella era morta, che gli avrebbero solo mandato le fotografie in cui la predetta era deceduta, ma di non essersi informato al riguardo (cfr. n. 35/18, D120 segg., pag. 13), quindi in realtà contraddicendo le precedenti informazioni che lui avrebbe invece avuto (cfr. n. 35/18, D119, pag. 13). Ancora, questionato se lavorasse allorché gli è stata diagnosticata l'epatite B, ha dapprima negato che avrebbe esercitato un'attività lucrativa (cfr. n. 35/18, D127, pag. 14), allorché alla domanda successiva, ha totalmente smentito i precedenti asserti, riferendo che lavorava nello smistamento di vestiti per poi venderli (cfr. n. 35/18, D128 seg., pag. 14). Le predette divergenze, che portano anche su degli elementi essenziali del suo racconto, permettono di concludere che l'interessato non ha vissuto gli avvenimenti in questione. 6.4.2 Il carattere inverosimile delle sue dichiarazioni inerenti agli eventi successi nel (...) del (...), è ancora maggiormente rafforzato da asserzioni del ricorrente a tal proposito che sono rimaste vaghe, molto generali e prive di dettagli che ne possano attestare del suo reale vissuto. L'insorgente si è in particolare rivelato incapace di descrivere in cosa consistesse il lavoro di militare del padre (cfr. n. 35/18, D50 segg., pag. 7 seg.) e cosa avrebbe fatto quest'ultimo per trovarsi contro i ribelli (cfr. n. 35/18, D79, pag. 10), o ancora di descrivere i poliziotti che avrebbe visto al commissariato (cfr. n. 35/18, D100 seg.) o il luogo in cui si trovava allorché è giunto nel commissariato (cfr. n. 35/18, D104 seg., pag. 12). Il tentativo di spiegazione che egli ha fornito in entrambi questi ultimi casi, ovvero che sarebbe stato "in panico", non risulta in alcun modo convincente, in quanto, malgrado la paura asserita, egli ha saputo riportare quanto gli avrebbero detto in polizia (cfr. n. 35/18, D41, pag. 6; D60, pag. 8; D89, pag. 11), o ancora descrivere, per quanto molto sommariamente e in modo stereotipato, il palazzo del commissariato, nonché che ci sarebbero stati "[...] circa quattro poliziotti, quelli che ho visto" (cfr. n. 35/18, D97, pag. 11). E ciò malgrado, ad un certo punto, abbia addirittura lasciato intendere che avrebbe ascoltato a testa bassa, senza osservare quanto avrebbe avuto attorno (cfr. n. 35/18, D105, pag. 12), quindi di fatto contraddicendo quanto avrebbe notato all'interno del commissariato e di cui avrebbe riferito poco prima. 6.4.3 A quanto sopra, si aggiungono anche degli elementi d'illogicità nel suo narrato, che rendono lo stesso del tutto poco plausibile. Difatti, se realmente il padre fosse stato ucciso e la sua unica sorella sarebbe stata realmente ferita il medesimo giorno dagli "Ambasonniens", risulta a dir poco sorprendente che il ricorrente, neppure una volta espatriato, si sia informato circa quanto sarebbe successo concretamente a questi ultimi, accontentandosi unicamente degli asserti di terzi che gli avrebbero riportato essenzialmente che sarebbero deceduti (cfr. n. 35/18, D41 segg., pag. 6 segg.). Altresì del tutto illogico risulta il comportamento che avrebbero tenuto i poliziotti che, d'un canto avrebbero voluto trattenerlo perché potesse aiutarli a catturare i ribelli che sarebbero stati alla sua ricerca (cfr. n. 35/18, D41, pag. 6; D89, pag. 11, D103, pag. 12), e d'altro canto invece che la polizia non si sarebbe neppure recata nel suo quartiere dopo i fatti che avrebbero portato all'uccisione di alcuni militari tra i quali suo padre e la sorella, poiché avrebbe avuto paura dei ribelli (cfr. n. 35/18, D142, pag. 15). 6.5 Per quanto attiene poi alla documentazione presentata dal ricorrente in corso di procedura, la stessa non è in grado di rendere maggiormente credibili le sue allegazioni circa i fatti che precedono. Invero, le copie di fotografie presentate sia dinanzi alla SEM sia in fase ricorsuale, di parti del corpo ferite e di una ragazza riversa in un letto con delle ferite, non soltanto non sono in grado di provare che la persona raffigurata sia sua sorella, ma ancora che le ferite visibili sul corpo della ragazza, siano avvenute nelle circostanze allegate. Anzi, una fotografia in copia che è stata annessa senza alcuna spiegazione al ricorso - che mostra una donna distesa in un letto d'ospedale - fa dubitare piuttosto ancora maggiormente di quanto sarebbe successo alla sorella, anche che la stessa sarebbe deceduta, e non sarebbe stata condotta in ospedale, come invece da egli sempre sostenuto in audizione (cfr. n. 35/18, D118 seg., pag. 13). 6.6 Alla luce di quanto precede, il ricorrente non è quindi riuscito nell'intento di provare, o per lo meno di rendere verosimile in maniera preponderante, ai sensi dell'art. 7 LAsi, i fatti che sarebbero successi il (...) e che lo avrebbero fatto espatriare il (...). A ciò si aggiunge che nel suo ricorso, l'insorgente è restato del tutto silente in merito all'aspetto della verosimiglianza dei suoi asserti, ciò che ancor più conforta il Tribunale nella precitata conclusione. In tal senso, neppure il timore dei ribelli da lui esternato e di quanto potrebbe accadergli per mano della polizia nel caso tornasse in Camerun, a causa dei fatti da lui descritti (cfr. n. 35/18, D163, pag. 16), non è in alcun modo stato reso credibile dal ricorrente. 6.7 Da ultimo si evidenzia come né lo stato di salute del ricorrente, né la situazione di generale insicurezza e di estrema povertà - descritta per la prima volta nel suo ricorso come un motivo che avrebbe rafforzato la sua decisione di lasciare il Paese d'origine (cfr. n. 13, pag. 4 del ricorso) - risultano essere dei motivi che possano fondare per il ricorrente il riconoscimento della qualità di rifugiato, in quanto esulano dai motivi esaustivamente previsti nell'art. 3 cpv. 1 LAsi. 6.8 Ne discende quindi che, in relazione al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo, v'è da confermare il giudizio negativo esposto nella decisione impugnata.

7. Il Tribunale, è tenuto a confermare anche la pronuncia dell'allontanamento dell'insorgente, in quanto egli non adempie alle condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI), esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI) e possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.2 Nella propria decisione, la SEM considera l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente ammissibile, esigibile - in particolare dal profilo del suo stato di salute - nonché possibile. Nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente avversa anche la predetta conclusione dell'autorità inferiore, ritenendo l'esecuzione del suo allontanamento inammissibile ai sensi dell'art. 3 CEDU e dell'art. 3 Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (RS 0.105, di seguito: Conv. tortura), così come inesigibile a causa del suo stato valetudinario nonché della situazione d'insicurezza generale e di estrema povertà in cui vigerebbe il Camerun. 8.3 8.3.1 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. 8.3.2 A ragione l'autorità sindacata, nel suo provvedimento, ha osservato che nel caso concreto il principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) non si applica, in quanto esso protegge soltanto persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Per di più, per i motivi già enucleati sopra (cfr. consid. 6), al contrario di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame senza apportare alcun ulteriore elemento concreto e sostanziato, non sono ravvisabili agli atti, degli elementi concreti che possano far ritenere, con una probabilità preponderante, che egli possa essere esposto ad una pena o ad un trattamento vietati dall'art. 3 CEDU o dall'art. 3 Conv. tortura nel caso di un suo rimpatrio (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo [di seguito: CorteEDU], Grande Camera, Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/66, §§125 e 129 con rel. rif.). Altresì, le problematiche di natura medica risultano pertinenti in termini di ammissibilità solo in casi di estrema gravità (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.1.2-9.1.6; sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), a cui non è apparentabile la presente fattispecie, visti gli atti di causa (cfr. anche infra consid. 8.4.4). 8.3.3 Ne consegue pertanto che l'allontanamento del ricorrente verso il Camerun risulta essere ammissibile nei confronti delle norme nazionali (art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi) ed internazionali applicabili. 8.4 8.4.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.4.2 Malgrado permangano in Camerun delle tensioni politiche ed etniche dalle elezioni avvenute nel 2018, nel predetto Paese non sussiste, come ritenuto da costante giurisprudenza di questo Tribunale, ora come prima, un contesto di guerra, guerra civile e violenza generalizzata, riguardante l'integralità del territorio, che renda l'esecuzione dell'allontanamento, comprese le regioni del Nord-Ovest e del Sud-Ovest del Camerun, di regola, come inesigibile (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale D-3229/2021 del 16 agosto 2024 consid. 8.4.1 con ulteriori rif. cit., E-1474/2021 del 20 luglio 2022 consid. 6.2). Tuttavia, poiché la situazione umanitaria e d'insicurezza politica nelle province anglofone del Camerun - in particolare nel C._______ dal quale il ricorrente proviene - è ora come prima instabile, occorre esaminare in ogni caso specifico, se l'esecuzione dell'allontanamento è esigibile e segnatamente valutare se la persona interessata dispone di una valida alternativa interna di soggiorno. In tale contesto, occorre rilevare come secondo alcuni recenti rapporti, la popolazione civile non è (più) l'obiettivo principale degli attacchi dei gruppi separatisti, bensì questi sarebbero rivolti principalmente contro persone dell'apparato statale come personale umanitario, personale medico, insegnanti o altre autorità. Anche il numero degli incidenti dovuti al conflitto, dal luglio del 2022, sarebbe massicciamente diminuito (cfr. le sentenze del Tribunale D-5311/2024 del 18 ottobre 2024 consid. 9.4.1, D-3229/2021 succitata consid. 8.4.2 con ulteriori rif. cit.). 8.4.3 Nel caso concreto, sebbene il ricorrente abbia vissuto gli ultimi due anni nella (...) di B._______, anglofona, situata nella regione C._______ del Camerun; in precedenza ha invece vissuto a D._______ per una decina d'anni, (...), (...) sita nella regione del E._______ (cfr. n. 35/18, D41, pag. 5; D50 seg., pag. 7 e D144 segg., pag. 15), che non è direttamente toccata dal conflitto vigente nelle regioni anglofone della zona, nonché ancora prima a B._______, per un anno e mezzo o due anni (cfr. ibidem, D146, pag. 15). Inoltre, egli non rientra nella categoria di persone sopra evocata che potrebbe interessare le autorità del suo Paese d'origine o che potrebbe essere direttamente toccata dagli attacchi, non avendo peraltro il ricorrente mai avuto problemi con le autorità camerunensi in passato o con terze persone (cfr. ibidem, D132 seg., pag. 14), salvo quanto già ritenuto inverosimile (cfr. supra consid. 6). Il ricorrente, ancora giovane, ha asserito di aver studiato per (...), ottenendo una licenza in (...), nonché di avere lavorato a D._______ (...) per sette anni, ed in seguito durante il suo viaggio d'espatrio, di avere lavorato per circa quattro anni come (...). Dalle sue dichiarazioni si evince inoltre come la figlia e la madre di quest'ultima vivano tutt'ora a D._______, mentre che la sua genitrice vivrebbe a F._______, mantenendosi con un'attività di (...) (cfr. n. 35/18, D152 segg., pag. 16). Altresì, visto che la sua narrazione risulta essere integralmente inverosimile, non si esclude che anche la sorella ed il padre dell'insorgente siano tutt'ora in vita e soggiornanti nel suo Paese d'origine. Inoltre, egli dispone di più amici, anche a D._______, che l'avrebbero già aiutato in passato (cfr. ibidem, D41 segg. pag. 6 segg.). Pertanto il ricorrente dispone in Camerun di valide alternative interne di soggiorno, anche non tornando a vivere a B._______, dove potrà contare su una solida rete sociale, che potrà venirgli in aiuto, almeno per i primi tempi ed in caso di necessità, per coprire i suoi bisogni primari. Inoltre, visti i suoi studi ed il suo percorso professionale solidi, nonché le sue ottime conoscenze del francese, non v'è da dubitare che egli potrà reperire un'attività lucrativa in patria e reintegrarsi quindi in breve tempo nel tessuto sociale ed economico. 8.4.4 Anche lo stato di salute del ricorrente, non risulta essere ostativo all'esecuzione del suo allontanamento, in quanto dalla documentazione agli atti non si evince che egli soffra attualmente di problemi medici di tale gravità, che osterebbero all'esecuzione del suo allontanamento, in quanto altrimenti violante l'art. 3 CEDU ai sensi della giurisprudenza topica resa in materia (cfr. sentenze della CorteEDU [Grande Camera] N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; Savran contro Danimarca del 7 dicembre 2021, 57467/15, §§121 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Invero, dalla documentazione medica agli atti, si evince come il ricorrente soffra di epatite B cronica (non attiva attualmente), già nota da diversi anni nel suo Paese d'origine (cfr. n. 10/2, 13/2, 20/1, 26/2, 45/3) e di epigastralgie trattate con Pantoprazolo (cfr. n. 13/2, 19/2, 20/1), diagnosi per le quali sono stati fatti anche degli esami radiologici e endoscopici, che non hanno rilevato nulla di anormale (cfr. n. 21/1 e 25/3). Per la diagnosi ancora attuale dell'epatite B, sono necessari dei controlli di laboratorio di decorso e sonografici (cfr. n. 45/3), anche per eventualmente valutare l'inizio di una terapia (cfr. certificato medico del 19 luglio 2024 annesso al ricorso). Inoltre egli è stato trattato in passato per una gastrite H.P positiva, nonché per una lombalgia acuta con prescrizione, in entrambi i casi, di una terapia farmacologica (cfr. n. 26/2, 27/2 e 45/3). Altresì, per l'umore deflesso che il ricorrente avrebbe esternato nel corso del consulto medico del 22 agosto 2023, il medico gli avrebbe prescritto un consulto psicologico appena possibile (cfr. n. 27/2), ciò che né dalla documentazione medica successiva né neppure apportata dal ricorrente nel gravame, appare essersi concretamente realizzata come circostanza. Anche tenuto conto che il ricorrente necessiterà anche in futuro di medicamenti e di controlli di decorso per l'epatite B di cui egli è affetto, gli stessi potranno essere reperiti e esperiti a D._______ o a G._______, presso le strutture sanitarie già segnalate nella decisione avversata, alla quale si rinvia per ulteriori dettagli (cfr. p.to III/2, pag. 9 seg.). Pertanto, le cure necessarie possono essere assicurate in Camerun, anche tenuto conto che egli ne aveva già ricevute in passato (cfr. n. 35/18, D25 segg., pag. 4), e quindi il suo stato di salute non si degraderà così rapidamente al punto da condurlo in maniera certa alla messa in pericolo concreta della sua vita o ad un pregiudizio serio, durevole e notevolmente grave della sua integrità fisica (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.3). Per quanto poi concerne i costi di salute, al contrario di quanto da egli asserito circa il suo timore di non poterli sostenere (cfr. n. 35/18, D163, pag. 16), si rileva come egli era già riuscito a finanziare gli stessi in passato con il suo lavoro, potendo peraltro risparmiare dei soldi con i quali è riuscito (in parte) a finanziare il suo viaggio d'espatrio (cfr. ibidem, D24 segg., pag. 4; D41, pag. 6; D160, pag. 16). Non si vede quindi come egli, reintegrandosi nel suo Paese, se necessario con l'aiuto della sua rete sociale disponibile sul posto, non possa affrontare anche in futuro i costi derivanti dalle cure delle sue patologie. Inoltre v'è in tale contesto da rammentare, che il ricorrente, in caso di bisogno, potrà richiedere un aiuto medico al ritorno (cfr. art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi). 8.4.5 Riassumendo, non v'è da ritenere che il ricorrente, nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, si ritroverà in una situazione di minaccia esistenziale. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento è pure ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi). 8.5 In ultima analisi, nemmeno risultano esserci degli impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in quanto il ricorrente, potrà procurarsi ogni ulteriore documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 8.6 Ne discende che, anche in materia d'esecuzione dell'allontanamento, la decisione dell'autorità inferiore va confermata, e la concessione di un'ammissione provvisoria al ricorrente, non entra quindi in considerazione (art. 83 cpv. 1 LStrI a contrario).

9. Alla luce di tutto quanto sopra considerato, con la decisione impugnata, la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.

10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 26 agosto 2024.

11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente e sono prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 26 agosto 2024.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari