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D-4929/2010

D-4929/2010

Bundesverwaltungsgericht · 2011-04-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / safe country) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...), l'interessata - di etnia rom, originaria di E._______ (Macedonia) con ultimo domicilio a F._______ (Macedonia) dove ha vissuto sino al suo espatrio - ha inoltrato per sé e per i suoi figli una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 26 febbraio 2010 [di seguito: verbale 1] e del 18 giugno 2010 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriata a causa dei problemi - iniziati nel 2001 - che lei e la sua famiglia avrebbero avuto con i loro vicini di casa di etnia albanese, a seguito della partecipazione del marito alla guerra contro gli albanesi. Durante l'assenza di suo marito, l'interessata e la madre di quest'ultimo, sarebbero state violentate da quattro individui mascherati, nonché minacciate di morte, se avessero raccontato il fatto a qualcuno. Per questo motivo, l'interessata non avrebbe denunciato tale accaduto alle autorità e non ne avrebbe mai nemmeno informato il marito, il quale tutt'ora ne sarebbe all'oscuro. Tre mesi dopo che il marito dell'interessata sarebbe rientrato dalla guerra, i vicini di casa l'avrebbero aggredito e picchiato tanto da farlo ricoverare in ospedale. Dopo questo episodio, la suocera dell'interessata avrebbe sporto denuncia alla Polizia e, a causa delle sofferenze subite, ella sarebbe deceduta nel 2007. Inoltre, anche i figli dell'interessata sarebbero stati spesso picchiati a scuola e per strada. In particolare, nel 2008, sua figlia sarebbe stata colpita con un sasso. Nel tentativo di parlare pacificamente con i genitori dei bambini che picchiavano i suoi figli, l'interessata sarebbe stata picchiata, a tal punto da essere ricoverata all'ospedale, mentre che il marito sarebbe stato minacciato con una pistola. A sostegno di tale pestaggio, l'interessata ha prodotto un documento presentato come un certificato medico in originale, dal quale si evincerebbe che l'interessata sarebbe stata picchiata da un albanese (cfr. doc. 1 agli atti). Peraltro, verso (...) del 2009, i loro vicini di casa avrebbero tolto l'accesso all'acqua della casa dell'interessata. A fronte della mancanza di acqua, uno dei suoi figli si sarebbe ammalato di epatite A. Nonostante i loro tentativi di risolvere la questione dell'acqua con i loro vicini di casa, quest'ultimi avrebbero minacciato l'interessata e suo marito con una pistola e di incendiare la loro casa e di ucciderli. Confrontata a tali avvenimenti e alla paura per la sua vita e quella dei suoi familiari, dopo un anno circa, l'interessata con suo marito e i loro figli avrebbero lasciato legalmente - muniti del loro passaporto - la Macedonia e sarebbero espatriati in Svizzera. B. Con decisione del 30 giugno 2010 (notificata all'interessata il 1° luglio 2010; cfr. atto A28/2), l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata e dei suoi figli dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Macedonia siccome lecita, esigibile e possibile. Il medesimo giorno, con decisione separata, l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo presentata dal marito dell'interessata ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, pronunciando nel contempo l'allontanamento del medesimo dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Macedonia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 7 luglio 2010, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM relativa a lei e ai suoi figli. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In medesima data, con atto separato, il marito dell'interessata ha ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione dell'UFM di non entrata nel merito nei suoi confronti (cfr. incarto D-[...]). D. Con sentenza del (...), il Tribunale ha respinto il succitato ricorso presentato dal marito dell'interessata ed ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM del (...) (cfr. Sentenza del Tribunale D-[...] del [...]). E. Il Tribunale, tramite decisioni incidentali del 16 luglio 2010, ha autorizzato la ricorrente e i suoi figli a soggiornare in Svizzera sino al termine della procedura. Nel contempo, ha invitato l'UFM a completare il proprio incarto relativo alla ricorrente, indicando da un lato se la decisione del 30 giugno 2010 era stata notificata in maniera completa e, dall'altro, trasmettendo la pagina 2 mancante della succitata decisione. F. Con decisione del 28 luglio 2010 (notificata alla ricorrente il 29 luglio 2010; cfr. atto A36/1), l'UFM ha annullato e sostituito la decisione del 30 giugno 2010. Il contenuto della decisione del 28 luglio 2010 è identico a quello della decisione del 30 giugno 2010, fatto salvo la pagina 2 mancante. G. Con scritto del 30 luglio 2010, la ricorrente ha chiesto al Tribunale spiegazioni in merito alla sostituzione della decisione del 28 luglio 2010, confermandosi nel suo ricorso del 7 luglio 2010 contro la decisione del 30 giugno 2010, ed ha trasmesso copia dell'appuntamento fissato per il (...) presso il Servizio psico-sociale (di seguito: SPS) di G._______. H. In considerazione della sostituzione della decisione dell'UFM del 28 luglio 2010, con decisione incidentale del 6 agosto 2010 (notificata alla ricorrente il 10 agosto 2010; cfr. risultanze processuali), il Tribunale ha concesso alla ricorrente un termine di cinque giorni lavorativi, a partire da quello successivo la notifica della presente decisione incidentale, per completare i motivi del ricorso presentato in data 7 luglio 2010. I. Il 13 agosto 2010, la ricorrente per il tramite del suo rappresentante legale, ha inoltrato un atto integrativo al ricorso del 7 luglio 2010, allegando un certificato medico del (...) della Clinica psichiatrica cantonale di H._______ (di seguito: CPC), in cui è indicato che - a causa delle sue condizioni di salute mentale - la ricorrente era stata ricoverata presso la CPC e la sua dimissione sarebbe stata impossibile in tempi brevi (cfr. doc. 2). J. Il 19 agosto 2010, con decisione incidentale, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso nonché sull'atto integrativo al medesimo. K. Il 25 agosto 2010, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, proponendo, da un alto, la reiezione del gravame sul punto di questione dell'asilo e, dall'altro, la sospensione dell'esame relativo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, ritenuto che la ricorrente si trovava ricoverata in una struttura ospedaliera. Le presenti osservazioni sono state trasmesse alla ricorrente per informazione. L. La CPC ha inviato all'UFM un rapporto medico del (...) (pervenuto in data 27 settembre 2010 a detto Ufficio) inerente lo stato di salute attuale della ricorrente. M. Con decisione incidentale del 5 ottobre 2010, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare la propria presa di posizione o le sue eventuali osservazioni riguardo al citato rapporto medico del (...) della CPC. N. Con scritto del 7 ottobre 2010, in risposta alla richiesta inoltrata il 20 settembre 2010 dal marito dell'interessata, l'UFM ha confermato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento nei confronti del medesimo, nel rispetto dell'unità della famiglia. O. Il 13 ottobre 2010, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, proponendo la reiezione del gravame anche in relazione all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. P. Il 22 novembre 2010, la ricorrente ha tempestivamente fatto pervenire l'atto di replica. Quest'ultimo è stato trasmesso all'autorità inferiore per informazione. Q. In data 25 febbraio 2011, la ricorrente ha inviato al Tribunale un nuovo rapporto medico del (...) del SPS inerente l'aggiornamento del suo stato di salute. R. Con decisione incidentale del 3 marzo 2011, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare la propria presa di posizione o le sue eventuali osservazioni riguardo al citato rapporto medico del (...), nonché riguardo all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e dei suoi figli. S. Il 18 marzo 2011, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, proponendo nuovamente la reiezione del gravame. T. Il 5 aprile 2011, la ricorrente ha tempestivamente fatto pervenire l'atto di replica alle suddette osservazioni dell'UFM. Esso è stato trasmesso all'autorità inferiore per informazione.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).

E. 1.2 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 2 Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua. Pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano.

E. 4.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che, da un lato, il Consiglio federale ha inserito la Macedonia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, ha ritenuto inverosimili le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla richiedente, siccome incoerenti, inconsistenti e contraddittorie. In particolare, ella si sarebbe contraddetta sull'identità degli individui che l'avrebbero violentata, sull'avvenuta o meno denuncia dello stupro, nonché circa l'episodio in cui nel 2008 suo marito sarebbe stato minacciato con una pistola, di cui ella non avrebbe fatto menzione nella prima audizione. Inoltre, la richiedente non sarebbe stata in grado di fornire il cognome dei suoi vicini di casa da (...) anni di etnia albanese, come pure di dare una spiegazione plausibile al suo timore di rivolgersi alle autorità macedoni per lo stupro subito, visto che in quel periodo la popolazione albanese sarebbe insorta contro lo Stato centrale macedone e suo marito si sarebbe trovato al fronte a combattere gli albanesi. Non da ultimo, la dichiarazione medica dell'ospedale, prodotta durante la procedura di prima istanza, non sarebbe atta a convalidare quanto sostenuto dalla richiedente, ritenuto che tale documentazione affermerebbe che ella sarebbe stata vittima di una rissa, senza menzionare gli autori della stessa. Di conseguenza, l'UFM ha concluso che dagli atti non risulterebbero indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Peraltro, detto Ufficio ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile. In aggiunta, né la situazione politica o economica del Paese d'origine, né la situazione personale della richiedente - la quale avrebbe vissuto con i figli ed il marito, dipendente statale, in una casa di proprietà della famiglia e non presenterebbe problemi medici che non possano essere curati in Macedonia, come sarebbe stato fatto in passato - si opporrebbero all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Infine, l'esecuzione del rinvio sarebbe possibile sul piano pratico e tecnico.

E. 4.2.1 Nel gravame, richiamati i fatti esposti, la ricorrente fa valere che nel suo caso sarebbero emersi, secondo un grado di prova ridotto, quantomeno indizi di persecuzioni non manifestamente infondati, per i quali l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. In particolare, l'insorgente sottolinea che - contrariamente a quanto valutato in maniera arbitraria ed infondata dall'UFM - le sue allegazioni dovrebbero essere considerate verosimili, giacché coerenti e consistenti, avendo ella fornito numerosi dettagli, come pure della documentazione medica che dimostrerebbe le violenze subite. Invero, quo alle contraddizioni rilevate dall'UFM, l'insorgente ritiene di non aver reso allegazioni incongruenti in relazione all'identità dei quattro aggressori, bensì di aver spiegato in entrambe le audizioni di non essere certa della loro identità e di non averli visti in viso. Ella avrebbe pure precisato che due dei quattro aggressori l'avrebbero violentata e dalla loro voce avrebbe pensato - su insistenza dell'UFM - che si sarebbe potuto trattare dei due vicini di casa. Allo stesso modo, la ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcuna contraddizione riguardo all'episodio risalente al 2008, in cui suo marito sarebbe stato minacciato con una pistola. Infatti, la medesima non avrebbe menzionato tale fatto nell'audizione sommaria, in quanto si sarebbe limitata ad esporre - conformemente alle diverse funzioni delle audizioni, nonché su induzione dell'UFM - i fatti in maniera sintetica durante la prima audizione e in maniera più dettagliata nell'audizione federale diretta. Inoltre, in relazione alla lacuna evidenziata dall'autorità inferiore circa il cognome dei quattro fratelli che l'avrebbero violentata, la ricorrente sottolinea che non conoscerebbe tali persone e che dalle sue parti abitualmente non si userebbero i cognomi per indicare le persone, bensì i nomi. Di conseguenza, la motivazione della decisione dell'UFM - la quale si baserebbe sulle supposte incongruenze, nonché sull'unica predetta lacuna e che definirebbe le allegazioni della ricorrente "totalmente incoerenti e inconsistenti" - sarebbe del tutto soggettiva e infondata. In aggiunta, l'insorgente ritiene che il fatto di non essersi rivolta alle autorità per la violenza sessuale subita sarebbe una reazione logica e normale, in quanto ella avrebbe avuto paura, essendo stata minacciata di morte se avesse parlato, nonché per un sentimento di vergogna. Peraltro, essendo una donna rom, denunciare questo tipo di fatti sarebbe stato ancora più difficile e problematico. Per di più, ritenuti i motivi esposti, la ricorrente fa valere che l'esecuzione del suo allontanamento in Macedonia, così come quello di suo marito e dei suoi figli, non sarebbe esigibile, poiché la loro vita sarebbe in pericolo, non avrebbero né un posto dove vivere, né una rete sociale e suo marito non potrebbe più riprendere il suo vecchio lavoro nonché dovrebbe farsi carico dello stato di salute della ricorrente e dei loro figli. Infine, l'insorgente sarebbe stata sottoposta a visite mediche per importanti problemi di salute ed ora sarebbe in attesa di un rapporto del SPS, come pure di una visita neurologica approfondita. Pertanto, ha chiesto di attendere l'inoltro della documentazione medica per decidere sul suo ricorso.

E. 4.2.2 Nell'atto integrativo al ricorso, la ricorrente ribadisce che la decisione dell'UFM andrebbe annullata nei punti 1 e 2 del dispositivo, in quanto le incongruenze evidenziate da detto Ufficio avrebbero un rilievo marginale rispetto all'intensità ed ai dettagli del complesso delle sue allegazioni. Inoltre, l'insorgente fa valere che, in considerazione del suo stato di salute, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe al momento da considerarsi come ragionevolmente inesigibile e quindi la decisione dell'UFM andrebbe annullata anche nei punti 3 e 4. In particolare, secondo il certificato medico del (...), la situazione medica della ricorrente - per cui i medici non sarebbero ancora in grado di elaborare una precisa prognosi - necessiterebbe di un accertamento, quantomeno ai fini della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento. Inoltre, in assenza di una precisa diagnosi, non sarebbe possibile per l'insorgente determinarsi in maniera esaustiva sulla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, segnatamente in relazione alle possibilità di cure in Macedonia, dove - richiamate le sentenze del Tribunale D- 5005/2006 del 18 marzo 2010 e E-3511/2006 del 30 settembre 2008 - il sistema sanitario soffrirebbe gravi carenze per quanto concerne le cure psicoterapeutiche.

E. 4.3 Nella sua risposta, l'UFM ha osservato che, in considerazione della documentazione presentata dalla ricorrente, del suo ricovero rispettivamente della non prevista dimissione, nonché dell'assenza di una prognosi chiara e approfondita, non sarebbe possibile esaminare l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, ragion per cui ha proposto di attendere la dimissione dell'insorgente dalla CPC e il rilascio di una relazione medica dettagliata. Per contro, quo al punto di questione dell'asilo, l'autorità inferiore ha confermato la propria posizione, ritenuto che non vi sarebbero fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificarne una modifica.

E. 4.4 Nelle sue osservazioni in relazione al rapporto medico del (...), l'UFM ha sottolineato che nel medesimo sarebbe indicato che la ricorrente potrebbe proseguire le cure nel Paese d'origine, tanto più che, come da lei stessa dichiarato, avrebbe accesso al sistema sanitario pubblico in Macedonia. In particolare, secondo informazioni generali e quelle ottenute dall'Ambasciata di Svizzera a F._______, il trattamento psicoterapeutico, i colloqui con i medici, la consegna dei medicinali prescritti sarebbero offerti nei reparti di neuropsichiatria nella capitale macedone - dove la ricorrente abitava - e nelle maggiori città del Paese, anche se i problemi di tipo psichico verrebbero trattati maggiormente con cure farmacologiche, mentre che altre forme di terapia sarebbero meno diffuse. Inoltre, i pazienti sarebbero tenuti solo a coprire il 10%-20% del costo delle cure, visto che le malattie psichiche sarebbero parzialmente a carico della cassa malati statale. Peraltro, secondo le sue dichiarazioni la ricorrente avrebbe già seguito in passato delle cure farmacologiche in Macedonia e sarebbe stata ricoverata in una struttura ospedaliera. Di conseguenza, nulla lascerebbe presupporre che l'insorgente non avrebbe accesso al sistema sanitario pubblico, di modo che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe esigibile.

E. 4.5 Nella replica, la ricorrente ha evidenziato che, sebbene dal rapporto medico del (...) emerga che le cure potrebbero essere proseguite in patria e la prognosi sarebbe giudicata favorevolmente, per i medici sarebbe ancora precoce esprimersi sulla durata del trattamento e sulla prognosi futura, ritenuto che la prosecuzione delle cure in patria potrebbe avvenire "una volta stabilizzatosi il quadro". Inoltre l'insorgente ha sottolineato tre decisive circostanze: in primis, ella sarebbe di etnia rom e per questo confrontata a notorie discriminazioni, anche nell'accesso alle cure mediche; in secondo luogo, in assenza di altre terapie oltre alle cure farmacologiche, non vi sarebbe alcuna garanzia di poter beneficiare di un trattamento adeguato come avvenuto in Svizzera, soprattutto in relazione ad un eventuale nuovo episodio depressivo, che non potrebbe essere escluso, nel caso del suo allontanamento; infine, il costo delle cure mediche in Macedonia, parzialmente a carico della ricorrente, potrebbe costituire a medio-lungo termine un peso insostenibile. Di conseguenza, tali fattori, sommati ai traumi gravi subiti in patria e all'esigenza di farsi carico dei figli piccoli, renderebbe il suo allontanamento non ragionevolmente esigibile.

E. 4.6 Nelle osservazioni riguardo al rapporto medico del (...), l'autorità inferiore ha evidenziato che la ricorrente avrebbe accesso al sistema sanitario pubblico del suo Paese, essendo titolare di una carta di identità macedone ed avuto riguardo al principio dell'uguaglianza sancito nella Costituzione della Repubblica di Macedonia. Inoltre, esisterebbero in detto Paese i medicamenti e le strutture mediche specialistiche, a cui la ricorrente potrebbe rivolgersi per ricevere l'aiuto medico e il sostegno necessario per affrontare il suo disagio psichico anche in relazione all'inattesa, ma accettata gravidanza. Segnatamente le strutture ospedaliere dei reparti di neuropsichiatria di F._______, dove la ricorrente è domiciliata, nonché nelle maggiori città del Paese offrirebbero il trattamento psicoterapeutico. Del resto, in passato ella avrebbe già ricevuto cure farmacologiche e sarebbe stata ricoverata in una struttura ospedaliera nel suo Paese d'origine. Infine, la ricorrente potrà chiedere un aiuto al ritorno per motivi sanitari, che comprenderebbe la distribuzione di medicamenti, l'assistenza per l'organizzazione del rientro o il supporto durante o dopo il rimpatrio.

E. 4.7 In replica, l'insorgente ha sottolineato che l'UFM non avrebbe fornito particolari osservazioni in merito al peggioramento della situazione medica della ricorrente, risultante dal rapporto medico in questione, ove si consideri che, a causa della gravidanza, non sarebbe stato possibile proseguire la farmacoterapia con conseguenze imprevedibili sul suo stato psichico. Peraltro, la situazione della famiglia della ricorrente risulterebbe complessivamente fragile, dato che anche suo marito sarebbe seguito dal SPS cantonale. Inoltre, la ricorrente evidenzia che, da un lato, in Macedonia si troverebbe confrontata con il contesto in cui avrebbe sofferto i traumi all'origine dei suoi attuali problemi di salute con il rischio di un ulteriore drammatico aggravamento degli stessi e, dall'altro, non le sarebbe garantito un trattamento medico adeguato e completo, visto il suo stato di salute, nonché le carenze strutturali del sistema sanitario macedone per le patologie psichiche.

E. 5.1 Giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione.

E. 5.2 Allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale.

E. 5.3 Peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18). Inoltre, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247).

E. 6.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25 giugno 2003, la Macedonia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.

E. 6.2 Nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi in tal senso. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Innanzitutto, la ricorrente si è contraddetta sul momento in cui suo marito sarebbe stato aggredito, picchiato e minacciato dai vicini di casa: dapprima ha dichiarato che sarebbe successo il giorno stesso in cui egli sarebbe ritornato a casa dalla guerra (cfr. verbale 1 pag. 6), mentre che, in seguito, ha affermato che sarebbe accaduto tre mesi dopo il suo ritorno (cfr. verbale 2 F5). Per di più, ritenuto che tale avvenimento, unitamente all'asserito stupro subìto, risalgono ben all'anno 2001, il Tribunale sottolinea che - indipendentemente dalla loro verosimiglianza e dalle asserzioni ricorsuali della ricorrente in merito agli stessi - tali eventi sono irrilevanti nella presente procedura d'asilo, allorquando, visto il tempo trascorso, non presentano alcun nesso causale temporale con l'espatrio dell'insorgente nel (...) 2010. Infatti, secondo la giurisprudenza più recente, il nesso temporale tra i pregiudizi subiti e la fuga dal Paese d'origine è da ritenersi interrotto, quando un tempo relativamente lungo, ovvero dai sei mesi ad un anno, è trascorso tra l'ultima persecuzione subita e la partenza all'estero (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5 pagg. 744-745; GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e segg.; GICRA 1997 n. 14 consid. 2a pag. 106 e segg.; GICRA 1996 n. 42 consid. 4a et 7d pag. 367 et 370 e segg.; GICRA 1996 n. 30 consid. 4a pag. 288 e segg.; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e ed. Basilea 2009, n. 11.17 pag. 531; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 444). Tali considerazioni valgono altresì in relazione agli episodi in cui la figlia dell'insorgente sarebbe stata colpita con un sasso, la ricorrente sarebbe stata picchiata a tal punto da essere stata condotta in ospedale e suo marito sarebbe stato minacciato con una pistola (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 F5). Infatti, se da un lato, ella non ha saputo indicare la data precisa di tali avvenimenti, dall'altro, secondo le sue vaghe dichiarazioni, quest'ultimi risalirebbero ben all'anno 2008 (cfr. verbale 2 F23-25). In siffatte circostanze, nulla apporta di rilevante, il certificato medico, rispettivamente la dichiarazione prodotta dalla ricorrente a sostegno dell'aggressione da lei subita (cfr. doc. 1). In aggiunta, la ricorrente si è contraddetta, senza alcuna spiegazione plausibile, sul numero di volte in cui suo marito sarebbe stato minacciato con una pistola, menzionando dapprima che tale minaccia gli sarebbe stata proferita una volta in concomitanza al pestaggio subìto dall'insorgente e dalla figlia (cfr. verbale 1 pag. 6) e dichiarando, in seguito, che il marito sarebbe stato minacciato anche una seconda volta in occasione dell'episodio in cui i vicini di casa albanesi avrebbero tolto loro l'accesso all'acqua (cfr. verbale 2 F27-F30). Anche per quanto attiene a quest'ultimo avvenimento, la ricorrente non ha fornito indicazioni temporali precise, limitandosi ad affermare che sarebbe stato tolto loro l'accesso all'acqua nel 2009 (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 F32-33). Per di più, non è manifestamente credibile che, sebbene tale fatto costituisca l'elemento ultimo e scatenante l'espatrio della ricorrente e della sua famiglia, essa avrebbe atteso addirittura un anno prima di lasciare il Paese di origine e non si fosse rivolta per paura alle autorità o ad un'associazione di difesa dei rom (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 F34-35). Infatti, se ella fosse stata effettivamente perseguitata, ella avrebbe avuto più timore a rimanere in una tale situazione per un anno, piuttosto che chiedere aiuto per esempio allo Stato, presso cui, tra l'altro, lavorava suo marito (cfr. verbale del 26 febbraio 2010 di I._______ pag. 2). In considerazione dell'evocata inconsistenza e incongruenza delle allegazioni della ricorrente, vi è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza dell'intera vicenda che la stessa pretende addurre a sostegno della sua domanda d'asilo. In tale contesto, non vi è motivo di ritenere che la ricorrente e i suoi figli non possano beneficiare in patria di un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi. Non da ultimo, la sola appartenenza della ricorrente e dei suoi figli alla comunità rom non è suscettibile in quanto tale di rendere verosimile l'esistenza di indizi di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. GICRA 2005 n. 24, nonché il rapporto 2009 dell'U.S. Department of State, Human Rights Report: Macedonia, 11 marzo 2010; cfr. fra le tante sentenza del Tribunale D-7038/2010 del 27 ottobre 2010, E-3548/2007 del 18 ottobre 2010). Peraltro, né nel corso delle audizioni, né in sede di ricorso, la ricorrente ha espressamente invocato di essere esposta unitamente alla sua famiglia a seri pregiudizi in ragione della sua appartenenza etnica. Di conseguenza, non sussistono seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 7.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente e dei suoi figli in Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporli in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Del resto, in sede di ricorso, la ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso.

E. 7.2 Inoltre, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Macedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.

E. 7.3 In considerazione di tutto quanto suesposto, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzioni ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi.

E. 7.4 Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8.1 L'insorgente ed i suoi figli non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21).

E. 8.2 Non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente e dei suoi figli. La ricorrente è giovane e si può presumere che ella goda di una formazione scolastica perlomeno minima, ritenuto che sa leggere e scrivere. Inoltre, in considerazione della giovane età dei suoi tre figli, l'insorgente potrà contare sull'appoggio del marito, il quale - contrariamente a quanto preteso in sede di ricorso con semplici affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento oggettivo (cfr. ricorso pag. 5) - potrà provvedere al sostentamento della famiglia, grazie alla professione di (...); attività che ha sempre svolto nel Paese d'origine anche alle dipendenze dello Stato e di cui vanta un'esperienza di molti anni (cfr. verbale del 26 febbraio 2010 di I._______ pag. 2). D'altronde, eventuali problemi di salute del marito della ricorrente - che quest'ultima ha invocato in corso di procedura - oltre a non essere corroborati, sono irrilevanti nella fattispecie (cfr. atto di replica del 5 aprile 2011 pag. 1). Peraltro, la ricorrente potrà fare affidamento anche sulla presenza in patria di un'importante rete familiare, ritenuto che vi risiedono ancora i suoi genitori (cfr. verbale 1 pag. 3). In aggiunta, la ricorrente e la sua famiglia dispongono di una casa di proprietà che apparteneva alla famiglia del marito, dove hanno vissuto fino al loro espatrio (cfr. verbale del 18 giugno 2010 di I._______ F15, F48- F55). Infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame per sé e per i suoi figli di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità della loro permanenza in Svizzera per motivi medici. In particolare, dal rapporto medico del (...), emerge che alla ricorrente è stato diagnosticato un episodio depressivo grave con sintomi psicotici, nonché un'anestesia e perdita sensoriale dissociative. Nondimeno, risulta che il quadro clinico - dopo il periodo di ricovero alla CPC - è molto migliorato e sono scomparsi l'ansia, come pure i sintomi conversivi. Attualmente, la ricorrente è sottoposta ad un trattamento farmacologico con neurolettici, antidepressivi così come ansiolitici ed a visite in ambulatorio. Per il futuro, è stata disposta la continuazione della terapia farmacologica che dovrà essere adeguata a seconda del quadro clinico, la cui prognosi è favorevole, accompagnata da visite ambulatoriali (cfr. rapporto medico del [...]). Malgrado lo stato di salute psichico della ricorrente sia mutato negli ultimi mesi (incremento dell'ansia, peggioramento dello stato depressivo, dell'insonnia e incapacità a svolgere mansioni domestiche) e sebbene l'inattesa gravidanza (scoperta alla [...] 2010) abbia comportato una drastica riduzione della farmacoterapia e potrebbe costituire un fattore di ulteriore destabilizzazione (cfr. rapporto medico del [...]), senza volere minimizzare le difficoltà che quest'ultima, accompagnata dai suoi tre figli e da suo marito, dovrà affrontare al rientro nel suo Paese d'origine, non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa farvi fronte e disporre di un effettivo accesso a cure mediche adeguate, a trattamenti appropriati e conformi alla dignità umana, o fare appello a medici specializzati in psichiatria presenti in loco (cfr. sentenza del Tribunale E-3548/2007 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4 e relativi riferimenti). Infatti, sebbene problematico, il quadro clinico della ricorrente non presenta caratteristiche tali da mettere in pericolo la sua vita e quella dei suoi figli. In aggiunta, la ricorrente potrà usufruire presso le farmacie dei grandi centri abitati come F._______ dei farmaci necessari, come del resto ha già fatto in passato, visto che prima dell'espatrio assumeva degli ansiolitici (cfr. rapporto medico del [...] punto 1.1). Peraltro, per quanto attiene al trattamento psichiatrico ambulatoriale, a F._______ - dove ha avuto ultimo domicilio la ricorrente - così come in altre città vi sono diversi centri di salute mentale che potranno, se del caso, prendere in cura la ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale E-5044/2006 del 5 ottobre 2010 consid. 3.3.4 e relativi riferimenti). In tale contesto, l'insorgente potrà continuare il trattamento psico-farmacologico avviato in Svizzera, adeguato al suo attuale stato interessante. D'altronde, l'assenza di trattamenti in Macedonia non corrispondenti agli standard svizzeri, non comporta l'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Per di più, non v'è ragione di credere che l'appartenenza etnica della ricorrente alla comunità rom possa ostacolarle l'accesso alle cure necessarie, allorquando lei e la sua famiglia dispongono dei documenti di identità, che permettono loro di essere regolarmente registrati e, di conseguenza, di poter usufruire dei diritti garantiti dallo Stato macedone (cfr. verbale 1 pag. 2). Non da ultimo, dal profilo dei costi delle cure mediche, in Macedonia, vige l'assicurazione malattia obbligatoria secondo il principio dell'universalità, di modo che ben il 95% della popolazione risulta assicurata e può contare sulla presa a carico di almeno una parte dei costi delle cure, tra cui i medicamenti, che figurano su una lista specifica, nonché i trattamenti ambulatoriali, le consultazioni specialistiche, ecc. (cfr. sentenza del Tribunale E-5044/2006 del 5 ottobre 2010 consid. 3.3.4 e relativi riferimenti). In aggiunta, il Ministero della sanità pubblica macedone si è dotato di un programma speciale destinato alla presa a carico dei costi relativi alle cure psichiatriche non coperte dall'assicurazione malattia (cfr. sentenza del Tribunale D-5005/2006 del 18 marzo 2010 consid. 5.3.2). In tali condizioni, il costo per le cure mediche non sarà un peso insostenibile per la ricorrente, contrariamente a quanto essa pretende far valere (cfr. atto di replica pag. 2), tenuto conto segnatamente del sostegno di cui può disporre da parte di suo marito e dei suoi genitori in Patria. Peraltro, se necessario, la ricorrente potrà richiedere altresì un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Di conseguenza, in considerazione del carattere non grave dei problemi medici della ricorrente, nonché della disponibilità delle cure e delle strutture adeguate nel suo Paese d'origine, non la soccorre la giurisprudenza del Tribunale di cui alle sentenze D- 5005/2006 del 18 marzo 2010 e E- 3511/2006 del 30 settembre 2008, dove sono descritte ed analizzate delle fattispecie molto più gravi e diverse da quella qui in esame (cfr. atto integrativo al ricorso pag. 2). Infine, in relazione ai problemi medici fatti valere riguardo alla figlia maggiore della ricorrente, nessuna patologia psichica è stata attestata (cfr. certificato medico del [...] punto 1.1). Visto tutto quanto sopra, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente e i suoi figli di un adeguato reinserimento sociale e di un effettivo accesso alle cure mediche nel Paese d'origine, da dove sono partiti soltanto (...) mesi orsono.

E. 8.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 ed art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi per lei e per i suoi figli ogni documento indispensabile al rimpatrio, oltre a quelli depositati in corso di procedura (art. 8 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513- 515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 9 In considerazione di quanto sopra indicato, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e dei suoi figli.

E. 10 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 11.1 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente.

E. 11.2 Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente al momento dell'inoltro del ricorso erano sprovviste d'esito favorevole sia riguardo al punto di questione dell'asilo che dell'esecuzione dell'allontanamento. In particolare il certificato medico del (...) - pervenuto con l'atto integrativo al ricorso - ha unicamente sospeso momentaneamente l'analisi dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la quale è ad ogni modo risultata essere priva di ogni probabilità di successo anche con la presentazione del certificato medico del (...), visto il carattere non particolarmente grave dei problemi medici addotti e la possibilità di accesso alle necessarie cure. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta.

E. 12.1 Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente.

E. 12.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza
  4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4929/2010 Sentenza del 15 aprile 2011 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Christa Luterbacher, Daniele Cattaneo, cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nata il (...), e i figli B._______, nata il (...), C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), Macedonia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 28 luglio 2010 in sostituzione della decisione del 30 giugno 2010 / N [...]. Fatti: A. Il (...), l'interessata - di etnia rom, originaria di E._______ (Macedonia) con ultimo domicilio a F._______ (Macedonia) dove ha vissuto sino al suo espatrio - ha inoltrato per sé e per i suoi figli una domanda di asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 26 febbraio 2010 [di seguito: verbale 1] e del 18 giugno 2010 [di seguito: verbale 2]) di essere espatriata a causa dei problemi - iniziati nel 2001 - che lei e la sua famiglia avrebbero avuto con i loro vicini di casa di etnia albanese, a seguito della partecipazione del marito alla guerra contro gli albanesi. Durante l'assenza di suo marito, l'interessata e la madre di quest'ultimo, sarebbero state violentate da quattro individui mascherati, nonché minacciate di morte, se avessero raccontato il fatto a qualcuno. Per questo motivo, l'interessata non avrebbe denunciato tale accaduto alle autorità e non ne avrebbe mai nemmeno informato il marito, il quale tutt'ora ne sarebbe all'oscuro. Tre mesi dopo che il marito dell'interessata sarebbe rientrato dalla guerra, i vicini di casa l'avrebbero aggredito e picchiato tanto da farlo ricoverare in ospedale. Dopo questo episodio, la suocera dell'interessata avrebbe sporto denuncia alla Polizia e, a causa delle sofferenze subite, ella sarebbe deceduta nel 2007. Inoltre, anche i figli dell'interessata sarebbero stati spesso picchiati a scuola e per strada. In particolare, nel 2008, sua figlia sarebbe stata colpita con un sasso. Nel tentativo di parlare pacificamente con i genitori dei bambini che picchiavano i suoi figli, l'interessata sarebbe stata picchiata, a tal punto da essere ricoverata all'ospedale, mentre che il marito sarebbe stato minacciato con una pistola. A sostegno di tale pestaggio, l'interessata ha prodotto un documento presentato come un certificato medico in originale, dal quale si evincerebbe che l'interessata sarebbe stata picchiata da un albanese (cfr. doc. 1 agli atti). Peraltro, verso (...) del 2009, i loro vicini di casa avrebbero tolto l'accesso all'acqua della casa dell'interessata. A fronte della mancanza di acqua, uno dei suoi figli si sarebbe ammalato di epatite A. Nonostante i loro tentativi di risolvere la questione dell'acqua con i loro vicini di casa, quest'ultimi avrebbero minacciato l'interessata e suo marito con una pistola e di incendiare la loro casa e di ucciderli. Confrontata a tali avvenimenti e alla paura per la sua vita e quella dei suoi familiari, dopo un anno circa, l'interessata con suo marito e i loro figli avrebbero lasciato legalmente - muniti del loro passaporto - la Macedonia e sarebbero espatriati in Svizzera. B. Con decisione del 30 giugno 2010 (notificata all'interessata il 1° luglio 2010; cfr. atto A28/2), l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessata e dei suoi figli dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Macedonia siccome lecita, esigibile e possibile. Il medesimo giorno, con decisione separata, l'UFM non è entrato nel merito della domanda di asilo presentata dal marito dell'interessata ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, pronunciando nel contempo l'allontanamento del medesimo dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Macedonia siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 7 luglio 2010, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM relativa a lei e ai suoi figli. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento del provvedimento litigioso e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. In medesima data, con atto separato, il marito dell'interessata ha ricorso dinanzi al Tribunale contro la decisione dell'UFM di non entrata nel merito nei suoi confronti (cfr. incarto D-[...]). D. Con sentenza del (...), il Tribunale ha respinto il succitato ricorso presentato dal marito dell'interessata ed ha confermato la decisione di non entrata nel merito dell'UFM del (...) (cfr. Sentenza del Tribunale D-[...] del [...]). E. Il Tribunale, tramite decisioni incidentali del 16 luglio 2010, ha autorizzato la ricorrente e i suoi figli a soggiornare in Svizzera sino al termine della procedura. Nel contempo, ha invitato l'UFM a completare il proprio incarto relativo alla ricorrente, indicando da un lato se la decisione del 30 giugno 2010 era stata notificata in maniera completa e, dall'altro, trasmettendo la pagina 2 mancante della succitata decisione. F. Con decisione del 28 luglio 2010 (notificata alla ricorrente il 29 luglio 2010; cfr. atto A36/1), l'UFM ha annullato e sostituito la decisione del 30 giugno 2010. Il contenuto della decisione del 28 luglio 2010 è identico a quello della decisione del 30 giugno 2010, fatto salvo la pagina 2 mancante. G. Con scritto del 30 luglio 2010, la ricorrente ha chiesto al Tribunale spiegazioni in merito alla sostituzione della decisione del 28 luglio 2010, confermandosi nel suo ricorso del 7 luglio 2010 contro la decisione del 30 giugno 2010, ed ha trasmesso copia dell'appuntamento fissato per il (...) presso il Servizio psico-sociale (di seguito: SPS) di G._______. H. In considerazione della sostituzione della decisione dell'UFM del 28 luglio 2010, con decisione incidentale del 6 agosto 2010 (notificata alla ricorrente il 10 agosto 2010; cfr. risultanze processuali), il Tribunale ha concesso alla ricorrente un termine di cinque giorni lavorativi, a partire da quello successivo la notifica della presente decisione incidentale, per completare i motivi del ricorso presentato in data 7 luglio 2010. I. Il 13 agosto 2010, la ricorrente per il tramite del suo rappresentante legale, ha inoltrato un atto integrativo al ricorso del 7 luglio 2010, allegando un certificato medico del (...) della Clinica psichiatrica cantonale di H._______ (di seguito: CPC), in cui è indicato che - a causa delle sue condizioni di salute mentale - la ricorrente era stata ricoverata presso la CPC e la sua dimissione sarebbe stata impossibile in tempi brevi (cfr. doc. 2). J. Il 19 agosto 2010, con decisione incidentale, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso nonché sull'atto integrativo al medesimo. K. Il 25 agosto 2010, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, proponendo, da un alto, la reiezione del gravame sul punto di questione dell'asilo e, dall'altro, la sospensione dell'esame relativo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, ritenuto che la ricorrente si trovava ricoverata in una struttura ospedaliera. Le presenti osservazioni sono state trasmesse alla ricorrente per informazione. L. La CPC ha inviato all'UFM un rapporto medico del (...) (pervenuto in data 27 settembre 2010 a detto Ufficio) inerente lo stato di salute attuale della ricorrente. M. Con decisione incidentale del 5 ottobre 2010, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare la propria presa di posizione o le sue eventuali osservazioni riguardo al citato rapporto medico del (...) della CPC. N. Con scritto del 7 ottobre 2010, in risposta alla richiesta inoltrata il 20 settembre 2010 dal marito dell'interessata, l'UFM ha confermato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento nei confronti del medesimo, nel rispetto dell'unità della famiglia. O. Il 13 ottobre 2010, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, proponendo la reiezione del gravame anche in relazione all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. P. Il 22 novembre 2010, la ricorrente ha tempestivamente fatto pervenire l'atto di replica. Quest'ultimo è stato trasmesso all'autorità inferiore per informazione. Q. In data 25 febbraio 2011, la ricorrente ha inviato al Tribunale un nuovo rapporto medico del (...) del SPS inerente l'aggiornamento del suo stato di salute. R. Con decisione incidentale del 3 marzo 2011, il Tribunale ha invitato l'autorità inferiore ad inoltrare la propria presa di posizione o le sue eventuali osservazioni riguardo al citato rapporto medico del (...), nonché riguardo all'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e dei suoi figli. S. Il 18 marzo 2011, l'UFM ha presentato le proprie osservazioni, proponendo nuovamente la reiezione del gravame. T. Il 5 aprile 2011, la ricorrente ha tempestivamente fatto pervenire l'atto di replica alle suddette osservazioni dell'UFM. Esso è stato trasmesso all'autorità inferiore per informazione. Diritto: 1. 1.1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua. Pertanto, la presente sentenza va redatta in italiano. 4. 4.1. Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato che, da un lato, il Consiglio federale ha inserito la Macedonia nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro lato, ha ritenuto inverosimili le allegazioni in materia d'asilo presentate dalla richiedente, siccome incoerenti, inconsistenti e contraddittorie. In particolare, ella si sarebbe contraddetta sull'identità degli individui che l'avrebbero violentata, sull'avvenuta o meno denuncia dello stupro, nonché circa l'episodio in cui nel 2008 suo marito sarebbe stato minacciato con una pistola, di cui ella non avrebbe fatto menzione nella prima audizione. Inoltre, la richiedente non sarebbe stata in grado di fornire il cognome dei suoi vicini di casa da (...) anni di etnia albanese, come pure di dare una spiegazione plausibile al suo timore di rivolgersi alle autorità macedoni per lo stupro subito, visto che in quel periodo la popolazione albanese sarebbe insorta contro lo Stato centrale macedone e suo marito si sarebbe trovato al fronte a combattere gli albanesi. Non da ultimo, la dichiarazione medica dell'ospedale, prodotta durante la procedura di prima istanza, non sarebbe atta a convalidare quanto sostenuto dalla richiedente, ritenuto che tale documentazione affermerebbe che ella sarebbe stata vittima di una rissa, senza menzionare gli autori della stessa. Di conseguenza, l'UFM ha concluso che dagli atti non risulterebbero indizi che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Peraltro, detto Ufficio ha ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile. In aggiunta, né la situazione politica o economica del Paese d'origine, né la situazione personale della richiedente - la quale avrebbe vissuto con i figli ed il marito, dipendente statale, in una casa di proprietà della famiglia e non presenterebbe problemi medici che non possano essere curati in Macedonia, come sarebbe stato fatto in passato - si opporrebbero all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Infine, l'esecuzione del rinvio sarebbe possibile sul piano pratico e tecnico. 4.2. 4.2.1. Nel gravame, richiamati i fatti esposti, la ricorrente fa valere che nel suo caso sarebbero emersi, secondo un grado di prova ridotto, quantomeno indizi di persecuzioni non manifestamente infondati, per i quali l'UFM avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. In particolare, l'insorgente sottolinea che - contrariamente a quanto valutato in maniera arbitraria ed infondata dall'UFM - le sue allegazioni dovrebbero essere considerate verosimili, giacché coerenti e consistenti, avendo ella fornito numerosi dettagli, come pure della documentazione medica che dimostrerebbe le violenze subite. Invero, quo alle contraddizioni rilevate dall'UFM, l'insorgente ritiene di non aver reso allegazioni incongruenti in relazione all'identità dei quattro aggressori, bensì di aver spiegato in entrambe le audizioni di non essere certa della loro identità e di non averli visti in viso. Ella avrebbe pure precisato che due dei quattro aggressori l'avrebbero violentata e dalla loro voce avrebbe pensato - su insistenza dell'UFM - che si sarebbe potuto trattare dei due vicini di casa. Allo stesso modo, la ricorrente sostiene che non vi sarebbe alcuna contraddizione riguardo all'episodio risalente al 2008, in cui suo marito sarebbe stato minacciato con una pistola. Infatti, la medesima non avrebbe menzionato tale fatto nell'audizione sommaria, in quanto si sarebbe limitata ad esporre - conformemente alle diverse funzioni delle audizioni, nonché su induzione dell'UFM - i fatti in maniera sintetica durante la prima audizione e in maniera più dettagliata nell'audizione federale diretta. Inoltre, in relazione alla lacuna evidenziata dall'autorità inferiore circa il cognome dei quattro fratelli che l'avrebbero violentata, la ricorrente sottolinea che non conoscerebbe tali persone e che dalle sue parti abitualmente non si userebbero i cognomi per indicare le persone, bensì i nomi. Di conseguenza, la motivazione della decisione dell'UFM - la quale si baserebbe sulle supposte incongruenze, nonché sull'unica predetta lacuna e che definirebbe le allegazioni della ricorrente "totalmente incoerenti e inconsistenti" - sarebbe del tutto soggettiva e infondata. In aggiunta, l'insorgente ritiene che il fatto di non essersi rivolta alle autorità per la violenza sessuale subita sarebbe una reazione logica e normale, in quanto ella avrebbe avuto paura, essendo stata minacciata di morte se avesse parlato, nonché per un sentimento di vergogna. Peraltro, essendo una donna rom, denunciare questo tipo di fatti sarebbe stato ancora più difficile e problematico. Per di più, ritenuti i motivi esposti, la ricorrente fa valere che l'esecuzione del suo allontanamento in Macedonia, così come quello di suo marito e dei suoi figli, non sarebbe esigibile, poiché la loro vita sarebbe in pericolo, non avrebbero né un posto dove vivere, né una rete sociale e suo marito non potrebbe più riprendere il suo vecchio lavoro nonché dovrebbe farsi carico dello stato di salute della ricorrente e dei loro figli. Infine, l'insorgente sarebbe stata sottoposta a visite mediche per importanti problemi di salute ed ora sarebbe in attesa di un rapporto del SPS, come pure di una visita neurologica approfondita. Pertanto, ha chiesto di attendere l'inoltro della documentazione medica per decidere sul suo ricorso. 4.2.2. Nell'atto integrativo al ricorso, la ricorrente ribadisce che la decisione dell'UFM andrebbe annullata nei punti 1 e 2 del dispositivo, in quanto le incongruenze evidenziate da detto Ufficio avrebbero un rilievo marginale rispetto all'intensità ed ai dettagli del complesso delle sue allegazioni. Inoltre, l'insorgente fa valere che, in considerazione del suo stato di salute, l'esecuzione del suo allontanamento sarebbe al momento da considerarsi come ragionevolmente inesigibile e quindi la decisione dell'UFM andrebbe annullata anche nei punti 3 e 4. In particolare, secondo il certificato medico del (...), la situazione medica della ricorrente - per cui i medici non sarebbero ancora in grado di elaborare una precisa prognosi - necessiterebbe di un accertamento, quantomeno ai fini della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento. Inoltre, in assenza di una precisa diagnosi, non sarebbe possibile per l'insorgente determinarsi in maniera esaustiva sulla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, segnatamente in relazione alle possibilità di cure in Macedonia, dove - richiamate le sentenze del Tribunale D- 5005/2006 del 18 marzo 2010 e E-3511/2006 del 30 settembre 2008 - il sistema sanitario soffrirebbe gravi carenze per quanto concerne le cure psicoterapeutiche. 4.3. Nella sua risposta, l'UFM ha osservato che, in considerazione della documentazione presentata dalla ricorrente, del suo ricovero rispettivamente della non prevista dimissione, nonché dell'assenza di una prognosi chiara e approfondita, non sarebbe possibile esaminare l'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, ragion per cui ha proposto di attendere la dimissione dell'insorgente dalla CPC e il rilascio di una relazione medica dettagliata. Per contro, quo al punto di questione dell'asilo, l'autorità inferiore ha confermato la propria posizione, ritenuto che non vi sarebbero fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificarne una modifica. 4.4. Nelle sue osservazioni in relazione al rapporto medico del (...), l'UFM ha sottolineato che nel medesimo sarebbe indicato che la ricorrente potrebbe proseguire le cure nel Paese d'origine, tanto più che, come da lei stessa dichiarato, avrebbe accesso al sistema sanitario pubblico in Macedonia. In particolare, secondo informazioni generali e quelle ottenute dall'Ambasciata di Svizzera a F._______, il trattamento psicoterapeutico, i colloqui con i medici, la consegna dei medicinali prescritti sarebbero offerti nei reparti di neuropsichiatria nella capitale macedone - dove la ricorrente abitava - e nelle maggiori città del Paese, anche se i problemi di tipo psichico verrebbero trattati maggiormente con cure farmacologiche, mentre che altre forme di terapia sarebbero meno diffuse. Inoltre, i pazienti sarebbero tenuti solo a coprire il 10%-20% del costo delle cure, visto che le malattie psichiche sarebbero parzialmente a carico della cassa malati statale. Peraltro, secondo le sue dichiarazioni la ricorrente avrebbe già seguito in passato delle cure farmacologiche in Macedonia e sarebbe stata ricoverata in una struttura ospedaliera. Di conseguenza, nulla lascerebbe presupporre che l'insorgente non avrebbe accesso al sistema sanitario pubblico, di modo che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe esigibile. 4.5. Nella replica, la ricorrente ha evidenziato che, sebbene dal rapporto medico del (...) emerga che le cure potrebbero essere proseguite in patria e la prognosi sarebbe giudicata favorevolmente, per i medici sarebbe ancora precoce esprimersi sulla durata del trattamento e sulla prognosi futura, ritenuto che la prosecuzione delle cure in patria potrebbe avvenire "una volta stabilizzatosi il quadro". Inoltre l'insorgente ha sottolineato tre decisive circostanze: in primis, ella sarebbe di etnia rom e per questo confrontata a notorie discriminazioni, anche nell'accesso alle cure mediche; in secondo luogo, in assenza di altre terapie oltre alle cure farmacologiche, non vi sarebbe alcuna garanzia di poter beneficiare di un trattamento adeguato come avvenuto in Svizzera, soprattutto in relazione ad un eventuale nuovo episodio depressivo, che non potrebbe essere escluso, nel caso del suo allontanamento; infine, il costo delle cure mediche in Macedonia, parzialmente a carico della ricorrente, potrebbe costituire a medio-lungo termine un peso insostenibile. Di conseguenza, tali fattori, sommati ai traumi gravi subiti in patria e all'esigenza di farsi carico dei figli piccoli, renderebbe il suo allontanamento non ragionevolmente esigibile. 4.6. Nelle osservazioni riguardo al rapporto medico del (...), l'autorità inferiore ha evidenziato che la ricorrente avrebbe accesso al sistema sanitario pubblico del suo Paese, essendo titolare di una carta di identità macedone ed avuto riguardo al principio dell'uguaglianza sancito nella Costituzione della Repubblica di Macedonia. Inoltre, esisterebbero in detto Paese i medicamenti e le strutture mediche specialistiche, a cui la ricorrente potrebbe rivolgersi per ricevere l'aiuto medico e il sostegno necessario per affrontare il suo disagio psichico anche in relazione all'inattesa, ma accettata gravidanza. Segnatamente le strutture ospedaliere dei reparti di neuropsichiatria di F._______, dove la ricorrente è domiciliata, nonché nelle maggiori città del Paese offrirebbero il trattamento psicoterapeutico. Del resto, in passato ella avrebbe già ricevuto cure farmacologiche e sarebbe stata ricoverata in una struttura ospedaliera nel suo Paese d'origine. Infine, la ricorrente potrà chiedere un aiuto al ritorno per motivi sanitari, che comprenderebbe la distribuzione di medicamenti, l'assistenza per l'organizzazione del rientro o il supporto durante o dopo il rimpatrio. 4.7. In replica, l'insorgente ha sottolineato che l'UFM non avrebbe fornito particolari osservazioni in merito al peggioramento della situazione medica della ricorrente, risultante dal rapporto medico in questione, ove si consideri che, a causa della gravidanza, non sarebbe stato possibile proseguire la farmacoterapia con conseguenze imprevedibili sul suo stato psichico. Peraltro, la situazione della famiglia della ricorrente risulterebbe complessivamente fragile, dato che anche suo marito sarebbe seguito dal SPS cantonale. Inoltre, la ricorrente evidenzia che, da un lato, in Macedonia si troverebbe confrontata con il contesto in cui avrebbe sofferto i traumi all'origine dei suoi attuali problemi di salute con il rischio di un ulteriore drammatico aggravamento degli stessi e, dall'altro, non le sarebbe garantito un trattamento medico adeguato e completo, visto il suo stato di salute, nonché le carenze strutturali del sistema sanitario macedone per le patologie psichiche. 5. 5.1. Giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda di asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 5.2. Allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 5.3. Peraltro, la nozione di indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi si intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di asilo [GICRA] 2003 n. 18). Inoltre, per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda di asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (cfr. GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247). 6. 6.1. Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 25 giugno 2003, la Macedonia nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 6.2. Nella fattispecie, la ricorrente non è riuscita ad invalidare la presunzione di assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi in tal senso. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato. Innanzitutto, la ricorrente si è contraddetta sul momento in cui suo marito sarebbe stato aggredito, picchiato e minacciato dai vicini di casa: dapprima ha dichiarato che sarebbe successo il giorno stesso in cui egli sarebbe ritornato a casa dalla guerra (cfr. verbale 1 pag. 6), mentre che, in seguito, ha affermato che sarebbe accaduto tre mesi dopo il suo ritorno (cfr. verbale 2 F5). Per di più, ritenuto che tale avvenimento, unitamente all'asserito stupro subìto, risalgono ben all'anno 2001, il Tribunale sottolinea che - indipendentemente dalla loro verosimiglianza e dalle asserzioni ricorsuali della ricorrente in merito agli stessi - tali eventi sono irrilevanti nella presente procedura d'asilo, allorquando, visto il tempo trascorso, non presentano alcun nesso causale temporale con l'espatrio dell'insorgente nel (...) 2010. Infatti, secondo la giurisprudenza più recente, il nesso temporale tra i pregiudizi subiti e la fuga dal Paese d'origine è da ritenersi interrotto, quando un tempo relativamente lungo, ovvero dai sei mesi ad un anno, è trascorso tra l'ultima persecuzione subita e la partenza all'estero (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5 pagg. 744-745; GICRA 1998 n. 20 consid. 7 pag. 179 e segg.; GICRA 1997 n. 14 consid. 2a pag. 106 e segg.; GICRA 1996 n. 42 consid. 4a et 7d pag. 367 et 370 e segg.; GICRA 1996 n. 30 consid. 4a pag. 288 e segg.; Walter Stöckli, Asyl, in: Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2e ed. Basilea 2009, n. 11.17 pag. 531; Minh Son Nguyen, Droit public des étrangers, Berna 2003, pag. 444). Tali considerazioni valgono altresì in relazione agli episodi in cui la figlia dell'insorgente sarebbe stata colpita con un sasso, la ricorrente sarebbe stata picchiata a tal punto da essere stata condotta in ospedale e suo marito sarebbe stato minacciato con una pistola (cfr. verbale 1 pagg. 5-6 e verbale 2 F5). Infatti, se da un lato, ella non ha saputo indicare la data precisa di tali avvenimenti, dall'altro, secondo le sue vaghe dichiarazioni, quest'ultimi risalirebbero ben all'anno 2008 (cfr. verbale 2 F23-25). In siffatte circostanze, nulla apporta di rilevante, il certificato medico, rispettivamente la dichiarazione prodotta dalla ricorrente a sostegno dell'aggressione da lei subita (cfr. doc. 1). In aggiunta, la ricorrente si è contraddetta, senza alcuna spiegazione plausibile, sul numero di volte in cui suo marito sarebbe stato minacciato con una pistola, menzionando dapprima che tale minaccia gli sarebbe stata proferita una volta in concomitanza al pestaggio subìto dall'insorgente e dalla figlia (cfr. verbale 1 pag. 6) e dichiarando, in seguito, che il marito sarebbe stato minacciato anche una seconda volta in occasione dell'episodio in cui i vicini di casa albanesi avrebbero tolto loro l'accesso all'acqua (cfr. verbale 2 F27-F30). Anche per quanto attiene a quest'ultimo avvenimento, la ricorrente non ha fornito indicazioni temporali precise, limitandosi ad affermare che sarebbe stato tolto loro l'accesso all'acqua nel 2009 (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 F32-33). Per di più, non è manifestamente credibile che, sebbene tale fatto costituisca l'elemento ultimo e scatenante l'espatrio della ricorrente e della sua famiglia, essa avrebbe atteso addirittura un anno prima di lasciare il Paese di origine e non si fosse rivolta per paura alle autorità o ad un'associazione di difesa dei rom (cfr. verbale 1 pag. 6 e verbale 2 F34-35). Infatti, se ella fosse stata effettivamente perseguitata, ella avrebbe avuto più timore a rimanere in una tale situazione per un anno, piuttosto che chiedere aiuto per esempio allo Stato, presso cui, tra l'altro, lavorava suo marito (cfr. verbale del 26 febbraio 2010 di I._______ pag. 2). In considerazione dell'evocata inconsistenza e incongruenza delle allegazioni della ricorrente, vi è ragione di concludere alla manifesta inverosimiglianza dell'intera vicenda che la stessa pretende addurre a sostegno della sua domanda d'asilo. In tale contesto, non vi è motivo di ritenere che la ricorrente e i suoi figli non possano beneficiare in patria di un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo da parte di terzi. Non da ultimo, la sola appartenenza della ricorrente e dei suoi figli alla comunità rom non è suscettibile in quanto tale di rendere verosimile l'esistenza di indizi di persecuzioni ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. GICRA 2005 n. 24, nonché il rapporto 2009 dell'U.S. Department of State, Human Rights Report: Macedonia, 11 marzo 2010; cfr. fra le tante sentenza del Tribunale D-7038/2010 del 27 ottobre 2010, E-3548/2007 del 18 ottobre 2010). Peraltro, né nel corso delle audizioni, né in sede di ricorso, la ricorrente ha espressamente invocato di essere esposta unitamente alla sua famiglia a seri pregiudizi in ragione della sua appartenenza etnica. Di conseguenza, non sussistono seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. 7. 7.1. Per gli stessi motivi citati al considerando 6 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente e dei suoi figli in Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporli in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105). Del resto, in sede di ricorso, la ricorrente non ha fatto valere alcunché in tal senso. 7.2. Inoltre, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 4 LStr, in Macedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 7.3. In considerazione di tutto quanto suesposto, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzioni ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. 7.4. Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 8. 8.1. L'insorgente ed i suoi figli non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). 8.2. Non emergono neppure ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento quanto alla situazione personale della ricorrente e dei suoi figli. La ricorrente è giovane e si può presumere che ella goda di una formazione scolastica perlomeno minima, ritenuto che sa leggere e scrivere. Inoltre, in considerazione della giovane età dei suoi tre figli, l'insorgente potrà contare sull'appoggio del marito, il quale - contrariamente a quanto preteso in sede di ricorso con semplici affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento oggettivo (cfr. ricorso pag. 5) - potrà provvedere al sostentamento della famiglia, grazie alla professione di (...); attività che ha sempre svolto nel Paese d'origine anche alle dipendenze dello Stato e di cui vanta un'esperienza di molti anni (cfr. verbale del 26 febbraio 2010 di I._______ pag. 2). D'altronde, eventuali problemi di salute del marito della ricorrente - che quest'ultima ha invocato in corso di procedura - oltre a non essere corroborati, sono irrilevanti nella fattispecie (cfr. atto di replica del 5 aprile 2011 pag. 1). Peraltro, la ricorrente potrà fare affidamento anche sulla presenza in patria di un'importante rete familiare, ritenuto che vi risiedono ancora i suoi genitori (cfr. verbale 1 pag. 3). In aggiunta, la ricorrente e la sua famiglia dispongono di una casa di proprietà che apparteneva alla famiglia del marito, dove hanno vissuto fino al loro espatrio (cfr. verbale del 18 giugno 2010 di I._______ F15, F48- F55). Infine, l'insorgente non ha preteso nel gravame per sé e per i suoi figli di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la loro ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità della loro permanenza in Svizzera per motivi medici. In particolare, dal rapporto medico del (...), emerge che alla ricorrente è stato diagnosticato un episodio depressivo grave con sintomi psicotici, nonché un'anestesia e perdita sensoriale dissociative. Nondimeno, risulta che il quadro clinico - dopo il periodo di ricovero alla CPC - è molto migliorato e sono scomparsi l'ansia, come pure i sintomi conversivi. Attualmente, la ricorrente è sottoposta ad un trattamento farmacologico con neurolettici, antidepressivi così come ansiolitici ed a visite in ambulatorio. Per il futuro, è stata disposta la continuazione della terapia farmacologica che dovrà essere adeguata a seconda del quadro clinico, la cui prognosi è favorevole, accompagnata da visite ambulatoriali (cfr. rapporto medico del [...]). Malgrado lo stato di salute psichico della ricorrente sia mutato negli ultimi mesi (incremento dell'ansia, peggioramento dello stato depressivo, dell'insonnia e incapacità a svolgere mansioni domestiche) e sebbene l'inattesa gravidanza (scoperta alla [...] 2010) abbia comportato una drastica riduzione della farmacoterapia e potrebbe costituire un fattore di ulteriore destabilizzazione (cfr. rapporto medico del [...]), senza volere minimizzare le difficoltà che quest'ultima, accompagnata dai suoi tre figli e da suo marito, dovrà affrontare al rientro nel suo Paese d'origine, non v'è ragione di ritenere che l'insorgente non possa farvi fronte e disporre di un effettivo accesso a cure mediche adeguate, a trattamenti appropriati e conformi alla dignità umana, o fare appello a medici specializzati in psichiatria presenti in loco (cfr. sentenza del Tribunale E-3548/2007 del 18 ottobre 2010 consid. 5.3.4 e relativi riferimenti). Infatti, sebbene problematico, il quadro clinico della ricorrente non presenta caratteristiche tali da mettere in pericolo la sua vita e quella dei suoi figli. In aggiunta, la ricorrente potrà usufruire presso le farmacie dei grandi centri abitati come F._______ dei farmaci necessari, come del resto ha già fatto in passato, visto che prima dell'espatrio assumeva degli ansiolitici (cfr. rapporto medico del [...] punto 1.1). Peraltro, per quanto attiene al trattamento psichiatrico ambulatoriale, a F._______ - dove ha avuto ultimo domicilio la ricorrente - così come in altre città vi sono diversi centri di salute mentale che potranno, se del caso, prendere in cura la ricorrente (cfr. sentenza del Tribunale E-5044/2006 del 5 ottobre 2010 consid. 3.3.4 e relativi riferimenti). In tale contesto, l'insorgente potrà continuare il trattamento psico-farmacologico avviato in Svizzera, adeguato al suo attuale stato interessante. D'altronde, l'assenza di trattamenti in Macedonia non corrispondenti agli standard svizzeri, non comporta l'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Per di più, non v'è ragione di credere che l'appartenenza etnica della ricorrente alla comunità rom possa ostacolarle l'accesso alle cure necessarie, allorquando lei e la sua famiglia dispongono dei documenti di identità, che permettono loro di essere regolarmente registrati e, di conseguenza, di poter usufruire dei diritti garantiti dallo Stato macedone (cfr. verbale 1 pag. 2). Non da ultimo, dal profilo dei costi delle cure mediche, in Macedonia, vige l'assicurazione malattia obbligatoria secondo il principio dell'universalità, di modo che ben il 95% della popolazione risulta assicurata e può contare sulla presa a carico di almeno una parte dei costi delle cure, tra cui i medicamenti, che figurano su una lista specifica, nonché i trattamenti ambulatoriali, le consultazioni specialistiche, ecc. (cfr. sentenza del Tribunale E-5044/2006 del 5 ottobre 2010 consid. 3.3.4 e relativi riferimenti). In aggiunta, il Ministero della sanità pubblica macedone si è dotato di un programma speciale destinato alla presa a carico dei costi relativi alle cure psichiatriche non coperte dall'assicurazione malattia (cfr. sentenza del Tribunale D-5005/2006 del 18 marzo 2010 consid. 5.3.2). In tali condizioni, il costo per le cure mediche non sarà un peso insostenibile per la ricorrente, contrariamente a quanto essa pretende far valere (cfr. atto di replica pag. 2), tenuto conto segnatamente del sostegno di cui può disporre da parte di suo marito e dei suoi genitori in Patria. Peraltro, se necessario, la ricorrente potrà richiedere altresì un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. Di conseguenza, in considerazione del carattere non grave dei problemi medici della ricorrente, nonché della disponibilità delle cure e delle strutture adeguate nel suo Paese d'origine, non la soccorre la giurisprudenza del Tribunale di cui alle sentenze D- 5005/2006 del 18 marzo 2010 e E- 3511/2006 del 30 settembre 2008, dove sono descritte ed analizzate delle fattispecie molto più gravi e diverse da quella qui in esame (cfr. atto integrativo al ricorso pag. 2). Infine, in relazione ai problemi medici fatti valere riguardo alla figlia maggiore della ricorrente, nessuna patologia psichica è stata attestata (cfr. certificato medico del [...] punto 1.1). Visto tutto quanto sopra, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la ricorrente e i suoi figli di un adeguato reinserimento sociale e di un effettivo accesso alle cure mediche nel Paese d'origine, da dove sono partiti soltanto (...) mesi orsono. 8.3. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 ed art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi per lei e per i suoi figli ogni documento indispensabile al rimpatrio, oltre a quelli depositati in corso di procedura (art. 8 cpv. 1 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513- 515). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

9. In considerazione di quanto sopra indicato, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente e dei suoi figli.

10. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. 11.1. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità di esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (cfr. DTF 124 V 89 consid. 6a pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (Benoit Bovay, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente. 11.2. Nella fattispecie, in considerazione di quanto precedentemente esposto, le allegazioni ricorsuali dell'insorgente al momento dell'inoltro del ricorso erano sprovviste d'esito favorevole sia riguardo al punto di questione dell'asilo che dell'esecuzione dell'allontanamento. In particolare il certificato medico del (...) - pervenuto con l'atto integrativo al ricorso - ha unicamente sospeso momentaneamente l'analisi dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la quale è ad ogni modo risultata essere priva di ogni probabilità di successo anche con la presentazione del certificato medico del (...), visto il carattere non particolarmente grave dei problemi medici addotti e la possibilità di accesso alle necessarie cure. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va respinta. 12. 12.1. Ai sensi dell'art. 63 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso mette nel dispositivo di regola le spese processuali a carico della parte soccombente. 12.2. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza

4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: