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D-4843/2023

D-4843/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2023-09-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (6 Absätze)

E. 1 A._______, nato il (...),

E. 2 B._______, nata il (...),

E. 3 Gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

E. 4 Non si prelevano spese processuali.

E. 5 Non sono accordate spese ripetibili.

E. 6 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4843/2023 Sentenza del 21 settembre 2023 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Sebastian Kempe; cancelliere Agostino Bullo. Parti

1. A._______, nato il (...),

2. B._______, nata il (...),

3. C._______, nata il (...), Congo (Kinshasa), tutti patrocinati da Marianna Cascini, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 1°settembre 2023. Visto: le domande di asilo che i ricorrenti 1 e 2 hanno presentato in Svizzera l'8 giugno 2023 per sé stessi e per la figlia (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [(...)] 2/2, 3/2 e 4/2), i riscontri dattiloscopici dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" dal quale risulta che gli interessati avevano depositato delle domande d'asilo pregresse in Grecia il (...) luglio 2021 e il (...) aprile 2022, rispettivamente in Croazia il (...) maggio 2023 (cfr. atti della SEM n. 16/1 e 17/1), i verbali dei colloqui personali ex. art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III) degli interessati del 3 luglio 2023; la domanda di ripresa in carico degli interessati del (...) luglio 2023 da parte della Svizzera alle autorità croate preposte, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. atti della SEM n. 29/5 e 32/5), l'accettazione del trasferimento dei ricorrenti 1 e 2 da parte delle autorità croate del (...) luglio 2023 sulla base dell'art. 20 par. 5 lett. b RD III (cfr. atti della SEM n. 39/2 e 40/2), la richiesta di inclusione della ricorrente 3 trasmessa dalla SEM alle autorità croate in data (...) luglio 2023 (cfr. atto della SEM n. 41/1), l'accettazione della ripresa in carico di quest'ultima sempre fondandosi sull'art. 20 par. 5 lett. b RD III, la documentazione medica e diversi fogli di trasmissione d'informazioni mediche (F2) agli atti, dei quali si dirà, per quanto necessario nei considerandi (cfr. atti della SEM n. 19/3, 20/2, 35/2, 36/2, 37/2, 38/2, 43/5, 44/2, 46/2, 47/2, 49/2, 50/2, 51/2, 52/2, 53/3, 54/2, 56/3, 57/3, 58/2 e 59/2), la decisione del 1°settembre 2023 - notificata il 4 settembre 2023 (cfr. atto della SEM n. 62/1) - mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo degli interessati ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), pronunciando al contempo l'allontanamento (recte: trasferimento) dei richiedenti dalla Svizzera verso la Croazia, come pure incaricando il Canton Lucerna dell'esecuzione della decisione di trasferimento e constatando inoltre l'assenza di effetto sospensivo di un eventuale ricorso contro la decisione, il ricorso dell'11 settembre 2023 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 12 settembre 2023) tramite il quale gli interessati sono insorti dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro il succitato provvedimento dell'autorità inferiore, chiedendo, in limine, la sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare e la concessione dell'effetto sospensivo al ricorso; inoltre, ai fini processuali, hanno chiesto di concedere loro l'accesso ai documenti dell'ambasciata menzionati dall'autorità inferiore nella decisione avversata e, ove ritenuto opportuno dal Tribunale, di concedere un breve termine per l'eventuale integrazione dell'atto di ricorso; nel merito, hanno concluso all'annullamento della decisione impugnata e alla restituzione degli atti alla SEM affinché effettui un esame nazionale della domanda d'asilo; mentre, in subordine, hanno postulato la restituzione deli atti alla SEM affinché effettui i necessari complementi istruttori; contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111 LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che in limine, gli insorgenti nel loro ricorso lamentano dapprima una violazione del loro diritto di essere sentiti da parte dell'autorità inferiore, in quanto essa avrebbe fatto riferimento nelle motivazioni della decisione impugnata a delle indagini svolte dall'Ambasciata svizzera in Croazia, che però non si ritroverebbero né all'indice degli atti di causa né sarebbe stata loro data la possibilità di esprimersi sugli stessi; che in subordine essi chiedono di poter avere accesso agli stessi e di potersi esprimere in merito; che inoltre la SEM non avrebbe analizzato né considerato il benessere superiore del minore in relazione al suo rientro in Croazia con l'intera famiglia vulnerabile che sarebbe stata traumatizzata dalla condotta delle autorità croate nei loro confronti; che altresì, le violenze che i ricorrenti hanno addotto di aver subito da parte delle autorità croate, sarebbero state analizzate soltanto in modo sommario da parte dell'autorità inferiore; che da ultimo, la SEM avrebbe pure omesso di accertare l'effettiva possibilità per gli insorgenti di accedere senza discontinuità ai necessari trattamenti medici, nonché sarebbe stato accertato in modo incompleto ed inesatto il loro stato di salute, vista la mancanza di un rapporto medico completo ed aggiornato in merito; che tali censure verranno analizzate d'ingresso, in quanto suscettibili di condurre all'annullamento della decisione avversata, che nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura am-ministrativa - si applica il principio inquisitorio; che ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA); che in concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1; 2012/21 consid. 5), che l'autorità incorre in un accertamento inesatto quando fonda la propria decisione su fatti scorretti e non conformi agli atti; che un accertamento incompleto è invece da constatare quando non è tenuto conto di tutti gli elementi fattuali giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2); che il principio inquisitorio non è illimitato, in particolare visto il nesso con l'obbligo di collaborare delle parti (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; DTAF 2019 I/6 consid. 5.1); che il Tribunale è tenuto ad effettuare d'ufficio un esteso controllo delle circostanze di fatto ritenute nella decisione avversata (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi e 49 lett. b PA); che quando in sede ricorsuale vengono identificate delle carenze in tal senso, pur considerando il tenore dell'art. 61 cpv. 1 PA, spesso non ci si può esimere dal retrocedere gli atti all'autorità di prima istanza, di modo che questa possa procedere ad un nuovo e completo accertamento dei fatti (cfr. MOSER/BEUSCH/KNEUBÜHLER/KAYSER, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n. 2.191); che il Tribunale resta difatti libero di raccogliere gli elementi essenziali al giudizio se una tale soluzione appare giudiziosa per ragioni di economia procedurale; non è però tenuto a farlo (cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.2; 2012/21 consid. 5.1), che l'obbligo di motivazione è corollario fondamentale del diritto di essere sentito (disciplinato dall'art. 29 cpv. 2 Cost.); che detta prerogativa è finalizzata a permettere ai destinatari e a tutte le persone interessate, di comprenderla, eventualmente di impugnarla, in modo da rendere possibile all'autorità di ricorso, se adita, di esercitare convenientemente il suo controllo (cfr. DTF 139 V 496 consid. 5.1, 136 I 184 consid. 2.2); che ciò non significa che l'autorità sia tenuta a pronunciarsi in modo esplicito ed esaustivo su tutte le argomentazioni addotte; che essa può occuparsi delle sole circostanze rilevanti per il giudizio (cfr. DTF 133 III 439 consi. 3.3); che per adempiere a queste esigenze è necessari che essa menzioni, almeno brevemente, i motivi sui quali ha fondato la sua decisione, in modo da consentire agli interessati di apprezzarne la portata (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 IV 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2), che per quanto attiene la censura relativa alla violazione del diritto di essere sentiti, vista la mancata presenza agli atti della presa di posizione dell'Ambasciata svizzera in Croazia citata dalla SEM nella decisione avversata, si osserva che pronunciandosi nell'ambito di numerose casistiche del tutto simili a quella in rassegna, il Tribunale ha constatato come l'argomentazione enucleata fosse sufficiente per comprendere il ragionamento all'origine del provvedimento contestato e, di conseguenza, per impugnare quest'ultimo in piena conoscenza di causa (cfr. nello stesso senso, fra le tante, le sentenze del Tribunale F-1532/2022 dell'8 aprile 2022 consid. 3.4 e F-1103/2022 del 23 marzo 2022 consid. 3.3.2); che inoltre, si osserva che gli elementi utilizzati dall'autorità inferiore onde forgiare il proprio convincimento s'iscrivono palesemente nella giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. ibidem e sentenza del Tribunale F-173/2022 del 19 gennaio 2022 consid. 3.3.2 con riferimenti ivi menzionati); che pertanto, tale censura è da respingere; che in tal senso, non può quindi neppure essere accolta la richiesta processuale formulata dai ricorrenti nel gravame di poter avere accesso agli atti d'Ambasciata come pure di potersi esprimere in proposito, che, per quanto attiene le ulteriori censure formali, il Tribunale ravvisa come dagli atti all'incarto non si evinca dall'incarto dell'autorità inferiore se le problematiche psichiche di cui soffrono i ricorrenti 1 e 2 siano riconducibili o meno alle asserite violenze subite nel suddetto Paese; che, inoltre, non è chiaro a questo Tribunale se i ricorrenti 1 e 2, vista la loro situazione di salute, siano in grado di prendersi cura adeguatamente della ricorrente 3 in caso di trasferimento nel suddetto Paese; che non approfondendo tali aspetti non è possibile per il Tribunale pronunciarsi con piena conoscenza di causa; che, allo stato attuale degli atti, non si può dunque escludere che il benessere della ricorrente 3 sarebbe posto a rischio in caso di trasferimento in Croazia insieme ai genitori; che pertanto si rivela necessario procedere con ulteriori approfondimenti atti a chiarire se le problematiche psichiche che affliggono i ricorrenti 1 e 2 siano ostative ad un trasferimento in Croazia e in che misura gli stessi possano essere riconducibili alle violenze che avrebbero subito nel suddetto Paese durante la loro permanenza, che ne discende che il Tribunale non può seguire, per lo meno allo stato attuale degli atti, le argomentazioni esposte nella decisione avversata in relazione all'attuale stato psichico degli insorgenti e di come questo possa essere ricondotto alle aggressioni subite in Croazia, nonché della capacità di questi ultimi di prendersi adeguatamente cura della ricorrente 3 in caso di trasferimento nel suddetto Paese, senza che sui punti in questione vengano intrapresi ulteriori accertamenti dall'autorità inferiore, che gli stessi risultano essere degli elementi essenziali per la valutazione dell'ammissibilità del trasferimento dei ricorrenti nel succitato Paese, in particolare sotto l'aspetto dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101), dell'art. 4 Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000; di seguito: CartaUE) e dell'art. 3 dalla Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF); che per ciò fare il ricorso va accolto e gli atti di causa vanno rinviati all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione (art. 61 PA), che la SEM è invitata a procurarsi la documentazione necessaria per determinarsi (1) su come i disturbi psichici affliggano effettivamente i ricorrenti 1 e 2 o come potrebbero affliggere i medesimi in caso di trasferimento in Croazia,(2) in che misura gli stessi possano essere ricondotti all'aggressione subita nel predetto Paese e (3) se la condizione psichica dei ricorrenti 1 e 2 permetta loro di prendersi adeguatamente cura della ricorrente 3 nell'eventualità di un trasferimento del nucleo famigliare nel suddetto Paese balcanico, che in tale contesto detta autorità resta beninteso libera di prendere in considerazione l'evoluzione successiva dello stato valetudinario degli insorgenti, che alla luce di quanto precede, il Tribunale può esimersi dall'esaminare le ulteriori argomentazioni ricorsuali, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e non si assegnano indennità ripetibili (art. 111ater LAsi), che la presente pronuncia è definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto.

2. La decisione della SEM dell'1°settembre 2023 è annullata.

3. Gli atti di causa sono ritrasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

4. Non si prelevano spese processuali.

5. Non sono accordate spese ripetibili.

6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Agostino Bullo Data di spedizione: