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D-4794/2024

D-4794/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-08-09 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4794/2024 Sentenza del 9 agosto 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Aileen Truttmann, cancelliera Ambra Antognoli. Parti A.________, nato il (...), B.________, nata il (...), C.________, nata il (...), Turchia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 25 luglio 2024. Visto la domanda d'asilo che A._______, unitamente alle figlie B._______ e C._______, hanno presentato in Svizzera il 4 luglio 2024 (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-5/2, 6/2 e 7/2), le investigazioni effettuate dalla Segreteria di Stato della migrazione, in particolare la consultazione del sistema EURODAC, dalla quale è risultato che gli interessati sono entrati illegalmente in D.________ il (...) e hanno successivamente inoltrato una domanda d'asilo in Germania il 22 settembre seguente (cfr. atto SEM n. 18/1), il verbale del colloquio personale svolto in virtù dell'art. 5. del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 (di seguito: RD III) (cfr. atto SEM n. 27/3), la richiesta di riammissione presentata dalla SEM alle competenti autorità tedesche il 18 luglio 2024 in applicazione della Direttiva 2008/115/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 recante norme e procedure comuni applicabili negli Stati membri al rimpatrio di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (GU L 348/98 del 24 dicembre 2008; di seguito: direttiva ritorno) e dell'Accordo bilaterale di riaccettazione tra la Germania e la Svizzera (Accordo tra il Consiglio federale svizzero e il Governo della Repubblica federale di Germania concernente la riaccettazione di persone senza dimora autorizzata [RS 0.142.111.368]) (cfr. atto SEM n. 28/6), l'accettazione della richiesta di riammissione dei richiedenti da parte delle autorità tedesche del 23 luglio 2024 (cfr. atto SEM n. 31/3), la decisione del 26 luglio 2024, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. 38/1), per mezzo della quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento dei richiedenti verso la Germania, ordinando l'esecuzione di quest'ultima misura (cfr. atto SEM n. 39/14), il ricorso del 29 luglio 2024 inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), pervenuto in data 30 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali), la decisione del 30 luglio 2024, con cui il Tribunale ha ordinato, a titolo supercautelare, la sospensione provvisoria dell'esecuzione dell'allontanamento degli interessati (cfr. atto TAF n. 2), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni rese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che la SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che i ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi l'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); che, pertanto, sono legittimati ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti, che occorre dunque entrare nel merito del ricorso, che con il ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale (compreso l'eccesso o l'abuso del potere di apprezzamento) e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che i ricorsi manifestamente infondati, come quello qui in esame, sono decisi dal giudice istruttore in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che nella fattispecie si rinuncia inoltre allo scambio degli scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi), che nella decisione impugnata la SEM rileva che la Germania avrebbe chiaramente accettato la ripresa a carico dei ricorrenti (in inglese: "take back"), ciò che dimostrerebbe la competenza di detto Paese a trattare la domanda d'asilo degli interessati; che in Germania non sussisterebbero delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 RD III; che non sussisterebbe inoltre alcuna violazione del divieto di respingimento e che, considerate le motivazioni d'asilo addotte nonché il loro stato di salute, non sussisterebbe neppure il motivo per l'applicazione della clausola di sovranità di cui all'art. 17 cpv. 1 RD III cum art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311), che, pertanto, l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo e ha pronunciato l'allontanamento degli interessati dalla Svizzera verso la Germania, che, in sede di ricorso, gli insorgenti contestano sostanzialmente la competenza della Germania oltre ad affermare che in caso di trasferimento essi sarebbero in pericolo a causa dei propri problemi di salute, con conseguente violazione dell'art. 3 CEDU, in quanto non avrebbero potuto beneficiare in passato di alcun aiuto medico durante la loro permanenza in Germania; che, a loro modo di vedere, i ricorrenti sono sicuri che la propria domanda d'asilo non sia stata trattata correttamente nel suddetto Paese ciò in quanto il sistema istituzionale dell'accoglienza in Germania sarebbe ormai prossimo al collasso; che essi vanterebbero forti legami famigliari in Svizzera, ciò che sarebbe decisivo per la competenza di suddetto Paese; che in Germania avrebbero inoltre subìto episodi di discriminazione e minacce che avrebbero aggravato la loro già precaria condizione psicologica, che le tesi ricorsuali non possono tuttavia essere seguite, che le motivazioni contenute nel gravame non sono infatti tali da rimettere in discussione l'accertamento dei fatti e l'applicazione del diritto svolta dall'autorità inferiore, che nella procedura Dublino la SEM, in virtù dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, non entra nel merito del ricorso quando conclude, ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III e dopo aver passato in rassegna gli artt. 7-15 RD III (criteri per determinare lo Stato membro competente), che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e l'allontanamento, previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che nel caso di una procedura di ripresa in carico ("take back"), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III del regolamento in parola (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che lo Stato membro competente in forza del suddetto regolamento è inoltre tenuto a riprendere in carico il richiedente conformemente alle condizioni poste agli artt. 23, 24, 25 e 29 RD III, che, nel caso in esame, la Germania ha riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d'asilo dei ricorrenti e ha accettato la riammissione di questi ultimi (cfr. atto SEM n. 31/3), che, pertanto, la competenza di detto Paese per la trattazione della domanda d'asilo degli interessati è di principio data, che, visto quanto precede, le allegazioni addotte dagli insorgenti non risultano d'acchito ostative al loro trasferimento verso la Germania, che, tenuto conto della maggiore età del ricorrente, la presenza in Svizzera della sorella non è atta a rimettere in discussione detta competenza (cfr. art. 2 lett. g RD III), che, giusta l'art. 3 par. 2 2a frase RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto vi siano fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in tale Stato, che implicano il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro può essere considerato competente, che, anzitutto, la Germania è legata alla CartaUE e firmataria della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101), della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni, che il Paese in parola è quindi presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti d'asilo, che, nella fattispecie, non vi sono inoltre fondati motivi per ritenere che in Germania, sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. tra le tante la sentenza del TAF nelle cause congiunte F-5368/2023, F-5369/2023 e F-5370/2023 del 16 ottobre 2023 consid. 8.1), che la presunzione secondo cui la Germania agisca in linea con gli standard e le norme previsti dal diritto europeo e internazionale non è stata del resto rovesciata dai ricorrenti, che, in deroga all'art. 3 par. 1 RD III, ciascuno Stato membro può inoltre decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un Paese terzo anche se tale esame non gli compete in base ai criteri stabiliti nel presente regolamento (art. 17 par. 1 RD III, cosiddetta clausola di sovranità); che tale disposizione è concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, il quale prevede che, se motivi umanitari lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora secondo il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda d'asilo; che nell'applicazione di tale norma, la SEM dispone di un potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che, al contrario, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad entrare nel merito della domanda d'asilo e il Tribunale dispone di pieno potere di esame al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che secondo la giurisprudenza della CorteEDU, il respingimento forzato di persone che soffrono di problemi medici costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che ciò risulta essere segnatamente il caso laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che a seguito del trasferimento la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05); che la CorteEDU ha altresì precisato che una violazione dell'art. 3 CEDU può anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona - in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione - sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §180-193), che, nel caso concreto, non risulta tuttavia che lo stato valetudinario dei ricorrenti sia sufficiente per raggiungere la soglia elevata disposta dalla giurisprudenza succitata, che da un'attenta analisi dell'incarto dell'autorità inferiore non risultano infatti ulteriori informazioni mediche pertinenti per la procedura d'asilo, oltre ai lipomi al braccio sinistro del ricorrente e alle carie dentali e ai problemi di vista, risolti tramite la donazione di nuovi occhiali da vista, delle figlie (cfr. atti SEM n. 25/2, 26/2, 34/2 e 35/1), che non si evince pertanto la stretta necessità per i ricorrenti di rimanere in Svizzera al fine di evitare un grave, rapido e irreversibile peggioramento delle loro condizioni di salute in Germania, che su questi presupposti, il Tribunale giudica che la fattispecie non rientra manifestamente nelle casistiche giurisprudenziali suindicate, tanto più che è notorio che lo Stato di destinazione disponga di infrastrutture mediche sufficienti, che dagli atti non emergono infine ulteriori elementi che portano il Tribunale ad ammettere una qualsivoglia e concreta esposizione personale a maltrattamenti in caso di trasferimento in Germania dei ricorrenti, che, in definitiva, i ricorrenti non hanno fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le loro condizioni di vita o la loro situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del loro trasferimento in Germania; che dagli atti di causa non emergono neppure validi e sufficienti elementi per applicare l'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità) e per ammettere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il proprio potere di apprezzamento nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, in siffatte circostanze, non si ravvisano indicatori per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che il ricorso va quindi respinto, poiché manifestamente infondato, e la decisione avversata confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che, visto l'esito della vertenza, le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 30 luglio 2024 decadono con la pronuncia della presente sentenza finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: