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D-476/2011

D-476/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2011-04-06 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico dell'istante. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

E. 3 Questa sentenza è comunicata all'istante, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.
  2. Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico dell'istante. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
  3. Questa sentenza è comunicata all'istante, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-476/2011 Sentenza del 6 aprile 2011 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Walter Stöckli, Robert Galliker; cancelliera Vera Riberti. Parti A._______, nato il (...), patrocinato dall'Avv. Yasar Ravi, Turchia, istante. Oggetto Revisione; sentenza del Tribunale amministrativo federale del 7 dicembre 2010 / D-5615/2009. Visto: la decisione del 6 agosto 2009 con la quale l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha respinto la domanda d'asilo inoltrata dall'interessato l'8 giugno 2009 e ha pronunciato nello stesso tempo il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo siccome lecita, esigibile e possibile; la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5615/2009 del 7 dicembre 2010 che ha respinto il ricorso presentato dall'interessato avverso la succitata decisione; la "domanda di riesame", con i relativi allegati, indirizzati dal patrocinatore dell'istante all'UFM in data 10 gennaio 2011; lo scritto del 13 gennaio 2011 con il quale l'UFM ha ritenuto che detta domanda, fondata sulla dichiarazione di B._______ prodotta dall'interessato, non rientrava nel quadro di una procedura di riesame o di nuova domanda d'asilo di competenza dell'autorità di prima istanza, trasmettendo di conseguenza l'istanza al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), conformemente all'art. 8 cpv. 1 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), ed informando altresì il Tribunale di aver invitato il Canton C._______ a rinunciare, per il momento, all'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato; l'ordinanza del 2 febbraio 2011 con la quale il Tribunale ha accusato ricezione della trasmissione dell'UFM; ulteriori fatti del caso di specie che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo, nonché si pronuncia sulle domande di revisione contro le proprie sentenze (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d n. 1 LTF, come pure art. 121-128 LTF applicabili per analogia giusta l'art. 45 LTAF); che, in altre parole, le sentenze definitive del Tribunale possono solo essere riviste, se sono date le condizioni, con il rimedio straordinario della revisione (art. 121 a 128 LTF applicabili per analogia giusta l'art. 45 LTAF, riservati gli art. 46 e 47 LTAF; DTAF 2007/21 consid. 2.1 e 5.1 con i relativi riferimenti); che una domanda di revisione, in quanto mezzo giuridico straordinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe; che il rimedio deve essere inoltrato nel rispetto dei termini di cui all'art. 124 LTF e deve quantomeno fondarsi su uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente dagli art. 121, 122 e 123 LTF (cfr. Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, no 4 ad art. 121, pag. 1192; Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n° 1 ad art. 121, pag. 1178; Jean-François Poudret, Commentaire de la Loi fédérale d'organisation judiciaire, Volume V, Berna 1992, pag. 13); che, inoltre, l'uso di rimedi di diritto o di mezzi d'impugnazione straordinari non sospende l'esecuzione, a meno che l'autorità competente per il disbrigo non decida altrimenti (cfr. art. 112 LAsi, nonché art. 126 LTF in materia di revisione giusta gli art. 121 segg. LTF); che, nel caso in disamina, l'istante ha preso parte alla procedura che ha dato luogo alla sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5615/2009 del 7 dicembre 2010 ed ha un interesse degno di protezione alla ripresa di detta procedura, per il che egli è indubbiamente legittimato ad agire (cfr. Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2a ed., Zurigo, 1998, pag. 363); che presentata nel rispetto dei termini di cui all'art. 124 al. 1 lett. d LTF e per un motivo previsto all'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF - producendo l'istante un mezzo di prova - l'istanza è ammissibile; che giusta l'art. 123 cpv. 2 lett. a LTAF una revisione può essere, tra l'altro, domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente; che si tratta quindi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i puri nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. DTF 134 IV 48, consid. 1.2; sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3738/2009 del 3 luglio 2009; Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2002 n. 13 consid. 5a e GICRA 1995 n. 21; Karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, pag. 228 segg.); che la succitata norma riprende essenzialmente la precedente disciplina dell'art. 137 lett. b della legge federale del 16 dicembre 1943 sull'organizzazione giudiziaria (OG, RU 1969 784), con la sola modifica e precisazione redazionale nell'abbandono dell'imprecisa espressione "fatti nuovi", sostituita con "fatti rilevanti" o "mezzi di prova decisivi" (cfr. Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, no 1 ad art. 123, pag. 1202); che, in particolare e per quanto concerne la nozione di questi termini, resta d'attualità la giurisprudenza relativa all'art. 137 lett. b OG (cfr. DTF 134 IV 48 consid. 2; sentenza del Tribunale federale 4F_1/2007 del 13 marzo 2007 consid. 7 e sentenza del Tribunale amministrativo federale E-16/2011 del 21 gennaio 2011); che detti fatti o mezzi di prova comportano la revisione nella misura in cui siano importanti, ovvero di natura tale da influire - in seguito ad un apprezzamento giuridico corretto - sull'oggetto contestato; che, in altri termini, ciò presuppone che i fatti nuovi sono decisivi e che i mezzi di prova presentati sono in grado di dimostrarli (cfr. DTF 118 II 205; DTF 108 V 171; DTF 101 Ib 222; GICRA 1995 n. 9 consid. 5; Jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciare, vol. V, Berna 1992, ad art. 137 OJ, pag. 32; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pag. 262 seg.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, pagg. 1694 seg. e 1697); che, inoltre, nell'ottica della revisione, non basta che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prove decisivi, occorre bensì che egli dimostri che usando la diligenza ragionevolmente esigibile dalla parte nel processo, non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere; che è pertanto necessario che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (cfr. GICRA 1994 n. 27 consid. 5a-5c); che, in effetti, la revisione, o il riesame se ci si trova dinanzi l'autorità di prima istanza, non deve né servire a sanare un omissione che avrebbe potuto essere evitata da un richiedente diligente, né a permettere di correggere errori di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o d'ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emanazione del giudizio querelato (cfr. fra le tante sentenze del Tribunale amministrativo federale D-5319/2010 del 10 settembre 2010 e D-3873/2010 del 10 giugno 2010; GICRA 1994 n. 27 consid. 5e e relativi riferimenti; Elisabeth Escher, in: Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 7 e 8 ad art. 123 LTF); che, quanto ai mezzi di prova, questi devono servire a provare sia dei fatti nuovi pertinenti che fondano la revisione, sia dei fatti che erano già conosciuti nella precedente procedura ma che non erano potuti essere provati a discapito del richiedente; che se delle nuove prove sono destinate a provare dei fatti già asseriti al momento del giudizio querelato, l'instante deve pure dimostrare che non poteva invocarli nella precedente procedura; che, in particolare e come già esposto poc'anzi, una prova è considerata decisiva se bisogna ammettere che avrebbe condotto il Tribunale ad un esito differente rispetto a quello a cui è giunto con la sentenza di cui è chiesta la revisione; che la prova prodotta non deve servire al solo apprezzamento dei fatti, ma all'accertamento degli stessi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-16/2011 del 21 gennaio 2011); che, nella fattispecie, occorre esaminare, da un lato, se il mezzo di prova fornito dall'istante è stato presentato tempestivamente con la domanda di revisione e, dall'altro lato, se la pertinenza di detta prova è tale da portare ad altro esito rispetto a quello a cui è giunto il Tribunale con sentenza del 7 dicembre 2010; che l'istanza del 10 gennaio 2011 si fonda su una dichiarazione - non riportante data - di tale B._______ che, a dire dell'istante, sarebbe un esponente del Partito Popolare Democratico e che detto scritto attesterebbe la sua collaborazione con il precitato partito e dovrebbe pertanto portare a rivedere la sentenza del Tribunale del 7 dicembre 2010, nella quale è stato peraltro ritenuto che l'interessato non era stato in grado di rendere verosimile la sua collaborazione con detto partito; che, inoltre, la suddetta prova rappresenterebbe un nuovo elemento in particolare modo per quanto concerne la messa in discussione della sua partenza dalla Svizzera; che, in altre parole, detta dichiarazione sarebbe quindi destinata a comprovare dei fatti asseriti anteriormente, ovvero la collaborazione dell'istante per il Partito Popolare Democratico; che avantutto questo Tribunale osserva che la determinazione della data del mezzo di prova a sostegno della domanda di revisione risulta difficoltosa, vedi impossibile o ambigua; che, infatti, tale scritto, riporta esclusivamente la data del (...) quale presumibile data di invio o ricezione di un telefax; che, per contro, la dichiarazione in quanto tale non porta alcuna data, per il che l'impossibilità di determinare se il mezzo di prova sia anteriore o posteriore alla sentenza di cui è chiesta la revisione; che quindi, già per questo motivo, l'ammissibilità di tale mezzo di prova sarebbe discutibile; che, in aggiunta, la dichiarazione allegata alla domanda di revisione, peraltro in semplice copia e quindi suscettibile di ogni possibile manipolazione, non può comunque portare alla modifica dell'esito a cui è giunto il Tribunale nella sentenza del 7 dicembre 2010; che oltracciò, il Tribunale osserva che l'istante non ha fornito una qualsivoglia giustificazione riguardo alla presentazione tardiva di tale mezzo di prova soltanto a questo stadio, per mezzo di una procedura straordinaria; che, invero, il contenuto di detto documento risulta piuttosto generico, limitandosi a confermare che l'istante "Lavorava per il partito popolare democratico. Aveva il ruolo di distributore del giornale e della rivista del partito. Mentre esercitava quest'attività era minacciato dalla polizia "militare". Per questo motivo ha dovuto lasciare la loro patria" (cfr. doc. B prodotto dall'istante e traduzione in italiano); che si ricorda che nella sentenza di cui è chiesta la revisione, il Tribunale ha considerato che le dichiarazioni del richiedente non soddisfacevano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi e questo per gli innumerevoli elementi esposti ai considerandi 7 e 9 di detta sentenza a cui può essere interamente rinviato (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5615/2009 consid. 7 e 9 pagg. 7 segg.); che, a semplice titolo d'esempio, era stato osservato che l'interessato non era stato in grado di spiegare in maniera circostanziata e coerente in cosa consistesse la sua collaborazione con il partito ed i rapporti con lo stesso; che, per di più, egli non era neppure riuscito ad indicare il nome della rivista che avrebbe distribuito per tale partito né tanto meno la sede presso la quale sarebbe andato a ritirare le riviste da distribuire; che, aggiungasi a ciò, che il richiedente non era neppure stato in grado di indicare il numero preciso delle aggressioni che egli avrebbe dichiarato di aver subito da parte della Polizia, senza dimenticare le contraddizioni circa i pestaggi avvenuti in occasione dei festeggiamenti del D.­_______ e del compleanno di Öcalan; che al riguardo, vista la mancanza di coerenza e di linearità del racconto dell'interessato circa gli avvenimenti di violenza subita, il Tribunale aveva considerato che il racconto reso dallo stesso era inverosimile e che egli non poteva aver vissuto realmente i fatti addotti in procedura d'asilo, non essendo del resto neppure riuscito a comprovare l'esistenza di un timore fondato oggettivo in merito ad eventuali persecuzioni in caso di rientro in Turchia, in relazione agli asseriti pestaggi, evidenziandone gli elementi pertinenti (cfr. ibid.); che, in considerazione di quanto precede, la dichiarazione di tale B._______ non può ritenersi decisiva ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF; che in casu può quindi anche rimanere aperta la questione di sapere, vista la giurisprudenza del Tribunale federale e considerato il tenore dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, se un mezzo di prova posteriore alla sentenza di cui si chiede la revisione e destinato a provare un fatto anteriore permette di domandare la revisione; che, sulla base delle considerazioni che precedono, per quanto ammissibile, la domanda di revisione è respinta; che, avendo codesto Tribunale statuito nel merito della domanda di revisione, la richiesta di effetto sospensivo è priva d'oggetto; che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 1'200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 e 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Nella misura in cui è ammissibile, la domanda di revisione è respinta.

2. Le spese processuali, di CHF 1'200.-, sono poste a carico dell'istante. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

3. Questa sentenza è comunicata all'istante, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: