Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 29 giugno 2005, l'interessato, originario di B._______ (sottoprefettura di Abidjan), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriato il 28 giugno 2005 per il timore d'essere ucciso dai militari. Gli stessi avrebbero ucciso suo fratello e suo padre, oppure solamente arrestato quest'ultimo, nel corso di una riunione del "C._______" (D._______), svoltasi un venerdì del marzo 2005 a casa del genitore. L'interessato sarebbe quindi fuggito dalla madre di un amico di suo padre a E._______ (comune di Abidjan), dove sarebbe rimasto fino al 28 giugno 2005, data in cui avrebbe preso l'aereo per la Svizzera. B. Il 2 agosto 2005, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Costa d'Avorio, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 24 agosto 2005, l'interessato, ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 4 ottobre 2005, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 13 ottobre 2005, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 14 ottobre 2005, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha concesso al ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica. G. Il 28 ottobre 2005, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica.
Erwägungen (26 Absätze)
E. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto.
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 4 Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le allegazioni del richiedente concernenti la sua domanda d'asilo. Infatti, l'interessato avrebbe dichiarato in un primo tempo che suo padre sarebbe morto nel marzo 2005, per poi negare la sua morte. Peraltro, non sarebbe stato capace di fornire né il titolo, né la funzione del padre nel partito. In aggiunta, non avrebbe potuto descrivere il lavoro dello stesso e neppure indicare né la data in cui si sarebbe svolta la suddetta riunione, né in modo concreto quanti vertici del partito sarebbero stati presenti alla riunione a casa sua. Per di più, sarebbe rimasto molto vago durante tutta l'audizione, dando così l'impressione di non aver vissuto quanto asserito. Pertanto, non sarebbe stato in grado di descrivere in modo anche solo approssimativo né quanti militari sarebbero intervenuti, né quanti partecipanti sarebbero scappati, né quanti sarebbero stati uccisi. Inoltre, non avrebbe saputo indicare come suo fratello sarebbe stato ferito mortalmente. Peraltro, l'UFM ha ritenuto che l'interessato avrebbe convinto l'autorità della sua minore età, non avendo segnatamente presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre, l'interessato avrebbe allegato d'ignorare sia l'età che le date di nascita della sua famiglia in senso stretto. In aggiunta, sarebbe stato insicuro sulla data in cui avrebbe iniziato la scuola e l'esame osseo avrebbe dimostrato una differenza d'età di addirittura tre anni e mezzo rispetto ai 15 anni e mezzo, dichiarati dal richiedente. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie.
E. 5.2 Nel gravame, l'insorgente ha segnalato, in sostanza, di avere fornito molte informazioni idonee a rendere verosimile il suo racconto. Inoltre, non saprebbe l'esatta funzione di suo padre all'interno del partito, in quanto minorenne e non interessato ai suoi affari. Peraltro, ha ribadito la sua minore età, in quanto sarebbe quella a lui riferita da suo padre. Per di più, gli argomenti usati dall'UFM sarebbero del tutto soggettivi e poco scientifici, compresa la radiologia della mano che non servirebbe assolutamente a determinare l'età. Infine, non sarebbe ammissibile il suo allontanamento, giacché egli non avrebbe più nessuno della sua famiglia in patria.
E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, in particolare, che la situazione nel Paese ed il coprifuoco sarebbero stati ristabiliti. Inoltre, sebbene il nord del Paese sia controllato dalle "Forces Nouvelles" e nelle zone delle piantagioni di cacao vi siano a volte degli scontri interetnici e militari, non vi sarebbe comunque una situazione di violenza generalizzata che coinvolgerebbe l'insieme della popolazione. Di conseguenza, il rinvio verso Abidjan, sarebbe ragionevolmente esigibile, possibile ed ammissibile.
E. 5.4 Nella replica, l'insorgente ha rimandato alle sue argomentazioni e conclusioni esposte nel ricorso.
E. 6.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1).
E. 6.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato impreciso sulla sua biografia. In particolare, nel corso della prima audizione, ha dichiarato di avere iniziato le scuole all'età di cinque anni, nel 1995, e di aver studiato per cinque anni fino ad un venerdì di marzo 2005. Confrontato con tale incongruenza, il ricorrente ha asserito di aver cominciato la scuola nel 2000 ed all'età di dieci anni (cfr. audizione del 13 luglio 2005 pag. 2). Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il 6 luglio 2005, risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni (più precisamente: maggiore o uguale a 19), ovvero un'età che si differenzia significativamente dall'età dichiarata. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità.
E. 7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).
E. 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23).
E. 8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Giova altresì osservare che il ricorrente si limita a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. Basti, rilevare che l'insorgente ha allegato nel corso della prima audizione, in un primo tempo, che suo padre sarebbe morto nel marzo 2005, mentre, in un secondo tempo, egli ha asserito che un suo amico gli avrebbe riferito di avere visto il suo genitore nel giugno 2005. Confrontato con tale contraddizione, egli si è limitato a confermare di aver allegato che sarebbe morto suo fratello (cfr. audizione del 13 luglio 2005 pagg. 3 e 6). Inoltre, non è stato capace di indicare la data della riunione alla base del suo racconto, affermando che si sarebbe svolta un venerdì di marzo 2005. Peraltro, non si è neanche interessato di sapere la causa della morte di suo fratello, allegando in modo generico che sarebbe caduto a terra, dopo che i militari gli avrebbero sparato e non si sarebbe più rialzato (cfr. audizione del 26 luglio 2005 pag. 3). Per di più, non ha saputo fornire informazioni dettagliate circa la posizione e le attività di suo padre all'interno del partito D._______, nonostante venisse spesso confrontato con il suddetto partito, siccome le riunioni si svolgevano a casa del genitore con cui coabitava (cfr. audizione del 26 luglio 2005 pag. 3). In tal contesto, non lo soccorre neanche l'affermazione ricorsuale secondo cui non conoscerebbe la funzione di suo padre, in quanto minorenne (cfr. consid. 6.2) e non interessato alle sue faccende. Visto quanto precede, v'è ragione di convenire con l'UFM che l'insorgente non ha dato l'impressione di aver vissuto quanto asserito. Per conseguenza, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni del ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi.
E. 8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 9 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1).
E. 10.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Costa d'Avorio possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]). Il TAF osserva nondimeno che in Costa d'Avorio, non vige una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata al punto che si debba rinunciare sistematicamente all'esecuzione dell'allontanamento di tutte le persone di origine ivoriana, indipendentemente del caso di specie (v. sentenze del TAF D-4477/2006 del 28 gennaio 2008, E-4750/2006 del 9 dicembre 2008 e E-2126/2009 dell'8 aprile 2009). Inoltre, le violazioni gravi dei diritti dell'uomo sono diminuite dopo la firma dell'Accordo di Ouagadougou del 4 marzo 2007. Tuttavia, il TAF ha pure constatato che ultimamente il traffico d'esseri umani, in particolare in relazione alle donne (prostituzione) ed ai bambini (lavori forzati), ha preso nuove dimensioni. Peraltro, un problema importante concerne il ritorno di persone provenienti da regioni dove sussistono lacune dal punto di vista della sicurezza e delle infrastrutture giudiziarie, in particolare nell'ovest del Paese (v. sentenza del TAF del 28 gennaio 2008 D-4477/2006). Premesso ciò, codesto Tribunale ha considerato ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento ad Abidjan per un uomo, giovane, senza problemi di salute, che ha precedentemente vissuto ad Abidjan, oppure che dispone di una rete sociale in loco. Per quanto concerne le persone provenienti dall'ovest oppure dal nord del Paese e senz'alcun legame con Abidjan, si impone un esame più dettagliato, tramite un'analisi approfondita nel singolo caso, della situazione generale della loro regione d'origine e della loro situazione personale (v. sentenze del TAF D-4477/2006 del 28 gennaio 2008, E-4750/2006 del 9 dicembre 2008 e E-2126/2009 dell'8 aprile 2009).
E. 10.2.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è ancora giovane ed ha una certa formazione scolastica. Inoltre, dispone di una rete familiare in patria, segnatamente il padre, che, visto l'inverosimiglianza del suo racconto, non può essere escluso che sia ancora in vita, come, peraltro, suo fratello. Avendo, oltretutto sempre vissuto fin dalla nascita ad B._______ (sottoprefettura del distretto di Abidjan, situata nella periferia dell'omonima città), vi è ragione di ritenere che il ricorrente abbia una rete sociale in loco in grado di essere di supporto per il suo reinserimento. L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine.
E. 10.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
E. 10.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 11 In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 12 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dell'insorgente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N 479 162; allegato: incarto UFM) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Servizio rifugiati, Bellinzona (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4710/2006 {T 0/2} Sentenza del 23 aprile 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Muriel Beck Kadima, Gérald Bovier, cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, Costa d'Avorio, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione UFM, Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 agosto 2005 / N [...]. Fatti: A. Il 29 giugno 2005, l'interessato, originario di B._______ (sottoprefettura di Abidjan), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, d'essere espatriato il 28 giugno 2005 per il timore d'essere ucciso dai militari. Gli stessi avrebbero ucciso suo fratello e suo padre, oppure solamente arrestato quest'ultimo, nel corso di una riunione del "C._______" (D._______), svoltasi un venerdì del marzo 2005 a casa del genitore. L'interessato sarebbe quindi fuggito dalla madre di un amico di suo padre a E._______ (comune di Abidjan), dove sarebbe rimasto fino al 28 giugno 2005, data in cui avrebbe preso l'aereo per la Svizzera. B. Il 2 agosto 2005, l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo. Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine, ossia la Costa d'Avorio, siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 24 agosto 2005, l'interessato, ha inoltrato ricorso dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il 4 ottobre 2005, la CRA ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere all'insorgente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 13 ottobre 2005, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 14 ottobre 2005, il Tribunale amministrativo federale (TAF) ha concesso al ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica. G. Il 28 ottobre 2005, l'autore del gravame ha presentato l'atto di replica. Diritto: 1. 1.1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2 Il TAF osserva, altresì, che dal 1° gennaio 2007 giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 1.3 Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 nonché all'art. 50 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 4. Il TAF esamina liberamente il diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili le allegazioni del richiedente concernenti la sua domanda d'asilo. Infatti, l'interessato avrebbe dichiarato in un primo tempo che suo padre sarebbe morto nel marzo 2005, per poi negare la sua morte. Peraltro, non sarebbe stato capace di fornire né il titolo, né la funzione del padre nel partito. In aggiunta, non avrebbe potuto descrivere il lavoro dello stesso e neppure indicare né la data in cui si sarebbe svolta la suddetta riunione, né in modo concreto quanti vertici del partito sarebbero stati presenti alla riunione a casa sua. Per di più, sarebbe rimasto molto vago durante tutta l'audizione, dando così l'impressione di non aver vissuto quanto asserito. Pertanto, non sarebbe stato in grado di descrivere in modo anche solo approssimativo né quanti militari sarebbero intervenuti, né quanti partecipanti sarebbero scappati, né quanti sarebbero stati uccisi. Inoltre, non avrebbe saputo indicare come suo fratello sarebbe stato ferito mortalmente. Peraltro, l'UFM ha ritenuto che l'interessato avrebbe convinto l'autorità della sua minore età, non avendo segnatamente presentato documenti idonei a confermarla. Inoltre, l'interessato avrebbe allegato d'ignorare sia l'età che le date di nascita della sua famiglia in senso stretto. In aggiunta, sarebbe stato insicuro sulla data in cui avrebbe iniziato la scuola e l'esame osseo avrebbe dimostrato una differenza d'età di addirittura tre anni e mezzo rispetto ai 15 anni e mezzo, dichiarati dal richiedente. Infine, l'UFM ha concluso che le allegazioni presentate non soddisfano le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. Per conseguenza, non potrebbe essere riconosciuta la qualità di rifugiato nella fattispecie. 5.2 Nel gravame, l'insorgente ha segnalato, in sostanza, di avere fornito molte informazioni idonee a rendere verosimile il suo racconto. Inoltre, non saprebbe l'esatta funzione di suo padre all'interno del partito, in quanto minorenne e non interessato ai suoi affari. Peraltro, ha ribadito la sua minore età, in quanto sarebbe quella a lui riferita da suo padre. Per di più, gli argomenti usati dall'UFM sarebbero del tutto soggettivi e poco scientifici, compresa la radiologia della mano che non servirebbe assolutamente a determinare l'età. Infine, non sarebbe ammissibile il suo allontanamento, giacché egli non avrebbe più nessuno della sua famiglia in patria. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rilevato, in particolare, che la situazione nel Paese ed il coprifuoco sarebbero stati ristabiliti. Inoltre, sebbene il nord del Paese sia controllato dalle "Forces Nouvelles" e nelle zone delle piantagioni di cacao vi siano a volte degli scontri interetnici e militari, non vi sarebbe comunque una situazione di violenza generalizzata che coinvolgerebbe l'insieme della popolazione. Di conseguenza, il rinvio verso Abidjan, sarebbe ragionevolmente esigibile, possibile ed ammissibile. 5.4 Nella replica, l'insorgente ha rimandato alle sue argomentazioni e conclusioni esposte nel ricorso. 6. 6.1 Giusta l'art. 7 cpv. 2 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), per il richiedente l'asilo minorenne, che non è accompagnato, viene nominata una persona di fiducia per la durata della procedura d'asilo o d'allontanamento, ma al massimo fino alla nomina di un curatore o di un tutore, oppure fino al raggiungimento della maggiore età. La designazione di una persona di fiducia presuppone tuttavia la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurispru-denza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2001 n. 22 e relativo riferimento). Nell'ambito dell'accertamento dei fatti è altresì possibile ricorrere all'ausilio di metodi scientifici (art. 7 cpv. 1 OAsi 1). 6.2 Nella fattispecie, il TAF osserva che, da un lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. Inoltre, non ha fornito valide giustificazioni per la mancata produzione di documenti d'identità o di viaggio ed è stato impreciso sulla sua biografia. In particolare, nel corso della prima audizione, ha dichiarato di avere iniziato le scuole all'età di cinque anni, nel 1995, e di aver studiato per cinque anni fino ad un venerdì di marzo 2005. Confrontato con tale incongruenza, il ricorrente ha asserito di aver cominciato la scuola nel 2000 ed all'età di dieci anni (cfr. audizione del 13 luglio 2005 pag. 2). Dall'altro lato, dall'esame radiologico, effettuato il 6 luglio 2005, risulta un'età ossea del ricorrente superiore ai 18 anni (più precisamente: maggiore o uguale a 19), ovvero un'età che si differenzia significativamente dall'età dichiarata. Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, in quanto l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'allegata minorità. 7. 7.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 7.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dell'art. 7 LAsi, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (v. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (v. GICRA 1995 n. 23). 8. 8.1 Il TAF osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni decisive rese dall'insorgente in corso di procedura s'esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza. Giova altresì osservare che il ricorrente si limita a mere congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento agli evocati fatti. Basti, rilevare che l'insorgente ha allegato nel corso della prima audizione, in un primo tempo, che suo padre sarebbe morto nel marzo 2005, mentre, in un secondo tempo, egli ha asserito che un suo amico gli avrebbe riferito di avere visto il suo genitore nel giugno 2005. Confrontato con tale contraddizione, egli si è limitato a confermare di aver allegato che sarebbe morto suo fratello (cfr. audizione del 13 luglio 2005 pagg. 3 e 6). Inoltre, non è stato capace di indicare la data della riunione alla base del suo racconto, affermando che si sarebbe svolta un venerdì di marzo 2005. Peraltro, non si è neanche interessato di sapere la causa della morte di suo fratello, allegando in modo generico che sarebbe caduto a terra, dopo che i militari gli avrebbero sparato e non si sarebbe più rialzato (cfr. audizione del 26 luglio 2005 pag. 3). Per di più, non ha saputo fornire informazioni dettagliate circa la posizione e le attività di suo padre all'interno del partito D._______, nonostante venisse spesso confrontato con il suddetto partito, siccome le riunioni si svolgevano a casa del genitore con cui coabitava (cfr. audizione del 26 luglio 2005 pag. 3). In tal contesto, non lo soccorre neanche l'affermazione ricorsuale secondo cui non conoscerebbe la funzione di suo padre, in quanto minorenne (cfr. consid. 6.2) e non interessato alle sue faccende. Visto quanto precede, v'è ragione di convenire con l'UFM che l'insorgente non ha dato l'impressione di aver vissuto quanto asserito. Per conseguenza, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni del ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi. 8.2 In considerazione di quanto esposto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 9. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1). 10. 10.1 Per gli stessi motivi citati al considerando 8 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Costa d'Avorio possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce, altresì, nella massima del "non-refoulement". Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli; spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui il ricorrente possa essere esposto in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato di un trattamento contrario a siffatte disposizioni. In altri termini, quest'ultimo non ha saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni non contraddette, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle disposizioni sopraccitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 10.2 10.2.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Qualora venga constatato un pericolo concreto deve essere concessa l'ammissione provvisoria, salvi i casi di cui l'art. 83 cpv. 7 LStr (cfr. Foglio Federale del n. 20 del 20 maggio 2002 pag. 3433 [FF 2002 3433]). Il TAF osserva nondimeno che in Costa d'Avorio, non vige una situazione di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata al punto che si debba rinunciare sistematicamente all'esecuzione dell'allontanamento di tutte le persone di origine ivoriana, indipendentemente del caso di specie (v. sentenze del TAF D-4477/2006 del 28 gennaio 2008, E-4750/2006 del 9 dicembre 2008 e E-2126/2009 dell'8 aprile 2009). Inoltre, le violazioni gravi dei diritti dell'uomo sono diminuite dopo la firma dell'Accordo di Ouagadougou del 4 marzo 2007. Tuttavia, il TAF ha pure constatato che ultimamente il traffico d'esseri umani, in particolare in relazione alle donne (prostituzione) ed ai bambini (lavori forzati), ha preso nuove dimensioni. Peraltro, un problema importante concerne il ritorno di persone provenienti da regioni dove sussistono lacune dal punto di vista della sicurezza e delle infrastrutture giudiziarie, in particolare nell'ovest del Paese (v. sentenza del TAF del 28 gennaio 2008 D-4477/2006). Premesso ciò, codesto Tribunale ha considerato ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento ad Abidjan per un uomo, giovane, senza problemi di salute, che ha precedentemente vissuto ad Abidjan, oppure che dispone di una rete sociale in loco. Per quanto concerne le persone provenienti dall'ovest oppure dal nord del Paese e senz'alcun legame con Abidjan, si impone un esame più dettagliato, tramite un'analisi approfondita nel singolo caso, della situazione generale della loro regione d'origine e della loro situazione personale (v. sentenze del TAF D-4477/2006 del 28 gennaio 2008, E-4750/2006 del 9 dicembre 2008 e E-2126/2009 dell'8 aprile 2009). 10.2.2 Quanto alla situazione personale dell'insorgente, il medesimo è ancora giovane ed ha una certa formazione scolastica. Inoltre, dispone di una rete familiare in patria, segnatamente il padre, che, visto l'inverosimiglianza del suo racconto, non può essere escluso che sia ancora in vita, come, peraltro, suo fratello. Avendo, oltretutto sempre vissuto fin dalla nascita ad B._______ (sottoprefettura del distretto di Abidjan, situata nella periferia dell'omonima città), vi è ragione di ritenere che il ricorrente abbia una rete sociale in loco in grado di essere di supporto per il suo reinserimento. L'insorgente non ha, altresì, preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'autore del gravame in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per lo stesso di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. 10.2.3 In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 10.3 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, il ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 11. In considerazione di quanto precede, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 12. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'insorgente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico dell'insorgente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a: ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione Soggiorno (in copia; n. di rif. N 479 162; allegato: incarto UFM) Sezione dei permessi e dell'immigrazione, Servizio rifugiati, Bellinzona (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Carlo Monti Data di spedizione: