Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insor- gente) ha presentato una domanda d’asilo in Svizzera in data 17 giugno 2024. A.b In data 24 giugno 2024, l’interessato ha conferito procura alla Prote- zione giuridica della Regione B._______. A.c In data 8 luglio 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito il richiedente nell’ambito di un’audizione ai sensi dell’art. 29 della legge sull’asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). In sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente, di etnia curda e religione islamica, ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d’origine, la Siria, a causa della persecuzione dell’Autorità siriana nei suoi confronti in quanto non avrebbe svolto il servizio militare, avrebbe partecipato a manifestazioni e avrebbe fatto parte di un partito contro il governo. Ha infatti raccontato che avrebbe subito percosse, insulti e minacce, che sarebbe stato azzan- nato da un cane degli agenti, che sarebbe stato prelevato con la forza, incarcerato per circa 14 giorni e condannato senza processo. Sarebbe riu- scito a fuggire dal carcere e ad espatriare grazie all’aiuto di sua moglie che avrebbe corrotto un funzionario. Ha dichiarato che in caso di rientro in Siria verrebbe arrestato e condannato perché non avrebbe svolto il servizio mi- litare e avrebbe partecipato a delle manifestazioni e che la pena sarebbe maggiore a causa della sua evasione. A.d Con progetto di decisione del 16 (recte: 12) luglio 2024, la SEM ha prospettato all’interessato una decisione negativa in merito alla sua do- manda d’asilo e la concessione dell’ammissione provvisoria per inesigibi- lità dell’esecuzione dell’allontanamento. A.e Con parere del 15 luglio 2024 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni circa il menzionato progetto di decisione. B. B.a Con decisione del 16 luglio 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell’interessato, ha respinto la sua domanda d’asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente per causa d’inesigibilità dell’esecu- zione del medesimo, e ha attribuito l’interessato al Canton C._______. La
D-4513/2024 Pagina 3 SEM ha ritenuto che il racconto della storia del richiedente non sarebbe verosimile. Segnatamente, non avrebbe reso verosimile che avrebbe par- tecipato a manifestazioni anti-governative, che sarebbe stato membro di un partito contro il regime e che avrebbe risieduto nel distretto di D._______, zona in cui sarebbero presenti le autorità governative siriane. I mezzi di prova non sarebbero atti a comprovare le allegazioni del richie- dente, in particolare il libretto di famiglia sarebbe stato manipolato per cui le informazioni riguardanti il servizio militare risulterebbero illeggibili. Infine, non vi sarebbero fattori di rischio che porterebbero a concludere che il re- gime siriano classificherebbe la renitenza dell’interessato come una presa di posizione d’opposizione politica e di conseguenza applicherebbe una pena severa. L’autorità inferiore ha parimenti rilevato che il richiedente pro- verrebbe da un distretto che sarebbe sotto il controllo delle forze armate curde e che dal luglio 2012 il governo siriano avrebbe smesso di chiamare in servizio militare persone di etnia curda residenti in tale distretto. Pertanto sarebbe altamente improbabile un reclutamento dello stesso o una puni- zione in caso di rifiuto. Ha concluso che le dichiarazioni del ricorrente non soddisferebbero né le condizioni dell’art. 3 LAsi, né quelle dell’art. 7 LAsi. B.b In medesima data, la Protezione giuridica della Regione B._______ ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell’interessato. C. C.a In data 2 luglio 2024 (timbro postale: 17 luglio 2024; data d’entrata: 18 luglio 2024) l’interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale ammini- strativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) e ha chiesto in via principale l’annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera, mentre in via subordinata, la concessione dell’ammissione provvisoria; ciò con contestuale richiesta di concessione dell’assistenza giudiziaria, nel senso dell’esenzione dal ver- samento delle spese processuali e del relativo anticipo; in via subordinata, con richiesta di pagamento rateale. L’insorgente ha sostanzialmente soste- nuto che avrebbe reso dichiarazioni coerenti, dettagliate e prive di contrad- dizioni e che sarebbero quindi date le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi e di rilevanza ex art. 3 LAsi. Ha inoltre fatto valere che l’esecuzione dell’allontanamento sarebbe inesigibile rispettivamente inammissibile. C.b In data 6 agosto 2020 (recte: 2024), l’insorgente ha conferito procura al lic. iur. Othman Bouslimi. C.c Con ordinanza del 5 settembre 2024, questo Tribunale ha trasmesso al rappresentante legale copia del ricorso e invitato l’insorgente a fornire,
D-4513/2024 Pagina 4 entro il termine stabilito, i mezzi di prova annunciati nello scritto del 13 ago- sto 2024 accompagnati dalla relativa traduzione in una lingua ufficiale sviz- zera. C.d Con scritto del 18 settembre 2024, l’insorgente, per il tramite del pro- prio rappresentante, ha chiesto una proroga di 21 giorni del termine per la consegna dei mezzi di prova originali annunciati e ha trasmesso una copia dell’attestato di adesione al Partito E._______ (E._______) in Svizzera del 16 settembre 2024, sei foto (di cui alcune già presenti agli atti) e, in attesa che pervenga l’originale, una copia dell’estratto del casellario giudiziale (anch’essa già presente agli atti) con annessa traduzione in tedesco. C.e Con scritto del 1° ottobre 2024, l’insorgente ha trasmesso in originale l’estratto del casellario giudiziale siriano, la conferma di iscrizione al E._______ in Svizzera, in lingua tedesca, del 16 settembre 2024 e un do- cumento, in lingua araba, rilasciato dal medesimo partito in data 17 set- tembre 2024. C.f Con decisione incidentale dell’8 ottobre 2025, questo Tribunale ha ac- colto la domanda di concessione dell’assistenza giudiziaria a condizione che sia dimostrata con un’attestazione d’indigenza. Inoltre, il TAF ha tra- smesso il dossier ricorsuale alla SEM e l’ha invitata ad inoltrare una rispo- sta al ricorso, in particolare alla luce della sentenza del Tribunale D- 7647/2024 del 9 luglio 2025. C.g Le osservazioni del 14 ottobre 2025, mediante le quali la SEM ha pro- posto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha rilevato che il ricorrente ribadirebbe la verosimiglianza delle sue allegazioni e non spiegherebbe i criteri d’inverosimiglianza identificati nella decisione impugnata. Per quanto concerne l’eventuale cambiamento della situazione dovuta al cambio di regime in Siria, la SEM ha osservato che al ricorrente è già stata concessa l’ammissione provvisoria. C.h Il 17 ottobre 2025, il ricorrente, per il tramite del proprio rappresen- tante, ha trasmesso un attestato rilasciato il 14 ottobre 2025 dal servizio sociale del Canton F._______ intitolato “Stammdatenblatt Asyl”.
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Erwägungen (19 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31‒ 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la vio- lazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considera- zioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dalla giudice in qualità di giudice unica, con l’approvazione di un se- condo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 4 Oggetto della controversia nel caso in esame sono esclusivamente la que- stione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell’asilo in Svizzera, come pure la questione della pronuncia dell’allonta- namento. Conto tenuto che con decisione del 16 luglio 2024 il ricorrente è stato posto al beneficio dell’ammissione provvisoria per inesigibilità dell’esecuzione dell’allontanamento, la conclusione ricorsuale formulata in subordine dal ricorrente è priva di oggetto.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
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E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pe- ricolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifu- giato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità pre- ponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allega- zioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elabo- rato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.).
E. 6.1 Nel marzo 2011, in Siria, a seguito di manifestazioni critiche nei con- fronti del regime e di una repressione statale sempre più violenta da parte delle forze di sicurezza siriane, è scoppiato un conflitto sfociato in una guerra civile. La situazione dei diritti umani e quella politica, strettamente collegate a tale conflitto, sono da allora rimaste costantemente difficili ed instabili (cfr. giurisprudenza pubblicata del Tribunale amministrativo fede- rale: DTAF 2015/3 consid. 6.2; sentenza di riferimento D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.3 e 5.7.2; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.3). In data 8 dicembre 2024, il regime del Presidente Bashar al-Assad è caduto, po- nendo così fine a oltre cinquant’anni di dominio della famiglia Assad. Suc- cessivamente, sotto la guida di Ahmed al-Sharaa, leader di Hay’at Tahrir al-Sham (HTS; Comitato per la Liberazione del Levante), principale gruppo armato della coalizione di opposizione che ha portato alla caduta del re- gime, è stato costituito un governo di transizione. Il 13 marzo 2025 è stata adottata una cosiddetta “Dichiarazione costituzionale” destinata a costituire la base giuridica della fase di transizione politica. La suddetta dichiarazione e le modalità concrete delle riforme statali risultano tuttora controverse, in particolare per i principali attori curdo-siriani, fra cui segnatamente le forze politiche affiliate all’Amministrazione Autonoma Democratica della Siria del Nord e dell’Est (in inglese “Democratic Autonomous Administration of North and East Syria” [DAANES]), le quali assumono una posizione di netta op- posizione. Al momento attuale, l’evoluzione futura della situazione in Siria
D-4513/2024 Pagina 7 resta incerta e concerne un ampio ventaglio di aspetti, quali il controllo ter- ritoriale, l’uso della forza pubblica, la sicurezza generale, nonché le condi- zioni economiche e umanitarie (cfr. in generale EUROPEAN UNION AGENCY FOR ASYLUM [EUAA], Syria: Country Focus, Country of Origin Information Report, marzo 2025, pp. 19 ss.; INTERNATIONAL CRISIS GROUP, What lies in store for Syria as a new government takes power?, 25 aprile 2025; MINI- STERIE VAN BUITENLANDSE ZAKEN [Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi], Algemeen ambtsbericht Syrië, maggio 2025, pag. 8 segg.).
E. 6.2 Nell’esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la si- tuazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d’origine della persona richiedente l’asilo. Tuttavia, secondo dottrina e prassi consolidata, viene anche presa in considerazione la situazione di pericolo al momento della decisione in materia di asilo qualora, nel periodo tra l’espatrio e la decisione stessa, si siano verificati mutamenti significativi nella situazione del Paese d’origine a favore o a sfavore della persona ri- chiedente l’asilo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 con riferimenti).
E. 6.3 Ai sensi dell’art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale statuisce nel merito oppure, in via eccezionale, rinvia la causa all’istanza inferiore con istruzioni vinco- lanti. L’annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa all’istanza inferiore sono particolarmente indicati quando si rendono neces- sari ulteriori accertamenti e occorre svolgere un’istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono es- sere colmati anche dal Tribunale in sede di ricorso, qualora ciò risulti op- portuno per ragioni di economia processuale; tuttavia, non vi è alcun ob- bligo in tal senso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5).
E. 6.4 Nonostante l’incertezza attuale circa l’evoluzione futura della situa- zione generale in Siria, nella presente fattispecie si pone sin d’ora la que- stione delle implicazioni della caduta del precedente regime siriano. Non si tratta soltanto di valutare la situazione corrente in Siria alla luce degli eventi successivi all’8 dicembre 2024, ma anche di esaminare in che misura tali cambiamenti influenzino i motivi di asilo avanzati dal ricorrente. Tale valu- tazione globale di una situazione di fatto mutata non spetta all’autorità di ricorso, bensì deve essere svolta nella sede della procedura di prima istanza dinanzi alla SEM. Pertanto, si giustifica la cassazione della deci- sione impugnata. L’istanza inferiore dovrà, nell’accertamento dei fatti, pro- cedere, da un lato, alla necessaria valutazione generale della situazione in Siria e, dall’altro, garantire in modo adeguato il diritto di essere sentito del ricorrente. Infine, tale soluzione permette di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d’asilo, dove
D-4513/2024 Pagina 8 il Tribunale amministrativo federale funge da unica e quindi ultima istanza giudiziaria.
E. 7 Posto quanto sopra, il ricorso è accolto nella misura in cui l’insorgente ha chiesto l’annullamento dei punti 1-3 del dispositivo della decisione impu- gnata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all’autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare – se necessario – l’istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. In particolare, nella fattispecie, la SEM è invitata a esaminare in maniera approfondita l’attuale condizione dei re- nitenti alla leva, nonché la situazione a cui potrebbero essere esposti gli oppositori del (vecchio) governo in Siria. Una volta risposto anche a ciò, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto delle ri- sultanze ottenute, motivando in modo chiaro e completo il suo nuovo prov- vedimento.
E. 8 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 9.1 Visto l’esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA).
E. 9.2 Giusta l’art. 64 cpv. 1 PA, l’autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d’ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un’in- dennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha soppor- tato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie deri- vanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF).
E. 9.3 Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d’ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l’in- dennità dovuta. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l’indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Giusta l’art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la
D-4513/2024 Pagina 9 tariffa oraria per i rappresentanti professionali che non sono avvocati oscilla tra un minimo di CHF 100.– e un massimo di CHF 300.–.
E. 9.4 Nella fattispecie, si giustifica l’attribuzione di spese ripetibili al ricor- rente, rappresentato in questa sede (art. 64 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF). In difetto di una nota particolareggiata, l’indennità per spese ripetibili è fissata d’ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa e in applicazione dei criteri di calcolo pertinenti in CHF 600.– (art. 14 cpv. 2 in fine TS-TAF).
E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbando- nato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ri- corso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-4513/2024 Pagina 10 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è accolto. 2. I punti 1-3 del dispositivo della decisione della SEM del 16 luglio 2024 sono annullati. Gli atti di causa sono ritrasmessi all’autorità inferiore per proce- dere ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 600.– a titolo di spese ri- petibili. 5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Giulia Marelli Anna Borner
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4513/2024 Sentenza del 25 novembre 2025 Composizione Giudice Giulia Marelli, giudice unica, con l'approvazione del giudice Manuel Borla, cancelliera Anna Borner. Parti A._______, nato il (...), Siria, patrocinato dal lic. iur. Othman Bouslimi, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM del 16 luglio 2024. Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: interessato, richiedente, ricorrente o insorgente) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera in data 17 giugno 2024. A.b In data 24 giugno 2024, l'interessato ha conferito procura alla Protezione giuridica della Regione B._______. A.c In data 8 luglio 2024, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha sentito il richiedente nell'ambito di un'audizione ai sensi dell'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). In sostanza e per quanto qui di rilievo, il ricorrente, di etnia curda e religione islamica, ha dichiarato che avrebbe dovuto lasciare il suo Paese d'origine, la Siria, a causa della persecuzione dell'Autorità siriana nei suoi confronti in quanto non avrebbe svolto il servizio militare, avrebbe partecipato a manifestazioni e avrebbe fatto parte di un partito contro il governo. Ha infatti raccontato che avrebbe subito percosse, insulti e minacce, che sarebbe stato azzannato da un cane degli agenti, che sarebbe stato prelevato con la forza, incarcerato per circa 14 giorni e condannato senza processo. Sarebbe riuscito a fuggire dal carcere e ad espatriare grazie all'aiuto di sua moglie che avrebbe corrotto un funzionario. Ha dichiarato che in caso di rientro in Siria verrebbe arrestato e condannato perché non avrebbe svolto il servizio militare e avrebbe partecipato a delle manifestazioni e che la pena sarebbe maggiore a causa della sua evasione. A.d Con progetto di decisione del 16 (recte: 12) luglio 2024, la SEM ha prospettato all'interessato una decisione negativa in merito alla sua domanda d'asilo e la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. A.e Con parere del 15 luglio 2024 il richiedente ha presentato le proprie osservazioni circa il menzionato progetto di decisione. B. B.a Con decisione del 16 luglio 2024, notificata il medesimo giorno, la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato dell'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, salvo ammetterlo provvisoriamente per causa d'inesigibilità dell'esecuzione del medesimo, e ha attribuito l'interessato al Canton C._______. La SEM ha ritenuto che il racconto della storia del richiedente non sarebbe verosimile. Segnatamente, non avrebbe reso verosimile che avrebbe partecipato a manifestazioni anti-governative, che sarebbe stato membro di un partito contro il regime e che avrebbe risieduto nel distretto di D._______, zona in cui sarebbero presenti le autorità governative siriane. I mezzi di prova non sarebbero atti a comprovare le allegazioni del richiedente, in particolare il libretto di famiglia sarebbe stato manipolato per cui le informazioni riguardanti il servizio militare risulterebbero illeggibili. Infine, non vi sarebbero fattori di rischio che porterebbero a concludere che il regime siriano classificherebbe la renitenza dell'interessato come una presa di posizione d'opposizione politica e di conseguenza applicherebbe una pena severa. L'autorità inferiore ha parimenti rilevato che il richiedente proverrebbe da un distretto che sarebbe sotto il controllo delle forze armate curde e che dal luglio 2012 il governo siriano avrebbe smesso di chiamare in servizio militare persone di etnia curda residenti in tale distretto. Pertanto sarebbe altamente improbabile un reclutamento dello stesso o una punizione in caso di rifiuto. Ha concluso che le dichiarazioni del ricorrente non soddisferebbero né le condizioni dell'art. 3 LAsi, né quelle dell'art. 7 LAsi. B.b In medesima data, la Protezione giuridica della Regione B._______ ha rinunciato al mandato di rappresentanza nei confronti dell'interessato. C. C.a In data 2 luglio 2024 (timbro postale: 17 luglio 2024; data d'entrata: 18 luglio 2024) l'interessato è insorto con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) e ha chiesto in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, mentre in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria; ciò con contestuale richiesta di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; in via subordinata, con richiesta di pagamento rateale. L'insorgente ha sostanzialmente sostenuto che avrebbe reso dichiarazioni coerenti, dettagliate e prive di contraddizioni e che sarebbero quindi date le condizioni di verosimiglianza ex art. 7 LAsi e di rilevanza ex art. 3 LAsi. Ha inoltre fatto valere che l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe inesigibile rispettivamente inammissibile. C.b In data 6 agosto 2020 (recte: 2024), l'insorgente ha conferito procura al lic. iur. Othman Bouslimi. C.c Con ordinanza del 5 settembre 2024, questo Tribunale ha trasmesso al rappresentante legale copia del ricorso e invitato l'insorgente a fornire, entro il termine stabilito, i mezzi di prova annunciati nello scritto del 13 agosto 2024 accompagnati dalla relativa traduzione in una lingua ufficiale svizzera. C.d Con scritto del 18 settembre 2024, l'insorgente, per il tramite del proprio rappresentante, ha chiesto una proroga di 21 giorni del termine per la consegna dei mezzi di prova originali annunciati e ha trasmesso una copia dell'attestato di adesione al Partito E._______ (E._______) in Svizzera del 16 settembre 2024, sei foto (di cui alcune già presenti agli atti) e, in attesa che pervenga l'originale, una copia dell'estratto del casellario giudiziale (anch'essa già presente agli atti) con annessa traduzione in tedesco. C.e Con scritto del 1° ottobre 2024, l'insorgente ha trasmesso in originale l'estratto del casellario giudiziale siriano, la conferma di iscrizione al E._______ in Svizzera, in lingua tedesca, del 16 settembre 2024 e un documento, in lingua araba, rilasciato dal medesimo partito in data 17 settembre 2024. C.f Con decisione incidentale dell'8 ottobre 2025, questo Tribunale ha accolto la domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria a condizione che sia dimostrata con un'attestazione d'indigenza. Inoltre, il TAF ha trasmesso il dossier ricorsuale alla SEM e l'ha invitata ad inoltrare una risposta al ricorso, in particolare alla luce della sentenza del Tribunale D-7647/2024 del 9 luglio 2025. C.g Le osservazioni del 14 ottobre 2025, mediante le quali la SEM ha proposto la reiezione del ricorso e la conferma della decisione impugnata. Ha rilevato che il ricorrente ribadirebbe la verosimiglianza delle sue allegazioni e non spiegherebbe i criteri d'inverosimiglianza identificati nella decisione impugnata. Per quanto concerne l'eventuale cambiamento della situazione dovuta al cambio di regime in Siria, la SEM ha osservato che al ricorrente è già stata concessa l'ammissione provvisoria. C.h Il 17 ottobre 2025, il ricorrente, per il tramite del proprio rappresentante, ha trasmesso un attestato rilasciato il 14 ottobre 2025 dal servizio sociale del Canton F._______ intitolato "Stammdatenblatt Asyl". Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi), il ricorso contro una decisione della SEM in materia di asilo (art. 5 PA; art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF) è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA. Occorre dunque entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dalle argomentazioni delle parti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente fondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
4. Oggetto della controversia nel caso in esame sono esclusivamente la questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo in Svizzera, come pure la questione della pronuncia dell'allontanamento. Conto tenuto che con decisione del 16 luglio 2024 il ricorrente è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, la conclusione ricorsuale formulata in subordine dal ricorrente è priva di oggetto. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Il Tribunale ha stabilito ed elaborato le condizioni di verosimiglianza in diverse sentenze e le applica in prassi costante, alla quale si può rinviare in questa sede (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1 con ulteriori rif. cit.). 6. 6.1 Nel marzo 2011, in Siria, a seguito di manifestazioni critiche nei confronti del regime e di una repressione statale sempre più violenta da parte delle forze di sicurezza siriane, è scoppiato un conflitto sfociato in una guerra civile. La situazione dei diritti umani e quella politica, strettamente collegate a tale conflitto, sono da allora rimaste costantemente difficili ed instabili (cfr. giurisprudenza pubblicata del Tribunale amministrativo federale: DTAF 2015/3 consid. 6.2; sentenza di riferimento D-5779/2013 del 25 febbraio 2015 consid. 5.3 e 5.7.2; DTAF 2020 VI/4 consid. 5.3). In data 8 dicembre 2024, il regime del Presidente Bashar al-Assad è caduto, ponendo così fine a oltre cinquant'anni di dominio della famiglia Assad. Successivamente, sotto la guida di Ahmed al-Sharaa, leader di Hay'at Tahrir al-Sham (HTS; Comitato per la Liberazione del Levante), principale gruppo armato della coalizione di opposizione che ha portato alla caduta del regime, è stato costituito un governo di transizione. Il 13 marzo 2025 è stata adottata una cosiddetta "Dichiarazione costituzionale" destinata a costituire la base giuridica della fase di transizione politica. La suddetta dichiarazione e le modalità concrete delle riforme statali risultano tuttora controverse, in particolare per i principali attori curdo-siriani, fra cui segnatamente le forze politiche affiliate all'Amministrazione Autonoma Democratica della Siria del Nord e dell'Est (in inglese "Democratic Autonomous Administration of North and East Syria" [DAANES]), le quali assumono una posizione di netta opposizione. Al momento attuale, l'evoluzione futura della situazione in Siria resta incerta e concerne un ampio ventaglio di aspetti, quali il controllo territoriale, l'uso della forza pubblica, la sicurezza generale, nonché le condizioni economiche e umanitarie (cfr. in generale European Union Agency for Asylum [EUAA], Syria: Country Focus, Country of Origin Information Report, marzo 2025, pp. 19 ss.; International Crisis group, What lies in store for Syria as a new government takes power?, 25 aprile 2025; Ministerie Van Buitenlandse Zaken [Ministero degli Affari Esteri dei Paesi Bassi], Algemeen ambtsbericht Syrië, maggio 2025, pag. 8 segg.). 6.2 Nell'esame della qualità di rifugiato viene innanzitutto analizzata la situazione di persecuzione esistente al momento della partenza dal Paese d'origine della persona richiedente l'asilo. Tuttavia, secondo dottrina e prassi consolidata, viene anche presa in considerazione la situazione di pericolo al momento della decisione in materia di asilo qualora, nel periodo tra l'espatrio e la decisione stessa, si siano verificati mutamenti significativi nella situazione del Paese d'origine a favore o a sfavore della persona richiedente l'asilo (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.1 con riferimenti). 6.3 Ai sensi dell'art. 61 cpv. 1 PA, il Tribunale statuisce nel merito oppure, in via eccezionale, rinvia la causa all'istanza inferiore con istruzioni vincolanti. L'annullamento della decisione impugnata ed il rinvio della causa all'istanza inferiore sono particolarmente indicati quando si rendono necessari ulteriori accertamenti e occorre svolgere un'istruttoria estesa. In linea di principio, gli elementi mancanti per la maturità del giudizio possono essere colmati anche dal Tribunale in sede di ricorso, qualora ciò risulti opportuno per ragioni di economia processuale; tuttavia, non vi è alcun obbligo in tal senso (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5). 6.4 Nonostante l'incertezza attuale circa l'evoluzione futura della situazione generale in Siria, nella presente fattispecie si pone sin d'ora la questione delle implicazioni della caduta del precedente regime siriano. Non si tratta soltanto di valutare la situazione corrente in Siria alla luce degli eventi successivi all'8 dicembre 2024, ma anche di esaminare in che misura tali cambiamenti influenzino i motivi di asilo avanzati dal ricorrente. Tale valutazione globale di una situazione di fatto mutata non spetta all'autorità di ricorso, bensì deve essere svolta nella sede della procedura di prima istanza dinanzi alla SEM. Pertanto, si giustifica la cassazione della decisione impugnata. L'istanza inferiore dovrà, nell'accertamento dei fatti, procedere, da un lato, alla necessaria valutazione generale della situazione in Siria e, dall'altro, garantire in modo adeguato il diritto di essere sentito del ricorrente. Infine, tale soluzione permette di preservare il doppio grado di giudizio, elemento tanto più essenziale nel contesto del diritto d'asilo, dove il Tribunale amministrativo federale funge da unica e quindi ultima istanza giudiziaria.
7. Posto quanto sopra, il ricorso è accolto nella misura in cui l'insorgente ha chiesto l'annullamento dei punti 1-3 del dispositivo della decisione impugnata. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda a completare - se necessario - l'istruttoria e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti. In particolare, nella fattispecie, la SEM è invitata a esaminare in maniera approfondita l'attuale condizione dei renitenti alla leva, nonché la situazione a cui potrebbero essere esposti gli oppositori del (vecchio) governo in Siria. Una volta risposto anche a ciò, la SEM dovrà quindi emanare una nuova decisione che tenga conto delle risultanze ottenute, motivando in modo chiaro e completo il suo nuovo provvedimento.
8. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto. 9. 9.1 Visto l'esito della procedura, non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 e 2 PA). 9.2 Giusta l'art. 64 cpv. 1 PA, l'autorità di ricorso, se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o su domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e le ripetibili comprendono le spese di rappresentanza o di patrocinio ed eventuali disborsi di parte (art. 8 cpv. 1 TS-TAF). 9.3 Le parti che richiedono la rifusione di ripetibili e gli avvocati d'ufficio devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese in base alla quale il Tribunale fissa l'indennità dovuta. In difetto di tale nota, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Giusta l'art. 10 cpv. 2 TS-TAF, la tariffa oraria per i rappresentanti professionali che non sono avvocati oscilla tra un minimo di CHF 100.- e un massimo di CHF 300.-. 9.4 Nella fattispecie, si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili al ricorrente, rappresentato in questa sede (art. 64 PA e art. 7 cpv. 1 TS-TAF). In difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa e in applicazione dei criteri di calcolo pertinenti in CHF 600.- (art. 14 cpv. 2 in fine TS-TAF).
10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata nello Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto.
2. I punti 1-3 del dispositivo della decisione della SEM del 16 luglio 2024 sono annullati. Gli atti di causa sono ritrasmessi all'autorità inferiore per procedere ai sensi dei considerandi.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. La SEM rifonderà al ricorrente complessivi CHF 600.- a titolo di spese ripetibili.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Giulia Marelli Anna Borner Data di spedizione: