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D-4425/2007

D-4425/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-12-08 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. Il 15 maggio 2007, l'interessato - di etnia hazara ed originario di B._______, provincia di C._______ - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (v. verbali d'audizione del 23 maggio e del 16 giugno 2007) di avere lasciato il proprio villaggio nel [...] o [...] per recarsi a Kabul, dove avrebbe trascorso [...] o [...] a cause della minacce subite da parte di un comandante. L'interessato avrebbe infatti reso servizio militare presso le forze talebane attive nella regione di B._______ a partire dall'[...] o [...]. Nell'ambito di tale attività avrebbe assistito ad un pestaggio ed alla cattura del figlio del comandante summenzionato. Quest'ultimo, dopo aver appreso della morte del figlio, avrebbe reso responsabile l'interessato per la perdita del figlio e deciso di ucciderlo. Dopo che degli interventi da parte del padre dell'interessato erano rimasti senza esito favorevole, quest'ultimo si sarebbe trasferito con tutta la famiglia prima a Kabul e poi a D._______ (Iran), dove avrebbe vissuto illegalmente dal [...] al [...]. In seguito, avrebbe lasciato l'Iran per recarsi prima in Turchia ([...]) poi in Grecia ([...]) prima di partire per la Svizzera. L'interessato ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento presentato come l'originale della licenza di condurre internazionale (fotocopia e traduzione agli atti). B. Il 21 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 28 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 2 luglio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 4 luglio 2007, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 19 luglio 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, chiedendo l'accoglimento del suo ricorso.

Erwägungen (22 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. La licenza per condurre consegnata dal ricorrente alle autorità in materia d'asilo non costituirebbe un valido documento d'identità o di viaggio ai sensi della legge. Inoltre, l'insorgente avrebbe fornito un racconto superficiale ed inverosimile. Per di più, detto Ufficio ha anche sottolineato che la versione dei fatti resa dal ricorrente lascia concludere che egli abbia lasciato la provincia di C._______ e l'Afghanistan in tenera età e non come da lui affermato nel [...]. Infine, l'UFM ha ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti d'identità o di viaggio nel termine legale di 48 ore, ma di avere versato agli atti di causa la licenza di guida originale rilasciata a Kabul il [...] e valida fino al [...]. Egli contesta altresì che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, conto tenuto della situazione vigente in Afghanistan (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR nel dicembre 2006), non sarebbe consentito, come invece avrebbe effettuato l'autorità inferiore nel caso di specie, di non entrare nel merito della domanda d'asilo. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan sarebbe inesigibile, vista la costante prassi della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), secondo la quale l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan sarebbe esigibile solo se vi è una solida rete sociale, una garanzia del minimo vitale e la sicurezza di trovare un alloggio (richiamata a tal proposito Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 9).

E. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).

E. 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 7.1 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che, a prescindere dal fatto che, allo stato attuale degli atti di causa, nell'incartamento è disponibile solo una fotocopia della licenza di condurre internazionale, la quale è notoriamente e manifestamente propensa ad essere facilmente falsificabile, secondo la permanente giurisprudenza di questo Tribunale, vale sottolineare che un tale documento non costituisce un documento atto a provare, senza dubbio, l'identità del ricorrente, compresa la sua cittadinanza (DTAF 2007/7 consid. 5.1-5.3). Inoltre, il ricorrente ha affermato di avere ottenuto la licenza di condurre internazionale senza dovere mostrare la carta d'identità, presupposto però indicato sul documento stesso. Di conseguenza, tale documento non può essere ammesso come documento d'identità o di viaggio ai sensi della legge.

E. 7.2 Questo Tribunale rileva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già il 23 maggio 2007, e quindi più di 18 mesi fa. Non soccorre, altresì, il ricorrente la generica affermazione, secondo la quale avrebbe provato a contattare i propri familiari in Iran per farsi inviare un documento, ma che tale intento sarebbe andato a vuoto perché il numero di telefono sarebbe bloccato (cfr. verbale d'audizione del 18 giugno 2007 pag. 2). Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. A tale scopo, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero (presente anche a Ginevra), non avendo fatto valere delle persecuzioni statali. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). Ciò non può che convalidare la conclusione dell'autorità inferiore, secondo la quale il ricorrente dissimula i propri documenti d'identità per i bisogni della causa.

E. 8 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che il ricorrente ha fornito un racconto vago, lacunoso ed inverosimile. A titolo d'esempio, quest'ultimo non è riuscito a descrivere la situazione geografica e culturale nella propria provincia ed il viaggio intrapreso per arrivare a Kabul (cfr. verbale d'audizione del 18 giugno 2007 pag. 3). Inoltre, egli basa i suoi timori di persecuzione in caso di rientro in patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Non giova, infatti, al ricorrente l'allegata esistenza di "voci aumentate" (ibidem pag. 4), che il comandante voleva ucciderlo. Il ricorrente ha affermato che quest'ultimo sarebbe venuto una volta a Kabul per parlare con il padre. Egli non è stato però in grado di precisare quando tale convensazione avrebbe avuto luogo (ibidem). Per di più, il fatto che il comandante si fosse presentato una volta a Kabul nell'arco di sei mesi, non può costituire di per sé una seria minaccia per il ricorrente e la sua famiglia. L'insorgente non ha, altresì, affermato di avere avuto problemi con le autorità statali, giova quindi rilevare, che non vi è ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. In particolare, va rilevato come il comportamento del ricorrente, che appare avere vissuto in Grecia per [...], ma che non ha fatto domanda d'asilo in tale paese, perché la Grecia non lo "ispirava" e non "gli stava a cuore" (cfr. verbale d'audizione del 18 giugno 2007 pag. 6), dimostra l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese d'origine. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.

E. 9 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 10.2 Ai fini dell'esame dell'applicabilità della seconda eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, ovvero se sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, la questione legata segnatamente al carattere esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In tal senso, l'occultamento deliberato di fatti rilevanti è da riteneresi quale violazione dell'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18 consid. 3b).

E. 10.2.1 Premesso ciò, questo Tribunale osserva che per quanto attiene alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la recente giurisprudenza (v. GICRA 2006 n. 9), l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell'ovest del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano d'alcun grave problema medico.

E. 10.2.2 Nel caso di specie, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza lavorativa (come contadino in Afghanistan ed autista in Iran; cfr. verbale d'audizione del 23 maggio 2007 pag. 2). Egli ha dichiarato di essere cittadino afghano di etnia hazara e di avere vissuto fino al [...] o [...] a B._______ nella provincia C._______ (nel E._______). Tale provincia non fa parte delle province sopra indicate verso le quali l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. Nel provvedimento litigioso l'UFM non ha messo in dubbio la provveninza del ricorrente da tale regione del Paese, ma ha ritenuto, a causa delle indicazioni vaghe, superficiali e contrarie alla realtà fornite dal ricorrente in merito, probabile che quest'ultimo abbia lasciato l'E._______ in particolare e l'Afghanistan in generale in tenera età. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente nel suo racconto non è stato sufficientemente convincente riguardo al suo soggiorno a Kabul, non essendo stato neanche in grado di fornire informazioni dettagliate sulle modalità del proprio alloggio per [...] o [...] nella capitale. Come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale ritiene che nella fattispecie, l'esecuzione dell'allontanamento verso la provincia di C._______ non è manifestamente esigibile. Il ricorrente ha tuttavia affermato di avere ancora conoscenti ed una zia materna residenti nella capitale (cfr. verbale d'audizione del 18 giugno 2007 pag. 3). In base a tali indicazioni, l'autorità inferiore di regola esamina la possibilità di un'alternativa di rifugio interna a Kabul, città nella quale in ricorrente avrebbe, peraltro, passato [...] o [...] prima dell'espatrio. Le affermazioni del ricorrente in merito al soggiorno a Kabul sono però da ritenere come manifestamente carenti, inverosimili e quindi poco credibili, come peraltro lo è anche il resto del suo racconto (v. considerandi 7 e 8 del presente giudizio), al punto tale che non può essere escluso che la descrizione lacunosa del soggiorno a Kabul sia stata consapevolmente construita ad arte per i bisogni della causa. Non v'è infatti ragione di credere al ricorrente su questo punto, ritenuto in particolare che lo stesso ha mostrato di essere poco credibile durante tutta la procedura, presentando una versione vaga e incompleta del proprio racconto ed omettendo alle autorità in materia d'asilo dei documenti d'identità o di viaggio. Così facendo, l'insorgente ha mostrato di essere pronto a affermare qualsiasi cosa o ad omettere delle informazioni rilevanti pur di riuscire a rimanere nel nostro Paese. Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18 consod. 3b) ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare la presenza di una rete sociale, la garanzia di un minimo vitale e la sicurezza di trovare un alloggio (v. GICRA 2006 n. 9) in patria, ed in particolare a Kabul, e quindi l'esistenza d'ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Considerata l'evidente mancanza di collaborazione, ulteriori accertamenti da parte dell'UFM, o da parte di questo Tribunale, ai fini di appurare l'effettiva esistenza per il ricorrente di una rete sociale a Kabul per potere determinare l'esistenza di eventuali ostacoli, da questo profilo, all'esecuzione dell'allontanamento non sarebbero di alcun'utilità. Inoltre, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Afghanistan.

E. 10.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile.

E. 11 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 12 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 13 L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4425/2007 {T 0/2} Sentenza dell'8 dicembre 2008 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Fulvio Haefeli e Robert Galliker; cancelliera Chiara Piras. Parti A._______, Afghanistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 21 giugno 2007 / N . Fatti: A. Il 15 maggio 2007, l'interessato - di etnia hazara ed originario di B._______, provincia di C._______ - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (v. verbali d'audizione del 23 maggio e del 16 giugno 2007) di avere lasciato il proprio villaggio nel [...] o [...] per recarsi a Kabul, dove avrebbe trascorso [...] o [...] a cause della minacce subite da parte di un comandante. L'interessato avrebbe infatti reso servizio militare presso le forze talebane attive nella regione di B._______ a partire dall'[...] o [...]. Nell'ambito di tale attività avrebbe assistito ad un pestaggio ed alla cattura del figlio del comandante summenzionato. Quest'ultimo, dopo aver appreso della morte del figlio, avrebbe reso responsabile l'interessato per la perdita del figlio e deciso di ucciderlo. Dopo che degli interventi da parte del padre dell'interessato erano rimasti senza esito favorevole, quest'ultimo si sarebbe trasferito con tutta la famiglia prima a Kabul e poi a D._______ (Iran), dove avrebbe vissuto illegalmente dal [...] al [...]. In seguito, avrebbe lasciato l'Iran per recarsi prima in Turchia ([...]) poi in Grecia ([...]) prima di partire per la Svizzera. L'interessato ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo un documento presentato come l'originale della licenza di condurre internazionale (fotocopia e traduzione agli atti). B. Il 21 giugno 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha anche pronunciato l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato verso l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 28 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per ulteriori indagini ed una nuova decisione nel merito della domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 2 luglio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 4 luglio 2007, l'UFM, nell'ambito della sua risposta, ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 19 luglio 2007, il ricorrente ha inoltrato l'atto di replica, chiedendo l'accoglimento del suo ricorso. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato che il ricorrente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità. La licenza per condurre consegnata dal ricorrente alle autorità in materia d'asilo non costituirebbe un valido documento d'identità o di viaggio ai sensi della legge. Inoltre, l'insorgente avrebbe fornito un racconto superficiale ed inverosimile. Per di più, detto Ufficio ha anche sottolineato che la versione dei fatti resa dal ricorrente lascia concludere che egli abbia lasciato la provincia di C._______ e l'Afghanistan in tenera età e non come da lui affermato nel [...]. Infine, l'UFM ha ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente fa valere di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti d'identità o di viaggio nel termine legale di 48 ore, ma di avere versato agli atti di causa la licenza di guida originale rilasciata a Kabul il [...] e valida fino al [...]. Egli contesta altresì che nel caso concreto non ricorrano i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi circa la necessità d'ulteriori chiarimenti per la determinazione della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. In particolare, conto tenuto della situazione vigente in Afghanistan (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR nel dicembre 2006), non sarebbe consentito, come invece avrebbe effettuato l'autorità inferiore nel caso di specie, di non entrare nel merito della domanda d'asilo. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan sarebbe inesigibile, vista la costante prassi della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA), secondo la quale l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan sarebbe esigibile solo se vi è una solida rete sociale, una garanzia del minimo vitale e la sicurezza di trovare un alloggio (richiamata a tal proposito Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 9). 6. 6.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 6.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. 7.1 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che, a prescindere dal fatto che, allo stato attuale degli atti di causa, nell'incartamento è disponibile solo una fotocopia della licenza di condurre internazionale, la quale è notoriamente e manifestamente propensa ad essere facilmente falsificabile, secondo la permanente giurisprudenza di questo Tribunale, vale sottolineare che un tale documento non costituisce un documento atto a provare, senza dubbio, l'identità del ricorrente, compresa la sua cittadinanza (DTAF 2007/7 consid. 5.1-5.3). Inoltre, il ricorrente ha affermato di avere ottenuto la licenza di condurre internazionale senza dovere mostrare la carta d'identità, presupposto però indicato sul documento stesso. Di conseguenza, tale documento non può essere ammesso come documento d'identità o di viaggio ai sensi della legge. 7.2 Questo Tribunale rileva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli già il 23 maggio 2007, e quindi più di 18 mesi fa. Non soccorre, altresì, il ricorrente la generica affermazione, secondo la quale avrebbe provato a contattare i propri familiari in Iran per farsi inviare un documento, ma che tale intento sarebbe andato a vuoto perché il numero di telefono sarebbe bloccato (cfr. verbale d'audizione del 18 giugno 2007 pag. 2). Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. A tale scopo, il ricorrente avrebbe potuto e dovuto rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero (presente anche a Ginevra), non avendo fatto valere delle persecuzioni statali. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). Ciò non può che convalidare la conclusione dell'autorità inferiore, secondo la quale il ricorrente dissimula i propri documenti d'identità per i bisogni della causa. 8. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia d'asilo si esauriscono, infatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che il ricorrente ha fornito un racconto vago, lacunoso ed inverosimile. A titolo d'esempio, quest'ultimo non è riuscito a descrivere la situazione geografica e culturale nella propria provincia ed il viaggio intrapreso per arrivare a Kabul (cfr. verbale d'audizione del 18 giugno 2007 pag. 3). Inoltre, egli basa i suoi timori di persecuzione in caso di rientro in patria su mere affermazioni di parte, non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza. Non giova, infatti, al ricorrente l'allegata esistenza di "voci aumentate" (ibidem pag. 4), che il comandante voleva ucciderlo. Il ricorrente ha affermato che quest'ultimo sarebbe venuto una volta a Kabul per parlare con il padre. Egli non è stato però in grado di precisare quando tale convensazione avrebbe avuto luogo (ibidem). Per di più, il fatto che il comandante si fosse presentato una volta a Kabul nell'arco di sei mesi, non può costituire di per sé una seria minaccia per il ricorrente e la sua famiglia. L'insorgente non ha, altresì, affermato di avere avuto problemi con le autorità statali, giova quindi rilevare, che non vi è ragione di ritenere che le autorità statali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. In particolare, va rilevato come il comportamento del ricorrente, che appare avere vissuto in Grecia per [...], ma che non ha fatto domanda d'asilo in tale paese, perché la Grecia non lo "ispirava" e non "gli stava a cuore" (cfr. verbale d'audizione del 18 giugno 2007 pag. 6), dimostra l'assenza di seri timori d'esposizione a persecuzioni nel suo Paese d'origine. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Afghanistan possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Ai fini dell'esame dell'applicabilità della seconda eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi, ovvero se sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento, la questione legata segnatamente al carattere esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr dev'essere esaminata d'ufficio. Tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; walter kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). Si tratta di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA. In tal senso, l'occultamento deliberato di fatti rilevanti è da riteneresi quale violazione dell'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18 consid. 3b). 10.2.1 Premesso ciò, questo Tribunale osserva che per quanto attiene alla situazione generale regnante in Afghanistan, secondo la recente giurisprudenza (v. GICRA 2006 n. 9), l'esecuzione dell'allontanamento in tale Paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative, oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente. Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30, consid. 7a, pag. 193]), come pure di Herat nell'ovest del Paese. L'esecuzione dell'allontanamento è peraltro ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, non sposate oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano d'alcun grave problema medico. 10.2.2 Nel caso di specie, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa esperienza lavorativa (come contadino in Afghanistan ed autista in Iran; cfr. verbale d'audizione del 23 maggio 2007 pag. 2). Egli ha dichiarato di essere cittadino afghano di etnia hazara e di avere vissuto fino al [...] o [...] a B._______ nella provincia C._______ (nel E._______). Tale provincia non fa parte delle province sopra indicate verso le quali l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile. Nel provvedimento litigioso l'UFM non ha messo in dubbio la provveninza del ricorrente da tale regione del Paese, ma ha ritenuto, a causa delle indicazioni vaghe, superficiali e contrarie alla realtà fornite dal ricorrente in merito, probabile che quest'ultimo abbia lasciato l'E._______ in particolare e l'Afghanistan in generale in tenera età. Inoltre, l'autorità inferiore ha ritenuto che il ricorrente nel suo racconto non è stato sufficientemente convincente riguardo al suo soggiorno a Kabul, non essendo stato neanche in grado di fornire informazioni dettagliate sulle modalità del proprio alloggio per [...] o [...] nella capitale. Come rettamente rilevato dall'UFM, questo Tribunale ritiene che nella fattispecie, l'esecuzione dell'allontanamento verso la provincia di C._______ non è manifestamente esigibile. Il ricorrente ha tuttavia affermato di avere ancora conoscenti ed una zia materna residenti nella capitale (cfr. verbale d'audizione del 18 giugno 2007 pag. 3). In base a tali indicazioni, l'autorità inferiore di regola esamina la possibilità di un'alternativa di rifugio interna a Kabul, città nella quale in ricorrente avrebbe, peraltro, passato [...] o [...] prima dell'espatrio. Le affermazioni del ricorrente in merito al soggiorno a Kabul sono però da ritenere come manifestamente carenti, inverosimili e quindi poco credibili, come peraltro lo è anche il resto del suo racconto (v. considerandi 7 e 8 del presente giudizio), al punto tale che non può essere escluso che la descrizione lacunosa del soggiorno a Kabul sia stata consapevolmente construita ad arte per i bisogni della causa. Non v'è infatti ragione di credere al ricorrente su questo punto, ritenuto in particolare che lo stesso ha mostrato di essere poco credibile durante tutta la procedura, presentando una versione vaga e incompleta del proprio racconto ed omettendo alle autorità in materia d'asilo dei documenti d'identità o di viaggio. Così facendo, l'insorgente ha mostrato di essere pronto a affermare qualsiasi cosa o ad omettere delle informazioni rilevanti pur di riuscire a rimanere nel nostro Paese. Di conseguenza, il ricorrente ha violato l'obbligo di collaborare (v. GICRA 1995 n. 18 consod. 3b) ed ha così posto le autorità nell'impossibilità di determinare la presenza di una rete sociale, la garanzia di un minimo vitale e la sicurezza di trovare un alloggio (v. GICRA 2006 n. 9) in patria, ed in particolare a Kabul, e quindi l'esistenza d'ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento. Considerata l'evidente mancanza di collaborazione, ulteriori accertamenti da parte dell'UFM, o da parte di questo Tribunale, ai fini di appurare l'effettiva esistenza per il ricorrente di una rete sociale a Kabul per potere determinare l'esistenza di eventuali ostacoli, da questo profilo, all'esecuzione dell'allontanamento non sarebbero di alcun'utilità. Inoltre, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, risultano adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Afghanistan. 10.3 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile. 11. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) F._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: