Asilo ed allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 Le spese processDispositivuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 13 ottobre 2016.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4400/2016 er Sentenza del 15 marzo 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Gérald Bovier, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), aliasB._______, nato il (...), Congo (Kinshasa), patrocinato dal Sig. Alfred Ngoyi Wa Mwanza, Consultation juridique pour étrangers, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 14 giugno 2016 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 30 aprile 2014, i verbali d'audizione dell'8 maggio 2014 (cfr. atto A8), del 23 maggio 2014 (cfr. atto A15) e del 16 marzo 2016 (cfr. atto A31) ed il diritto di essere sentito concesso all'interessato e relativo alle ricerche interne effettuate dalla SEM (cfr. atti A35 e A36), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 14 giugno 2016, notificata al richiedente il 15 giugno 2016 (cfr. avviso di ricevimento), con la quale la SEM ha respinto la domanda d'asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione, il ricorso del 15 luglio 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 18 luglio 2016), per mezzo del quale l'insorgente ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera o alternativamente il rinvio degli atti di causa all'autorità inferiore per nuova decisione. In subordine egli ha concluso alla concessione dell'ammissione provvisoria depositando nel contempo una richiesta volta all'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Il gravame conteneva inoltre una richiesta volta al cambiamento della lingua di procedura ed alla traduzione della decisione impugnata e del verbale relativo all'audizione complementare e di contestuale concessione di un termine per presentare su tale base un memoriale integrativo. la decisione incidentale del Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) che respingeva la domanda di assistenza giudiziaria ed invitava il ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali non dando nel contempo seguito alla richiesta di cambiamento della lingua di procedura, il tempestivo versamento del suddetto anticipo da parte del ricorrente avvenuto il 13 ottobre 2016 e la successiva trasmissione del gravame alla SEM per presa di posizione in merito, la risposta al ricorso dell'autorità inferiore del 9 novembre 2016, per mezzo della quale essa rinviava alla decisione impugnata, cogliendo quantomeno l'occasione per sottolineare che gli atti non avrebbero contenuto alcuna informazione a riguardo dei problemi medici invocati in sede ricorsuale, l'ordinanza del Tribunale del 30 novembre 2016, che dava la possibilità al rappresentante del ricorrente di esprimersi in replica con termine fissato al 15 dicembre 2016, la successiva richiesta di proroga del suddetto termine depositata dal rappresentante del ricorrente il 14 dicembre 2016 e l'ordinanza del Tribunale del 15 dicembre 2016 che concedeva tale proroga sino al 5 gennaio 2017, la mancata presentazione delle osservazioni da parte del ricorrente alla scadenza del termine, già prorogato, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 e art. 52 PA), che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso delle audizioni, il richiedente ha dichiarato di essere cittadino della Repubblica Democratica del Congo di religione cattolica e con ultimo domicilio a Kinshasa (cfr. atto A8, pag. 3 e segg.), che sarebbe espatriato in ragione della sua appartenenza alla « Église du Seigneur Jesus-Christ » capeggiata dal pastore Paul Joseph Mukungubila Mutombo (cfr. atto A8, pag. 7), che il padre del ricorrente, tale C.______, sarebbe stato il braccio destro del pastore ed il responsabile per le attività della congregazione a Kinshasa e avrebbe inoltro svolto il ruolo di tesoriere (cfr. atto A31, pag. 5), che secondo il suo racconto, il 31 dicembre del 2013, i membri di tale comunità religiosa sarebbero stati attaccati dalle forze governative in varie zone del Congo e ciò avrebbe portato ad un alto numero di vittime (cfr. atto A15, pag. 10), che al momento dei fatti, il ricorrente si sarebbe trovato in una delle chiese del movimento per riordinare il luogo dopo la veglia notturna, allorché, alle 8 del mattino del 1° gennaio, lui ed altri fedeli sarebbero stati bendati e prelevati da alcuni membri delle forze armate. Giunti in un edificio sconosciuto situato nella foresta di Kinkole, essi sarebbero quindi stati condotti in una stanza dove erano già presenti altre persone debilitate dalla prigionia. Di lì a breve, i militari avrebbero lanciato dei gas lacrimogeni nella cella ed avrebbero iniziato a percuotere i prigionieri. Il ricorrente sarebbe rimasto per cinque giorni in cattività in tale luogo, subendo continue sevizie e dovendo espletare i propri bisogni in dei bidoni (cfr. atto A15, pag. 10 e segg. e atto A31, pag. 6 e segg.), che un militare si sarebbe poi impietosito e avrebbe permesso al ricorrente di lasciare la prigionia di modo che quest'ultimo si sarebbe poi recato dallo zio paterno e vi sarebbe rimasto per tre mesi, sino all'espatrio, rimanendo confinato in casa per paura di essere scoperto (cfr. atto A15, pag. 10 e A31, pag. 12), che giunto in Svizzera egli avrebbe quindi appreso che lo zio che l'aveva ospitato sarebbe stato ucciso (cfr. atto A31, pag. 13), che nella decisione impugnata la SEM ha considerato inverosimili le dichiarazioni dell'interessato, che innanzitutto, il ricorrente non avrebbe reso verosimile il fatto di essere stato un membro attivo della « Église du Seigneur Jesus-Christ », limitandosi a rendere dichiarazioni vaghe e insufficientemente circostanziate al proposito, che quo all'asserito ruolo del padre nel movimento, le dichiarazioni del ricorrente sarebbero a loro volta vaghe e fornite in modo troppo laborioso perché esse possano corrispondere alla realtà ed inoltre le analisi della SEM non avrebbero permesso di risalire a nessuno di un tale nome e con le funzioni descritte, che anche per quanto riguarda l'arresto da parte dei militari, l'interessato non sarebbe stato in grado di fornire una descrizione dettagliata dei luoghi in questione, di modo che non si potrebbe ritenere ch'egli abbia vissuto in prima persona un avvenimento di un tale impatto emotivo, che nel racconto del ricorrente si paleserebbero inoltre diverse discordanze in particolare quanto al decesso della madre e all'uccisione dello zio paterno. Parimenti contraddittorie risulterebbero anche le sue dichiarazioni in merito ai veicoli a bordo dei quali viaggiavano i militari ed a riguardo della morte di due fedeli prelavati assieme al ricorrente nonché relative alle accuse a lui rivolte, che infine, le dichiarazioni circa il fatto che gli attacchi si sarebbero svolti tra il 31 dicembre 2013 e il 1° gennaio 2014 sarebbero contrarie alla realtà, in quanto le analisi della SEM avrebbero dimostrato che tali atti sarebbero stati compiuti il giorno precedente, che nelle proprie conclusioni ricorsuali l'insorgente contesta la posizione dell'autorità inferiore. A mente del suo patrocinatore, la carente motivazione e le contraddizioni presenti nel racconto andrebbero imputate all'ignoranza ed alle ridotte facoltà intellettuali del suo assistito. Inoltre, il ricorrente avrebbe risposto in modo coerente a diverse altre domande importanti concernenti i suoi motivi d'asilo, cosa che dovrebbe permettere di considerarli verosimili. Egli sarebbe infine credibile e si sarebbe sforzato di fornire le informazioni nel modo più dettagliato possibile, fermo considerato quanto si potesse ragionevolmente esigere da lui, che oltracciò, diversamente da quanto ritenuto dall'autorità inferiore, il fatto di non essere stato in grado di fornire una data esatta ove collocare gli eventi intercorsi non potrebbe ad esso solo inficiare la credibilità del racconto, che il ricorrente chiede quindi al Tribunale di esaminare in questa sede le sue allegazioni e di constatarne la verosimiglianza e la rilevanza in materia d'asilo, la quale sarebbe data in quanto egli non potrebbe disporre della protezione del suo stato d'origine, da cui emana lo stesso rischio di persecuzioni, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti), che nel caso che ci occupa, come rettamente indicato dall'autorità di prime cure, il racconto dell'interessato non pare ossequiare i suddetti criteri, che in primo luogo, occorre rilevare che non è stato possibile risalire ad una persona con le generalità del padre del ricorrente in seno alla « Église du Seigneur Jesus-Christ », allorché, conto tenuto della sua posizione, sarebbe invece ragionevole attendersi il contrario. In tal senso, le fonti disponibili, peraltro già prese considerazione dall'autorità di prime cure, non solo non hanno permesso di rimontare al padre del ricorrente ma hanno altresì individuato persone con nominativi differenti per i ruoli da lui indicati come di appannaggio del padre (cfr. Ligue des electeurs - L.E/RDC ASBL, RDC, 30 décembré 2013: Les massacres des adeptes du ministère de la restauration de l'afrique noire, pag. 14), che a tal proposito egli ha inoltre fornito dichiarazioni vaghe e prive di dettagli inficiando così ancora maggiormente la veridicità della versione da lui resa, peraltro già priva di riscontri concreti, segnatamente non essendo egli stato in grado di dettagliare le attività svolte dal padre ma limitandosi ad asserire cose del tipo: "aveva voce in capitolo", "dopo di lui veniva il pastore" e "aveva il rapporto con la chiesa e comunicava al pastore" (cfr. atto A31, pag. 4 e segg.), che anche la stessa adesione attiva al gruppo religioso da parte del ricorrente pare poter essere messa in discussione, fermo considerato ch'egli non ha saputo fornire indicazioni convincenti in merito alle posizioni politiche di Paul Joseph Mukungubila Mutombo limitandosi ad affermare a precisa domanda che quest'ultimo "puntava sui giovani" (cfr. atto A31, pag. 4), e senza fare menzione alcuna della questione rwandese, aspetto centrale della politica d'opposizione a Kabila, che Mutombo considera straniero ed intento al saccheggio delle risorse congolesi (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada, Democratic Republic of Congo: Joseph Mukungubila's church and the 30 December 2013 attacks, including the individuals involved; treatment of the church members and of Mr. Mukungubila's family by the authorities, 30 aprile 2014), che quo agli avvenimenti che avrebbero poi portato all'arresto del ricorrente, occorre ammettere in primo luogo che la data da lui indicata e meglio il 31 dicembre 2013 e la mattinata del 1° gennaio 2014 non corrisponda con le informazioni in possesso del Tribunale circa le vicissitudini intercorse nel periodo e riguardanti il gruppo religioso in questione, che secondo le fonti disponibili, gli attacchi da parte dei fedeli di Paul Joseph Mukungubila Mutombo ed i relativi arresti avrebbero infatti avuto luogo il 30 dicembre 2013, ovvero il giorno precedente (cfr. Immigration and Refugee Board of Canada, op. cit., consid. 2), che al riguardo, le dichiarazioni del ricorrente non paiono inoltre rispettare la verità dei fatti, avendo egli asserito che in tale occasione Paul Joseph Mukungubila Mutombo avrebbe parlato solo dell'amore, senza fare alcuna dichiarazione politica, allorché risulta dalle fonti disponibili che i sollevamenti dei fedeli del 30 dicembre 2013 (per alcuni definiti un tentativo di colpo di stato) avrebbero fatto seguito ad un escalation di tensione causata dalle dichiarazioni di quest'ultimo nei confronti della classe dirigente del paese (cfr. Ligue des electeurs, op. cit., pag. 7), che peraltro, anche le circostanze dell'arresto e del successivo rilascio non dissipano i dubbi quanto alla veridicità delle allegazioni, che in tal senso, vanno in primo luogo constatate alcune contraddizioni nei fatti addotti. In un primo momento il ricorrente ha infatti dichiarato che i militari sarebbero giunti a bordo di alcune jeep (cfr. atto A15, pag. 13) mentre più tardi egli avrebbe asserito trattarsi di camion con a bordo molti soldati (cfr. atto A 31, pag. 6). Inoltre, egli ha dapprima sostenuto che due dei fedeli prelevati dai militari sarebbero morti a bordo dei veicoli (cfr. atto A15, pag. 13) per poi dichiarare in un secondo momento che quest'ultimi sarebbero deceduti solo successivamente nel luogo di prigionia a causa delle percosse subite in loco (cfr. atto A31, pag. 9-10). Posto di fronte a tali incongruenze, egli non ha saputo fornire esplicazioni convincenti, limitandosi ad asserire che non farebbe alcuna distinzione tra veicoli pesanti e leggeri e che i due fedeli si trovavano già in una situazione critica durante lo spostamento, che il racconto risulta inoltre privo di elementi sostanziali a suo supporto. La descrizione dei luoghi è infatti scarna e non è inoltre stata resa autonomamente dal ricorrente, tanto da lasciar trasparire una probabile ideazione nel momento stesso dell'audizione (cfr. atto A31, pag. 10), allorché gli strascichi emotivi di una tale evenienza avrebbero segnato a tal punto la mente di una vittima, da lasciar impressi nella sua memoria i dettagli del luogo con una tale efficacia che sia legittimo attendersi una descrizione particolareggiata e colma di dettagli, che pure le circostanze del suo rilascio e la successiva descrizione dei luoghi al di fuori del "carcere" paiono mal sposarsi con la logica dell'agire e risultano a loro volta prive di sostanza (cfr. atto A31, pag. 11: "tu sei giovane per morire e io ti faccio fuggire, vedi quella strada lì"), che nel complesso il racconto contiene inoltre ulteriori elementi che permettono di concludere a che la versione dei fatti addotta non sia in preponderanza veritiera e per il cui apprezzamento pare opportuno rinviare alla decisione impugnata (si vedano in particolare le dichiarazioni in merito al decesso della madre e alla presa di coscienza dell'uccisione dello zio paterno), che le giustificazioni addotte in sede ricorsuale non sono atte a fondare un diverso convincimento del Tribunale, che visto quanto sopra, il Tribunale ritiene le allegazioni inerenti ai motivi d'asilo dell'insorgente inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che, giusta l'art. 83 cpv. 3 LStr, l'esecuzione non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso lo Stato d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che, infine, non debbono risultare impedimenti neppure sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in particolare, l'autorità di prime cure ha rilevato che nonostante le tensioni prevalenti nell'est del paese, la situazione nella Repubblica Democratica del Congo non sarebbe caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata e che gli elementi agli atti non permetterebbero di dedurre un pericolo concreto per il ricorrente, che in sede ricorsuale l'insorgente contesta in subordine pure tale conclusione, sostenendo che un suo rinvio violerebbe l'art. 3 CEDU e la Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105) e che l'esecuzione sarebbe parimenti inesigibile a causa della situazione nel paese d'origine e delle malattie psichiatriche di cui il ricorrente risulterebbe vittima, che in primo luogo va osservato che nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa al respingimento della domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento e non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto di esposizione ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura. Ne viene dunque che l'esecuzione dell'allontanamento va considerata ammissibile, che quanto all'esigibilità, occorre dapprima rilevare che malgrado l'esistenza di alcuni scontri episodici in alcune zone del paese, la Repubblica Democratica del Congo non si trova al momento in una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata sull'insieme del territorio in base alla quale si possa presumere, a prescindere dalle circostanze del caso individuale, l'esistenza di un rischio concreto di messa in pericolo ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr (cfr. tra le tante sentenza del TAF D-7206/2016 del 7 gennaio 2017), che infatti le eventuali difficoltà consecutive ad una situazione di crisi socio-economica (povertà, condizioni di vita precarie, difficoltà a trovare un impiego o un alloggio, reddito insufficiente, assenza di prospettive per il futuro) oppure dovute alla disorganizzazione, alla mancanza d'infrastrutture o a problemi analoghi, ai quali ogni persona, nel Paese in questione, può essere confrontata, non sono determinanti in materia d'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2010/41 consid. 8.3.6; 2009/52 consid. 10.1 e 10.2.5), che oltracciò, non traspaiono dagli atti elementi che vadano nel senso di una messa in pericolo per motivi propri alla persona del ricorrente. Egli è infatti giovane, dispone di alcuni parenti nel paese d'origine e nonostante i problemi psichici invocati in sede ricorsuale agli atti non è presente alcuna documentazione in tal senso, per il che si può partire dal presupposto ch'egli sia parimenti in buona salute, che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque anche esigibile, che infine, il ricorrente, con la dovuta diligenza, potrà procurarsi i necessari documenti necessari al rimpatrio, di modo che l'esecuzione dell'allontanamento andrebbe anche considerata possibile, che in virtù di quanto enunciato, anche tali conclusioni ricorsuali non meritano dunque accoglimento, che di conseguenza, la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che visto l'esito della procedura, le spese giudiziarie di CHF 600.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 13 ottobre 2016, che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processDispositivuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 13 ottobre 2016.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: