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D-4350/2021

D-4350/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-10-06 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______, asserito cittadino tunisino, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-4/2). B. Con decisione del 3 marzo 2021 la SEM non è entrata nel merito della predetta domanda d'asilo, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ed ha pronunciato l'allontanamento (recte: trasferimento) del richiedente verso l'Italia, nonché l'esecuzione del precitato provvedimento. C. Per il tramite della sentenza D-1061/2021 del 18 marzo 2021, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha segnatamente respinto il ricorso presentato il 10 marzo 2021 dall'interessato avverso la succitata decisione dell'autorità inferiore. D. Il (...) è avvenuto il trasferimento del richiedente in Italia. E. E.a In data (...), l'interessato è stato arrestato dopo un (...) da parte delle autorità preposte elvetiche e posto in carcere preventivo. E.b Nel succitato ambito, si è tenuta con l'interessato un'audizione (cfr. atto SEM n. [{...}]-1/3), nel corso della quale egli è stato questionato in particolare dove egli avrebbe soggiornato a seguito del trasferimento Dublino dalla Svizzera verso l'Italia intervenuto il (...), il viaggio che avrebbe intrapreso per ritornare in Svizzera, nonché gli è stata offerta la possibilità di essere sentito rispetto all'evenienza in cui egli venisse rinviato in Italia ed i motivi che si opporrebbero allo stesso. Altresì gli è stata indicata in che modo egli avrebbe dovuto presentare una nuova domanda d'asilo, nel caso in cui intendesse farlo (cfr. atto SEM n. 1/3, p.to 4, pag. 1). F. L'autorità elvetica preposta, in data (...), ha presentato alla sua omologa italiana una domanda di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), con allegate le nuove risultanze della banca dati europea «EURODAC» dell'(...). Da queste ultime si evince in particolare che l'insorgente ha depositato una domanda d'asilo in Italia il (...), dopo la pregressa presentata in Svizzera il (...) novembre 2020 (cfr. atti SEM n. 2/2, 3/5 e 4/2). G. A._______ ha presentato una nuova domanda d'asilo, in lingua italiana, dal carcere, per il tramite di due scritti separati il (...) agosto 2021 (cfr. timbri degli invii postali, entrati alla SEM il 30 agosto 2021, cfr. atto SEM n. 5/8). H. Tramite il messaggio elettronico del (...) settembre 2021, l'autorità elvetica competente, ha informato la sua omologa italiana, del fatto che non avendo l'Italia risposto entro i termini legalmente previsti, quest'ultima era diventata responsabile per l'esame della domanda d'asilo dell'interessato a far tempo dal (...) settembre 2021 (cfr. atti SEM n 7/1 e 8/2). I. Con decisione, in tedesco, del 10 settembre 2021 - notificata il 22 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 10/1) - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'interessato il (...) agosto 2021, fondandosi sull'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il suo trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia ed ordinando l'esecuzione della predetta misura. Ha altresì statuito che un eventuale ricorso contro il provvedimento non avesse effetto sospensivo, nonché ha posto a carico dell'insorgente, un emolumento di CHF 600.-. J. Il 29 settembre 2021 (cfr. timbro dell'invio postale), l'insorgente è insorto con ricorso al Tribunale avverso la succitata decisione della SEM. Secondo il senso del gravame, egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, nonché di essere sentito di nuovo personalmente. Al ricorso ha allegato l'originale della decisione del (...) settembre 2021 del "(...)" del C._______ nonché del suo diritto di essere sentito in tale contesto del (...) settembre 2021. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Il ricorso è stato inoltrato in italiano, allorché la decisione impugnata è stata redatta in tedesco. Tuttavia, essendo il ricorrente non patrocinato, ed avendo egli utilizzato un'altra lingua ufficiale, ossia l'italiano, sia per l'inoltro della sua nuova domanda d'asilo che per il ricorso, il procedimento può svolgersi senz'altro in quest'ultima lingua (cfr. art. 33a cpv. 2 seconda frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF).

E. 3 Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 4.2 In specie, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione secondo la quale, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. Frattanto, le argomentazioni dell'insorgente contenute nel gravame, in rapporto ai motivi che lo avrebbero spinto a lasciare il suo Paese d'origine, come pure quelli che sarebbero a fondamento del suo rifiuto di ritornarvi, esulano dall'esame di questo Tribunale, e sono pertanto ritenuti inammissibili.

E. 5.1 Proseguendo nell'analisi, prima di applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 5.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III).

E. 5.3 Secondo l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.

E. 5.4 Lo Stato membro competente è segnatamente tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III); o ancora, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III).

E. 5.5 Ciò posto, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (detta «clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete.

E. 5.6 Inoltre, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) - disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità - se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prime cure, nell'applicazione della predetta norma, dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).

E. 6.1 Nel caso di domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi - come a ragione la SEM ha classificato la presente disamina (cfr. per la distinzione tra riesame e domanda multipla facente seguito ad una decisione di non entrata nel merito e di trasferimento nell'ambito Dublino la DTAF 2017 VI/5 consid. 4.3), la SEM deve intraprendere una nuova procedura Dublino se intende procedere ad un nuovo trasferimento del richiedente nello Stato Dublino competente (cfr. in proposito la DTAF 2017 VI/5 consid. 4.3.3).

E. 6.2 Quo al caso in parola, la competenza dell'Italia era già stata determinata a seguito della presentazione della prima domanda d'asilo dell'insorgente in Svizzera, dalla decisione della SEM del 3 marzo 2021, entrata in forza di cosa giudicata e confermata dalla sentenza del Tribunale D-1061/2021 del 18 marzo 2021. In seguito al suo trasferimento in Italia, avvenuto il (...), il ricorrente è ritornato illegalmente in Svizzera e vi ha depositato una nuova domanda d'asilo dal carcere il (...) agosto 2021, dopo la sua audizione avvenuta il (...) agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 1/3). Altresì la SEM, in data (...), a seguito della predetta audizione e in ordine ai riscontri "EURODAC" dell'(...) (cfr. atto SEM n. 2/2), ha richiesto all'Italia, nel termine previsto all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell'art.18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Non avendo l'Italia risposto entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, la stessa equivale ad un'accettazione tacita della richiesta da parte italiana, e comporta per l'Italia l'obbligo di riprendere in carico il richiedente, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso (cfr. art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III). Ciò essendo peraltro osservato come non vi siano indizi agli atti che facciano ritenere che la responsabilità dell'Italia - già Stato membro competente nella procedura Dublino intrapresa nel corso della prima domanda d'asilo - sia cessata nel frattempo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.3), avendo del resto l'interessato sostenuto di non aver lasciato né l'Italia, né lo Spazio Dublino, prima di giungere nuovamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 1/3, p.to 4, pag. 1 e p.to 6, pag. 2). Tale conclusione non muta neppure, alla luce delle asserzioni dell'insorgente nella sua domanda d'asilo del (...) agosto 2021, il quale lascerebbe intendere che la sua nuova domanda d'asilo presentata in Italia sarebbe stata rigettata. Invero, anche se tale evenienza fosse data - e quindi la domanda di ripresa in carico all'Italia si fonderebbe piuttosto sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III - non sarebbe comunque atta a rimettere in questione la competenza dell'Italia per il seguito che vorranno dare in tale Stato membro alla sua procedura d'asilo. A tal proposito, occorre rammentare all'insorgente che il principio dell'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only»), ha come obiettivo precisamente la lotta contro le domande d'asilo multiple (cosiddetto «asylum shopping», ovvero l'avvio parallelo oppure successivo di procedure d'asilo in diversi Stati membri del Regolamento Dublino III). Pertanto, il meccanismo del Regolamento Dublino III, non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere autonomamente lo Stato membro che offre, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza come Stato responsabile per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/45 consid. 8.3). Nel suo gravame, il ricorrente non ha peraltro rimesso in causa la responsabilità dell'Italia in applicazione dei criteri sopra evinti di determinazione dello Stato membro responsabile per la sua domanda d'asilo.

E. 7.1 Proseguendo nell'analisi, l'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non è applicabile nel caso di specie, in quanto non v'è alcuna ragione di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Italia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), come ritenuto da giurisprudenza costante di questo Tribunale (cfr. tra le altre la sentenza D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.2 con ulteriori riferimenti ivi citati).

E. 7.2 Invero si osserva dapprima come l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, l'Italia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente riconoscendo ed applicando le norme previste nella direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura).

E. 7.3 La presunzione testé riportata non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5).

E. 7.4.1 All'occorrenza, l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell'Italia e dunque che il predetto Stato membro verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. A tal proposito, già nella procedura ricorsuale precedente inerente la sua prima domanda d'asilo, il Tribunale aveva stabilito che il ricorrente avesse ricevuto da parte dell'Italia un decreto d'espulsione ed un corrispettivo divieto di entrata nello Spazio Schengen, ma che tale prima evenienza non sarebbe stata di per sé probante del mancato rispetto dell'Italia dei suoi impegni ed obblighi internazionali (cfr. sentenza D-1061/2021 del 18 marzo 2021 consid. 9.2). Peraltro nulla dimostra che l'interessato non avrebbe avuto accesso, in Italia, ad una procedura d'esame della sua domanda d'asilo in conformità con gli standard minimi dell'Unione europea e vincolanti in diritto internazionale pubblico. Neppure con le sue generiche affermazioni ricorsuali di aver subito delle "discriminazioni" e maltrattamenti al suo rientro in Italia da parte di alcuni agenti, come pure che nel centro di rimpatrio dove avrebbe soggiornato per tre giorni picchierebbero le persone (cfr. atto SEM n. 1/3, p.to 4, pag. 1), egli è in grado di sostanziare né di dimostrare che le autorità italiane avrebbero misconosciuto i suoi diritti procedurali nel corso dell'iter penale intrapreso per punire i reati da lui commessi, o in vista del suo rimpatrio. Se tuttavia egli dovesse ritenere, una volta rientrato in Italia, che in quest'ultimo Stato membro i suoi diritti risultino in qualche modo lesi, apparterrà al ricorrente di rivolgersi alle autorità italiane preposte per far valere gli stessi.

E. 7.4.2.1 Per il resto, il ricorrente non ha dimostrato che le condizioni di esistenza in Italia rivestirebbero un tale grado di disagio e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ancora all'art. 3 Conv. tortura. Difatti, le sue allegazioni in merito al non aver trovato alcun sostegno da parte delle autorità italiane, sia per il suo alloggio, che per le cure mediche di cui egli necessiterebbe, risultano essere quantomeno contraddittorie. Se d'un canto egli ha invero asserito di non aver ricevuto alcuna cura medica o alloggio da parte italiana (cfr. atto SEM n. 1/3, p.to 4, pag. 1 e p.to 7, pag. 2), come pure di aver dovuto dormire per strada (cfr. atto SEM n. 5/8); d'altro canto nel suo ricorso egli ha affermato di aver soggiornato in un centro di permanenza per (...) giorni in Italia, dopo il suo rientro nello stesso, nonché in seguito presso un amico; nonché che l'ASL (acronimo per: Azienda sanitaria locale) di D._______ gli avrebbe rilasciato una tessera sanitaria provvisoria, che non gli permetterebbe, a mente sua e come da lui richiesto, di ricevere le esenzioni e l'accesso ad un medico. Tali asserzioni discrepanti, fanno dunque dubitare seriamente della veridicità delle prime. In tale contesto, egli fa per di più valere di soffrire di problematiche di salute, per le quali non avrebbe ricevuto, né riceverebbe, alcuna cura e trattamento in Italia. In particolare necessiterebbe di un medicamento che costerebbe almeno (...) che lui non potrebbe permettersi di pagare. Per quanto concerne lo stato di salute dell'insorgente, occorre osservare dapprima come dagli atti medici all'incarto - a parte il possibile attacco epilettico che egli avrebbe avuto il (...) (cfr. decisione del [...] settembre 2021 allegata al ricorso) - non si desume alcun ulteriore e nuovo elemento che non sia già stato considerato e vagliato nella precedente procedura ricorsuale (cfr. atto SEM n. 6/24), alla quale si può quindi senz'altro rinviare per ulteriori dettagli (cfr. sentenza del Tribunale D-1061/2021 consid. 9.3.2). Invero, dall'ultimo certificato medico disponibile agli atti, del (...) (cfr. atto SEM n. 6/24), si desume che l'insorgente soffra: di una cronica ma inattiva epatite C, in remissione, dopo terapia antivirale ricevuta in Italia; nonché di un non chiaro dolore al fianco destro per il quale l'ecografia dell'addome del (...) è risultata normale (con conclusione di una diagnosi di: steatosi epatica di grado lieve), nonché la prescrizione di una terapia medicamentosa a base di: (...), (...) in riserva, e (...) in riserva; come pure in caso di irrequietezza ed impulsività (...) in riserva. Per il resto, quanto allegato dall'insorgente nel gravame, che gli sarebbe stata prescritta in Svizzera un'altra terapia rispetto alla precedente, come pure che avrebbe un appuntamento medico previsto l'(...), non soltanto appaiono essere delle allegazioni per nulla sostanziate e dettagliate, ma non risultano neppure essere confermate da alcuna insorgenza di causa. Alla luce di tali evenienze, anche se non si vuole in questa sede in alcun modo minimizzare lo stato di salute dell'interessato, il Tribunale ritiene che quest'ultimo non risulta essere di una gravità tale da giungere alla conclusione d'illiceità nel caso dell'esecuzione del suo trasferimento ai sensi della giurisprudenza della CorteEDU referenziata (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1.), o ancora che peggiorerebbe seriamente in caso di interruzione, anche breve, del suo trattamento, e che pertanto necessiterebbe di garanzie scritte individuali e preliminari da parte delle autorità italiane, in particolare per quanto concerne l'accesso immediato (già all'arrivo in Italia) ad una presa in carico medica e ad un alloggio adatti, in quanto altrimenti il trasferimento del ricorrente risulterebbe illecito (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 [prevista quale pubblicazione nelle DTAF] consid. 7.4, ed in particolare per le persone con patologie gravi o croniche consid. 7.4.3). Dalle tavole processuali, non risulta tra l'altro che l'interessato non sia in grado di viaggiare. Sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che l'Italia, dispone di una sufficiente infrastruttura sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4232/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.3, E-4086/2021 del 20 settembre 2021 consid. 6.1.5). L'accesso per le persone richiedenti l'asilo al sistema di cure italiano in caso di emergenza, è in generale assicurato, anche se nella prassi può a volte comportare un ritardo (cfr. sentenza del Tribunale E-4086/2021 consid. 6.1.5 con ulteriore riferimento ivi citato). Inoltre, in qualità di Stato firmatario della direttiva accoglienza, l'Italia deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Nella presente disamina, anche nella misura in cui le autorità italiane avessero respinto definitivamente pure la seconda domanda d'asilo dell'insorgente - come parrebbe essere il caso di specie - l'assistenza alla quale egli potrà pretendere fino all'esecuzione del rinvio rileva del diritto nazionale di tale Stato membro, la direttiva accoglienza non trovando allora applicazione, allorché il richiedente l'asilo è definitivamente respinto e tenuto a ritornare nel suo paese d'origine (cfr. art. 3 par. 1 della predetta direttiva; cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-397/2020 del 28 gennaio 2020). In tal senso, le allegazioni generiche e non sostanziate che l'insorgente ha proposto con il gravame, non permettono di considerare che le autorità italiane gli rifiuterebbero l'accesso alle cure in caso di urgenza o di problemi gravi, essendo le cure mediche essenziali garantite in tale Stato membro, anche per persone in situazione irregolare, come a ragione pure motivato dalla SEM nella decisione impugnata, alla quale per il resto, essendo sufficientemente dettagliata e corretta si può senz'altro rinviare (cfr. p.to II, pag. 4 seg. della decisione avversata). Del resto, le dichiarazioni ricorsuali dell'insorgente stesso, in relazione al fatto che l'ASL competente gli avrebbe rilasciato una tessera sanitaria provvisoria invece che una che prevedrebbe le esenzioni e la possibilità di cure presso un medico, sono atte a corroborare le conclusioni del Tribunale sopra evinte. Si rammenta inoltre che, come indicato dalla SEM nel provvedimento avversato, sarà tenuto conto dello stato valetudinario dell'interessato al momento dell'organizzazione del suo trasferimento verso l'Italia. In tale contesto, apparterrà al ricorrente di trasmettere all'autorità inferiore le informazioni più dettagliate ed attualizzate concernenti il suo dossier medico, a carico in seguito della SEM di comunicarle alle autorità italiane prima del suo trasferimento (cfr. art. 31 e 32 par. 1 Regolamento Dublino III). A seguito di tale comunicazione, apparterrà poi all'Italia di assicurare la presa in conto adeguata dei bisogni particolari e attuali dell'insorgente (cfr. art. 31 par. 1 Regolamento Dublino III).

E. 7.4.2.2 Alla luce di quanto precede, a differenza di quanto allegato dall'insorgente sia nella sua domanda d'asilo che nel suo gravame, nessun elemento concreto è atto a rimettere in dubbio l'accesso in Italia ad una presa in carico adeguata, per quanto necessaria, sia dal profilo medico che da quello dell'alloggio.

E. 7.4.3 Attinente infine i timori palesati dall'insorgente nel ricorso in ordine all'impossibilità di un ritorno per lui nel Paese d'origine, occorre considerare quanto segue. Essendo l'Italia uno Stato di diritto, può essere atteso dal ricorrente che richieda nell'eventualità la riconsiderazione della sua decisione negativa resa nei suoi confronti, ove potrà sollevare tutti gli elementi che si opporrebbero ad un suo allontanamento verso la Tunisia, se questi sussistessero ancora. Non v'è in tal senso da dubitare che le autorità italiane procederebbero ad un nuovo esame, se quest'ultimo fosse giustificato. A tale titolo, è rammentato che il ricorrente non ha fornito alcun elemento sostanziato dal quale si possa ritenere che l'Italia lo rinvierebbe nel suo Stato d'origine in violazione del principio di non-respingimento.

E. 8 Riassumendo, ne discende che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. Altresì, non v'è luogo di ritenere che il trasferimento dell'insorgente in Italia lo esporrebbe ad un rischio grave, reale ed imminente di maltrattamenti proscritti dall'art. 3 CEDU. A tali condizioni, il trasferimento del ricorrente verso il predetto Stato membro è conforme agli impegni di diritto internazionale della Svizzera.

E. 9 Infine, alla luce di tutto quanto sopra rilevato e dagli atti, non traspaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Peraltro ha stabilito in maniera completa ed esatta i fatti pertinenti per la causa (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) - e si può quindi di convesso respingere la richiesta di essere nuovamente sentito personalmente da parte dell'insorgente proposta con il gravame, che in merito non fornisce alcuna spiegazione in ordine all'utilità che tale procedere potrebbe avere per la sua causa, essendosi peraltro potuto già esprimere più volte in merito ai fatti rilevanti per la causa - e non ha commesso né eccesso né abuso del suo potere di apprezzamento negando l'esistenza di motivi umanitari, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

E. 10 Ne discende che, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, l'Italia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo introdotta dal ricorrente in Svizzera ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto Regolamento.

E. 11 È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della nuova domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il medesimo non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1).

E. 12 Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia confermata.

E. 13 Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 14 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4350/2021 Sentenza del 6 ottobre 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Tunisia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento (domanda multipla); decisione della SEM del 10 settembre 2021 / N (...). Fatti: A. A._______, asserito cittadino tunisino, ha presentato una prima domanda d'asilo in Svizzera il (...) novembre 2020 (cfr. atto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] n. [...]-4/2). B. Con decisione del 3 marzo 2021 la SEM non è entrata nel merito della predetta domanda d'asilo, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ed ha pronunciato l'allontanamento (recte: trasferimento) del richiedente verso l'Italia, nonché l'esecuzione del precitato provvedimento. C. Per il tramite della sentenza D-1061/2021 del 18 marzo 2021, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ha segnatamente respinto il ricorso presentato il 10 marzo 2021 dall'interessato avverso la succitata decisione dell'autorità inferiore. D. Il (...) è avvenuto il trasferimento del richiedente in Italia. E. E.a In data (...), l'interessato è stato arrestato dopo un (...) da parte delle autorità preposte elvetiche e posto in carcere preventivo. E.b Nel succitato ambito, si è tenuta con l'interessato un'audizione (cfr. atto SEM n. [{...}]-1/3), nel corso della quale egli è stato questionato in particolare dove egli avrebbe soggiornato a seguito del trasferimento Dublino dalla Svizzera verso l'Italia intervenuto il (...), il viaggio che avrebbe intrapreso per ritornare in Svizzera, nonché gli è stata offerta la possibilità di essere sentito rispetto all'evenienza in cui egli venisse rinviato in Italia ed i motivi che si opporrebbero allo stesso. Altresì gli è stata indicata in che modo egli avrebbe dovuto presentare una nuova domanda d'asilo, nel caso in cui intendesse farlo (cfr. atto SEM n. 1/3, p.to 4, pag. 1). F. L'autorità elvetica preposta, in data (...), ha presentato alla sua omologa italiana una domanda di ripresa in carico dell'interessato in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III), con allegate le nuove risultanze della banca dati europea «EURODAC» dell'(...). Da queste ultime si evince in particolare che l'insorgente ha depositato una domanda d'asilo in Italia il (...), dopo la pregressa presentata in Svizzera il (...) novembre 2020 (cfr. atti SEM n. 2/2, 3/5 e 4/2). G. A._______ ha presentato una nuova domanda d'asilo, in lingua italiana, dal carcere, per il tramite di due scritti separati il (...) agosto 2021 (cfr. timbri degli invii postali, entrati alla SEM il 30 agosto 2021, cfr. atto SEM n. 5/8). H. Tramite il messaggio elettronico del (...) settembre 2021, l'autorità elvetica competente, ha informato la sua omologa italiana, del fatto che non avendo l'Italia risposto entro i termini legalmente previsti, quest'ultima era diventata responsabile per l'esame della domanda d'asilo dell'interessato a far tempo dal (...) settembre 2021 (cfr. atti SEM n 7/1 e 8/2). I. Con decisione, in tedesco, del 10 settembre 2021 - notificata il 22 settembre 2021 (cfr. atto SEM n. 10/1) - la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo presentata dall'interessato il (...) agosto 2021, fondandosi sull'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, pronunciando nel contempo il suo trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia ed ordinando l'esecuzione della predetta misura. Ha altresì statuito che un eventuale ricorso contro il provvedimento non avesse effetto sospensivo, nonché ha posto a carico dell'insorgente, un emolumento di CHF 600.-. J. Il 29 settembre 2021 (cfr. timbro dell'invio postale), l'insorgente è insorto con ricorso al Tribunale avverso la succitata decisione della SEM. Secondo il senso del gravame, egli ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, nonché di essere sentito di nuovo personalmente. Al ricorso ha allegato l'originale della decisione del (...) settembre 2021 del "(...)" del C._______ nonché del suo diritto di essere sentito in tale contesto del (...) settembre 2021. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Il ricorso è stato inoltrato in italiano, allorché la decisione impugnata è stata redatta in tedesco. Tuttavia, essendo il ricorrente non patrocinato, ed avendo egli utilizzato un'altra lingua ufficiale, ossia l'italiano, sia per l'inoltro della sua nuova domanda d'asilo che per il ricorso, il procedimento può svolgersi senz'altro in quest'ultima lingua (cfr. art. 33a cpv. 2 seconda frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF).

3. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 4. 4.1 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 4.2 In specie, occorre determinare se la SEM poteva fare applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, disposizione secondo la quale, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. Frattanto, le argomentazioni dell'insorgente contenute nel gravame, in rapporto ai motivi che lo avrebbero spinto a lasciare il suo Paese d'origine, come pure quelli che sarebbero a fondamento del suo rifiuto di ritornarvi, esulano dall'esame di questo Tribunale, e sono pertanto ritenuti inammissibili. 5. 5.1 Proseguendo nell'analisi, prima di applicare l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 5.2 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15). Nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). 5.3 Secondo l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 5.4 Lo Stato membro competente è segnatamente tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III); o ancora, un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III). 5.5 Ciò posto, giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III (detta «clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. 5.6 Inoltre, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1, RS 142.311) - disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità - se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda. L'autorità di prime cure, nell'applicazione della predetta norma, dispone di un ampio potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 6. 6.1 Nel caso di domanda multipla ai sensi dell'art. 111c LAsi - come a ragione la SEM ha classificato la presente disamina (cfr. per la distinzione tra riesame e domanda multipla facente seguito ad una decisione di non entrata nel merito e di trasferimento nell'ambito Dublino la DTAF 2017 VI/5 consid. 4.3), la SEM deve intraprendere una nuova procedura Dublino se intende procedere ad un nuovo trasferimento del richiedente nello Stato Dublino competente (cfr. in proposito la DTAF 2017 VI/5 consid. 4.3.3). 6.2 Quo al caso in parola, la competenza dell'Italia era già stata determinata a seguito della presentazione della prima domanda d'asilo dell'insorgente in Svizzera, dalla decisione della SEM del 3 marzo 2021, entrata in forza di cosa giudicata e confermata dalla sentenza del Tribunale D-1061/2021 del 18 marzo 2021. In seguito al suo trasferimento in Italia, avvenuto il (...), il ricorrente è ritornato illegalmente in Svizzera e vi ha depositato una nuova domanda d'asilo dal carcere il (...) agosto 2021, dopo la sua audizione avvenuta il (...) agosto 2021 (cfr. atto SEM n. 1/3). Altresì la SEM, in data (...), a seguito della predetta audizione e in ordine ai riscontri "EURODAC" dell'(...) (cfr. atto SEM n. 2/2), ha richiesto all'Italia, nel termine previsto all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell'art.18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III. Non avendo l'Italia risposto entro il termine previsto all'art. 25 par. 1 Regolamento Dublino III, la stessa equivale ad un'accettazione tacita della richiesta da parte italiana, e comporta per l'Italia l'obbligo di riprendere in carico il richiedente, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso (cfr. art. 25 par. 2 Regolamento Dublino III). Ciò essendo peraltro osservato come non vi siano indizi agli atti che facciano ritenere che la responsabilità dell'Italia - già Stato membro competente nella procedura Dublino intrapresa nel corso della prima domanda d'asilo - sia cessata nel frattempo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.3), avendo del resto l'interessato sostenuto di non aver lasciato né l'Italia, né lo Spazio Dublino, prima di giungere nuovamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. 1/3, p.to 4, pag. 1 e p.to 6, pag. 2). Tale conclusione non muta neppure, alla luce delle asserzioni dell'insorgente nella sua domanda d'asilo del (...) agosto 2021, il quale lascerebbe intendere che la sua nuova domanda d'asilo presentata in Italia sarebbe stata rigettata. Invero, anche se tale evenienza fosse data - e quindi la domanda di ripresa in carico all'Italia si fonderebbe piuttosto sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III - non sarebbe comunque atta a rimettere in questione la competenza dell'Italia per il seguito che vorranno dare in tale Stato membro alla sua procedura d'asilo. A tal proposito, occorre rammentare all'insorgente che il principio dell'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only»), ha come obiettivo precisamente la lotta contro le domande d'asilo multiple (cosiddetto «asylum shopping», ovvero l'avvio parallelo oppure successivo di procedure d'asilo in diversi Stati membri del Regolamento Dublino III). Pertanto, il meccanismo del Regolamento Dublino III, non conferisce ai richiedenti l'asilo il diritto di scegliere autonomamente lo Stato membro che offre, secondo loro, le migliori condizioni d'accoglienza come Stato responsabile per l'esame della loro domanda d'asilo (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.2.1 con ulteriori riferimenti citati; DTAF 2010/45 consid. 8.3). Nel suo gravame, il ricorrente non ha peraltro rimesso in causa la responsabilità dell'Italia in applicazione dei criteri sopra evinti di determinazione dello Stato membro responsabile per la sua domanda d'asilo. 7. 7.1 Proseguendo nell'analisi, l'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non è applicabile nel caso di specie, in quanto non v'è alcuna ragione di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti in Italia, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), come ritenuto da giurisprudenza costante di questo Tribunale (cfr. tra le altre la sentenza D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.2 con ulteriori riferimenti ivi citati). 7.2 Invero si osserva dapprima come l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, l'Italia è presunta rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, segnatamente riconoscendo ed applicando le norme previste nella direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) e nella direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (rifusione) (GU L 180/60 del 29.6.2013; di seguito: direttiva procedura). 7.3 La presunzione testé riportata non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della Corte Europea dei Diritti dell'Uomo [di seguito: CorteEDU] M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). 7.4 7.4.1 All'occorrenza, l'insorgente non ha dimostrato il mancato rispetto del divieto di respingimento da parte dell'Italia e dunque che il predetto Stato membro verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, né tantomeno l'esistenza di un rischio di contravvenzione della direttiva procedura. A tal proposito, già nella procedura ricorsuale precedente inerente la sua prima domanda d'asilo, il Tribunale aveva stabilito che il ricorrente avesse ricevuto da parte dell'Italia un decreto d'espulsione ed un corrispettivo divieto di entrata nello Spazio Schengen, ma che tale prima evenienza non sarebbe stata di per sé probante del mancato rispetto dell'Italia dei suoi impegni ed obblighi internazionali (cfr. sentenza D-1061/2021 del 18 marzo 2021 consid. 9.2). Peraltro nulla dimostra che l'interessato non avrebbe avuto accesso, in Italia, ad una procedura d'esame della sua domanda d'asilo in conformità con gli standard minimi dell'Unione europea e vincolanti in diritto internazionale pubblico. Neppure con le sue generiche affermazioni ricorsuali di aver subito delle "discriminazioni" e maltrattamenti al suo rientro in Italia da parte di alcuni agenti, come pure che nel centro di rimpatrio dove avrebbe soggiornato per tre giorni picchierebbero le persone (cfr. atto SEM n. 1/3, p.to 4, pag. 1), egli è in grado di sostanziare né di dimostrare che le autorità italiane avrebbero misconosciuto i suoi diritti procedurali nel corso dell'iter penale intrapreso per punire i reati da lui commessi, o in vista del suo rimpatrio. Se tuttavia egli dovesse ritenere, una volta rientrato in Italia, che in quest'ultimo Stato membro i suoi diritti risultino in qualche modo lesi, apparterrà al ricorrente di rivolgersi alle autorità italiane preposte per far valere gli stessi. 7.4.2 7.4.2.1 Per il resto, il ricorrente non ha dimostrato che le condizioni di esistenza in Italia rivestirebbero un tale grado di disagio e di gravità che sarebbero costitutive di un trattamento contrario all'art. 3 CEDU o ancora all'art. 3 Conv. tortura. Difatti, le sue allegazioni in merito al non aver trovato alcun sostegno da parte delle autorità italiane, sia per il suo alloggio, che per le cure mediche di cui egli necessiterebbe, risultano essere quantomeno contraddittorie. Se d'un canto egli ha invero asserito di non aver ricevuto alcuna cura medica o alloggio da parte italiana (cfr. atto SEM n. 1/3, p.to 4, pag. 1 e p.to 7, pag. 2), come pure di aver dovuto dormire per strada (cfr. atto SEM n. 5/8); d'altro canto nel suo ricorso egli ha affermato di aver soggiornato in un centro di permanenza per (...) giorni in Italia, dopo il suo rientro nello stesso, nonché in seguito presso un amico; nonché che l'ASL (acronimo per: Azienda sanitaria locale) di D._______ gli avrebbe rilasciato una tessera sanitaria provvisoria, che non gli permetterebbe, a mente sua e come da lui richiesto, di ricevere le esenzioni e l'accesso ad un medico. Tali asserzioni discrepanti, fanno dunque dubitare seriamente della veridicità delle prime. In tale contesto, egli fa per di più valere di soffrire di problematiche di salute, per le quali non avrebbe ricevuto, né riceverebbe, alcuna cura e trattamento in Italia. In particolare necessiterebbe di un medicamento che costerebbe almeno (...) che lui non potrebbe permettersi di pagare. Per quanto concerne lo stato di salute dell'insorgente, occorre osservare dapprima come dagli atti medici all'incarto - a parte il possibile attacco epilettico che egli avrebbe avuto il (...) (cfr. decisione del [...] settembre 2021 allegata al ricorso) - non si desume alcun ulteriore e nuovo elemento che non sia già stato considerato e vagliato nella precedente procedura ricorsuale (cfr. atto SEM n. 6/24), alla quale si può quindi senz'altro rinviare per ulteriori dettagli (cfr. sentenza del Tribunale D-1061/2021 consid. 9.3.2). Invero, dall'ultimo certificato medico disponibile agli atti, del (...) (cfr. atto SEM n. 6/24), si desume che l'insorgente soffra: di una cronica ma inattiva epatite C, in remissione, dopo terapia antivirale ricevuta in Italia; nonché di un non chiaro dolore al fianco destro per il quale l'ecografia dell'addome del (...) è risultata normale (con conclusione di una diagnosi di: steatosi epatica di grado lieve), nonché la prescrizione di una terapia medicamentosa a base di: (...), (...) in riserva, e (...) in riserva; come pure in caso di irrequietezza ed impulsività (...) in riserva. Per il resto, quanto allegato dall'insorgente nel gravame, che gli sarebbe stata prescritta in Svizzera un'altra terapia rispetto alla precedente, come pure che avrebbe un appuntamento medico previsto l'(...), non soltanto appaiono essere delle allegazioni per nulla sostanziate e dettagliate, ma non risultano neppure essere confermate da alcuna insorgenza di causa. Alla luce di tali evenienze, anche se non si vuole in questa sede in alcun modo minimizzare lo stato di salute dell'interessato, il Tribunale ritiene che quest'ultimo non risulta essere di una gravità tale da giungere alla conclusione d'illiceità nel caso dell'esecuzione del suo trasferimento ai sensi della giurisprudenza della CorteEDU referenziata (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1.), o ancora che peggiorerebbe seriamente in caso di interruzione, anche breve, del suo trattamento, e che pertanto necessiterebbe di garanzie scritte individuali e preliminari da parte delle autorità italiane, in particolare per quanto concerne l'accesso immediato (già all'arrivo in Italia) ad una presa in carico medica e ad un alloggio adatti, in quanto altrimenti il trasferimento del ricorrente risulterebbe illecito (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 [prevista quale pubblicazione nelle DTAF] consid. 7.4, ed in particolare per le persone con patologie gravi o croniche consid. 7.4.3). Dalle tavole processuali, non risulta tra l'altro che l'interessato non sia in grado di viaggiare. Sia quel che sia, non è inopportuno ricordare che l'Italia, dispone di una sufficiente infrastruttura sanitaria (cfr. tra le tante le sentenze del Tribunale E-4232/2021 del 29 settembre 2021 consid. 6.3, E-4086/2021 del 20 settembre 2021 consid. 6.1.5). L'accesso per le persone richiedenti l'asilo al sistema di cure italiano in caso di emergenza, è in generale assicurato, anche se nella prassi può a volte comportare un ritardo (cfr. sentenza del Tribunale E-4086/2021 consid. 6.1.5 con ulteriore riferimento ivi citato). Inoltre, in qualità di Stato firmatario della direttiva accoglienza, l'Italia deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza). Nella presente disamina, anche nella misura in cui le autorità italiane avessero respinto definitivamente pure la seconda domanda d'asilo dell'insorgente - come parrebbe essere il caso di specie - l'assistenza alla quale egli potrà pretendere fino all'esecuzione del rinvio rileva del diritto nazionale di tale Stato membro, la direttiva accoglienza non trovando allora applicazione, allorché il richiedente l'asilo è definitivamente respinto e tenuto a ritornare nel suo paese d'origine (cfr. art. 3 par. 1 della predetta direttiva; cfr. anche in tal senso la sentenza del Tribunale E-397/2020 del 28 gennaio 2020). In tal senso, le allegazioni generiche e non sostanziate che l'insorgente ha proposto con il gravame, non permettono di considerare che le autorità italiane gli rifiuterebbero l'accesso alle cure in caso di urgenza o di problemi gravi, essendo le cure mediche essenziali garantite in tale Stato membro, anche per persone in situazione irregolare, come a ragione pure motivato dalla SEM nella decisione impugnata, alla quale per il resto, essendo sufficientemente dettagliata e corretta si può senz'altro rinviare (cfr. p.to II, pag. 4 seg. della decisione avversata). Del resto, le dichiarazioni ricorsuali dell'insorgente stesso, in relazione al fatto che l'ASL competente gli avrebbe rilasciato una tessera sanitaria provvisoria invece che una che prevedrebbe le esenzioni e la possibilità di cure presso un medico, sono atte a corroborare le conclusioni del Tribunale sopra evinte. Si rammenta inoltre che, come indicato dalla SEM nel provvedimento avversato, sarà tenuto conto dello stato valetudinario dell'interessato al momento dell'organizzazione del suo trasferimento verso l'Italia. In tale contesto, apparterrà al ricorrente di trasmettere all'autorità inferiore le informazioni più dettagliate ed attualizzate concernenti il suo dossier medico, a carico in seguito della SEM di comunicarle alle autorità italiane prima del suo trasferimento (cfr. art. 31 e 32 par. 1 Regolamento Dublino III). A seguito di tale comunicazione, apparterrà poi all'Italia di assicurare la presa in conto adeguata dei bisogni particolari e attuali dell'insorgente (cfr. art. 31 par. 1 Regolamento Dublino III). 7.4.2.2 Alla luce di quanto precede, a differenza di quanto allegato dall'insorgente sia nella sua domanda d'asilo che nel suo gravame, nessun elemento concreto è atto a rimettere in dubbio l'accesso in Italia ad una presa in carico adeguata, per quanto necessaria, sia dal profilo medico che da quello dell'alloggio. 7.4.3 Attinente infine i timori palesati dall'insorgente nel ricorso in ordine all'impossibilità di un ritorno per lui nel Paese d'origine, occorre considerare quanto segue. Essendo l'Italia uno Stato di diritto, può essere atteso dal ricorrente che richieda nell'eventualità la riconsiderazione della sua decisione negativa resa nei suoi confronti, ove potrà sollevare tutti gli elementi che si opporrebbero ad un suo allontanamento verso la Tunisia, se questi sussistessero ancora. Non v'è in tal senso da dubitare che le autorità italiane procederebbero ad un nuovo esame, se quest'ultimo fosse giustificato. A tale titolo, è rammentato che il ricorrente non ha fornito alcun elemento sostanziato dal quale si possa ritenere che l'Italia lo rinvierebbe nel suo Stato d'origine in violazione del principio di non-respingimento.

8. Riassumendo, ne discende che l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. Altresì, non v'è luogo di ritenere che il trasferimento dell'insorgente in Italia lo esporrebbe ad un rischio grave, reale ed imminente di maltrattamenti proscritti dall'art. 3 CEDU. A tali condizioni, il trasferimento del ricorrente verso il predetto Stato membro è conforme agli impegni di diritto internazionale della Svizzera.

9. Infine, alla luce di tutto quanto sopra rilevato e dagli atti, non traspaiono elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento. Peraltro ha stabilito in maniera completa ed esatta i fatti pertinenti per la causa (art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi) - e si può quindi di convesso respingere la richiesta di essere nuovamente sentito personalmente da parte dell'insorgente proposta con il gravame, che in merito non fornisce alcuna spiegazione in ordine all'utilità che tale procedere potrebbe avere per la sua causa, essendosi peraltro potuto già esprimere più volte in merito ai fatti rilevanti per la causa - e non ha commesso né eccesso né abuso del suo potere di apprezzamento negando l'esistenza di motivi umanitari, ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 in relazione con l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III.

10. Ne discende che, in mancanza dell'applicazione della succitata norma da parte della Svizzera, l'Italia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo introdotta dal ricorrente in Svizzera ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 del predetto Regolamento.

11. È quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della nuova domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il medesimo non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 cpv. 1 lett. a OAsi 1).

12. Ne consegue che il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dell'interessato dalla Svizzera verso l'Italia confermata.

13. Da ultimo, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

14. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, e pertanto non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ricevibile, il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: