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D-4323/2022

D-4323/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-10-05 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4323/2022 Sentenza del 5 ottobre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Marti; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), alias C._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 15 settembre 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) agosto 2022, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" del 26 agosto 2022, dal quale si evince che il richiedente ha presentato una domanda d'asilo pregressa in Austria il (...), la domanda di ripresa in carico dell'interessato all'Austria da parte delle autorità preposte svizzere in data 29 agosto 2022 ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. b del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito RD III), il verbale relativo al rilevamento dei dati personali dall'interessato del (...) settembre 2022, l'accettazione dell'Austria, in data 8 settembre 2022, della ripresa in carico del richiedente in virtù dell'art. 20 par. 5 RD III, il verbale inerente il colloquio personale Dublino dell'interessato del (...) settembre 2022, la documentazione medica agli atti, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 15 settembre 2022 - notificata il 20 settembre 2022 (cfr. atto SEM n. [{...}]-23/1), nell'ambito del quale vi è stata pure la cessazione del mandato di rappresentanza legale da parte della protezione giuridica incaricata con regolare procura del (...) (cfr. n. 13/1 e 25/1) - mediante la quale la predetta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria, nonché l'esecuzione della predetta misura, osservando inoltre che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 27 settembre 2022 (cfr. risultanze processuali: data dell'invio del plico raccomandato) avverso la succitata decisione della SEM, per mezzo del quale l'insorgente ha concluso preliminarmente alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso, ed a titolo principale e - secondo il senso - all'annullamento della precitata decisione ed all'entrata nel merito della sua domanda d'asilo, applicando la clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 RD III; contestualmente, egli ha presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nell'ambito del colloquio Dublino l'interessato ha confermato di aver richiesto asilo in Austria prima che in Svizzera, tuttavia la sua destinazione sarebbe stata sempre quest'ultima; che inoltre, dopo avergli rilevato le impronte digitali, le autorità austriache lo avrebbero abbandonato per strada senza fornirgli delle indicazioni per un Centro; che anche se egli si sarebbe poi indirizzato ad un centro autonomamente, gli avrebbero riferito che non si trattava del luogo corretto; che anche la polizia austriaca, da egli contattata, non gli avrebbe fornito nessun sostegno o aiuto; che quindi avrebbe trascorso (...) giorni e (...) notti per strada; che in sunto egli si oppone al suo ritorno in Austria, in quanto ivi non avrebbe ricevuto alcun sostegno nonché ritiene che le autorità di polizia non tratterebbero bene le persone e non le considererebbero, che nel provvedimento impugnato l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte dell'Austria e che le dichiarazioni rese dall'interessato non sarebbero atte a confutare la stessa, ha escluso la sussistenza nello Stato membro di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU (RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre non vi sarebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la sua domanda d'asilo ai sensi dell'art. 16 par. 1 RD III, né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ex art. 17 par. 1 RD III o ex art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che in particolare egli sarebbe giovane, in buone condizioni di salute, e potrebbe rivolgersi alle autorità competenti austriache - le quali applicherebbero la direttiva accoglienza - per richiedere un aiuto concreto ad un alloggio, all'assistenza sociale o alla ricerca di un impiego; che le sue dichiarazioni non sarebbero peraltro sostenute da nessun indizio concreto che permetta di presumere che egli si troverebbe in una situazione esistenziale critica dopo il suo trasferimento in Austria, che nel suo ricorso, l'insorgente ritiene che in Austria la sua incolumità fisica sarebbe posta in serio pericolo; che invero, durante il suo soggiorno precedente nel predetto Paese, egli non avrebbe potuto beneficiare di alcun aiuto da parte delle autorità, ciò che proverebbe che la direttiva accoglienza precitata non è applicata rettamente dalle medesime, e che rischia che la sua domanda d'asilo non venga trattata correttamente; che peraltro egli non si sentirebbe sicuro nel citato Paese, in quanto le autorità austriache sarebbero state più volte menzionate per il loro mancato rispetto del diritto interno, comunitario ed internazionale, avendo respinto dei richiedenti l'asilo al di fuori del loro territorio; che alla luce di tali elementi, egli intende quindi contestare la competenza austriaca per il trattamento della sua domanda d'asilo e chiede che la sua procedura d'asilo venga svolta in Svizzera, applicando la clausola di sovranità prevista all'art. 17 par. 1 RD III, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7 - 15); che nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III), che giusta l'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29, il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b RD III), che altresì, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che venendo ora al caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", che l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Austria il (...), prima di giungere in Svizzera (cfr. n. 8/2 e 9/1); che tali riscontri sono stati confermati anche dall'insorgente (cfr. n. 18/2), che la SEM, il 29 agosto 2022 - quindi entro i termini fissati all'art. 23 par. 2 RD III - ha presentato alle autorità austriache competenti, una domanda di ripresa in carico dell'interessato, fondata sull'art. 18 par. 1 lett. b RD III (cfr. n. 10/5, 11/1 e 12/1), che l'8 settembre 2022, le autorità austriache richieste hanno espressamente accettato la ripresa in carico del ricorrente sulla base dell'art. 20 par. 5 RD III (cfr. n. 16/2), che inoltre il Tribunale osserva che, come già motivato a giusta ragione dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II, pag. 2 seg.), le dichiarazioni dell'insorgente rese nel corso del colloquio Dublino per opporsi al suo trasferimento in Austria, che la Svizzera sarebbe sempre stata la sua meta, risultano essere ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo, che a tal proposito, si rileva come il RD III non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che la competenza dell'Austria è dunque di principio data, che proseguendo nella disamina, il Tribunale ritiene, secondo giurisprudenza costante, che in Austria non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; cfr. anche tra le altre le sentenze del Tribunale E-4027/2022 del 21 settembre 2022, F-3980/2022 del 16 settembre 2022), che il ricorrente, al di là di una generica allegazione ricorsuale di non sentirsi sicuro in Austria, in quanto il predetto Paese avrebbe respinto dei richiedenti l'asilo al di fuori dei suoi confini, non ha apportato alcun indizio concreto e sostanziato che stabilisca che il precitato Stato membro - Stato parte alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) - non si atterrebbe ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbe seriamente minacciata o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, in violazione del principio del divieto di respingimento, rispettivamente che egli rischierebbe di essere vittima, in Austria, di trattamenti contrari alle disposizioni delle suddette Convenzioni, che il ricorrente, neppure con il suo gravame, al di là di semplici asserzioni concernenti il mancato aiuto materiale da parte delle autorità austriache, allorché egli avrebbe soggiornato per (...) giorni su suolo austriaco, non è in grado di provare con indizi oggettivi, concreti e seri che egli è stato o sarebbe privato durevolmente di ogni accesso alle condizioni materiali minime d'accoglienza presenti in Austria e di aver subito o di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), alla quale l'Austria è legata, al punto tale che occorrerebbe rinunciare al suo trasferimento in tale Paese, che egli nemmeno ha apportato alcun indizio circostanziato e concreto, che faccia ritenere che le autorità austriache non rispetterebbero in particolare il suo diritto alla trattazione della domanda d'asilo secondo una procedura giusta ed equa e non gli offrirebbero una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, violando così la direttiva accoglienza rispettivamente la direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale (di seguito: direttiva procedura), che ad ogni modo se, dopo il suo trasferimento nel suddetto Stato membro, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il Paese in questione violi i suoi obblighi fondamentali, apparterrà al ricorrente medesimo di sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in parola (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), se del caso, con il supporto delle organizzazioni non governative presenti su suolo austriaco, che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta ancora da stabilire se, come richiesto dal ricorrente nel gravame, nel suo caso trovi applicazione la clausola di sovranità, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che circa le asserzioni ricorsuali dell'insorgente, riguardanti le condizioni in cui egli si sarebbe ritrovato in Austria durante il suo precedente soggiorno, si rimanda a quanto già sopra considerato, come pure alla decisione impugnata, che appare essere sul punto sufficientemente chiara e corretta (cfr. p.to II, pag. 4), non essendo il ricorrente riuscito nell'intento di far giungere il Tribunale a diversa conclusione, che altresì, da un esame d'ufficio degli atti all'inserto, egli non appare soffrire attualmente di alcuna patologia di rilievo, che possa ostare al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. sentenza della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), essendo ravvisabile come l'unica problematica dentale da lui segnalata anche nel corso del colloquio Dublino (cfr. n. 18/2), sia stata nel frattempo completamente risolta (cfr. n. 20/3 e 24/3), che in altre parole, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, in caso di esecuzione del suo trasferimento in Austria, che di conseguenza, non sussiste quindi alcun motivo per l'applicazione da parte della Svizzera della "clausola di sovranità" prevista all'art. 17 par. 1 RD III, che nelle surriferite circostanze, non traspaiono neppure elementi per ritenere che, in specie, l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento in rapporto a dei motivi umanitari così come sancito dall'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, l'Austria rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del RD III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo, che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Austria conformemente all'art. 44 LAsi, che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, risulta senza oggetto, che altresì, per lo stesso motivo succitato, anche la richiesta volta all'esenzione dal versamento di un anticipo sulle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: