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D-4308/2024

D-4308/2024

Bundesverwaltungsgericht · 2024-07-15 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4308/2024 Sentenza del 15 luglio 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Chrystel Tornare Villanueva; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato (...), Algeria, (...) ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM del 27 giugno 2024 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) giugno 2024, l'estratto della banca dati europea "Eurodac" dell'11 giugno 2024, da cui si evince che il richiedente ha depositato delle domande d'asilo precedenti in Spagna il (...) ed il (...), la richiesta di ripresa in carico dell'11 giugno 2024, presentata dalla SEM alla competente autorità spagnola, e fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III), il verbale del colloquio Dublino dell'interessato del (...) giugno 2024, la decisione della SEM del 27 giugno 2024 - notificata il giorno seguente (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-25/1), nell'ambito del quale è pure cessato il mandato di rappresentanza legale con la Protezione giuridica sottoscritto dall'interessato l'11 giugno 2024 (cfr. n. 17/1 e 26/1) - di non entrata nel merito giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), con conseguente trasferimento dell'interessato verso la Spagna, il ricorso del 5 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali), in lingua tedesca, inoltrato dall'insorgente dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) avverso il summenzionato provvedimento, dove egli ha postulato, secondo il senso, l'annullamento della decisione avversata e l'entrata nel merito sulla sua domanda d'asilo, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che il ricorso è tempestivo ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi ed è ammissibile ex art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che inoltre, in applicazione dell'art. 33a cpv. 1 PA, una parte può presentare il suo ricorso in una lingua ufficiale svizzera di sua scelta (cfr. anche in merito Patricia Egli in: Waldmann/Krauskopf [ed.], Praxiskommentar VwVG, 3a ed., 2023, n. 2 seg., pag. 899); che nella presente disamina il ricorrente ha introdotto il suo ricorso in lingua tedesca, allorché la decisione impugnata è stata redatta in italiano; che non ravvedendo tuttavia il Tribunale alcuna ragione per scostarsi dalla regola sancita all'art. 33a cpv. 2 prima frase PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, il procedimento segue la lingua della decisione impugnata, che il ricorso è manifestamente infondato, per i motivi che seguono, ed è quindi deciso dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi), nonché la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che altresì, giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel corso del colloquio Dublino, il ricorrente ha segnatamente confermato di aver presentato domanda d'asilo in Spagna il (...) ed il (...), nonché ha asserito di aver ivi ricevuto una risposta negativa alla stessa e di aver interposto ricorso, che sarebbe pure stato respinto; che egli avrebbe vissuto in B._______ fino al (...), dopo di che sarebbe venuto in Svizzera; che in Spagna vivrebbero illegalmente, senza documenti, la moglie C._______ ed i loro (...) figli; che malgrado con la moglie sarebbero tutt'ora sposati, a causa di alcune problematiche non starebbero più insieme da circa (...) anni; che tuttavia, in Spagna, egli avrebbe visto con regolarità i figli, il mercoledì ed il sabato, ogni mese; che egli avrebbe inoltre un fratello in D._______ ed uno in Spagna, e non avrebbe parenti in Svizzera; che egli non vorrebbe ritornare in Spagna, in quanto temerebbe che lo rimpatrino; che inoltre egli non avrebbe problemi medici, salvo una stanchezza psicologica (cfr. n. 20/2), che nella decisione avversata, l'autorità inferiore, dopo aver constatato la competenza della Spagna nel proseguimento del procedimento della domanda d'asilo dell'insorgente, ha escluso che nel precitato Paese sussistano delle carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III; che non vi sarebbero inoltre elementi concreti per ritenere che le autorità spagnole non svolgerebbero correttamente la procedura di asilo ed allontanamento, in particolare non essendoci indizi per ammettere una violazione da parte loro del principio di non-respingimento, o che ancora non rispetterebbero i loro obblighi internazionali; che proseguendo nell'analisi, la SEM ha inoltre escluso vi siano ragioni per applicare l'art. 16 par. 1 RD III; che infine non sussisterebbero neppure motivi d'ordine personale o umanitari - in particolare sotto l'aspetto del suo stato di salute, il cui accertamento sarebbe completo, e che non rappresenterebbe un ostacolo al suo trasferimento in Spagna - per l'applicazione delle clausole discrezionali, che nel suo ricorso, l'insorgente contesta la decisione della SEM, in quanto la medesima sarebbe scorretta ed immotivata, che invero, in primo luogo egli in Spagna avrebbe vissuto grosse problematiche a causa di conflitti famigliari, in quanto la moglie lo avrebbe incolpato ingiustamente, ciò che avrebbe comportato il suo arresto e la misura giudiziaria di divieto di avvicinarsi a più di (...) dal suo appartamento; che a seguito del suo rilascio, egli si sarebbe così ritrovato senza un'abitazione, vivendo per strada; che inoltre, gli sarebbe stato vietato il contatto con i suoi (...) figli, ciò che avrebbe avuto come effetto un aggravamento del suo stato psichico ed emozionale, che in secondo luogo, egli nutrirebbe timore di ritornare in Spagna, poiché avrebbe paura di essere nuovamente confrontato con problematiche e false accuse; che non vorrebbe essere innocentemente incarcerato o che gli sia nuovamente negato di vedere i suoi figli; che peraltro, a causa dei suoi difficili ed ingiusti vissuti in Spagna, egli avrebbe sviluppato un'avversione contro tale Paese, che in terzo luogo, a causa delle sue vicissitudini egli ritiene che in Spagna i diritti degli uomini non siano sufficientemente protetti; che le predette vicende avrebbero inoltre compromesso fortemente la sua fiducia nel sistema giudiziario spagnolo, che infine, a causa della decisione negativa dell'autorità inferiore, vi sarebbe da constatare pure una violazione dei diritti umani nel suo caso, in quanto vista la situazione nella quale egli si troverebbe, lui necessiterebbe di una protezione umanitaria; che invero egli avrebbe presentato domanda d'asilo in Svizzera per trovare sicurezza e stabilità e nel futuro poter regolare il contatto con i suoi figli, che innanzitutto, a differenza di quanto del tutto genericamente sostenuto dall'insorgente nel gravame (cfr. pag. 1 del ricorso), il Tribunale non ravvede nella decisione sindacata, alcuna violazione da parte dell'autorità inferiore né del principio inquisitorio che le incombeva (art. 6 LAsi in relazione all'art. 12 PA; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), né del suo obbligo di accertare in modo completo e corretto i fatti giuridicamente rilevanti ai sensi dell'art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi (cfr. DTAF 2014/2 consid. 5.1; 2007/37 consid. 2.3), o ancora del suo obbligo di motivare a sufficienza il provvedimento impugnato (cfr. DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351 consid. 4.2, 129 I 232 consid. 3.2; sentenza del Tribunale federale 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2), che difatti, delle asserite vicissitudini famigliari e di giustizia in Spagna, a cui l'insorgente accenna in modo del tutto generico nel suo ricorso, non si evince alcuna traccia o indizio in merito nelle sue dichiarazioni rese nel colloquio Dublino o agli atti di causa, a parte il fatto che egli avrebbe avuto delle problematiche famigliari e che vivrebbe da circa (...) anni separato dalla moglie (cfr. n. 20/2); che fra l'altro egli, nel corso del colloquio Dublino, ha asserito di vedere con regolarità i figli allorché si trovava ancora in Spagna (cfr. n. 20/2), ciò che si scontra invece con quanto da lui riportato in modo del tutto nuovo soltanto con il ricorso, di non avere più alcun contatto con i figli; che pertanto, non si ravvede sulla base di quali elementi la SEM avrebbe dovuto tenere conto di tali circostanze apportate soltanto in fase ricorsuale dall'insorgente, o ancora motivare oltre la sua decisione, che appare sufficiente e corretta sul punto in questione rispetto agli asserti resi dall'insorgente nell'ambito della sua deposizione dinanzi all'autorità sindacata (cfr. p.to II, pag. 2 seg. della decisione impugnata); che le asserzioni contrarie del ricorrente, giunte soltanto in fase ricorsuale, appaiono del tutto pretestuose, in quanto non sono supportate da alcun elemento oggettivo, serio e concreto, e non verranno pertanto esaminate oltre, che la censura formale, del tutto generica, sollevata dall'insorgente nel gravame, deve quindi essere integralmente respinta, che proseguendo, la SEM, nel contesto della procedura Dublino, non entra nel merito ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi quando, dopo aver passato in rassegna gli art. 7-15 RD III, conclude che un altro Stato è competente per l'esecuzione della procedura d'asilo e allontanamento, che inoltre, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), come è il caso di specie, di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che innanzitutto, la richiesta di ripresa in carico presentata dalla SEM in data 11 giugno 2024 basata sull'art. 18 par. 1 lett. d RD III (cfr. n. 12/7), non avendo ricevuto risposta entro il termine regolamentare ex art. 25 par. 1 RD III, equivale ad un'accettazione implicita della richiesta da parte della Spagna e comporta l'obbligo per quest'ultimo Stato di riprendere in carico l'interessato, compreso l'obbligo di adottare disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso secondo l'art. 25 par. 2 RD III, che di conseguenza, la competenza della Spagna è di principio data, ciò che tra l'altro non è neppure rimesso in discussione dal ricorrente nel gravame, che l'asserto sollevato soltanto in fase ricorsuale dall'insorgente, di aver sviluppato, a causa dei suoi vissuti in Spagna, un'avversione contro tale Paese, o ancora che egli avrebbe presentato domanda d'asilo su suolo elvetico per trovare sicurezza e stabilità (cfr. pag. 2 del ricorso), non sono affermazioni in grado di confutare la competenza di tale Stato membro; che tali suoi supposti sentimenti ed aspettative, risultano difatti del tutto ininfluenti per la determinazione dello Stato membro competente per la trattazione della sua domanda d'asilo e allontanamento, che in tal senso si rammenta al ricorrente, che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale per la prima volta in uno Stato membro (art. 7 par. 2 RD III); che altresì, tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro ("one chance only"), il RD III intende far fronte al fenomeno delle domande di asilo multiple ("asylum shopping"), che proseguendo nell'analisi, anche l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie, visto che né dagli atti di causa né dalle argomentazioni ricorsuali, si evincono dei motivi fondati per ritenere che in Spagna sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000), come ritenuto da giurisprudenza costante di questo Tribunale (cfr. fra le altre la sentenza del Tribunale F-2049/2024 del 19 aprile 2024 consid. 3), che inoltre, la presunzione del rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo da parte dello Stato in questione, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relativa all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]; cfr. anche DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), non è confutata in specie, che invero, anche se dalla documentazione all'inserto, si rileva che le autorità spagnole avrebbero respinto la domanda d'asilo dell'insorgente, non si evincono né dagli atti né dalle sue dichiarazioni, degli indizi concreti e sostanziati, che permettano di ritenere che le autorità predette non abbiano proceduto ad un esame della sua domanda d'asilo rispettosa delle normative comunitarie ed internazionali in materia, avendo peraltro egli dichiarato di aver potuto anche introdurre un ricorso avverso la decisione negativa ricevuta (cfr. n. 20/2), che occorre in proposito ancora sottolineare come una decisione definitiva che respinge una domanda d'asilo e pronuncia l'allontanamento verso il paese d'origine, non costituisce, di per sé, una violazione del principio di non-respingimento (cfr. la sentenza del Tribunale D-4886/2022 del 3 novembre 2022, pag. 9 con ulteriori riferimenti citati), che non v'è del resto alcuna ragione di ritenere che le autorità spagnole non procederebbero ad un nuovo esame della sua domanda d'asilo se ciò fosse giustificato, o che le medesime non rispetterebbero in tal senso i loro obblighi internazionali, che le allegazioni ricorsuali dell'insorgente che in Spagna i diritti degli uomini non sarebbero sufficientemente protetti, o ancora che egli rischierebbe di essere confrontato nuovamente con problematiche varie e false accuse nel caso di un suo rientro su suolo spagnolo, del tutto generiche ed inconsistenti, non sono nemmeno in grado di confutare la presunzione testé citata, che a tal proposito si osserva come, essendo la Spagna uno stato di diritto con un sistema giudiziario funzionante, nulla permette di ritenere che l'insorgente non possa far valere i suoi diritti di fronte alle istanze superiori in tale Paese - e perfino adire la Corte europea dei diritti dell'uomo - se ritiene che le autorità spagnole siano venute meno ai loro obblighi derivanti dal diritto internazionale in passato, o ancora se in futuro i suoi diritti non venissero rispettati, che occorre ancora esaminare se, come lo richiede implicitamente l'insorgente nel suo ricorso, nella fattispecie risulta applicabile la clausola discrezionale prevista all'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), disposizione concretizzata in diritto interno svizzero dall'art. 29a cpv. 3 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), che prevede che se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il RD III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che dapprima, il ricorrente non ha fornito indizi seri e concreti, neppure in fase ricorsuale visti anche i suoi asserti inconsistenti resi in tale contesto, suscettibili di comprovare che un suo trasferimento nello Stato in questione lo esporrebbe al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che la circostanza riportata soltanto nel ricorso che egli, successivamente alla sua scarcerazione, si sarebbe ritrovato senza un'abitazione e avrebbe così vissuto in strada, non muta il suddetto apprezzamento, in quanto il ricorrente potrà indirizzarsi alle autorità spagnole per richiedere le prestazioni a cui gli dà diritto la direttiva accoglienza, eventualmente esigendole tramite le vie legali (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), ciò che egli non ha né asserito né dimostrato di aver fatto in passato o ancora di essersi rivolto alle varie organizzazioni non governative presenti sul suolo spagnolo, per richiedere l'aiuto da lui necessitato, che anche dal punto di vista medico, non vi sono problemi di una gravità tale da impedirne il rinvio, non essendo le problematiche di salute, di cui è affetto l'insorgente (cfr. n. 15/2, 22/3, 27/4, 28/2, 29/2 e 30/2; con ultime diagnosi di disturbi psichici e comportamentali dovuti all'uso di alcol: abuso nocivo, nonché di politossicomania e dipendenza da medicamenti; con la prescrizione di una terapia farmacologica ed un seguito ambulatoriale), classificabili quali gravi ai sensi della giurisprudenza convenzionale in materia (cfr. sentenze della Corte europea dei diritti dell'uomo N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, Grande Camera, n. 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, Grande Camera, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1), o che non ne permetterebbero il suo trasferimento in Spagna, che del resto, le cure mediche di cui egli dovrebbe necessitare anche in futuro, sono reperibili in Spagna, Paese che dispone di strutture mediche adeguate, anche ed in particolare per la cura di patologie psichiatriche; che a proposito, in tale Stato membro, l'insorgente sarebbe già stato seguito per (...) anni dal profilo psichiatrico (cfr. n. 15/2), che anche in tale ambito, se il ricorrente ritenesse tuttavia che i suoi diritti vengano violati dalle autorità spagnole, apparterrà a lui adire le preposte vie legali presenti nel paese, per far valere gli stessi (cfr. art. 26 direttiva accoglienza in relazione all'art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che riassumendo, sulla scorta di quanto precede, il ricorrente non è riuscito a provare o a rendere verosimile che un suo trasferimento in Spagna lo esponga ad un rischio serio e concreto di trattamenti inumani o degradanti, che comporti la violazione di disposizioni internazionali, in particolare dell'art. 3 CEDU, che sulla scorta dei surriferiti presupposti, non si ravvisano indicatori per concludere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che non vi è quindi alcun motivo di applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, la Spagna rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente in ossequio alle condizioni poste nel RD III, che sulla scorta di quanto precede, il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: