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D-4207/2014

D-4207/2014

Bundesverwaltungsgericht · 2016-06-02 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, di cittadinanza ed etnia ucraina, è nato e cresciuto a Slowjansk (ucraino) rispettivamente Slawjansk (russo), nella regione (Oblast') di Donec'k (Doneck), dove ha vissuto fino al suo espatrio avvenuto il 9 maggio 2014. In data 15 maggio 2014 è entrato in Svizzera ed il giorno seguente, il 16 maggio 2014, ha depositato la domanda d'asilo in oggetto. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato poiché mentre faceva il servizio militare sarebbe arrivato un gruppo - il "settore destra" (in ucraino: pravii sektor) - che avrebbe dato l'ordine di uccidere tutte le persone che dimostravano e protestavano in piazza. Avrebbe anche dovuto dimostrare le uccisioni tramite dei mezzi di prova e per ogni persona uccisa avrebbero ricevuto USD 500.- (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 2 giugno 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 10; verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 4 luglio 2014 [di seguito: verbale 2], D87-D88, pagg. 8-9). Egli avrebbe tentato di evitare di uccidere i civili e il 9 maggio 2014, quando avrebbero ricevuto l'ordine di uccidere la popolazione civile, e la sparatoria sarebbe iniziata egli sarebbe fuggito (cfr. ibidem). B. Con decisione del 14 luglio 2014, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A15/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 25 luglio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 luglio 2014), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione dell'UFM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha chiesto in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione oppure la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria. D. Il certificato medico del (...) 2015, trasmesso al Tribunale tramite la SEM, della Dr. med. B._______ ha informato l'Ufficio della migrazione del cantone C._______ che a fine settembre 2014 al richiedente era stata diagnosticata l'epatite C stadio (...) con (...). E. Con ordinanza del 13 maggio 2015 il Tribunale ha invitato la SEM a presentare le sue osservazioni in merito al ricorso nonché al certificato medico del (...) 2015 entro un termine fissato al 28 maggio 2015. F. Il rapporto medico del (...) 2015 ("Kurzbericht") con allegato il rapporto epatologico del (...) 2015 della clinica D._______ di C.________ è stato trasmesso dalla SEM al Tribunale. G. Con ordinanza del (...) 2015 il Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore i due rapporti medici datati (...) 2015 e (...) 2015 invitando l'autorità inferiore a presentare le osservazioni in merito entro il medesimo termine fissato al 28 maggio 2015. H. Le osservazioni della SEM del 28 maggio 2015, inviate al ricorrente con ordinanza del 10 giugno 2015 con facoltà di esprimersi in replica e ritornate al Tribunale con l'avviso "non ritirato", tramite le quali l'autorità inferiore ha confermato la decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame. I. Con lettera del 23 giugno 2015 il Tribunale ha nuovamente inviato al ricorrente le osservazioni della SEM del 28 maggio 2015 e fissato un nuovo termine per esprimersi in replica, considerato che l'indirizzo a cui era stata inviata l'ordinanza del 10 giugno 2015 non corrispondeva pienamente all'indirizzo fornito dal cantone C._______ al Tribunale. Le stesse sono di nuovo ritornate al Tribunale con il medesimo avviso "non ritirato". Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art, 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (art. 3 cpv. 3 LAsi), è fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (art. 3 cpv. 3 LAsi in fine).

E. 3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).

E. 4.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto inverosimili i motivi d'asilo dell'interessato. In primo luogo, il racconto sarebbe infatti contraddistinto da più divergenze. In particolare sarebbero palesemente contraddittorie le allegazioni concernenti lo svolgimento dell'assassinio del padre poiché durante la prima audizione avrebbe asserito che delle donne avrebbero visto come improvvisamente il padre era caduto a terra in seguito al colpo di un'arma da fuoco. Le stesse si sarebbero poi recate presso la sua divisione per avvertirlo del fatto e al suo ritorno a casa gli avrebbero raccontato l'accaduto. Sennonché, nell'audizione susseguente egli avrebbe dichiarato che soltanto una donna gli avrebbe comunicato l'evento e nessuno sarebbe stato direttamene testimone dell'accaduto, bensì un gruppo di militari che girava per strada si sarebbe fermato per recuperare la salma e in siffatta circostanza sarebbe stato chiesto a tali militari di avvisarla. Confrontato in merito a tali divergenze, egli avrebbe affermato che nessuno avrebbe assistito all'omicidio, ma il corpo del padre sarebbe stato trovato a terra e delle signore avrebbero semplicemente fermato il camioncino militare che passava per strada al fine di avvisarla dell'accaduto. Oltremodo, nell'audizione sulle generalità avrebbe dichiarato che uno dei capi del reggimento avrebbe giustificato la mancata comunicazione del decesso del padre poiché avrebbe temuto un suo suicidio, mentre nel corso della seconda audizione avrebbe affermato che due membri del "settore destra" gli avrebbero esposto siffatta giustificazione. Avrebbe anche dapprima affermato che i militari del reggimento e del "settore destra" gli avrebbero detto che la morte del padre era un avvertimento nei suoi confronti, per poi allegare che sarebbero stati gli stessi due esponenti del "settore destra" ad intimidirlo. Per di più sarebbero incongruenti le asserzioni in merito all'ultimatum per fornire le prove dell'uccisione di civili. Infatti, egli avrebbe in un primo tempo indicato che gli era stata impartita la data del 9 maggio 2014 quale termine per produrre delle prove, in un secondo tempo avrebbe invece precisato che non gli sarebbe stato impartito alcun ultimatum. In secondo luogo, le sue allegazioni non sarebbero sufficientemente motivate. Invero, la descrizione in merito all'accaduto dell'8 maggio 2014 si sarebbe contraddistinta per la marcata inconsistenza delle sue affermazioni. Nel racconto libero avrebbe spontaneamente narrato la cronologia dei fatti avvenuta dall'8 maggio 2014 al 9 maggio 2014, in particolare avrebbe indicato di essere venuto a conoscenza della morte del padre una volta tornato a casa, tuttavia allorché esortato a spiegare la giornata egli avrebbe liquidato la richiesta limitandosi unicamente a dettagliare le attività militari svolte quel giorno. In merito al suo vissuto personale avrebbe raccontato in maniera molto lacunosa ed evasiva di aver prestato servizio fino alle 19.00 dopodiché di essere tornato a casa aggiungendo che avrebbe dovuto presentarsi alla sua unità militare alle sei del mattino. Nonostante i vari inviti ad esprimersi, egli non avrebbe mai evocato spontaneamente la morte del padre o di altri elementi scatenanti la decisone di fuggire dal Paese. Oltremodo, sempre soltanto dopo numerose sollecitazioni avrebbe addotto di essersi dapprima recato all'obitorio, di aver girovagato per strada e di aver in seguito recuperato i suoi averi prima di tornare all'unità. Unicamente quando invitato esplicitamente a menzionare se fosse successo qualcosa di rilevante nel corso della notte si sarebbe poi espresso in merito all'avvertimento ricevuto. Ciò confermerebbe che qualora avesse effettivamente vissuto i fatti personali addotti, li avrebbe sicuramente esposti in modo ben più preciso, minuzioso e soprattutto convincente. Inoltre, la sua incapacità di esporre il suo vissuto personale sarebbe radicalmente ed inspiegabilmente in contrasto con la sua abilità nel circostanziare fluidamente le sue attività in ambito militare. Nell'insieme quindi, essendo le dichiarazioni dell'interessato inverosimili, l'UFM non ne ha analizzato la loro rilevanza e pertanto non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero indizi tali da dedurre un rischio di esposizione dell'interessato nel suo Paese d'origine a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Oltre ad essere ammissibile, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile, invero egli godrebbe di buona salute, disporrebbe di una buona istruzione e di una solida esperienza professionale come militare professionista e vista l'inattendibilità delle sue dichiarazioni, nulla permetterebbe di escludere che in Patria non abbia una densa rete famigliare su cui contare. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico.

E. 4.2 Con ricorso l'insorgente ha preliminarmente contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza constatata dei suoi motivi d'asilo, segnatamente in merito alle contraddizioni. Circa l'incongruenza rilevata in merito alla comunicazione della morte del padre egli non ricorderebbe di essersi contraddetto, né che gli fosse stato accordato il diritto di esprimersi al riguardo. Non si sarebbe neppure contraddetto quando avrebbe menzionato che l'uccisione del padre sarebbe stata un avvertimento nei suoi confronti, egli avrebbe inizialmente parlato del "settore destra" e del reggimento, mentre nel corso della seconda audizione avrebbe genericamente indicato che era stato avvertito. In merito alle altre incongruenze avrebbe già fornito sufficienti chiarimenti in sede d'audizione. Per quanto attiene alla lacunosa descrizione degli avvenimenti occorsi tra l'8 e il 9 maggio 2014, egli rileva che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo avrebbe semplicemente ribadito e precisato quanto già dichiarato in precedenza, dando per scontato che fosse inutile ripetere tutto quanto detto nel corso della prima audizione e all'inizio della stessa. La ripetizione delle stesse domande l'avrebbe inoltre messo in difficoltà. Circa la mancata menzione del decesso del padre egli osserva che essa sarebbe già stata menzionata in precedenza. Non sarebbe neppure condivisibile l'opinione dell'UFM in merito alla differenza di esposizione tra le sue attività militari e il suo vissuto personale. Egli infatti, era un militare e conduceva una vita da militare, pertanto non vi sarebbe nessuna distinzione tra vissuto militare e vissuto personale, soprattutto in una situazione di crisi. Per quanto attiene all'allontanamento, l'insorgente ha rilevato che l'esecuzione dello stesso verso l'Ucraina sarebbe illecita e non ragionevolmente esigibile. Invero, l'UFM non avrebbe effettuato nessuna valutazione realistica e individualizzata, limitandosi all'assunto che la situazione politica vigente in Ucraina sarebbe sicura. Al contrario, in Ucraina sarebbe oggi in corso una vera e propria guerra civile. L'analisi dell'autorità inferiore sarebbe pertanto stereotipata e superficiale e la decisione sarebbe meritevole di annullamento su questo punto.

E. 4.3 Con osservazioni del 28 maggio 2015 la SEM ha considerato che i motivi scatenanti la fuga del richiedente sarebbero già stati debitamente analizzati e ritenuti inverosimili nella decisione impugnata. L'attività militare del richiedente sarebbe verosimile, ma essa si sarebbe conclusa in tempi e modalità diverse, pertanto l'autorità inferiore escluderebbe la diserzione dell'interessato. Per quanto attiene ai certificati medici stabiliti in Svizzera dai quali si evince che il richiedente è affetto da epatite cronica C, di (...) e dovrebbe seguire una terapia di 6 mesi non costituirebbe un impedimento al rimpatrio del richiedente giacché con la debita organizzazione egli potrebbe senz'altro proseguire il trattamento medico appropriato pure in Ucraina, dove sussistono le adeguate strutture sanitare atte a trattare la sua patologia. Oltremodo, l'interessato potrebbe richiedere un aiuto al ritorno per motivi sanitari ai sensi dell'art. 93 LAsi. A sostegno di tale posizione, vi sarebbe poi il comportamento adottato dal richiedente dall'arrivo in Svizzera, il quale si sarebbe reso reo di reiterati furti, ciò che costituirebbe un ulteriore elemento per escluderlo dalla concessione di un'ammissione provvisoria per motivi medici. La SEM propone dunque la reiezione del gravame.

E. 5 Questo Tribunale osserva che, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dall'insorgente in corso di procedura in parte non adempiono i criteri di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi ed in parte, per quanto verosimili, non risultano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 5.1 Innanzitutto, le allegazioni dell'insorgente inerenti agli avvenimenti dell'8 e 9 maggio 2014 ed alle circostanze dell'espatrio risultano inverosimili poiché sostanzialmente contraddittorie, vaghe ed illogiche.

E. 5.1.1 Il ricorrente si contraddice più volte in merito alla richiesta di uccidere dei civili e di fornirne le prove ai suoi superiori. Nel corso dell'audizione sulle generalità ha invero dichiarato che gli avevano assegnato, come termine per presentare le prove che dimostravano l'uccisione di un civile il 9 maggio 2014, giorno della vittoria della seconda guerra mondiale (cfr. verbale 1, pag. 10). Al contrario, nel corso dell'audizione federale non ha invece fatto menzione di alcun termine per presentare la documentazione per dimostrare di aver ucciso qualcuno ed ha allegato di non aver mai ricevuto un termine come tale (cfr. verbale 2, D182-D183, pag.17 e D201, pag. 19). Tali allegazioni non adempiono dunque i criteri previsti dall'art. 7 LAsi. Inoltre, benché non si contesti che il "settore destra" (pravii sektor) fosse attivo nella regione di Slowjansk nella primavera del 2014 (cfr. British Broadcasting Corporation [BBC], Profile: Ukraine's ultra-nationalist Right Sector, 28.04.2014, http://www.bbc.com/news/world-europe-27173857 >, consultato il 18.05.2016; The Guardian, Slavyansk shootout threatens to bury Ukraine peace deal, 21.04.2014, < http://www.theguardian.com/world/2014/apr/20/ukraine-agreement-falters-shoot-out-slavayansk , consultato il 18.05.2016), le dichiarazioni dell'insorgente circa lo stesso sono oltremodo divergenti. In merito alla proporzione esistente tra i militari regolari ed il "settore destra" (pravii sektor) egli ha infatti dapprima riferito una proporzione di cinquanta e cinquanta (cfr. verbale 1, pag. 10), per poi indicare un rapporto di settanta a trenta (cfr. verbale 2, D103-D104, pag. 10) ed infine indicare la proporzione di dieci persone dell'esercito regolare e cinque persone del "settore destra" (cfr. verbale 2, D109, pag. 11). Dipoi, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, risultano palesemente divergenti le dichiarazioni dell'insorgente in merito alla morte del padre. In un primo tempo ha dichiarato di aver appreso al rientro a casa alle sette di sera dell'8 maggio 2014 dell'uccisione del padre (cfr. verbale 1, pag. 11). Le donne che hanno assistito al decesso del padre, gli hanno riferito come questo sia improvvisamente caduto davanti all'entrata di casa colpito da una pallottola (cfr. ibidem). Ha poi aggiunto che le donne si sono recate alla sua divisione al fine di avvertirlo, tuttavia i suoi commilitoni non gli hanno detto nulla per timore che potesse suicidarsi in quanto aveva con sé l'arma (cfr. ibidem). In un secondo tempo ha per contro dichiarato che è stata E._______, la vicina, ad avvertirlo della morte del padre (cfr. verbale 2, D126-D127, pag. 12 seg.). Secondo quanto riferito da E._______, il padre è stato trovato morto con un colpo alla testa vicino all'entrata di casa e nessuno aveva assistito all'accaduto (cfr. verbale 2, D132-D138, pag. 13). Inoltre le vicine di casa non si sono recate alla sua divisione per portargli la notizia, bensì è arrivato un camioncino con dei soldati che hanno raccolto il corpo (cfr. verbale 2, D139, D143, pag. 13 seg). E._______ e le altre vicine di casa hanno informato i militari che si trattava del di lui padre ed i militari hanno risposto che portavano il corpo all'obitorio e poi gliel'avrebbero comunicato (cfr. ibidem). Tuttavia i commilitoni non avevano voluto comunicarglielo poiché egli era in possesso di un'arma e temevano il suo suicidio (cfr. verbale 2, D154, pag. 15). Confrontato alle sopraccitate incongruenze nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo si è limitato a confermare la seconda versione, ossia che nessuno aveva assistito al decesso del padre e che forse non era stato tradotto giusto (cfr. verbale 2, D199, pag. 19). Questa giustificazione non soccorre tuttavia l'insorgente e come tale va respinta giacché al termine dell'audizione sulle generalità il contenuto del verbale è stato ritradotto al richiedente, il quale ne ha confermato l'esattezza e correttezza apponendo la sua firma su ogni pagina dello stesso. In sede ricorsuale non ha neppure fornito elementi di rilevo che possano permettere al Tribunale di modificare il suo apprezzamento, difatti si è semplicemente limitato ad asserire di non ricordare di essersi contraddetto, né che l'UFM gli avesse dato il diritto di esprimersi in merito alle divergenze (cfr. ricorso, pag. 2). Infine, risultano contrarie alla realtà ed alle informazioni a disposizione del Tribunale le dichiarazioni circa gli avvenimenti del 9 maggio 2014, giorno dei festeggiamenti della vittoria della seconda guerra mondiale. L'insorgente ha in effetti allegato di essere stato trasportato con la sua unità nelle zone della città dove avrebbero avuto luogo i festeggiamenti e di aver ricevuto l'ordine di sparare e di uccidere la popolazione civile. Dopo che i suoi commilitoni hanno iniziato a sparare senza motivo alla popolazione civile e che due uomini sono morti egli ha deciso di disertare (cfr. verbale 2, D162-D170, pag. 15 seg.). Il Tribunale rileva tuttavia che da fonti russe e dell'OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine (SMM) nella città di Slowjansk in questa data, si è effettivamente svolta la festa della commemorazione della vittoria della seconda guerra mondiale nella quale vi è stata una sparatoria ed un bambino che stava giocando è stato ferito gravemente, tuttavia non vi è conoscenza di altre vittime (cfr. Ria Novosti, Un dodicenne è stato ferito gravemente nel centro di Slowjansk da una mitragliatrice, 9.05.2014 http://ria.ru/world/20140509/1007164552.html >, consultato il 23.05.2016; Argomenti e Fatti, Che cosa è successo a Mariupol e a Slowjansk il giorno della vittoria?, 09.05.2014, < http://www.aif.ru/euromaidan/uadontknows/chto_proishodit_v_mariupole_i_slavyanske_v_den_pobedy , consultato il 23.05.2016; OSCE Special Monitoring Mission to Ukraine [SMM], Latest from the Special Monitoring Mission in Ukraine - based on information received until 18:00 hrs, 14 May [Kyiv time], 15.05.2015, http://www.osce.org/ukraine-smm/118608 >, consultato il 23.05.2016). Nella città di Mariupol sarebbe anche avvenuta una sparatoria nella quale sarebbero morti tre civili e ventitré sarebbero stati feriti. Presumibilmente le forze di sicurezza ucraine avrebbero aperto il fuoco sui civili che stavano dimostrando pacificamente (cfr. Argomenti e Fatti, Che cosa è successo a Mariupol e a Slowjansk il giorno della vittoria?, 09.05.2014, < http://www.aif.ru/euromaidan/uadontknows/chto_proishodit_v_mariupole_i_slavyanske_v_den_pobedy >, consultato il 23.05.2016).

E. 5.1.2 Le dichiarazioni dell'insorgente in merito all'espatrio risultano poi prive di fondamento. In particolare, appare poco credibile che sia riuscito ad organizzare il viaggio d'espatrio in un solo giorno, così come appare inverosimile che sia riuscito ad organizzare l'espatrio, compiere più di 1'300 km fino alla frontiera con la Polonia, tra cui alcuni di questi chilometri effettuati a piedi, il tutto in meno di ventiquattro ore (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D22-D23, pag. 3, D48, pag. 5). Per di più ha indicato in maniera molto vaga come ha organizzato l'espatrio, adducendo di non averlo organizzato direttamente bensì di essersi affidato all'unione dei veterani afghani che gli aveva già proposto diverse volte di disertare ed egli fino alla morte del padre aveva rifiutato (cfr. verbale 2, D54-D62, pag. 6). Dalle dichiarazioni dell'insorgente appare dunque poco chiaro il ruolo esatto svolto dell'unione dei veterani afghani. Il Tribunale ha fondati dubbi di ritenere che la partenza dell'insorgente sia stata più pianificata e meno spontanea di quanto indicato. Appare poi poco verosimile che egli sia riuscito a procurarsi USD 1'600.- per pagare il passatore. Pur ammettendo che egli abbia tenuto i suoi risparmi in casa come dichiarato, ancora non spiega come sia riuscito a cambiarli in una valuta straniera in così poco tempo.

E. 5.1.3 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che l'interessato ha verosimilmente lasciato il suo Paese d'origine per altri motivi ed in altre circostanze da quelli addotti.

E. 5.2 In secondo luogo, malgrado si reputi che l'interessato abbia verosimilmente lasciato il suo Paese d'origine in altre circostanze da quelle addotte, il Tribunale non dubita del fatto che l'insorgente sia effettivamente stato un militare professionista ed un'eventuale diserzione dell'interessato - benché riserbi ancora qualche dubbio al riguardo - non può essere senz'altro esclusa e va pertanto analizzata nella fattispecie.

E. 5.2.1 La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). Il fatto di sottrarsi ad un obbligo di servire o di disertare non costituiscono dei motivi di per sé sufficienti per fondare la qualità di rifugiato a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione - per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche - deve temere un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. ibidem). Inoltre, per poter ritenere che le sanzioni in cui incorrerebbe il ricorrente per essersi rifiutato di servire, rispettivamente per aver disertato, siano così sproporzionate da essere qualificate come atti di persecuzione - e dunque assumere un carattere discriminatorio ("malus relativo") o sproporzionato ("malus assoluto") (cfr. circa le due nozioni GICRA 2006 n. 3 consid. 4.2 pag. 32 e relativi riferimenti) - presuppone che si verifichi che tali atti vanno oltre quanto necessario allo Stato interessato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere una forza armata (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] del 26 febbraio 2015 C-472/13, Andre Lawrence Sheperd contro Bundesrepublik Deutschland, punto 31 e 50).

E. 5.2.2 L'insorgente allega in sede ricorsuale che se viene quantomeno riconosciuto come militare professionista come ammesso dall'UFM si dovrebbe dedurne che sarebbe verosimile che egli, allontanandosi dall'Ucraina per non dover essere costretto a compiere atti inumani e crimini di guerra, si sarebbe sottratto ai suoi obblighi militari. Nella fattispecie, egli ha dichiarato di aver eseguito il servizio militare obbligatorio per un anno e mezzo dal 2007, dopodiché è rimasto volontariamente sotto contratto a partire dal 2009 (cfr. verbale 2, D43-D45, pag. 5). In Ucraina, la pena prevista per diserzione può essere compresa tra i due e i dieci anni di detenzione a seconda delle circostanze (cfr. art. 408 del codice penale ucraino), la pena massima può essere aumentata a dodici anni di detenzione nel caso in cui è stato dichiarato lo stato di guerra. Secondo un articolo della Defense News di agosto 2015, circa 50'000 soldati su 250'000 sono soldati di professione e non risulta che essi, in caso di diserzione rischiano di subire una pena più alta (cfr. Defense News, Official: Ukraine Must Boost Professional Troop Numbers, 05.08.2015, < http://www.defensenews.com/story/defense/land/2015/08/05/official-ukraine-must-boost-professional-troop-numbers/31184933/ >, consultato il 23.05.2016). Tuttavia, in pratica, secondo le dichiarazioni di un rappresentante della giustizia militare, nel 2014 circa diecimila persone sono state registrate per aver lasciato la loro unità militare senza autorizzazione, contro quattrocento persone è stata pronunciata una pena pecuniaria rispettivamente una pena sospesa con la condizionale e tre persone sono state condannate a sette anni di prigione. Non è noto se sono state aperte procedure contro tutti i presunti disertori (cfr. Vesti, Lo Stato Maggiore ha stimato il numero di disertori dall'inizio dell'Anti-Terror-Operation, 20.06.2015, http://vesti-ukr.com/donbass/104275-v-genshtabe-podschitali-kolichestvo-dezertirov-s-nachala-ato >, consultato il 23.05.2016). Il presidente ucraino Petro Poroschenko ha espresso comprensione per i disertori della prima chiamata alle armi del 2014 poiché erano stati mal preparati al conflitto armato ed un terzo dei soldati avrebbe già disertato dopo le prime sparatorie (cfr. Vesti, Quasi un terzo delle persone reclutate nella prima chiamata alle armi hanno disertato, 22.03.2015, < http://vesti-ukr.com/donbass/93300-pochti-tret-mobilizovannyh-pervoj-volny-stali-dezertirami >, consultato il 23.05.2016). Nella fattispecie dunque, in assenza di ulteriori elementi agli atti, non vi è modo di considerare che un'eventuale pena per diserzione possa essere considerata sproporzionata - ossia che vada oltre quanto necessario allo Stato interessato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere una forza armata - o che egli rischi di subire delle pene discriminatorie in ragione della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Non vi sono invero indizi per ritenere che egli sarà considerato come un oppositore politico e l'eventuale etnia russa dell'insorgente indicata nel suo passaporto - quand'anche egli si è dichiarato di etnia ucraina (cfr. verbale 1, pag. 4) - non costituisce ovviamente un elemento sufficiente. A titolo abbondanziale, va da ultimo osservato che il ricorrente prima di potersi prevalere della diserzione come motivo d'asilo per non dover compiere degli atti inumani, avrebbe dovuto ricorrere alla procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza. Nella fattispecie l'interessato non ha richiesto od iniziato una simile procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza, per cui non avendolo fatto, esclude ogni protezione a meno che egli non dimostri di non aver potuto disporre, nella situazione concreta, di nessuna procedura siffatta (cfr. sentenza della CGUE del 26 febbraio 2015C-472/13, Andre Lawrence Sheperd contro Bundesrepublik Deutschland, punto 44 e seg.). Di conseguenza, quand'anche verosimile, la diserzione non risulta comunque rilevante nella fattispecie.

E. 5.3 In conclusione, in virtù di quanto sopra, il Tribunale rileva che i motivi d'asilo dell'insorgente sono in parte inverosimili ed in parte - per quanto verosimili - irrilevanti, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 6 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM) pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 7 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM (ora SEM) dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento).

E. 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Come correttamente indicato dall'UFM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Ucraina è sotto tale aspetto pacifico. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di una rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì, la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Ucraina non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento su tutto il territorio come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Ucraina è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Si tratta, dunque, di esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Ucraina da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro.

E. 7.2.1 Il Tribunale parte dal principio che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Ucraina non sia generalmente inesigibile. Invero, nonostante gli scontri prevalenti all'est del Paese dove i pregiudizi si ripercuotono tuttavia unicamente localmente nelle regioni di Luhansk e di Donec'k, nel resto del Paese attualmente non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre, sentenza del TAF E-3917/2015 del 10 luglio 2015 consid. 8.3.1).

E. 7.2.2 L'interessato proviene sì da una regione dell'Ucraina teatro di scontri, tuttavia - in quanto detentore di un passaporto ucraino (cfr. verbale 1, pag. 7) - ha la possibilità di stabilirsi in un'altra regione del Paese controllata dalle autorità ucraine ("innerstaatliche Aufenthaltsalternative", cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5.2; 2010/41 consid. 8.3.3.6; sentenza del TAF E-4149/2015 del 2 marzo 2016 consid. 6.3.1). Di conseguenza, si può ragionevolmente pretendere che il ricorrente faccia uso dell'alternativa di soggiorno interno esistente, senza ritrovarsi in una situazione che minacci la sua esistenza. Nonostante la difficile situazione economica causata dalla persistenza del conflitto, la quale ha indotto un grande esodo della popolazione ed ha reso più difficile l'accesso al lavoro e all'alloggio, il ricorrente dispone comunque di una buona formazione scolastica di undici anni, parla ucraino (sua lingua madre) nonché molto bene russo ed ha pure buone conoscenze dell'inglese (cfr. verbale 1, pag. 5). Sebbene l'insorgente disponga di esperienza professionale unicamente come militare (cfr. ibidem), egli è però giovane, celibe e senza figli o persone a carico e gli dovrebbe essere possibile reintegrarsi professionalmente ed ottenere un reddito per sopperire ai propri bisogni in un'altra regione dell'Ucraina in un periodo di tempo relativamente rapido. Va poi rilevato che il ricorrente, una volta che si sarà registrato presso le autorità competenti in quanto sfollato ("internally displaced person": IDP), potrà esercitare i propri diritti e le proprie libertà, in particolare avere accesso ai servizi medici, all'educazione, all'assistenza sociale, alla pensione e all'aiuto umanitario (cfr. Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC] / Protection Cluster Ukraine, Update in IDP Registration, 08.2015, < https://www.humanitarianresponse.info/en/system/files/documents/files/ukraine_pc_registration_update_august_en_0.pdf , consultato il 18.11.2015; UK: Home Office, Country Information and Guidance - Ukraine: Crimea, Donetsk & Luhansk, gennaio 2016, pag. 35 seg..; UN High Commissioner for Refugees [UNHCR], Ukraine. UNHCR Operational Update [28 December 2015 - 19 January 2016], 19 gennaio 2016, pag. 2). Di conseguenza, il Tribunale ritiene che con il ritorno in Ucraina il ricorrente non si ritroverà in una situazione in cui la sua esistenza sarà minacciata.

E. 7.2.3 Infine, il ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). Stando ai certificati medici del (...) 2015 e del (...) 2015 si evince che il ricorrente è affetto da epatite C cronica, di (...), la quale necessita di una terapia di sei mesi ed un successivo controllo tre mesi dopo il termine della terapia. Essendo ormai trascorso più di un anno dall'inoltro di tali certificati, non avendo l'insorgente trasmesso ulteriori aggiornamenti della sua situazione medica, il Tribunale parte dunque dal presupposto che egli abbia completato il trattamento per l'epatite C. Sia come sia, quand'anche il trattamento non sia stato effettuato, rispettivamente terminato, ed il ricorrente sia tuttora affetto da epatite C, tale problema non costituisce comunque un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento. Infatti, in Ucraina dalla primavera del 2015 è iniziato un progetto pilota volto ad ampliare l'accesso al trattamento con nuovi farmaci moderni che prevede il trattamento di 1'500 pazienti e per il quale è prevista un'espansione per il 2016 e 2017. Per di più, soldati ed altre persone appartenenti ad organi di sicurezza potranno in futuro farsi curare gratuitamente e con medicamenti moderni. La maggior parte delle persone tuttavia, al momento non ha ancora accesso a medicamenti gratuiti (cfr. International HIV/AIDS Alliance in Ukraine, Hepatitis C: War in the East of Ukraine is a Driver of the Epidemic! 28.07.2015, http://www.aidsalliance.org.ua/ru/news/pdf/01-12_2015/07/dayc_en.pdf >, consultato il 23.05.2016). Lo Stato mette inoltre a disposizione circa USD 8 mio. per il trattamento dell'epatite, tali fondi permetteranno a circa 16'000 persone l'accesso ad una terapia (cfr. Global Health Institute, Strategies to Increase Access to Hepatitis C Treatment: A Question of Price or Public Health? Study based on the situation in the Eastern European selected countries Russia, Ukraine and Georgia, 02.2015, https://intranet.isglobal.org/documents/10179/3408669/Strategies+to+Increase+Access+to+Hepatitis+C+Treatment/2024ff58-b41a-41d1-9a96-7c19343ffe6c , consultato il 23.05.2016). Non è ancora chiaro sulla base di quali criteri le persone hanno accesso ai trattamenti per l'epatite finanziati dal governo. Le persone vulnerabili dovrebbero tuttavia essere favorite (cfr. International HIV/AIDS Alliance in Ukraine, Alliance Ukraine secures Hepatitis C treatment for people living with HIV, 11.09.2013, http://www.aidsalliance.org/about/news/250-alliance-ukraine-secures-hep-ctreatment-for-people-living-with-hiv >, consultato il 23.05.2016). Inoltre, il ministero della salute ucraino è attualmente in trattativa con un grossa casa farmaceutica per la messa a disposizione di un nuovo medicamento a dei prezzi abbordabili ad un grande numero di persone (cfr. International HIV/AIDS Alliance in Ukraine, The Cutting Edge Drug to Treat Patients with Hepatitis C is Finally in Ukraine, 27.05.2015, < http://www.aidsalliance.org.ua/ru/news/pdf/01-12_2015/05/Sofosbuvir%20in%20Ukraine_en.pdf >, consultato il 23.05.2016). In conclusione, in casu non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera dell'insorgente per motivi medici in quanto egli avrà, se del caso, la possibilità di accedere ad un trattamento per l'epatite C. Altresì, giova ricordare al ricorrente che ha la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi.

E. 7.2.4 Di conseguenza, In considerazione di tutto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi).

E. 7.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 8 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

E. 9 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 10.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali al momento dell'inoltro del ricorso sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 10.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4207/2014 Sentenza del 2 giugno 2016 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Hans Schürch, Gérald Bovier, cancelliera Sebastiana Stähli. Parti A._______, nato il (...), Ucraina, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM; già Ufficio federale della migrazione, UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 14 luglio 2014 / N (...). Fatti: A. L'interessato, di cittadinanza ed etnia ucraina, è nato e cresciuto a Slowjansk (ucraino) rispettivamente Slawjansk (russo), nella regione (Oblast') di Donec'k (Doneck), dove ha vissuto fino al suo espatrio avvenuto il 9 maggio 2014. In data 15 maggio 2014 è entrato in Svizzera ed il giorno seguente, il 16 maggio 2014, ha depositato la domanda d'asilo in oggetto. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato poiché mentre faceva il servizio militare sarebbe arrivato un gruppo - il "settore destra" (in ucraino: pravii sektor) - che avrebbe dato l'ordine di uccidere tutte le persone che dimostravano e protestavano in piazza. Avrebbe anche dovuto dimostrare le uccisioni tramite dei mezzi di prova e per ogni persona uccisa avrebbero ricevuto USD 500.- (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 2 giugno 2014 [di seguito: verbale 1], pag. 10; verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 4 luglio 2014 [di seguito: verbale 2], D87-D88, pagg. 8-9). Egli avrebbe tentato di evitare di uccidere i civili e il 9 maggio 2014, quando avrebbero ricevuto l'ordine di uccidere la popolazione civile, e la sparatoria sarebbe iniziata egli sarebbe fuggito (cfr. ibidem). B. Con decisione del 14 luglio 2014, notificata all'interessato il medesimo giorno (cfr. atto A15/1), l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento siccome lecita, esigibile e possibile. C. In data 25 luglio 2014 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 28 luglio 2014), l'interessato è insorto contro la summenzionata decisione dell'UFM con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha chiesto in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In via subordinata ha chiesto la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una nuova decisione oppure la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Ha altresì presentato, secondo il senso, una domanda di assistenza giudiziaria. D. Il certificato medico del (...) 2015, trasmesso al Tribunale tramite la SEM, della Dr. med. B._______ ha informato l'Ufficio della migrazione del cantone C._______ che a fine settembre 2014 al richiedente era stata diagnosticata l'epatite C stadio (...) con (...). E. Con ordinanza del 13 maggio 2015 il Tribunale ha invitato la SEM a presentare le sue osservazioni in merito al ricorso nonché al certificato medico del (...) 2015 entro un termine fissato al 28 maggio 2015. F. Il rapporto medico del (...) 2015 ("Kurzbericht") con allegato il rapporto epatologico del (...) 2015 della clinica D._______ di C.________ è stato trasmesso dalla SEM al Tribunale. G. Con ordinanza del (...) 2015 il Tribunale ha trasmesso all'autorità inferiore i due rapporti medici datati (...) 2015 e (...) 2015 invitando l'autorità inferiore a presentare le osservazioni in merito entro il medesimo termine fissato al 28 maggio 2015. H. Le osservazioni della SEM del 28 maggio 2015, inviate al ricorrente con ordinanza del 10 giugno 2015 con facoltà di esprimersi in replica e ritornate al Tribunale con l'avviso "non ritirato", tramite le quali l'autorità inferiore ha confermato la decisione impugnata e proposto la reiezione del gravame. I. Con lettera del 23 giugno 2015 il Tribunale ha nuovamente inviato al ricorrente le osservazioni della SEM del 28 maggio 2015 e fissato un nuovo termine per esprimersi in replica, considerato che l'indirizzo a cui era stata inviata l'ordinanza del 10 giugno 2015 non corrispondeva pienamente all'indirizzo fornito dal cantone C._______ al Tribunale. Le stesse sono di nuovo ritornate al Tribunale con il medesimo avviso "non ritirato". Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art, 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). Non sono rifugiati le persone che sono esposte a seri pregiudizi o hanno fondato timore di esservi esposte per aver rifiutato di prestare servizio militare o per aver disertato (art. 3 cpv. 3 LAsi), è fatto salvo il rispetto della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (art. 3 cpv. 3 LAsi in fine). 3.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 4. 4.1 Nella decisione impugnata l'UFM ha ritenuto inverosimili i motivi d'asilo dell'interessato. In primo luogo, il racconto sarebbe infatti contraddistinto da più divergenze. In particolare sarebbero palesemente contraddittorie le allegazioni concernenti lo svolgimento dell'assassinio del padre poiché durante la prima audizione avrebbe asserito che delle donne avrebbero visto come improvvisamente il padre era caduto a terra in seguito al colpo di un'arma da fuoco. Le stesse si sarebbero poi recate presso la sua divisione per avvertirlo del fatto e al suo ritorno a casa gli avrebbero raccontato l'accaduto. Sennonché, nell'audizione susseguente egli avrebbe dichiarato che soltanto una donna gli avrebbe comunicato l'evento e nessuno sarebbe stato direttamene testimone dell'accaduto, bensì un gruppo di militari che girava per strada si sarebbe fermato per recuperare la salma e in siffatta circostanza sarebbe stato chiesto a tali militari di avvisarla. Confrontato in merito a tali divergenze, egli avrebbe affermato che nessuno avrebbe assistito all'omicidio, ma il corpo del padre sarebbe stato trovato a terra e delle signore avrebbero semplicemente fermato il camioncino militare che passava per strada al fine di avvisarla dell'accaduto. Oltremodo, nell'audizione sulle generalità avrebbe dichiarato che uno dei capi del reggimento avrebbe giustificato la mancata comunicazione del decesso del padre poiché avrebbe temuto un suo suicidio, mentre nel corso della seconda audizione avrebbe affermato che due membri del "settore destra" gli avrebbero esposto siffatta giustificazione. Avrebbe anche dapprima affermato che i militari del reggimento e del "settore destra" gli avrebbero detto che la morte del padre era un avvertimento nei suoi confronti, per poi allegare che sarebbero stati gli stessi due esponenti del "settore destra" ad intimidirlo. Per di più sarebbero incongruenti le asserzioni in merito all'ultimatum per fornire le prove dell'uccisione di civili. Infatti, egli avrebbe in un primo tempo indicato che gli era stata impartita la data del 9 maggio 2014 quale termine per produrre delle prove, in un secondo tempo avrebbe invece precisato che non gli sarebbe stato impartito alcun ultimatum. In secondo luogo, le sue allegazioni non sarebbero sufficientemente motivate. Invero, la descrizione in merito all'accaduto dell'8 maggio 2014 si sarebbe contraddistinta per la marcata inconsistenza delle sue affermazioni. Nel racconto libero avrebbe spontaneamente narrato la cronologia dei fatti avvenuta dall'8 maggio 2014 al 9 maggio 2014, in particolare avrebbe indicato di essere venuto a conoscenza della morte del padre una volta tornato a casa, tuttavia allorché esortato a spiegare la giornata egli avrebbe liquidato la richiesta limitandosi unicamente a dettagliare le attività militari svolte quel giorno. In merito al suo vissuto personale avrebbe raccontato in maniera molto lacunosa ed evasiva di aver prestato servizio fino alle 19.00 dopodiché di essere tornato a casa aggiungendo che avrebbe dovuto presentarsi alla sua unità militare alle sei del mattino. Nonostante i vari inviti ad esprimersi, egli non avrebbe mai evocato spontaneamente la morte del padre o di altri elementi scatenanti la decisone di fuggire dal Paese. Oltremodo, sempre soltanto dopo numerose sollecitazioni avrebbe addotto di essersi dapprima recato all'obitorio, di aver girovagato per strada e di aver in seguito recuperato i suoi averi prima di tornare all'unità. Unicamente quando invitato esplicitamente a menzionare se fosse successo qualcosa di rilevante nel corso della notte si sarebbe poi espresso in merito all'avvertimento ricevuto. Ciò confermerebbe che qualora avesse effettivamente vissuto i fatti personali addotti, li avrebbe sicuramente esposti in modo ben più preciso, minuzioso e soprattutto convincente. Inoltre, la sua incapacità di esporre il suo vissuto personale sarebbe radicalmente ed inspiegabilmente in contrasto con la sua abilità nel circostanziare fluidamente le sue attività in ambito militare. Nell'insieme quindi, essendo le dichiarazioni dell'interessato inverosimili, l'UFM non ne ha analizzato la loro rilevanza e pertanto non gli ha riconosciuto la qualità di rifugiato ed ha respinto la sua domanda d'asilo. Avendo respinto la domanda d'asilo, l'UFM ha pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera. Ha indicato che non vi sarebbero indizi tali da dedurre un rischio di esposizione dell'interessato nel suo Paese d'origine a pene o trattamenti vietati dall'art. 3 CEDU. Oltre ad essere ammissibile, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe pure ragionevolmente esigibile, invero egli godrebbe di buona salute, disporrebbe di una buona istruzione e di una solida esperienza professionale come militare professionista e vista l'inattendibilità delle sue dichiarazioni, nulla permetterebbe di escludere che in Patria non abbia una densa rete famigliare su cui contare. Infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile sia sul piano tecnico che pratico. 4.2 Con ricorso l'insorgente ha preliminarmente contestato la decisione dell'UFM circa l'inverosimiglianza constatata dei suoi motivi d'asilo, segnatamente in merito alle contraddizioni. Circa l'incongruenza rilevata in merito alla comunicazione della morte del padre egli non ricorderebbe di essersi contraddetto, né che gli fosse stato accordato il diritto di esprimersi al riguardo. Non si sarebbe neppure contraddetto quando avrebbe menzionato che l'uccisione del padre sarebbe stata un avvertimento nei suoi confronti, egli avrebbe inizialmente parlato del "settore destra" e del reggimento, mentre nel corso della seconda audizione avrebbe genericamente indicato che era stato avvertito. In merito alle altre incongruenze avrebbe già fornito sufficienti chiarimenti in sede d'audizione. Per quanto attiene alla lacunosa descrizione degli avvenimenti occorsi tra l'8 e il 9 maggio 2014, egli rileva che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo avrebbe semplicemente ribadito e precisato quanto già dichiarato in precedenza, dando per scontato che fosse inutile ripetere tutto quanto detto nel corso della prima audizione e all'inizio della stessa. La ripetizione delle stesse domande l'avrebbe inoltre messo in difficoltà. Circa la mancata menzione del decesso del padre egli osserva che essa sarebbe già stata menzionata in precedenza. Non sarebbe neppure condivisibile l'opinione dell'UFM in merito alla differenza di esposizione tra le sue attività militari e il suo vissuto personale. Egli infatti, era un militare e conduceva una vita da militare, pertanto non vi sarebbe nessuna distinzione tra vissuto militare e vissuto personale, soprattutto in una situazione di crisi. Per quanto attiene all'allontanamento, l'insorgente ha rilevato che l'esecuzione dello stesso verso l'Ucraina sarebbe illecita e non ragionevolmente esigibile. Invero, l'UFM non avrebbe effettuato nessuna valutazione realistica e individualizzata, limitandosi all'assunto che la situazione politica vigente in Ucraina sarebbe sicura. Al contrario, in Ucraina sarebbe oggi in corso una vera e propria guerra civile. L'analisi dell'autorità inferiore sarebbe pertanto stereotipata e superficiale e la decisione sarebbe meritevole di annullamento su questo punto. 4.3 Con osservazioni del 28 maggio 2015 la SEM ha considerato che i motivi scatenanti la fuga del richiedente sarebbero già stati debitamente analizzati e ritenuti inverosimili nella decisione impugnata. L'attività militare del richiedente sarebbe verosimile, ma essa si sarebbe conclusa in tempi e modalità diverse, pertanto l'autorità inferiore escluderebbe la diserzione dell'interessato. Per quanto attiene ai certificati medici stabiliti in Svizzera dai quali si evince che il richiedente è affetto da epatite cronica C, di (...) e dovrebbe seguire una terapia di 6 mesi non costituirebbe un impedimento al rimpatrio del richiedente giacché con la debita organizzazione egli potrebbe senz'altro proseguire il trattamento medico appropriato pure in Ucraina, dove sussistono le adeguate strutture sanitare atte a trattare la sua patologia. Oltremodo, l'interessato potrebbe richiedere un aiuto al ritorno per motivi sanitari ai sensi dell'art. 93 LAsi. A sostegno di tale posizione, vi sarebbe poi il comportamento adottato dal richiedente dall'arrivo in Svizzera, il quale si sarebbe reso reo di reiterati furti, ciò che costituirebbe un ulteriore elemento per escluderlo dalla concessione di un'ammissione provvisoria per motivi medici. La SEM propone dunque la reiezione del gravame.

5. Questo Tribunale osserva che, le dichiarazioni decisive in materia d'asilo rese dall'insorgente in corso di procedura in parte non adempiono i criteri di verosimiglianza giusta l'art. 7 LAsi ed in parte, per quanto verosimili, non risultano rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 5.1 Innanzitutto, le allegazioni dell'insorgente inerenti agli avvenimenti dell'8 e 9 maggio 2014 ed alle circostanze dell'espatrio risultano inverosimili poiché sostanzialmente contraddittorie, vaghe ed illogiche. 5.1.1 Il ricorrente si contraddice più volte in merito alla richiesta di uccidere dei civili e di fornirne le prove ai suoi superiori. Nel corso dell'audizione sulle generalità ha invero dichiarato che gli avevano assegnato, come termine per presentare le prove che dimostravano l'uccisione di un civile il 9 maggio 2014, giorno della vittoria della seconda guerra mondiale (cfr. verbale 1, pag. 10). Al contrario, nel corso dell'audizione federale non ha invece fatto menzione di alcun termine per presentare la documentazione per dimostrare di aver ucciso qualcuno ed ha allegato di non aver mai ricevuto un termine come tale (cfr. verbale 2, D182-D183, pag.17 e D201, pag. 19). Tali allegazioni non adempiono dunque i criteri previsti dall'art. 7 LAsi. Inoltre, benché non si contesti che il "settore destra" (pravii sektor) fosse attivo nella regione di Slowjansk nella primavera del 2014 (cfr. British Broadcasting Corporation [BBC], Profile: Ukraine's ultra-nationalist Right Sector, 28.04.2014, http://www.bbc.com/news/world-europe-27173857 >, consultato il 18.05.2016; The Guardian, Slavyansk shootout threatens to bury Ukraine peace deal, 21.04.2014, , consultato il 23.05.2016; Argomenti e Fatti, Che cosa è successo a Mariupol e a Slowjansk il giorno della vittoria?, 09.05.2014, , consultato il 23.05.2016). Nella città di Mariupol sarebbe anche avvenuta una sparatoria nella quale sarebbero morti tre civili e ventitré sarebbero stati feriti. Presumibilmente le forze di sicurezza ucraine avrebbero aperto il fuoco sui civili che stavano dimostrando pacificamente (cfr. Argomenti e Fatti, Che cosa è successo a Mariupol e a Slowjansk il giorno della vittoria?, 09.05.2014, , consultato il 23.05.2016). 5.1.2 Le dichiarazioni dell'insorgente in merito all'espatrio risultano poi prive di fondamento. In particolare, appare poco credibile che sia riuscito ad organizzare il viaggio d'espatrio in un solo giorno, così come appare inverosimile che sia riuscito ad organizzare l'espatrio, compiere più di 1'300 km fino alla frontiera con la Polonia, tra cui alcuni di questi chilometri effettuati a piedi, il tutto in meno di ventiquattro ore (cfr. verbale 1, pag. 8; verbale 2, D22-D23, pag. 3, D48, pag. 5). Per di più ha indicato in maniera molto vaga come ha organizzato l'espatrio, adducendo di non averlo organizzato direttamente bensì di essersi affidato all'unione dei veterani afghani che gli aveva già proposto diverse volte di disertare ed egli fino alla morte del padre aveva rifiutato (cfr. verbale 2, D54-D62, pag. 6). Dalle dichiarazioni dell'insorgente appare dunque poco chiaro il ruolo esatto svolto dell'unione dei veterani afghani. Il Tribunale ha fondati dubbi di ritenere che la partenza dell'insorgente sia stata più pianificata e meno spontanea di quanto indicato. Appare poi poco verosimile che egli sia riuscito a procurarsi USD 1'600.- per pagare il passatore. Pur ammettendo che egli abbia tenuto i suoi risparmi in casa come dichiarato, ancora non spiega come sia riuscito a cambiarli in una valuta straniera in così poco tempo. 5.1.3 Di conseguenza, il Tribunale ritiene che l'interessato ha verosimilmente lasciato il suo Paese d'origine per altri motivi ed in altre circostanze da quelli addotti. 5.2 In secondo luogo, malgrado si reputi che l'interessato abbia verosimilmente lasciato il suo Paese d'origine in altre circostanze da quelle addotte, il Tribunale non dubita del fatto che l'insorgente sia effettivamente stato un militare professionista ed un'eventuale diserzione dell'interessato - benché riserbi ancora qualche dubbio al riguardo - non può essere senz'altro esclusa e va pertanto analizzata nella fattispecie. 5.2.1 La giurisprudenza ha confermato che con l'adozione dell'art. 3 cpv. 3 LAsi la prassi sinora seguita riguardo alle persone che motivano una domanda d'asilo con il rifiuto di servire o la diserzione le loro paese d'origine rimane valida (cfr. DTAF 2015/3 consid, 4.3-4.5 e 5). Il fatto di sottrarsi ad un obbligo di servire o di disertare non costituiscono dei motivi di per sé sufficienti per fondare la qualità di rifugiato a meno che ne risulti una persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 LAsi. In altri termini, alla persona interessata deve essere riconosciuta la qualità di rifugiato soltanto se, in seguito alla sua renitenza o diserzione - per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche - deve temere un trattamento che comporta seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi (cfr. DTAF 2015/3 consid. 5, in particolare consid. 5.9). Il timore di essere sanzionati per renitenza o diserzione è oggettivamente fondato allorquando il richiedente è in contatto con le autorità militari (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2006 n. 3 consid. 4.10 pag. 39). Detto contatto è presunto se la diserzione è intervenuta durante il servizio attivo oppure se la persona ha ricevuto un ordine di marcia (cfr. ibidem). Inoltre, per poter ritenere che le sanzioni in cui incorrerebbe il ricorrente per essersi rifiutato di servire, rispettivamente per aver disertato, siano così sproporzionate da essere qualificate come atti di persecuzione - e dunque assumere un carattere discriminatorio ("malus relativo") o sproporzionato ("malus assoluto") (cfr. circa le due nozioni GICRA 2006 n. 3 consid. 4.2 pag. 32 e relativi riferimenti) - presuppone che si verifichi che tali atti vanno oltre quanto necessario allo Stato interessato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere una forza armata (cfr. sentenza della Corte di giustizia dell'Unione europea [CGUE] del 26 febbraio 2015 C-472/13, Andre Lawrence Sheperd contro Bundesrepublik Deutschland, punto 31 e 50). 5.2.2 L'insorgente allega in sede ricorsuale che se viene quantomeno riconosciuto come militare professionista come ammesso dall'UFM si dovrebbe dedurne che sarebbe verosimile che egli, allontanandosi dall'Ucraina per non dover essere costretto a compiere atti inumani e crimini di guerra, si sarebbe sottratto ai suoi obblighi militari. Nella fattispecie, egli ha dichiarato di aver eseguito il servizio militare obbligatorio per un anno e mezzo dal 2007, dopodiché è rimasto volontariamente sotto contratto a partire dal 2009 (cfr. verbale 2, D43-D45, pag. 5). In Ucraina, la pena prevista per diserzione può essere compresa tra i due e i dieci anni di detenzione a seconda delle circostanze (cfr. art. 408 del codice penale ucraino), la pena massima può essere aumentata a dodici anni di detenzione nel caso in cui è stato dichiarato lo stato di guerra. Secondo un articolo della Defense News di agosto 2015, circa 50'000 soldati su 250'000 sono soldati di professione e non risulta che essi, in caso di diserzione rischiano di subire una pena più alta (cfr. Defense News, Official: Ukraine Must Boost Professional Troop Numbers, 05.08.2015, , consultato il 23.05.2016). Tuttavia, in pratica, secondo le dichiarazioni di un rappresentante della giustizia militare, nel 2014 circa diecimila persone sono state registrate per aver lasciato la loro unità militare senza autorizzazione, contro quattrocento persone è stata pronunciata una pena pecuniaria rispettivamente una pena sospesa con la condizionale e tre persone sono state condannate a sette anni di prigione. Non è noto se sono state aperte procedure contro tutti i presunti disertori (cfr. Vesti, Lo Stato Maggiore ha stimato il numero di disertori dall'inizio dell'Anti-Terror-Operation, 20.06.2015, http://vesti-ukr.com/donbass/104275-v-genshtabe-podschitali-kolichestvo-dezertirov-s-nachala-ato >, consultato il 23.05.2016). Il presidente ucraino Petro Poroschenko ha espresso comprensione per i disertori della prima chiamata alle armi del 2014 poiché erano stati mal preparati al conflitto armato ed un terzo dei soldati avrebbe già disertato dopo le prime sparatorie (cfr. Vesti, Quasi un terzo delle persone reclutate nella prima chiamata alle armi hanno disertato, 22.03.2015, , consultato il 23.05.2016). Nella fattispecie dunque, in assenza di ulteriori elementi agli atti, non vi è modo di considerare che un'eventuale pena per diserzione possa essere considerata sproporzionata - ossia che vada oltre quanto necessario allo Stato interessato per esercitare il suo legittimo diritto di mantenere una forza armata - o che egli rischi di subire delle pene discriminatorie in ragione della sua razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche. Non vi sono invero indizi per ritenere che egli sarà considerato come un oppositore politico e l'eventuale etnia russa dell'insorgente indicata nel suo passaporto - quand'anche egli si è dichiarato di etnia ucraina (cfr. verbale 1, pag. 4) - non costituisce ovviamente un elemento sufficiente. A titolo abbondanziale, va da ultimo osservato che il ricorrente prima di potersi prevalere della diserzione come motivo d'asilo per non dover compiere degli atti inumani, avrebbe dovuto ricorrere alla procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza. Nella fattispecie l'interessato non ha richiesto od iniziato una simile procedura per ottenere lo status di obiettore di coscienza, per cui non avendolo fatto, esclude ogni protezione a meno che egli non dimostri di non aver potuto disporre, nella situazione concreta, di nessuna procedura siffatta (cfr. sentenza della CGUE del 26 febbraio 2015C-472/13, Andre Lawrence Sheperd contro Bundesrepublik Deutschland, punto 44 e seg.). Di conseguenza, quand'anche verosimile, la diserzione non risulta comunque rilevante nella fattispecie. 5.3 In conclusione, in virtù di quanto sopra, il Tribunale rileva che i motivi d'asilo dell'insorgente sono in parte inverosimili ed in parte - per quanto verosimili - irrilevanti, per il che, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo, destituito di fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

6. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'UFM (ora SEM) pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg. nonché 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche sul punto di questione della pronuncia dell'allontanamento, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

7. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 LStr prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), ragionevolmente esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento d'una di queste condizioni, l'UFM (ora SEM) dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi ed art. 83 cpv. 1 e 7 LStr). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e relativo riferimento). 7.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). Sicché nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 [Conv., RS 0.142.30]). Giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Come correttamente indicato dall'UFM nella decisione impugnata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo del ricorrente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto l'allontanamento verso l'Ucraina è sotto tale aspetto pacifico. In siffatte circostanze non v'è motivo di considerare l'esistenza di una rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti). Altresì, la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Ucraina non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento su tutto il territorio come inammissibile. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento in Ucraina è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 7.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità d'una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 con rinvii). Si tratta, dunque, di esaminare se l'allontanamento dell'insorgente è ragionevolmente esigibile, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Ucraina da un lato e dalla sua situazione personale dall'altro. 7.2.1 Il Tribunale parte dal principio che l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Ucraina non sia generalmente inesigibile. Invero, nonostante gli scontri prevalenti all'est del Paese dove i pregiudizi si ripercuotono tuttavia unicamente localmente nelle regioni di Luhansk e di Donec'k, nel resto del Paese attualmente non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. tra le altre, sentenza del TAF E-3917/2015 del 10 luglio 2015 consid. 8.3.1). 7.2.2 L'interessato proviene sì da una regione dell'Ucraina teatro di scontri, tuttavia - in quanto detentore di un passaporto ucraino (cfr. verbale 1, pag. 7) - ha la possibilità di stabilirsi in un'altra regione del Paese controllata dalle autorità ucraine ("innerstaatliche Aufenthaltsalternative", cfr. DTAF 2011/51 consid. 8.5.2; 2010/41 consid. 8.3.3.6; sentenza del TAF E-4149/2015 del 2 marzo 2016 consid. 6.3.1). Di conseguenza, si può ragionevolmente pretendere che il ricorrente faccia uso dell'alternativa di soggiorno interno esistente, senza ritrovarsi in una situazione che minacci la sua esistenza. Nonostante la difficile situazione economica causata dalla persistenza del conflitto, la quale ha indotto un grande esodo della popolazione ed ha reso più difficile l'accesso al lavoro e all'alloggio, il ricorrente dispone comunque di una buona formazione scolastica di undici anni, parla ucraino (sua lingua madre) nonché molto bene russo ed ha pure buone conoscenze dell'inglese (cfr. verbale 1, pag. 5). Sebbene l'insorgente disponga di esperienza professionale unicamente come militare (cfr. ibidem), egli è però giovane, celibe e senza figli o persone a carico e gli dovrebbe essere possibile reintegrarsi professionalmente ed ottenere un reddito per sopperire ai propri bisogni in un'altra regione dell'Ucraina in un periodo di tempo relativamente rapido. Va poi rilevato che il ricorrente, una volta che si sarà registrato presso le autorità competenti in quanto sfollato ("internally displaced person": IDP), potrà esercitare i propri diritti e le proprie libertà, in particolare avere accesso ai servizi medici, all'educazione, all'assistenza sociale, alla pensione e all'aiuto umanitario (cfr. Internal Displacement Monitoring Centre [IDMC] / Protection Cluster Ukraine, Update in IDP Registration, 08.2015, , consultato il 23.05.2016). Lo Stato mette inoltre a disposizione circa USD 8 mio. per il trattamento dell'epatite, tali fondi permetteranno a circa 16'000 persone l'accesso ad una terapia (cfr. Global Health Institute, Strategies to Increase Access to Hepatitis C Treatment: A Question of Price or Public Health? Study based on the situation in the Eastern European selected countries Russia, Ukraine and Georgia, 02.2015, https://intranet.isglobal.org/documents/10179/3408669/Strategies+to+Increase+Access+to+Hepatitis+C+Treatment/2024ff58-b41a-41d1-9a96-7c19343ffe6c , consultato il 23.05.2016). Non è ancora chiaro sulla base di quali criteri le persone hanno accesso ai trattamenti per l'epatite finanziati dal governo. Le persone vulnerabili dovrebbero tuttavia essere favorite (cfr. International HIV/AIDS Alliance in Ukraine, Alliance Ukraine secures Hepatitis C treatment for people living with HIV, 11.09.2013, http://www.aidsalliance.org/about/news/250-alliance-ukraine-secures-hep-ctreatment-for-people-living-with-hiv >, consultato il 23.05.2016). Inoltre, il ministero della salute ucraino è attualmente in trattativa con un grossa casa farmaceutica per la messa a disposizione di un nuovo medicamento a dei prezzi abbordabili ad un grande numero di persone (cfr. International HIV/AIDS Alliance in Ukraine, The Cutting Edge Drug to Treat Patients with Hepatitis C is Finally in Ukraine, 27.05.2015, , consultato il 23.05.2016). In conclusione, in casu non emerge la necessità di una permanenza in Svizzera dell'insorgente per motivi medici in quanto egli avrà, se del caso, la possibilità di accedere ad un trattamento per l'epatite C. Altresì, giova ricordare al ricorrente che ha la possibilità di richiedere un aiuto al ritorno per motivi di salute ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi. 7.2.4 Di conseguenza, In considerazione di tutto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). 7.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

8. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), per il che il ricorso va respinto.

9. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 10. 10.1 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali al momento dell'inoltro del ricorso sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 10.2 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Stähli Data di spedizione: