Asilo e allontanamento (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) marzo 2024. Il (…) giugno rispettivamente il (…) giugno 2024, con i richiedenti 1 e 2, di etnia curda e religione musulmana, nonché originari di D._______, si sono tenute le audizioni inerenti ai loro motivi d’asilo. L’interessato 1 ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, asserito nel suc- citato contesto che il (…), mentre si trovava fuori per una passeggiata as- sieme all’amico E._______, delle persone scese da una vettura avrebbero iniziato a camminare verso di loro (…) e dicendo: “(…)”. Per questo egli con l’amico E._______ si sarebbero rifugiati sul tetto di un edificio, dove poi li avrebbero trovati la polizia ed arrestati il medesimo giorno in quanto sospettati di aver preso parte ad una (…) contro delle persone che sarebbe avvenuta la stessa notte. Durante il primo giorno di custodia cautelare, de- gli uomini si sarebbero presentati a casa dei suoi genitori, dicendo loro che lo avrebbero ucciso, in quanto avrebbero pensato che lui avesse fatto i loro nomi in polizia. Il (…) egli sarebbe stato rilasciato dal carcere, con però delle misure giudiziarie. Per i primi (…) dopo la sua scarcerazione, avrebbe vissuto presso una zia (…) e durante tale periodo, delle persone, si sareb- bero recate da vicini del padre per chiedere di lui. In seguito, l’interessato 1, sarebbe tornato a vivere a casa dei genitori, ma le minacce sarebbero continuate. Il (…), il padre del richiedente 1, avrebbe denunciato in polizia F._______, G._______ e H._______, che avrebbero minacciato l’interes- sato 1. A seguito di ciò, per (…) giorni, la sua casa sarebbe stata sorve- gliata dalla polizia, poi non sarebbe più stato fatto nulla e neppure la de- nuncia sarebbe risultata registrata ufficialmente, ciò che egli attribuirebbe al padre delle persone denunciate, I._______, membro del partito (…) ([…]). In seguito l’amico E._______ sarebbe stato (…) da uomini e (…) di (…) dei denunciati dal padre, G._______ e H._______, i quali a seguito di uno (…) dopo un’udienza in tribunale, sarebbero stati incarcerati per (…). Il (…) la decisione di misure giudiziarie nei confronti del richiedente 1 sa- rebbe stata revocata. Egli, nel mentre, avrebbe ricevuto dei messaggi di minacce via (…) da parte di H._______ e, per via delle stesse, l’interessato 1 non sarebbe più uscito di casa, se non per recarsi al lavoro, accompa- gnato da colleghi. Anche per far visita a suoi familiari, si sarebbe fatto ve- nire a prendere e riaccompagnare in macchina. Dal (…) al (…) del (…), si sarebbe trasferito per motivi lavorativi ad J._______ insieme alla moglie, per poi ritornare a D._______, in un appartamento in affitto. Il (…) sarebbe stato emesso un atto d’accusa nei suoi confronti il quale sarebbe stato am- messo dal tribunale con decisione del (…). Egli sarebbe accusato dei reati
D-4181/2024 Pagina 3 di (…), (…) e (…). Egli avrebbe lasciato la Turchia con la sua famiglia, le- galmente, recandosi in K._______ il (…) 2024. Dopo il suo espatrio, il 14 maggio 2024, si sarebbe tenuta la prima udienza del processo nel quale egli è accusato ed a causa della sua assenza, avrebbero preso la decisione di emanare un mandato di accompagnamento coattivo nei suoi confronti. La seconda udienza del processo, sarebbe prevista per il (…). Anche dopo il suo espatrio le minacce sarebbero proseguite. Nel caso di un suo rientro in patria, egli teme di essere ucciso o processato ingiustamente. Dal canto suo, l’interessata 2 ha riferito di essere espatriata con il marito ed il figlio il (…) 2024 dalla Turchia, via aerea, legalmente e con i loro pas- saporti, (…) o (…) dopo aver ricevuto la convocazione della prima udienza in tribunale per il marito. Se essi non fossero partiti, il marito sarebbe stato ucciso, viste le minacce ricevute, o lo Stato lo avrebbe processato e incar- cerato. Le minacce rivolte al marito, avrebbero inoltre avuto quale effetto sulla sua vita, che ella non avrebbe più avuto una vita sociale per la paura che il coniuge venisse (…) dalle persone che lo minacciavano tramite mes- saggi inviati al suo cellulare. Inoltre, ella desidererebbe che il figlio cresca in un ambiente sano. A comprova della loro identità e delle loro dichiarazioni, i richiedenti hanno presentato le loro carte d’identità originali, nonché in copia (di cui ai mezzi di prova agli atti della SEM [di seguito: MdP] da n. 1 a n. 17): il formulario d’analisi del luogo del delitto della polizia scientifica di D._______ dell’(…); il verbale d’indagine dell’(…); il referto del perito del (…) ed il referto della polizia scientifica del (…); il verbale d’interrogatorio dell’interessato 1 del (…); il verbale d’interrogatorio del (…); la richiesta dell’avvocato dell’inte- ressato 1 del (…) alla procura generale di D._______; l’altra decisione del (…) del (…); lo scritto della procura generale di D._______ del (…) di ri- chiesta di conferma dei controlli giudiziari; l’altra decisione del (…) del (…); il decreto di abbandono del (…); il decreto di abbandono per E._______ del (…); l’atto di accusa del (…); la decisione di ammissione del (…) del (…); il verbale d’udienza del (…); schermate telefoniche/video con mes- saggi di minacce; la trascrizione della traduzione del video di un servizio del telegiornale presente in una chiavetta USB; la lettera dell’avvocato dell’interessato 1 del 29 aprile 2024; e il riassunto con la traduzione del video di un uomo che spara in aria presente in una pennetta USB. A.b Il 24 giugno 2024, gli interessati hanno presentato il loro parere al pro- getto di decisione negativo della SEM del 20 giugno 2024.
D-4181/2024 Pagina 4 B. Tramite la decisione del 25 giugno 2024 – notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-41/1), nell’ambito del quale è pure cessato il man- dato di rappresentanza legale con la protezione giuridica sottoscritto il 5 aprile 2024 (cfr. n. 22/1-24/1 e 42/1) – la SEM non ha riconosciuto la qua- lità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d’asilo, altresì pronunciandone l’allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del preci- tato provvedimento. C. Gli interessati hanno impugnato la succitata decisione con ricorso del 2 lu- glio 2024 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), proponendone l’annullamento ed in via principale chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; ed in via sussidiaria la concessione dell’ammissione provvisoria, per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allonta- namento. Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudi- ziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo o, subordinatamente, hanno chiesto la concessione del pagamento rateale delle stesse. D. Nella sua decisione incidentale del 12 luglio 2024, il Tribunale ha dapprima osservato come i ricorrenti sono autorizzati a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro istanza di assi- stenza giudiziaria parziale oltreché la richiesta di pagamento rateale, invi- tandoli parimenti a versare, entro il 22 luglio 2024, un anticipo sulle presu- mibili spese processuali di CHF 750.–. Anticipo che è stato corrisposto tem- pestivamente dagli insorgenti il 22 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali). E. Nel frattempo, con invio del 19 luglio 2024, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale copia di un documento straniero, non tradotto, datato (…). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza.
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Erwägungen (21 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto gli insorgenti versato tempestivamente l’anti- cipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 12 lu- glio 2024. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.
E. 4.1 Nella propria decisione la SEM ha innanzitutto ritenuto come in merito alle asserite minacce che avrebbe ricevuto il ricorrente 1, le dichiarazioni degli insorgenti 1 e 2 sarebbero risultate stereotipate, estremamente suc- cinte e prive di dettagli significativi o di elementi riscontrabili che permette- rebbero di renderle verosimili, e ciò al contrario di quanto sarebbe invece stato lecito attendersi da parte di persone che addurrebbero di essere state minacciate per quasi (…) anni. A ciò si aggiungerebbero ulteriori elementi importanti che getterebbero ulteriori dubbi circa la verosimiglianza delle al- legate minacce. Invero, in primo luogo, malgrado il lungo periodo nelle quali sarebbero persistite tali minacce, di fatto non sarebbe loro successo niente di concreto. In secondo luogo, se la vita del ricorrente 1 fosse realmente stata in pericolo a D._______, e invece ad J._______, come da lui dichia- rato, non avesse ricevuto alcuna minaccia durante il suo soggiorno di più
D-4181/2024 Pagina 6 di (…) mesi, non si comprenderebbe come egli sia ritornato a D._______, invece che cercarsi un altro lavoro o andare ad abitare in (…). In terzo ed in ultimo luogo, la ricorrente avrebbe asserito come l’evento scatenante l’espatrio, sarebbe riconducibile alla ricezione della convocazione in tribu- nale. Ciò coinciderebbe anche con quanto dichiarato dal ricorrente 1. Al- tresì, i mezzi di prova a sostegno delle minacce ricevute, sarebbero inade- guati a rendere verosimili le stesse. In un passo successivo, l’autorità infe- riore, ha osservato come in merito al procedimento penale che sarebbe stato aperto nei confronti del ricorrente 1 per i fatti successi il (…), risulte- rebbe superfluo esaminare se i documenti, depositati agli atti dagli insor- genti a sostegno di tale procedura penale, presentino o meno degli indizi oggettivi di falsificazione, essendo come le loro affermazioni non sarebbero tali da condurre al riconoscimento della loro qualità di rifugiato. Invero, il procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente 1, sarebbe da con- siderarsi legittimo e non pertinente in materia d’asilo, poiché lo stesso non risponderebbe ad un intento persecutorio ai sensi dell’art. 3 LAsi da parte delle autorità turche. Il parere non conterrebbe infine elementi, o mezzi di prova, che giustificherebbero una modifica delle conclusioni della SEM so- pra esposte.
E. 4.2 Dal canto loro, gli insorgenti nell’atto ricorsuale, hanno dapprima soste- nuto come, contrariamente a quanto esposto nella decisione sindacata, le dichiarazioni da loro presentate sarebbero state coerenti e dettagliate, senza contraddizioni significative. I loro motivi d’asilo, sarebbero inoltre ba- sati su persecuzioni, minacce e violenze subite a causa della loro apparte- nenza a una minoranza etnica ed alle loro convinzioni politiche. Le prove a sostegno delle loro affermazioni comprenderebbero denunce ufficiali, “re- ferti medici attestanti le lesioni subite” (cfr. ricorso, pag. 2), nonché testimo- nianze giurate di testimoni oculari che sarebbero state depositate agli atti. Inoltre, la famiglia del ricorrente 1 apparterrebbe ad una minoranza etnica che avrebbe subito persecuzioni sistematiche da parte delle autorità locali e da gruppi paramilitari. Tale contesto di discriminazione e violenza, avrebbe avuto “un impatto devastante” (cfr. ricorso, pag. 2) sulla loro vita quotidiana. Sotto il profilo dell’art. 3 LAsi, essi ritengono come l’autorità in- feriore non avrebbe considerato tutti gli elementi da loro dichiarati. Inoltre, le persecuzioni e discriminazioni subite dal ricorrente 1, sarebbero derivate dalla sua identità etnica e dalle sue credenze religiose, come pure a causa delle sue opinioni politiche, inclusa “un’accusa di propaganda politica con- traria al governo” (cfr. ricorso, pag. 3). Tali discriminazioni e persecuzioni subite nel suo Paese d’origine, porrebbero in grave rischio la sua vita, la sua integrità fisica e la sua libertà. Altresì, la discriminazione dei curdi in Turchia, sarebbe un problema persistente che avrebbe radici storiche e
D-4181/2024 Pagina 7 che si manifesterebbe in diversi settori della società, come nel sistema giu- diziario e nelle istituzioni governative. Egli, quale curdo, avrebbe subito delle discriminazioni nell’accesso all’istruzione, all’occupazione e ai servizi sanitari. Essi hanno infine addotto che i pregiudizi, le discriminazioni e la mancanza di protezione da parte dello Stato turco, avrebbero comportato una pressione psichica insopportabile, che li avrebbe costretti all’espatrio.
E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi).
E. 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile.
E. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
E. 6.1 A seguito di un attento esame degli atti all’incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili ed irrilevanti le allegazioni dei ricorrenti. L’autorità sindacata ha invero in modo chiaro, sufficiente e corretto, riportato nella decisione avversata, i motivi per i quali le dichiarazioni degli insorgenti ed i loro mezzi di prova non fossero atti ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Sotto tale aspetto, non si può dunque seguire la censura generica dei ricorrenti, allorché sollevano nel gravame che la SEM non avrebbe tenuto in considerazione tutti gli elementi rilevanti per la loro causa
D-4181/2024 Pagina 8 da loro dichiarati. Ragioni per le quali, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tale punto alle pertinenti considerazioni dell’autorità inferiore (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell’art. 4 PA), contenute nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5 segg.) e sopra riassunte al consid. 4.1, con i complementi che seguono.
E. 6.2 Si rimarca, innanzitutto, come il Tribunale concordi con la conclusione a cui è giunta l’autorità inferiore circa la vaghezza e l’inconsistenza delle minacce che il ricorrente 1 avrebbe ricevuto da parte di (…) persone, le quali sono già state dettagliatamente motivate dalla SEM nella decisione avversata, alla quale si può senz’altro rinviare (cfr. p.to II/1, pag. 6 segg.), non avendo del resto i ricorrenti, al di là di generiche censure ricorsuali, fatto valere nulla di specifico in merito. Al contrario, essi con i loro asserti ricorsuali hanno aggiunto al loro narrato ulteriori elementi d’inverosimi- glianza, che fanno giungere ancora maggiormente alla conclusione che le minacce riportate non fossero reali. Invero, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, in parte per la prima volta nel loro ricorso, i motivi che li avreb- bero condotti all’espatrio, non sono in alcun modo riconducibili alla loro identità etnica e religiosa, come neppure alle loro opinioni politiche. Difatti, come è chiaramente deducibile dai loro asserti espressi nel contesto delle loro audizioni sui motivi d’asilo, essi sarebbero espatriati a causa delle mi- nacce che il ricorrente 1 avrebbe ricevuto da parte di terze persone, nonché per la procedura penale che è stata aperta nei suoi confronti per gli eventi che sarebbero occorsi il (…) (cfr. n. 33/18, D19 segg., pag. 3 segg.;
n. 35/13, D18 segg., pag. 3 segg.). I motivi soggiacenti a tali minacce di terze persone – già ritenute inverosimili come sopra considerato – ed alla procedura penale aperta dalle autorità turche, come già motivato corretta- mente ed ampiamente dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/3, pag. 10 segg.), non sono però affatto riconducibili ad uno dei motivi previsti esaustivamente all’art. 3 LAsi. Bensì, come dal ricorrente 1 espressamente asserito, le minacce di G._______, F._______ e H._______. sarebbero se- guite all’evento del (…) dove vi sarebbe stata una (…) con delle persone (…), poiché i predetti avrebbero pensato che anche l’insorgente 1 facesse parte delle persone coinvolte nello stesso (cfr. n. 33/18, D33 segg., pag. 7). Inoltre, per quanto attiene alla procedura penale aperta nei confronti dell’in- sorgente 1, sia dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti 1 e 2, sia pure dalla nutrita documentazione prodotta dagli insorgenti dinanzi all’autorità sinda- cata – di cui per gli stessi motivi già esposti dalla SEM nella decisione im- pugnata, come pure per le considerazioni che seguono, anche il Tribunale ritiene di poter lasciare aperta la questione a sapere se i medesimi docu- menti siano o meno autentici – non si rileva alcun indizio che renda verosi- mile che il ricorrente 1 possa subire una persecuzione collegata ad un
D-4181/2024 Pagina 9 politmalus (si veda per la nozione, le possibili sue tre costellazioni, enun- ciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), né ancora che vi sia un intento persecutorio da parte delle autorità turche nei suoi confronti per uno dei motivi d’asilo previsti esaustivamente all’art. 3 LAsi (razza, religione, nazio- nalità, appartenenza a un gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), a causa della procedura penale aperta. In- vero, quest’ultima non soltanto non è conclusa, essendo secondo gli atti all’incarto per il momento pendente dinanzi al (…) con le accuse a carico del ricorrente 1 di (…) (cfr. MdP n. 12 e 13); e quindi, di conseguenza, non si conosce né se il ricorrente 1 verrà effettivamente condannato per i reati a lui contestati né quale sarà, nell’eventualità, la pena che gli verrà commi- nata. Ma per di più, la procedura penale in corso, non appare essere ille- gittima o condotta in violazione di fondamentali diritti procedurali o dell’uomo. Invero, il ricorrente 1 risulta imputato per i fatti che sarebbero avvenuti il (…), a seguito dei quali egli avrebbe subito un breve periodo di carcere di (…) dopo essere stato interrogato in presenza dei suoi avvocati, e poi rilasciato su richiesta del suo avvocato (cfr. MdP n. 6) con decisione giudiziaria del (…) (cfr. MdP n. 7), dapprima con delle misure giudiziarie di obbligo di firma in polizia, divieto d’espatrio nonché il divieto di recarsi in luoghi determinati (cfr. MdP n. 7), e poi queste ultime sono pure state re- vocate il (…) (cfr. MdP n. 9). Ciò che ha addirittura permesso agli insorgenti di espatriare legalmente, con i loro passaporti, dal loro Paese d’origine il (…) 2024 (cfr. n. 33/18, D6 seg., pag. 2 e D23, pag. 6; n. 35/13, D10 segg., pag. 2 e D102 segg., pag. 10 seg.). Non vi sono quindi indizi né agli atti né nelle dichiarazioni degli insorgenti, che le accuse portate avanti nei con- fronti del ricorrente 1, non siano rispettose delle regole procedurali di uno Stato di diritto o ancora che le autorità turche intendano accusarlo per un motivo intrinseco alla sua persona, in particolare in riferimento alla sua et- nia, alla sua religione o alle sue idee politiche. Ciò, infatti, non è mai trape- lato dai loro asserti, pur ritenendo che il ricorrente 1 sia stato accusato in- giustamente per dei reati che non avrebbe commesso (cfr. n. 33/18, D19 segg., pag. 3; n. 35/13, D18 segg., pag. 3 segg.). Il documento in copia presentato in fase ricorsuale, senza alcuna motivazione a supporto e senza traduzione, anche se recensisce – da una rapida traduzione effettuata dal Tribunale – che contro il ricorrente è stato spiccato un mandato di accom- pagnamento coatto dinanzi al tribunale competente per il giorno fissato per la seconda udienza (ovvero il […]; cfr. anche in merito n. 33/18, D11 segg., pag. 2 seg. e D25, pag. 6; MdP n. 13), non è in grado di mutare la succitata conclusione, ovvero che il ricorrente 1 non rischi di subire da parte delle autorità turche una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Invero, anche se tale mandato d’accompagnamento coattivo fosse ritenuto auten- tico, lo stesso dà atto soltanto del fatto che il ricorrente 1 dovesse
D-4181/2024 Pagina 10 presentarsi per l’udienza fissata dal tribunale competente – dopo che già non si sarebbe palesato alla prima udienza tenutasi il (…) (cfr. MdP n. 13)
– per presenziare alla stessa. Tale documento non è invece in alcun modo dimostrativo del fatto che il ricorrente 1 avrebbe subito, o in futuro debba subire, da parte delle autorità turche, dei trattamenti contrari all’art. 3 CEDU o ancora che le precitate violino le regole procedurali per un processo equo, o che egli venga ingiustamente condannato a causa di motivi rile- vanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Inoltre, a differenza di quanto sollevato per la prima volta nel ricorso, senza alcuna prova o elemento di qualsivoglia so- stanza e concretezza, né dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione all’inserto è evincibile che egli sia accusato pure per un reato di propa- ganda politica contraria al governo. Invero, al di là delle accuse mosse nei suoi confronti per i fatti che sarebbero avvenuti il (…) – dove egli non è in alcun modo imputato per un reato con un movente politico – egli ha negato di avere avuto problemi con le autorità turche in passato (cfr. n. 33/18, D27, pag. 6), né ha descritto una qualsivoglia attività politica da parte sua che sarebbe stata o potrebbe essere invisa al governo turco. Unica traccia di una sua attività politica nel suo Paese d’origine, del tutto marginale, la si ritrova negli asserti della moglie, dove su quesiti della rappresentante le- gale presente, ha riferito come il marito avrebbe sostenuto il partito HDP (Partito Democratico dei Popoli) finanziariamente, partecipando a delle at- tività del partito, senza però esserne membro (cfr. n. 35/13, D65 segg., pag. 7 seg.). Pertanto egli non presenta alcun profilo politico particolare, né ha reso verosimile, con il suo asserto generico ricorsuale, di aver attirato l’attenzione delle autorità turche per dei motivi politici. Infine si rimarca come dagli atti all’inserto, non è rilevabile alcun documento che atteste- rebbe di asserite lesioni subite dai ricorrenti in patria, come invece affer- mato per la prima volta nel loro ricorso. Asserto che risulta pertanto mani- festamente infondato ed offre un ulteriore indizio di conferma d’inverosimi- glianza alle loro dichiarazioni ed ai loro timori.
E. 6.3 Rispetto poi alle ulteriori allegazioni degli insorgenti contenute per la prima volta nel loro ricorso, ovvero di aver subito delle discriminazioni in quanto curdi, in particolare nell’accesso all’istruzione, all’occupazione ed ai servizi sanitari, si osserva quanto segue. L’unica dichiarazione resa dagli insorgenti in corso di procedura, che andrebbe in tal senso, la si può repe- rire soltanto negli asserti della ricorrente 2, allorché ella ha riferito di essere stata licenziata dal suo posto di lavoro per la sua identità curda, dopo (…), perché avrebbe parlato in curdo sul posto di lavoro (cfr. n. 35/13, D61, pag. 7). Invero, al di là di questo asserto, per nulla supportato con degli elementi concreti, e comunque che per la sua mancanza d’intensità non risulta essere rilevante ai sensi dell’asilo, non avendo del resto tale evento
D-4181/2024 Pagina 11 motivato la partenza dei ricorrenti, essi non hanno mai addotto alcuna pro- blematica con terze persone a causa di discriminazioni riconducibili alla loro etnia (cfr. n. 35/13, D62, pag. 7). Anzi, risulta come essi abbiano potuto svolgere un buon percorso scolastico, in particolare la ricorrente 2 che ha ottenuto una (…), ed in seguito abbiano potuto lavorare, il ricorrente 1 fino a poco prima del suo espatrio e la ricorrente 2 esercitando un’attività lavo- rativa da casa (cfr. n. 33/18, D115 segg., pag. 14 seg.; n. 35/13, D85 segg., pag. 9 seg.). Peraltro, non vi sono state dichiarazioni da parte loro, né ap- portate di concrete neppure nel ricorso, inerenti ad un mancato accesso alle cure mediche in Turchia. Anzi, risulta dalla documentazione agli atti, come la ricorrente 2 per il suo problema d’ipotiroidismo, beneficiasse di trattamenti già in patria (cfr. n. 21/2 e 47/3). Quanto sollevato per la prima volta con il ricorso dagli insorgenti, appaiono quindi essere delle dichiara- zioni meramente pretestuose. Inoltre, se è notorio che la minoranza curda subisca delle discriminazioni e vessazioni, tali problematiche non raggiun- gono in generale – come neppure all’occorrenza visto quanto sopra già edotto – l’intensità sufficiente per l’applicazione dell’art. 3 LAsi, non avendo il Tribunale fino ad oggi riconosciuta alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-4505/2024 del 24 settembre 2024 consid. 4.2, E-3874/2021 del 20 agosto 2024 con- sid. 4.3.1), né avendo i ricorrenti apportato con le loro argomentazioni ri- corsuali generiche, alcun motivo per far giungere lo scrivente Tribunale ad una diversa conclusione. Altresì, sulla scorta di quanto precede, una pres- sione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, come sollevano i ricor- renti nel gravame (cfr. ricorso, pag. 4), non può essere loro riconosciuta sulla base delle dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti da loro rese.
E. 6.4 Riassumendo, v’è luogo di constatare che non vi sono indizi concreti e sostanziati, neppure apportati nel ricorso da parte degli insorgenti, per rite- nere che al momento del loro espatrio in Turchia, essi fossero esposti a delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell’asilo o che esista un rischio fon- dato di subire dei seri pregiudizi ex art. 3 cpv. 2 LAsi, nel caso di un loro ritorno in Turchia. Pertanto, è a ragione che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai ricorrenti ed ha respinto la loro domanda d’asilo.
E. 7 Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla
D-4181/2024 Pagina 12 Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
E. 8.1 Nella decisione avversata, l’autorità inferiore ha in modo completo e corretto esposto i motivi per i quali l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti risulta essere ammissibile ed esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 1– 3 LStrI (RS 142.20), anche ed in particolare rispetto alla situazione vigente in Turchia e riguardo alla situazione personale degli insorgenti (cfr. p.to III, pag. 13 seg. della decisione impugnata). Nel ricorso, al di là di ge- neriche considerazioni, i ricorrenti non hanno apportato nessun elemento circostanziato e fondato per capovolgere la suddetta conclusione della SEM, e per questo, onde evitare ridondanti ripetizioni, si può senz’altro rin- viare alla stessa, con le seguenti aggiunte.
E. 8.2 I ricorrenti sono originari di D._______, sito nella provincia omonima, che non risulta né essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno interessato il sud-est della Turchia (cfr. sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 con- sid. 11), né una delle due province (L._______ e M._______), dove il Tri- bunale ritiene inammissibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6).
E. 8.3 Concernente poi il ricorrente 3, che ha attualmente compiuto i (…) d’età, e che dagli atti medici all’incarto risulta essere al momento in buono stato di salute (cfr. n. 32/2) – avendo in passato soltanto presentato un’in- fezione delle vie respiratorie con tosse e la prescrizione di vitamina D fino al compimento dei (…) d’età (cfr. n. 32/2 e 46/3) – l’esecuzione del suo allontanamento non risulta essere incompatibile neppure con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.). Invero, il medesimo verrà allontanato assieme ai suoi genitori, i quali risultano es- sere, vista la sua età infantile, le persone di riferimento da cui dipende for- temente per la sua educazione, per la sua cura, e dal profilo affettivo e culturale. Non sussistono quindi agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, peraltro dove vive da soltanto poco più di sei mesi, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equilibrio, in assenza tra l’altro di ogni indizio concreto che potrebbe far concludere per il contrario.
D-4181/2024 Pagina 13
E. 8.4 Da ultimo, anche dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allon- tanamento non sussistono impedimenti, in quanto i ricorrenti – i quali di- spongono delle loro carte d’identità originali tutt’ora valide – potranno pro- curarsi ogni altro documento indispensabile al rimpatrio, usando della ne- cessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12).
E. 8.5 Visto quanto precede, un’ammissione provvisoria dei ricorrenti, così come da loro concluso nel ricorso in via subordinata, non entra in conside- razione (art. 83 cpv. 1–4 LStrI).
E. 9 Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la de- cisione impugnata confermata.
E. 10 Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 22 luglio 2024.
E. 11 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva.
D-4181/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e pre- levate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 22 luglio 2024. 3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Daniele Cattaneo Alissa Vallenari
Data di spedizione:
Dispositiv
- A._______, nato il (…), con la moglie
- B._______, nata il (…), e il loro figlio
- C._______, nato il (…), Turchia, (…), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 25 giugno 2024 / N (…). D-4181/2024 Pagina 2 Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d’asilo in Svizzera il (…) marzo 2024. Il (…) giugno rispettivamente il (…) giugno 2024, con i richiedenti 1 e 2, di etnia curda e religione musulmana, nonché originari di D._______, si sono tenute le audizioni inerenti ai loro motivi d’asilo. L’interessato 1 ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, asserito nel suc- citato contesto che il (…), mentre si trovava fuori per una passeggiata as- sieme all’amico E._______, delle persone scese da una vettura avrebbero iniziato a camminare verso di loro (…) e dicendo: “(…)”. Per questo egli con l’amico E._______ si sarebbero rifugiati sul tetto di un edificio, dove poi li avrebbero trovati la polizia ed arrestati il medesimo giorno in quanto sospettati di aver preso parte ad una (…) contro delle persone che sarebbe avvenuta la stessa notte. Durante il primo giorno di custodia cautelare, de- gli uomini si sarebbero presentati a casa dei suoi genitori, dicendo loro che lo avrebbero ucciso, in quanto avrebbero pensato che lui avesse fatto i loro nomi in polizia. Il (…) egli sarebbe stato rilasciato dal carcere, con però delle misure giudiziarie. Per i primi (…) dopo la sua scarcerazione, avrebbe vissuto presso una zia (…) e durante tale periodo, delle persone, si sareb- bero recate da vicini del padre per chiedere di lui. In seguito, l’interessato 1, sarebbe tornato a vivere a casa dei genitori, ma le minacce sarebbero continuate. Il (…), il padre del richiedente 1, avrebbe denunciato in polizia F._______, G._______ e H._______, che avrebbero minacciato l’interes- sato 1. A seguito di ciò, per (…) giorni, la sua casa sarebbe stata sorve- gliata dalla polizia, poi non sarebbe più stato fatto nulla e neppure la de- nuncia sarebbe risultata registrata ufficialmente, ciò che egli attribuirebbe al padre delle persone denunciate, I._______, membro del partito (…) ([…]). In seguito l’amico E._______ sarebbe stato (…) da uomini e (…) di (…) dei denunciati dal padre, G._______ e H._______, i quali a seguito di uno (…) dopo un’udienza in tribunale, sarebbero stati incarcerati per (…). Il (…) la decisione di misure giudiziarie nei confronti del richiedente 1 sa- rebbe stata revocata. Egli, nel mentre, avrebbe ricevuto dei messaggi di minacce via (…) da parte di H._______ e, per via delle stesse, l’interessato 1 non sarebbe più uscito di casa, se non per recarsi al lavoro, accompa- gnato da colleghi. Anche per far visita a suoi familiari, si sarebbe fatto ve- nire a prendere e riaccompagnare in macchina. Dal (…) al (…) del (…), si sarebbe trasferito per motivi lavorativi ad J._______ insieme alla moglie, per poi ritornare a D._______, in un appartamento in affitto. Il (…) sarebbe stato emesso un atto d’accusa nei suoi confronti il quale sarebbe stato am- messo dal tribunale con decisione del (…). Egli sarebbe accusato dei reati D-4181/2024 Pagina 3 di (…), (…) e (…). Egli avrebbe lasciato la Turchia con la sua famiglia, le- galmente, recandosi in K._______ il (…) 2024. Dopo il suo espatrio, il 14 maggio 2024, si sarebbe tenuta la prima udienza del processo nel quale egli è accusato ed a causa della sua assenza, avrebbero preso la decisione di emanare un mandato di accompagnamento coattivo nei suoi confronti. La seconda udienza del processo, sarebbe prevista per il (…). Anche dopo il suo espatrio le minacce sarebbero proseguite. Nel caso di un suo rientro in patria, egli teme di essere ucciso o processato ingiustamente. Dal canto suo, l’interessata 2 ha riferito di essere espatriata con il marito ed il figlio il (…) 2024 dalla Turchia, via aerea, legalmente e con i loro pas- saporti, (…) o (…) dopo aver ricevuto la convocazione della prima udienza in tribunale per il marito. Se essi non fossero partiti, il marito sarebbe stato ucciso, viste le minacce ricevute, o lo Stato lo avrebbe processato e incar- cerato. Le minacce rivolte al marito, avrebbero inoltre avuto quale effetto sulla sua vita, che ella non avrebbe più avuto una vita sociale per la paura che il coniuge venisse (…) dalle persone che lo minacciavano tramite mes- saggi inviati al suo cellulare. Inoltre, ella desidererebbe che il figlio cresca in un ambiente sano. A comprova della loro identità e delle loro dichiarazioni, i richiedenti hanno presentato le loro carte d’identità originali, nonché in copia (di cui ai mezzi di prova agli atti della SEM [di seguito: MdP] da n. 1 a n. 17): il formulario d’analisi del luogo del delitto della polizia scientifica di D._______ dell’(…); il verbale d’indagine dell’(…); il referto del perito del (…) ed il referto della polizia scientifica del (…); il verbale d’interrogatorio dell’interessato 1 del (…); il verbale d’interrogatorio del (…); la richiesta dell’avvocato dell’inte- ressato 1 del (…) alla procura generale di D._______; l’altra decisione del (…) del (…); lo scritto della procura generale di D._______ del (…) di ri- chiesta di conferma dei controlli giudiziari; l’altra decisione del (…) del (…); il decreto di abbandono del (…); il decreto di abbandono per E._______ del (…); l’atto di accusa del (…); la decisione di ammissione del (…) del (…); il verbale d’udienza del (…); schermate telefoniche/video con mes- saggi di minacce; la trascrizione della traduzione del video di un servizio del telegiornale presente in una chiavetta USB; la lettera dell’avvocato dell’interessato 1 del 29 aprile 2024; e il riassunto con la traduzione del video di un uomo che spara in aria presente in una pennetta USB. A.b Il 24 giugno 2024, gli interessati hanno presentato il loro parere al pro- getto di decisione negativo della SEM del 20 giugno 2024. D-4181/2024 Pagina 4 B. Tramite la decisione del 25 giugno 2024 – notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{…}]-41/1), nell’ambito del quale è pure cessato il man- dato di rappresentanza legale con la protezione giuridica sottoscritto il 5 aprile 2024 (cfr. n. 22/1-24/1 e 42/1) – la SEM non ha riconosciuto la qua- lità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d’asilo, altresì pronunciandone l’allontanamento dalla Svizzera e l’esecuzione del preci- tato provvedimento. C. Gli interessati hanno impugnato la succitata decisione con ricorso del 2 lu- glio 2024 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), proponendone l’annullamento ed in via principale chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo in Svizzera; ed in via sussidiaria la concessione dell’ammissione provvisoria, per inammissibilità e/o inesigibilità dell’esecuzione dell’allonta- namento. Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudi- ziaria, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo o, subordinatamente, hanno chiesto la concessione del pagamento rateale delle stesse. D. Nella sua decisione incidentale del 12 luglio 2024, il Tribunale ha dapprima osservato come i ricorrenti sono autorizzati a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro istanza di assi- stenza giudiziaria parziale oltreché la richiesta di pagamento rateale, invi- tandoli parimenti a versare, entro il 22 luglio 2024, un anticipo sulle presu- mibili spese processuali di CHF 750.–. Anticipo che è stato corrisposto tem- pestivamente dagli insorgenti il 22 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali). E. Nel frattempo, con invio del 19 luglio 2024, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale copia di un documento straniero, non tradotto, datato (…). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei conside- randi, qualora risultino decisivi per l’esito della vertenza. D-4181/2024 Pagina 5 Diritto:
- 1.1 Le procedure in materia d’asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31–33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a–c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto gli insorgenti versato tempestivamente l’anti- cipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 12 lu- glio 2024. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
- Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d’asilo, la vio- lazione del diritto federale e l’accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l’inadeguatezza ai sensi dell’art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
- Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è de- ciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l’approvazione di una se- conda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto som- mariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell’art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti.
- 4.1 Nella propria decisione la SEM ha innanzitutto ritenuto come in merito alle asserite minacce che avrebbe ricevuto il ricorrente 1, le dichiarazioni degli insorgenti 1 e 2 sarebbero risultate stereotipate, estremamente suc- cinte e prive di dettagli significativi o di elementi riscontrabili che permette- rebbero di renderle verosimili, e ciò al contrario di quanto sarebbe invece stato lecito attendersi da parte di persone che addurrebbero di essere state minacciate per quasi (…) anni. A ciò si aggiungerebbero ulteriori elementi importanti che getterebbero ulteriori dubbi circa la verosimiglianza delle al- legate minacce. Invero, in primo luogo, malgrado il lungo periodo nelle quali sarebbero persistite tali minacce, di fatto non sarebbe loro successo niente di concreto. In secondo luogo, se la vita del ricorrente 1 fosse realmente stata in pericolo a D._______, e invece ad J._______, come da lui dichia- rato, non avesse ricevuto alcuna minaccia durante il suo soggiorno di più D-4181/2024 Pagina 6 di (…) mesi, non si comprenderebbe come egli sia ritornato a D._______, invece che cercarsi un altro lavoro o andare ad abitare in (…). In terzo ed in ultimo luogo, la ricorrente avrebbe asserito come l’evento scatenante l’espatrio, sarebbe riconducibile alla ricezione della convocazione in tribu- nale. Ciò coinciderebbe anche con quanto dichiarato dal ricorrente 1. Al- tresì, i mezzi di prova a sostegno delle minacce ricevute, sarebbero inade- guati a rendere verosimili le stesse. In un passo successivo, l’autorità infe- riore, ha osservato come in merito al procedimento penale che sarebbe stato aperto nei confronti del ricorrente 1 per i fatti successi il (…), risulte- rebbe superfluo esaminare se i documenti, depositati agli atti dagli insor- genti a sostegno di tale procedura penale, presentino o meno degli indizi oggettivi di falsificazione, essendo come le loro affermazioni non sarebbero tali da condurre al riconoscimento della loro qualità di rifugiato. Invero, il procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente 1, sarebbe da con- siderarsi legittimo e non pertinente in materia d’asilo, poiché lo stesso non risponderebbe ad un intento persecutorio ai sensi dell’art. 3 LAsi da parte delle autorità turche. Il parere non conterrebbe infine elementi, o mezzi di prova, che giustificherebbero una modifica delle conclusioni della SEM so- pra esposte. 4.2 Dal canto loro, gli insorgenti nell’atto ricorsuale, hanno dapprima soste- nuto come, contrariamente a quanto esposto nella decisione sindacata, le dichiarazioni da loro presentate sarebbero state coerenti e dettagliate, senza contraddizioni significative. I loro motivi d’asilo, sarebbero inoltre ba- sati su persecuzioni, minacce e violenze subite a causa della loro apparte- nenza a una minoranza etnica ed alle loro convinzioni politiche. Le prove a sostegno delle loro affermazioni comprenderebbero denunce ufficiali, “re- ferti medici attestanti le lesioni subite” (cfr. ricorso, pag. 2), nonché testimo- nianze giurate di testimoni oculari che sarebbero state depositate agli atti. Inoltre, la famiglia del ricorrente 1 apparterrebbe ad una minoranza etnica che avrebbe subito persecuzioni sistematiche da parte delle autorità locali e da gruppi paramilitari. Tale contesto di discriminazione e violenza, avrebbe avuto “un impatto devastante” (cfr. ricorso, pag. 2) sulla loro vita quotidiana. Sotto il profilo dell’art. 3 LAsi, essi ritengono come l’autorità in- feriore non avrebbe considerato tutti gli elementi da loro dichiarati. Inoltre, le persecuzioni e discriminazioni subite dal ricorrente 1, sarebbero derivate dalla sua identità etnica e dalle sue credenze religiose, come pure a causa delle sue opinioni politiche, inclusa “un’accusa di propaganda politica con- traria al governo” (cfr. ricorso, pag. 3). Tali discriminazioni e persecuzioni subite nel suo Paese d’origine, porrebbero in grave rischio la sua vita, la sua integrità fisica e la sua libertà. Altresì, la discriminazione dei curdi in Turchia, sarebbe un problema persistente che avrebbe radici storiche e D-4181/2024 Pagina 7 che si manifesterebbe in diversi settori della società, come nel sistema giu- diziario e nelle istituzioni governative. Egli, quale curdo, avrebbe subito delle discriminazioni nell’accesso all’istruzione, all’occupazione e ai servizi sanitari. Essi hanno infine addotto che i pregiudizi, le discriminazioni e la mancanza di protezione da parte dello Stato turco, avrebbero comportato una pressione psichica insopportabile, che li avrebbe costretti all’espatrio.
- 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposi- zioni della LAsi. L’asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, naziona- lità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell’art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri se- gnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insop- portabile. 5.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le alle- gazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurispru- denza in materia invalsa, si può senz’altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).
- 6.1 A seguito di un attento esame degli atti all’incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili ed irrilevanti le allegazioni dei ricorrenti. L’autorità sindacata ha invero in modo chiaro, sufficiente e corretto, riportato nella decisione avversata, i motivi per i quali le dichiarazioni degli insorgenti ed i loro mezzi di prova non fossero atti ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Sotto tale aspetto, non si può dunque seguire la censura generica dei ricorrenti, allorché sollevano nel gravame che la SEM non avrebbe tenuto in considerazione tutti gli elementi rilevanti per la loro causa D-4181/2024 Pagina 8 da loro dichiarati. Ragioni per le quali, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tale punto alle pertinenti considerazioni dell’autorità inferiore (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell’art. 4 PA), contenute nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5 segg.) e sopra riassunte al consid. 4.1, con i complementi che seguono. 6.2 Si rimarca, innanzitutto, come il Tribunale concordi con la conclusione a cui è giunta l’autorità inferiore circa la vaghezza e l’inconsistenza delle minacce che il ricorrente 1 avrebbe ricevuto da parte di (…) persone, le quali sono già state dettagliatamente motivate dalla SEM nella decisione avversata, alla quale si può senz’altro rinviare (cfr. p.to II/1, pag. 6 segg.), non avendo del resto i ricorrenti, al di là di generiche censure ricorsuali, fatto valere nulla di specifico in merito. Al contrario, essi con i loro asserti ricorsuali hanno aggiunto al loro narrato ulteriori elementi d’inverosimi- glianza, che fanno giungere ancora maggiormente alla conclusione che le minacce riportate non fossero reali. Invero, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, in parte per la prima volta nel loro ricorso, i motivi che li avreb- bero condotti all’espatrio, non sono in alcun modo riconducibili alla loro identità etnica e religiosa, come neppure alle loro opinioni politiche. Difatti, come è chiaramente deducibile dai loro asserti espressi nel contesto delle loro audizioni sui motivi d’asilo, essi sarebbero espatriati a causa delle mi- nacce che il ricorrente 1 avrebbe ricevuto da parte di terze persone, nonché per la procedura penale che è stata aperta nei suoi confronti per gli eventi che sarebbero occorsi il (…) (cfr. n. 33/18, D19 segg., pag. 3 segg.; n. 35/13, D18 segg., pag. 3 segg.). I motivi soggiacenti a tali minacce di terze persone – già ritenute inverosimili come sopra considerato – ed alla procedura penale aperta dalle autorità turche, come già motivato corretta- mente ed ampiamente dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/3, pag. 10 segg.), non sono però affatto riconducibili ad uno dei motivi previsti esaustivamente all’art. 3 LAsi. Bensì, come dal ricorrente 1 espressamente asserito, le minacce di G._______, F._______ e H._______. sarebbero se- guite all’evento del (…) dove vi sarebbe stata una (…) con delle persone (…), poiché i predetti avrebbero pensato che anche l’insorgente 1 facesse parte delle persone coinvolte nello stesso (cfr. n. 33/18, D33 segg., pag. 7). Inoltre, per quanto attiene alla procedura penale aperta nei confronti dell’in- sorgente 1, sia dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti 1 e 2, sia pure dalla nutrita documentazione prodotta dagli insorgenti dinanzi all’autorità sinda- cata – di cui per gli stessi motivi già esposti dalla SEM nella decisione im- pugnata, come pure per le considerazioni che seguono, anche il Tribunale ritiene di poter lasciare aperta la questione a sapere se i medesimi docu- menti siano o meno autentici – non si rileva alcun indizio che renda verosi- mile che il ricorrente 1 possa subire una persecuzione collegata ad un D-4181/2024 Pagina 9 politmalus (si veda per la nozione, le possibili sue tre costellazioni, enun- ciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), né ancora che vi sia un intento persecutorio da parte delle autorità turche nei suoi confronti per uno dei motivi d’asilo previsti esaustivamente all’art. 3 LAsi (razza, religione, nazio- nalità, appartenenza a un gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), a causa della procedura penale aperta. In- vero, quest’ultima non soltanto non è conclusa, essendo secondo gli atti all’incarto per il momento pendente dinanzi al (…) con le accuse a carico del ricorrente 1 di (…) (cfr. MdP n. 12 e 13); e quindi, di conseguenza, non si conosce né se il ricorrente 1 verrà effettivamente condannato per i reati a lui contestati né quale sarà, nell’eventualità, la pena che gli verrà commi- nata. Ma per di più, la procedura penale in corso, non appare essere ille- gittima o condotta in violazione di fondamentali diritti procedurali o dell’uomo. Invero, il ricorrente 1 risulta imputato per i fatti che sarebbero avvenuti il (…), a seguito dei quali egli avrebbe subito un breve periodo di carcere di (…) dopo essere stato interrogato in presenza dei suoi avvocati, e poi rilasciato su richiesta del suo avvocato (cfr. MdP n. 6) con decisione giudiziaria del (…) (cfr. MdP n. 7), dapprima con delle misure giudiziarie di obbligo di firma in polizia, divieto d’espatrio nonché il divieto di recarsi in luoghi determinati (cfr. MdP n. 7), e poi queste ultime sono pure state re- vocate il (…) (cfr. MdP n. 9). Ciò che ha addirittura permesso agli insorgenti di espatriare legalmente, con i loro passaporti, dal loro Paese d’origine il (…) 2024 (cfr. n. 33/18, D6 seg., pag. 2 e D23, pag. 6; n. 35/13, D10 segg., pag. 2 e D102 segg., pag. 10 seg.). Non vi sono quindi indizi né agli atti né nelle dichiarazioni degli insorgenti, che le accuse portate avanti nei con- fronti del ricorrente 1, non siano rispettose delle regole procedurali di uno Stato di diritto o ancora che le autorità turche intendano accusarlo per un motivo intrinseco alla sua persona, in particolare in riferimento alla sua et- nia, alla sua religione o alle sue idee politiche. Ciò, infatti, non è mai trape- lato dai loro asserti, pur ritenendo che il ricorrente 1 sia stato accusato in- giustamente per dei reati che non avrebbe commesso (cfr. n. 33/18, D19 segg., pag. 3; n. 35/13, D18 segg., pag. 3 segg.). Il documento in copia presentato in fase ricorsuale, senza alcuna motivazione a supporto e senza traduzione, anche se recensisce – da una rapida traduzione effettuata dal Tribunale – che contro il ricorrente è stato spiccato un mandato di accom- pagnamento coatto dinanzi al tribunale competente per il giorno fissato per la seconda udienza (ovvero il […]; cfr. anche in merito n. 33/18, D11 segg., pag. 2 seg. e D25, pag. 6; MdP n. 13), non è in grado di mutare la succitata conclusione, ovvero che il ricorrente 1 non rischi di subire da parte delle autorità turche una persecuzione rilevante ai sensi dell’art. 3 LAsi. Invero, anche se tale mandato d’accompagnamento coattivo fosse ritenuto auten- tico, lo stesso dà atto soltanto del fatto che il ricorrente 1 dovesse D-4181/2024 Pagina 10 presentarsi per l’udienza fissata dal tribunale competente – dopo che già non si sarebbe palesato alla prima udienza tenutasi il (…) (cfr. MdP n. 13) – per presenziare alla stessa. Tale documento non è invece in alcun modo dimostrativo del fatto che il ricorrente 1 avrebbe subito, o in futuro debba subire, da parte delle autorità turche, dei trattamenti contrari all’art. 3 CEDU o ancora che le precitate violino le regole procedurali per un processo equo, o che egli venga ingiustamente condannato a causa di motivi rile- vanti ai sensi dell’art. 3 LAsi. Inoltre, a differenza di quanto sollevato per la prima volta nel ricorso, senza alcuna prova o elemento di qualsivoglia so- stanza e concretezza, né dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione all’inserto è evincibile che egli sia accusato pure per un reato di propa- ganda politica contraria al governo. Invero, al di là delle accuse mosse nei suoi confronti per i fatti che sarebbero avvenuti il (…) – dove egli non è in alcun modo imputato per un reato con un movente politico – egli ha negato di avere avuto problemi con le autorità turche in passato (cfr. n. 33/18, D27, pag. 6), né ha descritto una qualsivoglia attività politica da parte sua che sarebbe stata o potrebbe essere invisa al governo turco. Unica traccia di una sua attività politica nel suo Paese d’origine, del tutto marginale, la si ritrova negli asserti della moglie, dove su quesiti della rappresentante le- gale presente, ha riferito come il marito avrebbe sostenuto il partito HDP (Partito Democratico dei Popoli) finanziariamente, partecipando a delle at- tività del partito, senza però esserne membro (cfr. n. 35/13, D65 segg., pag. 7 seg.). Pertanto egli non presenta alcun profilo politico particolare, né ha reso verosimile, con il suo asserto generico ricorsuale, di aver attirato l’attenzione delle autorità turche per dei motivi politici. Infine si rimarca come dagli atti all’inserto, non è rilevabile alcun documento che atteste- rebbe di asserite lesioni subite dai ricorrenti in patria, come invece affer- mato per la prima volta nel loro ricorso. Asserto che risulta pertanto mani- festamente infondato ed offre un ulteriore indizio di conferma d’inverosimi- glianza alle loro dichiarazioni ed ai loro timori. 6.3 Rispetto poi alle ulteriori allegazioni degli insorgenti contenute per la prima volta nel loro ricorso, ovvero di aver subito delle discriminazioni in quanto curdi, in particolare nell’accesso all’istruzione, all’occupazione ed ai servizi sanitari, si osserva quanto segue. L’unica dichiarazione resa dagli insorgenti in corso di procedura, che andrebbe in tal senso, la si può repe- rire soltanto negli asserti della ricorrente 2, allorché ella ha riferito di essere stata licenziata dal suo posto di lavoro per la sua identità curda, dopo (…), perché avrebbe parlato in curdo sul posto di lavoro (cfr. n. 35/13, D61, pag. 7). Invero, al di là di questo asserto, per nulla supportato con degli elementi concreti, e comunque che per la sua mancanza d’intensità non risulta essere rilevante ai sensi dell’asilo, non avendo del resto tale evento D-4181/2024 Pagina 11 motivato la partenza dei ricorrenti, essi non hanno mai addotto alcuna pro- blematica con terze persone a causa di discriminazioni riconducibili alla loro etnia (cfr. n. 35/13, D62, pag. 7). Anzi, risulta come essi abbiano potuto svolgere un buon percorso scolastico, in particolare la ricorrente 2 che ha ottenuto una (…), ed in seguito abbiano potuto lavorare, il ricorrente 1 fino a poco prima del suo espatrio e la ricorrente 2 esercitando un’attività lavo- rativa da casa (cfr. n. 33/18, D115 segg., pag. 14 seg.; n. 35/13, D85 segg., pag. 9 seg.). Peraltro, non vi sono state dichiarazioni da parte loro, né ap- portate di concrete neppure nel ricorso, inerenti ad un mancato accesso alle cure mediche in Turchia. Anzi, risulta dalla documentazione agli atti, come la ricorrente 2 per il suo problema d’ipotiroidismo, beneficiasse di trattamenti già in patria (cfr. n. 21/2 e 47/3). Quanto sollevato per la prima volta con il ricorso dagli insorgenti, appaiono quindi essere delle dichiara- zioni meramente pretestuose. Inoltre, se è notorio che la minoranza curda subisca delle discriminazioni e vessazioni, tali problematiche non raggiun- gono in generale – come neppure all’occorrenza visto quanto sopra già edotto – l’intensità sufficiente per l’applicazione dell’art. 3 LAsi, non avendo il Tribunale fino ad oggi riconosciuta alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-4505/2024 del 24 settembre 2024 consid. 4.2, E-3874/2021 del 20 agosto 2024 con- sid. 4.3.1), né avendo i ricorrenti apportato con le loro argomentazioni ri- corsuali generiche, alcun motivo per far giungere lo scrivente Tribunale ad una diversa conclusione. Altresì, sulla scorta di quanto precede, una pres- sione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, come sollevano i ricor- renti nel gravame (cfr. ricorso, pag. 4), non può essere loro riconosciuta sulla base delle dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti da loro rese. 6.4 Riassumendo, v’è luogo di constatare che non vi sono indizi concreti e sostanziati, neppure apportati nel ricorso da parte degli insorgenti, per rite- nere che al momento del loro espatrio in Turchia, essi fossero esposti a delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell’asilo o che esista un rischio fon- dato di subire dei seri pregiudizi ex art. 3 cpv. 2 LAsi, nel caso di un loro ritorno in Turchia. Pertanto, è a ragione che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai ricorrenti ed ha respinto la loro domanda d’asilo.
- Se respinge la domanda d’asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l’allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l’esecuzione; tiene però conto del principio dell’unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla D-4181/2024 Pagina 12 Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell’ordinanza 1 sull’asilo relativa a questioni procedurali dell’11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tri- bunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell’allontanamento.
- 8.1 Nella decisione avversata, l’autorità inferiore ha in modo completo e corretto esposto i motivi per i quali l’esecuzione dell’allontanamento degli insorgenti risulta essere ammissibile ed esigibile ai sensi dell’art. 83 cpv. 1– 3 LStrI (RS 142.20), anche ed in particolare rispetto alla situazione vigente in Turchia e riguardo alla situazione personale degli insorgenti (cfr. p.to III, pag. 13 seg. della decisione impugnata). Nel ricorso, al di là di ge- neriche considerazioni, i ricorrenti non hanno apportato nessun elemento circostanziato e fondato per capovolgere la suddetta conclusione della SEM, e per questo, onde evitare ridondanti ripetizioni, si può senz’altro rin- viare alla stessa, con le seguenti aggiunte. 8.2 I ricorrenti sono originari di D._______, sito nella provincia omonima, che non risulta né essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno interessato il sud-est della Turchia (cfr. sen- tenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 con- sid. 11), né una delle due province (L._______ e M._______), dove il Tri- bunale ritiene inammissibile l’esecuzione dell’allontanamento (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). 8.3 Concernente poi il ricorrente 3, che ha attualmente compiuto i (…) d’età, e che dagli atti medici all’incarto risulta essere al momento in buono stato di salute (cfr. n. 32/2) – avendo in passato soltanto presentato un’in- fezione delle vie respiratorie con tosse e la prescrizione di vitamina D fino al compimento dei (…) d’età (cfr. n. 32/2 e 46/3) – l’esecuzione del suo allontanamento non risulta essere incompatibile neppure con l’art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.). Invero, il medesimo verrà allontanato assieme ai suoi genitori, i quali risultano es- sere, vista la sua età infantile, le persone di riferimento da cui dipende for- temente per la sua educazione, per la sua cura, e dal profilo affettivo e culturale. Non sussistono quindi agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, peraltro dove vive da soltanto poco più di sei mesi, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equilibrio, in assenza tra l’altro di ogni indizio concreto che potrebbe far concludere per il contrario. D-4181/2024 Pagina 13 8.4 Da ultimo, anche dal profilo della possibilità dell’esecuzione dell’allon- tanamento non sussistono impedimenti, in quanto i ricorrenti – i quali di- spongono delle loro carte d’identità originali tutt’ora valide – potranno pro- curarsi ogni altro documento indispensabile al rimpatrio, usando della ne- cessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 8.5 Visto quanto precede, un’ammissione provvisoria dei ricorrenti, così come da loro concluso nel ricorso in via subordinata, non entra in conside- razione (art. 83 cpv. 1–4 LStrI).
- Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha vio- lato il diritto federale né abusato del suo potere d’apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la de- cisione impugnata confermata.
- Visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, che se- guono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 feb- braio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull’anticipo spese versato il 22 luglio 2024.
- La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pub- blico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. D-4181/2024 Pagina 14 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia:
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali di CHF 750.– sono poste a carico dei ricorrenti e pre- levate sull’anticipo spese di medesimo importo versato il 22 luglio 2024.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all’autorità canto- nale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4181/2024 Sentenza dell'11 novembre 2024 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Camilla Mariéthoz Wyssen;cancelliera Alissa Vallenari. Parti
1. A._______, nato il (...), con la moglie
2. B._______, nata il (...), e il loro figlio
3. C._______, nato il (...), Turchia, (...), ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo e allontanamento (procedura celere); decisione della SEM del 25 giugno 2024 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati hanno presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) marzo 2024. Il (...) giugno rispettivamente il (...) giugno 2024, con i richiedenti 1 e 2, di etnia curda e religione musulmana, nonché originari di D._______, si sono tenute le audizioni inerenti ai loro motivi d'asilo. L'interessato 1 ha, in sostanza e per quanto qui di rilievo, asserito nel succitato contesto che il (...), mentre si trovava fuori per una passeggiata assieme all'amico E._______, delle persone scese da una vettura avrebbero iniziato a camminare verso di loro (...) e dicendo: "(...)". Per questo egli con l'amico E._______ si sarebbero rifugiati sul tetto di un edificio, dove poi li avrebbero trovati la polizia ed arrestati il medesimo giorno in quanto sospettati di aver preso parte ad una (...) contro delle persone che sarebbe avvenuta la stessa notte. Durante il primo giorno di custodia cautelare, degli uomini si sarebbero presentati a casa dei suoi genitori, dicendo loro che lo avrebbero ucciso, in quanto avrebbero pensato che lui avesse fatto i loro nomi in polizia. Il (...) egli sarebbe stato rilasciato dal carcere, con però delle misure giudiziarie. Per i primi (...) dopo la sua scarcerazione, avrebbe vissuto presso una zia (...) e durante tale periodo, delle persone, si sarebbero recate da vicini del padre per chiedere di lui. In seguito, l'interessato 1, sarebbe tornato a vivere a casa dei genitori, ma le minacce sarebbero continuate. Il (...), il padre del richiedente 1, avrebbe denunciato in polizia F._______, G._______ e H._______, che avrebbero minacciato l'interessato 1. A seguito di ciò, per (...) giorni, la sua casa sarebbe stata sorvegliata dalla polizia, poi non sarebbe più stato fatto nulla e neppure la denuncia sarebbe risultata registrata ufficialmente, ciò che egli attribuirebbe al padre delle persone denunciate, I._______, membro del partito (...) ([...]). In seguito l'amico E._______ sarebbe stato (...) da uomini e (...) di (...) dei denunciati dal padre, G._______ e H._______, i quali a seguito di uno (...) dopo un'udienza in tribunale, sarebbero stati incarcerati per (...). Il (...) la decisione di misure giudiziarie nei confronti del richiedente 1 sarebbe stata revocata. Egli, nel mentre, avrebbe ricevuto dei messaggi di minacce via (...) da parte di H._______ e, per via delle stesse, l'interessato 1 non sarebbe più uscito di casa, se non per recarsi al lavoro, accompagnato da colleghi. Anche per far visita a suoi familiari, si sarebbe fatto venire a prendere e riaccompagnare in macchina. Dal (...) al (...) del (...), si sarebbe trasferito per motivi lavorativi ad J._______ insieme alla moglie, per poi ritornare a D._______, in un appartamento in affitto. Il (...) sarebbe stato emesso un atto d'accusa nei suoi confronti il quale sarebbe stato ammesso dal tribunale con decisione del (...). Egli sarebbe accusato dei reati di (...), (...) e (...). Egli avrebbe lasciato la Turchia con la sua famiglia, legalmente, recandosi in K._______ il (...) 2024. Dopo il suo espatrio, il 14 maggio 2024, si sarebbe tenuta la prima udienza del processo nel quale egli è accusato ed a causa della sua assenza, avrebbero preso la decisione di emanare un mandato di accompagnamento coattivo nei suoi confronti. La seconda udienza del processo, sarebbe prevista per il (...). Anche dopo il suo espatrio le minacce sarebbero proseguite. Nel caso di un suo rientro in patria, egli teme di essere ucciso o processato ingiustamente. Dal canto suo, l'interessata 2 ha riferito di essere espatriata con il marito ed il figlio il (...) 2024 dalla Turchia, via aerea, legalmente e con i loro passaporti, (...) o (...) dopo aver ricevuto la convocazione della prima udienza in tribunale per il marito. Se essi non fossero partiti, il marito sarebbe stato ucciso, viste le minacce ricevute, o lo Stato lo avrebbe processato e incarcerato. Le minacce rivolte al marito, avrebbero inoltre avuto quale effetto sulla sua vita, che ella non avrebbe più avuto una vita sociale per la paura che il coniuge venisse (...) dalle persone che lo minacciavano tramite messaggi inviati al suo cellulare. Inoltre, ella desidererebbe che il figlio cresca in un ambiente sano. A comprova della loro identità e delle loro dichiarazioni, i richiedenti hanno presentato le loro carte d'identità originali, nonché in copia (di cui ai mezzi di prova agli atti della SEM [di seguito: MdP] da n. 1 a n. 17): il formulario d'analisi del luogo del delitto della polizia scientifica di D._______ dell'(...); il verbale d'indagine dell'(...); il referto del perito del (...) ed il referto della polizia scientifica del (...); il verbale d'interrogatorio dell'interessato 1 del (...); il verbale d'interrogatorio del (...); la richiesta dell'avvocato dell'interessato 1 del (...) alla procura generale di D._______; l'altra decisione del (...) del (...); lo scritto della procura generale di D._______ del (...) di richiesta di conferma dei controlli giudiziari; l'altra decisione del (...) del (...); il decreto di abbandono del (...); il decreto di abbandono per E._______ del (...); l'atto di accusa del (...); la decisione di ammissione del (...) del (...); il verbale d'udienza del (...); schermate telefoniche/video con messaggi di minacce; la trascrizione della traduzione del video di un servizio del telegiornale presente in una chiavetta USB; la lettera dell'avvocato dell'interessato 1 del 29 aprile 2024; e il riassunto con la traduzione del video di un uomo che spara in aria presente in una pennetta USB. A.b Il 24 giugno 2024, gli interessati hanno presentato il loro parere al progetto di decisione negativo della SEM del 20 giugno 2024. B. Tramite la decisione del 25 giugno 2024 - notificata lo stesso giorno (cfr. [atto della SEM] n. [{...}]-41/1), nell'ambito del quale è pure cessato il mandato di rappresentanza legale con la protezione giuridica sottoscritto il 5 aprile 2024 (cfr. n. 22/1-24/1 e 42/1) - la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato agli interessati, ha respinto le loro domande d'asilo, altresì pronunciandone l'allontanamento dalla Svizzera e l'esecuzione del precitato provvedimento. C. Gli interessati hanno impugnato la succitata decisione con ricorso del 2 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali) al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), proponendone l'annullamento ed in via principale chiedendo il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; ed in via sussidiaria la concessione dell'ammissione provvisoria, per inammissibilità e/o inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo o, subordinatamente, hanno chiesto la concessione del pagamento rateale delle stesse. D. Nella sua decisione incidentale del 12 luglio 2024, il Tribunale ha dapprima osservato come i ricorrenti sono autorizzati a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, nonché ha respinto la loro istanza di assistenza giudiziaria parziale oltreché la richiesta di pagamento rateale, invitandoli parimenti a versare, entro il 22 luglio 2024, un anticipo sulle presumibili spese processuali di CHF 750.-. Anticipo che è stato corrisposto tempestivamente dagli insorgenti il 22 luglio 2024 (cfr. risultanze processuali). E. Nel frattempo, con invio del 19 luglio 2024, i ricorrenti hanno trasmesso al Tribunale copia di un documento straniero, non tradotto, datato (...). F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi (RS 142.31), non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è tempestivo (art. 108 cpv. 1 LAsi) ed è ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c PA e art. 52 cpv. 1 PA, avendo del resto gli insorgenti versato tempestivamente l'anticipo spese richiesto dal Tribunale con decisione incidentale del 12 luglio 2024. Occorre quindi entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Il ricorso, manifestamente infondato ai sensi dei motivi che seguono, è deciso dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella propria decisione la SEM ha innanzitutto ritenuto come in merito alle asserite minacce che avrebbe ricevuto il ricorrente 1, le dichiarazioni degli insorgenti 1 e 2 sarebbero risultate stereotipate, estremamente succinte e prive di dettagli significativi o di elementi riscontrabili che permetterebbero di renderle verosimili, e ciò al contrario di quanto sarebbe invece stato lecito attendersi da parte di persone che addurrebbero di essere state minacciate per quasi (...) anni. A ciò si aggiungerebbero ulteriori elementi importanti che getterebbero ulteriori dubbi circa la verosimiglianza delle allegate minacce. Invero, in primo luogo, malgrado il lungo periodo nelle quali sarebbero persistite tali minacce, di fatto non sarebbe loro successo niente di concreto. In secondo luogo, se la vita del ricorrente 1 fosse realmente stata in pericolo a D._______, e invece ad J._______, come da lui dichiarato, non avesse ricevuto alcuna minaccia durante il suo soggiorno di più di (...) mesi, non si comprenderebbe come egli sia ritornato a D._______, invece che cercarsi un altro lavoro o andare ad abitare in (...). In terzo ed in ultimo luogo, la ricorrente avrebbe asserito come l'evento scatenante l'espatrio, sarebbe riconducibile alla ricezione della convocazione in tribunale. Ciò coinciderebbe anche con quanto dichiarato dal ricorrente 1. Altresì, i mezzi di prova a sostegno delle minacce ricevute, sarebbero inadeguati a rendere verosimili le stesse. In un passo successivo, l'autorità inferiore, ha osservato come in merito al procedimento penale che sarebbe stato aperto nei confronti del ricorrente 1 per i fatti successi il (...), risulterebbe superfluo esaminare se i documenti, depositati agli atti dagli insorgenti a sostegno di tale procedura penale, presentino o meno degli indizi oggettivi di falsificazione, essendo come le loro affermazioni non sarebbero tali da condurre al riconoscimento della loro qualità di rifugiato. Invero, il procedimento penale avviato nei confronti del ricorrente 1, sarebbe da considerarsi legittimo e non pertinente in materia d'asilo, poiché lo stesso non risponderebbe ad un intento persecutorio ai sensi dell'art. 3 LAsi da parte delle autorità turche. Il parere non conterrebbe infine elementi, o mezzi di prova, che giustificherebbero una modifica delle conclusioni della SEM sopra esposte. 4.2 Dal canto loro, gli insorgenti nell'atto ricorsuale, hanno dapprima sostenuto come, contrariamente a quanto esposto nella decisione sindacata, le dichiarazioni da loro presentate sarebbero state coerenti e dettagliate, senza contraddizioni significative. I loro motivi d'asilo, sarebbero inoltre basati su persecuzioni, minacce e violenze subite a causa della loro appartenenza a una minoranza etnica ed alle loro convinzioni politiche. Le prove a sostegno delle loro affermazioni comprenderebbero denunce ufficiali, "referti medici attestanti le lesioni subite" (cfr. ricorso, pag. 2), nonché testimonianze giurate di testimoni oculari che sarebbero state depositate agli atti. Inoltre, la famiglia del ricorrente 1 apparterrebbe ad una minoranza etnica che avrebbe subito persecuzioni sistematiche da parte delle autorità locali e da gruppi paramilitari. Tale contesto di discriminazione e violenza, avrebbe avuto "un impatto devastante" (cfr. ricorso, pag. 2) sulla loro vita quotidiana. Sotto il profilo dell'art. 3 LAsi, essi ritengono come l'autorità inferiore non avrebbe considerato tutti gli elementi da loro dichiarati. Inoltre, le persecuzioni e discriminazioni subite dal ricorrente 1, sarebbero derivate dalla sua identità etnica e dalle sue credenze religiose, come pure a causa delle sue opinioni politiche, inclusa "un'accusa di propaganda politica contraria al governo" (cfr. ricorso, pag. 3). Tali discriminazioni e persecuzioni subite nel suo Paese d'origine, porrebbero in grave rischio la sua vita, la sua integrità fisica e la sua libertà. Altresì, la discriminazione dei curdi in Turchia, sarebbe un problema persistente che avrebbe radici storiche e che si manifesterebbe in diversi settori della società, come nel sistema giudiziario e nelle istituzioni governative. Egli, quale curdo, avrebbe subito delle discriminazioni nell'accesso all'istruzione, all'occupazione e ai servizi sanitari. Essi hanno infine addotto che i pregiudizi, le discriminazioni e la mancanza di protezione da parte dello Stato turco, avrebbero comportato una pressione psichica insopportabile, che li avrebbe costretti all'espatrio. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 LAsi). 5.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi (art. 3 cpv. 1 LAsi). Ai sensi dell'art. 3 cpv. 2 LAsi, sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. 5.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). Per il resto, essendo la giurisprudenza in materia invalsa, si può senz'altro rinviare alla stessa (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.5.1; 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata). 6. 6.1 A seguito di un attento esame degli atti all'incarto, il Tribunale giunge alla conclusione che è a giusto titolo che la SEM ha considerato inverosimili ed irrilevanti le allegazioni dei ricorrenti. L'autorità sindacata ha invero in modo chiaro, sufficiente e corretto, riportato nella decisione avversata, i motivi per i quali le dichiarazioni degli insorgenti ed i loro mezzi di prova non fossero atti ad adempiere alle condizioni per il riconoscimento della qualità di rifugiato. Sotto tale aspetto, non si può dunque seguire la censura generica dei ricorrenti, allorché sollevano nel gravame che la SEM non avrebbe tenuto in considerazione tutti gli elementi rilevanti per la loro causa da loro dichiarati. Ragioni per le quali, per evitare inutili ripetizioni, si rinvia dapprima su tale punto alle pertinenti considerazioni dell'autorità inferiore (cfr. art. 109 cpv. 3 LTF su rinvio dell'art. 4 PA), contenute nella decisione impugnata (cfr. p.to II, pag. 5 segg.) e sopra riassunte al consid. 4.1, con i complementi che seguono. 6.2 Si rimarca, innanzitutto, come il Tribunale concordi con la conclusione a cui è giunta l'autorità inferiore circa la vaghezza e l'inconsistenza delle minacce che il ricorrente 1 avrebbe ricevuto da parte di (...) persone, le quali sono già state dettagliatamente motivate dalla SEM nella decisione avversata, alla quale si può senz'altro rinviare (cfr. p.to II/1, pag. 6 segg.), non avendo del resto i ricorrenti, al di là di generiche censure ricorsuali, fatto valere nulla di specifico in merito. Al contrario, essi con i loro asserti ricorsuali hanno aggiunto al loro narrato ulteriori elementi d'inverosimiglianza, che fanno giungere ancora maggiormente alla conclusione che le minacce riportate non fossero reali. Invero, al contrario di quanto sostenuto dai ricorrenti, in parte per la prima volta nel loro ricorso, i motivi che li avrebbero condotti all'espatrio, non sono in alcun modo riconducibili alla loro identità etnica e religiosa, come neppure alle loro opinioni politiche. Difatti, come è chiaramente deducibile dai loro asserti espressi nel contesto delle loro audizioni sui motivi d'asilo, essi sarebbero espatriati a causa delle minacce che il ricorrente 1 avrebbe ricevuto da parte di terze persone, nonché per la procedura penale che è stata aperta nei suoi confronti per gli eventi che sarebbero occorsi il (...) (cfr. n. 33/18, D19 segg., pag. 3 segg.; n. 35/13, D18 segg., pag. 3 segg.). I motivi soggiacenti a tali minacce di terze persone - già ritenute inverosimili come sopra considerato - ed alla procedura penale aperta dalle autorità turche, come già motivato correttamente ed ampiamente dalla SEM nella decisione avversata (cfr. p.to II/3, pag. 10 segg.), non sono però affatto riconducibili ad uno dei motivi previsti esaustivamente all'art. 3 LAsi. Bensì, come dal ricorrente 1 espressamente asserito, le minacce di G._______, F._______ e H._______. sarebbero seguite all'evento del (...) dove vi sarebbe stata una (...) con delle persone (...), poiché i predetti avrebbero pensato che anche l'insorgente 1 facesse parte delle persone coinvolte nello stesso (cfr. n. 33/18, D33 segg., pag. 7). Inoltre, per quanto attiene alla procedura penale aperta nei confronti dell'insorgente 1, sia dalle dichiarazioni rese dai ricorrenti 1 e 2, sia pure dalla nutrita documentazione prodotta dagli insorgenti dinanzi all'autorità sindacata - di cui per gli stessi motivi già esposti dalla SEM nella decisione impugnata, come pure per le considerazioni che seguono, anche il Tribunale ritiene di poter lasciare aperta la questione a sapere se i medesimi documenti siano o meno autentici - non si rileva alcun indizio che renda verosimile che il ricorrente 1 possa subire una persecuzione collegata ad un politmalus (si veda per la nozione, le possibili sue tre costellazioni, enunciate nella DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), né ancora che vi sia un intento persecutorio da parte delle autorità turche nei suoi confronti per uno dei motivi d'asilo previsti esaustivamente all'art. 3 LAsi (razza, religione, nazionalità, appartenenza a un gruppo sociale o per le sue opinioni politiche; cfr. DTAF 2014/28 consid. 8.3.1), a causa della procedura penale aperta. Invero, quest'ultima non soltanto non è conclusa, essendo secondo gli atti all'incarto per il momento pendente dinanzi al (...) con le accuse a carico del ricorrente 1 di (...) (cfr. MdP n. 12 e 13); e quindi, di conseguenza, non si conosce né se il ricorrente 1 verrà effettivamente condannato per i reati a lui contestati né quale sarà, nell'eventualità, la pena che gli verrà comminata. Ma per di più, la procedura penale in corso, non appare essere illegittima o condotta in violazione di fondamentali diritti procedurali o dell'uomo. Invero, il ricorrente 1 risulta imputato per i fatti che sarebbero avvenuti il (...), a seguito dei quali egli avrebbe subito un breve periodo di carcere di (...) dopo essere stato interrogato in presenza dei suoi avvocati, e poi rilasciato su richiesta del suo avvocato (cfr. MdP n. 6) con decisione giudiziaria del (...) (cfr. MdP n. 7), dapprima con delle misure giudiziarie di obbligo di firma in polizia, divieto d'espatrio nonché il divieto di recarsi in luoghi determinati (cfr. MdP n. 7), e poi queste ultime sono pure state revocate il (...) (cfr. MdP n. 9). Ciò che ha addirittura permesso agli insorgenti di espatriare legalmente, con i loro passaporti, dal loro Paese d'origine il (...) 2024 (cfr. n. 33/18, D6 seg., pag. 2 e D23, pag. 6; n. 35/13, D10 segg., pag. 2 e D102 segg., pag. 10 seg.). Non vi sono quindi indizi né agli atti né nelle dichiarazioni degli insorgenti, che le accuse portate avanti nei confronti del ricorrente 1, non siano rispettose delle regole procedurali di uno Stato di diritto o ancora che le autorità turche intendano accusarlo per un motivo intrinseco alla sua persona, in particolare in riferimento alla sua etnia, alla sua religione o alle sue idee politiche. Ciò, infatti, non è mai trapelato dai loro asserti, pur ritenendo che il ricorrente 1 sia stato accusato ingiustamente per dei reati che non avrebbe commesso (cfr. n. 33/18, D19 segg., pag. 3; n. 35/13, D18 segg., pag. 3 segg.). Il documento in copia presentato in fase ricorsuale, senza alcuna motivazione a supporto e senza traduzione, anche se recensisce - da una rapida traduzione effettuata dal Tribunale - che contro il ricorrente è stato spiccato un mandato di accompagnamento coatto dinanzi al tribunale competente per il giorno fissato per la seconda udienza (ovvero il [...]; cfr. anche in merito n. 33/18, D11 segg., pag. 2 seg. e D25, pag. 6; MdP n. 13), non è in grado di mutare la succitata conclusione, ovvero che il ricorrente 1 non rischi di subire da parte delle autorità turche una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. Invero, anche se tale mandato d'accompagnamento coattivo fosse ritenuto autentico, lo stesso dà atto soltanto del fatto che il ricorrente 1 dovesse presentarsi per l'udienza fissata dal tribunale competente - dopo che già non si sarebbe palesato alla prima udienza tenutasi il (...) (cfr. MdP n. 13) - per presenziare alla stessa. Tale documento non è invece in alcun modo dimostrativo del fatto che il ricorrente 1 avrebbe subito, o in futuro debba subire, da parte delle autorità turche, dei trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o ancora che le precitate violino le regole procedurali per un processo equo, o che egli venga ingiustamente condannato a causa di motivi rilevanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. Inoltre, a differenza di quanto sollevato per la prima volta nel ricorso, senza alcuna prova o elemento di qualsivoglia sostanza e concretezza, né dalle sue dichiarazioni né dalla documentazione all'inserto è evincibile che egli sia accusato pure per un reato di propaganda politica contraria al governo. Invero, al di là delle accuse mosse nei suoi confronti per i fatti che sarebbero avvenuti il (...) - dove egli non è in alcun modo imputato per un reato con un movente politico - egli ha negato di avere avuto problemi con le autorità turche in passato (cfr. n. 33/18, D27, pag. 6), né ha descritto una qualsivoglia attività politica da parte sua che sarebbe stata o potrebbe essere invisa al governo turco. Unica traccia di una sua attività politica nel suo Paese d'origine, del tutto marginale, la si ritrova negli asserti della moglie, dove su quesiti della rappresentante legale presente, ha riferito come il marito avrebbe sostenuto il partito HDP (Partito Democratico dei Popoli) finanziariamente, partecipando a delle attività del partito, senza però esserne membro (cfr. n. 35/13, D65 segg., pag. 7 seg.). Pertanto egli non presenta alcun profilo politico particolare, né ha reso verosimile, con il suo asserto generico ricorsuale, di aver attirato l'attenzione delle autorità turche per dei motivi politici. Infine si rimarca come dagli atti all'inserto, non è rilevabile alcun documento che attesterebbe di asserite lesioni subite dai ricorrenti in patria, come invece affermato per la prima volta nel loro ricorso. Asserto che risulta pertanto manifestamente infondato ed offre un ulteriore indizio di conferma d'inverosimiglianza alle loro dichiarazioni ed ai loro timori. 6.3 Rispetto poi alle ulteriori allegazioni degli insorgenti contenute per la prima volta nel loro ricorso, ovvero di aver subito delle discriminazioni in quanto curdi, in particolare nell'accesso all'istruzione, all'occupazione ed ai servizi sanitari, si osserva quanto segue. L'unica dichiarazione resa dagli insorgenti in corso di procedura, che andrebbe in tal senso, la si può reperire soltanto negli asserti della ricorrente 2, allorché ella ha riferito di essere stata licenziata dal suo posto di lavoro per la sua identità curda, dopo (...), perché avrebbe parlato in curdo sul posto di lavoro (cfr. n. 35/13, D61, pag. 7). Invero, al di là di questo asserto, per nulla supportato con degli elementi concreti, e comunque che per la sua mancanza d'intensità non risulta essere rilevante ai sensi dell'asilo, non avendo del resto tale evento motivato la partenza dei ricorrenti, essi non hanno mai addotto alcuna problematica con terze persone a causa di discriminazioni riconducibili alla loro etnia (cfr. n. 35/13, D62, pag. 7). Anzi, risulta come essi abbiano potuto svolgere un buon percorso scolastico, in particolare la ricorrente 2 che ha ottenuto una (...), ed in seguito abbiano potuto lavorare, il ricorrente 1 fino a poco prima del suo espatrio e la ricorrente 2 esercitando un'attività lavorativa da casa (cfr. n. 33/18, D115 segg., pag. 14 seg.; n. 35/13, D85 segg., pag. 9 seg.). Peraltro, non vi sono state dichiarazioni da parte loro, né apportate di concrete neppure nel ricorso, inerenti ad un mancato accesso alle cure mediche in Turchia. Anzi, risulta dalla documentazione agli atti, come la ricorrente 2 per il suo problema d'ipotiroidismo, beneficiasse di trattamenti già in patria (cfr. n. 21/2 e 47/3). Quanto sollevato per la prima volta con il ricorso dagli insorgenti, appaiono quindi essere delle dichiarazioni meramente pretestuose. Inoltre, se è notorio che la minoranza curda subisca delle discriminazioni e vessazioni, tali problematiche non raggiungono in generale - come neppure all'occorrenza visto quanto sopra già edotto - l'intensità sufficiente per l'applicazione dell'art. 3 LAsi, non avendo il Tribunale fino ad oggi riconosciuta alcuna persecuzione collettiva contro i curdi in Turchia (cfr. ex multis le sentenze del Tribunale E-4505/2024 del 24 settembre 2024 consid. 4.2, E-3874/2021 del 20 agosto 2024 consid. 4.3.1), né avendo i ricorrenti apportato con le loro argomentazioni ricorsuali generiche, alcun motivo per far giungere lo scrivente Tribunale ad una diversa conclusione. Altresì, sulla scorta di quanto precede, una pressione psichica insopportabile ex art. 3 cpv. 2 LAsi, come sollevano i ricorrenti nel gravame (cfr. ricorso, pag. 4), non può essere loro riconosciuta sulla base delle dichiarazioni inverosimili ed irrilevanti da loro rese. 6.4 Riassumendo, v'è luogo di constatare che non vi sono indizi concreti e sostanziati, neppure apportati nel ricorso da parte degli insorgenti, per ritenere che al momento del loro espatrio in Turchia, essi fossero esposti a delle persecuzioni pertinenti ai sensi dell'asilo o che esista un rischio fondato di subire dei seri pregiudizi ex art. 3 cpv. 2 LAsi, nel caso di un loro ritorno in Turchia. Pertanto, è a ragione che la SEM non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai ricorrenti ed ha respinto la loro domanda d'asilo.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Gli insorgenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 LAsi, nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1). Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. 8. 8.1 Nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha in modo completo e corretto esposto i motivi per i quali l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti risulta essere ammissibile ed esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 1- 3 LStrI (RS 142.20), anche ed in particolare rispetto alla situazione vigente in Turchia e riguardo alla situazione personale degli insorgenti (cfr. p.to III, pag. 13 seg. della decisione impugnata). Nel ricorso, al di là di generiche considerazioni, i ricorrenti non hanno apportato nessun elemento circostanziato e fondato per capovolgere la suddetta conclusione della SEM, e per questo, onde evitare ridondanti ripetizioni, si può senz'altro rinviare alla stessa, con le seguenti aggiunte. 8.2 I ricorrenti sono originari di D._______, sito nella provincia omonima, che non risulta né essere una delle province toccate dai forti terremoti del 6 febbraio 2023 che hanno interessato il sud-est della Turchia (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale E-1308/2023 del 19 marzo 2024 consid. 11), né una delle due province (L._______ e M._______), dove il Tribunale ritiene inammissibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.6). 8.3 Concernente poi il ricorrente 3, che ha attualmente compiuto i (...) d'età, e che dagli atti medici all'incarto risulta essere al momento in buono stato di salute (cfr. n. 32/2) - avendo in passato soltanto presentato un'infezione delle vie respiratorie con tosse e la prescrizione di vitamina D fino al compimento dei (...) d'età (cfr. n. 32/2 e 46/3) - l'esecuzione del suo allontanamento non risulta essere incompatibile neppure con l'art. 3 cpv. 1 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107; cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.6; 2009/28 consid. 9.3.2 e rif. cit.). Invero, il medesimo verrà allontanato assieme ai suoi genitori, i quali risultano essere, vista la sua età infantile, le persone di riferimento da cui dipende fortemente per la sua educazione, per la sua cura, e dal profilo affettivo e culturale. Non sussistono quindi agli occhi del Tribunale degli elementi per concludere che un suo allontanamento equivarrebbe ad uno sradicamento dal territorio svizzero, peraltro dove vive da soltanto poco più di sei mesi, tale da pregiudicarne il suo sviluppo ed equilibrio, in assenza tra l'altro di ogni indizio concreto che potrebbe far concludere per il contrario. 8.4 Da ultimo, anche dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non sussistono impedimenti, in quanto i ricorrenti - i quali dispongono delle loro carte d'identità originali tutt'ora valide - potranno procurarsi ogni altro documento indispensabile al rimpatrio, usando della necessaria diligenza (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12). 8.5 Visto quanto precede, un'ammissione provvisoria dei ricorrenti, così come da loro concluso nel ricorso in via subordinata, non entra in considerazione (art. 83 cpv. 1-4 LStrI).
9. Alla luce di quanto sopra, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA). Il ricorso va conseguentemente respinto e la decisione impugnata confermata.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), e sono prelevate sull'anticipo spese versato il 22 luglio 2024.
11. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF) ed è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico dei ricorrenti e prelevate sull'anticipo spese di medesimo importo versato il 22 luglio 2024.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: