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D-4150/2022

D-4150/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-26 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 3 Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

E. 4 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2.; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5).

E. 5.1 Nel proprio ricorso, l'insorgente ritiene essenzialmente come l'autorità inferiore, senza neppure citare nella decisione avversata il decreto di respingimento emesso nei confronti dell'insorgente, avrebbe accertato in modo incompleto ed inesatto i fatti giuridicamente rilevanti per la causa. Invero, a mente sua, la SEM avrebbe dovuto dare la possibilità all'insorgente di essere sentito circa il medesimo decreto di respingimento, depositato agli atti, vista la sua rilevanza per la determinazione della competenza per l'esame della sua domanda d'asilo. Reputa inoltre che l'autorità inferiore avrebbe dovuto informare le autorità italiane in merito all'esistenza di tale documentazione, perché potessero avere effettivamente contezza di tutti gli elementi determinanti per valutare la loro competenza, ciò che la SEM avrebbe invece omesso di fare in violazione del suo obbligo di trasparenza. Peraltro, l'autorità inferiore avrebbe pure dovuto interpellare le autorità italiane circa la concessione o meno di un diritto di essere sentito all'interessato prima dell'emissione del decreto di respingimento, verso un Paese, come l'Afghanistan, dove per prassi svizzera per lo meno lo stesso non è esigibile a causa della situazione generale che vige nel predetto Stato, o in assenza, per quali ragioni tale diritto di essere sentito non sia stato accordato.

E. 5.2 Tali censure formali vanno analizzate in primo luogo, in quanto sono suscettibili di comportare l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e i riferimenti ivi citati, 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 e riferimenti citati).

E. 5.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo di fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1).

E. 5.4.1 In primo luogo il Tribunale osserva come, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, nella decisione avversata sia stata citata l'evenienza che il ricorrente ha consegnato un decreto di respingimento rilasciato in data (...) dalla (...) della C._______ (cfr. p.to I, pag. 2 della decisione impugnata). Frattanto, seppure sia vero che l'autorità nelle sue motivazioni non ne abbia in seguito più fatto menzione nella decisione, non significa che non ne abbia tenuto conto nella valutazione d'insieme della causa. Il fatto solo che non abbia ritenuto tale documentazione rilevante per la determinazione dello Stato membro competente, come invece a mente del ricorrente nel suo gravame sarebbe il caso, non risulta essere lesivo dell'obbligo di motivazione posto in capo all'autorità inferiore. Peraltro, l'autorità inferiore ha espresso in modo limpido nel suo provvedimento, le argomentazioni che l'hanno condotta alle conclusioni di ammettere la competenza dell'Italia nella trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente, anche ed in particolare prendendo in esame gli asserti riguardo ai motivi che si opporrebbero ad un suo trasferimento nella vicina Penisola espressi dal medesimo nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. p.to II, pag. 3 seg. della decisione impugnata). Dall'articolato memoriale ricorsuale presentato, si evince inoltre come il ricorrente abbia ampiamente compreso le motivazioni che hanno guidato la SEM nel suo giudizio. Pertanto, non si ravvisa in specie alcuna violazione dell'obbligo di motivazione (cfr. per ulteriori sviluppi DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del TF 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2) da parte dell'autorità inferiore.

E. 5.4.2 Non si può inoltre seguire la censura dell'insorgente, laddove intravvede una violazione del suo diritto di essere sentito da parte della SEM, nel non averlo interpellato specificamente riguardo al decreto di respingimento emesso in Italia. Invero, si osserva in merito come egli abbia avuto la possibilità di esprimersi nell'ambito del colloquio Dublino, dopo che la persona incaricata del predetto gli aveva fatto notare di essere stato trovato in possesso di un decreto di respingimento italiano al momento del suo arrivo in Svizzera (cfr. n. 16/2). Tuttavia, egli non ha in nessun modo addotto lo stesso quale motivo che si scontrerebbe con un suo ritorno in Italia, né è stato sollevato dalla rappresentante legale presente in loco, anche con quesiti mirati in proposito all'insorgente, salvo interrogarlo se fosse presente un interprete al momento della notifica di tale decreto (cfr. n. 16/2). Anche in tal senso, non si vede come l'autorità inferiore avrebbe dovuto motivare oltre la sua decisione su tale punto, in mancanza di qualsiasi allegazione contraria in rapporto all'emissione di tale decreto da parte dell'insorgente, essendo che ha ritenuto, a ragione come si vedrà nei considerandi successivi (cfr. infra consid. 7 segg.), data la competenza dell'Italia.

E. 5.4.3 Proseguendo, seppure si dia atto al ricorrente che effettivamente la SEM avrebbe potuto comunicare alle autorità italiane che per l'insorgente risultasse dagli atti che fosse stato emesso un decreto di respingimento, tuttavia a differenza di quanto da egli sostenuto nel gravame si ritiene che le predette avessero gli elementi sufficienti per esaminare la questione della loro competenza quale Stato membro richiesto. Nella domanda di presa in carico alle autorità italiane, vi erano difatti forniti i dati ed i riscontri sia evinti dalle dichiarazioni dell'insorgente che dai riscontri dattiloscopici della banca europea "Eurodac", di cui nella richiesta ne era allegato l'estratto (cfr. n. 9/7 e 10/1). Alle autorità italiane erano quindi state messe sufficientemente e correttamente a disposizione le informazioni rilevanti per la determinazione della loro competenza. Risultano poi in tale contesto delle allegazioni meramente pretestuose, in quanto non supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza, le asserzioni del ricorrente che non vi fosse alcuna certezza che le autorità italiane potessero individuare un decreto - si sottolinea da loro emesso - per la specificità della loro organizzazione amministrativa (cfr. p.to 41, pag. 7 del ricorso). Difatti, tale verifica, come dimostrata anche dagli atti all'incarto (cfr. n. 5/1 e 6/1), è agevolmente effettuabile nelle banche dati generali e di polizia di cui dispone anche l'Italia. Da ultimo, non si può rimproverare all'autorità inferiore di non aver richiesto ulteriori delucidazioni alle autorità italiane, circa la procedura da loro intrapresa per l'emissione del decreto di respingimento, segnatamente se fosse stata data la possibilità al richiedente di essere sentito. Difatti, come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 9.1), la SEM poteva partire dal presupposto che le autorità italiane abbiano rispettato i diritti procedurali dell'insorgente, non avendo del resto quest'ultimo allegato, né men che meno dimostrato, che le predette li abbiano misconosciuti. Anzi, appare dalla lettura del decreto di respingimento, come egli sia stato adeguatamente sentito ed informato al momento del suo fermo anche delle conseguenze di un soggiorno irregolare in Italia, ed è di sua volontà - come peraltro confermato dal medesimo nel colloquio Dublino (cfr. n. 16/2) - che non ha inteso avvalersi della protezione internazionale (cfr. n. 18/6). Nelle precitate circostanze, non si imponeva quindi alla SEM alcun maggiore accertamento in proposito.

E. 5.5 Visto quanto sopra, l'autorità inferiore non ha violato né il suo obbligo inquisitorio, avendo sufficientemente e correttamente stabilito i fatti giuridicamente rilevanti, né l'obbligo di motivare il provvedimento impugnato, né ancora il diritto di essere sentito dell'insorgente. Le censure formali mosse dal ricorrente alla decisione impugnata, nel senso sopra indicato - come pure di conseguenza la conclusione esposta in via subordinata dal ricorrente - sono quindi recisamente respinte.

E. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento.

E. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).

E. 6.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III).

E. 6.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente.

E. 6.5 Giusta l'art. 13 par. 1 RD III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione. Altresì, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato una domanda in un altro Stato membro.

E. 7 Tornando alla presente disamina, dagli atti risulta che l'insorgente è entrato illegalmente in Italia, venendo fermato il (...) dalla polizia italiana in prossimità della frontiera di C._______, data nella quale gli sono pure state prelevate le impronte dattiloscopiche. In tale Paese egli avrebbe sostato soltanto due o tre giorni, prima di giungere in Svizzera (cfr. n. 8/1, 16/2 e 18/6). Il 6 luglio 2022 - quindi entro i termini fissati all'art. 21 par. 1 RD III - la SEM ha così richiesto, a ragione, alle autorità italiane preposte la presa in carico del richiedente fondata sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 9/7), non essendo realizzati in casu nessuno dei criteri di competenza previsti agli art. 8-12 RD III. Non avendo queste ultime risposto entro il termine di due mesi previsto dall'art. 22 par. 1 RD III, la stessa equivale ad un'accettazione tacita della richiesta e comporta per l'Italia l'obbligo di prendere in carico il ricorrente, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso (cfr. art. 22 par. 7 RD III). Di conseguenza, a giusto titolo l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza dell'Italia di principio data.

E. 8.1 Per quanto concerne poi l'accoglienza in Italia dei richiedenti l'asilo, il Tribunale si è già espresso recentemente sulla questione, ritenendo come malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale nel suddetto Paese siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; le sentenze di riferimento del Tribunale D-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-2641/2022 del 5 luglio 2022 consid. 10). Peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). In proposito, non essendovi nel ricorso delle argomentazioni circostanziate che possano condurre il Tribunale ad una modifica delle conclusioni ivi esposte, onde evitare inutili ridondanze, si rinvia senz'altro integralmente alla medesima giurisprudenza sopra esposta. Peraltro, la mera allegazione generica da parte dell'insorgente che le condizioni dei campi d'accoglienza in Italia non siano buone, non induce neppure ad una diversa valutazione della fattispecie ed a capovolgere la presunzione legale di sicurezza sopra riportata. In proposito occorre difatti osservare che egli ha sostato soltanto per qualche giorno in Italia e tra l'altro, essendosi rifiutato di depositare una domanda d'asilo, non avrebbe in alcun modo avuto accesso all'accoglienza (quindi anche all'alloggio) ed alla procedura a disposizione invece in Italia dei richiedenti l'asilo.

E. 8.2 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

E. 9 Tuttavia, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari" ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8).

E. 9.1 Nella presente disamina, va in primo luogo osservato come il ricorrente, non avendo formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornava in Italia, spetterà innanzitutto a lui, al momento del suo ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza D-3135/2022 del 21 luglio 2022). L'insorgente non ha neppure apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. A questo proposito, circa le decisioni delle autorità italiane che gli sono state notificate il (...) che decretano il suo respingimento, intimandogli di lasciare il territorio italiano entro sette giorni dalla notifica (cfr. n. 18/6) - di cui si prevale l'insorgente quale motivo che pregiudicherebbe ad un suo allontanamento verso l'Italia, in quanto quest'ultimo Stato potrebbe allontanarlo verso l'Afghanistan, violando così il principio di respingimento, e la Svizzera potrebbe così incorrere in un respingimento indiretto proibito dal diritto internazionale (cfr. p.to 27 segg., pag. 5 segg. del ricorso) - si osserva quanto segue. Tali decisioni, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, non risultano essere determinanti in specie, in quanto risulta espressamente dalle medesime che esse sono state rese a seguito della circostanza che l'interessato non ha voluto depositare una domanda di protezione internazionale in tale Paese, ciò che tuttavia rimane senza alcuna incidenza sulla competenza Dublino di detto Stato membro (cfr. nello stesso senso, in un caso analogo, la sentenza del Tribunale D-3450/2022 del 18 agosto 2022 pag. 6). Inoltre l'interessato, in merito, non ha apportato alcun elemento di qualsivoglia sostanza atto a confutare le conclusioni succitate, in quanto le sole circostanze del decreto di respingimento e conseguente ordine di lasciare il territorio italiano - peraltro misure legittime da parte dell'Italia, dato che l'insorgente non ha potuto prevalersi di alcun diritto di soggiorno nel predetto Paese né ha voluto depositarvi una domanda d'asilo, e quale Stato di diritto può quindi adottare le relative misure d'allontanamento - non sono di per sé probanti del mancato rispetto dell'Italia dei suoi impegni ed obblighi internazionali. Fra l'altro il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato né reso verosimile che le autorità italiane avrebbero misconosciuto i suoi diritti procedurali nel corso dell'iter che ha condotto all'emanazione del decreto di respingimento (cfr. anche supra consid. 5.4.3), né apporta alcun elemento serio e concreto atto a stabilire che le autorità italiane non avrebbero tenuto conto del principio del divieto di respingimento nelle loro decisioni d'allontanamento - ed in effetti non l'hanno rimpatriato in Afghanistan, ma gli hanno soltanto intimato di lasciare il territorio italiano e quello degli Stati membri Schengen - né che non lo farebbero in futuro. Se tuttavia egli dovesse ritenere, una volta rientrato in Italia, che in quest'ultimo Paese i suoi diritti risultino in qualche modo lesi, apparterrà al ricorrente di rivolgersi alle autorità italiane preposte per far valere i medesimi (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-1061/2021 del 18 marzo 2021 consid. 9.2). Per gli ulteriori motivi esposti dall'insorgente durante il colloquio Dublino e che si opporrebbero ad un suo allontanamento in Italia, si può senz'altro rinviare alla decisione della SEM, che risulta essere sul punto chiara e corretta (cfr. p.to II, pag. 3 seg. della decisione avversata), non essendo stato sollevato alcun argomento contrario nel gravame.

E. 9.2 Proseguendo nell'analisi, agli atti non figurano del resto elementi tali da concludere che un suo trasferimento nello Stato in questione esporrebbe l'insorgente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, essendo qui ancora una volta rammentato come il ricorrente, dopo il deposito della domanda d'asilo in Italia, avrà in particolare accesso alle prestazioni materiali previste dal sistema di accoglienza italiano (cfr. supra consid. 8.1).

E. 9.3 Da ultimo, né da un esame d'ufficio degli atti, né da alcuna allegazione ricorsuale dell'insorgente, è desumibile che egli soffra attualmente di una patologia di rilievo che risulti essere ostativa al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza di riferimento D-4235/2021 succitata consid. 10.4.3.3).

E. 9.4 Riassumendo, il ricorrente non ha fornito alcun indizio serio suscettibile di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura, o ad altri disposti di diritto internazionale alla quale la Svizzera è tenuta al loro rispetto, in caso di esecuzione del suo trasferimento in Italia.

E. 9.5 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1.

E. 9.6 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III, ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III.

E. 10 Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità confermata.

E. 11 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risultano essere senza oggetto.

E. 12 Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4150/2022 Sentenza del 26 settembre 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Yannick Antoniazza-Hafner; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dalla MLaw Elena Formisano, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi); decisione della SEM dell'8 settembre 2022 / N (...). Fatti: A. A.a Il (...) luglio 2022, l'interessato ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera. Dai riscontri dell'unità centrale del sistema europeo "Eurodac", del 5 luglio 2022, è risultato che al richiedente erano state rilevate le impronte dattiloscopiche in Italia il (...). A.b Sulla base di tali elementi, in data 6 luglio 2022, l'autorità elvetica preposta ha presentato all'omologa italiana, una richiesta di presa in carico dell'interessato fondata sull'art. 13 par. 1 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.06.2013; di seguito: RD III). A.c Il (...) luglio 2022, si è tenuto con il richiedente l'asilo un'audizione circa il rilevamento dei suoi dati personali, mentre che il (...) luglio 2022 egli è stato sentito nell'ambito del colloquio Dublino ai sensi dell'art. 5 RD III. In quest'ultimo contesto, egli è stato segnatamente questionato circa il suo stato di salute, nonché in merito ai motivi che si opporrebbero ad un suo ritorno in Italia. Durante il medesimo, è stato pure rilevato come, all'arrivo in Svizzera del richiedente egli fosse stato trovato in possesso di un documento della (...) della C._______ relativo ad un decreto di respingimento, che sarebbe rimasto agli atti. A.d Tramite lo scritto del 22 luglio 2022, il ricorrente ha trasmesso alla SEM la copia in fotografia della sua carta d'identità afghana. A.e Con messaggio elettronico del 7 settembre 2022, l'autorità svizzera competente, ha informato la corrispettiva italiana, che poiché l'Italia non avrebbe risposto alla domanda di presa in carico entro i termini, la Svizzera considerava che la precitata sia diventata competente per l'esame della domanda d'asilo dell'interessato a partire dal 7 settembre 2022. B. Per mezzo della decisione dell'8 settembre 2022, notificata il 12 settembre 2022, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'interessato ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia e l'esecuzione del predetto provvedimento, nonché ha osservato che un eventuale ricorso contro la decisione non ha effetto sospensivo. C. Con ricorso del 19 settembre 2022 (cfr. risultanze processuali), l'insorgente si è aggravato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la summenzionata decisione della SEM. Egli ha concluso in limine alla sospensione dell'esecuzione della decisione in via supercautelare ed alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso. Nel merito, ha postulato, in via principale, la restituzione degli atti alla SEM perché effettui l'esame nazionale della domanda d'asilo; ed in via subordinata la restituzione degli atti all'autorità inferiore perché proceda ad un completamento dell'istruttoria. Contestualmente, l'insorgente ha formulato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Il ricorso, manifestamente infondato per i motivi che seguono, è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

3. Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.

4. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre si osserva come il Tribunale, adito con un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo, si limita ad esaminare la fondatezza di una tale decisione (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2.; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5). 5. 5.1 Nel proprio ricorso, l'insorgente ritiene essenzialmente come l'autorità inferiore, senza neppure citare nella decisione avversata il decreto di respingimento emesso nei confronti dell'insorgente, avrebbe accertato in modo incompleto ed inesatto i fatti giuridicamente rilevanti per la causa. Invero, a mente sua, la SEM avrebbe dovuto dare la possibilità all'insorgente di essere sentito circa il medesimo decreto di respingimento, depositato agli atti, vista la sua rilevanza per la determinazione della competenza per l'esame della sua domanda d'asilo. Reputa inoltre che l'autorità inferiore avrebbe dovuto informare le autorità italiane in merito all'esistenza di tale documentazione, perché potessero avere effettivamente contezza di tutti gli elementi determinanti per valutare la loro competenza, ciò che la SEM avrebbe invece omesso di fare in violazione del suo obbligo di trasparenza. Peraltro, l'autorità inferiore avrebbe pure dovuto interpellare le autorità italiane circa la concessione o meno di un diritto di essere sentito all'interessato prima dell'emissione del decreto di respingimento, verso un Paese, come l'Afghanistan, dove per prassi svizzera per lo meno lo stesso non è esigibile a causa della situazione generale che vige nel predetto Stato, o in assenza, per quali ragioni tale diritto di essere sentito non sia stato accordato. 5.2 Tali censure formali vanno analizzate in primo luogo, in quanto sono suscettibili di comportare l'annullamento della decisione impugnata, indipendentemente dalle possibilità di successo del ricorso nel merito (cfr. DTF 144 I 11 consid. 5.3 e i riferimenti ivi citati, 138 I 232 consid. 5; DTAF 2019 VI/6 consid. 4.1, 2013/34 consid. 4.2, 2013/23 consid. 6.1.3, 2010/35 consid. 4.1.1 e riferimenti citati). 5.3 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo di fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA). In concreto, essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo. Il principio inquisitorio non dispensa comunque le parti dal dovere di collaborare all'accertamento dei fatti ed in modo particolare dall'onere di provare quanto sia in loro facoltà e quanto l'amministrazione o il giudice non siano in grado di delucidare con mezzi propri (art. 13 PA ed art. 8 LAsi; cfr. DTAF 2019 I/6 consid. 5.1). 5.4 5.4.1 In primo luogo il Tribunale osserva come, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente nel gravame, nella decisione avversata sia stata citata l'evenienza che il ricorrente ha consegnato un decreto di respingimento rilasciato in data (...) dalla (...) della C._______ (cfr. p.to I, pag. 2 della decisione impugnata). Frattanto, seppure sia vero che l'autorità nelle sue motivazioni non ne abbia in seguito più fatto menzione nella decisione, non significa che non ne abbia tenuto conto nella valutazione d'insieme della causa. Il fatto solo che non abbia ritenuto tale documentazione rilevante per la determinazione dello Stato membro competente, come invece a mente del ricorrente nel suo gravame sarebbe il caso, non risulta essere lesivo dell'obbligo di motivazione posto in capo all'autorità inferiore. Peraltro, l'autorità inferiore ha espresso in modo limpido nel suo provvedimento, le argomentazioni che l'hanno condotta alle conclusioni di ammettere la competenza dell'Italia nella trattazione della domanda d'asilo dell'insorgente, anche ed in particolare prendendo in esame gli asserti riguardo ai motivi che si opporrebbero ad un suo trasferimento nella vicina Penisola espressi dal medesimo nell'ambito del colloquio Dublino (cfr. p.to II, pag. 3 seg. della decisione impugnata). Dall'articolato memoriale ricorsuale presentato, si evince inoltre come il ricorrente abbia ampiamente compreso le motivazioni che hanno guidato la SEM nel suo giudizio. Pertanto, non si ravvisa in specie alcuna violazione dell'obbligo di motivazione (cfr. per ulteriori sviluppi DTF 136 I 229 consid. 5.2, 136 V 351, 129 I 232 consid. 3.2; DTAF 2013/34 consid. 4.1, 2012/23 consid. 6.1.2; sentenza del TF 2C_1020/2019 del 31 marzo 2020 consid. 3.4.2) da parte dell'autorità inferiore. 5.4.2 Non si può inoltre seguire la censura dell'insorgente, laddove intravvede una violazione del suo diritto di essere sentito da parte della SEM, nel non averlo interpellato specificamente riguardo al decreto di respingimento emesso in Italia. Invero, si osserva in merito come egli abbia avuto la possibilità di esprimersi nell'ambito del colloquio Dublino, dopo che la persona incaricata del predetto gli aveva fatto notare di essere stato trovato in possesso di un decreto di respingimento italiano al momento del suo arrivo in Svizzera (cfr. n. 16/2). Tuttavia, egli non ha in nessun modo addotto lo stesso quale motivo che si scontrerebbe con un suo ritorno in Italia, né è stato sollevato dalla rappresentante legale presente in loco, anche con quesiti mirati in proposito all'insorgente, salvo interrogarlo se fosse presente un interprete al momento della notifica di tale decreto (cfr. n. 16/2). Anche in tal senso, non si vede come l'autorità inferiore avrebbe dovuto motivare oltre la sua decisione su tale punto, in mancanza di qualsiasi allegazione contraria in rapporto all'emissione di tale decreto da parte dell'insorgente, essendo che ha ritenuto, a ragione come si vedrà nei considerandi successivi (cfr. infra consid. 7 segg.), data la competenza dell'Italia. 5.4.3 Proseguendo, seppure si dia atto al ricorrente che effettivamente la SEM avrebbe potuto comunicare alle autorità italiane che per l'insorgente risultasse dagli atti che fosse stato emesso un decreto di respingimento, tuttavia a differenza di quanto da egli sostenuto nel gravame si ritiene che le predette avessero gli elementi sufficienti per esaminare la questione della loro competenza quale Stato membro richiesto. Nella domanda di presa in carico alle autorità italiane, vi erano difatti forniti i dati ed i riscontri sia evinti dalle dichiarazioni dell'insorgente che dai riscontri dattiloscopici della banca europea "Eurodac", di cui nella richiesta ne era allegato l'estratto (cfr. n. 9/7 e 10/1). Alle autorità italiane erano quindi state messe sufficientemente e correttamente a disposizione le informazioni rilevanti per la determinazione della loro competenza. Risultano poi in tale contesto delle allegazioni meramente pretestuose, in quanto non supportate da alcun elemento di qualsivoglia sostanza, le asserzioni del ricorrente che non vi fosse alcuna certezza che le autorità italiane potessero individuare un decreto - si sottolinea da loro emesso - per la specificità della loro organizzazione amministrativa (cfr. p.to 41, pag. 7 del ricorso). Difatti, tale verifica, come dimostrata anche dagli atti all'incarto (cfr. n. 5/1 e 6/1), è agevolmente effettuabile nelle banche dati generali e di polizia di cui dispone anche l'Italia. Da ultimo, non si può rimproverare all'autorità inferiore di non aver richiesto ulteriori delucidazioni alle autorità italiane, circa la procedura da loro intrapresa per l'emissione del decreto di respingimento, segnatamente se fosse stata data la possibilità al richiedente di essere sentito. Difatti, come si vedrà anche in seguito (cfr. infra consid. 9.1), la SEM poteva partire dal presupposto che le autorità italiane abbiano rispettato i diritti procedurali dell'insorgente, non avendo del resto quest'ultimo allegato, né men che meno dimostrato, che le predette li abbiano misconosciuti. Anzi, appare dalla lettura del decreto di respingimento, come egli sia stato adeguatamente sentito ed informato al momento del suo fermo anche delle conseguenze di un soggiorno irregolare in Italia, ed è di sua volontà - come peraltro confermato dal medesimo nel colloquio Dublino (cfr. n. 16/2) - che non ha inteso avvalersi della protezione internazionale (cfr. n. 18/6). Nelle precitate circostanze, non si imponeva quindi alla SEM alcun maggiore accertamento in proposito. 5.5 Visto quanto sopra, l'autorità inferiore non ha violato né il suo obbligo inquisitorio, avendo sufficientemente e correttamente stabilito i fatti giuridicamente rilevanti, né l'obbligo di motivare il provvedimento impugnato, né ancora il diritto di essere sentito dell'insorgente. Le censure formali mosse dal ricorrente alla decisione impugnata, nel senso sopra indicato - come pure di conseguenza la conclusione esposta in via subordinata dal ricorrente - sono quindi recisamente respinte. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e di allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal RD III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 RD III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) - come è il caso di specie - ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 RD III, quello precedente previsto dal RD III non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri; cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con rif. cit.). Altresì, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 RD III). 6.4 Ai sensi dell'art. 3 par. 2 RD III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 363/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. 6.5 Giusta l'art. 13 par. 1 RD III, quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 del presente regolamento, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione. Altresì, ai sensi dell'art. 18 par. 1 lett. a RD III, lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato una domanda in un altro Stato membro.

7. Tornando alla presente disamina, dagli atti risulta che l'insorgente è entrato illegalmente in Italia, venendo fermato il (...) dalla polizia italiana in prossimità della frontiera di C._______, data nella quale gli sono pure state prelevate le impronte dattiloscopiche. In tale Paese egli avrebbe sostato soltanto due o tre giorni, prima di giungere in Svizzera (cfr. n. 8/1, 16/2 e 18/6). Il 6 luglio 2022 - quindi entro i termini fissati all'art. 21 par. 1 RD III - la SEM ha così richiesto, a ragione, alle autorità italiane preposte la presa in carico del richiedente fondata sull'art. 13 par. 1 RD III (cfr. n. 9/7), non essendo realizzati in casu nessuno dei criteri di competenza previsti agli art. 8-12 RD III. Non avendo queste ultime risposto entro il termine di due mesi previsto dall'art. 22 par. 1 RD III, la stessa equivale ad un'accettazione tacita della richiesta e comporta per l'Italia l'obbligo di prendere in carico il ricorrente, compreso l'obbligo di prendere disposizioni appropriate all'arrivo dello stesso (cfr. art. 22 par. 7 RD III). Di conseguenza, a giusto titolo l'autorità inferiore ha ritenuto la competenza dell'Italia di principio data. 8. 8.1 Per quanto concerne poi l'accoglienza in Italia dei richiedenti l'asilo, il Tribunale si è già espresso recentemente sulla questione, ritenendo come malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale nel suddetto Paese siano in parte deficitarie, non vi siano fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase RD III; le sentenze di riferimento del Tribunale D-4235/2022 del 19 aprile 2022 consid. 10.2 e F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 9; cfr. anche tra le altre la sentenza del Tribunale D-2641/2022 del 5 luglio 2022 consid. 10). Peraltro, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30) oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]). In proposito, non essendovi nel ricorso delle argomentazioni circostanziate che possano condurre il Tribunale ad una modifica delle conclusioni ivi esposte, onde evitare inutili ridondanze, si rinvia senz'altro integralmente alla medesima giurisprudenza sopra esposta. Peraltro, la mera allegazione generica da parte dell'insorgente che le condizioni dei campi d'accoglienza in Italia non siano buone, non induce neppure ad una diversa valutazione della fattispecie ed a capovolgere la presunzione legale di sicurezza sopra riportata. In proposito occorre difatti osservare che egli ha sostato soltanto per qualche giorno in Italia e tra l'altro, essendosi rifiutato di depositare una domanda d'asilo, non avrebbe in alcun modo avuto accesso all'accoglienza (quindi anche all'alloggio) ed alla procedura a disposizione invece in Italia dei richiedenti l'asilo. 8.2 Di conseguenza, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase RD III non si giustifica nel caso di specie.

9. Tuttavia, secondo l'art. 17 par. 1 RD III ("clausola di sovranità"), in deroga ai criteri di competenza fissati nel RD III, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete. Come ritenuto dalla giurisprudenza, la SEM è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale. Può inoltre ammettere tale responsabilità per dei "motivi umanitari" ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 RD III; cfr. DTAF 2015/9 consid. 8). 9.1 Nella presente disamina, va in primo luogo osservato come il ricorrente, non avendo formalmente sollecitato l'asilo allorché soggiornava in Italia, spetterà innanzitutto a lui, al momento del suo ritorno nel predetto Paese, di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e di rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà pure di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza D-3135/2022 del 21 luglio 2022). L'insorgente non ha neppure apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione rifiuterebbe di prenderlo in carico e di esaminare la sua domanda di protezione internazionale, una volta che l'avrà depositata, o ancora che non rispetterebbe il divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese. A questo proposito, circa le decisioni delle autorità italiane che gli sono state notificate il (...) che decretano il suo respingimento, intimandogli di lasciare il territorio italiano entro sette giorni dalla notifica (cfr. n. 18/6) - di cui si prevale l'insorgente quale motivo che pregiudicherebbe ad un suo allontanamento verso l'Italia, in quanto quest'ultimo Stato potrebbe allontanarlo verso l'Afghanistan, violando così il principio di respingimento, e la Svizzera potrebbe così incorrere in un respingimento indiretto proibito dal diritto internazionale (cfr. p.to 27 segg., pag. 5 segg. del ricorso) - si osserva quanto segue. Tali decisioni, a differenza di quanto sostenuto dall'insorgente, non risultano essere determinanti in specie, in quanto risulta espressamente dalle medesime che esse sono state rese a seguito della circostanza che l'interessato non ha voluto depositare una domanda di protezione internazionale in tale Paese, ciò che tuttavia rimane senza alcuna incidenza sulla competenza Dublino di detto Stato membro (cfr. nello stesso senso, in un caso analogo, la sentenza del Tribunale D-3450/2022 del 18 agosto 2022 pag. 6). Inoltre l'interessato, in merito, non ha apportato alcun elemento di qualsivoglia sostanza atto a confutare le conclusioni succitate, in quanto le sole circostanze del decreto di respingimento e conseguente ordine di lasciare il territorio italiano - peraltro misure legittime da parte dell'Italia, dato che l'insorgente non ha potuto prevalersi di alcun diritto di soggiorno nel predetto Paese né ha voluto depositarvi una domanda d'asilo, e quale Stato di diritto può quindi adottare le relative misure d'allontanamento - non sono di per sé probanti del mancato rispetto dell'Italia dei suoi impegni ed obblighi internazionali. Fra l'altro il ricorrente non ha in alcun modo dimostrato né reso verosimile che le autorità italiane avrebbero misconosciuto i suoi diritti procedurali nel corso dell'iter che ha condotto all'emanazione del decreto di respingimento (cfr. anche supra consid. 5.4.3), né apporta alcun elemento serio e concreto atto a stabilire che le autorità italiane non avrebbero tenuto conto del principio del divieto di respingimento nelle loro decisioni d'allontanamento - ed in effetti non l'hanno rimpatriato in Afghanistan, ma gli hanno soltanto intimato di lasciare il territorio italiano e quello degli Stati membri Schengen - né che non lo farebbero in futuro. Se tuttavia egli dovesse ritenere, una volta rientrato in Italia, che in quest'ultimo Paese i suoi diritti risultino in qualche modo lesi, apparterrà al ricorrente di rivolgersi alle autorità italiane preposte per far valere i medesimi (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-1061/2021 del 18 marzo 2021 consid. 9.2). Per gli ulteriori motivi esposti dall'insorgente durante il colloquio Dublino e che si opporrebbero ad un suo allontanamento in Italia, si può senz'altro rinviare alla decisione della SEM, che risulta essere sul punto chiara e corretta (cfr. p.to II, pag. 3 seg. della decisione avversata), non essendo stato sollevato alcun argomento contrario nel gravame. 9.2 Proseguendo nell'analisi, agli atti non figurano del resto elementi tali da concludere che un suo trasferimento nello Stato in questione esporrebbe l'insorgente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, essendo qui ancora una volta rammentato come il ricorrente, dopo il deposito della domanda d'asilo in Italia, avrà in particolare accesso alle prestazioni materiali previste dal sistema di accoglienza italiano (cfr. supra consid. 8.1). 9.3 Da ultimo, né da un esame d'ufficio degli atti, né da alcuna allegazione ricorsuale dell'insorgente, è desumibile che egli soffra attualmente di una patologia di rilievo che risulti essere ostativa al suo trasferimento nel contesto di una procedura Dublino (cfr. sentenza della Corte EDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/06; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza di riferimento D-4235/2021 succitata consid. 10.4.3.3). 9.4 Riassumendo, il ricorrente non ha fornito alcun indizio serio suscettibile di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura, o ad altri disposti di diritto internazionale alla quale la Svizzera è tenuta al loro rispetto, in caso di esecuzione del suo trasferimento in Italia. 9.5 In siffatte circostanze, non traspaiono quindi elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera contraria al diritto il suo potere d'apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Non risulta pertanto alcun motivo per applicare le clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 RD III (clausola di sovranità), rispettivamente all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1. 9.6 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tali norme da parte della Svizzera, l'Italia è competente per l'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del RD III, ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 RD III.

10. Ne discende che è quindi a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il predetto non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1). In conclusione, con il provvedimento impugnato, l'autorità inferiore non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso deve quindi essere respinto e la decisione dell'autorità confermata.

11. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, sia la domanda tendente alla restituzione dell'effetto sospensivo al ricorso, sia quella relativa all'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, risultano essere senza oggetto.

12. Inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta. Le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sono quindi poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA; nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. La presente decisione non concerne una persona contro la quale è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che ha abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: