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D-4144/2021

D-4144/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-09-23 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4144/2021 Sentenza del 23 settembre 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gregor Chatton, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Algeria, patrocinato da Rosario Mastrosimone, Protezione giuridica della RegioneTicino e Svizzera centrale, Via 1° Agosto, c.p. 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 8 settembre 2021 / N (...). Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 10 giugno 2021, i verbali relativi al rilevamento delle generalità del 16 giugno 2021 (cfr. atto SEM 15/10) ed al colloquio personale Dublino del 21 giugno 2021 (cfr. atto SEM 21/2), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 12/2, 32/2, 37/2, 39/2, 49/2, 51/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) dell'8 settembre 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 55/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso la Spagna, il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 16 settembre 2021 (timbro postale) e con cui l'insorgente ha postulato in limine la sospensione dell'allontanamento in via supercautelare e la restituzione dell'effetto sospensivo; nel merito l'annullamento della precitata decisione e la retrocessione degli atti alla SEM per il completamento dell'istruttoria; contestualmente di essere esentato dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nel colloquio Dublino l'insorgente, posto di fronte alla possibile competenza della Spagna, non la ha esplicitamente contestata, pur precisando di non aver chiesto asilo in detto Paese e di essere stato trattato con poco riguardo dalle autorità del medesimo, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato la tacita ammissione di competenza da parte della Spagna, ha escluso che in tale Stato sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha escluso l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che in particolare, le problematiche mediche di cui soffrirebbe l'interessato, completamente acclarate e non meritevoli di ulteriori accertamenti, sarebbero trattabili in Spagna alla luce della sufficiente infrastruttura medica e della sua facoltà di richiedere una presa a carico in base al diritto comunitario; che pertanto, nemmeno si ravviserebbe, per tali motivi, il raggiungimento della soglia di gravità prevista nell'ambito dell'art. 3 CEDU, che nel proprio gravame il ricorrente avversa su vari aspetti l'argomentazione di cui al provvedimento sindacato; che in primo luogo, egli fa presente che alla luce della risposta alla richiesta di presa in carico, nel cui contesto le autorità spagnole avrebbero informato gli omologhi svizzeri circa il fatto che avrebbero accolto la domanda tacitamente senza ammettere esplicitamente la competenza, l'accertamento della medesima sarebbe rimasto aperto; che peraltro la SEM avrebbe a torto menzionato una competenza italiana nella successiva comunicazione indirizzata alla Spagna a seguito del decorrere del termine di cui all'art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III; che dipoi, vengono censurate alcune criticità nel sistema di accoglienza spagnolo di cui la SEM non avrebbe tenuto debitamente conto alla luce dell'esperienza personale del ricorrente e dei problemi di salute da lui addotti, cosa che configurerebbe un accertamento incompleto dei fatti giuridicamente rilevanti; che peraltro, il ricorrente si troverebbe in una situazione di eccezionale vulnerabilità dovuta ad una situazione psichica degradata inizialmente ricondotta all'abuso di sostanze ma che in seguito ad approfondimento avrebbe rivelato dei traumi infantili; che ciò nonostante la SEM non avrebbe dato seguito alla richiesta tesa ad allestire una perizia medica dettagliata; che anche a tal soggetto e conto tenuto che l'insorgente, nonostante gli innegabili disturbi comportamentali, avrebbe pienamente assolto ai suoi obblighi procedurali rivolgendosi alla permanenza medica, i fatti non sarebbero stati sufficientemente acclarati dalla SEM; che peraltro, l'autorità inferiore non avrebbe effettuato alcun tipo di comunicazione alle autorità spagnole rispetto alla gravità del quadro clinico né avrebbe chiesto garanzie rispetto all'alloggio ed alla continuazione dell'accompagnamento terapeutico; che su questi presupposti, l'esame circa la necessità di applicare la clausola di sovranità sarebbe incompleto ed inadeguato, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC» ha permesso di appurare che l'insorgente è stato interpellato in Spagna il 12 maggio 2021 (cfr. atto SEM 10/2), che il ricorrente ha confermato tale riscontro (cfr. atto SEM 21/2), che su questi presupposti, il 21 giugno 2021, la SEM ha presentato alle autorità spagnole competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III una richiesta di ammissione fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 23/7), che non avendo espressamente risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento di Dublino III, la Spagna ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che nell'ambito della determinazione della competenza ai sensi dei precitati disposti, è pertanto inconferente la circostanza che le autorità spagnole abbiano informato gli omologhi svizzeri circa il fatto che avrebbero lasciato decorrere il termine di cui all'art. 22 par. 1 Regolamento di Dublino III, come pure l'errore nella successiva comunicazione della SEM che fa riferimento all'Italia quale Stato di destinazione, che peraltro, le informazioni fornite dalla SEM alle autorità spagnole nel contesto della domanda di ammissione ossequiano i criteri prescritti dalla giurisprudenza (cfr. sentenza del Tribunale E-2532/2016 del 28 aprile 2016, con riferimenti), che di conseguenza, la competenza della Spagna risulta di principio essere data, che la Spagna è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che nel contesto spagnolo ciò non è manifestamente il caso (cfr. sentenza del Tribunale F-3110/2021 del 12 luglio 2021), di modo che, non si giustifica l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III, che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, qualora il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravvenga all'art. 4 Carta UE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura, l'autorità inferiore è invece obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetti il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che essendo decisivo e viste le doglianze in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra, se le stesse rientrino o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che sulla base della documentazione medica agli atti al momento dell'emissione della decisione sindacata, risultava nondimeno chiaro che la situazione medica dell'insorgente, che palesava una sindrome da dipendenza da sostanze psicoattive trattata con Valium, Truxal e Lyrica ed un disturbo post traumatico da stress complesso con stati di tensione e di aggressività nonché episodi di autolesionismo preso a carico con Pregabalin e Truxal (messo in riserva in un secondo momento), poi integrati con Mirtazapin, non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale, che l'eventualità di svolgere ulteriori consulti psichiatrici è dipoi da relazionarsi ai trattamenti prescritti per le suddette problematiche e non alla necessità di individuare ulteriori patologie, di modo che, non ne deriva alcun accertamento incompleto della fattispecie (cfr. sentenza del Tribunale D-291/2021 del 9 marzo 2021 consid. 7.3), che le autorità svizzere non sono d'altro canto tenute a prendere in considerazione l'eventuale insorgere di ulteriori affezioni non ancora indagate, essendo determinante lo stato di fatto presente al momento della decisione (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6), che in siffatta disamina non si deve dipoi tralasciare il fatto che la Spagna dispone notoriamente di infrastrutture mediche equiparabili a quelle elvetiche ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva), che pertanto la situazione medica dell'insorgente, sufficientemente chiara conto tenuto della situazione nel Paese di destinazione e dei presupposti giurisprudenziali al trasferimento, non implica la necessità di un'entrata nel merito discrezionale da parte delle autorità elvetiche, che va oltremodo precisato che nell'ambito dei trasferimenti verso la Spagna non si necessita l'ottenimento di garanzie individuali (cfr. sentenza del Tribunale F-4215/2017 dell'11 settembre 2017 e rif. citati), che oltracciò, il ricorrente non ha fornito ulteriori indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU, all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Spagna, che i pretesi maltrattamenti addotti, non giustificano il riconoscimento di un rischio ai sensi dei precitati disposti, che ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che nella fattispecie, dagli atti non appaiono nemmeno elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento, che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Spagna è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Spagna conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, visto quanto precede, ne discende che la SEM con il provvedimento impugnato non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Spagna, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo e dell'esenzione dell'anticipo spese è senza oggetto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: