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D-409/2022

D-409/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-02-11 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-409/2022 Sentenza dell'11 febbraio 2022 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 18 gennaio 2022 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) novembre 2021 (cfr. atto SEM 5/2), l'estratto dalla banca dati dattiloscopica "EURODAC" (cfr. atto SEM 11/1), il verbale relativo al colloquio Dublino del 18 novembre 2021 (cfr. atto SEM 20/3), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 18 gennaio 2022, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 32/1), mediante la quale detta autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica (cfr. atto SEM 33/1), il ricorso del 26 gennaio 2022 (cfr. tracciamento degli invii; data d'entrata: 27 gennaio 2022), con cui il richiedente è insorto contro la precitata decisione postulando, secondo il senso, l'entrata nel merito della sua domanda d'asilo nonché il riconoscimento della qualità di rifugiato in Svizzera, la decisione incidentale del 28 gennaio 2022, con la quale il Tribunale - in assenza di motivi particolari - ha invitato il ricorrente a versare un anticipo a copertura delle presunte spese processuali entro il 9 febbraio 2022, lo scritto del 6 febbraio 2022, per mezzo del quale il richiedente, dopo aver riferito di essere indigente, ha presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo; nel contempo egli ha ribadito la sua contrarietà ad un trasferimento verso l'Italia, Paese nel quale non avrebbe accesso né ad un alloggio né un lavoro, e dove i suoi bisogni essenziali non verrebbero soddisfatti, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, quand'anche non redatto in una lingua ufficiale ma in inglese (cfr. sentenza del Tribunale E-6024/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 1.2), che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento (art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi), che nel corso del colloquio Dublino l'insorgente, posto di fronte alla possibile competenza dell'Italia, non l'ha esplicitamente contestata, limitandosi ad asseverare di non volervi fare ritorno poiché non vi avrebbe chiesto asilo; che piuttosto, le autorità italiane lo avrebbero astretto a rilasciare le impronte digitali; che del resto, le autorità di polizia lo avrebbero anche maltrattato, insultandolo, che in sostanza, nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato la tacita ammissione di competenza da parte dell'Italia, ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione della clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che da ultimo, non vi sarebbero in casu delle problematiche mediche ostative al trasferimento o che giustificherebbero di designare quest'ultimo quale persona particolarmente vulnerabile, che con la propria impugnativa e con lo scritto del 6 febbraio 2022, il ricorrente si oppone al rinvio nella vicina penisola; ch'egli sarebbe stato costretto a farsi rilevare le impronte in Italia; che tale Paese non avrebbe l'intenzione di esaminare la sua domanda d'asilo, posto che le autorità italiane non avrebbero dato seguito alla richiesta di presa in carico trasmessa dalla SEM; che d'altro canto, al suo arrivo in Italia le autorità lo avrebbero posto in quarantena, dopo la quale gli sarebbe stato consegnato un certificato covid affinché lasciasse il Paese; che oltracciò, l'insorgente eccepisce che in Italia non avrebbe accesso né ad un alloggio così come neppure un lavoro, e i suoi bisogni essenziali non verrebbero soddisfatti, che infine, onde corroborare il proprio gravame, il richiedente richiama una sentenza emessa da un tribunale tedesco nel corso del 2021, e che osterebbe a suo dire ad un trasferimento Dublino verso l'Italia, che preliminarmente lo scrivente Tribunale ritiene giudizioso rammentare che nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso ad un esame materiale della domanda stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), che di conseguenza, la conclusione tendente al riconoscimento della qualità di rifugiato è inammissibile, che per il resto, va rammentato che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, detta autorità pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2019 VI/7 consid. 4 a 6; 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" ha permesso di appurare che l'insorgente è stato interpellato a B._______ (Italia) il (...) novembre 2021, riscontro fra l'altro confermato dal ricorrente durante il colloquio Dublino, che su questi presupposti, il 16 novembre 2021, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di ammissione fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, che non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento di Dublino III, l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che di conseguenza, la censura ricorsuale secondo cui tale Paese non ha dato seguito alla domanda di presa in carico, risulta del tutto ininfluente in casu, che pertanto la competenza dell'Italia risulta di principio essere data, che malgrado la procedura d'asilo ed il dispositivo d'accoglienza e di assistenza sociale in tale Stato siano in parte deficitarie, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. sentenze del Tribunale D-376/2022 del 31 gennaio 2022; F-4849/2021 del 9 novembre 2021; F-4693/2021 del 1° novembre 2021 consid. 5.1 e riferimenti citati; sentenza di riferimento del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6.3 [prevista quale pubblicazione nelle DTAF]), che inoltre, l'entrata in vigore del decreto-legge n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito al miglioramento importante delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vengono trasferite nel predetto Paese in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale F-6330/2020 del 18 ottobre 2021 consid. 10.5; cfr. anche nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 10.2.7), che in ogni caso, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che le dichiarazioni del richiedente, il quale riferisce di essere stato insultato dalle autorità di polizia italiane, non permettono ad esse sole di sovvertire questa presunzione, che, conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel Paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che nel caso di specie, poiché non ha formalmente richiesto asilo durante il suo soggiorno in Italia, spetta in primo luogo al ricorrente, in caso di trasferimento in detto Paese, la possibilità di presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, il che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale F-5109/2020 del 2 dicembre 2021), che il ricorrente non ha del resto apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, ch'egli nemmeno ha fornito elementi atti comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che il ricorrente non ha poi riferito di soffrire di uno stato di salute precario, né dalle tavole processuali emergono atti medici dai quali sarebbe possibile desumere il contrario; che conseguentemente, il suo stato valetudinario non risulta ostativo all'esecuzione del trasferimento né implica la necessità di ottenere delle garanzie dalle autorità italiane (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenze del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che nella fattispecie, dagli atti all'inserto non appaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che infine, il richiamo ad una sentenza emessa da un'autorità straniera risulta del tutto ininfluente nel caso di specie, atteso che non lega le autorità amministrative e giudiziarie elvetiche, che non vi è quindi motivo di fare applicazione dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, l'Italia rimane competente per il seguito della domanda d'asilo e d'allontanamento del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste dal medesimo, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera disgiunta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 LStrI, (RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che inoltre, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: