Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Sachverhalt
A. Il (...), l'interessato, d'etnia ashkali, originario di B._______ (Cossovo) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione [1] e [2] del 4 giugno 2009) d'essere espatriato il (...) a causa delle discriminazioni che avrebbero subito lui e i suoi familiari da parte degli albanesi, in ragione della loro etnia ashkali. Infatti, il (...), l'interessato sarebbe stato picchiato da degli sconosciuti, così come in precedenza sarebbe successo a suo cugino nel 2004, nonché a suo fratello due volte, una nel 2004 e una nel 2008. Nel (...) 2008, l'interessato - assieme a suo fratello - sarebbe invece riuscito a scampare ad un'aggressione da parte di quattro sconosciuti mascherati, che avrebbero invece preso e aggredito i loro cugini. A causa di tali aggressioni e delle discriminazioni nei loro confronti, l'interessato - unitamente ai suoi familiari - temerebbe di uscire di casa, rispettivamente non potrebbe andare dal medico o cercare un lavoro. Prima di espatriare, l'interessato, nel suo Paese, si sarebbe mantenuto con l'attività di contadino che avrebbe svolto sui terreni di famiglia dopo che, nel 2006, avrebbe perso il lavoro come operaio edile, perché non vi sarebbe stato più lavoro e, da allora, non sarebbe più riuscito a trovare un altro impiego. B. Il 17 giugno 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 24 giugno 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 29 giugno 2009, con decisione incidentale, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 10 luglio 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 14 luglio 2009, il TAF ha concesso al ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica. G. Il 30 luglio 2009, l'insorgente ha presentato l'atto di replica.
Erwägungen (28 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF).
E. 3 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
E. 4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
E. 5 Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Cossovo nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sono vaghe, stereotipate e incongruenti. In particolare, riguardo al fatto o meno di aver denunciato le aggressioni subite alle autorità statali del suo Paese d'origine e in merito all'intervento di quest'ultime, a cui il richiedente - secondo l'UFM - avrebbe dovuto chiedere protezione prima di espatriare. Inoltre, il Cossovo è uno Stato sicuro, dove - come lo stesso richiedente avrebbe allegato - sono presenti organizzazioni per la sicurezza delle minoranze. Detto Ufficio ha, in seguito, rilevato - in cosiderazione dell'asserzione del richiedente secondo cui non riuscirebbe a trovare lavoro - che la discoccupazione non è un motivo rilevante ai sensi della legge sull'asilo. Non emergerebbero quindi dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni, in caso di rientro in Patria, che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Infine, l'UFM ha considerato che né la situazione politica del Paese d'origine, né altri motivi relativi alla situazione personale del ricorrente o dal punto di vista tecnico e pratico si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente.
E. 6 Nel gravame, il ricorrente ha contestato di aver reso dichiarazioni vaghe, stereotipate e incongruenti. In particolare ha ribadito di non aver mai personalmente inoltrato delle denunce alla Polizia, specificando che, quando avrebbe dichiarato di essere stufo di denunciare inutilmente tali episodi, si sarebbe riferito alla sola circostanza in cui lui, il fratello e altri membri della famiglia sarebbero stati aggrediti e i colpevoli condannati (cfr. doc. A7 pag. 9). Egli sostiene che il fatto di non aver denunciato l'aggressione del (...) sarebbe del tutto logico, così come sarebbe plausibile e corrisponderebbe all'esperienza generale di vita il fatto di essere fuggito dopo tale avvenimento, senza chiedere protezione in Patria, ritenuto che l'associazione dei popoli minacciati non farebbe nient'altro, oltre a proclami in televisione, per aiutare le minoranze (cfr. doc. A7 pag. 12) e, considerato che, nonostante le denunce sporte in passato dai membri della sua famiglia e una condanna contro l'aggressore, le minacce, agressioni fisiche e verbali - che egli avrebbe vissuto sulla propria pelle - non sarebbero cessate. Una denuncia e la condanna degli autori delle violenze, non cambierebbero comunque la situazione per quanto riguarda la sicurezza e la protezione delle minoranze. Inoltre, il ricorrente ha sottolineato che le difficoltà di trovare lavoro non si riferiscono al problema della disoccupazione - come sostiene l'UFM - bensì alle discriminazioni nei confronti degli ashkali, in quanto minoranza etnica (cfr. doc. A7 pag. 7). A suo dire, pertanto esisterebbero indizi di persecuzione consistenti che avrebbero dovuto condurre ad una decisione materiale. Infine, quanto all'esecuzione del suo allontanamento, l'insorgente ha fatto valere che sarebbe inammissimile, in quanto in Cossovo, egli rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, in applicazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile, ritenuto che l'UFM non avrebbe eseguito le indagini dettate dalla giurisprudenza (v. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/10) per appurare le garanzie di un suo adeguato reinserimento in Cossovo, appartenendo incontestatamente alla minoranza etnica ashkali.
E. 7 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Tuttavia, l'autorità inferiore ha rilevato, in particolare, che il comportamento dell'insorgente - che ha preferito espatriare senza sporgere denuncia, nonostante le autorità del suo Paese avrebbero fatto tutto per arrestare e condannare i suoi aggressori - non è palusibile e contraddice il fatto che il Cossovo è uno Stato sicuro. Per quanto attiene l'allontanamento del medesimo, l'UFM ha ritenuto che le condizioni previste per il suo reinserimento in Cossovo sarebbero già state accertate dai verbali d'audizione, tramite le informazioni - sulla cui attendibilità non vi sarebbe motivo di dubitare - che il ricorrente ha fornito spontaneamente.
E. 8 Nella replica, l'insorgente ha rinviato alle considerazioni e conclusioni già esposte con l'atto di ricorso, ribadendo tuttavia che il suo comportamento sarebbe logico e conforme all'esperienza generale di vita, non avendo denunciato i fatti del (...), vista l'esperienza passata in cui - nonostante le denunce - lui e i suoi familiari non avrebbero potuto beneficiare della protezione delle autorità cossovare e internazionali. Anche, secondo una presa di posizione del 10 ottobre 2008 dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR), le persone di etnia rom, ashkali e "egiziani" non troverebbero un'adeguata protezione né da parte delle autorità locali, né dalle forze internazionali.
E. 9.1 Giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione.
E. 9.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale.
E. 9.3 Dall'altro lato, la nozione d'indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi s'intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18).
E. 9.4 Per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247).
E. 10.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 6 marzo 2009, il Cossovo nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese.
E. 10.2 Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, occorre rilevare che le minacce e le aggressioni, e in generale le discriminazioni, di cui il ricorrente - unitamente alla sua famiglia - pretende essere oggetto, a partire dal 2004 addirittura, non sono credibili. Infatti, a titolo d'esempio, si evidenzia che egli ha riferito in particolare soltanto di due episodi in cui sarebbe stato aggredito direttamente e di due casi in cui sarebbero stati aggrediti suo fratello e i suoi cugini, limitandosi per il resto a semplici allegazioni e mere congetture circa l'esistenza di problemi a causa della sua etnia (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D8-9 pagg. 3-4). D'altronde, di tali episodi, sia di quelli che egli avrebbe vissuto direttamente o meno, egli non ha saputo indicare per tutti la data precisa, riferendo soltanto quella del (...) (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D53 pag. 7, D69 pag. 9 e D83 pag. 10). Per di più, non convincono le allegazioni del ricorrente quanto all'asserito timore di uscire di casa, addirittura dal 2004, nonché a seguito degli addotti avvenimenti (cfr. ibidem D10-11 pag. 4), allorquando egli ha affermato di aver svolto l'attività di operaio edile, tra il 2005 e il 2006 e di aver lavorato come contadino sia prima che successivamente tale periodo (cfr. verbale d'audizione [1] del 4 giugno 2009 pag. 2 e [2] D45-46 pag. 7), uscendo quindi di casa, senza il benché minimo accenno a qualsivoglia precauzione, se effettivamente si fosse sentito in pericolo. Ad ogni modo, anche nella denegatasi ipotesi in cui le allegazioni dell'insorgente circa l'esistenza di persecuzioni nei suoi confronti e della sua famiglia fossero veritierie, tali persecuzioni sarebbero imputabili a terze persone. Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale, v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4192/2009 del 3 luglio 2009). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18). Nella fattispecie, non soccorre l'insorgente l'allegazione, secondo la quale, non avrebbe chiesto protezione in Patria, in quanto - in ragione della sua appartenenza ad una minoranza etnica - non avrebbe potuto ricevere un'adeguata protezione da parte delle autorità statali o internazionali, ritenute le passate esperienza con la Polizia di lui e dei suoi familiari (cfr. ricorso pag. 4 e atto di replica). Infatti, dagli atti di causa, ed in particolare dalle dichiarazioni del ricorrente stesso, risulta che la Polizia, su chiamata del medesimo o rispettivamente dei suoi familiari, sia intervenuta ad accertare i fatti e raccogliere le informazioni necessarie per poter individuare i responsabili delle asserite aggressioni (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D8 pag. 3-4 e D88 pag. 10), così come è emerso che essi si sarebbero rivolti alla Polizia "[..] ogni volta che avrebbero avuto problemi [...]" (cfr. ibidem D65 pag. 8). Inoltre, non corrisponde al vero che tali appelli alla Polizia sarebbero stati inutili - come asserisce il ricorrente - ritenuto che il colpevole dell'aggressione al fratello sarebbe stato arrestato e condannato (cfr. ibidem D74-78 pag. 9). In aggiunta, l'insorgente stesso ritiene che tale sarebbe potuto essere l'esito anche in relazione alla sua asserita aggressione del (...) (cfr. ibidem D100-101 e 104 pag. 12). Non denunciando dunque tale episodio, egli ha impedito così di fatto alle autorità statali di proteggerlo. Per di più, in Cossovo, a sostegno delle autorità statali, è stata messa in atto una Missione delle Nazioni Unite (UNIMIK) che ha dato luogo alla presenza in tale Paese di forze internazionali di sicurezza, tra cui le Forze per il Cossovo (KFOR) le quali hanno la volontà e le infrastrutture appropriate per proteggere le persone appartenenti ad una minoranza etnica verso cui non esiste alcuna persecuzione sistematica (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5425/2008 del 13 luglio 2009 consid. 3.3 e i relativi riferimenti). Di tali forze, il ricorrente ha riconosciuto la presenza, affermando altresì di essersi rivolto a loro, quando avrebbe avuto dei problemi, riferendo inoltre del tentativo di quest'ultime di trovare i colpevoli (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D5 e D21-26 pag. 5). Non vi è dunque ragione di ritenere che le autorità statali e internazionali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti.
E. 10.3 Di conseguenza, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 10.4 Inoltre, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Cossovo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). A tal proposito, non soccorre l'insorgente la semplice e generica allegazione ricorsuale, secondo cui egli rischierebbe di essere esposto a trattamenti inumani e degradanti in applicazione del succitato art. 3 CEDU (cfr. ricorso pag. 4).
E. 10.5 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che in Cossovo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale.
E. 10.6 Pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi.
E. 11 Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata,
E. 12.1 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 12.2 In relazione agli ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento avuto riguardo della situazione personale dell'insorgente (83 cpv. 4 LStr; GICRA 2003 n. 24 consid. 5), il TAF osserva che secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento dei Rom, Ashkali e "Egiziani" di lingua albanese è di regola ragionevolmente esigibile, nella misura in cui sia stato stabilito sulla base di un accertamento individuale - in particolare mediante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ufficio di collegamento in Cossovo (ora tramite l'Ambasciata di Svizzera a Pristina) - che le condizioni per un adeguato reinserimento, come la formazione professionale, lo stato di salute, l'età, i mezzi necessari al sostentamento e la rete di contatti sociali, siano soddisfatte. In assenza di un tale accertamento, il carattere ragionevolmente esigibile o meno dell'allontanamento dei Rom, Ashkali e "Egiziani" non può essere assicurato con sufficiente certezza, ragion per cui in tal caso la pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento in prima istanza dovrebbe essere annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per il completamento degli atti d'istruzione, a meno che l'interessato abbia intrattenuto delle relazioni particolari con la maggioranza albanese (DTAF 2007 n. 10 consid. 5.3 e 5.4 e i relativi riferimenti; v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-2063/2009 del 24 aprile 2009 consid. 4.2).
E. 12.2.1 Nel caso di specie, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo risulta ragionevolmente esigibile, senza alcuna riserva. Infatti, l'insorgente ha vissuto sin dalla nascita a C._______ nel distretto di B._______ (cfr. verbale d'audizione [1] del 4 giugno 2009 pagg.1-2), dove - secondo le sue dichiarazioni - ha potuto ottenere il rilascio del passaporto rispettivamente della carta d'identità, a seconda delle versioni (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D5 pag. 3), ciò che presuppone che egli è regolarmente registrato in tale Paese (cfr. verbale d'audizione [1] del 4 giugno 2009 pagg. 4-5). Il ricorrente è giovane e, sebbene appare aver frequentato solo due anni di scuola ed essere senza professione, ha un'esperienza professionale, avendo lavorato come operaio edile e come contadino (cfr. ibidem pagg. 2-3). Inoltre, egli dispone di un'importante rete sociale nel suo Paese d'origine, dove ha lasciato sua figlia alla cura dei suoi genitori - anch'essi della stessa etnia e che dispongono di una pensione di vecchiaia, di una casa di proprietà in cui il ricorrente ha vissuto nonché di terreni sui quali egli ha lavorato come contadino prima del suo espatrio (cfr. ibidem pagg. 2-4). In Patria, risiedono altresì alcuni dei suoi fratelli e sorelle, nonché zii paterni e materni con le rispettive famiglie (cfr. ibidem pagg. 2-4). Pertanto, l'insorgente, al suo rientro, potrà beneficiare dell'aiuto dei suoi familiari per il suo sostentamento e per riprendere l'attività che svolgeva. Infine, dagli atti risulta che la figlia del ricorrente è nata all'Ospedale di D._______ (cfr. ibidem pag. 3) e il di lui fratello è stato visitato dal medico per dolori all'addome e curato per l'asserita mano rotta, che gli è stata ingessata e per cui avrebbe dovuto fare fisioterapia (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D74 pag. 9 e D94 pag. 11). D'altronde, l'insorgente ha affermato di essere in buona salute (cfr. ibidem D8 pag. 4) e non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici.
E. 12.2.2 A fronte degli elementi sopraevocati risultanti dagli atti di causa, è d'uopo constatare che il ricorrente ha descritto in maniera esaustiva e dettagliata la sua situazione personale e familiare - da considerarsi altresì attuale, essendo egli espatriato recentemente - di modo che codesto Tribunale ritiene che, come lo ha fatto l'UFM, le informazioni a disposizione circa il carattere ragionevolmente esigibile o meno dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo siano sufficienti. Di conseguenza, si giustifica nella fattispecie di rinunciare a misure d'istruzione complementari da effettuare in loco, come stabilito in maniera generale dalla giurisprudenza sopraevocata (cfr. considerando 12.2), per determinare il carattere esigibile, ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, dell'esecuzione dell'allontanamento di una persona, proveniente dal Cossovo, appartenente ad una delle tre minoranze. In siffatte circostanze, ne discende pertanto che il reinserimento del ricorrente, nel suo Paese d'origine, è da considerarsi attuabile, senza eccessive difficoltà o riserva alcuna.
E. 12.3 Per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento.
E. 12.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 13 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-4065/2009/ {T 0/2} Sentenza del 27 agosto 2009 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Blaise Pagan, Fulvio Haefeli, cancelliera Antonella Guarna. Parti A._______, nato il (...), Cossovo, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 17 giugno 2009 / N [...]. Fatti: A. Il (...), l'interessato, d'etnia ashkali, originario di B._______ (Cossovo) ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione [1] e [2] del 4 giugno 2009) d'essere espatriato il (...) a causa delle discriminazioni che avrebbero subito lui e i suoi familiari da parte degli albanesi, in ragione della loro etnia ashkali. Infatti, il (...), l'interessato sarebbe stato picchiato da degli sconosciuti, così come in precedenza sarebbe successo a suo cugino nel 2004, nonché a suo fratello due volte, una nel 2004 e una nel 2008. Nel (...) 2008, l'interessato - assieme a suo fratello - sarebbe invece riuscito a scampare ad un'aggressione da parte di quattro sconosciuti mascherati, che avrebbero invece preso e aggredito i loro cugini. A causa di tali aggressioni e delle discriminazioni nei loro confronti, l'interessato - unitamente ai suoi familiari - temerebbe di uscire di casa, rispettivamente non potrebbe andare dal medico o cercare un lavoro. Prima di espatriare, l'interessato, nel suo Paese, si sarebbe mantenuto con l'attività di contadino che avrebbe svolto sui terreni di famiglia dopo che, nel 2006, avrebbe perso il lavoro come operaio edile, perché non vi sarebbe stato più lavoro e, da allora, non sarebbe più riuscito a trovare un altro impiego. B. Il 17 giugno 2009, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). Detto Ufficio ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Cossovo siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 24 giugno 2009, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Il 29 giugno 2009, con decisione incidentale, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari, a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 10 luglio 2009, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. F. Il 14 luglio 2009, il TAF ha concesso al ricorrente la facoltà di introdurre l'atto di replica. G. Il 30 luglio 2009, l'insorgente ha presentato l'atto di replica. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 2. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d LTF). 3. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 4. 4.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 4.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 5. Nella decisione impugnata, l'UFM ha constatato, da un lato, che il Consiglio federale ha inserito il Cossovo nel novero dei Paesi sicuri e, dall'altro, che le allegazioni in materia d'asilo presentate dal richiedente sono vaghe, stereotipate e incongruenti. In particolare, riguardo al fatto o meno di aver denunciato le aggressioni subite alle autorità statali del suo Paese d'origine e in merito all'intervento di quest'ultime, a cui il richiedente - secondo l'UFM - avrebbe dovuto chiedere protezione prima di espatriare. Inoltre, il Cossovo è uno Stato sicuro, dove - come lo stesso richiedente avrebbe allegato - sono presenti organizzazioni per la sicurezza delle minoranze. Detto Ufficio ha, in seguito, rilevato - in cosiderazione dell'asserzione del richiedente secondo cui non riuscirebbe a trovare lavoro - che la discoccupazione non è un motivo rilevante ai sensi della legge sull'asilo. Non emergerebbero quindi dalle carte processuali degli indizi d'esposizione dell'interessato a persecuzioni, in caso di rientro in Patria, che potrebbero capovolgere la presunzione confutabile dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi. Infine, l'UFM ha considerato che né la situazione politica del Paese d'origine, né altri motivi relativi alla situazione personale del ricorrente o dal punto di vista tecnico e pratico si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente. 6. Nel gravame, il ricorrente ha contestato di aver reso dichiarazioni vaghe, stereotipate e incongruenti. In particolare ha ribadito di non aver mai personalmente inoltrato delle denunce alla Polizia, specificando che, quando avrebbe dichiarato di essere stufo di denunciare inutilmente tali episodi, si sarebbe riferito alla sola circostanza in cui lui, il fratello e altri membri della famiglia sarebbero stati aggrediti e i colpevoli condannati (cfr. doc. A7 pag. 9). Egli sostiene che il fatto di non aver denunciato l'aggressione del (...) sarebbe del tutto logico, così come sarebbe plausibile e corrisponderebbe all'esperienza generale di vita il fatto di essere fuggito dopo tale avvenimento, senza chiedere protezione in Patria, ritenuto che l'associazione dei popoli minacciati non farebbe nient'altro, oltre a proclami in televisione, per aiutare le minoranze (cfr. doc. A7 pag. 12) e, considerato che, nonostante le denunce sporte in passato dai membri della sua famiglia e una condanna contro l'aggressore, le minacce, agressioni fisiche e verbali - che egli avrebbe vissuto sulla propria pelle - non sarebbero cessate. Una denuncia e la condanna degli autori delle violenze, non cambierebbero comunque la situazione per quanto riguarda la sicurezza e la protezione delle minoranze. Inoltre, il ricorrente ha sottolineato che le difficoltà di trovare lavoro non si riferiscono al problema della disoccupazione - come sostiene l'UFM - bensì alle discriminazioni nei confronti degli ashkali, in quanto minoranza etnica (cfr. doc. A7 pag. 7). A suo dire, pertanto esisterebbero indizi di persecuzione consistenti che avrebbero dovuto condurre ad una decisione materiale. Infine, quanto all'esecuzione del suo allontanamento, l'insorgente ha fatto valere che sarebbe inammissimile, in quanto in Cossovo, egli rischierebbe di essere sottoposto a trattamenti inumani e degradanti, in applicazione dell'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento non sarebbe nemmeno ragionevolmente esigibile, ritenuto che l'UFM non avrebbe eseguito le indagini dettate dalla giurisprudenza (v. Decisioni del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2007/10) per appurare le garanzie di un suo adeguato reinserimento in Cossovo, appartenendo incontestatamente alla minoranza etnica ashkali. 7. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame, in sostanza per i motivi indicati nel provvedimento litigioso. Tuttavia, l'autorità inferiore ha rilevato, in particolare, che il comportamento dell'insorgente - che ha preferito espatriare senza sporgere denuncia, nonostante le autorità del suo Paese avrebbero fatto tutto per arrestare e condannare i suoi aggressori - non è palusibile e contraddice il fatto che il Cossovo è uno Stato sicuro. Per quanto attiene l'allontanamento del medesimo, l'UFM ha ritenuto che le condizioni previste per il suo reinserimento in Cossovo sarebbero già state accertate dai verbali d'audizione, tramite le informazioni - sulla cui attendibilità non vi sarebbe motivo di dubitare - che il ricorrente ha fornito spontaneamente. 8. Nella replica, l'insorgente ha rinviato alle considerazioni e conclusioni già esposte con l'atto di ricorso, ribadendo tuttavia che il suo comportamento sarebbe logico e conforme all'esperienza generale di vita, non avendo denunciato i fatti del (...), vista l'esperienza passata in cui - nonostante le denunce - lui e i suoi familiari non avrebbero potuto beneficiare della protezione delle autorità cossovare e internazionali. Anche, secondo una presa di posizione del 10 ottobre 2008 dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR), le persone di etnia rom, ashkali e "egiziani" non troverebbero un'adeguata protezione né da parte delle autorità locali, né dalle forze internazionali. 9. 9.1 Giusta l'art. 34 cpv. 1 LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo, se il richiedente proviene da uno Stato che il Consiglio federale ha designato come sicuro secondo l'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, a meno che non risultino indizi di persecuzione. 9.2 Da un lato, giova rilevare che allorquando il Consiglio federale ha inserito un Paese nel novero dei Paesi sicuri, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. Incombe al richiedente l'asilo d'invalidare siffatta presunzione per quanto attiene alla sua situazione personale. 9.3 Dall'altro lato, la nozione d'indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi s'intende in senso lato: comprende non soltanto i seri pregiudizi previsti dall'art. 3 LAsi, ma pure gli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, di cui all'art. 44 cpv. 2 LAsi, imputabili all'agire umano (Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 18). 9.4 Per ammettere l'esistenza di indizi di persecuzione che implicano l'entrata nel merito di una domanda d'asilo, vale un grado di verosimiglianza ridotto (GICRA 1996 n. 16 consid. 4 confermata in GICRA 2004 n. 35 consid. 4.3 pag. 247). 10. 10.1 Questo Tribunale osserva che, siccome il Consiglio federale ha effettivamente inserito, in data 6 marzo 2009, il Cossovo nel novero dei Paesi esenti da persecuzioni, sussiste di massima una presunzione d'assenza di persecuzioni in detto Paese. 10.2 Nella fattispecie, il ricorrente non è riuscito ad invalidare la presunzione d'assenza di persecuzioni, ritenuto segnatamente che dagli atti di causa non emergono indizi di persecuzione. In particolare, l'insorgente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione. Le allegazioni decisive in materia di asilo si esauriscono, difatti, in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, occorre rilevare che le minacce e le aggressioni, e in generale le discriminazioni, di cui il ricorrente - unitamente alla sua famiglia - pretende essere oggetto, a partire dal 2004 addirittura, non sono credibili. Infatti, a titolo d'esempio, si evidenzia che egli ha riferito in particolare soltanto di due episodi in cui sarebbe stato aggredito direttamente e di due casi in cui sarebbero stati aggrediti suo fratello e i suoi cugini, limitandosi per il resto a semplici allegazioni e mere congetture circa l'esistenza di problemi a causa della sua etnia (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D8-9 pagg. 3-4). D'altronde, di tali episodi, sia di quelli che egli avrebbe vissuto direttamente o meno, egli non ha saputo indicare per tutti la data precisa, riferendo soltanto quella del (...) (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D53 pag. 7, D69 pag. 9 e D83 pag. 10). Per di più, non convincono le allegazioni del ricorrente quanto all'asserito timore di uscire di casa, addirittura dal 2004, nonché a seguito degli addotti avvenimenti (cfr. ibidem D10-11 pag. 4), allorquando egli ha affermato di aver svolto l'attività di operaio edile, tra il 2005 e il 2006 e di aver lavorato come contadino sia prima che successivamente tale periodo (cfr. verbale d'audizione [1] del 4 giugno 2009 pag. 2 e [2] D45-46 pag. 7), uscendo quindi di casa, senza il benché minimo accenno a qualsivoglia precauzione, se effettivamente si fosse sentito in pericolo. Ad ogni modo, anche nella denegatasi ipotesi in cui le allegazioni dell'insorgente circa l'esistenza di persecuzioni nei suoi confronti e della sua famiglia fossero veritierie, tali persecuzioni sarebbero imputabili a terze persone. Secondo la teoria della protezione (Schutztheorie), una persecuzione, di cui gli autori non sono né lo Stato, né uno dei suoi organi, né un'entità quasi statale, è determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato, se la vittima non può ottenere una protezione adeguata dal suo Paese d'origine (principio della sussidiarietà della protezione internazionale, v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-4192/2009 del 3 luglio 2009). Lo Stato non è tenuto a garantire una protezione assoluta e durevole a tutti i cittadini in ogni luogo (GICRA 1996 n. 18). Tuttavia, tale protezione deve assumere un carattere effettivo e ragionevole. Lo Stato non può prevenire ogni tipo di attacchi, ma può proibirli e sanzionarli. Se i comportamenti illegittimi di terzi sono oggetto di inchieste e sanzioni sistematiche, lo Stato adempie in generale al suo obbligo di protezione. Inoltre, un richiedente l'asilo può essere obbligato a chiedere la protezione del suo Paese d'origine, se essa è appropriata, ossia se è suscettibile d'essere ottenuta da strutture di protezione interne funzionanti ed efficienti (GICRA 2006 n. 18). Nella fattispecie, non soccorre l'insorgente l'allegazione, secondo la quale, non avrebbe chiesto protezione in Patria, in quanto - in ragione della sua appartenenza ad una minoranza etnica - non avrebbe potuto ricevere un'adeguata protezione da parte delle autorità statali o internazionali, ritenute le passate esperienza con la Polizia di lui e dei suoi familiari (cfr. ricorso pag. 4 e atto di replica). Infatti, dagli atti di causa, ed in particolare dalle dichiarazioni del ricorrente stesso, risulta che la Polizia, su chiamata del medesimo o rispettivamente dei suoi familiari, sia intervenuta ad accertare i fatti e raccogliere le informazioni necessarie per poter individuare i responsabili delle asserite aggressioni (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D8 pag. 3-4 e D88 pag. 10), così come è emerso che essi si sarebbero rivolti alla Polizia "[..] ogni volta che avrebbero avuto problemi [...]" (cfr. ibidem D65 pag. 8). Inoltre, non corrisponde al vero che tali appelli alla Polizia sarebbero stati inutili - come asserisce il ricorrente - ritenuto che il colpevole dell'aggressione al fratello sarebbe stato arrestato e condannato (cfr. ibidem D74-78 pag. 9). In aggiunta, l'insorgente stesso ritiene che tale sarebbe potuto essere l'esito anche in relazione alla sua asserita aggressione del (...) (cfr. ibidem D100-101 e 104 pag. 12). Non denunciando dunque tale episodio, egli ha impedito così di fatto alle autorità statali di proteggerlo. Per di più, in Cossovo, a sostegno delle autorità statali, è stata messa in atto una Missione delle Nazioni Unite (UNIMIK) che ha dato luogo alla presenza in tale Paese di forze internazionali di sicurezza, tra cui le Forze per il Cossovo (KFOR) le quali hanno la volontà e le infrastrutture appropriate per proteggere le persone appartenenti ad una minoranza etnica verso cui non esiste alcuna persecuzione sistematica (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5425/2008 del 13 luglio 2009 consid. 3.3 e i relativi riferimenti). Di tali forze, il ricorrente ha riconosciuto la presenza, affermando altresì di essersi rivolto a loro, quando avrebbe avuto dei problemi, riferendo inoltre del tentativo di quest'ultime di trovare i colpevoli (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D5 e D21-26 pag. 5). Non vi è dunque ragione di ritenere che le autorità statali e internazionali, se opportunamente sollecitate, non accorderebbero al ricorrente un'appropriata protezione contro l'eventuale futuro agire illegittimo di terzi nei suoi confronti. 10.3 Di conseguenza, in considerazione di quanto suesposto, non sussistono indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 3 LAsi. 10.4 Inoltre, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Cossovo possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in Patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). A tal proposito, non soccorre l'insorgente la semplice e generica allegazione ricorsuale, secondo cui egli rischierebbe di essere esposto a trattamenti inumani e degradanti in applicazione del succitato art. 3 CEDU (cfr. ricorso pag. 4). 10.5 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva che in Cossovo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. 10.6 Pertanto, nel caso di specie, non risultano manifestamente esservi indizi di persecuzione ai sensi dell'art. 34 cpv. 1 LAsi. 11. Di conseguenza, l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo secondo l'art. 34 cpv. 1 LAsi, di modo che, su questo punto, il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata, 12. 12.1 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 12.2 In relazione agli ostacoli dal profilo dell'esigibilità dell'allontanamento avuto riguardo della situazione personale dell'insorgente (83 cpv. 4 LStr; GICRA 2003 n. 24 consid. 5), il TAF osserva che secondo la giurisprudenza di codesto Tribunale, l'esecuzione dell'allontanamento dei Rom, Ashkali e "Egiziani" di lingua albanese è di regola ragionevolmente esigibile, nella misura in cui sia stato stabilito sulla base di un accertamento individuale - in particolare mediante informazioni raccolte sul luogo tramite l'Ufficio di collegamento in Cossovo (ora tramite l'Ambasciata di Svizzera a Pristina) - che le condizioni per un adeguato reinserimento, come la formazione professionale, lo stato di salute, l'età, i mezzi necessari al sostentamento e la rete di contatti sociali, siano soddisfatte. In assenza di un tale accertamento, il carattere ragionevolmente esigibile o meno dell'allontanamento dei Rom, Ashkali e "Egiziani" non può essere assicurato con sufficiente certezza, ragion per cui in tal caso la pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento in prima istanza dovrebbe essere annullata e la causa rinviata all'autorità inferiore per il completamento degli atti d'istruzione, a meno che l'interessato abbia intrattenuto delle relazioni particolari con la maggioranza albanese (DTAF 2007 n. 10 consid. 5.3 e 5.4 e i relativi riferimenti; v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-2063/2009 del 24 aprile 2009 consid. 4.2). 12.2.1 Nel caso di specie, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo risulta ragionevolmente esigibile, senza alcuna riserva. Infatti, l'insorgente ha vissuto sin dalla nascita a C._______ nel distretto di B._______ (cfr. verbale d'audizione [1] del 4 giugno 2009 pagg.1-2), dove - secondo le sue dichiarazioni - ha potuto ottenere il rilascio del passaporto rispettivamente della carta d'identità, a seconda delle versioni (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D5 pag. 3), ciò che presuppone che egli è regolarmente registrato in tale Paese (cfr. verbale d'audizione [1] del 4 giugno 2009 pagg. 4-5). Il ricorrente è giovane e, sebbene appare aver frequentato solo due anni di scuola ed essere senza professione, ha un'esperienza professionale, avendo lavorato come operaio edile e come contadino (cfr. ibidem pagg. 2-3). Inoltre, egli dispone di un'importante rete sociale nel suo Paese d'origine, dove ha lasciato sua figlia alla cura dei suoi genitori - anch'essi della stessa etnia e che dispongono di una pensione di vecchiaia, di una casa di proprietà in cui il ricorrente ha vissuto nonché di terreni sui quali egli ha lavorato come contadino prima del suo espatrio (cfr. ibidem pagg. 2-4). In Patria, risiedono altresì alcuni dei suoi fratelli e sorelle, nonché zii paterni e materni con le rispettive famiglie (cfr. ibidem pagg. 2-4). Pertanto, l'insorgente, al suo rientro, potrà beneficiare dell'aiuto dei suoi familiari per il suo sostentamento e per riprendere l'attività che svolgeva. Infine, dagli atti risulta che la figlia del ricorrente è nata all'Ospedale di D._______ (cfr. ibidem pag. 3) e il di lui fratello è stato visitato dal medico per dolori all'addome e curato per l'asserita mano rotta, che gli è stata ingessata e per cui avrebbe dovuto fare fisioterapia (cfr. verbale d'audizione [2] del 4 giugno 2009 D74 pag. 9 e D94 pag. 11). D'altronde, l'insorgente ha affermato di essere in buona salute (cfr. ibidem D8 pag. 4) e non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. 12.2.2 A fronte degli elementi sopraevocati risultanti dagli atti di causa, è d'uopo constatare che il ricorrente ha descritto in maniera esaustiva e dettagliata la sua situazione personale e familiare - da considerarsi altresì attuale, essendo egli espatriato recentemente - di modo che codesto Tribunale ritiene che, come lo ha fatto l'UFM, le informazioni a disposizione circa il carattere ragionevolmente esigibile o meno dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Cossovo siano sufficienti. Di conseguenza, si giustifica nella fattispecie di rinunciare a misure d'istruzione complementari da effettuare in loco, come stabilito in maniera generale dalla giurisprudenza sopraevocata (cfr. considerando 12.2), per determinare il carattere esigibile, ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 LStr, dell'esecuzione dell'allontanamento di una persona, proveniente dal Cossovo, appartenente ad una delle tre minoranze. In siffatte circostanze, ne discende pertanto che il reinserimento del ricorrente, nel suo Paese d'origine, è da considerarsi attuabile, senza eccessive difficoltà o riserva alcuna. 12.3 Per le ragioni sopraindicate, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome ammissibile e ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento. 12.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). L'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a: patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno (in copia; n. di rif. N [...]; allegato: incarto UFM) E._______ (in copia) Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Antonella Guarna Data di spedizione: