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D-3995/2013

D-3995/2013

Bundesverwaltungsgericht · 2007-04-19 · Italiano CH

Revoca dell'asilo

Sachverhalt

A. Il 22 maggio 2006, l'interessato - cittadino colombiano - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che il padre, un leader sindacalista inviso dalle autorità locali, avrebbe ricevuto delle minacce a partire dal 2002. Dopo l'espatrio del padre nel 2004, le stesse minacce sarebbero state rivolte ai familiari rimasti in patria, quindi anche all'interessato. B. Con decisione del 19 aprile 2007, l'UFM ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ai sensi dell'art. 3 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e, di conseguenza, gli ha concesso l'asilo in Svizzera. C. Con decreto di accusa del (...) 2007, cresciuto in giudicato, il Ministero pubblico B._______ ha ritenuto l'interessato colpevole di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione. Egli è stato condannato a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e a una multa di CHF 1'200.-. D. Con sentenza del (...) 2010, cresciuta in giudicato, il C._______ ha ritenuto l'interessato autore colpevole di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti - siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale de mettere in pericolo parecchie persone - per avere, nel corso del 2009 e sino al (...) 2009, tentato d'importare dalla Colombia e vendere in Ticino 1'181 grammi di cocaina pura al 90.9 %, nonché di contravvenzione alla legge sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951 (LStup, RS 812.121) e per avere, tra il 2008 e (...) 2009, consumato tre spinelli di marijuana e detenuto 0.8 grammi della stessa sostanza (art. 19a LStup). L'interessato è stato condannato a una pena detentiva di due anni e sei mesi, comprensiva della pena inflittagli il (...) 2007 dal Ministero pubblico B._______. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di due anni (art. 43 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0]), con un periodo di prova di anni quattro; per il resto, la pena ha dovuto essere espiata. E. Il 6 agosto 2013, l'UFM ha annunciato all'interessato la propria intenzione di ritirargli la qualità di rifugiato e di revocargli l'asilo in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, in relazione con l'art. 1 sezione C (di seguito: C) n. 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), secondo cui detta Convenzione non è più applicabile se la persona interessata ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, e in considerazione del reato commesso, il quale rientrerebbe nel campo di applicazione del dell'art. 63 cpv. 2 LAsi. Detto ufficio ha altresì invitato l'interessato a esprimersi in merito entro il 17 agosto 2013. F. Il 17 agosto 2013 egli ha osservato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, egli non si sarebbe nuovamente posto sotto la protezione del suo paese di origine. L'UFM avrebbe dedotto ciò dalla sentenza del C._______, ma in realtà, egli non si sarebbe più recato in Colombia. Ciò sarebbe facilmente verificabile analizzando i suoi verbali d'interrogatorio, i quali escluderebbero un suo avvenuto rientro in Colombia. Il fatto che la sentenza del C._______ facesse riferimento alla Colombia, sarebbe dovuto a una questione puramente tecnica, voluta per evitare un eventuale giudizio per gli stessi fatti anche in altri paesi, tra cui la Colombia, da dove sarebbe partito il corriere che avrebbe dovuto portare la droga in Ticino. Egli ha pertanto chiesto che gli venissero confermati la qualità di rifugiato nonché l'asilo. G. Con gli scritti del 17 novembre 2011, dell'8 maggio 2012, del 10 luglio 2012, del 27 agosto 2012, del 26 ottobre 2012 e del 14 marzo 2013, l'interessato ha chiesto ragguagli all'UFM circa lo stato della trattazione della prospettata revoca dell'asilo. H. Il 3 maggio 2013, l'interessato ha interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) per denegata giustizia e ritardata giustizia. L'UFM è stato invitato a pronunciarsi sul ricorso entro il 29 maggio 2013. I. Il 29 maggio 2013, l'UFM ha trasmesso al Tribunale una richiesta di proroga del termine fino al 14 giugno 2013. Con decisione incidentale del 30 maggio 2013, il Tribunale ha accolto detta richiesta. J. Con decisione del 7 giugno 2013, notificata all'interessato il 12 giugno 2013 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha confermato la qualità di rifugiato al ricorrente, decidendo tuttavia di revocargli l'asilo. K. Il 18 giugno 2013, il Tribunale ha stralciato dai ruoli il ricorso del 3 maggio 2013 poiché divenuto privo di oggetto (cfr. Decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale D-2534/2013). L. Il 12 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 15 luglio 2013), il ricorrente è insorto contro la decisione dell'UFM del 7 giugno 2013 chiedendo l'annullamento della stessa e la conferma dell'asilo in Svizzera. L'interessato ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 3 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti.

E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata confermata all'interessato la qualità di rifugiato nella decisione del 7 giugno 2013, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante la revoca dell'asilo.

E. 5.1 Non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili né a colui che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta (art. 53 LAsi). L'Ufficio federale revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili (art. 63 cpv. 2 LAsi).

E. 5.2 Di principio sono da qualificarsi come atti riprensibili che comportano l'indegnità all'asilo giusta l'art. 53 LAsi quegli atti che corrispondono alla definizione astratta di "crimini" prevista dal codice penale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 11, consid. 7; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2009, n. 11.51). Giusta l'art. 9 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, nella versione antecedente il 1° gennaio 2007 (RU 54 799, di seguito: vCP), erano considerati crimini gli atti per i quali la legge prevedeva la reclusione, ed erano considerati delitti i reati cui era comminata quale pena più grave la detenzione. La reclusione era definita dall'art. 35 vCP come la più grave delle pene privative della libertà, di una durata minima di un anno e massima di venti anni o di carattere perpetuo nelle ipotesi previste espressamente dalla legge. Giusta l'art. 10 CP sono invece qualificati come crimini i reati per i quali è prevista una pena detentiva di oltre tre anni (cpv. 2). Sono delitti i reati per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 3). La differenziazione tra reclusione e detenzione, come prevista dal vCP, è stata abolita. Non essendoci indizi per cui il legislatore abbia voluto - con la ridefinizione del concetto di "crimine" - ridefinire indirettamente anche il termine "riprensibile" utilizzato agli art. 53 e 63 cpv. 2 LAsi, non vi è motivo di rinunciare a mettere in relazione il concetto di atti riprensibili con quello di crimine di cui all'art. 10 CP. Ne deriva che sono da qualificare come atti riprensibili ai sensi dell'art. 53 LAsi quegli atti per i quali la legge prevede una pena detentiva massima di oltre tre anni (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-975/2007 del 24 marzo 2009 consid. 4.3 in fine). Giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi, l'UFM revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili. La revoca dell'asilo secondo l'art. 63 cpv. 2 LAsi presuppone, secondo la giurisprudenza, un'indegnità all'asilo qualificata, segnatamente la perpetrazione di un reato più grave del semplice atto riprensibile di cui all'art. 53 LAsi, ostativo alla concessione dell'asilo. Per essere definito particolarmente riprensibile, il reato deve, in altre parole, essere punibile con una pena considerevole e caratterizzato da una certa intensità. La revoca dell'asilo a causa di "reati particolarmente riprensibili" presuppone quindi un'indegnità "qualificata". I "reati particolarmente riprensibili" devono in effetti situarsi, qualitativamente, in uno scalino superiore (« eine Stufe höher ») per rapporto agli "atti riprensibili" ai sensi dell'art. 53 LAsi. Ci si trova in presenza di reati particolarmente riprensibili quando questi ultimi sono, da un lato, passibili di pena considerevole e, dall'altro lato, caratterizzati da una certa intensità. Pertanto, al di là del criterio astratto della pena massima di cui è passibile un certo reato, si tratta di valutare le circostanze concrete di commissione dell'atto (cfr. tra le altre la Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1171/2010 del 7 novembre 2012, consid. 4; GICRA 2003 n. 11, consid. 7). Per valutare se il modo di agire dell'autore riveste l'intensità necessaria per essere qualificato di particolarmente riprensibile, è necessario prendere in considerazione il principio della proporzionalità, secondo cui, tra la misura restrittiva decisa dall'autorità (in casu la revoca dell'asilo) e gli interessi pubblici perseguiti deve sussistere un rapporto di equilibrio: in altre parole, la misura restrittiva ordinata dall'autorità non deve risultare sproporzionata rispetto alla portata dell'interesse pubblico perseguito (cfr. tra le altre la Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1171/2010 del 7 novembre 2012, consid. 6.2; GICRA 2003 n. 11 consid. 7 e relativi riferimenti).

E. 6.1 Nella querelata decisione, l'Ufficio ha considerato che agli atti non vi sarebbero elementi sufficienti per ammettere che l'interessato si sia recato in Colombia. Nonostante il contenuto della sentenza del C._______, che alluderebbe a un avvenuto viaggio in Colombia, la formulazione della stessa non permetterebbe di ritenere che l'interessato si sia recato personalmente nel Paese. Si tratterebbe di un traffico di droga concernente più persone e riguardante la Colombia, l'Italia e la Svizzera. Il fatto che nella sentenza citata si faccia riferimento alla Colombia, sarebbe da ricondurre al fatto che un corriere, ma non il ricorrente, avrebbe esportato la droga verso il Ticino passando per l'Italia. Di conseguenza, le condizioni dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione con l'art. 1 C n. 1 Conv. Rifugiati non sarebbero adempiute. Tuttavia, detto Ufficio ha considerato date le condizioni per ammettere la presenza di un "reato particolarmente riprensibile", quindi per pronunciare la revoca dell'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi. L'interessato sarebbe infatti stato ritenuto colpevole d'infrazione aggravata alla LStup e condannato a una pena di due anni e sei mesi, sospesa in ragione di due anni con un periodo di prova di anni quattro. L'art. 19 cpv. 2 LStup, in combinato disposto con l'art. 40 CP, prevedrebbe una pena privativa della libertà da uno a venti anni e, secondo la menzionata sentenza del C._______, l'interessato avrebbe fatto preparativi, in correità con terzi, per importare dalla Colombia e vendere in Ticino 1'181 grammi di cocaina pura al 90%, sapendo, o perlomeno avendo dovuto sapere, che tale quantitativo è atto a mettere in pericolo la salute di molte persone. Vista la gravità dell'atto commesso e l'interesse pubblico a lottare contro il traffico e l'abuso di droga, e considerato che la revoca dell'asilo non implica un ritiro della qualità di rifugiato, nella fattispecie detta revoca sarebbe da ritenere una misura proporzionata. Nel ricorso, l'insorgente ha ritenuto che le considerazioni espresse dall'UFM nella decisione qui impugnata sarebbero troppo generali e astratte, visto che non considererebbero la serie di attenuanti che il C._______ avrebbe riconosciuto. L'interessato riconosce che il reato da lui commesso, al quale è comminata una pena detentiva sino a venti anni (cfr. art. 19 cpv. 2 CP), sia da qualificare come riprensibile ai sensi dell'art. 53 LAsi. Tuttavia, la pena inflitta nel suo caso di specie sarebbe molto minore alla pena massima prevista. In particolare il ricorrente osserva che, seppure per cause non dipendenti dalla sua volontà, egli non avrebbe messo in atto tutto quanto necessario alla consumazione del reato in quanto il corriere dal quale avrebbe dovuto ritirare la droga sarebbe stato arrestato nel suo ingresso in Italia dalla Colombia. Di conseguenza, l'interessato non sarebbe mai entrato in possesso della sostanza stupefacente. Peraltro, egli avrebbe agito in qualità di complice e non di correo. Infine, nella commisurazione della pena, il C._______ avrebbero applicato una serie di attenuanti giusta l'art. 48 CP. Inoltre sarebbe stato trascinato nella vicenda soprattutto dall'altro accusato, avrebbe agito con estrema stupidità e ingenuità e a causa di difficoltà economiche, visto che gli sarebbe stato proposto un cospicuo compenso per "piazzare" la droga. In aggiunta, egli avrebbe ammesso i fatti e collaborato con gli inquirenti, avrebbe dichiarato al suo rappresentante legale di provare vergogna per i fatti commessi e non avrebbe altrimenti mai commesso reati di una simile portata. Nel ricorso allega anche di essere riuscito, prima dell'arresto del corriere, a proporre la vendita della cocaina unicamente a due persone, in quanto sarebbe stato estraneo all'ambiente della droga. Infine, a comprova della sua buona volontà, andrebbe considerato che tra il 2011 e il 2012 avrebbe svolto del volontariato presso (...) e di recente si sarebbe iscritto alla Facoltà (...). In conclusione, il ricorrente considera che, visto quanto precede e senza voler minimizzare la gravità del reato commesso, la revoca dell'asilo rappresenterebbe una misura sproporzionata.

E. 7.1 Preliminarmente si rileva che la sentenza di condanna penale di cui fa oggetto il ricorrente per infrazione aggravata alla LStup, i cui fatti accertati costituiscono la base del provvedimento impugnato, è ormai da tempo regolarmente cresciuta in giudicato.

E. 7.2 Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia commesso degli "atti riprensibili" ai sensi dell'art. 53 LAsi. Infatti, al reato commesso è comminata una pena massima di venti anni e costituisce quindi un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (cfr. art. 19 cpv. 2 LStup in combinato disposto con l'art. 40 CP). Il Tribunale considera inoltre che nel caso in esame siano anche date le condizioni per ammettere la presenza di un "reato particolarmente riprensibile" ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi: il quantitativo di droga in questione era particolarmente ingente (1'181 grammi di cocaina pura al 90.9 %) e il ricorrente sapeva, o doveva sapere, che era atto a mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Infatti, per ammettere un caso grave ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. a LStup sono sufficienti quantitativi notevolmente inferiori a quelli in questione (cfr. DTF 109 IV 143). In aggiunta, il bene giuridico leso nella fattispecie, vale a dire la salute pubblica, nonché l'interesse pubblico alla prevenzione della consumazione di droga e della tossicodipendenza, sono di notevole importanza. Peraltro, le allegazioni ricorsuali stando alle quali egli non avrebbe agito in qualità di correo ma di complice, e secondo cui il giudice gli avrebbe riconosciuto delle attenuanti giusta l'art. 48 CP, non corrispondo al vero. Infatti, nella sua sentenza, il C._______ ha scartato la complicità ritenendo che l'accusato abbia agito in correità con terzi, e non ha riconosciuto attenuanti (cfr. Sentenza C._______ pagg. 6-8). Lo stesso C._______ ha peraltro pronunciato una pena di due volte e mezzo superiore al minimo previsto dall'art. 19 n. 2 LStup. Occorre anche verificare se la revoca dell'asilo costituisce nella fattispecie una misura conforme al principio della proporzionalità (cfr. la Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1171/2010 del 7 novembre 2012, consid. 6.3; GICRA 2003 n. 11, consid. 7; Stöckli, op. cit., n. 11.51, pag. 541). L'interesse pubblico alla revoca dell'asilo accordato al ricorrente deve essere, conformemente al citato principio, ponderato con l'interesse privato di quest'ultimo a mantenere l'asilo. Infatti, la revoca dell'asilo conduce, a questo stadio, unicamente alla soppressione di questo statuto e non della qualità di rifugiato né alla soppressione dell'autorizzazione cantonale di dimora o di domicilio. Di conseguenza, la revoca dell'asilo non comporta ancora l'allontanamento dell'interessato. Ritenuto che la qualità di rifugiato rimane per ora riconosciuta, lo straniero che si vede revocare l'asilo, anche se il suo permesso di dimora o domicilio non dovesse venire rinnovato, è posto al beneficio di un'ammissione provvisoria in Svizzera. Pertanto, la ponderazione degli interessi, nel caso di revoca dell'asilo, deve essere fatta in altri termini rispetto a quella di mancata concessione dell'autorizzazione di soggiorno o di revoca dell'ammissione provvisoria. L'interesse pubblico che conduce a un rifiuto o a una revoca dell'autorizzazione di soggiorno o alla revoca dell'ammissione provvisoria si riferisce all'allontanamento della persona in questione, che non sarà più autorizzata a soggiornare in Svizzera. Nel caso di revoca dell'asilo in esame, l'interesse pubblico nel non accordare uno statuto privilegiato alla persona che si dimostra indegna è di un'altra natura. Contrariamente al riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo in applicazione dell'art. 2 LAsi è un atto di sovranità, che crea uno statuto giuridico il quale comporta per il suo beneficiario, per rapporto alla persona alla quale viene riconosciuta la qualità di rifugiato senza la concessione dell'asilo, un certo numero di vantaggi (cfr. Stöckli, op. cit. n. 11.34, n. 11.47 e n. 11.77, pagg. 537, 540 e 551 seg.). Vi è un interesse pubblico, in un certo senso di ordine morale o di difesa di certi valori, nel non accordare il citato statuto a delle persone che non ne sono degne a causa di un comportamento che non è compatibile con l'ordine pubblico o i valori morali che uno Stato intende rispettare e veder rispettati (cfr. tra le altre la Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4863/2009 del 25 settembre 2012, consid. 6.2). Nel caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta una pena di due anni e sei mesi nella sentenza del C._______, cresciuta in giudicato. Egli è stato, come suesposto, punito con una pena ben maggiore al minimo previsto per le infrazioni aggravate alla LStup e ciò per un quantitativo di cocaina notevolmente superiore a quanto necessario per ammettere una tale infrazione aggravata ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. a LStup. Non vi è dubbio quindi che l'atto in questione violi in maniera crassa l'ordine pubblico, i valori morali e il bene giuridico della salute pubblica che lo Stato si prefigge di difendere, tanto da poter affermare che l'interesse pubblico in questo caso prevale in maniera palese sull'interesse privato del ricorrente nel mantenere il proprio statuto privilegiato di beneficiario dell'asilo. Il fatto che dagli atti non risulti che nel frattempo abbia nuovamente commesso dei reati, non induce il Tribunale a giungere a una diversa conclusione, considerato peraltro che l'interessato si trova ancora nel periodo di prova e che è già stato in precedenza condannato per avere infranto le norme sulla circolazione. Nemmeno il periodo di volontariato svolto e l'iscrizione a (...) sono atti a portare ad altro esito. In esito a quanto precede l'UFM ha rettamente revocato l'asilo al ricorrente.

E. 8 Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le conclusioni ricorsuali, al momento dell'inoltro del gravame, senz'altro sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie, si può concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori accertamenti, vi è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.

E. 10 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3995/2013 Sentenza dell'11 dicembre 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch, cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), Colombia, rappresentato dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS Ticino, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Revoca dell'asilo; decisione dell'UFM del 7 giugno 2013 / N (...). Fatti: A. Il 22 maggio 2006, l'interessato - cittadino colombiano - ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che il padre, un leader sindacalista inviso dalle autorità locali, avrebbe ricevuto delle minacce a partire dal 2002. Dopo l'espatrio del padre nel 2004, le stesse minacce sarebbero state rivolte ai familiari rimasti in patria, quindi anche all'interessato. B. Con decisione del 19 aprile 2007, l'UFM ha riconosciuto la qualità di rifugiato al richiedente ai sensi dell'art. 3 della legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) e, di conseguenza, gli ha concesso l'asilo in Svizzera. C. Con decreto di accusa del (...) 2007, cresciuto in giudicato, il Ministero pubblico B._______ ha ritenuto l'interessato colpevole di guida in stato di inattitudine e di infrazione alle norme della circolazione. Egli è stato condannato a una pena pecuniaria di 20 aliquote giornaliere, sospesa condizionalmente per un periodo di prova di tre anni, e a una multa di CHF 1'200.-. D. Con sentenza del (...) 2010, cresciuta in giudicato, il C._______ ha ritenuto l'interessato autore colpevole di infrazione aggravata alla legge sugli stupefacenti - siccome riferita a un quantitativo di cocaina che sapeva o doveva presumere essere tale de mettere in pericolo parecchie persone - per avere, nel corso del 2009 e sino al (...) 2009, tentato d'importare dalla Colombia e vendere in Ticino 1'181 grammi di cocaina pura al 90.9 %, nonché di contravvenzione alla legge sugli stupefacenti del 3 ottobre 1951 (LStup, RS 812.121) e per avere, tra il 2008 e (...) 2009, consumato tre spinelli di marijuana e detenuto 0.8 grammi della stessa sostanza (art. 19a LStup). L'interessato è stato condannato a una pena detentiva di due anni e sei mesi, comprensiva della pena inflittagli il (...) 2007 dal Ministero pubblico B._______. L'esecuzione della pena detentiva è stata sospesa in ragione di due anni (art. 43 del codice penale svizzero del 21 dicembre 1937 [CP, RS 311.0]), con un periodo di prova di anni quattro; per il resto, la pena ha dovuto essere espiata. E. Il 6 agosto 2013, l'UFM ha annunciato all'interessato la propria intenzione di ritirargli la qualità di rifugiato e di revocargli l'asilo in applicazione dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi, in relazione con l'art. 1 sezione C (di seguito: C) n. 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), secondo cui detta Convenzione non è più applicabile se la persona interessata ha volontariamente ridomandato la protezione dello Stato di cui possiede la cittadinanza, e in considerazione del reato commesso, il quale rientrerebbe nel campo di applicazione del dell'art. 63 cpv. 2 LAsi. Detto ufficio ha altresì invitato l'interessato a esprimersi in merito entro il 17 agosto 2013. F. Il 17 agosto 2013 egli ha osservato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che, contrariamente a quanto ritenuto dall'UFM, egli non si sarebbe nuovamente posto sotto la protezione del suo paese di origine. L'UFM avrebbe dedotto ciò dalla sentenza del C._______, ma in realtà, egli non si sarebbe più recato in Colombia. Ciò sarebbe facilmente verificabile analizzando i suoi verbali d'interrogatorio, i quali escluderebbero un suo avvenuto rientro in Colombia. Il fatto che la sentenza del C._______ facesse riferimento alla Colombia, sarebbe dovuto a una questione puramente tecnica, voluta per evitare un eventuale giudizio per gli stessi fatti anche in altri paesi, tra cui la Colombia, da dove sarebbe partito il corriere che avrebbe dovuto portare la droga in Ticino. Egli ha pertanto chiesto che gli venissero confermati la qualità di rifugiato nonché l'asilo. G. Con gli scritti del 17 novembre 2011, dell'8 maggio 2012, del 10 luglio 2012, del 27 agosto 2012, del 26 ottobre 2012 e del 14 marzo 2013, l'interessato ha chiesto ragguagli all'UFM circa lo stato della trattazione della prospettata revoca dell'asilo. H. Il 3 maggio 2013, l'interessato ha interposto ricorso presso il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) per denegata giustizia e ritardata giustizia. L'UFM è stato invitato a pronunciarsi sul ricorso entro il 29 maggio 2013. I. Il 29 maggio 2013, l'UFM ha trasmesso al Tribunale una richiesta di proroga del termine fino al 14 giugno 2013. Con decisione incidentale del 30 maggio 2013, il Tribunale ha accolto detta richiesta. J. Con decisione del 7 giugno 2013, notificata all'interessato il 12 giugno 2013 (cfr. risultanze processuali), l'UFM ha confermato la qualità di rifugiato al ricorrente, decidendo tuttavia di revocargli l'asilo. K. Il 18 giugno 2013, il Tribunale ha stralciato dai ruoli il ricorso del 3 maggio 2013 poiché divenuto privo di oggetto (cfr. Decisione di stralcio del Tribunale amministrativo federale D-2534/2013). L. Il 12 luglio 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 15 luglio 2013), il ricorrente è insorto contro la decisione dell'UFM del 7 giugno 2013 chiedendo l'annullamento della stessa e la conferma dell'asilo in Svizzera. L'interessato ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA) né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

3. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti.

4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stata confermata all'interessato la qualità di rifugiato nella decisione del 7 giugno 2013, oggetto del litigio in questa sede risulta essere esclusivamente la decisione riguardante la revoca dell'asilo. 5. 5.1 Non è concesso asilo al rifugiato che ne sembri indegno per avere commesso atti riprensibili né a colui che abbia attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera o la comprometta (art. 53 LAsi). L'Ufficio federale revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili (art. 63 cpv. 2 LAsi). 5.2 Di principio sono da qualificarsi come atti riprensibili che comportano l'indegnità all'asilo giusta l'art. 53 LAsi quegli atti che corrispondono alla definizione astratta di "crimini" prevista dal codice penale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 11, consid. 7; Walter Stöckli, Asyl, in: Uebersax/Rudin/Hugi Yar/Geiser [ed.], Ausländerrecht, Basilea/Ginevra/Monaco 2009, n. 11.51). Giusta l'art. 9 del Codice penale svizzero del 21 dicembre 1937, nella versione antecedente il 1° gennaio 2007 (RU 54 799, di seguito: vCP), erano considerati crimini gli atti per i quali la legge prevedeva la reclusione, ed erano considerati delitti i reati cui era comminata quale pena più grave la detenzione. La reclusione era definita dall'art. 35 vCP come la più grave delle pene privative della libertà, di una durata minima di un anno e massima di venti anni o di carattere perpetuo nelle ipotesi previste espressamente dalla legge. Giusta l'art. 10 CP sono invece qualificati come crimini i reati per i quali è prevista una pena detentiva di oltre tre anni (cpv. 2). Sono delitti i reati per cui è prevista una pena detentiva sino a tre anni o una pena pecuniaria (cpv. 3). La differenziazione tra reclusione e detenzione, come prevista dal vCP, è stata abolita. Non essendoci indizi per cui il legislatore abbia voluto - con la ridefinizione del concetto di "crimine" - ridefinire indirettamente anche il termine "riprensibile" utilizzato agli art. 53 e 63 cpv. 2 LAsi, non vi è motivo di rinunciare a mettere in relazione il concetto di atti riprensibili con quello di crimine di cui all'art. 10 CP. Ne deriva che sono da qualificare come atti riprensibili ai sensi dell'art. 53 LAsi quegli atti per i quali la legge prevede una pena detentiva massima di oltre tre anni (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-975/2007 del 24 marzo 2009 consid. 4.3 in fine). Giusta l'art. 63 cpv. 2 LAsi, l'UFM revoca l'asilo al rifugiato che ha attentato alla sicurezza interna o esterna della Svizzera, la compromette o ha commesso reati particolarmente riprensibili. La revoca dell'asilo secondo l'art. 63 cpv. 2 LAsi presuppone, secondo la giurisprudenza, un'indegnità all'asilo qualificata, segnatamente la perpetrazione di un reato più grave del semplice atto riprensibile di cui all'art. 53 LAsi, ostativo alla concessione dell'asilo. Per essere definito particolarmente riprensibile, il reato deve, in altre parole, essere punibile con una pena considerevole e caratterizzato da una certa intensità. La revoca dell'asilo a causa di "reati particolarmente riprensibili" presuppone quindi un'indegnità "qualificata". I "reati particolarmente riprensibili" devono in effetti situarsi, qualitativamente, in uno scalino superiore (« eine Stufe höher ») per rapporto agli "atti riprensibili" ai sensi dell'art. 53 LAsi. Ci si trova in presenza di reati particolarmente riprensibili quando questi ultimi sono, da un lato, passibili di pena considerevole e, dall'altro lato, caratterizzati da una certa intensità. Pertanto, al di là del criterio astratto della pena massima di cui è passibile un certo reato, si tratta di valutare le circostanze concrete di commissione dell'atto (cfr. tra le altre la Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1171/2010 del 7 novembre 2012, consid. 4; GICRA 2003 n. 11, consid. 7). Per valutare se il modo di agire dell'autore riveste l'intensità necessaria per essere qualificato di particolarmente riprensibile, è necessario prendere in considerazione il principio della proporzionalità, secondo cui, tra la misura restrittiva decisa dall'autorità (in casu la revoca dell'asilo) e gli interessi pubblici perseguiti deve sussistere un rapporto di equilibrio: in altre parole, la misura restrittiva ordinata dall'autorità non deve risultare sproporzionata rispetto alla portata dell'interesse pubblico perseguito (cfr. tra le altre la Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1171/2010 del 7 novembre 2012, consid. 6.2; GICRA 2003 n. 11 consid. 7 e relativi riferimenti). 6. 6.1 Nella querelata decisione, l'Ufficio ha considerato che agli atti non vi sarebbero elementi sufficienti per ammettere che l'interessato si sia recato in Colombia. Nonostante il contenuto della sentenza del C._______, che alluderebbe a un avvenuto viaggio in Colombia, la formulazione della stessa non permetterebbe di ritenere che l'interessato si sia recato personalmente nel Paese. Si tratterebbe di un traffico di droga concernente più persone e riguardante la Colombia, l'Italia e la Svizzera. Il fatto che nella sentenza citata si faccia riferimento alla Colombia, sarebbe da ricondurre al fatto che un corriere, ma non il ricorrente, avrebbe esportato la droga verso il Ticino passando per l'Italia. Di conseguenza, le condizioni dell'art. 63 cpv. 1 lett. b LAsi in relazione con l'art. 1 C n. 1 Conv. Rifugiati non sarebbero adempiute. Tuttavia, detto Ufficio ha considerato date le condizioni per ammettere la presenza di un "reato particolarmente riprensibile", quindi per pronunciare la revoca dell'asilo ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi. L'interessato sarebbe infatti stato ritenuto colpevole d'infrazione aggravata alla LStup e condannato a una pena di due anni e sei mesi, sospesa in ragione di due anni con un periodo di prova di anni quattro. L'art. 19 cpv. 2 LStup, in combinato disposto con l'art. 40 CP, prevedrebbe una pena privativa della libertà da uno a venti anni e, secondo la menzionata sentenza del C._______, l'interessato avrebbe fatto preparativi, in correità con terzi, per importare dalla Colombia e vendere in Ticino 1'181 grammi di cocaina pura al 90%, sapendo, o perlomeno avendo dovuto sapere, che tale quantitativo è atto a mettere in pericolo la salute di molte persone. Vista la gravità dell'atto commesso e l'interesse pubblico a lottare contro il traffico e l'abuso di droga, e considerato che la revoca dell'asilo non implica un ritiro della qualità di rifugiato, nella fattispecie detta revoca sarebbe da ritenere una misura proporzionata. Nel ricorso, l'insorgente ha ritenuto che le considerazioni espresse dall'UFM nella decisione qui impugnata sarebbero troppo generali e astratte, visto che non considererebbero la serie di attenuanti che il C._______ avrebbe riconosciuto. L'interessato riconosce che il reato da lui commesso, al quale è comminata una pena detentiva sino a venti anni (cfr. art. 19 cpv. 2 CP), sia da qualificare come riprensibile ai sensi dell'art. 53 LAsi. Tuttavia, la pena inflitta nel suo caso di specie sarebbe molto minore alla pena massima prevista. In particolare il ricorrente osserva che, seppure per cause non dipendenti dalla sua volontà, egli non avrebbe messo in atto tutto quanto necessario alla consumazione del reato in quanto il corriere dal quale avrebbe dovuto ritirare la droga sarebbe stato arrestato nel suo ingresso in Italia dalla Colombia. Di conseguenza, l'interessato non sarebbe mai entrato in possesso della sostanza stupefacente. Peraltro, egli avrebbe agito in qualità di complice e non di correo. Infine, nella commisurazione della pena, il C._______ avrebbero applicato una serie di attenuanti giusta l'art. 48 CP. Inoltre sarebbe stato trascinato nella vicenda soprattutto dall'altro accusato, avrebbe agito con estrema stupidità e ingenuità e a causa di difficoltà economiche, visto che gli sarebbe stato proposto un cospicuo compenso per "piazzare" la droga. In aggiunta, egli avrebbe ammesso i fatti e collaborato con gli inquirenti, avrebbe dichiarato al suo rappresentante legale di provare vergogna per i fatti commessi e non avrebbe altrimenti mai commesso reati di una simile portata. Nel ricorso allega anche di essere riuscito, prima dell'arresto del corriere, a proporre la vendita della cocaina unicamente a due persone, in quanto sarebbe stato estraneo all'ambiente della droga. Infine, a comprova della sua buona volontà, andrebbe considerato che tra il 2011 e il 2012 avrebbe svolto del volontariato presso (...) e di recente si sarebbe iscritto alla Facoltà (...). In conclusione, il ricorrente considera che, visto quanto precede e senza voler minimizzare la gravità del reato commesso, la revoca dell'asilo rappresenterebbe una misura sproporzionata. 7. 7.1 Preliminarmente si rileva che la sentenza di condanna penale di cui fa oggetto il ricorrente per infrazione aggravata alla LStup, i cui fatti accertati costituiscono la base del provvedimento impugnato, è ormai da tempo regolarmente cresciuta in giudicato. 7.2 Nel caso in esame, il Tribunale ritiene che il ricorrente abbia commesso degli "atti riprensibili" ai sensi dell'art. 53 LAsi. Infatti, al reato commesso è comminata una pena massima di venti anni e costituisce quindi un crimine ai sensi dell'art. 10 cpv. 2 CP (cfr. art. 19 cpv. 2 LStup in combinato disposto con l'art. 40 CP). Il Tribunale considera inoltre che nel caso in esame siano anche date le condizioni per ammettere la presenza di un "reato particolarmente riprensibile" ai sensi dell'art. 63 cpv. 2 LAsi: il quantitativo di droga in questione era particolarmente ingente (1'181 grammi di cocaina pura al 90.9 %) e il ricorrente sapeva, o doveva sapere, che era atto a mettere in pericolo la salute di parecchie persone. Infatti, per ammettere un caso grave ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. a LStup sono sufficienti quantitativi notevolmente inferiori a quelli in questione (cfr. DTF 109 IV 143). In aggiunta, il bene giuridico leso nella fattispecie, vale a dire la salute pubblica, nonché l'interesse pubblico alla prevenzione della consumazione di droga e della tossicodipendenza, sono di notevole importanza. Peraltro, le allegazioni ricorsuali stando alle quali egli non avrebbe agito in qualità di correo ma di complice, e secondo cui il giudice gli avrebbe riconosciuto delle attenuanti giusta l'art. 48 CP, non corrispondo al vero. Infatti, nella sua sentenza, il C._______ ha scartato la complicità ritenendo che l'accusato abbia agito in correità con terzi, e non ha riconosciuto attenuanti (cfr. Sentenza C._______ pagg. 6-8). Lo stesso C._______ ha peraltro pronunciato una pena di due volte e mezzo superiore al minimo previsto dall'art. 19 n. 2 LStup. Occorre anche verificare se la revoca dell'asilo costituisce nella fattispecie una misura conforme al principio della proporzionalità (cfr. la Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-1171/2010 del 7 novembre 2012, consid. 6.3; GICRA 2003 n. 11, consid. 7; Stöckli, op. cit., n. 11.51, pag. 541). L'interesse pubblico alla revoca dell'asilo accordato al ricorrente deve essere, conformemente al citato principio, ponderato con l'interesse privato di quest'ultimo a mantenere l'asilo. Infatti, la revoca dell'asilo conduce, a questo stadio, unicamente alla soppressione di questo statuto e non della qualità di rifugiato né alla soppressione dell'autorizzazione cantonale di dimora o di domicilio. Di conseguenza, la revoca dell'asilo non comporta ancora l'allontanamento dell'interessato. Ritenuto che la qualità di rifugiato rimane per ora riconosciuta, lo straniero che si vede revocare l'asilo, anche se il suo permesso di dimora o domicilio non dovesse venire rinnovato, è posto al beneficio di un'ammissione provvisoria in Svizzera. Pertanto, la ponderazione degli interessi, nel caso di revoca dell'asilo, deve essere fatta in altri termini rispetto a quella di mancata concessione dell'autorizzazione di soggiorno o di revoca dell'ammissione provvisoria. L'interesse pubblico che conduce a un rifiuto o a una revoca dell'autorizzazione di soggiorno o alla revoca dell'ammissione provvisoria si riferisce all'allontanamento della persona in questione, che non sarà più autorizzata a soggiornare in Svizzera. Nel caso di revoca dell'asilo in esame, l'interesse pubblico nel non accordare uno statuto privilegiato alla persona che si dimostra indegna è di un'altra natura. Contrariamente al riconoscimento della qualità di rifugiato, la concessione dell'asilo in applicazione dell'art. 2 LAsi è un atto di sovranità, che crea uno statuto giuridico il quale comporta per il suo beneficiario, per rapporto alla persona alla quale viene riconosciuta la qualità di rifugiato senza la concessione dell'asilo, un certo numero di vantaggi (cfr. Stöckli, op. cit. n. 11.34, n. 11.47 e n. 11.77, pagg. 537, 540 e 551 seg.). Vi è un interesse pubblico, in un certo senso di ordine morale o di difesa di certi valori, nel non accordare il citato statuto a delle persone che non ne sono degne a causa di un comportamento che non è compatibile con l'ordine pubblico o i valori morali che uno Stato intende rispettare e veder rispettati (cfr. tra le altre la Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4863/2009 del 25 settembre 2012, consid. 6.2). Nel caso in disamina, al ricorrente è stata inflitta una pena di due anni e sei mesi nella sentenza del C._______, cresciuta in giudicato. Egli è stato, come suesposto, punito con una pena ben maggiore al minimo previsto per le infrazioni aggravate alla LStup e ciò per un quantitativo di cocaina notevolmente superiore a quanto necessario per ammettere una tale infrazione aggravata ai sensi dell'art. 19 n. 2 lett. a LStup. Non vi è dubbio quindi che l'atto in questione violi in maniera crassa l'ordine pubblico, i valori morali e il bene giuridico della salute pubblica che lo Stato si prefigge di difendere, tanto da poter affermare che l'interesse pubblico in questo caso prevale in maniera palese sull'interesse privato del ricorrente nel mantenere il proprio statuto privilegiato di beneficiario dell'asilo. Il fatto che dagli atti non risulti che nel frattempo abbia nuovamente commesso dei reati, non induce il Tribunale a giungere a una diversa conclusione, considerato peraltro che l'interessato si trova ancora nel periodo di prova e che è già stato in precedenza condannato per avere infranto le norme sulla circolazione. Nemmeno il periodo di volontariato svolto e l'iscrizione a (...) sono atti a portare ad altro esito. In esito a quanto precede l'UFM ha rettamente revocato l'asilo al ricorrente.

8. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prima istanza non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). In casu, non essendo state le conclusioni ricorsuali, al momento dell'inoltro del gravame, senz'altro sprovviste di possibilità di esito favorevole e considerato che, sulla base delle circostanze del caso di specie, si può concludere allo stato d'indigenza dell'insorgente senza ulteriori accertamenti, vi è luogo di accogliere l'istanza di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal pagamento delle spese di giustizia.

10. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è accolta. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: