Asilo e allontanamento
Erwägungen (3 Absätze)
E. 1 La domanda di revisione è respinta.
E. 2 Le spese processuali, di CHF 1200.-, sono poste a carico dell'istante. Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 30 luglio 2012 dal medesimo.
E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola Data di spedizione:
Dispositiv
- La domanda di revisione è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 1200.-, sono poste a carico dell'istante. Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 30 luglio 2012 dal medesimo.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3904/2012 Sentenza del 28 agosto 2012 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Jean-Pierre Monnet, Robert Galliker, cancelliere Gilles Fasola. Parti A._______, nato il (...), Sri Lanka, istante, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Revisione; sentenza del Tribunale amministrativo federale del 21 giugno 2012 / [...]. Visto: la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data (...), la decisione del 28 luglio 2011 dell'UFM, nella quale ha respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione del medesimo, il ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) del 29 agosto 2011 contro la decisione dell'UFM, la sentenza del 21 giugno 2012 (incarto [...]), con cui il Tribunale ha respinto il ricorso, la domanda di revisione del 16 luglio 2012, con richiesta di effetto sospensivo, con allegati tre documenti in lingua straniera, con relativa traduzione in italiano, presentati rispettivamente quali: originale del mandato di comparizione di fronte al Tribunale di B._______ del (...) (Doc. 1), originale del mandato di arresto emanato dal Tribunale di B._______ il (...) (Doc. 2) e originale del mandato di arresto emanato dal Tribunale di B._______ il (...) (Doc. 3), la decisione incidentale del 26 luglio 2012, con cui il Tribunale ha invitato l'istante ha versare, entro il 13 agosto 2012, un anticipo di CHF 1200.- a copertura delle presumibili spese processuali, con comminatoria di inammissibilità della domanda di revisione, in caso di decorso infruttuoso del termine e, nel contempo, ha ordinato la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento in via supercautelare, il pagamento dell'anticipo spese richiesto, effettuato tempestivamente dall'istante in data 30 luglio 2012, e considerato: che le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021), dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la Legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione, come pure le domande di revisione contro le proprie sentenze definitive (art. 31 e art. 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi, nonché art. 37 e art. 45 LTAF, art. 121-128 LTF e art. 83 lett. d n. 1 LTF; DTAF 2007/21 consid. 2.1, pagg. 242 e segg., nonché consid. 5.1, pag. 246 e relativi riferimenti), che una domanda di revisione, in quanto rimedio giuridico straordinario suscettibile di essere esercitato contro una sentenza cresciuta in giudicato, non è ricevibile se non a condizioni severe, che, in particolare, essa deve essere inoltrata nel rispetto dei termini previsti dall'art. 124 LTF e deve fondarsi su uno dei motivi di revisione enumerati esaustivamente agli art. 121, 122 e 123 LTF, che, ai sensi dell'art. 123 cpv. 2 lett. a LTF, una revisione può essere, tra l'altro, domandata se l'istante, dopo la pronuncia della sentenza, viene a conoscenza di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi che non ha potuto addurre nel procedimento precedente, che si tratta quindi di pseudo-nova, ritenuto che la legge esclude espressamente dalla procedura di revisione i pura nova, ovvero fatti o mezzi di prova posteriori alla sentenza (cfr. Sentenza del Tribunale D-3738/2009 del 3 luglio 2009; DTF 134 IV 48 consid. 1.2; karl Spüler/Annette Dolge/Dominik Vock, in Kurzkommentar zum Bundesgerichtsgesetz, Zurigo/San Gallo 2006, pagg. 228 e segg.), che detti fatti o mezzi di prova comportano la revisione nella misura in cui siano importanti, ovvero di natura tale a influire, in seguito ad un apprezzamento giuridico corretto, sull'oggetto contestato; che ciò presuppone che i fatti nuovi siano decisivi e che i mezzi di prova presentati siano in grado di dimostrarli (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia di diritto di asilo [GICRA] 1995 n. 9, pag. 81; DTF 118 II 205; DTF 108 V 171; DTF 101 Ib 222; jean-François Poudret, Commentaire de la loi fédérale d'organisation judiciaire, vol. V, Berna 1992, ad art. 137 OJ, pag. 32; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea/Francoforte sul Meno 1990, pagg. 262 e segg.; Yves Donzallaz, Loi sur le Tribunal fédéral, Commentaire, Berna 2008, pagg. 1694 e segg.), che, inoltre, nell'ottica della revisione non basta che l'istante proponga semplicemente, dopo il giudizio di merito, fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi, bensì occorre che egli dimostri che usando la dovuta diligenza ragionevolmente esigibile dalla parte nel processo, non abbia potuto averne conoscenza o scoprirli prima, oppure che, pur avendone conoscenza, non sia stato in grado di produrli o farli valere; che, pertanto, è necessario che l'istante, senza sua colpa, tenuto conto della concreta situazione processuale e delle regole di rito applicabili, si sia trovato nell'impossibilità di esibire precedentemente le prove ed i fatti in questione (GICRA 1994 n. 27 consid. 5a-5c); che, in effetti, la revisione non deve servire a sanare un'omissione che avrebbe potuto essere evitata da un richiedente diligente, né a permettere di correggere errori di diritto, di beneficiare di una nuova interpretazione o di una nuova prassi o di ottenere un nuovo apprezzamento di fatti già noti al momento dell'emanazione del giudizio querelato (cfr. sentenze del Tribunale D-5319/2010 del 10 settembre 2010 e D-3873/2010 del 10 giugno 2010; Elisabeth Escher, in Basler Kommentar, Bundesgerichtsgesetz, Basilea 2008, n. 7 e 8 ad art. 123 LTF), che i vari motivi di revisione stabiliti dalla legge sono esaustivi (cfr. Pierre Ferrari, in Commentaire de la LTF, Berna 2009, n. 4 ad art. 121, pag. 1192; Alfred Kölz/Isabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 2° ed. Zurigo 1998, pag. 361; jean-François Poudret, op. cit., pag. 13), che la domanda di revisione deve essere depositata presso il Tribunale entro 90 giorni dalla scoperta, non prima però della notificazione del testo integrale della sentenza o della chiusura del procedimento penale (art. 124 cpv. 1 lett. d LTF), che, nella fattispecie, occorre esaminare, da un lato, se i mezzi di prova forniti dall'istante sono stati presentati tempestivamente con la domanda di revisione e, dall'altro lato, se la pertinenza di dette prove è tale da portare ad altro esito rispetto a quello a cui è giunto il Tribunale con sentenza del 21 giugno 2012, che, in primo luogo, i documenti 1-3 sono datati tra il (...) ed il (...); che, pertanto, sono antecedenti alla sentenza del 21 giugno 2012, che, nella domanda di revisione, l'istante non specifica né la data della scoperta dei mezzi di prova, né i motivi per i quali, usando la diligenza ragionevolmente esigibile, non avrebbe potuto inoltrare tali documenti già durante la procedura ordinaria; che, infatti, si limita ad osservare di non avere potuto trasmettere gli atti sopraccitati in sede di ricorso, in quanto confezionati posteriormente alla data dell'inoltro del gravame, che, comunque, a prescindere da ciò, la pertinenza dei medesimi non è tale da condurre ad altro esito rispetto a quello a cui è giunto il Tribunale con sentenza del 21 giugno 2012, che, in particolare, i documenti appaiono essere di dubbia autenticità e confezionati per i bisogni di causa; che, a titolo esemplificativo, gli atti in esame sono prodotti su carta non autenticata ed il timbro sugli stessi risulta palesemente essere stato apposto prima della stampa stessa dei documenti e della firma del giudice che li avrebbe emanati, che, inoltre, i documenti, anche qualora fossero autentici, proverebbero unicamente che l'interessato sarebbe oggetto di una causa giudiziaria per un mancato pagamento, rispettivamente per mancata comparsa in tribunale; che, tuttavia, dai medesimi non è deducibile alcun riferimento ad un'eventuale omissione di pagamento di una tangente al gruppo citato dall'istante, contrariamente a quanto da questi affermato, che, peraltro, l'emissione di uno o più mandati di arresto da parte di uno Stato a seguito di una mancata comparizione in tribunale non può essere considerata una misura persecutoria ai sensi dell'art. 3 LAsi, che, sulla base delle considerazioni che precedono, la domanda di revisione deve essere respinta, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 1200.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dell'istante (art. 63 cpv. 1 e 5 PA per rimando dell'art. 68 cpv. 2 PA, nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che le medesime sono computate con l'anticipo spese di CHF 1200.-, versato il 30 luglio 2012. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La domanda di revisione è respinta.
2. Le spese processuali, di CHF 1200.-, sono poste a carico dell'istante. Le stesse sono computate con l'anticipo spese, di CHF 1200.-, versato il 30 luglio 2012 dal medesimo.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Pietro Angeli-Busi Gilles Fasola Data di spedizione: