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D-389/2015

D-389/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2017-05-12 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. A._______ - dichiaratosi cittadino eritreo - sarebbe nato a Abey Adi nel distretto di Mendefera. Nel 1998 si sarebbe recato in Yemen in una prima occasione e, a partire dal 2000, avendo egli ottenuto illegalmente un passaporto yemenita, si sarebbe spostato per alcuni anni tra lo Yemen e l'Eritrea. A partire dal 2007 avrebbe poi ricevuto un visto per recarsi in Arabia Saudita dove avrebbe lavorato e vissuto sino all'ottenimento, nel 2013, di un secondo visto per mezzo del quale egli ha raggiunto la Svizzera trattenendosi per dieci-quindici giorni a Ginevra prima di ripartire per la Svezia e di essere trasferito di nuovo in Svizzera il 20 novembre 2014 in applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: regolamento Dublino III). Sentito dalle autorità elvetiche, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo di essere espatriato dall'Eritrea alla volta dello Yemen per evitare il servizio militare e per costruirsi un futuro migliore. Oltracciò, egli ha asserito essere stato preso di mira dalle autorità eritree in quanto sarebbero state al corrente del fatto che era in possesso di un passaporto straniero. In particolare, il figlio del fratello sarebbe stato trattenuto per alcuni mesi dalle autorità al fine di ottenere informazioni sul richiedente. Infine, egli sarebbe partito dall'Arabia Saudita in quanto lì aveva una vita terribile e voleva una vita migliore (cfr. verbale d'audizione del 10 dicembre 2014 [di seguito: verbale], pag. 8) A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente non ha prodotto né documenti d'identità né altri documenti. A suo dire, egli non avrebbe mai posseduto un passaporto eritreo. Avrebbe inoltre smarrito la carta d'identità eritrea e il passaporto yemenita l'avrebbe gettato via prima di giungere in Svezia. B. In medesima data, il 10 dicembre 2014, l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM), preso atto del riscontro dattiloscopico dal quale è risultato che il richiedente sarebbe un cittadino yemenita, ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito giusta l'art. 36 cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). In tale occasione l'interessato ha poi indicato che avrebbe comprato tale passaporto per necessità, corrispondendo del denaro ad una persona che lavorava all'interno dell'immigrazione. A suo dire egli l'avrebbe anche rinnovato a due riprese, una volta in Yemen e una volta in Arabia Saudita. C. Con decisione del 29 dicembre 2014, notificata il medesimo giorno (cfr. atto A14/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dell'interessato nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile. In particolare, l'autorità inferiore ha considerato che il richiedente avrebbe ingannato le autorità sulla propria identità e pertanto, ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, non ha svolto un'audizione federale. Invero, egli avrebbe ottenuto un visto turistico Schengen presso l'Ambasciata svizzera di Riadh (Arabia Saudita) presentando un autentico passaporto yemenita. Nell'audizione sulle generalità tuttavia, si sarebbe dichiarato cittadino eritreo adducendo di avere ottenuto e rinnovato il passaporto yemenita illegalmente. Con tale passaporto avrebbe poi potuto fare ritorno diverse volte in Eritrea ed ottenere un visto per l'Arabia Saudita e uno per la Svizzera. Confrontato alle incongruenze tra le dichiarazioni e il riscontro in possesso dell'UFM, il richiedente avrebbe continuato ad asserire di aver acquisito il passaporto per necessità e tramite corruzione. Ciò nonostante, egli ha indicato di non avere documenti di identità da presentare per provare la sua nazionalità eritrea, bensì di possedere un atto di matrimonio che indicherebbe la sua nazionalità eritrea, atto che però non avrebbe finalmente presentato. Avendo ingannato le autorità sulla sua cittadinanza, i suoi timori di essere rinviato in Eritrea dallo Yemen sarebbero chiaramente privi di fondamento e non sarebbe inoltre riuscito a rendere verosimile il suo bisogno di protezione dalla persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi. D. In data 19 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 gennaio 2015), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. L'insorgente - richiamati i fatti esposti in corso di procedura - ritiene che la decisione impugnata sia fondata su un'erronea valutazione dei fatti determinanti. Innanzitutto, il ricorrente rileva che egli non avrebbe nascosto all'autorità dell'asilo di aver utilizzato un passaporto yemenita. Al contrario, egli avrebbe affermato e ripetuto che quel passaporto era stato ottenuto e poi rinnovato grazie a dei funzionari corrotti. Nel caso di specie poi, avendo il ricorrente depositato una domanda d'asilo in Svezia trascorrendovi diversi mesi prima di essere riammesso in Svizzera, non poteva che sapere che tale riammissione era la conseguenza dei riscontri effettuati dalle autorità svedesi in merito al visto rilasciato dalla Svizzera e che l'autorità svizzera fosse al corrente del passaporto e del visto. Non sarebbe pertanto stato logico che egli fingesse di essere cittadino eritreo pur essendo cosciente di quanto ciò avrebbe comportato. In tal senso, l'autorità inferiore non avrebbe a torto preso in considerazione le indicazioni da lui fornite in merito alle modalità di ottenimento di tale passaporto nonostante i numerosi elementi che avrebbero suggerito maggior prudenza. Anzitutto egli avrebbe sostenuto le audizioni in tigrino ed avrebbe inoltre fornito indicazioni dettagliate che un eritreo difficilmente sarebbe stato in grado di offrire. Egli avrebbe poi addotto le generalità di un funzionario eritreo e di un funzionario yemenita in Arabia Saudita che lo avrebbero aiutato. Per di più, moglie e figli abiterebbero in Eritrea. Lo Yemen sarebbe inoltre tra i Paesi più poveri al mondo e con un indice di corruzione tra i più elevati, ma ciò nonostante l'UFM non avrebbe preso seriamente in considerazione l'eventualità che il passaporto potesse essere davvero stato ottenuto grazie a dei funzionari corrotti. Infine, l'apparenza del ricorrente, per quanto non sia un elemento conclusivo, parrebbe coerente con l'appartenenza all'etnia tigrina. L'autorità inferiore dovrebbe dunque procedere ad ulteriori approfondimenti. In conclusione, l'insorgente chiede dunque l'accoglimento del ricorso e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. A sostegno del gravame ha fornito i seguenti documenti in copia:

- la carta d'identità eritrea della moglie (doc. 1);

- la carta d'identità eritrea della madre (doc. 2);

- la carta d'identità eritrea del fratello (doc. 3);

- la carta d'identità eritrea della suocera (doc. 4);

- il certificato di nascita delle due figlie (doc. 5 e 6);

- il certificato di nascita del figlio (doc. 7);

- il certificato di matrimonio rilasciato dalla moschea (doc. 8). E. Con decisione incidentale del 20 gennaio 2015, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, esentandolo dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e trasmettendo un esemplare del ricorso e dei relativi allegati alla SEM, dandole occasione di esprimersi entro il 17 marzo 2015. F. Con osservazioni del 17 marzo 2015, la SEM (già UFM) ha rilevato che l'onere della prova sarebbe a carico del richiedente che non avrebbe prodotto, nemmeno in sede ricorsuale, un documento che attesti la sua pretesa cittadinanza eritrea. Egli avrebbe infatti fornito unicamente delle fotocopie di pessima qualità che non avrebbero alcun valore probatorio essendo impossibile stabilirne l'autenticità. Per di più i documenti riguarderebbero unicamente terze persone e l'unico documento che concernerebbe il ricorrente - ovvero il certificato di matrimonio - non riporterebbe comunque alcuna indicazione in merito alla sua cittadinanza. Pertanto, l'unico elemento preso in considerazione sarebbe il passaporto yemenita esaminato dall'Ambasciata svizzera al momento del rilascio del visto e pertanto ritenuto autentico e valido. Infine, la conoscenza di un territorio e di una lingua, peraltro soltanto in forma orale e l'aspetto fisico non potrebbero essere considerati prova di una cittadinanza specifica. Tale scritto è stato trasmesso all'insorgente con possibilità di esprimersi entro il 7 aprile 2015. G. Con scritto del 4 maggio 2015, trasmesso al Tribunale tramite la SEM, il ricorrente ha prodotto l'originale del certificato di matrimonio e richiesto di non dover inoltrare la traduzione, essendo dipendente dall'assistenza sociale (cfr. attestato di indigenza). H. Con ordinanza del 4 giugno 2015 il Tribunale ha inviato il mezzo di prova in originale alla SEM invitandola a presentare le sue osservazioni in merito. I. Con osservazioni del 19 giugno 2015, trasmesse all'insorgente con possibilità di esprimersi, l'autorità inferiore ha rilevato che il mezzo di prova non comproverebbe la cittadinanza degli sposi e di conseguenza la cittadinanza eritrea del ricorrente. Peraltro, sussisterebbero pure dei dubbi riguardanti l'effettiva autenticità del documento. Invero, non sarebbe stata apposta la firma dell'autorità emittente ed il documento sarebbe stato dapprima piegato in più parti ed in seguito plastificato. Inoltre, non vi sarebbe una giustificazione plausibile inerente ai bordi del timbro che non sarebbero collimanti. Il documento sarebbe dunque prima facie un falso e il ricorso andrebbe pertanto respinto. J. In data 17 luglio 2015 l'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni al Tribunale. Egli contesta quanto espresso dalla SEM circa il certificato di matrimonio. Invero, il documento non sarebbe sprovvisto di firma, essa sarebbe infatti visibile all'interno del timbro. Inoltre, il documento sarebbe stato ripiegato e plastificato dalla moglie per la spedizione. Infine, sarebbe impossibile che timbri del genere possano essere posseduti da privati. Il documento sarebbe pertanto autentico. Essendo poi stato emesso in Eritrea, insieme agli altri documenti d'identità dei familiari, potrebbe avvalorare le allegazioni dell'interessato. K. Il Tribunale, con ordinanza del 4 ottobre 2016, ha invitato l'autorità inferiore a prendere posizione in merito alla situazione in Yemen nonché alla prassi della SEM inerente a questo Paese. L. Con decisione del 19 ottobre 2016 la SEM ha parzialmente riesaminato la decisione impugnata annullandone i punti 4 e 5 del dispositivo ed ha ammesso provvisoriamente l'interessato in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. M. Con ordinanza del 9 novembre 2016 l'insorgente è stato invitato a comunicare per iscritto al Tribunale se ed in che misura intendeva mantenere il ricorso sul punto di questione dell'asilo. N. Con osservazioni del 17 novembre 2015 (recte: 2016), il ricorrente ha indicato di ritenere di soddisfare le condizioni per la concessione dell'asilo e di voler pertanto mantenere il ricorso su tale punto. Inoltre, ha ribadito di essere di cittadinanza eritrea, chiedendo dunque che l'autorità di prime cure completi l'istruttoria convocandolo per un'audizione sui motivi d'asilo. Infine, egli ha fatto pervenire un'attestazione dell'Eritrean National Salvation Front rilasciata dalla sezione svizzera, unitamente alla tessera di membro. O. Con scritto del 18 novembre 2015 (recte: 2016) il ricorrente ha trasmesso, a complemento della documentazione allegata il giorno precedente, delle fotografie relative a una manifestazione svoltasi a Ginevra nella primavera 2016 e alla quale l'insorgente avrebbe preso parte. P. In data 7 dicembre 2016 il Tribunale ha inviato alla SEM una copia degli scritti del ricorrente del 17 e del 18 novembre 2016, concedendole la possibilità di esprimersi. Q. Con osservazioni del 22 dicembre 2016, la SEM ha rilevato che non vi sarebbero fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della decisione. Ha però osservato che l'iscrizione dell'insorgente ad un partito politico eritreo in Svizzera non attesterebbe in alcun modo la sua pretesa cittadinanza eritrea. Inoltre, l'autorità di prime cure ha ribadito che dal riscontro CS-VIS risulterebbe che il ricorrente avrebbe ricevuto un visto di ingresso svizzero come cittadino yemenita, presentando tuttavia in seguito una domanda d'asilo quale sedicente cittadino eritreo. Di conseguenza, egli avrebbe ingannato le autorità sulla propria identità. R. Il ricorrente, con osservazioni del 20 gennaio 2017, ribadisce di aver fornito numerosi elementi a sostegno della sua cittadinanza eritrea e pertanto non vi sarebbero le condizioni per rinunciare all'audizione federale. In conclusione, conferma dunque i considerandi del gravame e propone l'accoglimento dello stesso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3.1 Come si evince dalla stessa decisione impugnata, l'UFM, fondandosi sull'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, ha rinunciato ad effettuare un'audizione federale a norma dell'art. 29 LAsi motivando la propria scelta sulla base del fatto che il richiedente avrebbe ingannato le autorità sulla propria identità. Alla luce di ciò si pone dunque in limine la questione di sapere se l'UFM abbia correttamente applicato la procedura prevista all'art. 36 LAsi.

E. 3.2 A tal proposito, occorre in primo luogo rilevare che il 1° febbraio 2014 sono entrate in vigore le modifiche della LAsi del 14 dicembre 2012. A norma della nuova versione legislativa, in caso di inganno circa l'identità, nonché di altre violazioni gravi dell'obbligo di collaborare da parte del richiedente, non si tratta più di emanare una decisione di non entrata nel merito come in precedenza (cfr. v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi). In una pari eventualità, l'autorità ha però la possibilità di rinunciare ad un audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (art. 36 cpv. 1 lett. a e lett. c LAsi), accordando all'interessato solo il diritto di essere sentito, così da emanare rapidamente una decisione materiale visto che il comportamento abusivo del richiedente dimostra di non abbisognare della protezione della Svizzera (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, 3929). Nonostante tale modifica legislativa, essendo il concetto invariato, al fine di determinare la nozione di "inganno sulla propria identità" è tuttora opportuno fare riferimento alla prassi giurisprudenziale in vigore nell'ambito della precedente procedura di non entrata nel merito ai sensi del v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi (cfr. sentenze E-5177/2015 consid. 3.2 e E-4594/2015 consid. 3.2). In tal senso, va dapprima rilevato che è onere dell'autorità apportare la prova dell'inganno circa l'identità (cfr. Ibidem e Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 27 consid. 4a). La regolamentazione legale prevede a tal proposito che l'autorità possa avvalersi dei risultati dell'esame dattiloscopico così come di altri mezzi di prova, tra i quali figura in particolare l'esame-LINGUA (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi e GICRA 1999 n. 19). La prova è da considerarsi addotta quando l'autorità giudicante, sulla base di criteri oggettivi, si persuade con sufficiente certezza delle circostanze di fatto asserite (qui: dell'esistenza di un inganno sull'identità). Non è invece sufficiente che quest'ultima ritenga una tale fattispecie avveratasi secondo la logica della verosimiglianza preponderante (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4a, e, mutatis mutandis DTF 128 III 271 consid. 2a-b). Dal canto suo, la nozione di identità è invece regolamentata dall'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) e comprende cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso (cfr. art. 1a lett. a OAsi 1).

E. 3.3 Altresì opportuno in questa sede è rilevare che ai sensi della giurisprudenza la sola constatazione dell'esistenza di una diversa identità già registrata da parte dell'autorità non permette di ritenere automaticamente una dissimulazione della stessa (cfr. OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, Berna 2009, pag. 123). Perché si possa ritenere un inganno sulla propria identità si presuppone infatti che il richiedente l'asilo abbia occultato la propria identità nell'ambito di una procedura d'asilo dinanzi alle autorità svizzere competenti nella materia e non innanzi ad altre autorità svizzere o straniere (cfr. GICRA 1996 n. 32 consid. 3a; Florence Rouilier, in : Amarelle / Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, Vol. IV: Loi sur l'asile [LAsi], 2015, n. 20 ad art. 36 LAsi). In tal senso, la giurisprudenza ha attestato ad esempio che non vi è dissimulazione di identità allorquando il richiedente si presenta nell'ambito della procedura d'asilo con altre generalità rispetto a quelle fornite in occasione di un'entrata illegale (cfr. GICRA 1996 n. 32 consid. 3c). In altri termini, non si può parlare di inganno se l'interessato, al momento dell'audizione sommaria, dichiara di essere già stato in Svizzera avvalendosi di un'altra identità e se tale soggiorno precedente sotto altra identità è di fatto comprovato mediante l'esame dattiloscopico o altri mezzi di prova (cfr. Messaggio a sostegno di un decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri, FF 1998 2537). La giurisprudenza ha parimenti precisato che il solo fatto che un richiedente abbia fornito generalità diverse in un altro Stato, prima di domandare l'asilo in Svizzera, non permette di concludere che egli abbia ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4b-d). Sempre secondo suddetta decisione, in una pari eventualità, il richiedente che già ha utilizzato un'altra identità in un altro Stato non è tenuto ad intraprendere sforzi supplementari per rendere verosimile l'identità attuale in quanto, come detto, è onere dell'autorità apportare la prova dell'inganno (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4d).

E. 3.4 Se ne può dunque a giusto titolo dedurre che il semplice fatto che l'identità fornita in sede di procedura d'asilo non coincida con quella riscontrata dal confronto del risultato dell'esame dattiloscopico con la banca dati CIS-VIS non permette di concludere senza ulteriori chiarimenti che il richiedente abbia ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità. In un tale caso, perché l'autorità di prima istanza possa avvalersi della procedura di cui all'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, occorre ancora che essa possa stabilire, conformemente all'onere della prova a lei imputabile, che l'identità fornita in sede di procedura d'asilo non corrisponda a quella reale. Ciò è infatti la logica conseguenza del fatto che nel caso in cui il richiedente si sia legittimato in una o più precedenti occasioni con false generalità al di fuori della procedura d'asilo e per i motivi più disparati (ad esempio onde ottenere un visto), nulla potrà essergli imputato se dinnanzi alle autorità d'asilo egli sveli invece la sua reale identità dichiarandolo apertamente (e non ingannando quindi le autorità d'asilo). Del resto, ritenere il contrario equivarrebbe a considerare che il richiedente sia meglio tutelato qualora continuasse a fruire di una tale falsa identità, perpetrando quindi l'artificio anche innanzi alle autorità d'asilo. Ora, ciò non significa ancora che ogni qualvolta si presenti una tale fattispecie l'applicazione dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi sia da escludersi ma, molto più semplicemente, che in questi casi, la SEM, prima di optare per una rinuncia all'audizione federale ai sensi dell'art. 29 LAsi, abbia a determinare con sufficiente certezza che l'identità fornita nella procedura d'asilo sia effettivamente illusoria. Nello svolgere le verifiche che le incombono, l'autorità non potrà inoltre imputare al ricorrente di non essere riuscito a provare la veridicità delle sue dichiarazioni in merito alla pretesa cittadinanza in quanto ciò corrisponderebbe ad un'ingiustificata inversione dell'onere della prova.

E. 3.5 Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha effettivamente ottenuto un visto turistico presso l'ambasciata svizzera di Riadh legittimandosi mediante un passaporto yemenita. Come da prassi, tale identità è quindi stata inserita nel sistema CS-VIS. Nonostante ciò, sin dalla sua registrazione al CRP di Chiasso, l'interessato ha invece sostenuto di essere un cittadino eritreo (cfr. atto A1). Come risulta inoltre dagli atti, tale versione era già stata fornita dal richiedente anche alle autorità svedesi prima che quest'ultime chiedessero la presa in carico ai corrispettivi elvetici sulla base dei criteri previsti dal regolamento regolamento Dublino III (cfr. atti della procedura di presa in carico Dublino). Nel prosieguo della procedura d'asilo egli ha quindi continuato a sostenere di essere cittadino eritreo, indicando di aver ottenuto il passaporto yemenita illegalmente grazie all'aiuto di alcuni espatriati eritrei (cfr. atto A6, pag. 3). L'UFM non ha tuttavia ritenuto opportuno procedere con ulteriori accertamenti optando per l'applicazione dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi e concedendo al ricorrente il solo diritto di essere sentito sulla base del fatto ch'egli avrebbe ingannato le autorità in merito alla propria identità. Ciò nonostante, anche in tale occasione il ricorrente ha ribadito nuovamente la propria origine eritrea, fornendo inoltre ulteriori dettagli sulle modalità dell'ottenimento del passaporto e del suo rinnovo (cfr. atto A7). Sulla base di tali presupposti l'UFM ha non di meno concluso che avendo il ricorrente ingannato le autorità, egli non sarebbe stato in misura di rendere verosimili i propri motivi d'asilo. Considerato quanto precede, il Tribunale rileva come l'autorità di prime cure abbia ritenuto, a comprova dell'inganno circa l'identità, unicamente il fatto che le generalità fornite dal ricorrente in sede di procedura d'asilo non siano risultate corrispondenti con quelle precedentemente registrate nel sistema CS-VIS, imputando nel contempo al ricorrente il fatto di non essere riuscito a provare la veridicità delle sue dichiarazioni in merito alla pretesa cittadinanza nonostante l'onere della prova non gli sia in imputabile. Per di più, l'autorità di prime cure non pare aver dato particolare peso alle dichiarazioni del ricorrente circa le modalità di ottenimento del passaporto litigioso.

E. 3.6 Orbene, alla luce delle considerazione già esposte (cfr. supra consid. 3.2-3.4), un tale modus operandi non può essere tutelato. L'autorità di prima istanza, omettendo di effettuare un'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi senza determinare con sufficiente certezza l'esistenza di un inganno sull'identità, ha infatti violato i disposti in materia di diritto di essere sentito (art. 29 PA e 29 cpv. 2 Cost.) ed il principio inquisitorio (art. 6 LAsi e 12 PA) (cfr. sentenze del Tribunale E-5177/2015 del 12 maggio 2016 consid. 3.3 e E-4594/2015 del 5 settembre 2016 consid. 3.3).

E. 4 Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 29 dicembre 2014 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti rilevanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. In particolare, la SEM viene invitata a determinare con sufficiente certezza e sulla base di criteri oggettivi (cfr. supra consid. 3.2-3.4) se sia in specie riscontrabile un inganno sull'identità compiuto durante la procedura d'asilo e nel caso in cui ciò non sia possibile a procedere ad un audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi.

E. 5.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA).

E. 5.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 950.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

E. 6 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto. La decisione dell'UFM del 29 dicembre 2014 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 950.- a titolo di indennità ripetibili.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-389/2015 Sentenza del 12 maggio 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), William Waeber, Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Yemen, alias B._______, nato il (...), Eritrea, rappresentato dal Signor Rosario Mastrosimone, Antenna Profughi SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 29 dicembre 2014 / N (...). Fatti: A. A._______ - dichiaratosi cittadino eritreo - sarebbe nato a Abey Adi nel distretto di Mendefera. Nel 1998 si sarebbe recato in Yemen in una prima occasione e, a partire dal 2000, avendo egli ottenuto illegalmente un passaporto yemenita, si sarebbe spostato per alcuni anni tra lo Yemen e l'Eritrea. A partire dal 2007 avrebbe poi ricevuto un visto per recarsi in Arabia Saudita dove avrebbe lavorato e vissuto sino all'ottenimento, nel 2013, di un secondo visto per mezzo del quale egli ha raggiunto la Svizzera trattenendosi per dieci-quindici giorni a Ginevra prima di ripartire per la Svezia e di essere trasferito di nuovo in Svizzera il 20 novembre 2014 in applicazione del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (GU L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: regolamento Dublino III). Sentito dalle autorità elvetiche, egli ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo di essere espatriato dall'Eritrea alla volta dello Yemen per evitare il servizio militare e per costruirsi un futuro migliore. Oltracciò, egli ha asserito essere stato preso di mira dalle autorità eritree in quanto sarebbero state al corrente del fatto che era in possesso di un passaporto straniero. In particolare, il figlio del fratello sarebbe stato trattenuto per alcuni mesi dalle autorità al fine di ottenere informazioni sul richiedente. Infine, egli sarebbe partito dall'Arabia Saudita in quanto lì aveva una vita terribile e voleva una vita migliore (cfr. verbale d'audizione del 10 dicembre 2014 [di seguito: verbale], pag. 8) A sostegno della sua domanda d'asilo il richiedente non ha prodotto né documenti d'identità né altri documenti. A suo dire, egli non avrebbe mai posseduto un passaporto eritreo. Avrebbe inoltre smarrito la carta d'identità eritrea e il passaporto yemenita l'avrebbe gettato via prima di giungere in Svezia. B. In medesima data, il 10 dicembre 2014, l'Ufficio federale della migrazione (UFM; ora Segreteria di Stato della migrazione, SEM), preso atto del riscontro dattiloscopico dal quale è risultato che il richiedente sarebbe un cittadino yemenita, ha concesso all'interessato il diritto di essere sentito giusta l'art. 36 cpv. 1 lett. a della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31). In tale occasione l'interessato ha poi indicato che avrebbe comprato tale passaporto per necessità, corrispondendo del denaro ad una persona che lavorava all'interno dell'immigrazione. A suo dire egli l'avrebbe anche rinnovato a due riprese, una volta in Yemen e una volta in Arabia Saudita. C. Con decisione del 29 dicembre 2014, notificata il medesimo giorno (cfr. atto A14/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato nel contempo l'allontanamento dell'interessato nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile. In particolare, l'autorità inferiore ha considerato che il richiedente avrebbe ingannato le autorità sulla propria identità e pertanto, ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, non ha svolto un'audizione federale. Invero, egli avrebbe ottenuto un visto turistico Schengen presso l'Ambasciata svizzera di Riadh (Arabia Saudita) presentando un autentico passaporto yemenita. Nell'audizione sulle generalità tuttavia, si sarebbe dichiarato cittadino eritreo adducendo di avere ottenuto e rinnovato il passaporto yemenita illegalmente. Con tale passaporto avrebbe poi potuto fare ritorno diverse volte in Eritrea ed ottenere un visto per l'Arabia Saudita e uno per la Svizzera. Confrontato alle incongruenze tra le dichiarazioni e il riscontro in possesso dell'UFM, il richiedente avrebbe continuato ad asserire di aver acquisito il passaporto per necessità e tramite corruzione. Ciò nonostante, egli ha indicato di non avere documenti di identità da presentare per provare la sua nazionalità eritrea, bensì di possedere un atto di matrimonio che indicherebbe la sua nazionalità eritrea, atto che però non avrebbe finalmente presentato. Avendo ingannato le autorità sulla sua cittadinanza, i suoi timori di essere rinviato in Eritrea dallo Yemen sarebbero chiaramente privi di fondamento e non sarebbe inoltre riuscito a rendere verosimile il suo bisogno di protezione dalla persecuzione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 e 2 LAsi. D. In data 19 gennaio 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 gennaio 2015), il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale). Egli ha altresì presentato una domanda di esenzione dal pagamento anticipato delle presunte spese processuali. L'insorgente - richiamati i fatti esposti in corso di procedura - ritiene che la decisione impugnata sia fondata su un'erronea valutazione dei fatti determinanti. Innanzitutto, il ricorrente rileva che egli non avrebbe nascosto all'autorità dell'asilo di aver utilizzato un passaporto yemenita. Al contrario, egli avrebbe affermato e ripetuto che quel passaporto era stato ottenuto e poi rinnovato grazie a dei funzionari corrotti. Nel caso di specie poi, avendo il ricorrente depositato una domanda d'asilo in Svezia trascorrendovi diversi mesi prima di essere riammesso in Svizzera, non poteva che sapere che tale riammissione era la conseguenza dei riscontri effettuati dalle autorità svedesi in merito al visto rilasciato dalla Svizzera e che l'autorità svizzera fosse al corrente del passaporto e del visto. Non sarebbe pertanto stato logico che egli fingesse di essere cittadino eritreo pur essendo cosciente di quanto ciò avrebbe comportato. In tal senso, l'autorità inferiore non avrebbe a torto preso in considerazione le indicazioni da lui fornite in merito alle modalità di ottenimento di tale passaporto nonostante i numerosi elementi che avrebbero suggerito maggior prudenza. Anzitutto egli avrebbe sostenuto le audizioni in tigrino ed avrebbe inoltre fornito indicazioni dettagliate che un eritreo difficilmente sarebbe stato in grado di offrire. Egli avrebbe poi addotto le generalità di un funzionario eritreo e di un funzionario yemenita in Arabia Saudita che lo avrebbero aiutato. Per di più, moglie e figli abiterebbero in Eritrea. Lo Yemen sarebbe inoltre tra i Paesi più poveri al mondo e con un indice di corruzione tra i più elevati, ma ciò nonostante l'UFM non avrebbe preso seriamente in considerazione l'eventualità che il passaporto potesse essere davvero stato ottenuto grazie a dei funzionari corrotti. Infine, l'apparenza del ricorrente, per quanto non sia un elemento conclusivo, parrebbe coerente con l'appartenenza all'etnia tigrina. L'autorità inferiore dovrebbe dunque procedere ad ulteriori approfondimenti. In conclusione, l'insorgente chiede dunque l'accoglimento del ricorso e la restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento dell'istruttoria. A sostegno del gravame ha fornito i seguenti documenti in copia:

- la carta d'identità eritrea della moglie (doc. 1);

- la carta d'identità eritrea della madre (doc. 2);

- la carta d'identità eritrea del fratello (doc. 3);

- la carta d'identità eritrea della suocera (doc. 4);

- il certificato di nascita delle due figlie (doc. 5 e 6);

- il certificato di nascita del figlio (doc. 7);

- il certificato di matrimonio rilasciato dalla moschea (doc. 8). E. Con decisione incidentale del 20 gennaio 2015, il Tribunale ha autorizzato il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura, esentandolo dal versamento di un anticipo a copertura delle presunte spese processuali e trasmettendo un esemplare del ricorso e dei relativi allegati alla SEM, dandole occasione di esprimersi entro il 17 marzo 2015. F. Con osservazioni del 17 marzo 2015, la SEM (già UFM) ha rilevato che l'onere della prova sarebbe a carico del richiedente che non avrebbe prodotto, nemmeno in sede ricorsuale, un documento che attesti la sua pretesa cittadinanza eritrea. Egli avrebbe infatti fornito unicamente delle fotocopie di pessima qualità che non avrebbero alcun valore probatorio essendo impossibile stabilirne l'autenticità. Per di più i documenti riguarderebbero unicamente terze persone e l'unico documento che concernerebbe il ricorrente - ovvero il certificato di matrimonio - non riporterebbe comunque alcuna indicazione in merito alla sua cittadinanza. Pertanto, l'unico elemento preso in considerazione sarebbe il passaporto yemenita esaminato dall'Ambasciata svizzera al momento del rilascio del visto e pertanto ritenuto autentico e valido. Infine, la conoscenza di un territorio e di una lingua, peraltro soltanto in forma orale e l'aspetto fisico non potrebbero essere considerati prova di una cittadinanza specifica. Tale scritto è stato trasmesso all'insorgente con possibilità di esprimersi entro il 7 aprile 2015. G. Con scritto del 4 maggio 2015, trasmesso al Tribunale tramite la SEM, il ricorrente ha prodotto l'originale del certificato di matrimonio e richiesto di non dover inoltrare la traduzione, essendo dipendente dall'assistenza sociale (cfr. attestato di indigenza). H. Con ordinanza del 4 giugno 2015 il Tribunale ha inviato il mezzo di prova in originale alla SEM invitandola a presentare le sue osservazioni in merito. I. Con osservazioni del 19 giugno 2015, trasmesse all'insorgente con possibilità di esprimersi, l'autorità inferiore ha rilevato che il mezzo di prova non comproverebbe la cittadinanza degli sposi e di conseguenza la cittadinanza eritrea del ricorrente. Peraltro, sussisterebbero pure dei dubbi riguardanti l'effettiva autenticità del documento. Invero, non sarebbe stata apposta la firma dell'autorità emittente ed il documento sarebbe stato dapprima piegato in più parti ed in seguito plastificato. Inoltre, non vi sarebbe una giustificazione plausibile inerente ai bordi del timbro che non sarebbero collimanti. Il documento sarebbe dunque prima facie un falso e il ricorso andrebbe pertanto respinto. J. In data 17 luglio 2015 l'interessato ha inoltrato le proprie osservazioni al Tribunale. Egli contesta quanto espresso dalla SEM circa il certificato di matrimonio. Invero, il documento non sarebbe sprovvisto di firma, essa sarebbe infatti visibile all'interno del timbro. Inoltre, il documento sarebbe stato ripiegato e plastificato dalla moglie per la spedizione. Infine, sarebbe impossibile che timbri del genere possano essere posseduti da privati. Il documento sarebbe pertanto autentico. Essendo poi stato emesso in Eritrea, insieme agli altri documenti d'identità dei familiari, potrebbe avvalorare le allegazioni dell'interessato. K. Il Tribunale, con ordinanza del 4 ottobre 2016, ha invitato l'autorità inferiore a prendere posizione in merito alla situazione in Yemen nonché alla prassi della SEM inerente a questo Paese. L. Con decisione del 19 ottobre 2016 la SEM ha parzialmente riesaminato la decisione impugnata annullandone i punti 4 e 5 del dispositivo ed ha ammesso provvisoriamente l'interessato in Svizzera per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento. M. Con ordinanza del 9 novembre 2016 l'insorgente è stato invitato a comunicare per iscritto al Tribunale se ed in che misura intendeva mantenere il ricorso sul punto di questione dell'asilo. N. Con osservazioni del 17 novembre 2015 (recte: 2016), il ricorrente ha indicato di ritenere di soddisfare le condizioni per la concessione dell'asilo e di voler pertanto mantenere il ricorso su tale punto. Inoltre, ha ribadito di essere di cittadinanza eritrea, chiedendo dunque che l'autorità di prime cure completi l'istruttoria convocandolo per un'audizione sui motivi d'asilo. Infine, egli ha fatto pervenire un'attestazione dell'Eritrean National Salvation Front rilasciata dalla sezione svizzera, unitamente alla tessera di membro. O. Con scritto del 18 novembre 2015 (recte: 2016) il ricorrente ha trasmesso, a complemento della documentazione allegata il giorno precedente, delle fotografie relative a una manifestazione svoltasi a Ginevra nella primavera 2016 e alla quale l'insorgente avrebbe preso parte. P. In data 7 dicembre 2016 il Tribunale ha inviato alla SEM una copia degli scritti del ricorrente del 17 e del 18 novembre 2016, concedendole la possibilità di esprimersi. Q. Con osservazioni del 22 dicembre 2016, la SEM ha rilevato che non vi sarebbero fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della decisione. Ha però osservato che l'iscrizione dell'insorgente ad un partito politico eritreo in Svizzera non attesterebbe in alcun modo la sua pretesa cittadinanza eritrea. Inoltre, l'autorità di prime cure ha ribadito che dal riscontro CS-VIS risulterebbe che il ricorrente avrebbe ricevuto un visto di ingresso svizzero come cittadino yemenita, presentando tuttavia in seguito una domanda d'asilo quale sedicente cittadino eritreo. Di conseguenza, egli avrebbe ingannato le autorità sulla propria identità. R. Il ricorrente, con osservazioni del 20 gennaio 2017, ribadisce di aver fornito numerosi elementi a sostegno della sua cittadinanza eritrea e pertanto non vi sarebbero le condizioni per rinunciare all'audizione federale. In conclusione, conferma dunque i considerandi del gravame e propone l'accoglimento dello stesso. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti saranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 3. 3.1 Come si evince dalla stessa decisione impugnata, l'UFM, fondandosi sull'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, ha rinunciato ad effettuare un'audizione federale a norma dell'art. 29 LAsi motivando la propria scelta sulla base del fatto che il richiedente avrebbe ingannato le autorità sulla propria identità. Alla luce di ciò si pone dunque in limine la questione di sapere se l'UFM abbia correttamente applicato la procedura prevista all'art. 36 LAsi. 3.2 A tal proposito, occorre in primo luogo rilevare che il 1° febbraio 2014 sono entrate in vigore le modifiche della LAsi del 14 dicembre 2012. A norma della nuova versione legislativa, in caso di inganno circa l'identità, nonché di altre violazioni gravi dell'obbligo di collaborare da parte del richiedente, non si tratta più di emanare una decisione di non entrata nel merito come in precedenza (cfr. v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi). In una pari eventualità, l'autorità ha però la possibilità di rinunciare ad un audizione sui motivi d'asilo ai sensi dell'art. 29 LAsi (art. 36 cpv. 1 lett. a e lett. c LAsi), accordando all'interessato solo il diritto di essere sentito, così da emanare rapidamente una decisione materiale visto che il comportamento abusivo del richiedente dimostra di non abbisognare della protezione della Svizzera (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2010 3889, 3929). Nonostante tale modifica legislativa, essendo il concetto invariato, al fine di determinare la nozione di "inganno sulla propria identità" è tuttora opportuno fare riferimento alla prassi giurisprudenziale in vigore nell'ambito della precedente procedura di non entrata nel merito ai sensi del v.art. 32 cpv. 2 lett. b e lett. c LAsi (cfr. sentenze E-5177/2015 consid. 3.2 e E-4594/2015 consid. 3.2). In tal senso, va dapprima rilevato che è onere dell'autorità apportare la prova dell'inganno circa l'identità (cfr. Ibidem e Giurisprudenza e informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 27 consid. 4a). La regolamentazione legale prevede a tal proposito che l'autorità possa avvalersi dei risultati dell'esame dattiloscopico così come di altri mezzi di prova, tra i quali figura in particolare l'esame-LINGUA (cfr. art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi e GICRA 1999 n. 19). La prova è da considerarsi addotta quando l'autorità giudicante, sulla base di criteri oggettivi, si persuade con sufficiente certezza delle circostanze di fatto asserite (qui: dell'esistenza di un inganno sull'identità). Non è invece sufficiente che quest'ultima ritenga una tale fattispecie avveratasi secondo la logica della verosimiglianza preponderante (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4a, e, mutatis mutandis DTF 128 III 271 consid. 2a-b). Dal canto suo, la nozione di identità è invece regolamentata dall'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali (OAsi 1; RS 142.311) e comprende cognomi, nomi, cittadinanze, etnia, data di nascita, luogo di nascita e sesso (cfr. art. 1a lett. a OAsi 1). 3.3 Altresì opportuno in questa sede è rilevare che ai sensi della giurisprudenza la sola constatazione dell'esistenza di una diversa identità già registrata da parte dell'autorità non permette di ritenere automaticamente una dissimulazione della stessa (cfr. OSAR [ed.], Manuel de la procédure d'asile e de renvoi, Berna 2009, pag. 123). Perché si possa ritenere un inganno sulla propria identità si presuppone infatti che il richiedente l'asilo abbia occultato la propria identità nell'ambito di una procedura d'asilo dinanzi alle autorità svizzere competenti nella materia e non innanzi ad altre autorità svizzere o straniere (cfr. GICRA 1996 n. 32 consid. 3a; Florence Rouilier, in : Amarelle / Nguyen [ed.], Code annoté de droit des migrations, Vol. IV: Loi sur l'asile [LAsi], 2015, n. 20 ad art. 36 LAsi). In tal senso, la giurisprudenza ha attestato ad esempio che non vi è dissimulazione di identità allorquando il richiedente si presenta nell'ambito della procedura d'asilo con altre generalità rispetto a quelle fornite in occasione di un'entrata illegale (cfr. GICRA 1996 n. 32 consid. 3c). In altri termini, non si può parlare di inganno se l'interessato, al momento dell'audizione sommaria, dichiara di essere già stato in Svizzera avvalendosi di un'altra identità e se tale soggiorno precedente sotto altra identità è di fatto comprovato mediante l'esame dattiloscopico o altri mezzi di prova (cfr. Messaggio a sostegno di un decreto federale concernente misure urgenti nell'ambito dell'asilo e degli stranieri, FF 1998 2537). La giurisprudenza ha parimenti precisato che il solo fatto che un richiedente abbia fornito generalità diverse in un altro Stato, prima di domandare l'asilo in Svizzera, non permette di concludere che egli abbia ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4b-d). Sempre secondo suddetta decisione, in una pari eventualità, il richiedente che già ha utilizzato un'altra identità in un altro Stato non è tenuto ad intraprendere sforzi supplementari per rendere verosimile l'identità attuale in quanto, come detto, è onere dell'autorità apportare la prova dell'inganno (cfr. GICRA 2003 n. 27 consid. 4d). 3.4 Se ne può dunque a giusto titolo dedurre che il semplice fatto che l'identità fornita in sede di procedura d'asilo non coincida con quella riscontrata dal confronto del risultato dell'esame dattiloscopico con la banca dati CIS-VIS non permette di concludere senza ulteriori chiarimenti che il richiedente abbia ingannato le autorità svizzere in materia d'asilo sulla propria identità. In un tale caso, perché l'autorità di prima istanza possa avvalersi della procedura di cui all'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi, occorre ancora che essa possa stabilire, conformemente all'onere della prova a lei imputabile, che l'identità fornita in sede di procedura d'asilo non corrisponda a quella reale. Ciò è infatti la logica conseguenza del fatto che nel caso in cui il richiedente si sia legittimato in una o più precedenti occasioni con false generalità al di fuori della procedura d'asilo e per i motivi più disparati (ad esempio onde ottenere un visto), nulla potrà essergli imputato se dinnanzi alle autorità d'asilo egli sveli invece la sua reale identità dichiarandolo apertamente (e non ingannando quindi le autorità d'asilo). Del resto, ritenere il contrario equivarrebbe a considerare che il richiedente sia meglio tutelato qualora continuasse a fruire di una tale falsa identità, perpetrando quindi l'artificio anche innanzi alle autorità d'asilo. Ora, ciò non significa ancora che ogni qualvolta si presenti una tale fattispecie l'applicazione dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi sia da escludersi ma, molto più semplicemente, che in questi casi, la SEM, prima di optare per una rinuncia all'audizione federale ai sensi dell'art. 29 LAsi, abbia a determinare con sufficiente certezza che l'identità fornita nella procedura d'asilo sia effettivamente illusoria. Nello svolgere le verifiche che le incombono, l'autorità non potrà inoltre imputare al ricorrente di non essere riuscito a provare la veridicità delle sue dichiarazioni in merito alla pretesa cittadinanza in quanto ciò corrisponderebbe ad un'ingiustificata inversione dell'onere della prova. 3.5 Nel caso che ci occupa, il ricorrente ha effettivamente ottenuto un visto turistico presso l'ambasciata svizzera di Riadh legittimandosi mediante un passaporto yemenita. Come da prassi, tale identità è quindi stata inserita nel sistema CS-VIS. Nonostante ciò, sin dalla sua registrazione al CRP di Chiasso, l'interessato ha invece sostenuto di essere un cittadino eritreo (cfr. atto A1). Come risulta inoltre dagli atti, tale versione era già stata fornita dal richiedente anche alle autorità svedesi prima che quest'ultime chiedessero la presa in carico ai corrispettivi elvetici sulla base dei criteri previsti dal regolamento regolamento Dublino III (cfr. atti della procedura di presa in carico Dublino). Nel prosieguo della procedura d'asilo egli ha quindi continuato a sostenere di essere cittadino eritreo, indicando di aver ottenuto il passaporto yemenita illegalmente grazie all'aiuto di alcuni espatriati eritrei (cfr. atto A6, pag. 3). L'UFM non ha tuttavia ritenuto opportuno procedere con ulteriori accertamenti optando per l'applicazione dell'art. 36 cpv. 1 lett. a LAsi e concedendo al ricorrente il solo diritto di essere sentito sulla base del fatto ch'egli avrebbe ingannato le autorità in merito alla propria identità. Ciò nonostante, anche in tale occasione il ricorrente ha ribadito nuovamente la propria origine eritrea, fornendo inoltre ulteriori dettagli sulle modalità dell'ottenimento del passaporto e del suo rinnovo (cfr. atto A7). Sulla base di tali presupposti l'UFM ha non di meno concluso che avendo il ricorrente ingannato le autorità, egli non sarebbe stato in misura di rendere verosimili i propri motivi d'asilo. Considerato quanto precede, il Tribunale rileva come l'autorità di prime cure abbia ritenuto, a comprova dell'inganno circa l'identità, unicamente il fatto che le generalità fornite dal ricorrente in sede di procedura d'asilo non siano risultate corrispondenti con quelle precedentemente registrate nel sistema CS-VIS, imputando nel contempo al ricorrente il fatto di non essere riuscito a provare la veridicità delle sue dichiarazioni in merito alla pretesa cittadinanza nonostante l'onere della prova non gli sia in imputabile. Per di più, l'autorità di prime cure non pare aver dato particolare peso alle dichiarazioni del ricorrente circa le modalità di ottenimento del passaporto litigioso. 3.6 Orbene, alla luce delle considerazione già esposte (cfr. supra consid. 3.2-3.4), un tale modus operandi non può essere tutelato. L'autorità di prima istanza, omettendo di effettuare un'audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi senza determinare con sufficiente certezza l'esistenza di un inganno sull'identità, ha infatti violato i disposti in materia di diritto di essere sentito (art. 29 PA e 29 cpv. 2 Cost.) ed il principio inquisitorio (art. 6 LAsi e 12 PA) (cfr. sentenze del Tribunale E-5177/2015 del 12 maggio 2016 consid. 3.3 e E-4594/2015 del 5 settembre 2016 consid. 3.3).

4. Pertanto, il ricorso è accolto e la decisione dell'UFM del 29 dicembre 2014 è annullata. Gli atti di causa sono trasmessi alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti rilevanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. In particolare, la SEM viene invitata a determinare con sufficiente certezza e sulla base di criteri oggettivi (cfr. supra consid. 3.2-3.4) se sia in specie riscontrabile un inganno sull'identità compiuto durante la procedura d'asilo e nel caso in cui ciò non sia possibile a procedere ad un audizione ai sensi dell'art. 29 LAsi. 5. 5.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA). 5.2 Giusta l'art. 64 PA, l'autorità di ricorso se ammette il ricorso in tutto o in parte, può, d'ufficio o a domanda, assegnare al ricorrente un'indennità per le spese indispensabili e relativamente elevate che ha sopportato. La parte vincente ha diritto alle ripetibili per le spese necessarie derivanti dalla causa (art. 7 cpv. 1 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Le parti che chiedono la rifusione di ripetibili devono presentare al Tribunale, prima della pronuncia della decisione, una nota particolareggiata delle spese ed il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte sulla base di tale nota. In difetto di tale nota il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (cfr. art. 14 TS-TAF). Nella fattispecie, in difetto di una nota particolareggiata, l'indennità per spese ripetibili è fissata d'ufficio dal Tribunale sulla base degli atti di causa in CHF 950.- (disborsi e indennità supplementare in rapporto all'IVA compresi) (art. 14 cpv. 2 TS-TAF, art. 9 cpv. 1 lett. c TS-TAF, art. 7 TS-TAF).

6. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è accolto. La decisione dell'UFM del 29 dicembre 2014 è annullata e gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. La SEM rifonderà al ricorrente complessivamente CHF 950.- a titolo di indennità ripetibili.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: