Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere)
Sachverhalt
A. A.a A._______, dichiaratosi cittadino afghano di etnia tagica, sarebbe nato il (…) e arrivato in Svizzera il 21 aprile 2022 privo di documenti di identità, depositando, il giorno stesso, una domanda d'asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-2/2). Egli sarebbe espatriato nell’ottobre 2021 raggiungendo l'Europa, più precisa- mente l'Italia, il 5 aprile 2022 (cfr. atto SEM n. [...]-3/2). A.b Il 6 maggio 2022, la rappresentante legale del richiedente l’asilo ha fatto pervenire alla SEM copia della tazkira dello stesso (cfr. atto SEM
n. [...]-13/1), nella quale viene affermato che egli avrebbe avuto 6 anni nel 1392 (anno calcolato secondo il calendario solare in uso nel di lui Paese, corrispondente all’anno 2013-2014 secondo il calendario gregoriano). A.c Il 12 maggio 2022, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla pre- senza della rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. [...]-16/9) si evince, in sostanza, che l’interessato avrebbe abbandonato il Paese a seguito di minacce dirette alla propria persona e alla di lui famiglia da parte dei Talebani e del gruppo Daesh, a causa della professione del fratello B._______, il quale lavorava in qualità di militare per l’esercito nazionale afghano. Risulta inoltre che il cugino avrebbe in più occasioni avvisato la famiglia dell’interessato del fatto che fossero ricercati dalle forze armate. Oltre a tali episodi, il richiedente ha specificato di non aver mai avuto problemi con terze persone nel proprio Paese. L’interessato ha fornito informazioni scarne in merito alla propria età. A.d Nutrendo dubbi sulla minore età dell’interessato e sulla verosimi- glianza delle sue dichiarazioni, il 27 maggio 2022, la SEM ha incaricato il Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) di eseguire una perizia al fine di determinarne l’effettiva età (cfr. atto SEM n. [...]-22/2). Dalla stessa, esperita il 31 maggio 2022 (cfr. atto SEM n. [...]-22/2), è risultato che la minore età del ricorrente sarebbe possibile (cfr. atto SEM n. [...]- 25/10). A.e Il 29 luglio 2022, la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. [...]-30/16) risulta, in sostanza, che l'interessato e i di lui fratelli sa- rebbero stati i soli membri della famiglia ad essere minacciati, in quanto
D-3895/2022 Pagina 3 B._______ era impiegato nell’esercito, mentre che il ricorrente e C._______ svolgevano un’attività di distribuzione di volantini contro i tale- bani e di bandiere dell’Afghanistan tra la popolazione. Il cugino si sarebbe presentato a casa della famiglia in un’unica occasione per informarli che i Talebani stavano cercando l’interessato e il fratello C._______, mostrando la loro fotografia e chiedendone l’indirizzo. Infine l’interessato avrebbe su- bito percosse e sarebbe stato sequestrato per quattordici giorni dai Tale- bani mentre frequentava la settima classe. In occasione di tale audizione e a sostegno della propria domanda d’asilo, il richiedente ha presentato delle fotografie che raffigurerebbero (cfr. atto SEM n. ID-002/3): - il fratello che lavora con gli americani; - il fratello in ufficio; - il fratello dinnanzi alla bandiera afghana; - la fototessera del fratello dell’esercito nazionale; - la fototessera del fratello rilasciata delle autorità statunitensi durante il di lui stazionamento ad D._______; - il certificato del Ministero della difesa come ringraziamento per i servizi che il fratello aveva reso al Paese. B. Con decisione dell’8 agosto 2022, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [...]-36/9), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontana- mento dalla Svizzera. L'autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest'ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvi- soriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. [...]-36/9). C. Con ricorso del 7 settembre 2022 (notificato il giorno seguente, cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale ammi- nistrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame e per dei com- plementi istruttori. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo.
D-3895/2022 Pagina 4 D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della pro- cedura.
Erwägungen (17 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso.
E. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima.
E. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell'Ordi- nanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
D-3895/2022 Pagina 5
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 Con l’impugnativa il ricorrente censura la violazione del diritto federale e meglio dei disposti legali in punto al riconoscimento dello statuto di rifu- giato (artt. 3 e 7 LAsi); in particolare, egli ha evidenziato l'adempimento delle condizioni poste all'art. 7 LAsi circa la verosimiglianza delle sue di- chiarazioni, censurando il mancato esame dei motivi di asilo enunciati all'art. 3 LAsi.
E. 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le dispo- sizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'ori- gine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo so- ciale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere vero- simile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispon- dono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano suffi- cientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso di- chiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contrad- dittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti
D-3895/2022 Pagina 6 o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosi- mili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Que- sta qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ri- tratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le alle- gazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contra- rio, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale ver- sione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimi- glianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una pon- derazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e re- lativi riferimenti). La giurisprudenza precisa che se la persona audizionata è minorenne, l'età dev'essere presa in considerazione nel valutare la verosimiglianza delle sue dichiarazioni (cfr. sentenza del Tribunale E-3252/2016 del 22 giugno 2016, consid. 7.3). Infatti, non ci si può aspettare che un minore sia in grado di descrivere un'esperienza nello stesso modo di un adulto: potrebbe man- care la capacità di riconoscere quali informazioni sono importanti, distin- guere la realtà dall'immaginazione o fornire una descrizione cronologica degli eventi (cfr. NORA LISCHETTI, Unbegleitete Minderjährige im schweize- rischen Asylverfahren, in: Asyl 1/12, § 5.3 pag. 9). Come d'altronde confer- mato dalla dottrina, più giovane è il minore richiedente l'asilo, minore è il grado di verosimiglianza richiesto (cfr. SYLVIE COSSY, Le statut du requé- rant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, Lau- sanne 2000, n. 628). Per maggiori dettagli relativi alla giurisprudenza in materia di audizione di richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati, si rinvia alla sentenza di principio DTAF 2014/30, consid. 3.
E. 4.3 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non pos- sano essere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente contengono, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, numerosi indicatori d'inve- rosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono l’intera narrazione dei motivi che l'avrebbero indotto all'espatrio inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi.
D-3895/2022 Pagina 7 In primo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficiente- mente concludenti. In particolare, ha omesso di indicare degli elementi es- senziali del proprio racconto nella prima audizione sui motivi d'a- silo (cfr. atto SEM n. [...]-16/9), per poi evocare l'esistenza di tali fatti sola- mente in occasione della seconda audizione (cfr. atto SEM n. [...]-30/16). La presunta attività di distribuzione di volantini contro i Talebani e di ban- diere dell’Afghanistan e il conseguente sequestro dell’interessato per quat- tordici giorni accompagnato dalle percosse da parte dei Talebani e del gruppo Daesh sono infatti elementi emersi unicamente in sede della se- conda audizione (cfr. atto SEM n. [...]-30/16). Come dichiarato nell’arco della seconda audizione, le attività sopracitate sarebbero all’origine delle minacce subìte dai suddetti gruppi (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R95), mi- nacce poi concretizzate nella detenzione e nel pestaggio dell’interessato (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R53). Essendo dunque tali eventi centrali nella decisione di espatrio del ricorrente (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R58) e con- siderato pure il carattere traumatico degli stessi, mal si vede come mai egli abbia atteso la seconda audizione per dichiararli. A maggior ragione se si considera che il ricorrente ha ritenuto l’episodio del sequestro essere molto importante (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R58) e ha affermato che a seguito di esso avrebbe sofferto per un lungo periodo (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R135). Raffrontato in merito, l’interessato si è limitato ad affermare di averne discusso con la propria rappresentante legale solo antecedente- mente la seconda audizione a causa della mancanza di prove, fatto pron- tamente negato dalla stessa (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R50, D51 e R119). Risulta pertanto contradditorio e poco plausibile che tali importanti dichia- razioni siano state fatte valere unicamente in sede della seconda audi- zione. Oltre a ciò, vi sono discrepanze su diversi altri punti fondamentali. A titolo esemplificativo, egli ha dichiarato, in un primo momento, che l’intera sua famiglia sarebbe stata minacciata dai Talebani e dal gruppo Daesh e che il cugino li avrebbe avvisati a più riprese del fatto che degli individui armati li stessero cercando (cfr. atto SEM n. [...]-16/9, R7.01), concludendo infine di non aver mai avuto, oltre a ciò, alcun problema con persone terze nel pro- prio Paese (cfr. atto SEM n. [...]-16/9, R7.02). Tuttavia, nella seguente au- dizione, egli ha affermato che i soli ad essere minacciati sarebbero stati lui stesso e i due fratelli, specificando che il cugino li avrebbe avvisati una sola volta del fatto che li stessero cercando, mostrando una loro fotografia e chiedendone l’indirizzo (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R49, R83 e R85). Con- seguentemente, i genitori gli avrebbero impedito di frequentare la scuola (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R87 e R88), di modo che fino al giorno dell’espatrio avrebbe passato le proprie giornate rinchiuso in casa (cfr. atto
D-3895/2022 Pagina 8 SEM n. [...]-30/16, R49); ciò si contraddice però con le affermazioni riferite quando avrebbe dichiarato di aver continuato a svolgere l’attività di volan- tinaggio anche dopo il sequestro da parte dei Talebani e del gruppo Daesh (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R137-138). È inoltre contradditoria la dichiara- zione secondo cui vivere nella capitale sarebbe stato sicuro vista la pre- senza del Governo (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R111), in quanto l’interes- sato ha al contempo affermato che sin da piccolo temeva i Talebani, i quali uccidevano la gente passando per sconosciuti (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R107 e R111). In secondo luogo, la veridicità del racconto del ricorrente può essere forte- mente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. Come già sopraesposto, non è credibile che l’interessato non abbia immediata- mente esposto l'episodio del sequestro e del pestaggio da parte dei Tale- bani e del gruppo Daesh per il solo motivo che non disponesse di mezzi di prova; tale episodio infatti non solo sarebbe stato drammatico per il ricor- rente (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R135), ma pure determinante per la de- cisione di espatriare. Non è neppure credibile che il ricorrente abbia perseguito l’attività di volan- tinaggio dopo aver subito la detenzione e le percosse da parte dei gruppi citati e che sia rimasto a vivere al domicilio famigliare, nonostante le asse- rite minacce di morte. E ciò, considerato che il fratello sarebbe stato na- scosto per evitare la persecuzione. Neppure i mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente permettono di ren- dere verosimili le sue allegazioni. In particolare, le sei fotografie prodotte relative all’attività professionale del fratello non permettono di comprovare le asserite persecuzioni subite da parte dei Talebani e del gruppo Daesh. Da un lato, tali fotografie non provano che l’uomo ivi raffigurato sia effetti- vamente il fratello dell’interessato, dall’altro, neppure attestano che en- trambi fossero soggetti a qualsivoglia atto di persecuzione. Pur tenendo conto dell'età del ricorrente, come altresì della sua limitata istruzione e del contesto dal quale egli proviene, non è possibile pervenire a una diversa interpretazione. Il ricorrente, pur essendo minorenne, ha di- mostrato una notevole indipendenza e maturità sia nella sua decisione di lasciare il Paese, sia nell'organizzazione del viaggio di espatrio che durante quest'ultimo, considerato che egli avrebbe infatti transitato in ben quattro Paesi prima di arrivare in Svizzera. Non è di conseguenza possibile impu- tare gli indicatori di inverosimiglianza unicamente alla sua giovane età. Tale circostanza, per quanto possa effettivamente avere un influsso sul metro
D-3895/2022 Pagina 9 di giudizio da adottare nella disamina delle allegazioni, non giustifica ad essa sola un'astrazione delle contraddizioni presenti nel suo racconto.
E. 4.4 Ne discende che le dichiarazioni dell'insorgente riguardo ai suoi motivi d'asilo non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come a ra- gione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Ne conse- gue che un esame dell'esistenza di motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi non risultava essere necessario.
E. 5.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronun- cia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo rela- tiva a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 5.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera.
E. 5.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento. Tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l'interessato è stato po- sto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
E. 6 Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridica- mente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni del ricorrente, se- gnatamente laddove censura la rilevanza, ai sensi dell'art. 3 LAsi, dei mo- tivi da lui addotti.
E. 7 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favore- vole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccom- benza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che la parte in causa era
D-3895/2022 Pagina 10 minorenne al momento del deposito della domanda d'asilo e lo è tutt'ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali. Si rinuncia per- tanto a prelevare le spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF).
E. 8 La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d ci- fra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
D-3895/2022 Pagina 11 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Non si prelevano spese processuali come esposto nel considerando 7. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
Il giudice unico: La cancelliera:
Manuel Borla Ambra Antognoli
Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3895/2022 Sentenza del 2 maggio 2024 Composizione Giudice Manuel Borla, giudice unico, con l'approvazione della giudice Roswitha Petry; cancelliera Ambra Antognoli. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato da Roberta Condemi, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento) (procedura celere); decisione della SEM dell'8 agosto 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, dichiaratosi cittadino afghano di etnia tagica, sarebbe nato il (...) e arrivato in Svizzera il 21 aprile 2022 privo di documenti di identità, depositando, il giorno stesso, una domanda d'asilo (cfr. atto Segreteria di Stato della migrazione di seguito: SEM o autorità inferiore n. [...]-2/2). Egli sarebbe espatriato nell'ottobre 2021 raggiungendo l'Europa, più precisamente l'Italia, il 5 aprile 2022 (cfr. atto SEM n. [...]-3/2). A.b Il 6 maggio 2022, la rappresentante legale del richiedente l'asilo ha fatto pervenire alla SEM copia della tazkira dello stesso (cfr. atto SEM n. [...]-13/1), nella quale viene affermato che egli avrebbe avuto 6 anni nel 1392 (anno calcolato secondo il calendario solare in uso nel di lui Paese, corrispondente all'anno 2013-2014 secondo il calendario gregoriano). A.c Il 12 maggio 2022, la SEM ha svolto un'audizione sommaria sulla sua persona quale richiedente minorenne non accompagnato (RMNA) alla presenza della rappresentante legale e persona di fiducia. Dal verbale redatto (cfr. atto SEM n. [...]-16/9) si evince, in sostanza, che l'interessato avrebbe abbandonato il Paese a seguito di minacce dirette alla propria persona e alla di lui famiglia da parte dei Talebani e del gruppo Daesh, a causa della professione del fratello B._______, il quale lavorava in qualità di militare per l'esercito nazionale afghano. Risulta inoltre che il cugino avrebbe in più occasioni avvisato la famiglia dell'interessato del fatto che fossero ricercati dalle forze armate. Oltre a tali episodi, il richiedente ha specificato di non aver mai avuto problemi con terze persone nel proprio Paese. L'interessato ha fornito informazioni scarne in merito alla propria età. A.d Nutrendo dubbi sulla minore età dell'interessato e sulla verosimiglianza delle sue dichiarazioni, il 27 maggio 2022, la SEM ha incaricato il Centre universitaire romand de médecine légale (CURML) di eseguire una perizia al fine di determinarne l'effettiva età (cfr. atto SEM n. [...]-22/2). Dalla stessa, esperita il 31 maggio 2022 (cfr. atto SEM n. [...]-22/2), è risultato che la minore età del ricorrente sarebbe possibile (cfr. atto SEM n. [...]-25/10). A.e Il 29 luglio 2022, la SEM ha provveduto all'audizione approfondita sui motivi d'asilo dell'interessato. Dal verbale redatto in tale occasione (cfr. atto SEM n. [...]-30/16) risulta, in sostanza, che l'interessato e i di lui fratelli sarebbero stati i soli membri della famiglia ad essere minacciati, in quanto B._______ era impiegato nell'esercito, mentre che il ricorrente e C._______ svolgevano un'attività di distribuzione di volantini contro i talebani e di bandiere dell'Afghanistan tra la popolazione. Il cugino si sarebbe presentato a casa della famiglia in un'unica occasione per informarli che i Talebani stavano cercando l'interessato e il fratello C._______, mostrando la loro fotografia e chiedendone l'indirizzo. Infine l'interessato avrebbe subito percosse e sarebbe stato sequestrato per quattordici giorni dai Talebani mentre frequentava la settima classe. In occasione di tale audizione e a sostegno della propria domanda d'asilo, il richiedente ha presentato delle fotografie che raffigurerebbero (cfr. atto SEM n. ID-002/3):
- il fratello che lavora con gli americani;
- il fratello in ufficio;
- il fratello dinnanzi alla bandiera afghana;
- la fototessera del fratello dell'esercito nazionale;
- la fototessera del fratello rilasciata delle autorità statunitensi durante il di lui stazionamento ad D._______;
- il certificato del Ministero della difesa come ringraziamento per i servizi che il fratello aveva reso al Paese. B. Con decisione dell'8 agosto 2022, notificata il medesimo giorno (cfr. atto SEM n. [...]-36/9), la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera. L'autorità inferiore ha tuttavia dichiarato quest'ultimo non ragionevolmente esigibile e, di conseguenza, lo ha ammesso provvisoriamente in Svizzera (cfr. atto SEM n. [...]-36/9). C. Con ricorso del 7 settembre 2022 (notificato il giorno seguente, cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale) avverso la predetta decisione chiedendo, principalmente, l'annullamento della stessa, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. In subordine, egli chiede che gli atti vengano restituiti alla SEM per un nuovo esame e per dei complementi istruttori. Egli ha presentato, inoltre, istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi che seguono qualora dovessero risultare decisivi per l'esito della procedura. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce quindi una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito allo stesso. 1.3 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modifica della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Il medesimo è pertanto legittimato ad aggravarsi contro quest'ultima. 1.4 Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 1 LAsi e 10 dell'Ordinanza sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus del 1° aprile 2020 [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]; DTAF 2020 I/1 consid. 7) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Ritenuto il carattere manifestamente infondato del ricorso, la decisione è pronunciata dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice, e motivata soltanto sommariamente (artt. 111 lett. e e 111a cpv. 1 e 2 LAsi). Il Tribunale rinuncia, inoltre, a uno scambio di scritti (art. 111a cpv. 1 LAsi).
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è inoltre vincolato né dai motivi addotti nel ricorso (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 Con l'impugnativa il ricorrente censura la violazione del diritto federale e meglio dei disposti legali in punto al riconoscimento dello statuto di rifugiato (artt. 3 e 7 LAsi); in particolare, egli ha evidenziato l'adempimento delle condizioni poste all'art. 7 LAsi circa la verosimiglianza delle sue dichiarazioni, censurando il mancato esame dei motivi di asilo enunciati all'art. 3 LAsi. 4.2 4.2.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.2.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato (art. 7 cpv. 1 LAsi). Quest'ultima è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili, in particolare, le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). La giurisprudenza precisa che se la persona audizionata è minorenne, l'età dev'essere presa in considerazione nel valutare la verosimiglianza delle sue dichiarazioni (cfr. sentenza del Tribunale E-3252/2016 del 22 giugno 2016, consid. 7.3). Infatti, non ci si può aspettare che un minore sia in grado di descrivere un'esperienza nello stesso modo di un adulto: potrebbe mancare la capacità di riconoscere quali informazioni sono importanti, distinguere la realtà dall'immaginazione o fornire una descrizione cronologica degli eventi (cfr. Nora Lischetti, Unbegleitete Minderjährige im schweizerischen Asylverfahren, in: Asyl 1/12, § 5.3 pag. 9). Come d'altronde confermato dalla dottrina, più giovane è il minore richiedente l'asilo, minore è il grado di verosimiglianza richiesto (cfr. Sylvie Cossy, Le statut du requérant d'asile mineur non accompagné dans la procédure d'asile, Lausanne 2000, n. 628). Per maggiori dettagli relativi alla giurisprudenza in materia di audizione di richiedenti d'asilo minorenni non accompagnati, si rinvia alla sentenza di principio DTAF 2014/30, consid. 3. 4.3 Nel caso di specie, il Tribunale considera che le tesi ricorsuali non possano essere seguite in quanto le allegazioni del ricorrente contengono, come rettamente esposto dall'autorità inferiore, numerosi indicatori d'inverosimiglianza, su dei punti essenziali, che rendono l'intera narrazione dei motivi che l'avrebbero indotto all'espatrio inverosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. In primo luogo, il ricorrente non ha fornito delle dichiarazioni sufficientemente concludenti. In particolare, ha omesso di indicare degli elementi essenziali del proprio racconto nella prima audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM n. [...]-16/9), per poi evocare l'esistenza di tali fatti solamente in occasione della seconda audizione (cfr. atto SEM n. [...]-30/16). La presunta attività di distribuzione di volantini contro i Talebani e di bandiere dell'Afghanistan e il conseguente sequestro dell'interessato per quattordici giorni accompagnato dalle percosse da parte dei Talebani e del gruppo Daesh sono infatti elementi emersi unicamente in sede della seconda audizione (cfr. atto SEM n. [...]-30/16). Come dichiarato nell'arco della seconda audizione, le attività sopracitate sarebbero all'origine delle minacce subìte dai suddetti gruppi (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R95), minacce poi concretizzate nella detenzione e nel pestaggio dell'interessato (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R53). Essendo dunque tali eventi centrali nella decisione di espatrio del ricorrente (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R58) e considerato pure il carattere traumatico degli stessi, mal si vede come mai egli abbia atteso la seconda audizione per dichiararli. A maggior ragione se si considera che il ricorrente ha ritenuto l'episodio del sequestro essere molto importante (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R58) e ha affermato che a seguito di esso avrebbe sofferto per un lungo periodo (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R135). Raffrontato in merito, l'interessato si è limitato ad affermare di averne discusso con la propria rappresentante legale solo antecedentemente la seconda audizione a causa della mancanza di prove, fatto prontamente negato dalla stessa (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R50, D51 e R119). Risulta pertanto contradditorio e poco plausibile che tali importanti dichiarazioni siano state fatte valere unicamente in sede della seconda audizione. Oltre a ciò, vi sono discrepanze su diversi altri punti fondamentali. A titolo esemplificativo, egli ha dichiarato, in un primo momento, che l'intera sua famiglia sarebbe stata minacciata dai Talebani e dal gruppo Daesh e che il cugino li avrebbe avvisati a più riprese del fatto che degli individui armati li stessero cercando (cfr. atto SEM n. [...]-16/9, R7.01), concludendo infine di non aver mai avuto, oltre a ciò, alcun problema con persone terze nel proprio Paese (cfr. atto SEM n. [...]-16/9, R7.02). Tuttavia, nella seguente audizione, egli ha affermato che i soli ad essere minacciati sarebbero stati lui stesso e i due fratelli, specificando che il cugino li avrebbe avvisati una sola volta del fatto che li stessero cercando, mostrando una loro fotografia e chiedendone l'indirizzo (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R49, R83 e R85). Conseguentemente, i genitori gli avrebbero impedito di frequentare la scuola (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R87 e R88), di modo che fino al giorno dell'espatrio avrebbe passato le proprie giornate rinchiuso in casa (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R49); ciò si contraddice però con le affermazioni riferite quando avrebbe dichiarato di aver continuato a svolgere l'attività di volantinaggio anche dopo il sequestro da parte dei Talebani e del gruppo Daesh (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R137-138). È inoltre contradditoria la dichiarazione secondo cui vivere nella capitale sarebbe stato sicuro vista la presenza del Governo (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R111), in quanto l'interessato ha al contempo affermato che sin da piccolo temeva i Talebani, i quali uccidevano la gente passando per sconosciuti (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R107 e R111). In secondo luogo, la veridicità del racconto del ricorrente può essere fortemente messa in dubbio anche sulla base di valutazioni di plausibilità. Come già sopraesposto, non è credibile che l'interessato non abbia immediatamente esposto l'episodio del sequestro e del pestaggio da parte dei Talebani e del gruppo Daesh per il solo motivo che non disponesse di mezzi di prova; tale episodio infatti non solo sarebbe stato drammatico per il ricorrente (cfr. atto SEM n. [...]-30/16, R135), ma pure determinante per la decisione di espatriare. Non è neppure credibile che il ricorrente abbia perseguito l'attività di volantinaggio dopo aver subito la detenzione e le percosse da parte dei gruppi citati e che sia rimasto a vivere al domicilio famigliare, nonostante le asserite minacce di morte. E ciò, considerato che il fratello sarebbe stato nascosto per evitare la persecuzione. Neppure i mezzi di prova versati agli atti dal ricorrente permettono di rendere verosimili le sue allegazioni. In particolare, le sei fotografie prodotte relative all'attività professionale del fratello non permettono di comprovare le asserite persecuzioni subite da parte dei Talebani e del gruppo Daesh. Da un lato, tali fotografie non provano che l'uomo ivi raffigurato sia effettivamente il fratello dell'interessato, dall'altro, neppure attestano che entrambi fossero soggetti a qualsivoglia atto di persecuzione. Pur tenendo conto dell'età del ricorrente, come altresì della sua limitata istruzione e del contesto dal quale egli proviene, non è possibile pervenire a una diversa interpretazione. Il ricorrente, pur essendo minorenne, ha dimostrato una notevole indipendenza e maturità sia nella sua decisione di lasciare il Paese, sia nell'organizzazione del viaggio di espatrio che durante quest'ultimo, considerato che egli avrebbe infatti transitato in ben quattro Paesi prima di arrivare in Svizzera. Non è di conseguenza possibile imputare gli indicatori di inverosimiglianza unicamente alla sua giovane età. Tale circostanza, per quanto possa effettivamente avere un influsso sul metro di giudizio da adottare nella disamina delle allegazioni, non giustifica ad essa sola un'astrazione delle contraddizioni presenti nel suo racconto. 4.4 Ne discende che le dichiarazioni dell'insorgente riguardo ai suoi motivi d'asilo non risultano essere verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi, come a ragione anche considerato dalla SEM nella decisione impugnata. Ne consegue che un esame dell'esistenza di motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi non risultava essere necessario. 5. 5.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione (art. 14 cpv. 1 e 2, 44 LAsi nonché l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 5.2 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera. 5.3 Il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento. Tuttavia, si osserva che, come detto sopra, l'interessato è stato posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento.
6. Alla luce di quanto sopra, la decisione della SEM dev'essere confermata e le censure sollevate respinte. L'autorità inferiore non ha dunque violato il diritto federale e ha accertato in maniera esatta e completa i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 lett. a e b LAsi). Il Tribunale può dunque esimersi dal passare in rivista le restanti argomentazioni del ricorrente, segnatamente laddove censura la rilevanza, ai sensi dell'art. 3 LAsi, dei motivi da lui addotti.
7. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che la parte in causa era minorenne al momento del deposito della domanda d'asilo e lo è tutt'ora, non appare essere equo addossargli le spese processuali. Si rinuncia pertanto a prelevare le spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF).
8. La presente decisione non può essere impugnata mediante ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); essa è pertanto definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Non si prelevano spese processuali come esposto nel considerando 7.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Manuel Borla Ambra Antognoli Data di spedizione: