Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. A._______, cittadina del Togo di etnia Kabyé, ha dichiarato di essere nata a C._______, ove ha risieduto, a suo dire, prima del suo espatrio (cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2004, pag. 1). Il (...) ha inoltrato domanda d'asilo in Svizzera. Sentita sui suoi motivi d'asilo ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriata poiché non si sentiva più sicura nel suo Paese. L'insorgente, che sarebbe membro del partito D._______, avrebbe infatti partecipato durante i suoi studi ad una manifestazione contro la festa del (...) e, il medesimo giorno, sarebbe stata arrestata e detenuta per tre giorni, subendo maltrattamenti da parte della polizia allo scopo di ottenere i nomi dei responsabili dell'organizzazione di detta manifestazione. Il (...), la ricorrente sarebbe nuovamente stata arrestata ed incarcerata presso il campo "E._______" a F._______, a seguito di un incursione delle forze dell'ordine presso l'Università di C._______, ove si stava organizzando uno sciopero di 48 ore. Dopo un mese di detenzione, l'insorgente sarebbe riuscita ad evadere grazie all'aiuto di un guardiano militare, amico di suo padre. Successivamente, l'autrice del gravame si sarebbe rifugiata da un'amica e, lo stesso giorno dell'evasione, lo zio dell'insorgente l'avrebbe aiutata ad espatriare, munita di un passaporto del Ghana, accompagnandola direttamente a G._______, città che la ricorrente avrebbe lasciato il (...) in aereo in direzione di H._______, da dove un amico del di lei zio l'avrebbe accompagnata in macchina in Svizzera, ove sarebbe giunta il (...). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata a consegnato quali mezzi di prova una tessera del partito UFC, una tessera studente per l'anno 2002-2003 e la carta d'identità emessa a C._______ il 9 maggio 2000. B. Con decisione del 18 ottobre 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome ragionevolmente esigibile, ammissibile e possibile. C. In data 16 novembre 2004, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì domandato l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. D. Tramite scritto deI 4 gennaio 2005, la CRA ha informato la ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, ritenuta la sussistenza di motivi particolari ex art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), ha rinunciato a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. La CRA ha inoltre trasmesso il ricorso all'UFM e l'ha invitato a pronunciarsi entro il 25 gennaio 2005. F. Con atto del 21 febbraio 2005, l'UFM a proposto la reiezione del gravame. G. La CRA, il 22 aprile 2005, ha concesso alla ricorrente un termine per introdurre l'atto di replica; atto che la ricorrente ha presentato in data 9 maggio 2005. H. Il 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale è subentrato alla CRA. I. Dagli atti di causa risulta che in data (...), la ricorrente ha dato alla luce un bambino di nome B._______ (cfr. estratto dell'atto di nascita del 15 dicembre 2008). J. Tramite ordinanza del 1° settembre 2010, codesto Tribunale, visti segnatamente i bisogni di causa e il tempo trascorso dall'inoltro del gravame, ha concesso alla ricorrente un ulteriore ed ultima occasione per esprimersi e questo entro un termine fissato al 16 settembre 2010. Entro il termine impartito non sono state proposte ulteriori osservazioni. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In materia d'asilo il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gravame adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48, art. 50 ed art. 52 PA (per rimando dell'art. 6 LAsi) nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5).
E. 2.2 Il Tribunale amministrativo federale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5579/2006 del 1o aprile 2010 consid. 1.4 e giurisprudenza citata).
E. 3 Ai sensi dell'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Il medesimo capoverso prevede che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata resa in francese, ma il ricorso è stato presentato in lingua italiana, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile nonché privo di dettagli ed impreciso il racconto della richiedente concernente i suoi motivi d'asilo. In particolare, l'interessata avrebbe semplicemente esposto dei vaghi impieghi quale attivista dell'D._______, ma non avrebbe saputo rendere verosimile né le pretese attività politiche né la persecuzione della quale sarebbe vittima. Per di più, oltre a non essere riuscita ad esporre in dettaglio la situazione politica del suo Paese, la sua dichiarazione circa il suo ruolo di militante del movimento studentesco si sarebbe limitata ad una semplice affermazione e la richiedente non sarebbe neppure riuscita a fornire i nomi delle persone di detto comitato. L'autorità di prime cure ha altresì ritenuto che in più punti le allegazioni dell'interessata sarebbero contrarie ad ogni logica o all'esperienza generale della vita. In effetti, in merito alla sua prima detenzione del (...), ella avrebbe dichiarato di essere stata liberata poiché le autorità non sarebbero riuscite a farle dire i nomi delle persone che avevano organizzato la manifestazione illegale. Secondo l'autorità inferiore tale asserzione risulterebbe poco credibile, considerata la severità con la quale vengono punite le manifestazioni di membri dell'opposizione in Togo. Anche per quanto concerne il secondo incarceramento apparirebbe alquanto poco verosimile che durante il mese di prigionia la ricorrente non sia stata interrogata o messa in esame, come pure il fatto che una semplice conoscenza del di lei padre l'abbia aiutata ad evadere, esponendosi così facendo a gravi sanzioni. L'UFM ha considerato che non sarebbe neppure credibile che le autorità doganali italiane e svizzere non si siano accorte che l'interessata non corrispondeva alla persona risultante sulla fotografia apposta sul passaporto. Infine, detto Ufficio ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile.
E. 5.2 Nel gravame, la ricorrente ha affermato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che l'UFM non avrebbe tenuto conto degli elementi a suo favore e che quelli a suo sfavore non lo sarebbero affatto. Nondimeno ha sostenuto che il suo racconto sarebbe verosimile. In particolare, avrebbe raccontato in modo dettagliato la sua attività politica, l'esperienza carceraria e le torture subite. Quanto all'argomento dell'UFM relativo al fatto che le allegazioni dell'insorgente sarebbero state contrarie ad ogni logica dell'agire e all'esperienza generale della vita, ella ha precisato che la sua liberazione, senza seguito penale alcuno, sarebbe assolutamente verosimile poiché in Togo si dichiara ufficialmente incolpati unicamente gli organizzatori e, per contro, il resto degli arrestati viene intrattenuto per interrogatori, maltrattamenti, torture e altre intimidazioni nella sola ottica di cancellare completamente ogni possibile velleità di opposizione. In merito all'evasione della ricorrente grazie all'aiuto di un guardiano, l'insorgente sostiene che questa non avrebbe nulla di rocambolesco. In effetti, pure l'ex direttore della polizia giudiziaria di C._______, certo I._______, sarebbe riuscito a fuggire dopo l'arresto grazie all'aiuto di un poliziotto e chiedendo successivamente asilo negli Stati Uniti. Infine, l'autrice del gravame rimprovera all'autorità inferiore di aver proceduto a mere congetture di parte nel quadro delle considerazioni in merito ai controlli delle autorità italiane e svizzere visto che, a dire della medesima, le entrate illegali in Svizzera sarebbero sempre più frequenti e che i controlli non sarebbero sistematici. L'insorgente sostiene pertanto che il suo racconto è verosimile e che se l'UFM avesse esaminato la pertinenza dei fatti addotti, sarebbe giunto alla conclusione che i motivi esposti sono rilevanti in materia d'asilo e che ella può ragionevolmente temere delle persecuzioni future, soddisfacendo in tal modo tutte le condizioni poste dall'art. 3 LAsi. Avrebbe quindi la qualità di rifugiata e, di conseguenza, le dovrebbe essere concesso l'asilo. In conclusione, ha pure allegato che esiste per lei una pericolo concreto nel caso in cui venisse rinviata, senza dimenticare che le autorità togolesi considerano i richiedenti l'asilo come dei nemici della peggior sorte. Dette autorità riserverebbero quindi uno speciale trattamento alle persone nella situazione della ricorrente.
E. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente si esauriscono in mere e generiche affermazioni di parte, non corroborate dal minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, la ricorrente è stata alquanto vaga sia circa le allegate pretese attività politiche, asserendo di aver partecipato a due sole manifestazioni a distanza di due anni l'una dall'altra, sia per quanto riguarda i maltrattamenti che avrebbe subito durante la sua prima prigionia, dichiarando di aver ricevuto delle scosse elettriche alle estremità delle dita, senza mai fornire, neppure in sede ricorsuale, dei dettagli supplementari (cfr. verbale di audizione del 30 settembre 2010, pagg. 4 segg.; verbale d'audizione del 13 ottobre 2010, pagg. 4 segg. e ricorso, pag. 2). A ciò s'aggiunge che, sebbene il vago racconto dell'interessata possa apparire a prima vista privo di contraddizioni, permangono delle incongruenze segnatamente riguardo alla persona nei pressi della quale ella avrebbe vissuto e che l'avrebbe aiutata a lasciare il paese, la ricorrente avendo menzionato, in un primo tempo, lo zio materno e, in un secondo tempo, lo zio paterno (cfr. verbale d'audizione del 13 ottobre 2004, pagg. 7 e 12). Per di più, in sede ricorsuale, l'interessata ha esposto che la prima detenzione sarebbe durata una settimana, contrariamente alle sue dichiarazioni in occasione della procedura di prima istanza, secondo le quali essa sarebbe stata detenuta tre giorni soltanto (cfr. ricorso, pag. 2; verbale d'audizione del 30 settembre 2004, pag. 6 e verbale d'audizione del 13 ottobre 2004, pag. 4).
E. 6.2 A prescindere dal fatto che la ricorrente non sia riuscita a rendere verosimile l'asserita qualità di rifugiata, codesto Tribunale osserva ad ogni modo che oggigiorno la sola appartenenza all'UFC non potrebbe più costituire un rischio di subire pregiudizi determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, la situazione in Togo essendo notevolmente evoluta nel corso degli ultimi anni (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-513/2007 del 3 giugno 2010 consid. 3.4. e D-5579/2006 del 1o aprile 2010 consid. 5.2). Vale a questo proposito ricordare che le elezioni del mese di aprile 2005 - dopo l'improvvisa scomparsa, il 5 febbraio 2005, del presidente Gnassingbé Eyadema - si svolsero in condizioni assai contestate dall'opposizione e che sfociarono, tra l'altro, in gravi episodi di violenza. In tal contesto, innumerevoli interlocutori internazionali del Togo si attivarono per condannare il processo di elezione. Una mediazione internazionale fu instaurata al fine di permettere a detto Paese di uscire dalla crisi, mediazione condotta sotto l'autorità del presidente del Burkina Faso che portò alla conclusione a Lomé, il 20 agosto 2006, di un accordo politico globale tra governo, partiti politici e società civile. Questo permise la costituzione di un governo di unità nazionale, diretto da un membro dell'opposizione, Yawovi Agboyibo, presidente del Comitato di azione per il rinnovo (CAR). A seguito delle elezioni legislative del 14 ottobre 2007 l'UFC ed il CAR ottennero ventisette, rispettivamente quattro, deputati al Parlamento. Il mese di marzo 2010 si è svolta la seconda elezione presidenziale dopo la scomparsa del generale Eyadema Gnassingbé, che ha visto sette candidati contendersi la carica di capo di Stato. Al riguardo, si ricorda che la Missione d'osservazione elettorale dell'Unione europea (MOE-UE), si recò in loco per sorvegliare il processo di elezione. In particolare, oltre cento osservatori provenienti da 25 stati membri dell'UE e dalla Svizzera verificarono, in 35 distretti del Paese, che la procedura d'elezione fosse conforme agli standard internazionali e regionali in materia di elezioni e alla legislazione togolese. Tramite dichiarazione preliminare del 6 marzo 2010, confermata poi dal rapporto finale, detta Commissione constatò che la campagna elettorale si era svolta in un'atmosfera calma e senza incidenti importanti e che, globalmente, le libertà d'espressione e di circolazione dei candidati erano state rispettate. Tutti i candidati si erano potuti esprimere a più riprese a favore di un'elezione pacifica ed effettivamente la stessa si svolse senza importanti atti di violenza. Il presidente uscente del Togo, Faure Gnassingbé, è stato rieletto con il 60,92% dei voti contro 30,94% ottenuti dal suo avversario principale, Jean-Pierre Fabre (dell'UFC), vittoria che malgrado tutto ha comunque dato adito a qualche manifestazione di rivolta. Tuttavia, in data 18 marzo 2010, la Corte costituzionale a interinato la vittoria di Faure Gnassingbé che è entrato in funzione il 3 maggio 2010. L'elezione di Gnassingbé è stata commentata liberamente dalla stampa, la quale si è interrogata sul contenuto del mandato presidenziale e sulla volontà del presidente di continuare gli sforzi intrapresi dal 2007 per consolidare la democrazia in Togo. Giova infine ricordare che negli anni 2007 e 2008 non vi furono più stati arresti di giornalisti o oppositori e che, dal punto di vista mediatico, la libertà di espressione non ha smesso di crescere. La stampa nazionale non ha più esitato a criticare aspramente il governo e i media esteri possono lavorare liberamente in Togo. Considerati gli importanti cambiamenti avvenuti in Togo negli ultimi anni, codesto Tribunale conferma che il semplice fatto per un membro dell'UFC di aver militato, in maniera più o meno attiva, non risulta più agli occhi delle autorità togolesi di carattere sovversivo da costituire oggetto di persecuzione da parte delle stesse (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-513/2007 del 3 giugno 2010 consid. 3.5). Da quanto esposto, consegue che sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e dell'asilo, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM confermata.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Giusta l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) il rinvio non può essere deciso se il richiedente l'asilo possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido (lett. a), è colpito da una decisione di estradizione (lett. b) o da una decisione d'allontanamento secondo l'art. 121 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) (lett.c). Nel caso di specie, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv.1 LAsi nonché art. 32 dell'OAsi). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento.
E. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario). Essa è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1o gennaio 2008 e applicabile a tutte le procedure d'asilo allora pendenti (cfr. cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modica della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005). L'art. 83 LStr prevede che l'esecuzione sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Dette condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità e inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera secondo le regole dell'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2 pagg. 54 e segg.).
E. 8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (GICRA 1995 n. 23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui la ricorrente e suo figlio potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a dette disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). A titolo abbondanziale, considerati i cambiamenti avvenuti in Togo nel corso degli ultimi anni, come evidenziato in precedenza, non vi sono comunque elementi concreti che permetterebbero di ritenere un rischio concreto per il semplice fatto che la ricorrente sia stata membro del movimento studentesco e abbia avuto legami con il partito D._______. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.3.1 La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215 e giurisprudenza citata). In particolare quindi, le persone che possono prevalersi di questa disposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). Infine, va precisato che l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età, oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (cfr. tra le altre, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del 25 aprile 2008; GICRA 2003 n. 33 consid. 8.3 pag. 237). Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un bambino non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del bambino non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28; sentenza del Tribunale amministrativo federale E- 465/2006 del 16 dicembre 2008).
E. 8.3.2 Quo al caso in narrativa, il Tribunale amministrativo federale osserva innanzitutto che in Togo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.2.2 pag. 21 con rinvii e consid. 6.2 della presente sentenza). Non si evince inoltre dagli atti, per quanto ci si trovi dinanzi ad una donna con bambino in tenerà età, alcun elemento che potrebbe far desumere che l'esecuzione dell'allontanamento esporrebbe concretamente a pericolo la ricorrente e il di lei figlio. L'insorgente è giovane ed in patria stava seguendo l'Università a C._______ (facoltà di scienze economiche e di gestione), il che permette di dedurre, considerata l'attuale situazione in Togo, ch'ella potrà continuare gli studi, o allora, considerato il suo grado di scolarizzazione, trovare un'eventuale occupazione lavorativa. Inoltre, dispone di una rete famigliare in loco, segnatamente sua madre, due sorelle, un fratello ed il padre, come pure almeno uno zio materno e/o uno paterno (cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2004, pag. 3 e verbale d'audizione del 13 ottobre 2004, pagg. 7 e 12) che tra l'altro si era occupato dell'organizzazione del viaggio di espatrio dell'insorgente (cfr. d'audizione del 30 settembre 2004, pagg. 3 e 7 e verbale d'audizione del 13 ottobre 2004, pag. 7). Vale, altresì, sottolineare che data la giovane età del figlio della ricorrente, di quasi 2 anni, la sua integrazione nel suo Paese sarà senz'altro facilitata. La ricorrente non ha, infine, preteso in procedura di prima istanza o allegato e provato successivamente che lei o il figlio soffrirebbero di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. Di conseguenza, esistono gli elementi che dovrebbero permettere all'insorgente ed a suo figlio di risistemarsi senza troppe difficoltà in Togo. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto, siccome adempiti, i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. L'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile nella fattispecie.
E. 8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio per lei ed il figlio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 8.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 9 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 10 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 11 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché gli art. 2 e 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 12 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.
- Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) L._______ (in copia) Il giudice dell'istruzione La cancelliera Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3889/2006 {T 0/2} Sentenza del 24 settembre 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Bendicht Tellenbach e Fulvio Haefeli; cancelliera Vera Riberti; Parti A._______, nata il (...), B._______, nato il (...), Togo, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 18 ottobre 2004 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadina del Togo di etnia Kabyé, ha dichiarato di essere nata a C._______, ove ha risieduto, a suo dire, prima del suo espatrio (cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2004, pag. 1). Il (...) ha inoltrato domanda d'asilo in Svizzera. Sentita sui suoi motivi d'asilo ha dichiarato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, di essere espatriata poiché non si sentiva più sicura nel suo Paese. L'insorgente, che sarebbe membro del partito D._______, avrebbe infatti partecipato durante i suoi studi ad una manifestazione contro la festa del (...) e, il medesimo giorno, sarebbe stata arrestata e detenuta per tre giorni, subendo maltrattamenti da parte della polizia allo scopo di ottenere i nomi dei responsabili dell'organizzazione di detta manifestazione. Il (...), la ricorrente sarebbe nuovamente stata arrestata ed incarcerata presso il campo "E._______" a F._______, a seguito di un incursione delle forze dell'ordine presso l'Università di C._______, ove si stava organizzando uno sciopero di 48 ore. Dopo un mese di detenzione, l'insorgente sarebbe riuscita ad evadere grazie all'aiuto di un guardiano militare, amico di suo padre. Successivamente, l'autrice del gravame si sarebbe rifugiata da un'amica e, lo stesso giorno dell'evasione, lo zio dell'insorgente l'avrebbe aiutata ad espatriare, munita di un passaporto del Ghana, accompagnandola direttamente a G._______, città che la ricorrente avrebbe lasciato il (...) in aereo in direzione di H._______, da dove un amico del di lei zio l'avrebbe accompagnata in macchina in Svizzera, ove sarebbe giunta il (...). A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessata a consegnato quali mezzi di prova una tessera del partito UFC, una tessera studente per l'anno 2002-2003 e la carta d'identità emessa a C._______ il 9 maggio 2000. B. Con decisione del 18 ottobre 2004, l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, attualmente e di seguito UFM, autorità inferiore) ha respinto la succitata domanda d'asilo ed ha pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo, siccome ragionevolmente esigibile, ammissibile e possibile. C. In data 16 novembre 2004, l'interessata ha inoltrato ricorso dinanzi alla già Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA) contro la decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata con conseguente concessione dell'asilo in Svizzera e, in subordine, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì domandato l'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dalle spese processuali e dal relativo anticipo. D. Tramite scritto deI 4 gennaio 2005, la CRA ha informato la ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura e, ritenuta la sussistenza di motivi particolari ex art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), ha rinunciato a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. La CRA ha inoltre trasmesso il ricorso all'UFM e l'ha invitato a pronunciarsi entro il 25 gennaio 2005. F. Con atto del 21 febbraio 2005, l'UFM a proposto la reiezione del gravame. G. La CRA, il 22 aprile 2005, ha concesso alla ricorrente un termine per introdurre l'atto di replica; atto che la ricorrente ha presentato in data 9 maggio 2005. H. Il 1° gennaio 2007 il Tribunale amministrativo federale è subentrato alla CRA. I. Dagli atti di causa risulta che in data (...), la ricorrente ha dato alla luce un bambino di nome B._______ (cfr. estratto dell'atto di nascita del 15 dicembre 2008). J. Tramite ordinanza del 1° settembre 2010, codesto Tribunale, visti segnatamente i bisogni di causa e il tempo trascorso dall'inoltro del gravame, ha concesso alla ricorrente un ulteriore ed ultima occasione per esprimersi e questo entro un termine fissato al 16 settembre 2010. Entro il termine impartito non sono state proposte ulteriori osservazioni. K. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. In materia d'asilo il Tribunale amministrativo federale giudica i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). Inoltre, dal 1° gennaio 2007, il Tribunale amministrativo federale giudica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti al 31 dicembre 2006 presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). Giusta il capoverso 1 delle disposizioni transitorie della modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, ai procedimenti pendenti al momento dell'entrata in vigore della citata modifica è applicabile il nuovo diritto. L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gravame adempie le condizioni di ammissibilità di cui all'art. 48, art. 50 ed art. 52 PA (per rimando dell'art. 6 LAsi) nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. 2.1 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). 2.2 Il Tribunale amministrativo federale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dalla decisione dell'autorità inferiore (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-5579/2006 del 1o aprile 2010 consid. 1.4 e giurisprudenza citata). 3. Ai sensi dell'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Il medesimo capoverso prevede che se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nella fattispecie, la decisione impugnata è stata resa in francese, ma il ricorso è stato presentato in lingua italiana, di modo che la presente sentenza può essere redatta in italiano. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre termini, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimile nonché privo di dettagli ed impreciso il racconto della richiedente concernente i suoi motivi d'asilo. In particolare, l'interessata avrebbe semplicemente esposto dei vaghi impieghi quale attivista dell'D._______, ma non avrebbe saputo rendere verosimile né le pretese attività politiche né la persecuzione della quale sarebbe vittima. Per di più, oltre a non essere riuscita ad esporre in dettaglio la situazione politica del suo Paese, la sua dichiarazione circa il suo ruolo di militante del movimento studentesco si sarebbe limitata ad una semplice affermazione e la richiedente non sarebbe neppure riuscita a fornire i nomi delle persone di detto comitato. L'autorità di prime cure ha altresì ritenuto che in più punti le allegazioni dell'interessata sarebbero contrarie ad ogni logica o all'esperienza generale della vita. In effetti, in merito alla sua prima detenzione del (...), ella avrebbe dichiarato di essere stata liberata poiché le autorità non sarebbero riuscite a farle dire i nomi delle persone che avevano organizzato la manifestazione illegale. Secondo l'autorità inferiore tale asserzione risulterebbe poco credibile, considerata la severità con la quale vengono punite le manifestazioni di membri dell'opposizione in Togo. Anche per quanto concerne il secondo incarceramento apparirebbe alquanto poco verosimile che durante il mese di prigionia la ricorrente non sia stata interrogata o messa in esame, come pure il fatto che una semplice conoscenza del di lei padre l'abbia aiutata ad evadere, esponendosi così facendo a gravi sanzioni. L'UFM ha considerato che non sarebbe neppure credibile che le autorità doganali italiane e svizzere non si siano accorte che l'interessata non corrispondeva alla persona risultante sulla fotografia apposta sul passaporto. Infine, detto Ufficio ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Nel gravame, la ricorrente ha affermato, in sostanza e per quanto qui di rilievo, che l'UFM non avrebbe tenuto conto degli elementi a suo favore e che quelli a suo sfavore non lo sarebbero affatto. Nondimeno ha sostenuto che il suo racconto sarebbe verosimile. In particolare, avrebbe raccontato in modo dettagliato la sua attività politica, l'esperienza carceraria e le torture subite. Quanto all'argomento dell'UFM relativo al fatto che le allegazioni dell'insorgente sarebbero state contrarie ad ogni logica dell'agire e all'esperienza generale della vita, ella ha precisato che la sua liberazione, senza seguito penale alcuno, sarebbe assolutamente verosimile poiché in Togo si dichiara ufficialmente incolpati unicamente gli organizzatori e, per contro, il resto degli arrestati viene intrattenuto per interrogatori, maltrattamenti, torture e altre intimidazioni nella sola ottica di cancellare completamente ogni possibile velleità di opposizione. In merito all'evasione della ricorrente grazie all'aiuto di un guardiano, l'insorgente sostiene che questa non avrebbe nulla di rocambolesco. In effetti, pure l'ex direttore della polizia giudiziaria di C._______, certo I._______, sarebbe riuscito a fuggire dopo l'arresto grazie all'aiuto di un poliziotto e chiedendo successivamente asilo negli Stati Uniti. Infine, l'autrice del gravame rimprovera all'autorità inferiore di aver proceduto a mere congetture di parte nel quadro delle considerazioni in merito ai controlli delle autorità italiane e svizzere visto che, a dire della medesima, le entrate illegali in Svizzera sarebbero sempre più frequenti e che i controlli non sarebbero sistematici. L'insorgente sostiene pertanto che il suo racconto è verosimile e che se l'UFM avesse esaminato la pertinenza dei fatti addotti, sarebbe giunto alla conclusione che i motivi esposti sono rilevanti in materia d'asilo e che ella può ragionevolmente temere delle persecuzioni future, soddisfacendo in tal modo tutte le condizioni poste dall'art. 3 LAsi. Avrebbe quindi la qualità di rifugiata e, di conseguenza, le dovrebbe essere concesso l'asilo. In conclusione, ha pure allegato che esiste per lei una pericolo concreto nel caso in cui venisse rinviata, senza dimenticare che le autorità togolesi considerano i richiedenti l'asilo come dei nemici della peggior sorte. Dette autorità riserverebbero quindi uno speciale trattamento alle persone nella situazione della ricorrente. 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente si esauriscono in mere e generiche affermazioni di parte, non corroborate dal minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare, la ricorrente è stata alquanto vaga sia circa le allegate pretese attività politiche, asserendo di aver partecipato a due sole manifestazioni a distanza di due anni l'una dall'altra, sia per quanto riguarda i maltrattamenti che avrebbe subito durante la sua prima prigionia, dichiarando di aver ricevuto delle scosse elettriche alle estremità delle dita, senza mai fornire, neppure in sede ricorsuale, dei dettagli supplementari (cfr. verbale di audizione del 30 settembre 2010, pagg. 4 segg.; verbale d'audizione del 13 ottobre 2010, pagg. 4 segg. e ricorso, pag. 2). A ciò s'aggiunge che, sebbene il vago racconto dell'interessata possa apparire a prima vista privo di contraddizioni, permangono delle incongruenze segnatamente riguardo alla persona nei pressi della quale ella avrebbe vissuto e che l'avrebbe aiutata a lasciare il paese, la ricorrente avendo menzionato, in un primo tempo, lo zio materno e, in un secondo tempo, lo zio paterno (cfr. verbale d'audizione del 13 ottobre 2004, pagg. 7 e 12). Per di più, in sede ricorsuale, l'interessata ha esposto che la prima detenzione sarebbe durata una settimana, contrariamente alle sue dichiarazioni in occasione della procedura di prima istanza, secondo le quali essa sarebbe stata detenuta tre giorni soltanto (cfr. ricorso, pag. 2; verbale d'audizione del 30 settembre 2004, pag. 6 e verbale d'audizione del 13 ottobre 2004, pag. 4). 6.2 A prescindere dal fatto che la ricorrente non sia riuscita a rendere verosimile l'asserita qualità di rifugiata, codesto Tribunale osserva ad ogni modo che oggigiorno la sola appartenenza all'UFC non potrebbe più costituire un rischio di subire pregiudizi determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi, la situazione in Togo essendo notevolmente evoluta nel corso degli ultimi anni (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-513/2007 del 3 giugno 2010 consid. 3.4. e D-5579/2006 del 1o aprile 2010 consid. 5.2). Vale a questo proposito ricordare che le elezioni del mese di aprile 2005 - dopo l'improvvisa scomparsa, il 5 febbraio 2005, del presidente Gnassingbé Eyadema - si svolsero in condizioni assai contestate dall'opposizione e che sfociarono, tra l'altro, in gravi episodi di violenza. In tal contesto, innumerevoli interlocutori internazionali del Togo si attivarono per condannare il processo di elezione. Una mediazione internazionale fu instaurata al fine di permettere a detto Paese di uscire dalla crisi, mediazione condotta sotto l'autorità del presidente del Burkina Faso che portò alla conclusione a Lomé, il 20 agosto 2006, di un accordo politico globale tra governo, partiti politici e società civile. Questo permise la costituzione di un governo di unità nazionale, diretto da un membro dell'opposizione, Yawovi Agboyibo, presidente del Comitato di azione per il rinnovo (CAR). A seguito delle elezioni legislative del 14 ottobre 2007 l'UFC ed il CAR ottennero ventisette, rispettivamente quattro, deputati al Parlamento. Il mese di marzo 2010 si è svolta la seconda elezione presidenziale dopo la scomparsa del generale Eyadema Gnassingbé, che ha visto sette candidati contendersi la carica di capo di Stato. Al riguardo, si ricorda che la Missione d'osservazione elettorale dell'Unione europea (MOE-UE), si recò in loco per sorvegliare il processo di elezione. In particolare, oltre cento osservatori provenienti da 25 stati membri dell'UE e dalla Svizzera verificarono, in 35 distretti del Paese, che la procedura d'elezione fosse conforme agli standard internazionali e regionali in materia di elezioni e alla legislazione togolese. Tramite dichiarazione preliminare del 6 marzo 2010, confermata poi dal rapporto finale, detta Commissione constatò che la campagna elettorale si era svolta in un'atmosfera calma e senza incidenti importanti e che, globalmente, le libertà d'espressione e di circolazione dei candidati erano state rispettate. Tutti i candidati si erano potuti esprimere a più riprese a favore di un'elezione pacifica ed effettivamente la stessa si svolse senza importanti atti di violenza. Il presidente uscente del Togo, Faure Gnassingbé, è stato rieletto con il 60,92% dei voti contro 30,94% ottenuti dal suo avversario principale, Jean-Pierre Fabre (dell'UFC), vittoria che malgrado tutto ha comunque dato adito a qualche manifestazione di rivolta. Tuttavia, in data 18 marzo 2010, la Corte costituzionale a interinato la vittoria di Faure Gnassingbé che è entrato in funzione il 3 maggio 2010. L'elezione di Gnassingbé è stata commentata liberamente dalla stampa, la quale si è interrogata sul contenuto del mandato presidenziale e sulla volontà del presidente di continuare gli sforzi intrapresi dal 2007 per consolidare la democrazia in Togo. Giova infine ricordare che negli anni 2007 e 2008 non vi furono più stati arresti di giornalisti o oppositori e che, dal punto di vista mediatico, la libertà di espressione non ha smesso di crescere. La stampa nazionale non ha più esitato a criticare aspramente il governo e i media esteri possono lavorare liberamente in Togo. Considerati gli importanti cambiamenti avvenuti in Togo negli ultimi anni, codesto Tribunale conferma che il semplice fatto per un membro dell'UFC di aver militato, in maniera più o meno attiva, non risulta più agli occhi delle autorità togolesi di carattere sovversivo da costituire oggetto di persecuzione da parte delle stesse (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-513/2007 del 3 giugno 2010 consid. 3.5). Da quanto esposto, consegue che sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato e dell'asilo, il ricorso deve essere respinto e la decisione dell'UFM confermata. 7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Giusta l'art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311) il rinvio non può essere deciso se il richiedente l'asilo possiede un permesso di soggiorno o di dimora valido (lett. a), è colpito da una decisione di estradizione (lett. b) o da una decisione d'allontanamento secondo l'art. 121 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101) (lett.c). Nel caso di specie, i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv.1 LAsi nonché art. 32 dell'OAsi). Codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare l'allontanamento. 8. 8.1 L'esecuzione dell'allontanamento è ordinata se è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi a contrario). Essa è regolata dall'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20), entrata in vigore il 1o gennaio 2008 e applicabile a tutte le procedure d'asilo allora pendenti (cfr. cpv. 1 delle disposizioni transitorie della modica della legge sull'asilo del 16 dicembre 2005). L'art. 83 LStr prevede che l'esecuzione sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone dell'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). Dette condizioni per una rinuncia all'esecuzione dell'allontanamento - impossibilità, inammissibilità e inesigibilità - sono di natura alternativa: non appena una di queste condizioni è adempita, non può essere pronunciata l'esecuzione dell'allontanamento e vanno disciplinate le condizioni del soggiorno in Svizzera secondo le regole dell'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2006 n. 6 consid. 4.2 pagg. 54 e segg.). 8.2 La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a detti articoli. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni (GICRA 1995 n. 23 ed in particolare GICRA 1996 n. 18 consid. 14 b lett. ee per quanto riguarda l'art. 3 CEDU). Nel caso concreto, non è dato rilevare alcun serio indizio secondo cui la ricorrente e suo figlio potrebbero essere esposti in caso di rimpatrio al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a dette disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). A titolo abbondanziale, considerati i cambiamenti avvenuti in Togo nel corso degli ultimi anni, come evidenziato in precedenza, non vi sono comunque elementi concreti che permetterebbero di ritenere un rischio concreto per il semplice fatto che la ricorrente sia stata membro del movimento studentesco e abbia avuto legami con il partito D._______. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.3.1 La disposizione citata si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino la morte. Per contro, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese dopo l'esecuzione dell'allontanamento con l'interesse pubblico militante a favore del suo allontanamento dalla Svizzera (GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1 pag. 215 e giurisprudenza citata). In particolare quindi, le persone che possono prevalersi di questa disposizione sono quelle che in patria non potrebbero beneficiare - a causa della loro etnia, della loro formazione professionale, della loro salute o dell'inesistenza dei mezzi necessari al sostentamento rispettivamente di una sufficiente rete sociale - delle condizioni di un adeguato reinserimento (cfr. DTAF 2007/10 e relativi riferimenti). Infine, va precisato che l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età, oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (cfr. tra le altre, sentenza del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del 25 aprile 2008; GICRA 2003 n. 33 consid. 8.3 pag. 237). Nell'esame dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento anche l'interesse superiore del fanciullo è un elemento da prendere in considerazione. Ciò conduce ad una interpretazione dell'art. 83 cpv. 4 LStr conforme al diritto internazionale pubblico ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 della Convenzione del 20 novembre 1989 sui diritti del fanciullo (CDF, RS 0.107). Sotto l'aspetto dell'interesse superiore del fanciullo devono essere inclusi e considerati tutti gli aspetti essenziali riguardo ad un possibile allontanamento verso il Paese d'origine. Nell'ambito di un esame approfondito possono essere di rilevanza i seguenti criteri: l'età, la maturità, la dipendenza, il genere dei contatti sociali (prossimità, intensità, rilievo), caratteristiche della sua persona di riferimento (in particolare la possibilità e la disponibilità di sostenere il fanciullo), grado e prognosi dello sviluppo e della formazione e il grado di integrazione in caso in un lungo soggiorno in Svizzera. In particolare quest'ultimo criterio, la durata della permanenza in Svizzera, deve essere tenuto conto in merito ad un esame delle possibilità ed ostacoli di un'integrazione nel Paese d'origine del fanciullo, ritenuto che un bambino non dovrebbe essere sradicato senza motivo da un suo ambiente familiare. Dal punto di vista dello sviluppo psicologico del bambino non deve essere tenuto conto solo della sua immediata sfera sociale (il nucleo familiare), ma anche il suo ulteriore inserimento sociale. Infatti, secondo la giurisprudenza (cfr. GICRA 2005 n. 6), delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. DTAF 2009/28; sentenza del Tribunale amministrativo federale E- 465/2006 del 16 dicembre 2008). 8.3.2 Quo al caso in narrativa, il Tribunale amministrativo federale osserva innanzitutto che in Togo non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.2.2 pag. 21 con rinvii e consid. 6.2 della presente sentenza). Non si evince inoltre dagli atti, per quanto ci si trovi dinanzi ad una donna con bambino in tenerà età, alcun elemento che potrebbe far desumere che l'esecuzione dell'allontanamento esporrebbe concretamente a pericolo la ricorrente e il di lei figlio. L'insorgente è giovane ed in patria stava seguendo l'Università a C._______ (facoltà di scienze economiche e di gestione), il che permette di dedurre, considerata l'attuale situazione in Togo, ch'ella potrà continuare gli studi, o allora, considerato il suo grado di scolarizzazione, trovare un'eventuale occupazione lavorativa. Inoltre, dispone di una rete famigliare in loco, segnatamente sua madre, due sorelle, un fratello ed il padre, come pure almeno uno zio materno e/o uno paterno (cfr. verbale d'audizione del 30 settembre 2004, pag. 3 e verbale d'audizione del 13 ottobre 2004, pagg. 7 e 12) che tra l'altro si era occupato dell'organizzazione del viaggio di espatrio dell'insorgente (cfr. d'audizione del 30 settembre 2004, pagg. 3 e 7 e verbale d'audizione del 13 ottobre 2004, pag. 7). Vale, altresì, sottolineare che data la giovane età del figlio della ricorrente, di quasi 2 anni, la sua integrazione nel suo Paese sarà senz'altro facilitata. La ricorrente non ha, infine, preteso in procedura di prima istanza o allegato e provato successivamente che lei o il figlio soffrirebbero di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una loro permanenza in Svizzera per motivi medici. Di conseguenza, esistono gli elementi che dovrebbero permettere all'insorgente ed a suo figlio di risistemarsi senza troppe difficoltà in Togo. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto, siccome adempiti, i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa di un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. L'allontanamento è pertanto ragionevolmente esigibile nella fattispecie. 8.4 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio per lei ed il figlio (art. 8 cpv. 4 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 8.5 Visto quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 10. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 11. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché gli art. 2 e 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 12. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Il succitato saldo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 3. Comunicazione a: rappresentante dei ricorrenti (Raccomandata; allegato: bollettino di versamento) UFM, Divisione soggiorno, con allegato l'incarto N (...) (per corriere interno; in copia) L._______ (in copia) Il giudice dell'istruzione La cancelliera Daniele Cattaneo Vera Riberti Data di spedizione: