Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Sachverhalt
A. Il 27 aprile 2007, l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda e residente sin dalla nascita ad Erbil (nord dell'Iraq), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 4 e del 22 maggio 2007), d'essere espatriato nell'[...] del 2007 in quanto, orfano di entrambi i genitori, in Iraq non avrebbe l'opportunità di lavorare e di vivere dignitosamente. Le due sorelle ed il fratello non potrebbero o non vorrebbero aiutarlo. Le uniche possibilità di esercitare un'attività rimunerata sarebbero quelle di fare il combattente nell'esercito iracheno rispettivamente il terrorista come pure di rubare. Non avrebbe mai avuto problemi con le autorità in Iraq e non avrebbe mai svolto attività politiche. Le autorità irachene non gli avrebbero fornito aiuto e sostegno e non si sarebbe rivolto ad associazioni umanitarie presenti nel suo Paese. Prima dell'espatrio, avrebbe vissuto a casa del fratello per alcuni mesi. Vorrebbe vivere, lavorare e costruirsi un'esistenza in Svizzera. B. L'8 maggio 2007, è pervenuta all'UFM una fotocopia di un documento presentato dall'insorgente come la sua carta d'identità. C. Il 30 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 4 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Il 7 giugno 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. L'11 giugno 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 26 giugno 2007, il ricorrente ha replicato all'UFM in merito all'esibizione di un documento di identità come pure sulla situazione nel Nord dell'Iraq. H. Il 15 marzo 2008, l'insorgente ha sollecitato l'evasione del suo gravame.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che la fotocopia della carta d'identità, esibita dal ricorrente, non costituisce un valido documento di identità o di viaggio. Inoltre, ha considerato che l'insorgente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha pure qualificato le allegazioni decisive presentate dall'insorgente come non rilevanti in materia d'asilo. Segnatamente, secondo l'UFM, la situazione personale sfavorevole è riconducibile a condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in Iraq e pertanto non costituisce una persecuzione ai fini della concessione dell'asilo. L'UFM ha altresì ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.
E. 5 Nel ricorso, l'insorgente segnala di volere produrre l'originale della carta d'identità non appena ricevuta dal fratello. A suo avviso, le difficoltà legate all'invio dall'Iraq del suo documento di legittimazione giustificherebbero la mancata tempestiva esibizione dell'originale della sua carta di identità. Il ricorrente avrebbe lasciato l'Iraq a causa delle cattive condizioni di vita e per l'insicurezza che vi regnerebbe. Egli contesta inoltre che nel caso concreto siano dati i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi per escludere la necessità d'ulteriori chiarimenti. Infatti, la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe tutt'altro che tranquilla (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007). Non sarebbe pertanto consentito, come invece avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che non sussisterebbero indizi per ritenere che in caso di rimpatrio egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe, allo stato attuale dell'istruttoria della causa, manifestamente contraria all'art. 3 CEDU.
E. 6 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame ed ha rilevato, in particolare, che il ricorrente ha reso versioni contraddittorie riguardo alla sua carta d'identità. Peraltro, secondo l'UFM, sulla fotocopia della carta d'identità, esibita in data 8 maggio 2007, figura la data del 21 aprile 2007 ed il prefisso internazionale della Gran Bretagna, malgrado l'insorgente abbia dichiarato di avere contattato il fratello dopo il 4 maggio 2007 e che la fotocopia del documento di legittimazione sia stata spedita dall'Iraq. Inoltre, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata.
E. 7 Nella replica, l'insorgente ha osservato che la differenza fra la data che figurerebbe sulla fotocopia della carta d'identità ed il giorno in cui quest'ultima sarebbe giunta all'UFM non costituisce un indizio di un suo comportamento ingannevole. Il ricorrente ha, altresì, ribadito che la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe tutt'altro che tranquilla dal profilo della sicurezza. Segnatamente, gli episodi di violenza, con relativi feriti e morti, verificatisi nel mese di [...] del 2007, come pure la situazione di tensione fra la Turchia ed il governo regionale kurdo iracheno, costituirebbero un ulteriore aggravamento della situazione della regione. Pertanto, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo.
E. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
E. 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).
E. 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
E. 9 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 27 aprile 2007. Certo, in data 8 maggio 2007, ha esibito una fotocopia di un documento presentato come l'originale della sua carta d'identità. A tal proposito, il TAF rileva tuttavia che la copia di una carta d'identità non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi di legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 13 novembre 2007 consid. 3.1). Peraltro, dalle carte processuali non emergono delle valide ragioni per la mancata esibizione di un documento d'identità o di viaggio da parte dell'insorgente. In particolare, e nella loro imprecisione, non possono ritenersi plausibili le dichiarazioni dell'insorgente secondo le quali avrebbe lasciato la sua carta d'identità in una valigia a casa del fratello ad Erbil al fine di non avere problemi durante il viaggio di espatrio (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 4). Inoltre, appare poco probabile che il ricorrente abbia potuto viaggiare a bordo di un TIR dalla Turchia alla Svizzera, transitando attraverso Paesi a lui sconosciuti, senza essere in possesso di alcuno dei surriferiti documenti. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Mal si capisce infatti il motivo per cui il ricorrente non sia riuscito a farsi spedire l'originale della carta d'identità dal fratello, ritenuto che quest'ultimo gli avrebbe inviato la copia di siffatto documento. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
E. 10 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, l'evocata mancanza di una rete sociale, di una casa, di un lavoro e di una "vita normale come tutte le altre persone" in Iraq (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 6), non costituisce di per sé, e manifestamente, un indizio proprio a motivare la qualità di rifugiato e determinante per la concessione della protezione provvisoria. Secondo le dichiarazioni dell'insorgente, in patria, più precisamente nella località di Erbil, risiedono ancora due sorelle ed un fratello. Peraltro, quest'ultimo avrebbe ospitato il ricorrente a casa propria per un periodo di [...] mesi, si sarebbe offerto di chiedere in prestito ad amici e conoscenti la somma di 8'500 - 9'000 dollari ed avrebbe venduto un terreno al fine di pagare il viaggio di espatrio dell'insorgente (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 5 e 6). Il ricorrente fa, altresì, valere di non essere riuscito a trovare un lavoro in patria. Questo Tribunale rileva comunque che l'insorgente ha asserito di non essersi mai rivolto ad associazioni umanitarie presenti nel Paese (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 3 e 7). Inoltre, l'insorgente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità di fare il terrorista rispettivamente il combattente in caso di rientro in patria, malgrado abbia dichiarato di non avere mai ricevuto una convocazione militare da parte delle autorità (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 7). In siffatte circostanze, non soccorre il ricorrente neppure la generica ed imprecisa osservazione della rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione principale sui motivi d'asilo del 22 maggio 2007, secondo cui nel caso concreto emergerebbe una situazione di povertà economica e sociale che renderebbe necessaria una decisione materiale della domanda d'asilo. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente.
E. 11 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
E. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto problemi nel suo Paese con le autorità e neppure con terze persone (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 6). Infine, il TAF segnala per sovrabbondanza che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq - fra cui Erbil, regione da cui è originario l'insorgente - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6).
E. 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti.
E. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8).
E. 12.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda e di avere vissuto sin dalla nascita ad Erbil (nord dell'Iraq), è giovane, celibe, ha una formazione scolastica di base ed ha una certa esperienza professionale. Secondo le sue dichiarazioni, in patria risiedono ancora due sorelle ed un fratello, come pure degli zii paterni e materni (cfr. verbali d'audizione del 4 maggio 2007 pag. 2 e del 22 maggio 2007 pag. 6). In particolare, il fratello l'avrebbe ospitato a casa sua per [...] mesi prima dell'espatrio e gli avrebbe procurato i soldi per il viaggio. In caso di rinvio nel suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità, perlomeno durante i primi mesi, di essere nuovamente ospitato ed aiutato dal fratello. Peraltro, l'insorgente potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). Il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq.
E. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 13 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 14 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 15 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 16 Il ricorso, tenuto conto anche della recente giurisprudenza del TAF, risulta essere manifestamente infondato. Pertanto, quest'ultimo è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 17 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: - patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - B._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Marcella Lurà Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Tribunal administrativ federal Corte IV D-3802/2007 {T 0/2} Sentenza del 13 agosto 2008 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, Iraq, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 30 maggio 2007 / N . Fatti: A. Il 27 aprile 2007, l'interessato, cittadino iracheno di etnia curda e residente sin dalla nascita ad Erbil (nord dell'Iraq), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 4 e del 22 maggio 2007), d'essere espatriato nell'[...] del 2007 in quanto, orfano di entrambi i genitori, in Iraq non avrebbe l'opportunità di lavorare e di vivere dignitosamente. Le due sorelle ed il fratello non potrebbero o non vorrebbero aiutarlo. Le uniche possibilità di esercitare un'attività rimunerata sarebbero quelle di fare il combattente nell'esercito iracheno rispettivamente il terrorista come pure di rubare. Non avrebbe mai avuto problemi con le autorità in Iraq e non avrebbe mai svolto attività politiche. Le autorità irachene non gli avrebbero fornito aiuto e sostegno e non si sarebbe rivolto ad associazioni umanitarie presenti nel suo Paese. Prima dell'espatrio, avrebbe vissuto a casa del fratello per alcuni mesi. Vorrebbe vivere, lavorare e costruirsi un'esistenza in Svizzera. B. L'8 maggio 2007, è pervenuta all'UFM una fotocopia di un documento presentato dall'insorgente come la sua carta d'identità. C. Il 30 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Iraq siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 4 giugno 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. E. Il 7 giugno 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. F. L'11 giugno 2007, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. Il 26 giugno 2007, il ricorrente ha replicato all'UFM in merito all'esibizione di un documento di identità come pure sulla situazione nel Nord dell'Iraq. H. Il 15 marzo 2008, l'insorgente ha sollecitato l'evasione del suo gravame. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che la fotocopia della carta d'identità, esibita dal ricorrente, non costituisce un valido documento di identità o di viaggio. Inoltre, ha considerato che l'insorgente non ha addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha pure qualificato le allegazioni decisive presentate dall'insorgente come non rilevanti in materia d'asilo. Segnatamente, secondo l'UFM, la situazione personale sfavorevole è riconducibile a condizioni di vita politiche, economiche o sociali di carattere generale in Iraq e pertanto non costituisce una persecuzione ai fini della concessione dell'asilo. L'UFM ha altresì ritenuto non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento. 5. Nel ricorso, l'insorgente segnala di volere produrre l'originale della carta d'identità non appena ricevuta dal fratello. A suo avviso, le difficoltà legate all'invio dall'Iraq del suo documento di legittimazione giustificherebbero la mancata tempestiva esibizione dell'originale della sua carta di identità. Il ricorrente avrebbe lasciato l'Iraq a causa delle cattive condizioni di vita e per l'insicurezza che vi regnerebbe. Egli contesta inoltre che nel caso concreto siano dati i presupposti dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi per escludere la necessità d'ulteriori chiarimenti. Infatti, la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe tutt'altro che tranquilla (richiamato in proposito, il rapporto pubblicato dall'OSAR il 22 maggio 2007). Non sarebbe pertanto consentito, come invece avrebbe fatto l'autorità inferiore nel caso di specie, di semplicemente affermare che non sussisterebbero indizi per ritenere che in caso di rimpatrio egli possa essere esposto a trattamenti vietati dall'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). In sostanza, l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese d'origine sarebbe, allo stato attuale dell'istruttoria della causa, manifestamente contraria all'art. 3 CEDU. 6. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame ed ha rilevato, in particolare, che il ricorrente ha reso versioni contraddittorie riguardo alla sua carta d'identità. Peraltro, secondo l'UFM, sulla fotocopia della carta d'identità, esibita in data 8 maggio 2007, figura la data del 21 aprile 2007 ed il prefisso internazionale della Gran Bretagna, malgrado l'insorgente abbia dichiarato di avere contattato il fratello dopo il 4 maggio 2007 e che la fotocopia del documento di legittimazione sia stata spedita dall'Iraq. Inoltre, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. 7. Nella replica, l'insorgente ha osservato che la differenza fra la data che figurerebbe sulla fotocopia della carta d'identità ed il giorno in cui quest'ultima sarebbe giunta all'UFM non costituisce un indizio di un suo comportamento ingannevole. Il ricorrente ha, altresì, ribadito che la situazione nel nord dell'Iraq sarebbe tutt'altro che tranquilla dal profilo della sicurezza. Segnatamente, gli episodi di violenza, con relativi feriti e morti, verificatisi nel mese di [...] del 2007, come pure la situazione di tensione fra la Turchia ed il governo regionale kurdo iracheno, costituirebbero un ulteriore aggravamento della situazione della regione. Pertanto, l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. 8. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 9. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 27 aprile 2007. Certo, in data 8 maggio 2007, ha esibito una fotocopia di un documento presentato come l'originale della sua carta d'identità. A tal proposito, il TAF rileva tuttavia che la copia di una carta d'identità non costituisce manifestamente un documento valido ai sensi di legge (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7458/2007 del 13 novembre 2007 consid. 3.1). Peraltro, dalle carte processuali non emergono delle valide ragioni per la mancata esibizione di un documento d'identità o di viaggio da parte dell'insorgente. In particolare, e nella loro imprecisione, non possono ritenersi plausibili le dichiarazioni dell'insorgente secondo le quali avrebbe lasciato la sua carta d'identità in una valigia a casa del fratello ad Erbil al fine di non avere problemi durante il viaggio di espatrio (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 4). Inoltre, appare poco probabile che il ricorrente abbia potuto viaggiare a bordo di un TIR dalla Turchia alla Svizzera, transitando attraverso Paesi a lui sconosciuti, senza essere in possesso di alcuno dei surriferiti documenti. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se l'insorgente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Mal si capisce infatti il motivo per cui il ricorrente non sia riuscito a farsi spedire l'originale della carta d'identità dal fratello, ritenuto che quest'ultimo gli avrebbe inviato la copia di siffatto documento. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 10. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). In particolare, l'evocata mancanza di una rete sociale, di una casa, di un lavoro e di una "vita normale come tutte le altre persone" in Iraq (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 6), non costituisce di per sé, e manifestamente, un indizio proprio a motivare la qualità di rifugiato e determinante per la concessione della protezione provvisoria. Secondo le dichiarazioni dell'insorgente, in patria, più precisamente nella località di Erbil, risiedono ancora due sorelle ed un fratello. Peraltro, quest'ultimo avrebbe ospitato il ricorrente a casa propria per un periodo di [...] mesi, si sarebbe offerto di chiedere in prestito ad amici e conoscenti la somma di 8'500 - 9'000 dollari ed avrebbe venduto un terreno al fine di pagare il viaggio di espatrio dell'insorgente (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 5 e 6). Il ricorrente fa, altresì, valere di non essere riuscito a trovare un lavoro in patria. Questo Tribunale rileva comunque che l'insorgente ha asserito di non essersi mai rivolto ad associazioni umanitarie presenti nel Paese (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 3 e 7). Inoltre, l'insorgente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità di fare il terrorista rispettivamente il combattente in caso di rientro in patria, malgrado abbia dichiarato di non avere mai ricevuto una convocazione militare da parte delle autorità (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 7). In siffatte circostanze, non soccorre il ricorrente neppure la generica ed imprecisa osservazione della rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione principale sui motivi d'asilo del 22 maggio 2007, secondo cui nel caso concreto emergerebbe una situazione di povertà economica e sociale che renderebbe necessaria una decisione materiale della domanda d'asilo. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dall'insorgente. 11. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 10 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 12. 12.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Iraq possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Inoltre, questo Tribunale rileva che l'insorgente ha dichiarato di non avere mai avuto problemi nel suo Paese con le autorità e neppure con terze persone (cfr. verbale d'audizione del 22 maggio 2007 pag. 6). Infine, il TAF segnala per sovrabbondanza che le forze dell'ordine e le autorità giudiziarie delle tre province curde del nord dell'Iraq - fra cui Erbil, regione da cui è originario l'insorgente - hanno, di principio, la capacità e la volontà di garantire agli abitanti delle tre province la protezione dalle persecuzioni (DTAF 2008/4 consid. 6). 12.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 12.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti. 12.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, in merito allo stato della sicurezza in Iraq, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che nelle tre province curde nel nord dell'Iraq (Dohuk, Erbil e Suleimaniya) non vige, al momento, una situazione di violenza generalizzata e la situazione politica non è talmente tesa da considerare un rimpatrio come generalmente inesigibile. Segnatamente, lo stato della sicurezza è più stabile ed equilibrato rispetto al resto del Paese. Inoltre, la situazione dei diritti dell'uomo è migliore rispetto alle zone nel sud e nel centro dell'Iraq. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento verso le tre province curde è esigibile, di principio, per gli uomini curdi, non sposati, in buona salute e giovani, a condizione che la persona interessata sia originaria della regione o vi abbia vissuto un lungo periodo e disponga di una rete sociale, segnatamente famiglia, parenti o conoscenti, oppure di relazioni con i partiti al potere (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.1 e 7.5.8). 12.4 Nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di essere cittadino iracheno di etnia curda e di avere vissuto sin dalla nascita ad Erbil (nord dell'Iraq), è giovane, celibe, ha una formazione scolastica di base ed ha una certa esperienza professionale. Secondo le sue dichiarazioni, in patria risiedono ancora due sorelle ed un fratello, come pure degli zii paterni e materni (cfr. verbali d'audizione del 4 maggio 2007 pag. 2 e del 22 maggio 2007 pag. 6). In particolare, il fratello l'avrebbe ospitato a casa sua per [...] mesi prima dell'espatrio e gli avrebbe procurato i soldi per il viaggio. In caso di rinvio nel suo Paese, il ricorrente avrebbe quindi la possibilità, perlomeno durante i primi mesi, di essere nuovamente ospitato ed aiutato dal fratello. Peraltro, l'insorgente potrebbe pure beneficiare degli aiuti offerti dai programmi di distribuzione di generi alimentari (DTAF 2008/5 consid. 7.5, in particolare 7.5.4). Il ricorrente non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare un'ammissione provvisoria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Iraq. 12.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 13. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 14. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 15. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 12 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 16. Il ricorso, tenuto conto anche della recente giurisprudenza del TAF, risulta essere manifestamente infondato. Pertanto, quest'ultimo è deciso dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 17. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 3. Comunicazione a:
- patrocinatore del ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)
- B._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Marcella Lurà Data di spedizione: