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D-3795/2023

D-3795/2023

Bundesverwaltungsgericht · 2025-10-27 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l’esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d’asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. THOMAS SEGESSENMANN, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata sol- tanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’es- sere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché

D-3795/2023 Pagina 4 le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell’interessato, segnatamente dell’esistenza di persecu- zioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di per- secuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l’oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev’essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un’alta probabilità, l’avvento di seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, nel caso concreto, il richiedente sentito sui motivi d’asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, di fare parte di un’iniziativa ambien- talista volta a contrastare crimini ambientali; che l’(…) marzo 2021, dopo aver scoperto che i dissidenti delle Forze Armate Rivoluzionarie della Co- lombia (di seguito: FARC) appartenenti a B._______ svolgevano delle atti- vità illecite, avrebbe denunciato tali crimini ambientali alla C._______; che, successivamente alla sua denuncia, egli avrebbe subito in data (…) gen- naio 2022 un attentato alla sua vita da parte di due motociclisti con volto coperto; che, a causa dell’aggressione subita, si sarebbe trasferito con la moglie a D._______, dove si sarebbe rivolto alla polizia per segnalare i fatti avvenuti; che, tuttavia, la polizia lo avrebbe indirizzato al Ministero pub- blico, il quale gli avrebbe indicato a sua volta di rivolgersi alle autorità com- petenti del luogo dell’accaduto; che il richiedente e la moglie avrebbero sporto denuncia telefonica alle Procura di E._______ a F._______, che anch’essa avrebbe rinviato alla Procura di G._______, territorialmente competente; che, a quel punto, il richiedente avrebbe deciso di non prose- guire, ritenendo non più opportuno procedere con la denuncia; che, dopo essere stato contattato per sapere se volesse ricoprire il ruolo di (…), avrebbe ricevuto nel mese di febbraio 2022 una telefonata anonima in cui

D-3795/2023 Pagina 5 veniva insultato e gli veniva intimato di non accettare tale incarico; che il richiedente, dopo aver messo in vendita la propria abitazione online, avrebbe ricevuto un’ulteriore telefonata carica di minacce; che, non avendo egli altri nemici al di fuori dei dissidenti delle FARC, ogni situazione di mi- naccia e persecuzione nei suoi confronti sarebbe dunque riconducibile esclusivamente alle sue iniziative legate all’ambiente; che, di conse- guenza, il richiedente teme, in caso di ritorno nel Paese d’origine, di poter subire nuove minacce da parte delle FARC e di temere, pertanto, per la propria vita; che, in data (…) maggio 2022, il ricorrente è dunque espa- triato; che, una volta espatriato, egli avrebbe denunciato i fatti di cui sa- rebbe stato vittima, ricevendo il 27 settembre 2022 la conferma elettronica per il deposito della denuncia alla Procura Generale della Nazione, che la SEM ritiene priva di fondamento l’attribuzione, fatta dal ricorrente, dell’asserita aggressione subita da parte dei due motociclisti, nonché delle chiamate anonime ricevute contenenti minacce e parolacce, ai dissidenti delle FARC; che, in concreto, non vi sarebbero elementi a sostegno di tale tesi; che, inoltre, da quando il ricorrente ha lasciato il territorio di F._______ in data (…) gennaio 2022 per trasferirsi dalla madre a D._______ per poi espatriare in data (…) maggio 2022, risulta che non si siano più verificati episodi di violenza nei suoi confronti, ad eccezione della chiamata anonima ricevuta dopo la pubblicazione dell'annuncio di vendita della casa; che, di conseguenza, le allegazioni del ricorrente non consentirebbero di ricono- scere un pericolo serio e concreto da parte dei dissidenti delle FARC; che, non essendo le allegazioni idonee a suscitare, in una persona ragionevole che si trovasse nella medesima situazione, il timore di essere perseguitata, né a giustificare la decisione di espatriare, le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero di conseguenza le condizioni richieste per il ricono- scimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi; che, inoltre, dispo- nendo la Colombia di un programma di protezione dei testimoni e di strut- ture per la protezione dei cittadini, in particolare di un sistema di polizia e giudiziario relativamente adeguato, sarebbe ragionevole attendersi che il ricorrente ricorra innanzitutto, nel Paese di origine, alle misure di prote- zione contro eventuali persecuzioni da parte di terzi; che, in concreto, le autorità avrebbero mostrato di voler dare seguito alla denuncia del ricor- rente; che tuttavia egli avrebbe lasciato il Paese senza consentire allo Stato di adottare misure adeguate alla sua tutela; che, pertanto, il ricorrente di- sporrebbe ancora della possibilità di rivolgersi alle autorità competenti per ottenere la necessaria protezione; che, infine, l’esecuzione dell’allontana- mento sarebbe possibile, ragionevolmente esigibile e ammissibile,

D-3795/2023 Pagina 6 che l’insorgente contesta, tuttavia, la valutazione dell’autorità inferiore, in quanto questa non terrebbe in considerazione l’esposizione al pericolo per la propria vita, nonché per la propria integrità fisica qualora dovesse far ritorno nel Paese d’origine; che, inoltre, in Colombia gli attivisti a tutela dell’ambiente e, in generale, gli attivisti sociali sarebbero perseguitati, mi- nacciati e uccisi; che, in merito alla circostanza di non essere riuscito a provare che la propria incolumità fosse minacciata dai dissidenti delle FARC, egli ribadisce che le modalità di perpetrazione delle minacce, non- ché la profilazione dei target, sarebbero riconducibili proprio ai membri di tale gruppo; che, inoltre, gli atti intimidatori di cui il ricorrente sarebbe stato vittima sarebbero avvenuti in momenti particolari per essere solo coinci- denze; che, per il ricorrente, appare evidente che i suoi spostamenti siano stati controllati e i suoi dati ricercati e recuperati al fine di essere utilizzati per intimidirlo e sottoporlo a timore e pressione psicologica; che nemmeno la denuncia di tali episodi persecutori ha potuto assicurare al ricorrente la protezione del proprio Stato, considerando oltretutto che la Colombia ri- mane uno dei Paesi più pericolosi al mondo per chi difende i diritti umani; che, visti tali aspetti, pure l’esecuzione dell’allontanamento risulterebbe inammissibile, nonché non ragionevolmente esigibile,

che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ri- corso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l’au- torità inferiore,

che, con riferimento all’asserita aggressione subita dal ricorrente da parte di due motociclisti, è a giusta ragione che l’autorità inferiore ha rilevato l’as- senza di prova circa il collegamento tra tale episodio e l’attività di denuncia svolta dal ricorrente; che, oltre al fatto che l’aggressione si sarebbe consu- mata in modo talmente repentino da non consentire alcun tipo di scambio verbale o identificativo tra le parti, va altresì rilevato come la sola circo- stanza che gli aggressori indossassero fazzoletti (…) e (…) a copertura del volto non rappresenta elemento sufficiente a dimostrare un nesso causale con l’attività di denuncia e tutela ambientale svolta dal ricorrente; che, inol- tre, è lo stesso ricorrente a formulare una propria valutazione soggettiva in merito, senza che vi siano elementi oggettivi che possano ricondurre all’identità degli aggressori; che, in effetti, neppure dalla denuncia sporta in data (…) marzo 2021 alla C._______, relativa ai presunti crimini ambien- tali, risulta che il ricorrente abbia fornito indicazioni circa l’identità dei loro autori (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 3/3), sicché, anche sotto tale profilo, difetta qualsivoglia elemento idoneo a collegare l’aggressione subita dal ricorrente a soggetti coinvolti nei fatti oggetto della sua precedente attività di denuncia,

D-3795/2023 Pagina 7 che, anche con riferimento alla singola chiamata anonima ricevuta dal ri- corrente a seguito della richiesta delle autorità di presenziare alle elezioni quale (…), si rileva l’assenza di elementi concreti idonei a dimostrare un nesso tra la chiamata successiva a tale richiesta e l’attività di denuncia svolta dal ricorrente; che, considerato inoltre che egli si è rifiutato sin dall’inizio di svolgere l’attività di (…), sussiste inoltre una carenza di perti- nenza tra l’episodio allegato e le motivazioni addotte a sostegno della do- manda d’asilo del ricorrente,

che, infine, neppure in relazione alle telefonate minatorie ricevute dopo la pubblicazione dell’annuncio di vendita dell’abitazione è possibile stabilire un collegamento con l’attività di denuncia svolta dal ricorrente, né ricon- durre tali minacce a soggetti determinati; che, di conseguenza, anche tale allegazione si configura come una congettura del ricorrente, non suppor- tata da elementi concreti idonei a suffragarla,

che, oltre a quanto già esposto, giova rilevare che il riconoscimento della qualità di rifugiato deve essere negata anche in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale,

che le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all’art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d’origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo,

che l’effettiva protezione nel Paese d’origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l’assoluta sicurezza ai propri cittadini; che, al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenze del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3),

D-3795/2023 Pagina 8 che, in merito alle asserite persecuzioni, dagli atti risulta che il ricorrente si sia rivolto alle autorità unicamente dopo il suo espatrio, come confermato dal documento di registrazione del 27 settembre 2022 (cfr. mdp SEM n. 11/2); che, in concreto, il ricorrente ha pertanto mancato di fornire la necessaria collaborazione alle autorità colombiane affinché quest’ultime potessero intervenire efficacemente per proteggerlo, avendo egli rinunciato a tornare a G._______ per rilasciare le dichiarazioni in merito all’asserita aggressione; che, ciononostante, le autorità colombiane competenti hanno mostrato di sapersi attivare e di voler dar seguito alle denuncia, registrando la stessa; che, tuttavia, essendo il ricorrente espatriato, egli non ha dato alcuna possibilità allo Stato di intraprendere delle misure adeguate ed effi- caci nei suoi confronti,

che, pertanto, come rilevato dall’autorità inferiore, l'interessato non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte dell'autorità del proprio Paese d'origine,

che, infine, su tali presupposti nemmeno la documentazione ed i mezzi di prova prodotti, così come le varie critiche sollevate da alcune organizza- zioni non governative in merito al sistema colombiano, riportate dal ricor- rente nel gravame (cfr. ricorso pagg. 6-7), consentono di giungere a diverso esito,

che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha ricono- sciuto nelle persecuzioni addotte dall’interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato,

che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifu- giato e la concessione dell’asilo, la decisione impugnata va quindi confer- mata,

che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l’autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l’insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1),

che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontana- mento,

D-3795/2023 Pagina 9 che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'am- missione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi),

che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera,

che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, preva- lersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v’è pure motivo di considerare l’esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105),

che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI),

che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevol- mente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica,

che nel paese d'origine non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. la sentenza del TAF E-2817/2023 del 20 aprile 2023 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti),

che nemmeno la situazione personale dell’interessato risulta d’impedi- mento all’esecuzione dell’allontanamento; che, in effetti, il ricorrente vanta un’esperienza lavorativa variegata, avendo egli svolto attività come (…), (…), (…), (…), (…), (…) ed (…), dimostrando di essere una persona piena di iniziativa e versatilità; che egli potrà reinserirsi con facilità nel contesto socio-professionale colombiano; che, inoltre, il ricorrente gode di una rete sociale sufficientemente sviluppata, che include la presenza di sua madre

D-3795/2023 Pagina 10 e di sua moglie, la rete sociale risalente al periodo scolastico e le amicizie della gioventù; che inoltre, come già constatato dalla SEM, egli potrà in- stallarsi nell’ampia capitale del suo Paese, proseguendo ivi la sua vita, tro- vando un lavoro e una nuova abitazione in cui alloggiare, qualora egli de- cidesse di non più vivere e lavorare al (…) della madre,

che inoltre non emergono elementi che si oppongono ad un trasferimento in un’altra città della Colombia; che altresì, non vi sono dubbi che il ricor- rente in caso di necessità potrà rivolgersi nuovamente alle autorità per chiedere protezione, come del resto già fatto una volta espatriato,

che dunque l’esecuzione dell’allontanamento risulta ragionevolmente esi- gibile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 4 LStrI),

che, infine, il ricorrente dispone sia del passaporto che della carta d’iden- tità; che pertanto l’esecuzione dell’allontanamento risulta parimenti possi- bile (art. 44 LAsi in relazione all’art. 83 cpv. 2 LStrI),

che non sussistono pertanto elementi ostativi all'esecuzione dell’allontana- mento del richiedente verso la Colombia; che, di riflesso, la querelata de- cisione va confermata anche su questo aspetto,

che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridi- camente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la de- cisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA),

che, considerato quanto precede, il ricorso, manifestamente infondato, deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata,

che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esen- zione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese pro- cessuali è divenuta senza oggetto,

che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favo- revole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che pa- rimenti la domanda di nomina di un patrocinatore d'ufficio viene respinta (art. 65 cpv. 2 PA),

che visto l’esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.–, ad- dossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente

D-3795/2023 Pagina 11 (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo fede- rale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]),

che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in ma- teria di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la presente pronuncia è quindi definitiva,

(dispositivo alla pagina seguente)

D-3795/2023 Pagina 12 il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale, entro un ter- mine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sara Miljanovic

Data di spedizione:

D-3795/2023 Pagina 13 Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegato: fattura) – SEM, per l'incarto N (…) (in copia) – Autorità cantonale competente

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev’essere versato alla cassa del Tribunale, entro un ter- mine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.

Il giudice unico: La cancelliera:

Daniele Cattaneo Sara Miljanovic

Data di spedizione:

D-3795/2023 Pagina 13 Comunicazione a: – ricorrente (raccomandata; allegato: fattura) – SEM, per l'incarto N (…) (in copia) – Autorità cantonale competente

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3795/2023 Sentenza del 27 ottobre 2025 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Manuel Borla; cancelliera Sara Miljanovic. Parti A._______, nato il (...), Colombia, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 31 maggio 2023 / N (...). Visto la domanda d'asilo che l'interessato, cittadino colombiano, ha depositato in Svizzera il (...) maggio 2022, il verbale d'audizione secondo l'art. 29 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) del (...) ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. [{...}]- 15/17), i mezzi di prova prodotti durante la procedura di prima istanza, la decisione di assegnazione alla procedura ampliata del 18 ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 18/2), la dichiarazione di rinuncia al mandato di rappresentanza da parte del Consorzio SOS (...) Caritas Svizzera datato 18 ottobre 2022 (cfr. atto SEM n. 20/1), la decisione del 31 maggio 2023, con la quale la SEM non ha riconosciuto all'interessato la qualità di rifugiato, ha respinto la sua domanda d'asilo e ha pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, considerando l'esecuzione di quest'ultima misura come possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile, il ricorso datato 6 luglio 2023 e trasmesso il medesimo giorno (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 7 luglio 2023), con il quale l'insorgente chiede al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale o TAF) l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; a titolo subordinato, egli postula l'ammissione provvisoria in Svizzera e, in alternativa, la restituzione degli atti di causa all'istanza inferiore per una nuova decisione nel merito; egli presenta altresì istanza di assistenza giudiziaria totale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e dal relativo anticipo, nonché istanza di gratuito patrocinio, nel senso di designarli un avvocato d'ufficio, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che, in virtù dell'art. 31 LTAF, il Tribunale giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, che, presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 2 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (cfr. art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli artt. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5); che l'esame della verosimiglianza e della rilevanza dei motivi d'asilo (art. 3 e 7 LAsi), non trattandosi di questioni discrezionali, sono nozioni giuridiche che il Tribunale esamina liberamente (cfr. Thomas Segessenmann, Wegfall der Angemessenheitskontrolle im Asylbereich, in: Asyl 2/13, pag. 11-20); che, inoltre, il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata e neppure dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il ricorso in oggetto, manifestamente infondato per i motivi di seguito esposti, è deciso da un giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi); che, in tal caso, la sentenza è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che, nel caso concreto, il Tribunale rinuncia inoltre allo scambio di scritti in virtù dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, che, giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2; 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta; che sul piano oggettivo, invece, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono pertanto sufficienti indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti), che, nel caso concreto, il richiedente sentito sui motivi d'asilo, ha dichiarato in sostanza e per quanto qui di rilievo, di fare parte di un'iniziativa ambientalista volta a contrastare crimini ambientali; che l'(...) marzo 2021, dopo aver scoperto che i dissidenti delle Forze Armate Rivoluzionarie della Colombia (di seguito: FARC) appartenenti a B._______ svolgevano delle attività illecite, avrebbe denunciato tali crimini ambientali alla C._______; che, successivamente alla sua denuncia, egli avrebbe subito in data (...) gennaio 2022 un attentato alla sua vita da parte di due motociclisti con volto coperto; che, a causa dell'aggressione subita, si sarebbe trasferito con la moglie a D._______, dove si sarebbe rivolto alla polizia per segnalare i fatti avvenuti; che, tuttavia, la polizia lo avrebbe indirizzato al Ministero pubblico, il quale gli avrebbe indicato a sua volta di rivolgersi alle autorità competenti del luogo dell'accaduto; che il richiedente e la moglie avrebbero sporto denuncia telefonica alle Procura di E._______ a F._______, che anch'essa avrebbe rinviato alla Procura di G._______, territorialmente competente; che, a quel punto, il richiedente avrebbe deciso di non proseguire, ritenendo non più opportuno procedere con la denuncia; che, dopo essere stato contattato per sapere se volesse ricoprire il ruolo di (...), avrebbe ricevuto nel mese di febbraio 2022 una telefonata anonima in cui veniva insultato e gli veniva intimato di non accettare tale incarico; che il richiedente, dopo aver messo in vendita la propria abitazione online, avrebbe ricevuto un'ulteriore telefonata carica di minacce; che, non avendo egli altri nemici al di fuori dei dissidenti delle FARC, ogni situazione di minaccia e persecuzione nei suoi confronti sarebbe dunque riconducibile esclusivamente alle sue iniziative legate all'ambiente; che, di conseguenza, il richiedente teme, in caso di ritorno nel Paese d'origine, di poter subire nuove minacce da parte delle FARC e di temere, pertanto, per la propria vita; che, in data (...) maggio 2022, il ricorrente è dunque espatriato; che, una volta espatriato, egli avrebbe denunciato i fatti di cui sarebbe stato vittima, ricevendo il 27 settembre 2022 la conferma elettronica per il deposito della denuncia alla Procura Generale della Nazione, che la SEM ritiene priva di fondamento l'attribuzione, fatta dal ricorrente, dell'asserita aggressione subita da parte dei due motociclisti, nonché delle chiamate anonime ricevute contenenti minacce e parolacce, ai dissidenti delle FARC; che, in concreto, non vi sarebbero elementi a sostegno di tale tesi; che, inoltre, da quando il ricorrente ha lasciato il territorio di F._______ in data (...) gennaio 2022 per trasferirsi dalla madre a D._______ per poi espatriare in data (...) maggio 2022, risulta che non si siano più verificati episodi di violenza nei suoi confronti, ad eccezione della chiamata anonima ricevuta dopo la pubblicazione dell'annuncio di vendita della casa; che, di conseguenza, le allegazioni del ricorrente non consentirebbero di riconoscere un pericolo serio e concreto da parte dei dissidenti delle FARC; che, non essendo le allegazioni idonee a suscitare, in una persona ragionevole che si trovasse nella medesima situazione, il timore di essere perseguitata, né a giustificare la decisione di espatriare, le dichiarazioni del richiedente non soddisferebbero di conseguenza le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato previste all'art. 3 LAsi; che, inoltre, disponendo la Colombia di un programma di protezione dei testimoni e di strutture per la protezione dei cittadini, in particolare di un sistema di polizia e giudiziario relativamente adeguato, sarebbe ragionevole attendersi che il ricorrente ricorra innanzitutto, nel Paese di origine, alle misure di protezione contro eventuali persecuzioni da parte di terzi; che, in concreto, le autorità avrebbero mostrato di voler dare seguito alla denuncia del ricorrente; che tuttavia egli avrebbe lasciato il Paese senza consentire allo Stato di adottare misure adeguate alla sua tutela; che, pertanto, il ricorrente disporrebbe ancora della possibilità di rivolgersi alle autorità competenti per ottenere la necessaria protezione; che, infine, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe possibile, ragionevolmente esigibile e ammissibile, che l'insorgente contesta, tuttavia, la valutazione dell'autorità inferiore, in quanto questa non terrebbe in considerazione l'esposizione al pericolo per la propria vita, nonché per la propria integrità fisica qualora dovesse far ritorno nel Paese d'origine; che, inoltre, in Colombia gli attivisti a tutela dell'ambiente e, in generale, gli attivisti sociali sarebbero perseguitati, minacciati e uccisi; che, in merito alla circostanza di non essere riuscito a provare che la propria incolumità fosse minacciata dai dissidenti delle FARC, egli ribadisce che le modalità di perpetrazione delle minacce, nonché la profilazione dei target, sarebbero riconducibili proprio ai membri di tale gruppo; che, inoltre, gli atti intimidatori di cui il ricorrente sarebbe stato vittima sarebbero avvenuti in momenti particolari per essere solo coincidenze; che, per il ricorrente, appare evidente che i suoi spostamenti siano stati controllati e i suoi dati ricercati e recuperati al fine di essere utilizzati per intimidirlo e sottoporlo a timore e pressione psicologica; che nemmeno la denuncia di tali episodi persecutori ha potuto assicurare al ricorrente la protezione del proprio Stato, considerando oltretutto che la Colombia rimane uno dei Paesi più pericolosi al mondo per chi difende i diritti umani; che, visti tali aspetti, pure l'esecuzione dell'allontanamento risulterebbe inammissibile, nonché non ragionevolmente esigibile, che, ciò posto, il Tribunale giudica che le argomentazioni contenute nel ricorso non possono intaccare le corrette conclusioni alle quali è giunta l'autorità inferiore, che, con riferimento all'asserita aggressione subita dal ricorrente da parte di due motociclisti, è a giusta ragione che l'autorità inferiore ha rilevato l'assenza di prova circa il collegamento tra tale episodio e l'attività di denuncia svolta dal ricorrente; che, oltre al fatto che l'aggressione si sarebbe consumata in modo talmente repentino da non consentire alcun tipo di scambio verbale o identificativo tra le parti, va altresì rilevato come la sola circostanza che gli aggressori indossassero fazzoletti (...) e (...) a copertura del volto non rappresenta elemento sufficiente a dimostrare un nesso causale con l'attività di denuncia e tutela ambientale svolta dal ricorrente; che, inoltre, è lo stesso ricorrente a formulare una propria valutazione soggettiva in merito, senza che vi siano elementi oggettivi che possano ricondurre all'identità degli aggressori; che, in effetti, neppure dalla denuncia sporta in data (...) marzo 2021 alla C._______, relativa ai presunti crimini ambientali, risulta che il ricorrente abbia fornito indicazioni circa l'identità dei loro autori (cfr. mezzi di prova della SEM [di seguito: mdp SEM] n. 3/3), sicché, anche sotto tale profilo, difetta qualsivoglia elemento idoneo a collegare l'aggressione subita dal ricorrente a soggetti coinvolti nei fatti oggetto della sua precedente attività di denuncia, che, anche con riferimento alla singola chiamata anonima ricevuta dal ricorrente a seguito della richiesta delle autorità di presenziare alle elezioni quale (...), si rileva l'assenza di elementi concreti idonei a dimostrare un nesso tra la chiamata successiva a tale richiesta e l'attività di denuncia svolta dal ricorrente; che, considerato inoltre che egli si è rifiutato sin dall'inizio di svolgere l'attività di (...), sussiste inoltre una carenza di pertinenza tra l'episodio allegato e le motivazioni addotte a sostegno della domanda d'asilo del ricorrente, che, infine, neppure in relazione alle telefonate minatorie ricevute dopo la pubblicazione dell'annuncio di vendita dell'abitazione è possibile stabilire un collegamento con l'attività di denuncia svolta dal ricorrente, né ricondurre tali minacce a soggetti determinati; che, di conseguenza, anche tale allegazione si configura come una congettura del ricorrente, non supportata da elementi concreti idonei a suffragarla, che, oltre a quanto già esposto, giova rilevare che il riconoscimento della qualità di rifugiato deve essere negata anche in virtù del principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale, che le persecuzioni non riconducibili ad organi governativi, rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato soltanto nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria alla persona interessata; che, invero, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale rispetto alla protezione nazionale di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), la persona interessata deve dapprima aver esaurito nel Paese d'origine le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la protezione presso uno Stato terzo, che l'effettiva protezione nel Paese d'origine non va inoltre intesa quale garanzia di protezione individuale a lungo termine contro persecuzioni non statali; che nessuno Stato ha infatti la capacità di garantire ovunque e in qualunque momento l'assoluta sicurezza ai propri cittadini; che, al contrario, occorre che vi sia a disposizione una struttura di protezione funzionante ed efficiente che renda possibile un procedimento penale, segnatamente organi di polizia e ordinamento giuridico ottemperanti (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; ex multis sentenze del TAF D-3015/2022 del 19 luglio 2022 consid. 8.2; E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che, in merito alle asserite persecuzioni, dagli atti risulta che il ricorrente si sia rivolto alle autorità unicamente dopo il suo espatrio, come confermato dal documento di registrazione del 27 settembre 2022 (cfr. mdp SEM n. 11/2); che, in concreto, il ricorrente ha pertanto mancato di fornire la necessaria collaborazione alle autorità colombiane affinché quest'ultime potessero intervenire efficacemente per proteggerlo, avendo egli rinunciato a tornare a G._______ per rilasciare le dichiarazioni in merito all'asserita aggressione; che, ciononostante, le autorità colombiane competenti hanno mostrato di sapersi attivare e di voler dar seguito alle denuncia, registrando la stessa; che, tuttavia, essendo il ricorrente espatriato, egli non ha dato alcuna possibilità allo Stato di intraprendere delle misure adeguate ed efficaci nei suoi confronti, che, pertanto, come rilevato dall'autorità inferiore, l'interessato non è stato in grado di fornire elementi concreti a sostegno dell'asserita incapacità e/o non volontà di protezione da parte dell'autorità del proprio Paese d'origine, che, infine, su tali presupposti nemmeno la documentazione ed i mezzi di prova prodotti, così come le varie critiche sollevate da alcune organizzazioni non governative in merito al sistema colombiano, riportate dal ricorrente nel gravame (cfr. ricorso pagg. 6-7), consentono di giungere a diverso esito, che, per questi motivi, è quindi a giusto titolo che la SEM non ha riconosciuto nelle persecuzioni addotte dall'interessato un carattere determinante per il riconoscimento della sua qualità di rifugiato, che, di riflesso, per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, la decisione impugnata va quindi confermata, che, di norma, se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che l'autorità inferiore tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi); che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il suo allontanamento dalla Svizzera (cfr. artt. 14 cpv. 1 e 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che il Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), il quale dispone che l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che qualora non sia adempiuta una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria in Svizzera (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che, a tale proposito, il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento in quanto non dispone della qualità di rifugiato (art. 5 cpv. 1 LAsi); che in siffatte circostanze, non v'è pure motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che l'esecuzione dell'allontanamento risulta pertanto ammissibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 3 LStrI), che giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che nel paese d'origine non vige attualmente un contesto di guerra, guerra civile, violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (cfr. la sentenza del TAF E-2817/2023 del 20 aprile 2023 consid. 8.4.1 e relativi riferimenti), che nemmeno la situazione personale dell'interessato risulta d'impedimento all'esecuzione dell'allontanamento; che, in effetti, il ricorrente vanta un'esperienza lavorativa variegata, avendo egli svolto attività come (...), (...), (...), (...), (...), (...) ed (...), dimostrando di essere una persona piena di iniziativa e versatilità; che egli potrà reinserirsi con facilità nel contesto socio-professionale colombiano; che, inoltre, il ricorrente gode di una rete sociale sufficientemente sviluppata, che include la presenza di sua madre e di sua moglie, la rete sociale risalente al periodo scolastico e le amicizie della gioventù; che inoltre, come già constatato dalla SEM, egli potrà installarsi nell'ampia capitale del suo Paese, proseguendo ivi la sua vita, trovando un lavoro e una nuova abitazione in cui alloggiare, qualora egli decidesse di non più vivere e lavorare al (...) della madre, che inoltre non emergono elementi che si oppongono ad un trasferimento in un'altra città della Colombia; che altresì, non vi sono dubbi che il ricorrente in caso di necessità potrà rivolgersi nuovamente alle autorità per chiedere protezione, come del resto già fatto una volta espatriato, che dunque l'esecuzione dell'allontanamento risulta ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che, infine, il ricorrente dispone sia del passaporto che della carta d'identità; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento risulta parimenti possibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 2 LStrI), che non sussistono pertanto elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del richiedente verso la Colombia; che, di riflesso, la querelata decisione va confermata anche su questo aspetto, che, visto quanto precede, la SEM non è pertanto incorsa in una violazione del diritto federale o in un accertamento inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi); che, per quanto censurabile, la decisione non risulta inoltre inadeguata (art. 49 PA), che, considerato quanto precede, il ricorso, manifestamente infondato, deve quindi essere respinto e la decisione della SEM confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che parimenti la domanda di nomina di un patrocinatore d'ufficio viene respinta (art. 65 cpv. 2 PA), che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, addossate alla parte soccombente, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che, in principio, la sentenza non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (cfr. art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che la presente pronuncia è quindi definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria con gratuito patrocinio è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Il succitato importo dev'essere versato alla cassa del Tribunale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente decisione.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sara Miljanovic Data di spedizione: Comunicazione a:

- ricorrente (raccomandata; allegato: fattura)

- SEM, per l'incarto N (...) (in copia)

- Autorità cantonale competente