Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A.a Gli interessati, cittadini siriani, di religione cristiana e confessione siro-ortodossa nonché di etnia assira hanno vissuto nel quartiere al-Wusta di al-Qamishli (arabo) rispettivamente Qami lo (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) fino all'espatrio avvenuto il 6 settembre 2015. Il 13 ottobre 2015 A.________ e B.________ sono entrati in Svizzera ed hanno depositato domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbale di audizione del 19 ottobre 2015 di A.________, pagg. 3 seg.; verbale d'audizione sulle generalità del 19 ottobre 2015 di B.________, pagg. 3 seg.). Il figlio C.________ li ha raggiunti in Svizzera ed ha depositato domanda d'asilo il 3 novembre 2015 (cfr. verbale d'audizione sulle generalità di C.________ del 10 novembre 2015, pag. 2 seg.). A.b Sentito sui motivi d'asilo, A.________ ha dichiarato di essere espatriato in ragione della situazione di guerra. Egli temeva costantemente i bombardamenti e gli scontri e che il figlio fosse arruolato dai curdi. In occasione di un'esplosione mentre si recava al lavoro il richiedente è stato ferito. Infine, egli ha allegato di temere delle persecuzioni a causa della sua confessione. In particolare, a Capodanno, nel quartiere cristiano di al-Wusta dove abitava con la famiglia un individuo si sarebbe fatto esplodere causando la morte di 13 persone. Tre giorni dopo in un episodio analogo suo genero sarebbe rimasto ferito (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 2 maggio 2016 di A.________, Q25 segg.). A.c La moglie B.________, sentita separatamente ha fatto valere gli stessi motivi del marito ed in particolare le pressioni da parte dei curdi che arruolavano i giovani cristiani e li mandavano al fronte, così come i timori dovuti alla presenza di Jabhat al Nusra e dello "Stato Islamico". L'interessata ha indicato di non aver avuto personalmente problemi né con i gruppi terroristici, né con i curdi, né con le autorità siriane (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 19 ottobre 2015 di B.________, pagg. 3 seg.; verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 2 maggio 2016 di B.________, Q20 segg.). A.d Il figlio C.________ Sentito in merito ai motivi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere espatriato a causa della guerra e per timore di essere arruolato dai curdi (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo di C.________ del 2 maggio 2016, Q18). A.e Gli interessati hanno depositato a sostegno della domanda d'asilo i loro passaporti siriani originali. B. Con decisione del 13 maggio 2016, notificata ai richiedenti in data 19 maggio 2016 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendo loro l'ammissione provvisoria. C. In data 17 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 giugno 2017) gli interessati sono insorti contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via preliminare di procedere ad uno scambio di scritti, ossia di concedere alla SEM la facoltà di inoltrare una risposta al ricorso ed ai ricorrenti la possibilità di replicare. Nel merito, hanno concluso all'accoglimento del ricorso con contestuale riconoscimento della qualità di rifugiato e conseguente annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della decisione impugnata. Hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. A sostegno dell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti:
- una copia della decisione impugnata (all. A) e il tracciamento dell'invio raccomandato (all. B);
- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "ONU: in Iraq ISIS compie pulizia etnica e religiosa" (all. C);
- un articolo in lingua francese del 30 agosto 2014 intitolato "La situation humanitaire en Syrie continue de s'aggraver, prévient Valerie Amos" (all. D);
- un articolo in lingua inglese del 16 giugno 2016 intitolato " UN condemns Isis genocide against Yazidis in Iraq and Syria" (all. E);
- un articolo in lingua inglese del 16 giugno 2016 intitolato "UN: ISIL committing genocide against Yazidis" (all. F);
- un articolo in lingua francese del 5 aprile 2016 intitolato "Dans le désert syrien, l'EI s'est acharné sur un monastère symbole de coexistence" (all. G);
- un articolo dell'11 aprile 2016 intitolato "Siria, patriarca denuncia strage di cristiani per mano dei jihadisti dell'Is" (all. H);
- un articolo del 6 gennaio 2016 intitolato "Siria. A Qamishli attentato contro i siriani" (all. I);
- un articolo in lingua inglese del 31 dicembre 2015 intitolato "Twin suicide bombs in northeast Syria kill or wound dozens - Kurds, monitoring group" (all. L);
- una copia della procura del 1° giugno 2016. D. Con scritto spontaneo del 30 giugno 2016 gli insorgenti hanno aggiornato il Tribunale in merito alla situazione dei cristiani in Siria allegando i seguenti documenti:
- un articolo del 26 febbraio 2015 intitolato "Siria, almeno 15 uccisi tra I rapiti Distrutti I villaggi cristiani assiri" (all. M);
- un articolo in lingua inglese del 14 gennaio 2016 intitolato "The <Islamic State> release 16 Assyrian kidnapped about year ago" (all. N);
- un articolo in lingua inglese del 23 febbraio 2016 intitolato "For a ransom, The <Islamic State> closes the Assyrians citizens' file who were abducted from villages in the countryside of Tal Tamr" (all. O);
- un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "Siria, duplice attentato kamikaze: decine di vittime" (all. P);
- un articolo in lingua inglese del 31 dicembre 2015 intitolato "More causalties rise the number of al-Qameshly bombings victims to 18" (all. Q);
- un articolo in lingua inglese del 25 gennaio 2016 intitolato "15 causalties and injuries at least in an explosion at Al-Qameshly city center" (all. R);
- un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Attentato in Siria" (all. S);
- un articolo in lingua inglese del 19 giugno 2016 intitolato "6 killed wounded by Suicide attack in Qamishli" (all. T);
- un articolo in lingua inglese del 19 giugno 2016 intitolato "Suicide attack targets the Patriarch Ignatius Ephrem II" (all. U). E. Con scritto spontaneo del 2 agosto 2016 gli insorgenti hanno allegato un articolo in lingua inglese del 23 maggio 2016 intitolato "ASIA/SYRIA - Yet another attack with three victims in the area of Qamishli inhabited by Christians" nel quale viene riportato l'attacco avvenuto al quartiere siriano di al-Wusta il 21 maggio 2016. A seguito di tale episodio il nipote di A.________ è rimasto ferito (cfr. certificato medico del 28 maggio 2016). F. Il Tribunale, con decisione incidentale del 12 settembre 2016, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo ed ha nel contempo trasmesso un esemplare del ricorso e copia degli scritti successivi con i relativi allegati alla SEM invitandola a presentare una risposta al ricorso. G. Con risposta del 23 settembre 2016 l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. H. In data 21 ottobre 2016 gli insorgenti hanno riferito di un nuovo attacco terroristico da parte dell'ISIS avvenuto ad al-Qamishli il 27 luglio 2016. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (22 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 3 Preliminarmente, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 13 maggio 2016 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.
E. 4 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi).
E. 5.1 Nella querelata decisione la SEM ha anzitutto considerato che la situazione di guerra in Siria non sarebbe rilevante in materia d'asilo. In secondo luogo, per quanto riguarda la questione di un'eventuale persecuzione collettiva dei cristiani in Siria l'autorità inferiore ha rilevato che in Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Ella ha rilevato come tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso e ha concluso pertanto che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evidenze circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte.
E. 5.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgenti contestano l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo. I ricorrenti sono dell'avviso che vi siano gli estremi per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani da parte dello "Stato Islamico". L'ONU avrebbe accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa: i Jihadisti attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in base alla loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in modo spietato tali atti nelle zone che sono sotto il loro controllo. Qualora non accettassero di convertirsi o di pagare un'apposita tassa, i cristiani verrebbero rapiti, uccisi e addirittura crocifissi. Le chiese verrebbero occupate e dissacrate. Oltre ad imporre alle donne cristiane l'obbligo di indossare il velo, ai parroci sarebbe vietato celebrare messe. Due vescovi di Aleppo sarebbero stati rapiti ed un parroco sarebbe stato giustiziato. A ciò si aggiungerebbe il fatto che i ricorrenti abitavano nel quartiere cristiano al-Wusta nella città di al-Qamishli il quale sarebbe stato preso di mira da diversi attacchi terroristici. Di conseguenza, i ricorrenti sarebbero espatriati poiché oggetto di una chiara persecuzione perché cristiani. Sarebbe quindi notorio che i cristiani siano particolarmente soggetti a sequestri da parte delle milizie islamiche le quali chiederebbero dei riscatti esorbitanti per la loro liberazione. L'avanzata dei fondamentalisti islamici si sarebbe de facto tradotta in un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro che non fossero disposti ad abbracciare la fede sunnita più oltranzista. In definitiva i cristiani (e quindi anche i ricorrenti) rischierebbero di subire una seria esposizione a pericolo della propria vita e della propria libertà a causa della loro appartenenza religiosa. Per questi motivi agli insorgenti dovrebbe essere loro riconosciuta la qualità di rifugiato.
E. 5.3 Con scritti spontanei gli insorgenti menzionano il rapimento ad opera dei fondamentalisti islamici di oltre 350 cristiani nei villaggi cristiani nella loro regione di origine. Da ciò ne conseguirebbe il timore dei ricorrenti di venire rapiti per richiedere un riscatto. Nel corso degli ultimi sei mesi inoltre ad al-Qamishli i cristiani sarebbero stati oggetto di diversi attacchi terroristici. In uno di questi episodi, avvenuto il 19 giugno 2016, l'obiettivo sarebbe stato quello di colpire il Patriarca, massima figura istituzionale della Chiesa siro-ortodossa. Mentre nell'attacco avvenuto il 21 maggio 2016 sarebbe stato preso di mira il quartiere cristiano di al-Wusta, sarebbero stati uccisi tre cristiani ed in particolare il nipote del ricorrente sarebbe rimasto ferito.
E. 5.4 Nel suo atto responsivo, la SEM considera che i tragici eventi contenuti nei numerosi articoli allegati al ricorso ed agli scritti spontanei non sarebbero in grado di indurre l'autorità ad un cambiamento di opinione circa la sussistenza di una persecuzione collettiva contro i cristiani.
E. 5.5 In sede di replica, gli insorgenti osservano che al-Qamishli, città natale degli insorgenti, sarebbe nuovamente stata colpita da un attacco terroristico ad opera dello "Stato Islamico" il quale avrebbe provocato la morte di oltre 50 persone ed il ferimento di oltre 170.
E. 6 Come si evince dall'atto ricorsuale, i ricorrenti contestano unicamente l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria.
E. 6.1 In merito all'esistenza di una persecuzione collettiva, occorre ammettere che una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9).
E. 6.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive, tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6°; sentenze del TAF E-4468/2013 dell'8 aprile 2014 consid. 4.2.1 e E-1686/2016 del 4 agosto 2016 consid. 4.2.1).
E. 6.3 In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione.
E. 6.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli).
E. 6.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem).
E. 6.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente all'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate).
E. 6.7 In casu va rilevato che i ricorrenti provengono da al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka. Ora, il Tribunale in una recente sentenza ha già avuto modo di esaminare nel dettaglio la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka, concludendo all'inesistenza di una persecuzione mirata nei loro confronti (cfr. sentenza del TAF E-7028/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 10; sono escluse da tale analisi alcune zone nel sud della provincia ancora sotto il controllo di alcuni gruppi Jihadisti). A pari conclusione giunge anche una precedente e già citata sentenza riguardante proprio la città di al-Qamishli, laddove è stato concluso che essendo tale centro controllato dalle forze filogovernative e milizie curde, non vi sia modo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione collettiva all'indirizzo dei cristiani in loco (cfr. sentenza D-1495/2015 pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 9).
E. 6.8 Alla luce di quanto precede e considerato il fatto che la situazione non si sia al momento modificata in modo sostanziale e meglio che la città di al-Qamishli così come la grande maggioranza della provincia di al-Hasaka non siano attualmente controllate da gruppi Jihadisti noti per il rischio di perpetramento di violenze sui cristiani (cfr. Van Linge Thomas, the Situation in Syria, 01.07.2017, consultato su < http://images.shoutwiki.com/acloserlookonsyria/7/7b/Situation_in_Syria.png >, consultato il 12.07.2017), occorre concludere anche in questa sede all'insussistenza, per i ricorrenti, di un rischio di subire delle persecuzioni per il semplice fatto della loro appartenenza alla minoranza cristiana.
E. 6.9 Senza pregiudizio alcuno per quanto esposto sin qui, occorre quantomeno rilevare il fatto che sia innegabile che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza perpetrata da entità criminali - le quali possono in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel conflitto (segnatamente il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di gruppi terroristici) - così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del fatto che queste ultimi vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa, non essendo peraltro l'appartenenza alla confessione decisiva. Pure l'incontestabile vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure. Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
E. 8 Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti. Ciononostante, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA con decisione incidentale del 12 settembre 2016, non sono riscosse le spese processuali.
E. 9 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione:
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Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3795/2016 Sentenza del 16 agosto 2017 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Jean-Pierre Monnet, Claudia Cotting-Schalch, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A.________, nato il (...), con la moglie B.________, nata il (...), ed il figlio C.________, nato il (...), Siria, tutti patrocinati dall'avv. Ergin Cimen, Studio legale, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione della SEM del 13 maggio 2016 / N (...). Fatti: A. A.a Gli interessati, cittadini siriani, di religione cristiana e confessione siro-ortodossa nonché di etnia assira hanno vissuto nel quartiere al-Wusta di al-Qamishli (arabo) rispettivamente Qami lo (curdo) nella provincia di al-Hasaka (arabo) rispettivamente Hesiçe (curdo) fino all'espatrio avvenuto il 6 settembre 2015. Il 13 ottobre 2015 A.________ e B.________ sono entrati in Svizzera ed hanno depositato domanda d'asilo il medesimo giorno (cfr. verbale di audizione del 19 ottobre 2015 di A.________, pagg. 3 seg.; verbale d'audizione sulle generalità del 19 ottobre 2015 di B.________, pagg. 3 seg.). Il figlio C.________ li ha raggiunti in Svizzera ed ha depositato domanda d'asilo il 3 novembre 2015 (cfr. verbale d'audizione sulle generalità di C.________ del 10 novembre 2015, pag. 2 seg.). A.b Sentito sui motivi d'asilo, A.________ ha dichiarato di essere espatriato in ragione della situazione di guerra. Egli temeva costantemente i bombardamenti e gli scontri e che il figlio fosse arruolato dai curdi. In occasione di un'esplosione mentre si recava al lavoro il richiedente è stato ferito. Infine, egli ha allegato di temere delle persecuzioni a causa della sua confessione. In particolare, a Capodanno, nel quartiere cristiano di al-Wusta dove abitava con la famiglia un individuo si sarebbe fatto esplodere causando la morte di 13 persone. Tre giorni dopo in un episodio analogo suo genero sarebbe rimasto ferito (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 2 maggio 2016 di A.________, Q25 segg.). A.c La moglie B.________, sentita separatamente ha fatto valere gli stessi motivi del marito ed in particolare le pressioni da parte dei curdi che arruolavano i giovani cristiani e li mandavano al fronte, così come i timori dovuti alla presenza di Jabhat al Nusra e dello "Stato Islamico". L'interessata ha indicato di non aver avuto personalmente problemi né con i gruppi terroristici, né con i curdi, né con le autorità siriane (cfr. verbale d'audizione sulle generalità del 19 ottobre 2015 di B.________, pagg. 3 seg.; verbale d'audizione sui motivi d'asilo del 2 maggio 2016 di B.________, Q20 segg.). A.d Il figlio C.________ Sentito in merito ai motivi della sua domanda d'asilo, l'interessato ha dichiarato di essere espatriato a causa della guerra e per timore di essere arruolato dai curdi (cfr. verbale d'audizione sui motivi d'asilo di C.________ del 2 maggio 2016, Q18). A.e Gli interessati hanno depositato a sostegno della domanda d'asilo i loro passaporti siriani originali. B. Con decisione del 13 maggio 2016, notificata ai richiedenti in data 19 maggio 2016 (cfr. risultanze processuali), la Segreteria di Stato della migrazione (SEM, già Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Siria concedendo loro l'ammissione provvisoria. C. In data 17 giugno 2016 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 20 giugno 2017) gli interessati sono insorti contro detta decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, in via preliminare di procedere ad uno scambio di scritti, ossia di concedere alla SEM la facoltà di inoltrare una risposta al ricorso ed ai ricorrenti la possibilità di replicare. Nel merito, hanno concluso all'accoglimento del ricorso con contestuale riconoscimento della qualità di rifugiato e conseguente annullamento dei punti 1, 2, 3 e 6 del dispositivo della decisione impugnata. Hanno altresì presentato istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo. A sostegno dell'atto ricorsuale, gli insorgenti hanno prodotto i seguenti documenti:
- una copia della decisione impugnata (all. A) e il tracciamento dell'invio raccomandato (all. B);
- un articolo del 25 agosto 2014 intitolato "ONU: in Iraq ISIS compie pulizia etnica e religiosa" (all. C);
- un articolo in lingua francese del 30 agosto 2014 intitolato "La situation humanitaire en Syrie continue de s'aggraver, prévient Valerie Amos" (all. D);
- un articolo in lingua inglese del 16 giugno 2016 intitolato " UN condemns Isis genocide against Yazidis in Iraq and Syria" (all. E);
- un articolo in lingua inglese del 16 giugno 2016 intitolato "UN: ISIL committing genocide against Yazidis" (all. F);
- un articolo in lingua francese del 5 aprile 2016 intitolato "Dans le désert syrien, l'EI s'est acharné sur un monastère symbole de coexistence" (all. G);
- un articolo dell'11 aprile 2016 intitolato "Siria, patriarca denuncia strage di cristiani per mano dei jihadisti dell'Is" (all. H);
- un articolo del 6 gennaio 2016 intitolato "Siria. A Qamishli attentato contro i siriani" (all. I);
- un articolo in lingua inglese del 31 dicembre 2015 intitolato "Twin suicide bombs in northeast Syria kill or wound dozens - Kurds, monitoring group" (all. L);
- una copia della procura del 1° giugno 2016. D. Con scritto spontaneo del 30 giugno 2016 gli insorgenti hanno aggiornato il Tribunale in merito alla situazione dei cristiani in Siria allegando i seguenti documenti:
- un articolo del 26 febbraio 2015 intitolato "Siria, almeno 15 uccisi tra I rapiti Distrutti I villaggi cristiani assiri" (all. M);
- un articolo in lingua inglese del 14 gennaio 2016 intitolato "The release 16 Assyrian kidnapped about year ago" (all. N);
- un articolo in lingua inglese del 23 febbraio 2016 intitolato "For a ransom, The closes the Assyrians citizens' file who were abducted from villages in the countryside of Tal Tamr" (all. O);
- un articolo del 31 dicembre 2015 intitolato "Siria, duplice attentato kamikaze: decine di vittime" (all. P);
- un articolo in lingua inglese del 31 dicembre 2015 intitolato "More causalties rise the number of al-Qameshly bombings victims to 18" (all. Q);
- un articolo in lingua inglese del 25 gennaio 2016 intitolato "15 causalties and injuries at least in an explosion at Al-Qameshly city center" (all. R);
- un articolo del 19 giugno 2016 intitolato "Attentato in Siria" (all. S);
- un articolo in lingua inglese del 19 giugno 2016 intitolato "6 killed wounded by Suicide attack in Qamishli" (all. T);
- un articolo in lingua inglese del 19 giugno 2016 intitolato "Suicide attack targets the Patriarch Ignatius Ephrem II" (all. U). E. Con scritto spontaneo del 2 agosto 2016 gli insorgenti hanno allegato un articolo in lingua inglese del 23 maggio 2016 intitolato "ASIA/SYRIA - Yet another attack with three victims in the area of Qamishli inhabited by Christians" nel quale viene riportato l'attacco avvenuto al quartiere siriano di al-Wusta il 21 maggio 2016. A seguito di tale episodio il nipote di A.________ è rimasto ferito (cfr. certificato medico del 28 maggio 2016). F. Il Tribunale, con decisione incidentale del 12 settembre 2016, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo ed ha nel contempo trasmesso un esemplare del ricorso e copia degli scritti successivi con i relativi allegati alla SEM invitandola a presentare una risposta al ricorso. G. Con risposta del 23 settembre 2016 l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. H. In data 21 ottobre 2016 gli insorgenti hanno riferito di un nuovo attacco terroristico da parte dell'ISIS avvenuto ad al-Qamishli il 27 luglio 2016. I. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. I ricorrenti hanno partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, sono particolarmente toccati dalla decisione impugnata e vantano un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto sono legittimati ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
3. Preliminarmente, essendo stati i ricorrenti posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento con decisione del 13 maggio 2016 e non avendo censurato la pronuncia dell'allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo.
4. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). 5. 5.1 Nella querelata decisione la SEM ha anzitutto considerato che la situazione di guerra in Siria non sarebbe rilevante in materia d'asilo. In secondo luogo, per quanto riguarda la questione di un'eventuale persecuzione collettiva dei cristiani in Siria l'autorità inferiore ha rilevato che in Siria, stato laico, la percentuale di cristiani sull'insieme della popolazione sarebbe stimata attorno al dieci per cento. In linea di massima la popolazione cristiana residente nelle zone controllate dal governo siriano non avrebbe motivo di temere persecuzioni di natura prettamente religiosa. Nelle zone cadute in mano ai ribelli sarebbero invece rimasti pochissimi cristiani anche se tale esodo non sarebbe da ricondurre in primis a persecuzioni per motivi religiosi. Ad ogni modo, i cristiani residenti nelle zone controllate dall'opposizione avrebbero possibilità molto limitate di praticare la loro fede nelle chiese. Sebbene il governo e l'opposizione tentino di ottenere il supporto da parte della comunità cristiana, la maggior parte dei cristiani manterrebbe una posizione neutra, riuscendo ad ottenere un accomodamento con entrambi a seconda della regione di residenza. Tornando quindi alle situazione nelle zone controllate dal regime di al-Assad, la SEM ha riportato che vi sarebbero effettivamente evidenze quanto all'esistenza di singoli casi di cristiani caduti nel mirino delle autorità siriane per aver sostenuto l'opposizione. Ella ha rilevato come tuttavia il carattere di tale persecuzione sarebbe di tipo politico e non religioso e ha concluso pertanto che non vi sarebbero gli estremi per riconoscere una persecuzione sistematica dei cristiani da parte delle autorità della Repubblica Araba di Siria. Diversa sarebbe la situazione della comunità cristiana residente nelle regioni controllate dal sedicente "Stato Islamico" laddove giungerebbero evidenze circa l'esistenza di conversioni forzate di non-musulmani, soprattutto di cristiani e iazidi e di imposizione di particolari tasse a sfondo religioso, il tutto corroborato dal divieto di praticare in pubblico una religione non musulmana. In ragione di ciò quasi tutti i cristiani residenti in tali regioni sarebbero fuggiti verso altre regioni della Siria. Il terrore non colpirebbe soltanto le minoranze religiose, bensì anche importanti gruppi islamici sunniti e sciiti. Ad ogni modo non si avrebbero dati attendibili riguardo al numero di vittime dello "Stato islamico" né vi sarebbero indicatori di esecuzioni pubbliche di cristiani. Le vittime di esecuzioni pubbliche sarebbero piuttosto combattenti di gruppi ribelli avversi o di attivisti politici che avrebbero opposto resistenza. In generale, in Siria sarebbero inoltre avvenuti pochissimi assassini di cristiani per motivi religiosi. Per queste ragioni, secondo la SEM, la situazione dei cristiani in Siria e quindi la minaccia che pesa su di essi varierebbe da una regione all'altra. Solo una piccola parte dei cristiani sarebbe stata vittima di abusi. Le condizioni per il riconoscimento di una persecuzione collettiva della popolazione cristiana non sarebbero pertanto soddisfatte. 5.2 Con ricorso, richiamati e precisati i fatti esposti in corso di procedura come pure i fatti circa l'andamento della guerra civile in Siria, gli insorgenti contestano l'irrilevanza ritenuta dalla SEM circa i loro motivi d'asilo. I ricorrenti sono dell'avviso che vi siano gli estremi per riconoscere una persecuzione collettiva dei cristiani da parte dello "Stato Islamico". L'ONU avrebbe accusato più volte lo "Stato Islamico" di pulizia etnica e religiosa: i Jihadisti attaccherebbero sistematicamente uomini, donne e bambini in base alla loro appartenenza etnica, religiosa o settaria e condurrebbero in modo spietato tali atti nelle zone che sono sotto il loro controllo. Qualora non accettassero di convertirsi o di pagare un'apposita tassa, i cristiani verrebbero rapiti, uccisi e addirittura crocifissi. Le chiese verrebbero occupate e dissacrate. Oltre ad imporre alle donne cristiane l'obbligo di indossare il velo, ai parroci sarebbe vietato celebrare messe. Due vescovi di Aleppo sarebbero stati rapiti ed un parroco sarebbe stato giustiziato. A ciò si aggiungerebbe il fatto che i ricorrenti abitavano nel quartiere cristiano al-Wusta nella città di al-Qamishli il quale sarebbe stato preso di mira da diversi attacchi terroristici. Di conseguenza, i ricorrenti sarebbero espatriati poiché oggetto di una chiara persecuzione perché cristiani. Sarebbe quindi notorio che i cristiani siano particolarmente soggetti a sequestri da parte delle milizie islamiche le quali chiederebbero dei riscatti esorbitanti per la loro liberazione. L'avanzata dei fondamentalisti islamici si sarebbe de facto tradotta in un vero e proprio genocidio nei confronti di coloro che non fossero disposti ad abbracciare la fede sunnita più oltranzista. In definitiva i cristiani (e quindi anche i ricorrenti) rischierebbero di subire una seria esposizione a pericolo della propria vita e della propria libertà a causa della loro appartenenza religiosa. Per questi motivi agli insorgenti dovrebbe essere loro riconosciuta la qualità di rifugiato. 5.3 Con scritti spontanei gli insorgenti menzionano il rapimento ad opera dei fondamentalisti islamici di oltre 350 cristiani nei villaggi cristiani nella loro regione di origine. Da ciò ne conseguirebbe il timore dei ricorrenti di venire rapiti per richiedere un riscatto. Nel corso degli ultimi sei mesi inoltre ad al-Qamishli i cristiani sarebbero stati oggetto di diversi attacchi terroristici. In uno di questi episodi, avvenuto il 19 giugno 2016, l'obiettivo sarebbe stato quello di colpire il Patriarca, massima figura istituzionale della Chiesa siro-ortodossa. Mentre nell'attacco avvenuto il 21 maggio 2016 sarebbe stato preso di mira il quartiere cristiano di al-Wusta, sarebbero stati uccisi tre cristiani ed in particolare il nipote del ricorrente sarebbe rimasto ferito. 5.4 Nel suo atto responsivo, la SEM considera che i tragici eventi contenuti nei numerosi articoli allegati al ricorso ed agli scritti spontanei non sarebbero in grado di indurre l'autorità ad un cambiamento di opinione circa la sussistenza di una persecuzione collettiva contro i cristiani. 5.5 In sede di replica, gli insorgenti osservano che al-Qamishli, città natale degli insorgenti, sarebbe nuovamente stata colpita da un attacco terroristico ad opera dello "Stato Islamico" il quale avrebbe provocato la morte di oltre 50 persone ed il ferimento di oltre 170.
6. Come si evince dall'atto ricorsuale, i ricorrenti contestano unicamente l'insussistenza di una persecuzione collettiva dei cristiani in Siria. 6.1 In merito all'esistenza di una persecuzione collettiva, occorre ammettere che una persona può eccezionalmente allegare a fondamento della sua domanda d'asilo il timore di subire delle persecuzioni non mirate personalmente contro di lei. Tale è il caso in cui il richiedente l'asilo nel suo Paese d'origine o di provenienza appartiene ad un determinato gruppo di persone esposto in maniera effettiva ed intensa a persecuzioni rilevanti ai sensi dell'asilo (cfr. DTAF 2014/32 consid. 6.1; 2013/21 consid. 9). 6.2 Per invalsa prassi, il Tribunale riconosce la sussistenza di una persecuzione collettiva solo a condizioni molto restrittive, tant'è che la sola appartenenza ad un determinato gruppo vittima di persecuzioni non è sufficiente per motivare la qualità di rifugiato. Per essere rilevante ai fini dell'asilo, la persecuzione in ragione della sola appartenenza ad un determinato gruppo di persone deve soddisfare le condizioni previste all'art. 3 LAsi circa l'intensità dei pregiudizi o il timore fondato. In primo luogo la persona interessata deve dimostrare la sua appartenenza ad un determinato gruppo di persone. Dipoi v'è da verificare la sussistenza di una persecuzione mirata verso tale gruppo, ovvero bisogna valutare se i provvedimenti esistenti sono indirizzati contro un determinato gruppo di persone oppure in egual misura contro il resto della popolazione. I provvedimenti devono essere caratterizzati da una considerevole intensità. Quest'ultima è data allorquando il provvedimento implica un intervento che compromette la vita, lede l'integrità fisica, nonché, in caso di restrizione della libertà, è di considerevole durata e frequenza. Questi pregiudizi intensi e mirati devono avere l'obiettivo di colpire quanto più possibile tutti i membri di un determinato gruppo ed essere di una portata considerevole in relazione alla grandezza della comunità ("Verfolgungsdichte"). In tale contesto per apprezzare la verosimiglianza della persecuzione è di rilievo soppesare i gravi pregiudizi effettivamente subiti in passato da una porzione considerevole dello stesso gruppo di persone (cfr. DTAF 2014/32 consid. 7.2 con rinvii; 2013/12 consid. 6 con rinvio; 2013/11 consid. 5.4.2 con rinvii). Solo ove le misure di persecuzione siano dirette contro tutti i membri della comunità, e siano nel contempo frequenti e persistenti, i singoli individui facenti parte di tale comunità potranno far valere con successo l'esistenza di un fondato timore di future persecuzioni (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1995 n. 1 consid. 6°; sentenze del TAF E-4468/2013 dell'8 aprile 2014 consid. 4.2.1 e E-1686/2016 del 4 agosto 2016 consid. 4.2.1). 6.3 In specie, l'appartenenza dei ricorrenti alla comunità cristiana siriana non è posta in discussione. 6.4 Quo all'esistenza di una persecuzione collettiva, il Tribunale, vista la frammentazione del territorio susseguente alla guerra civile, ha ritenuto opportuno, adottare un approccio regionale (cfr. sentenza del TAF D-1495/2015 del 21 marzo 2016 consid. 9.4, pubblicata come sentenza di riferimento e riguardante la città di al-Qamishli). 6.5 Il Tribunale ha inoltre già avuto modo di esaminare e constatare la precarietà della situazione in Siria a seguito della perdurante guerra civile (cfr. DTAF 2015/3 consid. 6.2.1-6.2.2). Secondo le frammentarie fonti disponibili, sin dall'inizio delle manifestazioni contro il governo, i cristiani e le altre minoranze avrebbero cercato di rimanere neutrali. Con l'intensificarsi del conflitto queste ultime si sarebbero tuttavia viste obbligate a schierarsi, sostenendo alternativamente il regime o l'opposizione. Seppur non si possa partire dal principio che tutti i cristiani siano sostenitori del regime, è verosimile ritenere che la maggioranza di quest'ultimi risulterebbe essere rimasta fedele ad al-Assad (cfr. sentenza D-1495/2015, consid. 9.2.2 e fonti citate). Con lo scoppio della guerra sembra che i cristiani più abbienti abbiano potuto espatriare dalla Siria e recarsi in Libano oppure nei paesi occidentali, mentre gli altri si sarebbero invece spostati all'interno del territorio siriano verso città o regioni dove la situazione era meno pericolosa (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.3 e fonti citate). I principali motivi di fuga andrebbero ricondotti ai rischi derivanti dalle operazioni militari, ai bombardamenti, alla povertà e alla criminalità. Oltre ai motivi derivanti dalla situazione di violenza generalizzata, per i cristiani la fuga potrebbe trarre motivazioni anche dal timore di essere presi di mira per la sola appartenenza religiosa. In quanto minoranza, la situazione per questi ultimi sarebbe infatti precaria dal momento che i vari attori agenti nel conflitto li sospetterebbero di sostenere la fazione opposta. Ad aggravare il di per sé già teso contesto è la presenza dell'organizzazione terrorista autoproclamatosi "Stato Islamico" e di altri gruppi Jihadisti. Le minoranze religiose presenti in Siria, tra cui quindi anche i cristiani, temerebbero infatti di essere uccisi o perseguitati da questi attori allorché il governo siriano dovesse cadere (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.2.4 e fonti citate). Il quadro sarebbe reso ancor peggiore a causa dell'ubicazione delle zone da loro abitate, le quali avrebbero acquisito una certa importanza a livello strategico e militare (cfr. Ibidem). 6.6 Gli atti di violenza subiti dai cristiani, quali omicidi, minacce, espulsioni e rapimenti non sarebbero, in linea generale, mossi da motivi religiosi, ma piuttosto da ascrivere alla situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile. Nell'integralità del territorio siriano sarebbero relativamente poche le uccisioni di cristiani documentate e riconducibili esclusivamente all'appartenenza religiosa. Le fonti non sono tuttavia lineari: se da un lato alcuni indicano che gli attacchi di stampo religioso contro i cristiani sarebbero rari e vi sarebbero inoltre evidenze quanto al fatto che alcuni musulmani avrebbero protetto questi ultimi dai Jihadisti stranieri, dall'altro lato, la fuga massiva dei cristiani dalla Siria lascerebbe presagire una situazione di assoluta precarietà che sembra andare al di là delle mere risultanze della situazione di violenza generalizzata causata dalla guerra civile (cfr. sentenza D-1495/2015 consid. 9.3 e fonti citate). 6.7 In casu va rilevato che i ricorrenti provengono da al-Qamishli nella provincia di al-Hasaka. Ora, il Tribunale in una recente sentenza ha già avuto modo di esaminare nel dettaglio la situazione dei cristiani nella provincia di al-Hasaka, concludendo all'inesistenza di una persecuzione mirata nei loro confronti (cfr. sentenza del TAF E-7028/2014 del 6 dicembre 2016, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 10; sono escluse da tale analisi alcune zone nel sud della provincia ancora sotto il controllo di alcuni gruppi Jihadisti). A pari conclusione giunge anche una precedente e già citata sentenza riguardante proprio la città di al-Qamishli, laddove è stato concluso che essendo tale centro controllato dalle forze filogovernative e milizie curde, non vi sia modo di riconoscere l'esistenza di una persecuzione collettiva all'indirizzo dei cristiani in loco (cfr. sentenza D-1495/2015 pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 9). 6.8 Alla luce di quanto precede e considerato il fatto che la situazione non si sia al momento modificata in modo sostanziale e meglio che la città di al-Qamishli così come la grande maggioranza della provincia di al-Hasaka non siano attualmente controllate da gruppi Jihadisti noti per il rischio di perpetramento di violenze sui cristiani (cfr. Van Linge Thomas, the Situation in Syria, 01.07.2017, consultato su , consultato il 12.07.2017), occorre concludere anche in questa sede all'insussistenza, per i ricorrenti, di un rischio di subire delle persecuzioni per il semplice fatto della loro appartenenza alla minoranza cristiana. 6.9 Senza pregiudizio alcuno per quanto esposto sin qui, occorre quantomeno rilevare il fatto che sia innegabile che la popolazione cristiana del luogo abbia dovuto e debba attualmente far fronte a carenze nella protezione contro degli atti di violenza perpetrata da entità criminali - le quali possono in parte essere ricondotte anche ad attori attivi nel conflitto (segnatamente il rischio di essere oggetto di rapimenti e violenze da parte di gruppi terroristici) - così come, più genericamente, al peggioramento delle condizioni di sussistenza e di sicurezza. Occorre tuttavia prendere atto del fatto che queste ultimi vicissitudini vanno classificate quali conseguenze del conflitto in essere, che, seppur spiacevoli e di indubbia gravità, non possono essere ricondotte a una persecuzione intensa e mirata contro la minoranza religiosa, non essendo peraltro l'appartenenza alla confessione decisiva. Pure l'incontestabile vicinanza con i vari fronti di guerra e le relative conseguenze nefaste, che, come si può ben comprendere, ha causato timori importanti nei ricorrenti, e più in generale, nei residenti della regione presa in esame, non può, ad essa sola, essere ritenuta fondante atti persecutori mirati nei confronti della popolazione cristiana. Queste ultime vicissitudini possono semmai essere prese in conto nell'ambito della valutazione dell'esigibilità dell'allontanamento (cfr. sentenze del Tribunale D-1163/2015 del 22 gennaio 2016 consid. 5.4 e D-1948/2015 del 19 aprile 2016 consid. 6.4), come del resto avvenuto nel caso che ci occupa, laddove la stessa non è stata considerata data dall'autorità di prime cure. Ne consegue che sul punto di questione della qualità di rifugiato il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7. Ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
8. Visto l'esito della procedura, le spese processuali che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico dei ricorrenti. Ciononostante, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA con decisione incidentale del 12 settembre 2016, non sono riscosse le spese processuali.
9. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: