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D-3772/2022

D-3772/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-22 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (5 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta.

E. 3 L'istanza di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

E. 4 Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 5 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità can- tonale.

La giudice unica: La cancelliera:

Chiara Piras Sebastiana Bosshardt

Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3772/2022 Sentenza del 22 settembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Déborah D'Aveni; cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nata il (...), Senegal, patrocinata dall'avv. Immacolata Iglio Rezzonico, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM del 18 agosto 2022 / N (...). Visto: la domanda di asilo che A._______ ha presentato in Svizzera il 6 maggio 2022, l'estratto dalla banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 13 maggio 2022, da cui si evince che l'interessata aveva già depositato una domanda d'asilo in Francia il 17 giugno 2019, la procura del 17 maggio 2022 conferita dalla richiedente alla rappresentanza legale assegnatale, il verbale di rilevamento delle generalità del 20 maggio 2022, il verbale del 31 maggio 2022 del colloquio personale conformemente all'art. 5 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III), la richiesta di ripresa in carico della richiedente del 31 maggio 2022 presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) alle competenti autorità francesi, l'accettazione di tale richiesta da parte delle summenzionate autorità, in data 14 giugno 2022, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, la procura firmata dalla ricorrente, conferita all'Avvocato Immacolata lglio Rezzonico e/o all'Avvocato Giulia Melandri del 10 agosto 2022, la sottoscrizione del 12 agosto 2022 di rinuncia al mandato da parte della rappresentanza legale assegnatale, la decisione della SEM del 18 agosto 2022, notificata il 23 agosto 2022, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessata verso la Francia, il ricorso del 30 agosto 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 31 agosto 2022) inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale la ricorrente ha concluso, in via supercautelare, e cautelare alla concessione dell'effetto sospensivo al ricorso ed alla concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, e del gratuito patrocinio, nella persona dell'Avvocato Immacolata Iglio Rezzonico, con protestate tasse e spese; nel merito ha concluso all'accoglimento integrale del ricorso e di conseguenza all'annullamento della decisione impugnata ed alla riapertura della procedura d'asilo con restituzione degli atti alla SEM, la sospensione, in via supercautelare, dell'esecuzione dell'allontanamento del 31 agosto 2022, la decisione incidentale del Tribunale del 31 agosto 2022, notificata l'8 settembre 2022, che invitava la ricorrente a regolarizzare il ricorso tramite la sottoscrizione dello stesso in originale entro un termine di 3 giorni, la sottoscrizione del ricorso del 9 settembre 2022, gli atti medici presenti nell'incarto, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c, che avendo, come da richiesta, regolarizzato il ricorso il 9 settembre 2022, i requisiti relativi alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che nel colloquio Dublino, l'interessata ha dichiarato che in Francia avrebbe ricevuto una risposta negativa alla sua domanda d'asilo nel 2021; che in tale Paese sarebbe stata molto male; che al suo arrivo, ella sarebbe stata aiutata dalla Croce Rossa la quale l'avrebbe messa in contatto con un avvocato per interporre ricorso contro la decisione negativa; che l'avvocato, per più di un anno non l'avrebbe tuttavia contattata; che ella sarebbe pertanto venuta in Svizzera per chiedere asilo per non venire rinviata in Senegal dalle autorità francesi; che in merito all'eventuale competenza della Francia, l'interessata ha dichiarato di non voler fare ritorno in tale Paese poiché sarebbe stata vittima di aggressione sessuale in un parco pubblico e su un treno durante la pandemia di Covid-19; che inoltre in Francia non sarebbe stata curata, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte della Francia, ha escluso la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che inoltre, non sussisterebbero motivi che obbligherebbero la Svizzera ad esaminare la domanda d'asilo giusta l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III né che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che tanto la diagnosi quanto la terapia in atto per il (...) (lCD10: [...]), la (...) (lCD10: [...) e la (...) (lCD10: [...]) sarebbero state chiare; che la Francia disporrebbe inoltre di un'infrastruttura medica sufficiente e sarebbe pure tenuta, in virtù dell'art. 19 par. 1 della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza) a prestare le cure mediche adeguate; che inoltre, soltanto la capacità di trasferimento sarebbe decisiva e la SEM, se necessario, informerà le autorità francesi sulla sua situazione medica e sui trattamenti necessari in conformità agli art. 31 e 32 Regolamento Dublino III; che infine, per quanto riguarda le aggressioni subite in Francia, oltre a non essere state sostanziate da alcun elemento, tale Paese sarebbe uno stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata; che in merito alle cure ricevute in Francia, l'autorità inferiore ha evidenziato che, come da accettazione, le autorità francesi avrebbero accettato di riprenderla in carico sulla base dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III; che di conseguenza, non vi sarebbero motivi di pensare che in Francia non avrà accesso alle cure mediche necessarie, che in sede ricorsuale, l'insorgente contesta l'errata e incompleta valutazione dei fatti addotti, nonché l'inesatta applicazione delle norme di diritto internazionale ed interno; che da subito ella avrebbe manifestato i propri problemi di salute riportandoli ai maltrattamenti che il marito le avrebbe fatto subire; che ella sarebbe poi stata ricoverata presso la (...), che la precedente rappresentante legale non avrebbe approfondito i problemi di salute in relazione al possibile rinvio in Francia ed al conseguente rimpatrio in Senegal, che per il fatto stesso che la ricorrente avrebbe manifestato una grave situazione di salute psico-fisica, legata ai maltrattamenti in Senegal e alle violenze subite in Francia, l'autorità inferiore avrebbe dovuto applicare la clausola di sovranità ex art. 17 Regolamento Dublino III; che tale disposizione costituirebbe un autonomo criterio di determinazione della competenza, che tali criteri, nel caso specifico, non sarebbero stati minimamente presi in considerazione, essendosi basata la SEM unicamente sulla comunicazione «EURODAC» e sulla risposta positiva ottenuta dalla Francia, senza alcuna menzione alla vulnerabilità della ricorrente sia per la sua condizione di donna maltrattata, sia per il suo stato di salute, che in seguito, la ricorrente lamenta una mancata informazione e spiegazione in merito alla procedura d'asilo da parte della sua precedente rappresentante legale; che se le fosse stato esplicitato in che cosa consisteva il colloquio Dublino, ella non si sarebbe limitata a fare riferimento alle aggressioni subite ed alla mancanza di cure; che tali affermazioni, delineerebbero comunque in maniera molto chiara la mancanza di volontà della Francia di prendersi cura della sua domanda d'asilo; che d'altra parte, la domanda sarebbe stata respinta dalle autorità francesi e l'insorgente dovrebbe dunque tornare in un paese dal quale sarebbe dovuta fuggire; che altresì, non sarebbe neppure chiaro verso quale Paese ella verrebbe allontanata, dal momento che la Francia la considererebbe cittadina mauritana e la Svizzera cittadina senegalese; che ad ogni modo, in entrambi i Paesi ella subirebbe trattamenti inumani e degradanti, che nel caso di specie, l'esecuzione dell'allontanamento in Francia violerebbe le norme di diritto internazionale alle quali la Svizzera è legata; che in particolare la ricorrente vedrebbe peggiorato il suo stato di salute psichico, già seriamente compromesso come dai documenti medici di cui all'incarto SEM; che ella sarebbe in cura presso (...) di B._______, che inoltre, sarebbe palese che vi sarebbero state carenze sistemiche nella presa a carico della ricorrente; che nel caso di specie, sarebbe evidente che in caso di rientro in Francia l'insorgente rischierebbe il peggioramento dello stato di salute psichica, la mancanza di cure adeguate, dovendo rimanere in balia di sé stessa come concretamente avvenuto nei due anni precedenti alla venuta in Svizzera; che inoltre la SEM non avrebbe tenuto conto del fatto che la Francia avrebbe considerato la ricorrente cittadina mauritana né avrebbe valutato le questioni delle violenze domestiche subite e della possibilità reale e concreta di doverle subire ancora, in violazione delle Convenzioni sui diritti fondamentali e della LAsi, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di ripresa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente in forza del presente regolamento è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - il richiedente la cui domanda è in corso d'esame e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che nel caso di specie, le investigazioni effettuate dalla SEM hanno rivelato, dopo consultazione dell'«EURODAC», che l'interessata aveva depositato una domanda d'asilo in Francia il 17 giugno 2019 (cfr. atto SEM [...]-8/1), che in data 31 maggio 2022, la SEM ha presentato alle autorità francesi competenti, nei termini fissati all'art. 23 par. 2 Regolamento Dublino III, una richiesta di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM [...]-18/5), che il 14 giugno 2022, queste autorità hanno espressamente accettato il trasferimento della ricorrente verso la Francia, in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM [...]-21/2), che l'insorgente, nonostante non abbia negato di aver depositato una domanda d'asilo in tale Paese, ha dichiarato che non era sua volontà che la Francia fosse competente per la sua domanda d'asilo, che tuttavia, si rileva che il Regolamento Dublino III non offre il diritto al richiedente l'asilo di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che di conseguenza, la competenza della Francia è di principio data, che non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che peraltro, il paese in questione è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura] e direttiva accoglienza), che tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5); che la stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09), che contrariamente a quanto affermato in sede ricorsuale, ciò non è palesemente il caso per quanto concerne il Paese in parola (cfr. fra le tante sentenza del Tribunale D-3551/2022 del 24 agosto 2022), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che la ricorrente non ha dimostrato che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a riprenderla in carico ed a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, che inoltre, la ricorrente non ha apportato qualsivoglia indizio serio e concreto suscettibile di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno nell'ossequio dei suoi obblighi internazionali, riviandola in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinta in un tale paese, che in proposito, si rileva che, contrariamente a quanto dichiarato dalla ricorrente in corso di procedura, avendo le autorità francesi accettato di riprenderla in carico in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III, ne consegue che la sua domanda d'asilo non è ancora stata respinta, ma è tuttora in trattazione in Francia, che ella potrà dunque far valere i propri motivi d'asilo (come ad esempio le violenze domestiche subite in Senegal), così come le proprie dichiarazioni in merito alla sua nazionalità (senegalese o mauritana), dinnanzi alle autorità francesi, che per quanto riguarda le aggressioni subite in Francia e peraltro non denunciate alle autorità, il Tribunale rileva che tale Paese è uno Stato di diritto con un'autorità di polizia funzionante, disposta ed in grado di offrire la protezione adeguata, che in caso di problemi, sarà dunque compito dell'insorgente rivolgersi alle autorità francesi al fine di chiedere protezione, che in seguito, la ricorrente invoca il suo stato di salute per opporsi al trasferimento, che il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che ciò non risulta essere il caso nella fattispecie, che invero, quest'ultima è stata innanzitutto visitata da un medico generalista per (...) e (...), da trattare farmacologicamente con un antidolorifico (...) ed un anti-infiammatorio (...); che è stata altresì ritenuta necessaria una presa a carico (...) ed una visita (...) (cfr. atto SEM [...] -10/2), che il 24 maggio 2022, la ricorrente è stata sottoposta ad una visita specialistica (...) e le è stata diagnosticata una (...), così come un (...); che per il disturbo (...) le è stata prescritta una crema (...) e (...) in riserva (cfr. atto SEM [...] -14/2), che in data 18 giugno 2022, ella è stata visitata presso il servizio di Pronto Soccorso dell'Ospedale regionale di C._______ per (...); che in seguito ella è stata trasferita a (...) per presa a carico specialistica (cfr. atto SEM [...] -33/2), che in seguito alla degenza dal 18 giugno 2022 al 5 luglio 2022 alla (...), le è stata diagnosticata una (...), e quale diagnosi somatica, (...), (...); che la terapia prescritta prevedeva l'assunzione di (...) e (...); che la paziente è inoltre stata segnalata per presa a carico (...) presso il (...) di B._______; che altresì è stata ritenuta utile l'esecuzione di un (...) (cfr. atto SEM [...] -30/5), che dopo il consulto (...) del 5 luglio 2022 presso il (...) di B._______ ha adeguato la terapia per il suo (...) (ICD:10 [...]) con (...) e (...) in riserva (cfr. atto SEM [...]-27/2), che l'interessata è stata vista nuovamente dal medico specialista in (...) il 2 settembre 2022 per la rivalutazione dello status (...) e monitoraggio farmacologico; che il medico non ha rilevato acuzie (...) in atto, né aspetti di (...) ed ha adeguato la terapia prescrivendo (...), (...), e (...) in riserva (cfr. atto SEM [...] -47/2), che al controllo del 16 settembre 2022, la ricorrente ha riportato una condizione di (...); che il (...), non presente (...), né (...); che la terapia è stata nuovamente adeguata con (...), (...), con (...) e (...) in riserva (cfr. atto SEM [...] -49/2), che è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale; che allo stesso modo, non vi sono elementi per sospettare che le patologie diagnosticate possano raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento, che inoltre, è notorio che lo Stato di destinazione dispone di infrastrutture mediche sufficienti, che la Francia, in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che per quanto riguarda le cure ricevute in Francia, come già rilevato in precedenza, le autorità francesi hanno accettato la richiesta di ripresa in carico in applicazione dell'art. 18 par. 1 lett. b Regolamento Dublino III; che pertanto, non vi sono motivi per ritenere che in Francia non avrebbe accesso alle cure mediche necessarie, come peraltro ne ha già beneficiato in passato, che ad ogni modo, per ovviare ad eventuali problemi di interruzione della terapia, la ricorrente potrà essere trasferita con una riserva sufficiente di farmaci, che altresì, prima del trasferimento, se necessario, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità francesi dell'arrivo e degli eventuali problemi di salute dell'insorgente (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III), che di conseguenza, lo stato di salute della ricorrente non è ostativo all'esecuzione del trasferimento, che agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe la ricorrente al rischio di essere privata del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in altre parole, ella non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Francia, che, ad ogni modo, appartiene alla ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione, che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, la Francia è competente dell'esame della domanda di asilo della ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderla in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo della ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso la Francia conformemente all'art. 44 LAsi, che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che, visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso la Francia, confermata, che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che pertanto, è respinta pure la domanda di concessione del gratuito patrocinio ai sensi dell'art. 102m cpv. 1 e 4 LAsi, che le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 31 agosto 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/ Weissenberger [ed.], Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. L'istanza di concessione del gratuito patrocinio è respinta.

4. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

5. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: