Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) ed allontanamento
Erwägungen (5 Absätze)
E. 1 La domanda di restituzione del termine è accolta.
E. 2 Per la procedura di restituzione del termine non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili.
E. 3 Il ricorso del 28 giugno 2013 è respinto.
E. 4 Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 5 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3717/2013 Sentenza del 5 agosto 2013 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Markus König, Contessina Theis, cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nato il (...), Egitto, alias A._______, nato il (...), Paese sconosciuto ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento / Domanda di restituzione del termine; decisione dell'UFM del 18 giugno 2013 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera in data 10 febbraio 2013; il documento che l'UFM ha rimesso al ricorrente il giorno medesimo, mediante il quale lo ha reso attento circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; il verbale di audizione del 18 febbraio 2013 (di seguito: verbale 1); la domanda di riammissione in Italia del richiedente da parte dell'UFM del (...) 2013; la decisione dell'autorità competente italiana del (...) 2013 nella quale ha respinto tale richiesta; il provvedimento dell'UFM del 10 maggio 2013 con il quale l'Ufficio ha posto fine alla procedura Dublino e ha statuito che la procedura d'asilo si sarebbe svolta in Svizzera; il verbale di audizione del 10 giugno 2013 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 18 giugno 2013, notificata all'interessato il 19 giugno 2013 (cfr. risultanze processuali), con la quale detto Ufficio non è entrato nel merito della domanda d'asilo del richiedente ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) e ha pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dell'allontanamento medesimo; il ricorso del 28 giugno 2013 (cfr. timbro del plico raccomandato; data di entrata: 1° luglio 2013), con il quale l'insorgente ha chiesto la restituzione del termine per inosservanza giusta l'art. 24 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore; che ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili; l'incarto originale dell'UFM, pervenuto al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) in data 2 luglio 2013; i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono; e considerato: che, se presentato tempestivamente (art. 108 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo dell'UFM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32]), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA; che il Tribunale esamina d'ufficio e con piena cognizione la ricevibilità del ricorso (cfr. DTAF 2007/6 consid. 1); che il Tribunale è competente per statuire nei casi di domande di restituzione dei termini nelle fattispecie che rientrano nella sua giurisdizione (Ursina Beerli-Bonorand, Die ausserordentlichen Rechtsmittel in der Verwaltungsrechtspflege des Bundes und der Kantone, Zurigo 1985, pag. 233); che il ricorso contro una decisione di non entrata nel merito di una domanda d'asilo deve essere depositato entro cinque giorni lavorativi a decorrere dal giorno feriale successivo a quello della notificazione della decisione (art. 108 cpv. 2 LAsi e art. 20 cpv. 1 e 3 PA); che gli atti scritti devono essere consegnati all'autorità oppure, all'indirizzo di questa, a un ufficio postale svizzero o una rappresentanza diplomatica o consolare svizzera al più tardi l'ultimo giorno del termine (art. 21 cpv. 1 PA); che la decisione impugnata è stata notificata il 19 giugno 2013 (cfr. risultanze processuali); che il termine di ricorso veniva a scadenza il 26 giugno 2013; che essendo stato consegnato il 28 giugno 2013 alla Posta, il ricorso è stato depositato tardivamente; che il ricorrente allega di non avere potuto procedere alla redazione del ricorso entro il termine in quanto sarebbe stato ricoverato dal 21 al 27 giugno 2013; che a sostegno di tale allegazione ha prodotto una copia di un documento provvisorio dell'Ospedale (...), redatto dal Dr med. B._______, Medico assistente, secondo cui l'interessato sarebbe stato degente presso il servizio dal 21 al 27 giugno 2013 a causa di (...); che quindi il ricorrente chiede che il Tribunale restituisca il termine giusta l'art. 24 PA e dichiari il ricorso ricevibile; che giusta l'art. 24 cpv. 1 PA, se il richiedente o il suo rappresentante è stato impedito, senza sua colpa, di agire entro il termine stabilito, detto termine è restituito se, entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento, ne viene fatta domanda motivata e l'atto omesso viene compiuto; che nella fattispecie il richiedente ha compiuto l'atto omesso, inoltrando il ricorso, e ha presentato domanda di restituzione del termine entro 30 giorni dalla cessazione dell'impedimento; che ne consegue che detta domanda è ricevibile; che la restituzione del termine serve a impedire quei pregiudizi giuridici che possono insorgere per un partecipante al procedimento a causa dell'inosservanza, senza colpa, di un termine (cfr. Stefan Vogel in: Auer/Müller/Schindler [edit.], Kommentar zum Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Zurigo/San Gallo 2008, n. 1 ad art. 24); che un impedimento è considerato senza colpa quando sono dati motivi oggettivi e non vi è stata negligenza da parte del ricorrente, rispettivamente del suo rappresentante, ad esempio in caso di catastrofi naturali, servizio militare o grave malattia; che non basta che il ricorrente medesimo sia stato impedito ad agire entro il termine stabilito, ma lo stesso deve essere stato anche impossibilitato a incaricare un terzo di compiere gli atti di procedura necessari; che la giurisprudenza in materia di restituzione dei termini è molto restrittiva (v. Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3a ed., Berna 2011, pag. 304, n. 2.2.6.7); che anche motivi soggettivi possono giustificare una restituzione del termine quando, in una situazione oggettiva di piena capacità, l'atto non è stato compiuto in quanto la situazione non è stata valutata correttamente a causa di una situazione di errore o di mancata conoscenza; che in presenza di più circostanze, le quali considerate singolarmente non giustificherebbero l'inosservanza del termine, le condizioni dell'art. 24 PA possono essere adempiute (cfr. a proposito: Stefan Vogel, op. cit., n. 10 segg. ad art. 24); che il ricorrente deve provare di non avere osservato il termine a causa di un impedimento senza colpa; che non è sufficiente che egli renda verosimili le relative circostanze, ma ne deve fornire la prova (cfr. Ursina Beerli-Bonorand, op. cit., pagg. 227 segg.); che secondo il documento provvisorio dell'Ospedale (...) prodotto, l'interessato è stato ospedalizzato dal 21 al 27 giugno 2013; che nella fattispecie, il Tribunale riconosce la presenza di più circostanze sfavorevoli al ricorrente per l'inoltro tempestivo del suo ricorso, in particolare la brevità del termine, l'assenza di un rappresentante legale nonché il menzionato ricovero in ospedale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2005 n. 10); che, conseguentemente, non sarebbe stato ragionevolmente possibile per il ricorrente agire entro il termine stabilito dalla legge; che per questi motivi, il Tribunale ritiene che l'interessato sia stato impedito di agire entro il termine senza colpa; che in aggiunta, il Tribunale osserva che l'interessato ha inoltrato il suo ricorso già l'indomani del suo congedo dall'ospedale, circostanza che va apprezzata a suo favore; che quindi la domanda di restituzione del termine è accolta e di conseguenza vi è motivo di entrare nel merito del ricorso; che giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se l'interessato può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (ibid., consid. 6); che durante la procedura di prima istanza, l'interessato non ha prodotto alcun documento che adempia i citati criteri; che durante l'audizione sulle generalità ha dichiarato di essere titolare di un passaporto, giunto a scadenza tre mesi prima, nonché una carta d'identità, e che entrambi i documenti si troverebbero a Milano presso un amico (cfr. verbale 1, pag. 5); che, in occasione della seconda audizione, il richiedente ha consegnato una fotocopia del passaporto e, reso attento sul fatto che detta copia non può essere considerato un documento valido ai sensi della legge, egli ha allegato che il documento originale si troverebbe a C._______ (cantone Ticino); che il Tribunale ritiene che è a giusto titolo che l'UFM ha ritenuto che non vi fossero motivi scusabili per la mancata produzione dei documenti richiesti; che infatti, al momento della decisione dell'UFM, il richiedente aveva già presentato la sua domanda in Svizzera da oltre quattro mesi, senza avere nel frattempo fornito un documento d'identità; che, nonostante fosse stato sollecitato a presentare i documenti richiesti, egli, durante la seconda audizione, ha prodotto solamente una fotocopia, nonostante avesse il documento a C._______, che avrebbe quindi potuto facilmente consegnare; che nel caso in esame, il ricorrente ha prodotto il suo passaporto solamente in sede ricorsuale; che il ricorrente non può trarre vantaggio dall'inoltro di un documento d'identità in sede ricorsuale, visto che, se effettuata solamente a questo stadio, la consegna va ritenuta tardiva e nulla cambia alla decisione di non entrata nel merito (cfr. Walter Stöckli, Asyl, in: Peter Uebersax/Beat Rudin/Thomas Hugi Yar/Thomas Geiser [edit.], Ausländerrecht, Handbücher für die Anwaltspraxis, vol. VIII, 2a ed., Basilea 2009, n. 11.120, pag. 562 con riferimento a GICRA 1999 n. 16 consid. 5c.); che, per i motivi esposti, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile (cfr. anche DTAF 2010/2); che occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato del richiedente; che inoltre con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto, con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi, una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione alla quale si rinvia, il Tribunale ritiene che le allegazioni dell'interessato non soddisfino le condizioni degli art. 3 e 7 LAsi; che neppure dalle allegazioni ricorsuali emergono nuovi elementi, fatti o mezzi di prova, atti a modificare quanto già ritenuto in prima istanza, sicché per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni dell'UFM; che pertanto non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità di ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che inoltre non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini di accertare l'esistenza di un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50, consid. 5-8 e DTAF 2007/8, consid. 5.6.5-5.7); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo Paese di origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105); che da quanto esposto ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito di ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e cpv. 2, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 ordinanza 1 dell'11 agosto 1999 sull'asilo relativa a questioni procedurali [OAsi 1, RS 142.311] ; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr; che, giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (cfr. art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr); che, nonostante il contesto politico teso, la situazione vigente in Egitto non è caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale (cfr. tra le altre la Sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3088/2013 del 22 luglio 2013); che quanto alla situazione personale del ricorrente va rilevato che egli è scolarizzato e dispone di una formazione nonché di un'esperienza professionale quale elettricista; che non risulta che l'incidente avuto sul lavoro in Italia nel (...) del 2005 lo abbia reso inabile al lavoro visto che, in occasione dell'audizione sulle generalità, ha dichiarato di avere lavorato in nero dalla metà del 2005 fino a quest'anno facendo piccole riparazioni; che in aggiunta, oltre all'arabo, sua lingua madre, ha una buona conoscenza dell'italiano (cfr. verbale 1, pagg. 3-5 seg. e verbale 2, pag. 5); che inoltre in patria egli dispone di un appartamento e può contare sulla presenza di tre fratelli, tre sorelle e di numerosi parenti paterni e materni; che peraltro la sua famiglia possiede un terreno (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pag. 4); che motivi medici rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento esclusivamente quando le cure necessarie ed essenziali non sono ottenibili nel Paese di origine e un rimpatrio comprometterebbe rapidamente e in modo rischioso per la vita lo stato di salute della persona; che sono considerate essenziali le cure di medicina generale e acuta strettamente necessarie per permettere una conduzione di un'esistenza conforme alla dignità umana; che non può essere concluso all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento per il solo motivo che non è garantito un trattamento medico conforme agli standard svizzeri (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 con relativo riferimento); che il ricorrente, invitato a esporre una sintesi dettagliata dei suoi problemi di salute (cfr. verbale 2, pag. 7), ha allegato, producendo la rispettiva documentazione medica e reiterando questi problemi anche in sede di ricorso, di soffrire di una lombalgia cronica con deficit neurologico all'arto inferiore sinistro, in cura con degli analgesici e antiinfiammatori nonché con dei rilassanti muscolari; che i suoi problemi alle vertebre sarebbero da ricondurre all'incidente sul lavoro nel 2005; che egli soffre di diabete, in cura con dei farmaci per il controllo della glicemia, di epatite C, la quale sarebbe stata trattata con una cura di tre mesi in Italia, di asma, in cura con uno spray, di cefalea, curata con degli antidolorifici, e problemi agli occhi, per i quali ha ricevuto una ricetta per delle gocce e degli occhiali; che egli avrebbe anche problemi di ascessi; che il Tribunale ritiene, come rettamente osservato dall'autorità inferiore, che l'interessato potrà accedere in patria delle cure necessarie; che in alcun modo può essere concluso all'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento ai sensi della giurisprudenza suesposta; che di conseguenza, i problemi di salute lamentati non possono giustificare la sua ammissione provvisoria; che peraltro va menzionata la possibilità per il ricorrente di chiarire il suo stato di salute e, in relazione ai mezzi necessari per accedere alle cure mediche in patria, il Tribunale segnala che, se date le condizioni, egli ha la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi; che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in patria è in casu da ritenersi ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44 cpv. 2 LAsi); che vi è comunque d'attendersi che l'UFM avrà premura di tenere conto di eventuali trattamenti in corso al momento di procedere all'esecuzione dell'allontanamento; che infine non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr); che, infatti, il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia di allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che, in virtù di quanto precedentemente enunciato, le conclusioni ricorsuali tendenti all'annullamento della decisione impugnata e alla trasmissione degli atti all'autorità inferiore per nuova decisione vanno respinte; che per quanto concerne la domanda di restituzione del termine, non si prelevano spese processuali e al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non viene assegnata alcuna indennità di spese ripetibili (art. 63 cpv. 1 e art. 64 PA nonché art. 7 e 8 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che essendo le allegazioni del ricorso contro la decisione di non entrata nel merito dell'UFM sprovviste di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b TS-TAF); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione; che quindi non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]); che la pronuncia è quindi definitiva; (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. La domanda di restituzione del termine è accolta.
2. Per la procedura di restituzione del termine non si prelevano spese processuali e non vengono assegnate indennità di ripetibili.
3. Il ricorso del 28 giugno 2013 è respinto.
4. Le spese processuali di CHF 600.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
5. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: