Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessata, nata il (...) e di origine congolese, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...). Ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata in seguito ad un abuso sessuale perpetratole da un comandante di polizia. Abbandonata dal marito, ricercato dalla polizia, ora ritrovato in Svizzera, nel 2002 la richiedente avrebbe lasciato Kinshasa per trasferirsi da uno zio del marito a E._______, nel Bas-Congo, ove avrebbe condotto una vita tranquilla fino al gennaio 2007. Insieme a detto zio, l'interessata avrebbe aperto un ristorante, in cui avrebbe lavorato come cameriera e in cui si sarebbero organizzate due volte alla settimana riunioni politiche del partito F._______ (G._______), di cui lo zio sarebbe stato esponente di spicco ma alle quali essa non avrebbe mai partecipato. La sera del 27 gennaio 2007 alle ore 22:00 alcuni poliziotti avrebbero fatto irruzione nella casa in cui la richiedente alloggiava, arrestandola insieme allo zio, alla zia ed ai cugini. Dopo essere stati tutti condotti al commissariato di polizia a E._______, l'interessata sarebbe stata collocata insieme alla zia in una cella, dalla quale durante la notte sarebbe stata prelevata dal comandante della polizia e condotta in un casolare dietro alle celle. Qui la richiedente sarebbe stata violentata dall'uomo e da un altro agente, il quale l'avrebbe in seguito trasportata all'ospedale a causa di un'emorragia. All'ospedale un'infermiera sua conoscente l'avrebbe aiutata a fuggire, portandola a casa propria. Da qui essa sarebbe poi salita su un camion che l'avrebbe portata a Brazzaville, in Congo, ove sarebbe rimasta un mese per poi partire per la Francia, da cui sarebbe poi giunta in Svizzera. A sostegno delle sue allegazioni, la richiedente ha depositato una "attestation de perte des pieces d'identité" rilasciata a Kinshasa il (...), e una "attestation de mariage coutumier monogamique" dell'unione fra lei e il marito, H._______, datato (...). Quest'ultimo ha, tra l'altro, inoltrato domanda d'asilo in Svizzera il (...), sulla quale l'allora Ufficio dei rifugiati (UFR), con decisione frattanto passata in giudicato, non è entrato nel merito della domanda e disposto l'allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso. L'esecuzione del suo rinvio è stata nel frattempo sospesa dall'UFM fino a conclusione del presente procedimento (cfr. scritto dell'UFM del 27 agosto 2008, agli atti). B. Con decisione del 26 aprile 2007 l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 29 maggio 2007 l'interessata ha inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Con decisione incidentale del 19 giugno 2007 codesto Tribunale ha autorizzato la ricorrente, a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre considerato il gravame privo di probabilità d'esito favorevole ed ha quindi respinto la summenzionata domanda di esonero dal versamento di un anticipo. Ha quindi invitato la ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali. E. Il 2 luglio 2007 la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. F. Il (...) la ricorrente ha dato alla luce una figlia, C._______. In seguito a tale nascita, il 7 ottobre 2008 è stato concesso alla ricorrente di trasferirsi nel canton I._______, ove risiede il marito e padre della bambina, H._______. Il (...) nasce il secondo figlio della coppia, D._______. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (19 Absätze)
E. 1 Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF), in virtù dello art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In materia d'asilo il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gravame adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 3 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5).
E. 4.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi).
E. 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili nonché sbrigative e generiche le allegazioni della richiedente concernenti i propri motivi d'asilo. In particolare, non sarebbe stata in grado di rendere verosimili l'attività politica dello zio, la prigionia, lo stupro e la fuga dall'ospedale, della quale avrebbe peraltro dato tre versioni differenti fra loro. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
E. 5.2 Nel gravame, l'insorgente afferma innanzitutto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le sue allegazioni sarebbero non solo prive di contraddizioni rilevanti, ma anche precise, dettagliate e rilevanti. In particolare non sarebbe stata in grado di indicare il significato della sigla F._______ poiché appunto estranea alle questioni politiche dello zio. Essa sottolinea come lo stupro sia un'esperienza traumatica, e, malgrado la grande fatica di raccontare un evento per lei così penoso, la descrizione dell'accaduto sarebbe da ritenersi alquanto dettagliata. Per quanto concerne la propria fuga, l'insorgente ritiene che non vi siano tre versioni differenti, bensì che ad ogni audizione avrebbe aggiunto nuovi dettagli, i quali però non contraddicono quanto riferito in precedenza. La ricorrente conclude che la decisione impugnata si fonda su un accertamento inesatto dei fatti rilevanti ai fini della procedura d'asilo, e che pertanto, essendo esposta al rischio di persecuzioni da parte delle autorità del Congo, un suo rinvio in detto Paese sarebbe impossibile, illecito e non ragionevolmente esigibile.
E. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragion per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. In primo luogo, stando a quanto rilevato da codesta istanza, trattasi il partito F._______ (G._______) di una milizia ribelle congolese, colpevole di massacri di massa e stupri, situata nel Nord-Kivu, quindi ad est della Repubblica Democratica del Congo (RDC). Tale milizia non è attiva all'ovest del paese, ove viveva la ricorrente. È quindi poco verosimile che lo zio appartenesse a tale milizia e dunque che egli svolgesse riunioni politiche. Su questo punto il racconto della ricorrente manca quindi di credibilità. La ricorrente ha poi affermato di essere stata violentata in prigione e di essere quindi stata trasportata all'ospedale poiché perdeva "tantissimo sangue" (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2007, pag. 6 e verbale d'audizione del 12 aprile 2007, pag. 6), e da tal luogo essa sarebbe fuggita da una finestra, siccome la sua stanza si trovava al pianterreno. Anche su questo punto il racconto esce da ogni logica di verosimiglianza. Da un lato è difficilmente pensabile che nello stato in cui si sarebbe trovata avrebbe potuto "riuscire a salire su una sedia e a scavalcare dapprima la finestra (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2007, pag. 8) e subito dopo un muretto". In secondo luogo è altresì poco verosimile, che la ricorrente, essendo in fermo d'arresto ed in attesa di essere portata a Kinshasa per essere interrogata (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2007, pag. 5) sia stata portata in un ospedale accessibile a tutta la popolazione, posta al pianterreno con un soldato di guardia unicamente alla porta, in una stanza con finestra, ma senza sbarre, da cui era prevedibile che essa riuscisse a fuggire. Infine, quando esortata a raccontare cosa si ricordasse di preciso del comandante, essa si è limitata a rispondere che "è un ricordo brutto di questo comandante" (cfr. verbale d'audizione del 12 aprile 2007, pag. 6) senza fornire alcun ulteriore dettaglio. Queste risposte sono da considerare generiche ed inverosimili. In altre parole, v'é ragione di concludere che i motivi fatti valere dalla ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria. A mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria.
E. 6.2 Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262).
E. 8.2 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); GICRA 1996 n. 18. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile.
E. 8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ciò posto, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Secondo l'ancora attuale prassi della CRA, già ripresa da questo Tribunale e senza che qui vi sia motivo di scostarsene, l'allontanamento e l'esecuzione dello stesso è di principio esigibile per le persone aventi il loro ultimo domicilio a Kinshasa o in una città aeroportuale dell'ovest del Paese, oppure se dispongono di una solida rete sociale o famigliare in una di queste città. Secondo la citata prassi, anche in tali circostanze, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile, per esempio, per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (cfr. GICRA 2004 n. 33, consid. 8.3; fra le tante, decisione del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del 25 aprile 2008). Nel caso in disamina occorre tener presente che il marito della ricorrente risiede ora in Svizzera ed a suo carico esiste una decisione passata in giudicato di non entrata nel merito con disposizione dell'allontanamento ed esecuzione dello stesso, sospesa fino a conclusione della procedura iniziata dalla qui ricorrente. Va osservato che l'ultimo domicilio del marito nel 2002 risulta essere Kinshasa, ove egli ha lavorato come insegnante. Su questo punto si può dunque partire dal presupposto che in tal luogo egli possa predisporre ancora di una rete sociale. Del resto la ricorrente, dopo essersi trasferita a Kinshasa, ha potuto vivere presso gli zii del marito. Da quest'ottica un rimpatrio della ricorrente, tenuto conto che potrà avvenire unitamente al marito, appare ragionevolmente esigibile. Peraltro, rientrerebbe nei di lui obblighi quello di sostenere economicamente moglie e figli. Da parte sua, la ricorrente è giovane ed ha una buona formazione scolastica di tipo superiore in ambito pedagogico (cfr. verbale d'audizione del 12 marzo 2007, pag. 1) e possiede inoltre un'esperienza professionale quale cameriera (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2007, pag. 3). Ella non ha neppure preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa e tutta la famiglia, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile.
E. 9 Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.
E. 10 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 11 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura a giudice unico con l'approvazione del secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 12 Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 14 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare è computato con l'anticipo versato dalla ricorrente in data 2 luglio 2007.
- Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno (in copia, per corriere interno; allegato incarto N [...]) J._______(in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3654/2007-cac {T 0/2} Sentenza dell'11 febbraio 2010 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi, cancelliere Carlo Monti; Parti A._______, Congo (Kinshasa), alias B._______, C._______, nata il 1° marzo 2008, D._______, nato il 16 aprile 2009, Congo (Brazzaville) ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 26 aprile 2007 / N [...]. Fatti: A. L'interessata, nata il (...) e di origine congolese, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...). Ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriata in seguito ad un abuso sessuale perpetratole da un comandante di polizia. Abbandonata dal marito, ricercato dalla polizia, ora ritrovato in Svizzera, nel 2002 la richiedente avrebbe lasciato Kinshasa per trasferirsi da uno zio del marito a E._______, nel Bas-Congo, ove avrebbe condotto una vita tranquilla fino al gennaio 2007. Insieme a detto zio, l'interessata avrebbe aperto un ristorante, in cui avrebbe lavorato come cameriera e in cui si sarebbero organizzate due volte alla settimana riunioni politiche del partito F._______ (G._______), di cui lo zio sarebbe stato esponente di spicco ma alle quali essa non avrebbe mai partecipato. La sera del 27 gennaio 2007 alle ore 22:00 alcuni poliziotti avrebbero fatto irruzione nella casa in cui la richiedente alloggiava, arrestandola insieme allo zio, alla zia ed ai cugini. Dopo essere stati tutti condotti al commissariato di polizia a E._______, l'interessata sarebbe stata collocata insieme alla zia in una cella, dalla quale durante la notte sarebbe stata prelevata dal comandante della polizia e condotta in un casolare dietro alle celle. Qui la richiedente sarebbe stata violentata dall'uomo e da un altro agente, il quale l'avrebbe in seguito trasportata all'ospedale a causa di un'emorragia. All'ospedale un'infermiera sua conoscente l'avrebbe aiutata a fuggire, portandola a casa propria. Da qui essa sarebbe poi salita su un camion che l'avrebbe portata a Brazzaville, in Congo, ove sarebbe rimasta un mese per poi partire per la Francia, da cui sarebbe poi giunta in Svizzera. A sostegno delle sue allegazioni, la richiedente ha depositato una "attestation de perte des pieces d'identité" rilasciata a Kinshasa il (...), e una "attestation de mariage coutumier monogamique" dell'unione fra lei e il marito, H._______, datato (...). Quest'ultimo ha, tra l'altro, inoltrato domanda d'asilo in Svizzera il (...), sulla quale l'allora Ufficio dei rifugiati (UFR), con decisione frattanto passata in giudicato, non è entrato nel merito della domanda e disposto l'allontanamento nonché l'esecuzione dello stesso. L'esecuzione del suo rinvio è stata nel frattempo sospesa dall'UFM fino a conclusione del presente procedimento (cfr. scritto dell'UFM del 27 agosto 2008, agli atti). B. Con decisione del 26 aprile 2007 l'UFM ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 29 maggio 2007 l'interessata ha inoltrato ricorso contro la menzionata decisione dell'UFM dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF). Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. Con decisione incidentale del 19 giugno 2007 codesto Tribunale ha autorizzato la ricorrente, a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Ha inoltre considerato il gravame privo di probabilità d'esito favorevole ed ha quindi respinto la summenzionata domanda di esonero dal versamento di un anticipo. Ha quindi invitato la ricorrente a versare un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali. E. Il 2 luglio 2007 la ricorrente ha tempestivamente versato l'anticipo richiesto. F. Il (...) la ricorrente ha dato alla luce una figlia, C._______. In seguito a tale nascita, il 7 ottobre 2008 è stato concesso alla ricorrente di trasferirsi nel canton I._______, ove risiede il marito e padre della bambina, H._______. Il (...) nasce il secondo figlio della coppia, D._______. G. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 della Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32), il Tribunale amministrativo federale (TAF), in virtù dello art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 della Legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa (PA, RS 172.021) prese dalla autorità menzionate agli art. 33 e 34 LTAF. In materia d'asilo il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il gravame adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48, 50 e 52 PA nonché all'art. 108 cpv. 1 LAsi. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano, il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. decisione del Tribunale amministrativo federale D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2. ed., Bern 2002, no. 2.2.6.5). 4. 4.1 Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiate le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2a frase LAsi). 4.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato inverosimili nonché sbrigative e generiche le allegazioni della richiedente concernenti i propri motivi d'asilo. In particolare, non sarebbe stata in grado di rendere verosimili l'attività politica dello zio, la prigionia, lo stupro e la fuga dall'ospedale, della quale avrebbe peraltro dato tre versioni differenti fra loro. Inoltre, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 5.2 Nel gravame, l'insorgente afferma innanzitutto, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, che le sue allegazioni sarebbero non solo prive di contraddizioni rilevanti, ma anche precise, dettagliate e rilevanti. In particolare non sarebbe stata in grado di indicare il significato della sigla F._______ poiché appunto estranea alle questioni politiche dello zio. Essa sottolinea come lo stupro sia un'esperienza traumatica, e, malgrado la grande fatica di raccontare un evento per lei così penoso, la descrizione dell'accaduto sarebbe da ritenersi alquanto dettagliata. Per quanto concerne la propria fuga, l'insorgente ritiene che non vi siano tre versioni differenti, bensì che ad ogni audizione avrebbe aggiunto nuovi dettagli, i quali però non contraddicono quanto riferito in precedenza. La ricorrente conclude che la decisione impugnata si fonda su un accertamento inesatto dei fatti rilevanti ai fini della procedura d'asilo, e che pertanto, essendo esposta al rischio di persecuzioni da parte delle autorità del Congo, un suo rinvio in detto Paese sarebbe impossibile, illecito e non ragionevolmente esigibile. 6. 6.1 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. In particolare questo Tribunale tiene a sottolineare che l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni precise sui fatti addotti a sostegno dei motivi presentati a fondamento della sua domanda d'asilo, ragion per cui v'è motivo di concludere alla loro inverosimiglianza. In primo luogo, stando a quanto rilevato da codesta istanza, trattasi il partito F._______ (G._______) di una milizia ribelle congolese, colpevole di massacri di massa e stupri, situata nel Nord-Kivu, quindi ad est della Repubblica Democratica del Congo (RDC). Tale milizia non è attiva all'ovest del paese, ove viveva la ricorrente. È quindi poco verosimile che lo zio appartenesse a tale milizia e dunque che egli svolgesse riunioni politiche. Su questo punto il racconto della ricorrente manca quindi di credibilità. La ricorrente ha poi affermato di essere stata violentata in prigione e di essere quindi stata trasportata all'ospedale poiché perdeva "tantissimo sangue" (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2007, pag. 6 e verbale d'audizione del 12 aprile 2007, pag. 6), e da tal luogo essa sarebbe fuggita da una finestra, siccome la sua stanza si trovava al pianterreno. Anche su questo punto il racconto esce da ogni logica di verosimiglianza. Da un lato è difficilmente pensabile che nello stato in cui si sarebbe trovata avrebbe potuto "riuscire a salire su una sedia e a scavalcare dapprima la finestra (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2007, pag. 8) e subito dopo un muretto". In secondo luogo è altresì poco verosimile, che la ricorrente, essendo in fermo d'arresto ed in attesa di essere portata a Kinshasa per essere interrogata (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2007, pag. 5) sia stata portata in un ospedale accessibile a tutta la popolazione, posta al pianterreno con un soldato di guardia unicamente alla porta, in una stanza con finestra, ma senza sbarre, da cui era prevedibile che essa riuscisse a fuggire. Infine, quando esortata a raccontare cosa si ricordasse di preciso del comandante, essa si è limitata a rispondere che "è un ricordo brutto di questo comandante" (cfr. verbale d'audizione del 12 aprile 2007, pag. 6) senza fornire alcun ulteriore dettaglio. Queste risposte sono da considerare generiche ed inverosimili. In altre parole, v'é ragione di concludere che i motivi fatti valere dalla ricorrente nell'ambito della procedura in esame sono, come facilmente riconoscibili, palesemente inverosimili e, in tutta evidenza, non costituiscono, di per sé, un indizio proprio a giustificare la qualità di rifugiato ai sensi dell'art. 3 LAsi, tanto meno determinante per la concessione della protezione provvisoria. A mente di questo Tribunale, l'autorità inferiore ha rettamente considerato che i fatti addotti dal ricorrente nella presente procedura d'asilo, non sono propri a motivare la qualità di rifugiato o determinanti per la concessione della protezione provvisoria. 6.2 Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 7. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, l'Ufficio federale dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStr). La questione dell'ammissibilità, dell'esigibilità e della possibilità dell'allontanamento deve essere esaminata d'ufficio (cfr. sentenza del TAF D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262). 8.2 Nella misura in cui codesto Tribunale ha confermato la decisione dell'UFM relativa alla domanda d'asilo della ricorrente, quest'ultima non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). In siffatte circostanze, non v'è motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposto, in caso di allontanamento nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); GICRA 1996 n. 18. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente è ammissibile. 8.3 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Ciò posto, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Congo (Kinshasa) non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Secondo l'ancora attuale prassi della CRA, già ripresa da questo Tribunale e senza che qui vi sia motivo di scostarsene, l'allontanamento e l'esecuzione dello stesso è di principio esigibile per le persone aventi il loro ultimo domicilio a Kinshasa o in una città aeroportuale dell'ovest del Paese, oppure se dispongono di una solida rete sociale o famigliare in una di queste città. Secondo la citata prassi, anche in tali circostanze, l'allontanamento rimane, su riserva di un'accurata valutazione di caso in caso, di principio inesigibile, per esempio, per un richiedente accompagnato da un bambino in tenera età (specialmente un bambino di meno di sei anni), oppure da numerosi bambini, per gli anziani, per le persone malate, oppure per le donne non accompagnate e sprovviste di una rete sociale o famigliare (cfr. GICRA 2004 n. 33, consid. 8.3; fra le tante, decisione del Tribunale amministrativo federale D-6656/2006 del 25 aprile 2008). Nel caso in disamina occorre tener presente che il marito della ricorrente risiede ora in Svizzera ed a suo carico esiste una decisione passata in giudicato di non entrata nel merito con disposizione dell'allontanamento ed esecuzione dello stesso, sospesa fino a conclusione della procedura iniziata dalla qui ricorrente. Va osservato che l'ultimo domicilio del marito nel 2002 risulta essere Kinshasa, ove egli ha lavorato come insegnante. Su questo punto si può dunque partire dal presupposto che in tal luogo egli possa predisporre ancora di una rete sociale. Del resto la ricorrente, dopo essersi trasferita a Kinshasa, ha potuto vivere presso gli zii del marito. Da quest'ottica un rimpatrio della ricorrente, tenuto conto che potrà avvenire unitamente al marito, appare ragionevolmente esigibile. Peraltro, rientrerebbe nei di lui obblighi quello di sostenere economicamente moglie e figli. Da parte sua, la ricorrente è giovane ed ha una buona formazione scolastica di tipo superiore in ambito pedagogico (cfr. verbale d'audizione del 12 marzo 2007, pag. 1) e possiede inoltre un'esperienza professionale quale cameriera (cfr. verbale d'audizione del 26 marzo 2007, pag. 3). Ella non ha neppure preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, considerati tutti gli elementi di fatto evidenziati, questa autorità ritiene siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per la stessa e tutta la famiglia, un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente nel suo Paese d'origine deve essere considerata ragionevolmente esigibile. 9. Non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Infatti, la ricorrente, usando della dovuta diligenza potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10. Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 11. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura a giudice unico con l'approvazione del secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. Ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA). 13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico della ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 14. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d Legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale [LTF, RS 173.110]). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è respinto. 2. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare è computato con l'anticipo versato dalla ricorrente in data 2 luglio 2007. 3. Comunicazione a: rappresentante del ricorrente (Raccomandata) UFM, Divisione soggiorno (in copia, per corriere interno; allegato incarto N [...]) J._______(in copia) Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: