Asilo ed allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
E. 3 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-363/2018 Sentenza del 6 luglio 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Simon Thurnheer; cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 dicembre 2017 / N (...). Visto: la domanda d'asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il 6 novembre 2017, i verbali d'audizione del 20 novembre 2017 (di seguito: verbale 1) e del 14 dicembre 2017 (di seguito: verbale 2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 22 dicembre 2017, notificata all'interessato il giorno stesso (cfr. atto A15), con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 17 gennaio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato), con cui il ricorrente ha postulato l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo in Svizzera; in subordine la concessione dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente di essere ammesso al beneficio dell'assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di spese e ripetibili, la conferma di ricevimento del gravame indirizzata il 19 gennaio 2018 al ricorrente dal Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi [RS 142.31]) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi, art. 31-33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che il richiedente, cittadino turco di etnia curda con ultimo domicilio a B._______ in provincia di Elazi , è giunto illegalmente in Svizzera il 6 novembre 2017 depositandovi una domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pag. 2 e seg.), che a sostegno della sua domanda egli ha dichiarato aver incontrato il locale comandante del Partito dei Lavoratori del Kurdistan (in curdo Partîya Karkerén Kurdîstan, sigla: PKK), di nome C._______, allorquando era intento a lavorare come pescatore; che quest'ultimo gli avrebbe chiesto di procurargli dei viveri dietro remunerazione; che l'interessato avrebbe quindi iniziato a rifornire i miliziani a scadenze regolari; che il 23 agosto 2017 un membro di tale gruppo si sarebbe consegnato alle autorità; che il richiedente avrebbe quindi temuto che questi potesse fare il suo nome; che nel frattempo, anche il comandante sarebbe stato ferito ed in seguito arrestato, rivelando agli inquirenti il nome di un amico dell'interessato, che sarebbe stato fermato di lì a poco; che il 23 settembre 2017, un altro esponente del PKK, tale D._______, sarebbe stato a sua volta trattenuto dalle autorità; che il richiedente sarebbe successivamente espatriato per timore che quest'ultimo finisse per rivelare il suo coinvolgimento; che una volta giunto in Svizzera, egli sarebbe stato informato dal fratello circa alcune ricerche nei suoi confronti ad opera delle forze di sicurezza; che l'interessato ha inoltre asserito essere stato minacciato a più riprese da polizia e militari, che lo sospettavano di avere un ruolo nel rifornimento dei militanti (cfr. verbale 2, pag. 2 e seg.), che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro (art. 7 cpv. 3 LAsi); che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata), che nella querelata decisione, l'autorità di prime cure ha messo in dubbio la verosimiglianza di buona parte delle allegazioni dell'interessato; che invero, egli si sarebbe contraddetto a proposito del primo contatto con il comandate del PKK, della sorte di uno dei miliziani, dei problemi avuti con le autorità nel paese d'origine nonché in merito alle perquisizioni svolte al suo domicilio dopo l'espatrio; che per il resto, il fatto di essere malvisto ed emarginato in quanto curdo alevita non sarebbe rilevante in materia d'asilo, che nel proprio gravame, il ricorrente avversa la valutazione dell'autorità di prime cure; che a suo dire, egli avrebbe risposto a tutti i quesiti postigli cercando di essere preciso nel suo racconto; che quo alle contraddizioni, egli constata innanzitutto come le incongruenze rispetto alla data in cui avrebbe conosciuto il comandante del PKK sarebbero da ricondurre ad un malinteso rispetto all'anno indicato ed ad ogni modo non risulterebbero sufficientemente importanti da rendere inverosimile il suo racconto; che quanto alle incongruenze a proposito della sorte di uno dei miliziani, andrebbe tenuto conto del fatto che il richiedente avrebbe cercato invano di presentare le sue osservazioni al riguardo, chiedendo anche all'interprete di correggere l'errore, ma questi non vi avrebbe dato seguito; che egli allega quindi una notizia che riporterebbe dell'uccisione del miliziano in questione, confermando quindi le sue allegazioni; che l'assenza di riferimenti alle minacce subite da militari e polizia nell'ambito della prima audizione andrebbe inoltre imputata al fatto che gli sarebbe stato detto che l'approfondimento dei suoi motivi d'asilo avrebbe avuto luogo in un secondo momento, che la tesi ricorsuale non può essere seguita, che è infatti indubbio che le allegazioni del ricorrente a proposito dei suoi contatti con i locali luogotenenti del PKK presentino importanti incoerenze, che in primis, le date dell'incontro con il comandante del gruppo paramilitare risultano ampiamente contraddittorie; che in occasione dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha invero dichiarato aver conosciuto C._______ nel febbraio del 2017 (cfr. verbale 1, pag. 7); che invece, nella successiva audizione, dopo aver tergiversato, egli ha fatto in ultima analisi risalire tale evento a uno/due mesi di distanza dalla fine del servizio militare, ovvero al marzo/aprile 2016 (cfr. verbale 2, pag. 7); che la tesi della svista non pare inoltre convincente, dal momento che anche nel corso dell'audizione sui motivi egli ha in un primo momento collocato l'incontro nel febbraio del 2017, cambiando versione solo dopo essere stato confrontato dalla SEM a proposito delle incongruenze con il periodo di svolgimento del servizio di leva (cfr. verbale 2, pag. 7), che il narrato dell'insorgente contiene del resto un'ulteriore importante contraddizione; che invero, nel corso dell'audizione sulle generalità, il richiedente ha dichiarato di aver appreso circa l'arresto ed il ferimento di E._______ da F._______, che lo avrebbe contattato per renderlo partecipe della notizia (cfr. verbale 1, pag. 7); che successivamente egli ha invece modificato la sua versione, asserendo che nell'ambito della medesima operazione che avrebbe portato al ferimento di E._______, F._______ sarebbe rimasto ucciso (cfr. verbale 2, pag. 6); che egli ha inoltre rincarato la dose asserendo dapprima di essere stato informato dell'accaduto dallo zio ed in seguito di aver visto con i suoi stessi occhi "che erano morti" (cfr. verbale 2, pag. 11); che al di là del fatto che il ricorrente vi si sia inspiegabilmente riferito al plurale allorché il solo a trovare la morte sarebbe stato F._______, una tale sostanziale modifica risulta ingiustificata e rende ad essa sola del tutto inconciliabili le versioni rese; che visto anche l'estratto giornalistico prodotto in sede ricorsuale, che riportava effettivamente della morte di F._______, quanto risulta più probabile è che l'interessato abbia in un secondo momento tentato di conformarsi a fatti notori pubblicati su testate giornalistiche di scala nazionale quali (...); che su tali presupposti, la tesi secondo la quale il richiedente avrebbe invano richiesto all'interprete di correggere l'errore pare potersi apparentare ad un'allegazione di parte peraltro manchevole di riscontri nello stesso verbale, che il richiedente ha liberamente sottoscritto attestandone la correttezza, che nella versione resa vi sono del resto ulteriori elementi discordanti, che infatti, come lo ha rettamente osservato l'autorità di prime cure, è piuttosto singolare che il richiedente asilo, nonostante le puntuali domande postegli, abbia in un primo momento omesso ogni riferimento alle vicissitudini da lui fronteggiate con le forze di sicurezza (cfr. verbale 1, pag. 8), allorché successivamente ha riferito di diffuse minacce ad opera della polizia ed di un pestaggio con un graduato delle forze dell'ordine (cfr. verbale 2, pag. 5, 6, 10, 11), che su tali presupposti, non si può che ritenere parimenti dubbiose anche le sue allegazioni a proposito delle ricerche di cui avrebbe fatto oggetto dopo l'espatrio, fermo considerate inoltre le palesi incongruenze a proposito della frequenza dei contatti con il fratello (cfr. verbale 1, pag. 4 e decisione impugnata, pag. 4), che occorre dunque concludere che le allegazioni dell'insorgente a proposito delle sua attività in favore del PKK e dei contatti con le autorità non ossequino ai succitati criteri di verosimiglianza, che si rammenti inoltre come nonostante le recente escalation della situazione securitaria in Turchia, non si possa ad oggi ritenere che la sola appartenenza all'etnia curda giustifichi timori di esposizione a persecuzioni con una rilevanza per l'asilo; che invero, pur non potendosi escludere alcune discriminazioni nei confronti della minoranza curda, in parte acutizzate dai recenti eventi, non vi sono attualmente gli elementi per ammettere l'esistenza di una discriminazione sistematica e generale contraria ai principi di cui ai disposti citati (cfr. tra le tante sentenza del Tribunale D-3326/2015 del 30 dicembre 2016 consid. 7); che va infatti rammentato che il peggioramento della situazione sotto il profilo politico e le sue conseguenze concrete non prefigurano, ad esse sole, elementi pertinenti in ambito d'asilo (cfr. sentenza del Tribunale D-22/2017 del 12 maggio 2017 consid. 3.4), che per quanto concerne il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo la decisione impugnata va pertanto confermata, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che l'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2011/24 consid. 10.1), che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ritiene che anche tale conclusione debba essere disattesa, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono in casu elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Turchia, che anzitutto il ricorrente non può, per i motivi già enucleati, prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi) né di un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che inoltre, nonostante a seguito delle recenti vicissitudini la situazione in Turchia risulti essere piuttosto tesa (cfr. sentenza del Tribunale D-5396 del 29 luglio 2016 consid. 9.4.1), non si può concludere che nel paese viga attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale; che fatte salve le provincie di Hakkari e Sirnak, al confine con Siria e Iran, si può quindi partire dal presupposto che l'esecuzione dell'allontanamento verso la Turchia sia ragionevolmente esigibile anche per le persone di etnia curda (cfr. DTAF 2013/2 consid. 9.5 - 9.6 e tra le tante sentenza del Tribunale D-7523/2015 del 12 febbraio 2018, consid. 6.5); che pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, che proviene dalla provincia di Elazi , ovvero da una regione non contemplata nella summenzionata giurisprudenza, e che non può nemmeno avvalersi di motivi ostativi individuali (cfr. decisione impugnata, III.2), è da considerarsi pure ragionevolmente esigibile, che infine, nemmeno risultano impedimenti sotto il profilo della possibilità dell'esecuzione del provvedimento, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che pertanto, con la decisione impugnata la SEM non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA), che avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto, che infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che visto l'esito della procedura le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
3. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: