Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)
Sachverhalt
A. A.a A._______, cittadino serbo, ha presentato una domanda d'asilo al Centro federale d'asilo (di seguito: CFA) di B._______ il 17 marzo 2022. Nel corso del trasferimento interregionale egli è scomparso e si è presen- tato al CFA di C._______ solo in data 7 aprile 2022. A.b Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC» l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Belgio il 25 settembre 2020, nei Paesi Bassi il 4 settembre 2017 ed il 24 giugno 2015 ed in Germania il 16 settembre 2014. A.c Il 12 aprile 2022 egli ha conferito procura al rappresentante legale as- segnatogli. A.d Il 27 aprile 2022 la SEM ha svolto con l'interessato il colloquio perso- nale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i mec- canismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gaz- zetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). A.e Il medesimo giorno la SEM ha presentato alle autorità belghe compe- tenti una richiesta di ripresa in carico dell'interessato. A.f Il 10 maggio 2022 tali autorità hanno accettato la richiesta di ripresa in carico. A.g In corso di procedura, il richiedente è stato sottoposto a numerose vi- site mediche specialistiche ed è stato ricoverato due volte. B. Con decisione dell'11 agosto 2022, notificata il 12 agosto 2022, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso il Belgio.
D-3610/2022 Pagina 3 C. Il 22 agosto 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 agosto 2022), l'interessato è insorto contro la decisione dell'autorità in- feriore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha anzitutto richiesto la sospensione in via supercautelare dell'esecu- zione della decisione e la concessione dell'effetto sospensivo. In seguito ha concluso all'accoglimento del ricorso, all'annullamento della decisione avversata ed alla restituzione degli atti alla SEM per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo o procedere con i necessari complementi istruttori. Altresì, ha presentato una domanda di concessione dell'assi- stenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. D. Il 23 agosto 2022 il Tribunale ha ordinato, in via supercautelare, la sospen- sione dell'esecuzione dell'allontanamento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei conside- randi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (47 Absätze)
E. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rien- tra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una deci- sione ai sensi dell'art. 5 PA.
E. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa.
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E. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art.108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rile- vanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impu- gnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).
E. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la deci- sione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).
E. 4.2 Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 5.1 Nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte del Belgio, ha escluso la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti con- trari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di vio- lazione del principio del divieto di respingimento. Inoltre, non sussistereb- bero motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 ago- sto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Segnatamente, considerati i numerosi atti medici all'incarto – ripresi dettagliatamente dalla SEM – non risulterebbe alcun motivo per ritenere che lo stato di salute del ricorrente sarebbe su- scettibile di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di allontanamento nello Stato di desti- nazione. I fatti giuridicamente rilevanti sarebbero accertati e la sua situa- zione medica attuale sarebbe chiara e non ostativa al trasferimento in Bel- gio. Ad ogni modo, lo Stato di destinazione disporrebbe di infrastrutture mediche funzionanti e del tutto equiparabili a quelle elvetiche ed in quanto firmatario della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consi- glio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richie- denti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), sarebbe
D-3610/2022 Pagina 5 vincolato ad offrire il libero accesso alle cure di pronto soccorso, al tratta- mento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, ed alla necessaria assistenza medica o di altro tipo ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari comprese le misure di assistenza psichica. Una volta trasferito, sarebbe dunque compito del richiedente rivolgersi presso le competenti autorità al fine di beneficiare delle prestazioni sanitarie. Anche se la sua domanda d'asilo in tale Stato è stata respinta, l'accesso alle cure di pronto soccorso nonché ai trattamenti essenziali per malattie e disturbi psichiatrici gravi sarebbe di principio assicurato. D'altronde, dagli atti, così come dalle sue dichiarazioni non sarebbe emerso che le autorità belghe gli avrebbero mai negato l'accesso alle cure mediche necessitate e non vi sarebbero dunque motivi per dubitare che ciò succederebbe in futuro. Altresì, dagli atti non risulterebbero elementi suscettibili di ritenere che il suo trasferi- mento verso lo Stato in questione lo esporrebbe concretamente ad un ri- schio di declino grave, rapido ed irreversibile del suo stato di salute tanto da raggiungere la soglia disposta dall'art. 3 CEDU. In ogni caso, per ov- viare ad eventuali imprevisti nell'ottenimento dei farmaci prescritti, egli verrà trasferito con una riserva sufficiente. Per il seguito della procedura Dublino, soltanto la capacità medica al trasferimento sarebbe decisiva e quest'ultima verrebbe valutata in modo definitivo dalle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento, le quali informeranno in maniera pre- cisa e completa le autorità belghe dell'arrivo del richiedente così da per- mettere loro di indirizzarlo alle strutture terapeutiche adatte.
E. 5.2 In sede ricorsuale, l'insorgente osserva innanzitutto che il suo quadro clinico apparirebbe impressionante. Egli soffrirebbe di numerose patologie, diverse delle quali di accertata gravità. Agli atti risulterebbero molte dia- gnosi con i rispettivi trattamenti farmacologici e non farmacologici, e la ne- cessità per alcune patologie di seguire in modo accurato le prescrizioni te- rapeutiche e comportamentali. In particolare, risulterebbe una diagnosi di (…), di (…) trattata, di (…) con diagnosi di (…) e (…), un disturbo (…) e (…). Il profilo del ricorrente sarebbe quindi caratterizzato da una condizione di per sé di eccezionale vulnerabilità, per le patologie di ordine fisico, e la necessità che egli possa sottoporsi regolarmente alle frequenti visite di controllo necessarie, seguire i trattamenti farmacologici, i piani di assun- zione, i programmi (…) in modo puntuale e regolare, beneficiare del sup- porto specialistico a tali fini indispensabile e questo in un contesto di acco- glienza e socio-assistenziale realmente adeguato. La sua condizione di ec- cezionale vulnerabilità sarebbe pure dovuta alla sua grave sofferenza (…), che avrebbe portato i medici a diagnosticare in breve tempo (…), (…), (…), (…), e a predisporre una terapia farmacologica e colloqui di sostegno (…) regolari. La sommatoria di queste gravi costellazioni patologiche, ciascuna
D-3610/2022 Pagina 6 delle quali idonea già separatamente a costituire un fattore di rischio per la vita in caso di discontinuità di cure e presa a carico adeguate, impliche- rebbe un serio e attuale rischio concreto di violazione dell'art. 3 CEDU in caso di effettivo trasferimento in Belgio. I ricoveri ospedalieri in Svizzera e gli interventi di Pronto soccorso, come in generale l'incredibile quantità di visite e controlli medici resisi necessari, definirebbero essi stessi un quadro clinico fisiologico di eccezionale gravità, enormemente aggravato dalla (…) e dai (…) che segnano il quotidiano del ricorrente. In seguito, l'insorgente censura un accertamento inesatto ed incompleto del suo stato di salute. Invero, pur essendo il quadro clinico ricco e complesso, lo stesso non sa- rebbe completo. Ciò sarebbe dimostrato dalle indicazioni contenute nella documentazione medica più recente e posteriori alla decisione impugnata, ma che si riferirebbe ad appuntamenti medici, anche ospedalieri, che avrebbero potuto essere conoscibili o almeno prevedibili dall'autorità e il cui svolgimento avrebbe potuto e dovuto essere atteso, giacché di conte- nuto anche diagnostico. Le verifiche effettuate dalla SEM al fine di esclu- dere ulteriori patologie non sarebbero tuttavia riscontrabili negli atti di causa. Sarebbe invece evidente che altre visite importanti erano da preve- dere, e altre ancora si sarebbero svolte. Altresì, l'emanazione della deci- sione avversata senza la predisposizione almeno di un rapporto medico F4, si sostanzierebbe, alla luce di tutte le criticità già rilevate, in una chiara violazione della massima inquisitoria e degli obblighi istruttori dell'autorità inferiore, e ciò apparirebbe di particolare rilievo dato il quadro clinico gra- vissimo ed estremamente complesso che affligge il ricorrente. Sarebbe pertanto necessario considerare lo stato di salute del richiedente prima di procedere al trasferimento. Un rinvio in Belgio risulterebbe, allo stato at- tuale, in contrasto con l'art. 3 CEDU. In seguito, il ricorrente ritiene che la SEM avrebbe omesso di considerare la recente emersione di importanti criticità nel sistema belga e non avrebbe valutato la situazione individuale del ricorrente, che in Belgio avrebbe già ricevuto una decisione negativa e di allontanamento. Il rischio di andare in contro ad una decisione di inam- missibilità, meriterebbe di essere considerato in relazione alle condizioni di salute del ricorrente, per il quale la continuità nell'accesso ad un alloggio adeguato, a misure assistenziali sufficienti e alle cure mediche necessarie sarebbe essenziale per la salute, data la gravità delle patologie sofferte e i rischi per la vita in mancanza dei trattamenti necessari. Altresì, in conside- razione delle notizie pubblicate recentemente dalla stampa belga, sembre- rebbe che il Belgio al momento sarebbe incapace di adempiere all'obbligo legale di offrire accoglienza alle persone che cercano protezione. Sarebbe quindi verosimile prevedere che il ricorrente rischierebbe di ritrovarsi per strada e privato dell'accesso alle cure mediche, e quindi in una condizione esistenziale tale da esporlo ad un immediato e grave rischio per la vita, di
D-3610/2022 Pagina 7 evidente rilievo anche ai sensi dell'art. 3 CEDU. La SEM non avrebbe infatti comunicato alle autorità belghe le condizioni di eccezionale sofferenza (…) dell'insorgente.
E. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento.
E. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la com- petenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è indivi- duato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in que- stione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2).
E. 6.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di prote- zione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7–15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la de- terminazione dello Stato membro competente – enumerato al capo III – è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Rego- lamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato do- manda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) – come è il caso di specie – di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati).
E. 6.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussi- stano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che implichino il rischio di un trattamento inu- mano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato
D-3610/2022 Pagina 8 la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferi- mento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente.
E. 6.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico – in osse- quio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 – un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presen- tato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Rego- lamento Dublino III).
E. 6.6.1 Nel caso in disamina, il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Belgio il 25 settembre 2020. Alla luce di queste risultanze, il 27 aprile 2022, la SEM ha presentato alle autorità competente belghe una domanda di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM […]-25/11). Il 10 maggio 2022 le suddette autorità hanno ac- cettato il trasferimento del ricorrente verso il Belgio in applicazione della medesima disposizione (cfr. atto SEM […]-33/1).
E. 6.6.2 L'insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda d'asilo in Belgio, né che questo Stato sia competente (cfr. atto SEM […]- 23/2).
E. 6.6.3 Di conseguenza, la competenza del Belgio è di principio data.
E. 7.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Belgio, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III).
E. 7.2 Il Belgio è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Conven- zione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30),
D-3610/2022 Pagina 9 oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il Belgio è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento euro- peo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva accoglienza).
E. 7.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di vio- lazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 con- sid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gen- naio 2011, 30696/09).
E. 7.4 Malgrado gli articoli di giornale richiamati nell'impugnativa, ciò non è palesemente il caso per quanto concerne il Paese in parola (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-440/2022 del 7 febbraio 2022). Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie.
E. 8.1 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in di- ritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferi- mento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'au- torità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di con- trollo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1).
D-3610/2022 Pagina 10 Nulla permette di concludere che la domanda sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio lo Stato di destinazione non ha rispettato il principio del divieto di respingimento. In tutta evidenza, il tra- sferimento del ricorrente in Belgio non lo espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate. Tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple («asylum shopping»). Agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferi- mento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita inde- gna in violazione della direttiva accoglienza.
E. 8.2.1 Essendo decisivo visto la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'auto- rità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo.
E. 8.2.2 Alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità compe- tente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 per ulteriori riferi- menti completi). Nelle procedure Dublino, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario della persona da trasferire funge da discriminante sono innanzitutto inerenti le condizioni di applicazione delle clausole di- screzionali previste all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. sulle nozioni si veda FANNY MATTHEY, Procédures d'asile et pluralité de statuts, 2012, pag. 174; anche DTAF 2011/9 consid. 8.1). Il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze ec- cezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1).
D-3610/2022 Pagina 11 Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del
E. 8.3.1 Al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la si- tuazione valetudinaria del ricorrente. I numerosi referti medici presenti agli atti possono infatti essere riassunti come segue (per ulteriori particolari si rinvia alla dettagliata decisione della SEM). Da una parte risultano essere state diagnosticate delle patologie somatiche, ovvero il (…) – trattato con una terapia farmacologica a base di farmaci (…) ([…]), e (…) ([…]) e per il quale il ricorrente è pure stato ospe- dalizzato dal 29 giugno 2022 al 5 luglio 2022 –, un (…) – da trattare con un (…) e un (…) per (…) –, (…) – in trattamento con farmaci (…) ([…]) ed una malattia da (…) – in trattamento farmacologico con (…) ed in riserva (…). D'altra parte il medico (…) ha diagnosticato una (…) ed (…), un (…) in trattamento farmacologico con (…) ed in riserva (…). Per questi ultimi, si è reso necessario un ricovero presso la (…) di D._______ dal 23 mag- gio 2022 al 21 giugno 2022. Egli è altresì stato visitato al pronto soccorso per problemi al (…) a seguito di (…), per una sospetta (…) e per (…).
E. 8.3.2 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto te- nuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini ef- fettuate e dell'anamnesi del paziente.
E. 8.3.3 Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie urgenti e gravi da identificare ulteriormente. Per quanto riguarda le visite mediche effettuate prima dell'emanazione della decisione e non menzionate nella stessa, si rileva quanto segue. In- nanzitutto, risulta chiaro dall'indice degli atti che i referti medici inerenti le visite (…) del 5 luglio 2022 e del 28 luglio 2022 sono entrati in possesso della SEM solo il 16 agosto 2022 (cfr. atti SEM […]-59/2 e 60/2). In mede- sima data l'autorità inferiore è pure entrata in possesso della lettera del medico specialista in (…) inerente la visita del 25 luglio 2022 (lettera del
D-3610/2022 Pagina 12 26 luglio 2022). Mentre il 17 agosto 2022 la SEM ha ricevuto il referto F2 inerente la visita specialistica del 19 luglio 2022, nel corso della quale all'in- teressato è stato posato un (…) diagnostico, nonché il referto F2 inerente la visita del 28 luglio 2022, nel corso del quale sono stati letti i dati raccolti dal (…) e gli stessi sono stati trasmessi al medico (…) (cfr. atti SEM […]- 61/2 e 63/2). Di conseguenza, appare evidente che tali atti non sono stati né citati né tenuti conto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata poi- ché ancora non ne era a conoscenza. Quand'anche sia vero che l'autorità avrebbe potuto, come è d'uopo fare, informarsi presso (…) prima dell'ema- nazione della sentenza sull'esistenza di ulteriori appuntamenti o visite me- diche – verifica che non risulta essere stata fatta – nel caso in esame, dal contenuto di tali atti medici, non risulta essere stata diagnosticata un'ulte- riore patologia. Invero, si trattava di due visite (…) di continuità, mentre la visita specialistica del 19 luglio 2022, con la posa del (…), risulta legata al (…). Neppure la visita (…) ha rilevato alcunché, infatti il medico non ha predisposto ulteriori controlli e si è limitato a rassicurare il paziente (cfr. atto SEM […]-56/1).
E. 8.3.4 Altresì, nonostante la SEM non abbia atteso lo svolgimento degli ap- puntamenti che sono avvenuti in seguito alla decisione impugnata, da una parte anche in questo caso si trattava di controlli di continuità (ad esempio il controllo […]). Mentre d'altra parte, il fatto che il ricorrente si sia rifiutato di sottoporsi all'esame (…) previsto il 12 agosto 2022 non può di certo es- sere imputato alla SEM (cfr. atto SEM […]-57/2).
E. 8.4 Di conseguenza, al momento dell'emanazione della decisione da parte dell'autorità inferiore, i trattamenti attuali per le patologie diagnosticate erano conosciuti. La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle in- dagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Di conseguenza, non risulta necessaria la stesura di un rapporto medico completo (F4). Lo stato di salute dell'insorgente risultava pertanto sufficientemente accla- rato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento. Invero, nonostante la grande quantità di visite e documenti medici a cui l'insorgente è stato sot- toposto, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non con- tenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni ter- minali ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero
D-3610/2022 Pagina 13 raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peg- gioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento.
E. 8.5.1 Tale conclusione è tuttora attuale. Invero, il controllo (…) del 17 ago- sto 2022 non ha evidenziato né nuove problematiche mediche né un peg- gioramento di quelle già conosciute e la terapia con (…) è rimasta invariata (cfr. atto SEM […]-62/2). Inoltre, sebbene l'insorgente sia stato visto d'ur- genza per un consulto (…) in data 18 agosto 2022 per un incremento di una (…), in assenza di (…), per cui il medico ha introdotto una terapia con (…), in aggiunta alla terapia già prescritta ([…] e […]), e incrementato la terapia di riserva con (…), la successiva visita del 25 agosto 2022 ha po- tuto rilevare un quadro clinico in miglioramento, con netta diminuzione della (…). Il medico ha quindi adeguato la terapia, diminuendo la prescrizione di (…) e sostituendo la terapia di (…) ([…]).
E. 8.5.2 D'altro canto, il Belgio dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere af- finché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria compren- dente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento es- senziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assi- stenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psi- chica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Inoltre, le prestazioni di pronto soccorso sono garantite.
E. 8.5.3 Tali prestazioni sono garantite anche per i richiedenti l'asilo la cui do- manda è già stata respinta nello Stato in questione. Inoltre, egli non ha mai allegato di essersi rivolto alle autorità belghe al fine di ottenere delle cure mediche e che queste gli siano state rifiutate. È dunque suo compito rivol- gersi alle autorità di tale Paese al fine di ottenere le cure mediche di cui necessita, un alloggio adeguato e misure assistenziali sufficienti.
E. 8.5.4 Altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità compe- tenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità belghe dell'arrivo, dei problemi di salute dell'insorgente e delle misure assistenziali di cui necessita (cfr. art. 31 Regolamento Du- blino III). Nonostante quanto censurato in sede ricorsuale, il fatto che que- ste autorità non siano state informate al momento della richiesta di ripresa
D-3610/2022 Pagina 14 in carico dell'interessato non costituisce, infatti, una condizione per la pre- sentazione della domanda.
E. 8.5.5 Infine, egli potrà poi ovviare a possibili complicazioni iniziali nell'otte- nimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente.
E. 8.6 In altre parole, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di com- provare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sareb- bero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Belgio. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione.
E. 8.7 Da ultimo, non si ravvisano indicatori che permettano di ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di ap- prezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.).
E. 8.8 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. 9. 9.1 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, il Belgio è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III. 9.2 Quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della do- manda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Belgio conformemente all'art. 44 LAsi. 9.3 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera di- stinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 con- sid. 5.2).
D-3610/2022 Pagina 15 9.4 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronun- cia il trasferimento dalla Svizzera verso il Belgio, confermata. 10. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di con- cessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto. 10.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 10.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.– che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10.4 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 23 agosto 2022 de- cadono con la presente decisione finale (cfr. HANSJÖRG SEILER, in: Wald- mann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 10.5 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impu- gnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
D-3610/2022 Pagina 16 Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronun- cia: 1. Il ricorso è respinto. 2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versa- mento delle spese processuali, è respinta. 3. Le spese processuali, di CHF 750.–, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministra- tivo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità canto- nale competente.
La giudice unica: La cancelliera:
Chiara Piras Sebastiana Bosshardt
Data di spedizione:
E. 9.1 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, il Belgio è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III.
E. 9.2 Quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Belgio conformemente all'art. 44 LAsi.
E. 9.3 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2).
E. 9.4 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso il Belgio, confermata.
E. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto.
E. 10.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
E. 10.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 10.4 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 23 agosto 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA).
E. 10.5 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF).
E. 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.).
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3610/2022 Sentenza del 30 agosto 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Esther Marti, cancelliera Sebastiana Bosshardt. Parti A._______, nato il (...), Serbia, patrocinato da Davide Borgni, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento; decisione della SEM dell'11 agosto 2022 / N (...). Fatti: A. A.a A._______, cittadino serbo, ha presentato una domanda d'asilo al Centro federale d'asilo (di seguito: CFA) di B._______ il 17 marzo 2022. Nel corso del trasferimento interregionale egli è scomparso e si è presentato al CFA di C._______ solo in data 7 aprile 2022. A.b Le successive indagini svolte dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), hanno permesso di accertare che secondo la banca dati «EURODAC» l'interessato aveva già depositato una domanda d'asilo in Belgio il 25 settembre 2020, nei Paesi Bassi il 4 settembre 2017 ed il 24 giugno 2015 ed in Germania il 16 settembre 2014. A.c Il 12 aprile 2022 egli ha conferito procura al rappresentante legale assegnatogli. A.d Il 27 aprile 2022 la SEM ha svolto con l'interessato il colloquio personale ai sensi dell'art. 5 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III). A.e Il medesimo giorno la SEM ha presentato alle autorità belghe competenti una richiesta di ripresa in carico dell'interessato. A.f Il 10 maggio 2022 tali autorità hanno accettato la richiesta di ripresa in carico. A.g In corso di procedura, il richiedente è stato sottoposto a numerose visite mediche specialistiche ed è stato ricoverato due volte. B. Con decisione dell'11 agosto 2022, notificata il 12 agosto 2022, la SEM non è entrata nel merito della succitata domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31), pronunciando nel contempo il trasferimento dell'interessato verso il Belgio. C. Il 22 agosto 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 23 agosto 2022), l'interessato è insorto contro la decisione dell'autorità inferiore dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) ed ha anzitutto richiesto la sospensione in via supercautelare dell'esecuzione della decisione e la concessione dell'effetto sospensivo. In seguito ha concluso all'accoglimento del ricorso, all'annullamento della decisione avversata ed alla restituzione degli atti alla SEM per effettuare un esame nazionale della domanda d'asilo o procedere con i necessari complementi istruttori. Altresì, ha presentato una domanda di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protestate tasse e spese. D. Il 23 agosto 2022 il Tribunale ha ordinato, in via supercautelare, la sospensione dell'esecuzione dell'allontanamento. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. 1.1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). 1.2 Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. 2. 2.1 Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. 2.2 I requisiti relativi ai termini di ricorso (art.108 cpv. 3 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). 4. 4.1 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). 4.2 Giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti. 5. 5.1 Nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato l'espressa ammissione di competenza da parte del Belgio, ha escluso la sussistenza nello Stato di destinazione di carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o di un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento. Inoltre, non sussisterebbero motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Segnatamente, considerati i numerosi atti medici all'incarto - ripresi dettagliatamente dalla SEM - non risulterebbe alcun motivo per ritenere che lo stato di salute del ricorrente sarebbe suscettibile di porre concretamente e seriamente in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di allontanamento nello Stato di destinazione. I fatti giuridicamente rilevanti sarebbero accertati e la sua situazione medica attuale sarebbe chiara e non ostativa al trasferimento in Belgio. Ad ogni modo, lo Stato di destinazione disporrebbe di infrastrutture mediche funzionanti e del tutto equiparabili a quelle elvetiche ed in quanto firmatario della direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale (di seguito: direttiva accoglienza), sarebbe vincolato ad offrire il libero accesso alle cure di pronto soccorso, al trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali, ed alla necessaria assistenza medica o di altro tipo ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari comprese le misure di assistenza psichica. Una volta trasferito, sarebbe dunque compito del richiedente rivolgersi presso le competenti autorità al fine di beneficiare delle prestazioni sanitarie. Anche se la sua domanda d'asilo in tale Stato è stata respinta, l'accesso alle cure di pronto soccorso nonché ai trattamenti essenziali per malattie e disturbi psichiatrici gravi sarebbe di principio assicurato. D'altronde, dagli atti, così come dalle sue dichiarazioni non sarebbe emerso che le autorità belghe gli avrebbero mai negato l'accesso alle cure mediche necessitate e non vi sarebbero dunque motivi per dubitare che ciò succederebbe in futuro. Altresì, dagli atti non risulterebbero elementi suscettibili di ritenere che il suo trasferimento verso lo Stato in questione lo esporrebbe concretamente ad un rischio di declino grave, rapido ed irreversibile del suo stato di salute tanto da raggiungere la soglia disposta dall'art. 3 CEDU. In ogni caso, per ovviare ad eventuali imprevisti nell'ottenimento dei farmaci prescritti, egli verrà trasferito con una riserva sufficiente. Per il seguito della procedura Dublino, soltanto la capacità medica al trasferimento sarebbe decisiva e quest'ultima verrebbe valutata in modo definitivo dalle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento, le quali informeranno in maniera precisa e completa le autorità belghe dell'arrivo del richiedente così da permettere loro di indirizzarlo alle strutture terapeutiche adatte. 5.2 In sede ricorsuale, l'insorgente osserva innanzitutto che il suo quadro clinico apparirebbe impressionante. Egli soffrirebbe di numerose patologie, diverse delle quali di accertata gravità. Agli atti risulterebbero molte diagnosi con i rispettivi trattamenti farmacologici e non farmacologici, e la necessità per alcune patologie di seguire in modo accurato le prescrizioni terapeutiche e comportamentali. In particolare, risulterebbe una diagnosi di (...), di (...) trattata, di (...) con diagnosi di (...) e (...), un disturbo (...) e (...). Il profilo del ricorrente sarebbe quindi caratterizzato da una condizione di per sé di eccezionale vulnerabilità, per le patologie di ordine fisico, e la necessità che egli possa sottoporsi regolarmente alle frequenti visite di controllo necessarie, seguire i trattamenti farmacologici, i piani di assunzione, i programmi (...) in modo puntuale e regolare, beneficiare del supporto specialistico a tali fini indispensabile e questo in un contesto di accoglienza e socio-assistenziale realmente adeguato. La sua condizione di eccezionale vulnerabilità sarebbe pure dovuta alla sua grave sofferenza (...), che avrebbe portato i medici a diagnosticare in breve tempo (...), (...), (...), (...), e a predisporre una terapia farmacologica e colloqui di sostegno (...) regolari. La sommatoria di queste gravi costellazioni patologiche, ciascuna delle quali idonea già separatamente a costituire un fattore di rischio per la vita in caso di discontinuità di cure e presa a carico adeguate, implicherebbe un serio e attuale rischio concreto di violazione dell'art. 3 CEDU in caso di effettivo trasferimento in Belgio. I ricoveri ospedalieri in Svizzera e gli interventi di Pronto soccorso, come in generale l'incredibile quantità di visite e controlli medici resisi necessari, definirebbero essi stessi un quadro clinico fisiologico di eccezionale gravità, enormemente aggravato dalla (...) e dai (...) che segnano il quotidiano del ricorrente. In seguito, l'insorgente censura un accertamento inesatto ed incompleto del suo stato di salute. Invero, pur essendo il quadro clinico ricco e complesso, lo stesso non sarebbe completo. Ciò sarebbe dimostrato dalle indicazioni contenute nella documentazione medica più recente e posteriori alla decisione impugnata, ma che si riferirebbe ad appuntamenti medici, anche ospedalieri, che avrebbero potuto essere conoscibili o almeno prevedibili dall'autorità e il cui svolgimento avrebbe potuto e dovuto essere atteso, giacché di contenuto anche diagnostico. Le verifiche effettuate dalla SEM al fine di escludere ulteriori patologie non sarebbero tuttavia riscontrabili negli atti di causa. Sarebbe invece evidente che altre visite importanti erano da prevedere, e altre ancora si sarebbero svolte. Altresì, l'emanazione della decisione avversata senza la predisposizione almeno di un rapporto medico F4, si sostanzierebbe, alla luce di tutte le criticità già rilevate, in una chiara violazione della massima inquisitoria e degli obblighi istruttori dell'autorità inferiore, e ciò apparirebbe di particolare rilievo dato il quadro clinico gravissimo ed estremamente complesso che affligge il ricorrente. Sarebbe pertanto necessario considerare lo stato di salute del richiedente prima di procedere al trasferimento. Un rinvio in Belgio risulterebbe, allo stato attuale, in contrasto con l'art. 3 CEDU. In seguito, il ricorrente ritiene che la SEM avrebbe omesso di considerare la recente emersione di importanti criticità nel sistema belga e non avrebbe valutato la situazione individuale del ricorrente, che in Belgio avrebbe già ricevuto una decisione negativa e di allontanamento. Il rischio di andare in contro ad una decisione di inammissibilità, meriterebbe di essere considerato in relazione alle condizioni di salute del ricorrente, per il quale la continuità nell'accesso ad un alloggio adeguato, a misure assistenziali sufficienti e alle cure mediche necessarie sarebbe essenziale per la salute, data la gravità delle patologie sofferte e i rischi per la vita in mancanza dei trattamenti necessari. Altresì, in considerazione delle notizie pubblicate recentemente dalla stampa belga, sembrerebbe che il Belgio al momento sarebbe incapace di adempiere all'obbligo legale di offrire accoglienza alle persone che cercano protezione. Sarebbe quindi verosimile prevedere che il ricorrente rischierebbe di ritrovarsi per strada e privato dell'accesso alle cure mediche, e quindi in una condizione esistenziale tale da esporlo ad un immediato e grave rischio per la vita, di evidente rilievo anche ai sensi dell'art. 3 CEDU. La SEM non avrebbe infatti comunicato alle autorità belghe le condizioni di eccezionale sofferenza (...) dell'insorgente. 6. 6.1 Giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura d'asilo e d'allontanamento. 6.2 Prima di applicare la precitata disposizione, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III. Se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa in carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2). 6.3 Ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15). Nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri). Inoltre, la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III). Contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back) - come è il caso di specie - di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello Stato membro competente secondo il capo III Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 con riferimenti citati). 6.4 Giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistano delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione della competenza prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente. Qualora non sia possibile eseguire il trasferimento verso un altro Stato membro designato in base ai criteri del capo III o verso il primo Stato membro in cui la domanda è stata presentata, lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione diventa lo Stato membro competente. 6.5 Lo Stato membro competente è tenuto a riprendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25 e 29 - un cittadino di un paese terzo o un apolide del quale è stata respinta la domanda e che ha presentato domanda in un altro Stato membro oppure si trova nel territorio di un altro Stato membro senza un titolo di soggiorno (art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III). 6.6 6.6.1 Nel caso in disamina, il ricorrente ha presentato una domanda d'asilo in Belgio il 25 settembre 2020. Alla luce di queste risultanze, il 27 aprile 2022, la SEM ha presentato alle autorità competente belghe una domanda di ripresa in carico fondata sull'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM [...]-25/11). Il 10 maggio 2022 le suddette autorità hanno accettato il trasferimento del ricorrente verso il Belgio in applicazione della medesima disposizione (cfr. atto SEM [...]-33/1). 6.6.2 L'insorgente non ha contestato né di aver depositato una domanda d'asilo in Belgio, né che questo Stato sia competente (cfr. atto SEM [...]-23/2). 6.6.3 Di conseguenza, la competenza del Belgio è di principio data. 7. 7.1 Quo alla procedura di asilo e di accoglienza dei richiedenti in Belgio, non vi sono fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta UE (cfr. art. 3 par. 2 2ª frase Regolamento Dublino III). 7.2 Il Belgio è legato alla CartaUE e firmatario della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica, a tale titolo, le disposizioni. Di conseguenza, il Belgio è presunto rispettare la sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa e garantire una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva accoglienza). 7.3 Tale presunzione, non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; 2010/45 consid. 7.4 e 7.5). La stessa va inoltre scartata d'ufficio in presenza di violazioni sistematiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o di indizi seri di violazioni del diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09). 7.4 Malgrado gli articoli di giornale richiamati nell'impugnativa, ciò non è palesemente il caso per quanto concerne il Paese in parola (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-440/2022 del 7 febbraio 2022). Conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie. 8. 8.1 Ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano, la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa. La SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). Tuttavia, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1). Nulla permette di concludere che la domanda sia stata trattata in modo lacunoso e che con la pronuncia del rinvio lo Stato di destinazione non ha rispettato il principio del divieto di respingimento. In tutta evidenza, il trasferimento del ricorrente in Belgio non lo espone al rischio di respingimento a catena, quindi di rinvio in un paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate. Tramite l'esame della domanda da parte di un unico Stato membro («one chance only») il Regolamento Dublino III intende far fronte al fenomeno delle domande d'asilo multiple («asylum shopping»). Agli atti non figurano elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza. 8.2 8.2.1 Essendo decisivo visto la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo. 8.2.2 Alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1 per ulteriori riferimenti completi). Nelle procedure Dublino, gli aspetti giuridicamente rilevanti rispetto ai quali lo stato valetudinario della persona da trasferire funge da discriminante sono innanzitutto inerenti le condizioni di applicazione delle clausole discrezionali previste all'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III e all'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. sulle nozioni si veda Fanny Matthey, Procédures d'asile et pluralité de statuts, 2012, pag. 174; anche DTAF 2011/9 consid. 8.1). Il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali, che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1). Una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.). 8.3 8.3.1 Al momento dell'emissione della decisione impugnata l'incarto dell'autorità inferiore conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione valetudinaria del ricorrente. I numerosi referti medici presenti agli atti possono infatti essere riassunti come segue (per ulteriori particolari si rinvia alla dettagliata decisione della SEM). Da una parte risultano essere state diagnosticate delle patologie somatiche, ovvero il (...) - trattato con una terapia farmacologica a base di farmaci (...) ([...]), e (...) ([...]) e per il quale il ricorrente è pure stato ospedalizzato dal 29 giugno 2022 al 5 luglio 2022 -, un (...) - da trattare con un (...) e un (...) per (...) -, (...) - in trattamento con farmaci (...) ([...]) ed una malattia da (...) - in trattamento farmacologico con (...) ed in riserva (...). D'altra parte il medico (...) ha diagnosticato una (...) ed (...), un (...) in trattamento farmacologico con (...) ed in riserva (...). Per questi ultimi, si è reso necessario un ricovero presso la (...) di D._______ dal 23 maggio 2022 al 21 giugno 2022. Egli è altresì stato visitato al pronto soccorso per problemi al (...) a seguito di (...), per una sospetta (...) e per (...). 8.3.2 La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. 8.3.3 Nei certificati medici versati agli atti non vi erano dipoi indicazioni quanto a sospetti di patologie urgenti e gravi da identificare ulteriormente. Per quanto riguarda le visite mediche effettuate prima dell'emanazione della decisione e non menzionate nella stessa, si rileva quanto segue. Innanzitutto, risulta chiaro dall'indice degli atti che i referti medici inerenti le visite (...) del 5 luglio 2022 e del 28 luglio 2022 sono entrati in possesso della SEM solo il 16 agosto 2022 (cfr. atti SEM [...]-59/2 e 60/2). In medesima data l'autorità inferiore è pure entrata in possesso della lettera del medico specialista in (...) inerente la visita del 25 luglio 2022 (lettera del 26 luglio 2022). Mentre il 17 agosto 2022 la SEM ha ricevuto il referto F2 inerente la visita specialistica del 19 luglio 2022, nel corso della quale all'interessato è stato posato un (...) diagnostico, nonché il referto F2 inerente la visita del 28 luglio 2022, nel corso del quale sono stati letti i dati raccolti dal (...) e gli stessi sono stati trasmessi al medico (...) (cfr. atti SEM [...]-61/2 e 63/2). Di conseguenza, appare evidente che tali atti non sono stati né citati né tenuti conto dall'autorità inferiore nella decisione impugnata poiché ancora non ne era a conoscenza. Quand'anche sia vero che l'autorità avrebbe potuto, come è d'uopo fare, informarsi presso (...) prima dell'emanazione della sentenza sull'esistenza di ulteriori appuntamenti o visite mediche - verifica che non risulta essere stata fatta - nel caso in esame, dal contenuto di tali atti medici, non risulta essere stata diagnosticata un'ulteriore patologia. Invero, si trattava di due visite (...) di continuità, mentre la visita specialistica del 19 luglio 2022, con la posa del (...), risulta legata al (...). Neppure la visita (...) ha rilevato alcunché, infatti il medico non ha predisposto ulteriori controlli e si è limitato a rassicurare il paziente (cfr. atto SEM [...]-56/1). 8.3.4 Altresì, nonostante la SEM non abbia atteso lo svolgimento degli appuntamenti che sono avvenuti in seguito alla decisione impugnata, da una parte anche in questo caso si trattava di controlli di continuità (ad esempio il controllo [...]). Mentre d'altra parte, il fatto che il ricorrente si sia rifiutato di sottoporsi all'esame (...) previsto il 12 agosto 2022 non può di certo essere imputato alla SEM (cfr. atto SEM [...]-57/2). 8.4 Di conseguenza, al momento dell'emanazione della decisione da parte dell'autorità inferiore, i trattamenti attuali per le patologie diagnosticate erano conosciuti. La documentazione in forza della quale sono state poste le diagnosi appariva sufficientemente dettagliata, ben motivata e coerente conto tenuto della tipologia delle affezioni presenti, dell'ampiezza delle indagini effettuate e dell'anamnesi del paziente. Di conseguenza, non risulta necessaria la stesura di un rapporto medico completo (F4). Lo stato di salute dell'insorgente risultava pertanto sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non ostativo all'esecuzione del trasferimento. Invero, nonostante la grande quantità di visite e documenti medici a cui l'insorgente è stato sottoposto, è indubbio che nel caso in narrativa il substrato fattuale non contenesse indicatori quanto all'esistenza, finanche potenziale, di affezioni terminali ai sensi della giurisprudenza convenzionale. Allo stesso modo, non vi erano elementi per sospettare che le patologie diagnosticate potessero raggiungere un tale livello di gravità da configurare un rischio reale di peggioramento rapido ed irreversibile dello stato di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita in caso di trasferimento. 8.5 8.5.1 Tale conclusione è tuttora attuale. Invero, il controllo (...) del 17 agosto 2022 non ha evidenziato né nuove problematiche mediche né un peggioramento di quelle già conosciute e la terapia con (...) è rimasta invariata (cfr. atto SEM [...]-62/2). Inoltre, sebbene l'insorgente sia stato visto d'urgenza per un consulto (...) in data 18 agosto 2022 per un incremento di una (...), in assenza di (...), per cui il medico ha introdotto una terapia con (...), in aggiunta alla terapia già prescritta ([...] e [...]), e incrementato la terapia di riserva con (...), la successiva visita del 25 agosto 2022 ha potuto rilevare un quadro clinico in miglioramento, con netta diminuzione della (...). Il medico ha quindi adeguato la terapia, diminuendo la prescrizione di (...) e sostituendo la terapia di (...) ([...]). 8.5.2 D'altro canto, il Belgio dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso ed il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva). Inoltre, le prestazioni di pronto soccorso sono garantite. 8.5.3 Tali prestazioni sono garantite anche per i richiedenti l'asilo la cui domanda è già stata respinta nello Stato in questione. Inoltre, egli non ha mai allegato di essersi rivolto alle autorità belghe al fine di ottenere delle cure mediche e che queste gli siano state rifiutate. È dunque suo compito rivolgersi alle autorità di tale Paese al fine di ottenere le cure mediche di cui necessita, un alloggio adeguato e misure assistenziali sufficienti. 8.5.4 Altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità belghe dell'arrivo, dei problemi di salute dell'insorgente e delle misure assistenziali di cui necessita (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III). Nonostante quanto censurato in sede ricorsuale, il fatto che queste autorità non siano state informate al momento della richiesta di ripresa in carico dell'interessato non costituisce, infatti, una condizione per la presentazione della domanda. 8.5.5 Infine, egli potrà poi ovviare a possibili complicazioni iniziali nell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente. 8.6 In altre parole, il ricorrente non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Belgio. Ad ogni modo, appartiene al ricorrente sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti fondamentali, utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione. 8.7 Da ultimo, non si ravvisano indicatori che permettano di ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.). 8.8 Pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III. 9. 9.1 Di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, il Belgio è competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ai sensi Regolamento Dublino III ed è tenuto a riprenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 23, 24, 25, 29 Regolamento Dublino III. 9.2 Quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso il Belgio conformemente all'art. 44 LAsi. 9.3 In siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2). 9.4 Visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso il Belgio, confermata. 10. 10.1 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto. 10.2 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta. 10.3 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 10.4 Le misure supercautelari ordinate dal Tribunale il 23 agosto 2022 decadono con la presente decisione finale (cfr. Hansjörg Seiler, in: Waldmann/Weissenberger (ed.), Praxiskommentar VwVG, 2a ed. 2016, n. 54 ad art. 56 PA). 10.5 Infine, la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Sebastiana Bosshardt Data di spedizione: