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D-3812/2022

D-3812/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-09-08 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino - art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi)

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto.

E. 2 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3812/2022 Sentenza dell'8 settembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione del giudice William Waeber; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, patrocinato dalla MLaw Elena Formisano, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento (procedura Dublino); decisione della SEM del 24 agosto 2022 / N (...). Visto la domanda d'asilo che A._______ (di seguito: il ricorrente), congiuntamente alla madre B._______ e alla cognata C._______, ha presentato in Svizzera il 27 maggio 2022, il confronto con la banca dati dattiloscopica «EURODAC» del 30 maggio 2022, dal quale è risultato che l'interessato è stato interpellato a D._______ (Italia) l'11 maggio 2022, la richiesta di presa in carico fondata sull'art. 13 par. 1 del Regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione; Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29 giugno 2013; di seguito: Regolamento Dublino III) presentata dalla Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) e trasmessa alle competenti autorità italiane il 1° giugno 2022, la procura conferita in stessa data dall'interessato alla rappresentanza legale assegnatagli, il verbale di rilevamento dei dati personali del 3 giugno 2022, il verbale del colloquio Dublino del 27 giugno 2022, l'assenza di risposta da parte delle autorità italiane alla richiesta di presa in carico, la decisione della SEM del 24 agosto 2022, notificata il giorno seguente, mediante la quale detta autorità non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) ed ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia, il ricorso del 1° settembre 2022 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 2 settembre 2022), inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione della SEM con il quale il ricorrente ha postulato in via supercautelare la sospensione dell'allontanamento e in via cautelare la concessione dell'effetto sospensivo; nel merito, in via principale, l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della decisione impugnata, la restituzione degli atti alla SEM per l'esame nazionale della domanda d'asilo e in via subordinatala restituzione degli atti all'autorità inferiore per il completamento d'istruttoria; altresì l'interessato ha presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali e del relativo anticipo con protestate tasse e spese, nonché, secondo il senso, la congiunzione della presente causa con quella della madre B._______ (N [...]), la documentazione versata agli atti in sede ricorsuale, in particolare il decreto di respingimento del Questore della Provincia di E._______ del 17 maggio 2022 nei confronti del ricorrente, le misure supercautelari del 2 settembre 2022 tramite le quali il Tribunale ha provvisoriamente sospeso l'esecuzione dell'allontanamento, la documentazione medica agli atti, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dalla giudice unica, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che giusta l'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti, che le impugnative che fanno riferimento alla medesima fattispecie, quandanche presentate separatamente, possono essere congiunte in una sola procedura a qualsiasi stadio della causa (cfr. André Moser/Michael Beusch/ Lorenz Kneubühler/Martin Kayser, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 3a ed. 2022, n° 3.17), che il Tribunale respinge nella fattispecie la domanda di congiunzione presentata dal ricorrente, che tuttavia coordina il presente procedimento con il ricorso presentato dalla madre B._______ (cfr. incarto D-3810/2022); che entrambi i ricorsi sono valutati nello stesso momento; che gli incarti di entrambe le procedure d'asilo sono presi in considerazione per la connessione delle cause; che inoltre, entrambi i casi sono valutati dallo stesso collegio giudicante e decisi nello stesso momento, che nel colloquio Dublino l'interessato, posto di fronte alla possibile competenza dell'Italia per l'analisi della sua domanda d'asilo, ha dichiarato di non voler essere rinviato in tale Paese perché non sarebbe stato accudito bene e le autorità italiane non l'avrebbero aiutato abbastanza; che vorrebbe rimanere in Svizzera perché vi sarebbero i suoi fratelli; che le condizioni psicologiche della madre sarebbero disastrose e vorrebbe rimanere in Svizzera assieme a lei e ai fratelli; che la madre avrebbe bisogno di stare con i suoi figli, che nella querelata decisione l'autorità inferiore, dopo aver constatato la tacita ammissione di competenza da parte dell'Italia - ritenuto pure che i fratelli (maggiorenni) del ricorrente non corrispondono alla nozione di membri della famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III - ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, visto quanto dichiarato nel colloquio Dublino dal richiedente, la SEM ha osservato che non risulterebbe esservi un legame di dipendenza tra la madre e l'interessato e i suoi fratelli che vivono in Svizzera; che sebbene il richiedente abbia problemi di salute, non dipenderebbe dall'assistenza della madre o dei suoi fratelli; che nemmeno i problemi di salute della madre, la renderebbero dipendente dal suo aiuto; che pertanto, l'autorità di prima istanza non ha riconosciuto l'esistenza di motivi che impongano l'esame della domanda da parte della Svizzera ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III; che altresì, l'autorità inferiore ha negato l'esistenza di motivi che giustificherebbero l'applicazione della clausola di sovranità ai sensi dell'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che in particolare le condizioni di salute dell'insorgente, sufficientemente acclarate, non risulterebbero di una gravità tale da rendere inesigibile il suo trasferimento in Italia; che per quanto concerne la presenza dei suoi fratelli in Svizzera il suo trasferimento non sarebbe contrario all'art. 8 CEDU in quanto la loro relazione non costituirebbe una vita famigliare protetta; che infine, l'interessato non avrebbe neppure apportato alcun elemento concreto relativo alle difficili condizioni in cui avrebbe vissuto in Italia, che nel suo memoriale ricorsuale, l'insorgente ritiene innanzitutto che l'autorità inferiore avrebbe accertato in modo incompleto ed inesatto i fatti giuridicamente rilevanti; che in particolare non avrebbe considerato accuratamente le allegazioni del ricorrente riguardo alla presenza di vari membri della famiglia in Svizzera e alla necessità di vivere insieme; che oltretutto, avrebbe omesso di trasmettere alle autorità italiane tutte le informazioni determinanti sia in merito alla presenza di famigliari che hanno domandato l'asilo che di quelli che beneficiano già di un permesso di soggiorno ed il loro stato di salute; che pertanto, la SEM avrebbe violato il dovere di trasparenza e collaborazione tra Stati oltre al diritto di essere sentito del ricorrente; che inoltre, alla luce del decreto di respingimento emesso da parte delle autorità italiane parrebbe a dire del ricorrente trattarsi in casu di una fattispecie più simile a quella di una richiesta di take back prevista all'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III; che altresì, il richiedente osserva come l'autorità di prima istanza avrebbe violato il principio di unità famigliare, non considerando il legame di dipendenza intercorrente tra il richiedente ed il resto dei famigliari in Svizzera, anche a ragione del suo stato di salute precario, che, giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge) ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che lo Stato membro competente è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato la domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che giusta l'art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III («clausola di sovranità»), in deroga ai criteri di competenza sopra definiti, ciascuno Stato membro può decidere di esaminare una domanda di protezione internazionale presentata da un cittadino di un paese terzo o da un apolide, anche se tale esame non gli compete, che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo «EURODAC» ha permesso di appurare che l'insorgente è stato interpellato a D._______ (Italia) l'11 maggio 2022, riscontro fra l'altro confermato dal ricorrente durante il colloquio Dublino, che su questi presupposti, il 1° giugno 2022, la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di ammissione fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III, che l'Italia, non avendo risposto alla domanda di presa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento di Dublino III, ha tacitamente riconosciuto la propria competenza per la trattazione della domanda d'asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che in sede di colloquio Dublino l'insorgente ha dichiarato di essere entrato in Italia nel maggio 2022; che le autorità italiane gli avrebbero preso le impronte digitali; che egli sarebbe rimasto 6-7 giorni in un campo profughi ma non si ricorderebbe dove; che poi avrebbe lasciato il campo profughi e sarebbe venuto in Svizzera insieme alla madre e alla cognata (cfr. atto SEM 18/2); che in Svizzera vivrebbero i suoi fratelli F._______ e G._______, che tuttavia, si rileva che il Regolamento Dublino III non offre il diritto al richiedente l'asilo, di scegliere autonomamente lo Stato nel quale la sua domanda d'asilo verrà esaminata (cfr. DTAF 2010/45 consid. 8.3), che altresì, come giustamente ritenuto dalla SEM nella decisione impugnata, i fratelli maggiorenni dell'insorgente presenti in Svizzera non rientrano nella nozione di membri della famiglia ai sensi dell'art. 2 lett. g Regolamento Dublino III, che il fatto che nella richiesta di presa in carico indirizzata alle autorità italiano sarebbe stata indicata la presenza in Svizzera di un solo fratello non comporta nessun tipo di conseguenza; che il ricorrente non ha fatto valere un rapporto di dipendenza particolare con un fratello piuttosto che con un altro; che la SEM abbia omesso di indicare che egli viaggiava con la madre e la cognata, non è rilevante, che l'Italia ha potuto verificare la sua competenza; che in particolare con la trasmissione delle modalità di trasferimento è stata indicata la presenza di altri famigliari, tra cui la madre e la cognata (cfr. atto SEM 27/1); che ad ogni modo non si riscontra una violazione del dovere di trasparenza e collaborazione tra Stati come nemmeno del diritto di essere sentito del ricorrente, censura, tra l'altro, non motivata nel gravame, che neppure l'osservazione del ricorrente che, alla luce del decreto di respingimento emesso dalle autorità italiane, in casu parrebbe configurarsi una fattispecie più simile a quella di una richiesta di take back prevista all'art. 18 par. 1 lett. d Regolamento Dublino III, può essere accolta, che il richiedente, in provenienza da un paese terzo, ha varcato illegalmente la frontiera dell'Italia; che pertanto l'Italia è competente per l'esame della trattazione della domanda di protezione internazionale (art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III); che il decreto di respingimento è stato emesso in quanto egli non ha voluto depositare domanda d'asilo in Italia, che pertanto la competenza dell'Italia risulta di principio essere data, che in Italia non vi sono fondati motivi per ritenere che sussistano carenze sistemiche che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 CartaUE (cfr. fra le tante, sentenze del Tribunale F-959/2022 del 14 marzo 2022 e D-4235/2021 del 19 aprile 2022 [pubblicata quale sentenza di riferimento] consid. 10.2), che inoltre, l'entrata in vigore del decreto n. 130/2020 del 21 ottobre 2020 convertito in legge il 20 dicembre 2020 (legge del 18 dicembre 2020 n. 173/2020), ha contribuito ad un importante miglioramento delle condizioni di accoglienza dei richiedenti l'asilo in Italia, anche ed in particolare per i casi di persone che vi vengono trasferite in applicazione del Regolamento Dublino III (cfr. sentenza di riferimento del Tribunale D-4235/2021 del 19 aprile 2022 consid. 10.4.3.2), che in ogni caso, l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che di conseguenza, il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che conseguentemente, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che giusta l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III laddove a motivo di una gravidanza, maternità recente, malattia grave, grave disabilità o età avanzata un richiedente sia dipendente dall'assistenza del figlio, del fratello o del genitore legalmente residente in uno degli Stati membri o laddove un figlio, un fratello o un genitore legalmente residente in uno degli Stati membri sia dipendente dall'assistenza del richiedente, gli Stati membri lasciano insieme o ricongiungono il richiedente con tale figlio, fratello o genitore, a condizione che i legami famigliari esistessero nel paese d'origine, che il figlio, il fratello, il genitore o il richiedente siano in grado di fornire assistenza alla persona a carico e che gli interessati abbiano espresso tale desiderio per iscritto, che suddetta disposizione è direttamente applicabile e quindi impugnabile dinanzi al Tribunale (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.2, e relativi riferimenti), che dalla formulazione dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III si evince che la situazione di dipendenza per motivi medici presuppone l'esistenza di problemi di salute di natura grave che richiedono un'assistenza sostanziale nella vita quotidiana, nel senso di una presenza, una supervisione o addirittura una cura e un'attenzione permanente che solo un parente stretto è in grado di fornire (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.3 e 8.3.5; sentenza del Tribunale F-530/2021 dell'11 giugno 2021 consid. 5.2 e relativi riferimenti), che pertanto, il semplice bisogno di sostegno emotivo, o anche psicologico, non è tale da stabilire la relazione di dipendenza richiesta dall'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 8.3.5), che come a giusto titolo ritenuto dalla SEM, non risulta esservi nella fattispecie un legame di dipendenza ai sensi dell'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III; che infatti, dagli atti non risulta in nessun modo che l'insorgente sia «dipendente» da un'assistenza giornaliera permanente dei fratelli maggiorenni che vivono in Svizzera conformemente alla suddetta disposizione ed alla giurisprudenza restrittiva applicabile in materia, che, pertanto, non vi è motivo di applicare l'art. 16 par. 1 Regolamento Dublino III, che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311), disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se «motivi umanitari» lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della stessa, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che a questo proposito, va in primo luogo osservato come spetti innanzitutto al ricorrente presentare al più presto una domanda d'asilo alle autorità italiane competenti e rispettare le loro istruzioni, ciò che gli permetterà di beneficiare dei diritti previsti dalla direttiva accoglienza (cfr. sentenza del Tribunale F-5109/2020 del 2 dicembre 2021); che il fatto che l'Italia ha rilasciato un decreto di respingimento non gli impedisce di chiedere l'asilo in questo Paese, che l'insorgente non ha del resto apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbe seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che inoltre, il suo trasferimento non è contrario all'art. 8 CEDU; che questa disposizione protegge le relazioni esistenti all'interno della famiglia in senso stretto e richiede inoltre una relazione stretta ed effettiva con le persone a cui si riferisce; che altresì l'estensione di questa protezione ai cittadini stranieri maggiorenni presuppone l'esistenza di un rapporto di dipendenza paragonabile a quello tra genitori e figli minorenni; che come già stabilito in precedenza non sussiste un rapporto di dipendenza tra il ricorrente e i suoi fratelli maggiorenni; che altresì si rammenta egli verrà allontanato in Italia assieme alla madre con la quale è espatriato, che oltre a ciò, l'insorgente non ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbe seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che egli nemmeno ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbe tale da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche mediche, costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg.), che essendo decisivo e vista la doglianza in tal senso, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti svolto dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo, e dall'altra se quest'ultime rientrino o meno nelle casistiche testé enucleate (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4), che in virtù dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si imponevano in virtù di tale massima, che al momento dell'emissione della decisione impugnata, l'incarto della SEM conteneva già diversi mezzi di prova riguardanti la situazione medica dell'insorgente, che il ricorrente in sede di colloquio Dublino ha dichiarato di soffrire di gravi problemi psicologici e di necessitare di un psicologo; che nonostante egli avrebbe già fatto richiesta al centro nessuno l'avrebbe ascoltato; che inoltre, egli avrebbe anche un problema (...); che per questo motivo sarebbe stato sottoposto ad un prelievo del sangue e gli avrebbero iniettato una medicina (...); che ciò nonostante, egli avrebbe dolori dopo mezz'ora di camminata, che dall'esame dell'incarto del richiedente, la SEM ha costatato che in data 9 e 14 giugno (cfr. atto SEM 15/3; 16/2) e 21 e 22 luglio 2022 (cfr. atto SEM 20/2; 21/2; 22/2) egli è stato sottoposto a molteplici visite mediche e psicologiche; che dalle diagnosi sarebbero emersi un dolore (...) da trattare con fisioterapia, ed una reazione mista ansioso-depressiva da trattare con psicoterapia, che pertanto, al momento dell'emissione del provvedimento sindacato, lo stato di salute del ricorrente risultava dunque essere stato sufficientemente acclarato (cfr. sentenza del Tribunale D-546/2022 dell'11 marzo 2022 consid. 4) e non risultava ostativo all'esecuzione del trasferimento, né implica la necessità di ottenere delle garanzie dalle autorità italiane, trattandosi altresì di un caso di presa in carico (cfr. sentenze della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, § 181 segg; DTAF 2011/9 consid. 7.1; sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 11), che vista la doglianza in merito al mancato consulto da parte della SEM presso l'infermeria del Centro Medic Help sull'eventuale esistenza di ulteriori appuntamenti o esami medici si osserva che quand'anche sia vero che l'autorità avrebbe potuto, come è d'uopo fare, informarsi prima dell'emanazione della sentenza sull'esistenza di ulteriori appuntamenti o visite mediche - verifica che non risulta essere stata fatta - nel caso in esame, dal contenuto di tali atti medici, non risultano essere state diagnosticate ulteriori patologie di rilievo (cfr. sentenza del Tribunale D-3610/2022 del 30 agosto 2022 consid. 8.3.3); che invero, i consulti psichiatrici dell'11 agosto (cfr. atto SEM 25/2) e del 19 agosto 2022 (cfr. atto SEM 26/2), come pure la (...) del 22 agosto 2022 (cfr. atto SEM 32/2) sono da ritenersi visite di continuità, che per quanto riguarda invece la situazione valetudinaria attuale dell'insorgente (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6) non risultano esservi state evoluzioni significative, che il ricorrente in data 25 agosto 2022 (cfr. atto SEM 31/3) è stato visitato a seguito di un malessere accusato dopo aver ricevuto la notizia dell'imminente rimpatrio; che in tale contesto gli sarebbe stata diagnosticata una (...) e raccomandata un visita dentistica specialistica oltre alla prescrizione di (...) 1gr 3 volte al dì; che il 31 agosto 2022 l'insorgente ha avuto un'ulteriore consulto psichiatrico (cfr. atto SEM 33/2) e gli è stata fissata una prossima visita di continuità per il 9 settembre 2022; che altresì, il 4 settembre 2022 (cfr. atto SEM 36/2) è stato nuovamente visitato a causa di un attacco di panico - dovuto alla comunicazione di un cambio di alloggio - e gli è stato prescritto (...) 1mg in caso di (...), che il solo fatto che il ricorrente soffrirebbe di problemi psicologici anche legati alla preoccupazione di un suo trasferimento in Italia, come addotto nel gravame, non risulta essere determinante in tale contesto, essendo rammentato come il peggioramento dello stato psichico di un richiedente l'asilo a seguito di una decisione negativa è casistica osservabile di frequente e non preclude di principio un trasferimento, che ad ogni modo le turbe psichiche di cui soffre l'interessato non risultano essere di particolare gravità ed il trattamento che sta seguendo non presenta eccezionali specificità, che l'Italia dispone del resto di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 direttiva accoglienza), che le prestazioni di pronto soccorso sono garantite (cfr. sentenza del Tribunale D-2926/2021 del 19 luglio 2021 consid. 12.1), che peraltro, un'eventuale iniziale difficoltà ad accedere a prestazioni di psicoterapia può essere messa in conto senza che ci si debba attendere delle conseguenze drastiche sulla salute del ricorrente, che dipoi, egli potrà ovviare a possibili complicazioni nell'ottenimento dei farmaci che gli sono stati prescritti venendo trasferito con una riserva sufficiente, che altresì, prima del trasferimento, sarà premura delle autorità competenti per l'esecuzione dell'allontanamento informare in maniera precisa e completa le autorità italiane dell'arrivo e dei problemi di salute dell'interessato (cfr. art. 31 Regolamento Dublino III); ciò che peraltro è già stato fatto mediante il documento «modalità di trasferimento» (cfr. atto SEM 27/1), che agli atti non figurano del resto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al ricorrente stesso sollevare la questione utilizzando le adeguate vie di diritto dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 direttiva accoglienza), che infine, non risultano neppure esserci indizi che permettano di ritenere che la SEM abbia esercitato in maniera arbitraria il potere di apprezzamento di cui dispone nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1 (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 («clausola di sovranità») Regolamento Dublino III, che di conseguenza, in mancanza dell'applicazione di tale norma da parte della Svizzera, l'Italia è competente dell'esame della domanda d'asilo del ricorrente ai sensi del Regolamento Dublino III ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 Regolamento Dublino III, che quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda d'asilo dell'insorgente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che in siffatte circostanze, non vi è più luogo di esaminare in maniera distinta le questioni relative all'esistenza di un impedimento all'esecuzione del trasferimento per i motivi giusta i cpv. 3 e 4 dell'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrl, RS 142.20), dal momento che detti motivi sono indissociabili dal giudizio di non entrata nel merito nel quadro di una procedura Dublino (cfr. DTAF 2015/18 consid. 5.2), che ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che visto quanto precede, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto, che le misure supercautelari del 2 settembre 2022 decadono, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che, infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta, che visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: