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D-3600/2008

D-3600/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-01-20 · Italiano CH

Asilo e allontanamento

Sachverhalt

A. Il (...), l'interessato - cittadino macedone di etnia rom, originario di E._______ - ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 2 giugno 2006 [di seguito: V1], 7 agosto 2006 [di seguito: V2] e 7 aprile 2008 [di seguito: V3]) di essere espatriato a causa di problemi sorti con i vicini di casa di etnia albanese, i quali avrebbero voluto che erigesse un muro di separazione tra le loro case per impedire la vista sulle loro mogli. Rivoltosi alla polizia, non avrebbe ricevuto aiuto, cosicché avrebbe iniziato con la costruzione di un muro di recinzione. I suoi figli sarebbero stati percossi da quelli dei vicini e quando avrebbe cercato il dialogo con questi ultimi, l'avrebbero aggredito. Dopo aver denunciato i fatti presso le autorità di polizia, le stesse gli avrebbero consigliato di recarsi all'ospedale per farsi medicare. La promessa di rendergli visita presso il domicilio, tuttavia, non l'avrebbero mantenuta. Tre giorni dopo la denuncia, di notte, una decina di persone di etnia albanese si sarebbero recate presso il suo domicilio. Dopo aver violentato la moglie, dette persone l'avrebbero rapito, bendato e ripetutamente violentato per una settimana. Una sera, uno dei rapitori l'avrebbe aiutato a fuggire. Egli si sarebbe così recato a E._______ per cercare la moglie e recuperare dei certificati medici, o, secondo un'altra versione, sarebbe andato direttamente a F._______, dove sarebbe rimasto per alcuni mesi. Di seguito, avrebbe trascorso una quindicina di giorni in G._______, prima di varcare il confine svizzero nella primavera 2006. L'interessata, anch'essa cittadina macedone di etnia rom, ha inoltrato domanda di asilo in data 7 agosto 2007 per sé, e, in veste di rappresentante legale, per i due figli minorenni D._______ ed C._______. Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha esposto gli stessi motivi di asilo già presentati dal marito (cfr. verbali d'audizione del 20 agosto 2007 [di seguito: V4], 12 settembre 2007 [di seguito: V5] e 7 aprile 2008 [di seguito: V6]). Ha dichiarato di avere abbondonato la casa dopo il rapimento del coniuge, recandosi a H._______, dove sarebbe stata ospitata da una coppia macedone. Essendo stata stuprata dall'uomo di detta coppia, avrebbe lasciato la casa ed avrebbe vissuto per strada chiedendo l'elemosina per un mese, prima di giungere in Svizzera ad inizio agosto 2007 grazie all'aiuto di un camionista. B. Su richiesta dell'UFM del 21 gennaio 2008, i richiedenti, tramite lettera del 12 febbraio 2008, hanno inoltrato diversi certificati medici a loro inerenti (cfr. act. A25-A31). C. Il 29 aprile 2008, tramite due decisioni distinte, l'UFM ha respinto le domande di asilo degli interessati. Nello stesso tempo, ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Macedonia. D. Il 2 giugno 2008, i richiedenti, per il tramite del loro patrocinatore, hanno congiuntamente inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro le citate decisioni dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova audizione ed una nuova valutazione, nonché, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. E. Tramite decisione incidentale del 14 luglio 2008, il Tribunale ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera sino al termine della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. In stessa data, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. F. Tramite risposta del 5 agosto 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. L'8 settembre 2008, gli insorgenti hanno tempestivamente fatto pervenire il loro atto di replica. H. Con decisione incidentale del 2 novembre 2009, il Tribunale ha invitato gli autori del gravame ad inoltrare dei certificati medici attuali relativi al loro stato di salute. I. Tramite scritti del 27 novembre 2009 e 3 dicembre 2009, i ricorrenti hanno versato agli atti diversi certificati medici, lettere ed attestati, i quali saranno menzionati nei considerandi che seguono nella misura in cui sono considerati rilevanti per l'esito della presente procedura.

Erwägungen (31 Absätze)

E. 1.1 Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 1.2 Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.

E. 2 V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi, 48 cpv. 1 e 52 PA.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (cfr. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

E. 5 I ricorsi inoltrati dagli insorgenti concernono fatti d'uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 128 V 126 consid. 1 e relativi riferimenti). A tali condizioni possono essere congiunti anche ricorsi inoltrati separatamente, nonostante l'autorità inferiore abbia deciso tramite due decisioni distinte. Tale procedimento favorisce l'economia processuale ed è nell'interesse dei ricorrenti (cfr. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pag. 115, n. 3.17).

E. 6 Nella decisione impugnata indirizzata all'interessato, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni rilevanti in materia di asilo di quest'ultimo contraddittorie, vaghe e, in parte, tardive. Concretamente, a mente dell'autorità inferiore il richiedente avrebbe reso versioni discordanti in merito a punti essenziali del suo racconto, quali la durata del soggiorno a F._______, gli eventi vissuti dal rapimento sino all'entrata in Svizzera, l'allegato soggiorno in G._______, le modalità del viaggio intrapreso da F._______ a E._______ e la collocazione temporale, rispettivamente le modalità dell'allegata aggressione subita da parte di persone di etnia albanese. Inoltre, egli non sarebbe stato in grado di indicare il giorno in cui si sarebbe recato per l'ultima volta al lavoro, quando avrebbe ricevuto l'ultima paga e quale sarebbe stata la reazione dei suoi figli all'aggressione subita. La maniera in cui l'interessato ha narrato detto evento, poi, farebbe dubitare che egli l'abbia vissuto personalmente. Peraltro, avrebbe riportato di essere fuggito nudo dal rifugio e di avere incontrato un pastore mentre era nella foresta unicamente nell'ultima audizione e, quindi, tardivamente. L'autorità inferiore, pertanto, ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, ragione per cui la sua domanda d'asilo sarebbe da respingere e la questione della rilevanza dei suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi potrebbe rimanere aperta. In aggiunta, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da ritenersi ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, i problemi medici da lui addotti non si opporrebbero ad un suo ritorno nel suo Paese d'origine. In merito ai problemi cardiaci e di ipertensione evocati, l'UMF segnala che a E._______ vi sarebbero delle infrastrutture mediche che permetterebbero dei controlli regolari dei valori cardiovascolari e l'interessato avrebbe con certezza la possibilità di procurarsi i medicamenti necessari in Grecia, qualora non fossero disponibili in Macedonia. Infine, per quanto attiene ai problemi psichici di cui soffrirebbe e agli ansiolitici e antidepressivi che dovrebbe assumere, l'autorità di prime cure ha ritenuto che diverse cliniche macedoni offrirebbero la possibilità di trattamenti psichiatrici e che l'accesso a cure e medicinali sarebbe soddisfacente in Macedonia. Nella decisione impugnata indirizzata alla richiedente l'autorità di prime cure ha reputato le allegazioni della medesima come contraddittorie, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire e non sufficientemente motivate. L'interessata, difatti, avrebbe reso versioni discordi circa le modalità dell'aggressione subita ed il suo rapporto col padre. Peraltro, la parte del racconto, secondo cui dopo l'attacco di violenza si sarebbe recata di notte dai suoceri accompagnata dal marito ferito alla testa e da entrambi i figli, apparrebbe del tutto illogica alla luce della dichiarazione secondo la quale tale distanza comporterebbe una marcia di due ore. In aggiunta, le sue dichiarazioni circa il comportamento assunto da lei e da suo marito prima dell'aggressione, rispettivamente in merito alle modalità della stessa sarebbero vaghe ed evasive. Ne discenderebbe che il suo racconto non adempirebbe le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, ragione per cui la sua domanda d'asilo sarebbe da respingere e la questione della rilevanza dei suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi potrebbe rimanere indecisa. Non da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. Infine, in relazione ai problemi di salute invocati (sintomi di ansia e depressione), l'autorità inferiore li ha reputati curabili in Macedonia, dove diverse cliniche offrirebbero trattamenti psichiatrici e dove, in generale, le possibilità di cure e l'accesso a medicamenti per persone affette da problemi di natura psichica sarebbero soddisfacenti.

E. 7 Nel gravame, gli insorgenti, richiamati i fatti sostanzialmente esposti in sede di audizione, hanno dapprima lamentato di avere entrambi risposto a diverse domande relative alle allegate persecuzioni di natura sessuale in presenza di persone appartenenti al sesso opposto al loro. Esperendo le audizioni in tal guisa, l'UFM avrebbe violato l'art. 6 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Pertanto, le decisioni querelate sarebbero contrarie al diritto federale ed andrebbero annullate. Inoltre, per quanto attiene alla conclusione di inverosimiglianza dei loro motivi di asilo, hanno sottolineato che le divergenze emerse nel loro racconto sarebbero da ricondurre al loro grande disagio psicologico, come testimoniato da diversi certificati medici versati agli atti. Del resto, considerata la complessità della loro situazione, le contraddizioni sollevate dall'UFM non sarebbero tali da rendere assolutamente inverosimili i loro motivi di asilo. Pertanto, l'accertamento dei fatti giuridicamente vincolanti svolto da detto Ufficio sarebbe incompleto e anche per questo la decisione impugnata andrebbe annullata. In aggiunta, in merito all'esecuzione dell'allontanamento, gli insorgenti hanno denunciato l'essenzialità dell'argomentazione dell'autorità inferiore. In particolare, l'assunto secondo cui il ricorrente, nel caso in cui non potesse ottenere i medicamenti a lui necessari in Macedonia, li potrebbe con certezza ottenere in Grecia, sarebbe paradossale, oltre che astratto e non verificabile. Infine, la carenza di strutture adeguate e farmaci in Macedonia li esporrebbe al rischio di non poter usufruire delle cure psicologiche di cui necessiterebbero. Ne conseguirebbe che l'esecuzione del loro allontanamento non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente esigibile.

E. 8 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che le audizioni complementari degli insorgenti sarebbero state condotte in rispetto dell'art. 6 OAsi 1. Per il resto, ha confermato appieno i considerandi del provvedimento impugnato.

E. 9 Nella replica, i ricorrenti si sono opposti a quanto affermato dall'autorità inferiore nell'atto responsivo, indicando che l'art. 6 OAsi 1 sarebbe da applicare d'ufficio e che, nel loro caso, le audizioni cantonali si sarebbero svolte in maniera irrituale, perché non espletate in presenza di persone dello stesso sesso.

E. 10.1 L'art. 6 OAsi 1 prevede che, se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso. Secondo la giurisprudenza, una persecuzione è da qualificarsi di natura sessuale quando alla vittima è stata perpetrata una violenza sessuale o quando è stato arrecato un pregiudizio alla sua identità sessuale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 2 consid. 5a-b). L'art. 6 OAsi 1, che si applica in egual modo sia per donne che per uomini, concretizza il diritto ad essere sentito ed è pertanto una disposizione di protezione il cui scopo è, da una parte, quello di permettere a richiedenti l'asilo di esporre le violazioni concretamente vissute in maniera libera e senza pudore e, dall'altra, di garantire un giusto accertamento dei fatti. Tale norma non contempla unicamente il diritto del richiedente l'asilo ad esigere un'audizione ad essa conforme, bensì obbliga l'autorità ad esperire un'audizione con i citati criteri non appena si manifestino indizi di persecuzione di natura sessuale. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 6 OAsi 1 va applicata di regola d'ufficio (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pagg. 19 e seg.).

E. 10.2 Nella fattispecie, per quanto attiene alla ricorrente, nonostante avesse allegato già durante l'audizione sommaria del 20 agosto 2007 di essere stata violentata da un gruppo di albanesi (senza comunque essere interrogata oltre su tale episodio), la seconda audizione del 12 settembre 2007, esperita dalla polizia cantonale (...), è avvenuta in presenza di almeno una persona di sesso maschile. Al contrario di quanto sostenuto nel gravame, tuttavia, tale aspetto non le è stato pregiudizievole. Difatti, da un lato, ha indicato di sua spontanea volontà durante il racconto libero di essere stata stuprata (cfr. V5 pag. 5), e, dall'altro, non è mai stata interrogata sull'episodio in quanto tale, bensì unicamente circa elementi collaterali dello stesso, vale a dire in merito ad un'eventuale denuncia e visita medica (cfr. ibidem pagg. 8 e 10), alla questione se suo marito ne fosse o meno a conoscenza (cfr. ibidem pag. 8) e al suo stato psichico (cfr. ibidem pag. 10). In aggiunta, è stata resa edotta del fatto che, se l'UFM l'avesse ritenuto necessario, sarebbe stata sentita sull'episodio in presenza di sole donne (cfr. ibidem pag. 9). In altre parole, durante l'audizione cantonale, la ricorrente non si è mai vista costretta ad entrare nei dettagli delle violenze allegate. Di conseguenza, non si può ammettere che la presenza di un uomo all'audizione le abbia impedito di esprimersi senza timore o pudore sulle violenze subite. In siffatte circostanze e al contrario di quanto pretendono i ricorrenti, il solo fatto che l'audizione sia stata svolta in presenza di un uomo non può, pertanto, essere rimproverato all'UFM. Del resto, l'autrice del gravame ha avuto modo di esporre liberamente le allegate violenze subite durante l'audizione complementare del 7 aprile 2007, effettuata in presenza di sole donne (cfr. V6 pag. 1), in conformità all'art. 6 OAsi 1. Anche il ricorrente ha menzionato già in occasione della prima audizione di essere stato stuprato (cfr. V1 pag. 4). Il fatto che l'audizione cantonale del 7 agosto 2006 sia avvenuta in presenza di donne, come denunciato dagli insorgenti, risulta, tuttavia inconferente, ritenuto che, appena egli ha fatto menzione dello stupro, l'auditore gli ha esposto l'eventualità di un'ulteriore audizione in presenza di soli uomini limitatamente a tale episodio (cfr. V2 pag. 10) e non gli ha più posto alcuna domanda in merito. Anche la terza audizione è avvenuta nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 OAsi 1: difatti, benché vi fosse presente una donna, l'auditore, all'accenno dell'insorgente di aver subito uno stupro, gli ha esplicitamente chiesto se fosse volenteroso di approfondire il tema, indicandogli altresì che, nel caso l'avesse desiderato, la persona di sesso femminile addetta al protocollo avrebbe potuto lasciare la stanza (cfr. V3 pag. 13). Così facendo, l'auditore ha esposto al ricorrente i suoi diritti in modo chiaro, dandogli la possibilità di decidere attivamente su come preferisse proseguire l'audizione. Pertanto, sebbene l'insorgente non abbia esplicitamente rinunciato a continuare l'audizione in merito allo stupro con un team di soli uomini, nel caso di specie il prosieguo dell'audizione è da considerarsi corretto.

E. 10.3 La censura ricorsuale secondo cui l'autorità di prime cure avrebbe violato l'art. 6 OAsi 1 è quindi infondata. Ne discende che non si giustifica l'espletamento di una nuova audizione degli insorgenti. Per questo aspetto la decisione impugnata non lede pertanto il diritto federale e va confermata.

E. 11.1 Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi).

E. 11.2 Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1).

E. 11.3 Come rettamente rilevato dall'autorità di prime cure, le dichiarazioni rilevanti in materia di asilo rese dagli insorgenti sono da considerarsi contraddittorie e vaghe. In particolare, il ricorrente si è contraddetto in merito ad elementi centrali del suo racconto, quali il momento in cui avrebbero avuto inizio i problemi con i vicini di etnia albanese: durante la prima audizione nel giugno 2006, ha riportato il litigio a quattro-cinque mesi addietro (cfr. V1 pag. 4), vale a dire agli inizi di detto anno, mentre che durante la seconda audizione, avvenuta circa due mesi dopo l'audizione sommaria, l'ha fatto risalire a circa mezz'anno prima, vale a dire ai mesi di agosto-settembre 2005 (cfr. V2 pag. 7-8). Nell'audizione complementare, poi, egli dapprima non è stato in grado di collocare l'evento (cfr. V3 pag. 12), rispettivamente, in contraddizione con le deposizioni anteriori, l'ha situato alla fine del 2005 (cfr. V3 pag. 13). Ha allegato di avere trascorso due ore (cfr. V3 pag. 12) all'ospedale dopo le percosse da parte dei vicini albanesi, oppure, secondo un'altra versione, un giorno intero (cfr. V2 pag. 7). Ha reso versioni divergenti anche in merito al momento dell'allegato rapimento, che sarebbe avvenuto tre giorni dopo l'episodio dell'aggressione da parte dei genitori albanesi e la sua denuncia in polizia (cfr. V1 pag. 4), rispettivamente, secondo le versioni successive, appena una settimana dopo l'accaduto (cfr. V2 pag. 6 e V3 pag. 12). Per quanto attiene alle sue visite in polizia, durante la prima audizione ne ha menzionate due, mentre che nelle due audizioni successive egli ha fatto menzione di una terza volta, facendola risalire allo stesso giorno in cui si sarebbe recato per la seconda volta (cfr. V3 pag. 12), rispettivamente al giorno dopo (cfr. V2 pag. 7). Inoltre, la visita alle autorità comunali accennata durante la terza audizione (cfr. V3 pag. 11), non ha trovato menzione alcuna durante le audizioni precedenti. In aggiunta, il racconto del ricorrente risulta standardizzato per quanto attiene all'aggressione da parte di dieci uomini mascherati al suo domicilio, dando al Tribunale l'impressione che non l'abbia effettivamente vissuta di persona: ad esempio, egli ha descritto il momento della loro entrata in casa con le semplici parole "Sono giunti a casa mia [...]" (cfr. V2 pag. 6) e "Ils sont rentrés à la maison" (cfr. V3 pag. 7), benché, considerato il contesto, ci si potesse ragionevolmente attendere dall'insorgente che ne riferisse con maggiore coinvolgimento emotivo e ricchezza di dettagli. Anche riguardo al periodo seguente alla sua fuga, il medesimo non è stato in grado di rendere versioni convincenti. Innanzitutto, l'allegazione, secondo cui dopo il rapimento si sarebbe recato direttamente a F._______ (cfr. V1 pag. 4), mal si sposa con la dichiarazione che lo vedrebbe invece tornato a E._______ per informarsi sulla moglie e raccogliere vari certificati medici, prima di rifugiarsi a F._______ (cfr. ibidem pag. 5). Durante la prima audizione, inoltre, egli ha dichiarato di avere soggiornato per due-tre mesi in detta città (cfr. ibidem pag. 5), mentre due mesi dopo ha invece asserito di avervi trascorso unicamente tre giorni (cfr. V2 pag. 10), per poi, in occasione dell'audizione complementare, allegare di esservi stato per una quindicina di giorni (cfr. V3 pagg. 5 e 17). Ad ogni modo, ritenuto che, a suo stesso dire, avrebbe iniziato a costruire il muro impostogli dai vicini di etnia albanese dopo il primo litigio con essi (cfr. V2 pag. 7), non risulta logico che questi ultimi si sarebbero accaniti contro di lui e sua moglie, al punto tale da arrecare violenze sessuali ad entrambi e tenere lui prigioniero per una settimana. Inattendibile è, altresì, il timore dell'insorgente di fare rientro al suo villaggio, quando, come egli stesso ha riferito, avrebbe terminato la costruzione del muro prima di espatriare (cfr. V3 pag. 11) e i suoi problemi a monte della sua partenza dalla Macedonia sarebbero sorti in ragione della diatriba proprio circa detto muro. Anche la ricorrente ha reso un racconto caratterizzato da svariate contraddizioni: ad esempio, ha dichiarato che gli aggressori albanesi sarebbero entrati in casa dopo aver sfondato la porta (cfr. V5 pag. 7), rispettivamente dopo che suo marito li avrebbe fatti entrare udendoli bussare (cfr. V6 pag. 8/D76). Ha sostenuto dapprima che gli stessi avrebbero legato pure i figli (cfr. V5 pag. 5), per poi, invece, allegare che solo suo marito sarebbe stato immobilizzato (cfr. V6 pag. 11/D111). In aggiunta, interrogata puntualmente su tale aspetto, non ha saputo indicare per quanto tempo gli aggressori si sarebbero trattenuti al suo domicilio (cfr. ibidem pag. 10/D92), anche se, qualche minuto prima, aveva descritto la sequenza degli eventi dall'arrivo degli stessi al momento dello stupro, precisando che sarebbero fuggiti subito dopo averle arrecato violenza. Alla luce di quanto esposto, che, a differenza di quanto preteso nel gravame, non riguarda elementi secondari del loro racconto, bensì aspetti centrali dello stesso, vi è motivo di concludere all'inverosimiglianza dei motivi di asilo invocati dai ricorrenti. Del resto, non v'è ragione di ritenere che i ricorrenti non possano ricevere nel loro Paese un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi.

E. 11.4 Ne discende che i motivi addotti dagli autori del gravame a sostegno della loro domanda d'asilo non sono atti a rendere verosimile (art. 7 LAsi) che i medesimi siano stati o sarebbero, in caso di rientro in Macedonia, esposti ad atti persecutori rilevanti in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata è confermata.

E. 12.1 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi).

E. 12.2 I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21 consid. 9-11).

E. 12.3.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). Per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione.

E. 12.3.2 Per gli stessi motivi citati al considerando 11 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a dette disposizioni. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, né dalle dichiarazioni dei ricorrenti, né dagli atti emergono seri indizi secondo cui possano essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, gli insorgenti non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel provvedimento litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr).

E. 12.3.3.1 In merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in Macedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale.

E. 12.3.3.2 Dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Macedonia. Difatti, entrambi i genitori sono (...), hanno frequentato (...), rispettivamente (...) anni di scuola (cfr. V2 pag. 5 e V4 pag. 4) e vantano un'esperienza lavorativa in veste di (...) (cfr. V2 pag. 5 e V4 pag. 2). Prima dell'espatrio, il ricorrente è stato in grado, grazie al suo impiego, di mantenere la famiglia dopo la nascita del primogenito (cfr. V4 pag. 2). Inoltre, in Patria, gli insorgenti dispongono di una rete social-familiare, ritenuto che a I._______ risiedono la (...) del ricorrente con la famiglia e, a E._______, i suoi (...) ed i suoi (...) (V1 pag. 2 e V2 pag. 4). Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un loro adeguato reinserimento sociale in Macedonia. Peraltro, difficoltà socio-economiche a cui è confrontata la maggiore parte della popolazione non sono sufficienti per ammettere una situazione minacciante l'esistenza (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1), ragione per cui delle difficoltà iniziali di reinserimento non sono di per sé ostative all'esecuzione dell'allontanamento. ll Tribunale, del resto, ha già più volte giudicato un rinvio in Macedonia di persone appartenenti all'etnia rom come di principio esigibile (cfr. ad esempio Sentenze del TAF D-5603/2009 dell'11 settembre 2009 e D-3717/2009 dell'11 giugno 2009).

E. 12.3.3.3 In merito ai problemi di salute di A._______, dagli atti risulta che dal 2006 essi hanno subito un miglioramento. La grave sindrome post-traumatica inizialmente diagnosticata (cfr. attestato del L._______ del 3 luglio 2006), difatti, non ha più trovato menzione alcuna nei certificati medici stilati successivamente. Il trattamento psichiatrico ordinato, poi, è sempre stato di natura ambulatoriale (colloqui di sostegno e cura farmacologica a base di antidepressivi), essendo sempre stata esclusa una tendenza suicida dell'insorgente (cfr., ad esempio, l'ultimo certificato del L._______ del 24 novembre 2009). A causa dell'utilizzo a scopo non terapeutico fattone dal paziente, nel 2007 i colloqui psichiatrici avviati sono stati addirittura interrotti (cfr. attestato del L._______ e lettera del Dr. M._______ dell'Ospedale regionale di N._______, entrambi del 2 maggio 2007, ed attestato del L._______ del 5 febbraio 2008) e dagli atti non emerge che siano stati più ripresi in maniera regolare. Ritenuta l'evoluzione in positivo della situazione psichica dell'insorgente, come pure l'assenza di ulteriori certificati medici a comprova di un peggioramento della stessa dal novembre 2009, i suoi problemi di salute non possono essere considerati né cronici, né gravi al punto tale da ritenere che un suo rimpatrio implichi un peggioramento del suo stato, rispettivamente che rappresenti un rischio concreto e grave tale da mettere a repentaglio la sua esistenza. Del resto, l'ultimo certificato versato agli atti, sebbene consideri il suo equilibrio psichico come molto precario, non esclude la possibilità di una continuazione in Macedonia della terapia avviata in Svizzera e niente induce a pensare che nel suo Paese d'origine egli non possa usufruire di un trattamento idoneo ed efficace affinché migliori il suo stato di salute, rispettivamente non incorra in un peggioramento dello stesso. In effetti, nelle città principali della Macedonia sono varie le cliniche pubbliche che offrono trattamenti psichiatrici nel reparto di neuropsichiatria. A Skopie, ad esempio, è possibile beneficiare di trattamenti psichiatrici stazionari o ambulanti presso il reparto di neuropsichiatria della clinica universitaria e presso diverse policliniche (cfr. Sentenza del Tribunale C-3219/2008 del 31 marzo 2010 consid. 8.3.2). Oltre a ciò, tra il 2000 ed il 2005, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha istituito a Skopie, Prilep, Tetovo, Gevgelija, nonché a Strumica, che dista una cinquantina di chilometri da E._______, dei "Community Mental Health Centres", i cui servizi sono indirizzati principalmente a persone che hanno soggiornato a lungo presso istituti psichiatrici o che necessitano di servizi nell'ambito della salute mentale. Pertanto ed alla luce del fatto che in Macedonia sono riperibili medicamenti antidepressivi (cfr. Sentenze del Tribunale C-3219/2008 del 31 marzo 2010 consid.8.3.2 e E-6496/2006 dell'8 gennaio 2009 consid. 7.2), è esigibile che l'insorgente, congiuntamente al resto della famiglia (cfr. paragrafi seguenti), riprenda domicilio in Macedonia e si iscriva all'assicurazione malattia (presentando o un certificato di lavoro o un attestato di disoccupazione), al fine di poter continuare il trattamento psico-farmacologico avviato in Svizzera. In tale contesto, secondo la giurisprudenza, il fatto che i trattamenti offerti in Macedonia non corrispondano agli standard svizzeri, non comporta di per sé l'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/2 consid. 9.3.2 e GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Per quanto concerne B._______, dal confronto tra i certificati medici versati agli atti nel corso della procedura di asilo risulta che il suo stato di salute ha subito un chiaro miglioramento dalla decisione dell'UFM sino ad oggi. Inizialmente, difatti, sebbene il certificato medico stilato dal Dr. O._______ in data 6 febbraio 2008 non evidenziasse patologie degne di rilievo, nel certificato medico del P._______ del 4 febbraio 2008 venivano diagnosticati un disturbo post-traumatico da stress (codice F43.1 della classificazione internazionale delle malattie [CMI]), come pure dei disturbi ansioso-depressivi (CMI F41.2). Nell'ultimo certificato del 19 novembre 2009, invece, l'P._______ ha diagnosticato unicamente i disturbi CMI F41.2 e Z65.5 (problemi relazionati all'esperienza di guerra), senza più individuare un disturbo post-traumatico da stress, ed ha sottolineato che la ricorrente da quasi due anni addietro si "è molto attivata a livello occupazionale e lavorativo, accettando diversi impieghi in qualità di ausiliaria di pulizie" (cfr. punti 1.4 e 2 del certificato). Quale trattamento necessario ed adeguato, l'P._______ ha indicato un sostegno psico-farmacologico, evidenziando come la prognosi futura dipenda dalla possibilità di continuare il trattamento psico-sociale iniziato (cfr. punti 3.2 e 4.2 del certificato). In siffatte circostanze, il quadro che si presenta non rivela che l'autrice del gravame soffre di un disturbo psichico cronico e serio, per il quale un rinvio in Macedonia implicherebbe un peggioramento importante del suo stato di salute che metterebbe a repentaglio la sua vita, rispettivamente per il quale sarebbe essenziale che prosegua in Svizzera la terapia avviata. In altre parole, anche nel suo caso è ragionevolmente esigibile che, se tuttora necessario, continui in Macedonia il trattamento ambulante psico-farmacologico avviato, attingendo alle possibilità di cura in loco suesposte. Non da ultimo, in relazione allo stato di salute dei due figli minorenni degli insorgenti, i certificati più recenti riguardanti C._______ (cfr. attestato redatto dal Q._______ del 16 novembre 2009 e certificato stilato l'8 settembre 2009 dal Dr. R._______) rivelano che egli, a quel momento, presentava un ritardo globale dello sviluppo (specificatamente un ritardo nel pronunciare le parole e nell'articolare le frasi ed un impaccio motorio), come pure un'importante inibizione affettiva e relazionale, per i quali frequentava sedute di psicomotricità e pedagogia specializzata presso il S._______. Il sospetto di problemi cardiaci si è avverato infondato dopo esami puntuali effettuati in giugno 2009 (cfr. lettera del 5 giugno 2009 del Dr. T._______). Per quanto attiene a D._______, dagli atti emerge che anch'egli era seguito dal Q._______ a causa di un disturbo nella sfera affettiva ed un ritardo nell'acquisizione di competenze (in particolare una difficoltà nel seguire i ritmi ed i contenuti dell'insegnamento in classe), per i quali gli è stato consigliato un sostegno pedagogico in ambito scolastico. In merito alle cefalee che, a quel tempo, lamentava giornalmente, gli esami clinici e neurologici svolti dal Dr. R._______ non hanno portato ad una diagnosi particolare e dagli atti non è nemmeno evincibile che l'esame radiologico auspicato dal padre di D._______ e proposto da detto medico al Dr. U._______ (cfr. lettera già menzionata del 2 novembre 2009) sia stato effettivamente svolto, rispettivamente abbia avuto esito diverso. Del resto, lo stesso psicologo, Sig. V._______, ha relazionato i mal di testa di D._______ con l'allora debutto della scolarità. Ne discende che è ragionevolmente esigibile che gli stessi, qualora tuttora necessario, proseguano in Macedonia il percorso di sostegno psicologico e pedagogico avviato in Svizzera. Difatti, oltre ai reparti neuropsichiatrici degli ospedali pubblici ed ai centri OMS già summenzionati, a Skopje esistono diversi istituti per bambini affetti da problemi psichici. In particolare, l'"Institute for mental health of children and youth" segue bambini e giovani con disturbi a livello psichico, offrendo terapie singole e di gruppo ludiche e di arte, per il trattamento, tra l'altro, di problemi psicomotori e di ritardi in ambito emozionale, sociale e cognitivo, intrattenendo relazioni con istituti scolastici e pre-scolastici (cfr. www.mnza.org.mk/autismmk). Per quanto attiene alla lieve ipermetropia e all'ipoacusia di cui soffre D._______ (cfr. certificato del Dr. R._______ del 17 novembre 2009), infine, in Macedonia esistono strutture per la cura di problemi oftalmologici (cfr., ad esempio, http://moh.gov.mk). Riassumendo, per quanto riguarda i disturbi di salute evocati dai ricorrenti, non sussistono elementi che impongano di scostarsi dalla valutazione dell'autorità inferiore, secondo la quale in Macedonia sono disponibili le infrastrutture mediche ed i farmaci adeguati per il tipo di trattamento seguito in Svizzera da parte dei ricorrenti. Ne consegue che, nel caso concreto, non sussistono problemi di salute che possano giustificare l'ammissione provvisoria dei ricorrenti in Svizzera (cfr. GICRA 2003 N. 24). A ciò si aggiunge il fatto che gli insorgenti hanno la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, grazie al quale possono assicurarsi le cure mediche (in particolare i medicamenti) di cui necessiteranno al momento dell'esecuzione del loro rinvio, rispettivamente durante il periodo successivo alla loro entrata in Macedonia.

E. 12.3.3.4 In caso di allontanamento di minorenni, nell'esame dell'esigibilità dello stesso l'interesse superiore del fanciullo è un elemento che deve essere preso in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 6.1). In tale contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13 consid. 5e.aa). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 6.2 e GICRA 1998 n. 31 consid. 8c.ff.ccc). Tale non è il caso nella fattispecie. Infatti, C._______ ha oggi poco più di (...), D._______ poco più di (...) anni. Entrambi sono giunti in Svizzera in agosto 2007 all'età di quasi (...), rispettivamente quasi (...) anni, e vi si trovano, pertanto, da quattro anni e mezzo circa. Sebbene, come evincibile dagli atti (cfr. attestato del Q._______ del 16 novembre 2009), D._______ abbia frequentato nel Canton Ticino la scuola elementare, egli e suo fratello C._______ sono, alla luce della loro giovane età, tuttora dipendenti dai loro genitori ed impregnati del loro modo di vita. In siffatte circostanze, non vi è motivo di ammettere che un loro ritorno in Macedonia equivalga ad uno sradicamento completo che pregiudicherebbe il loro sviluppo ed equilibrio futuri. Esso, pertanto, è da considerarsi ragionevolmente esigibile anche sotto tale aspetto.

E. 12.3.3.5 In considerazione di quanto precede e al contrario dell'assunto ricorsuale, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (crt. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 12.3.4 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Difatti gli insorgenti, usando della dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi), tantopiù che la ricorrente ha consegnato alle autorità la sua carta d'identità al momento del deposito della sua domanda di asilo. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 12.3.5 Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 13 Infine, considerata l'attività lavorativa che gli insorgenti hanno esperito negli ultimi anni sino ad oggi, gli stessi non possono essere considerati indigenti e, pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 14 Visto l'esito della procedura e ritenuta la congiunzione delle cause, le spese processuali, di CHF 800.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

Dispositiv
  1. I ricorsi sono respinti.
  2. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 800.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3600/2008 Sentenza del 20 gennaio 2011 Composizione Giudici Pietro Angeli-Busi (presidente del collegio), Martin Zoller, Robert Galliker, cancelliera Lydia Lazar Köhli. Parti A._______, nato il (...), B._______, nata il (...), ed i loro figli C._______, nato il (...), D._______, nato il (...), Macedonia, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione dell'UFM del 29 aprile 2008 / N [...]. Fatti: A. Il (...), l'interessato - cittadino macedone di etnia rom, originario di E._______ - ha inoltrato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 2 giugno 2006 [di seguito: V1], 7 agosto 2006 [di seguito: V2] e 7 aprile 2008 [di seguito: V3]) di essere espatriato a causa di problemi sorti con i vicini di casa di etnia albanese, i quali avrebbero voluto che erigesse un muro di separazione tra le loro case per impedire la vista sulle loro mogli. Rivoltosi alla polizia, non avrebbe ricevuto aiuto, cosicché avrebbe iniziato con la costruzione di un muro di recinzione. I suoi figli sarebbero stati percossi da quelli dei vicini e quando avrebbe cercato il dialogo con questi ultimi, l'avrebbero aggredito. Dopo aver denunciato i fatti presso le autorità di polizia, le stesse gli avrebbero consigliato di recarsi all'ospedale per farsi medicare. La promessa di rendergli visita presso il domicilio, tuttavia, non l'avrebbero mantenuta. Tre giorni dopo la denuncia, di notte, una decina di persone di etnia albanese si sarebbero recate presso il suo domicilio. Dopo aver violentato la moglie, dette persone l'avrebbero rapito, bendato e ripetutamente violentato per una settimana. Una sera, uno dei rapitori l'avrebbe aiutato a fuggire. Egli si sarebbe così recato a E._______ per cercare la moglie e recuperare dei certificati medici, o, secondo un'altra versione, sarebbe andato direttamente a F._______, dove sarebbe rimasto per alcuni mesi. Di seguito, avrebbe trascorso una quindicina di giorni in G._______, prima di varcare il confine svizzero nella primavera 2006. L'interessata, anch'essa cittadina macedone di etnia rom, ha inoltrato domanda di asilo in data 7 agosto 2007 per sé, e, in veste di rappresentante legale, per i due figli minorenni D._______ ed C._______. Sentita sui suoi motivi d'asilo, ha esposto gli stessi motivi di asilo già presentati dal marito (cfr. verbali d'audizione del 20 agosto 2007 [di seguito: V4], 12 settembre 2007 [di seguito: V5] e 7 aprile 2008 [di seguito: V6]). Ha dichiarato di avere abbondonato la casa dopo il rapimento del coniuge, recandosi a H._______, dove sarebbe stata ospitata da una coppia macedone. Essendo stata stuprata dall'uomo di detta coppia, avrebbe lasciato la casa ed avrebbe vissuto per strada chiedendo l'elemosina per un mese, prima di giungere in Svizzera ad inizio agosto 2007 grazie all'aiuto di un camionista. B. Su richiesta dell'UFM del 21 gennaio 2008, i richiedenti, tramite lettera del 12 febbraio 2008, hanno inoltrato diversi certificati medici a loro inerenti (cfr. act. A25-A31). C. Il 29 aprile 2008, tramite due decisioni distinte, l'UFM ha respinto le domande di asilo degli interessati. Nello stesso tempo, ne ha pronunciato l'allontanamento dalla Svizzera e ritenuto lecita, esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento verso la Macedonia. D. Il 2 giugno 2008, i richiedenti, per il tramite del loro patrocinatore, hanno congiuntamente inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro le citate decisioni dell'UFM, chiedendo, in via principale, l'annullamento del provvedimento impugnato, la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova audizione ed una nuova valutazione, nonché, in via subordinata, la concessione dell'ammissione provvisoria. E. Tramite decisione incidentale del 14 luglio 2008, il Tribunale ha autorizzato i ricorrenti a soggiornare in Svizzera sino al termine della procedura ed ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. In stessa data, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi sul ricorso. F. Tramite risposta del 5 agosto 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. G. L'8 settembre 2008, gli insorgenti hanno tempestivamente fatto pervenire il loro atto di replica. H. Con decisione incidentale del 2 novembre 2009, il Tribunale ha invitato gli autori del gravame ad inoltrare dei certificati medici attuali relativi al loro stato di salute. I. Tramite scritti del 27 novembre 2009 e 3 dicembre 2009, i ricorrenti hanno versato agli atti diversi certificati medici, lettere ed attestati, i quali saranno menzionati nei considerandi che seguono nella misura in cui sono considerati rilevanti per l'esito della presente procedura. Diritto: 1. 1.1. Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 [LAsi, RS 142.31] e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 1.2. Secondo l'art. 6 LAsi, le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti.

2. V'è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 108 cpv. 1 LAsi, 48 cpv. 1 e 52 PA. 3. 3.1. Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

4. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi del provvedimento litigioso (cfr. Sentenza del Tribunale D-4917/2006 del 12 luglio 2007 consid. 3).

5. I ricorsi inoltrati dagli insorgenti concernono fatti d'uguale natura e pongono gli stessi temi di diritto, di modo che si giustifica la congiunzione delle cause e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. Decisione del Tribunale federale svizzero [DTF] 128 V 126 consid. 1 e relativi riferimenti). A tali condizioni possono essere congiunti anche ricorsi inoltrati separatamente, nonostante l'autorità inferiore abbia deciso tramite due decisioni distinte. Tale procedimento favorisce l'economia processuale ed è nell'interesse dei ricorrenti (cfr. André Moser / Michael Beusch / Lorenz Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, Basilea 2008, pag. 115, n. 3.17).

6. Nella decisione impugnata indirizzata all'interessato, l'UFM ha ritenuto le dichiarazioni rilevanti in materia di asilo di quest'ultimo contraddittorie, vaghe e, in parte, tardive. Concretamente, a mente dell'autorità inferiore il richiedente avrebbe reso versioni discordanti in merito a punti essenziali del suo racconto, quali la durata del soggiorno a F._______, gli eventi vissuti dal rapimento sino all'entrata in Svizzera, l'allegato soggiorno in G._______, le modalità del viaggio intrapreso da F._______ a E._______ e la collocazione temporale, rispettivamente le modalità dell'allegata aggressione subita da parte di persone di etnia albanese. Inoltre, egli non sarebbe stato in grado di indicare il giorno in cui si sarebbe recato per l'ultima volta al lavoro, quando avrebbe ricevuto l'ultima paga e quale sarebbe stata la reazione dei suoi figli all'aggressione subita. La maniera in cui l'interessato ha narrato detto evento, poi, farebbe dubitare che egli l'abbia vissuto personalmente. Peraltro, avrebbe riportato di essere fuggito nudo dal rifugio e di avere incontrato un pastore mentre era nella foresta unicamente nell'ultima audizione e, quindi, tardivamente. L'autorità inferiore, pertanto, ha ritenuto che le dichiarazioni dell'interessato non adempirebbero le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, ragione per cui la sua domanda d'asilo sarebbe da respingere e la questione della rilevanza dei suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi potrebbe rimanere aperta. In aggiunta, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe da ritenersi ammissibile, esigibile e possibile. In particolare, i problemi medici da lui addotti non si opporrebbero ad un suo ritorno nel suo Paese d'origine. In merito ai problemi cardiaci e di ipertensione evocati, l'UMF segnala che a E._______ vi sarebbero delle infrastrutture mediche che permetterebbero dei controlli regolari dei valori cardiovascolari e l'interessato avrebbe con certezza la possibilità di procurarsi i medicamenti necessari in Grecia, qualora non fossero disponibili in Macedonia. Infine, per quanto attiene ai problemi psichici di cui soffrirebbe e agli ansiolitici e antidepressivi che dovrebbe assumere, l'autorità di prime cure ha ritenuto che diverse cliniche macedoni offrirebbero la possibilità di trattamenti psichiatrici e che l'accesso a cure e medicinali sarebbe soddisfacente in Macedonia. Nella decisione impugnata indirizzata alla richiedente l'autorità di prime cure ha reputato le allegazioni della medesima come contraddittorie, incompatibili con l'esperienza generale di vita o la logica dell'agire e non sufficientemente motivate. L'interessata, difatti, avrebbe reso versioni discordi circa le modalità dell'aggressione subita ed il suo rapporto col padre. Peraltro, la parte del racconto, secondo cui dopo l'attacco di violenza si sarebbe recata di notte dai suoceri accompagnata dal marito ferito alla testa e da entrambi i figli, apparrebbe del tutto illogica alla luce della dichiarazione secondo la quale tale distanza comporterebbe una marcia di due ore. In aggiunta, le sue dichiarazioni circa il comportamento assunto da lei e da suo marito prima dell'aggressione, rispettivamente in merito alle modalità della stessa sarebbero vaghe ed evasive. Ne discenderebbe che il suo racconto non adempirebbe le condizioni di verosimiglianza previste all'art. 7 LAsi, ragione per cui la sua domanda d'asilo sarebbe da respingere e la questione della rilevanza dei suoi motivi d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi potrebbe rimanere indecisa. Non da ultimo, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. Infine, in relazione ai problemi di salute invocati (sintomi di ansia e depressione), l'autorità inferiore li ha reputati curabili in Macedonia, dove diverse cliniche offrirebbero trattamenti psichiatrici e dove, in generale, le possibilità di cure e l'accesso a medicamenti per persone affette da problemi di natura psichica sarebbero soddisfacenti.

7. Nel gravame, gli insorgenti, richiamati i fatti sostanzialmente esposti in sede di audizione, hanno dapprima lamentato di avere entrambi risposto a diverse domande relative alle allegate persecuzioni di natura sessuale in presenza di persone appartenenti al sesso opposto al loro. Esperendo le audizioni in tal guisa, l'UFM avrebbe violato l'art. 6 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311). Pertanto, le decisioni querelate sarebbero contrarie al diritto federale ed andrebbero annullate. Inoltre, per quanto attiene alla conclusione di inverosimiglianza dei loro motivi di asilo, hanno sottolineato che le divergenze emerse nel loro racconto sarebbero da ricondurre al loro grande disagio psicologico, come testimoniato da diversi certificati medici versati agli atti. Del resto, considerata la complessità della loro situazione, le contraddizioni sollevate dall'UFM non sarebbero tali da rendere assolutamente inverosimili i loro motivi di asilo. Pertanto, l'accertamento dei fatti giuridicamente vincolanti svolto da detto Ufficio sarebbe incompleto e anche per questo la decisione impugnata andrebbe annullata. In aggiunta, in merito all'esecuzione dell'allontanamento, gli insorgenti hanno denunciato l'essenzialità dell'argomentazione dell'autorità inferiore. In particolare, l'assunto secondo cui il ricorrente, nel caso in cui non potesse ottenere i medicamenti a lui necessari in Macedonia, li potrebbe con certezza ottenere in Grecia, sarebbe paradossale, oltre che astratto e non verificabile. Infine, la carenza di strutture adeguate e farmaci in Macedonia li esporrebbe al rischio di non poter usufruire delle cure psicologiche di cui necessiterebbero. Ne conseguirebbe che l'esecuzione del loro allontanamento non sarebbe né ammissibile, né ragionevolmente esigibile.

8. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha osservato che le audizioni complementari degli insorgenti sarebbero state condotte in rispetto dell'art. 6 OAsi 1. Per il resto, ha confermato appieno i considerandi del provvedimento impugnato.

9. Nella replica, i ricorrenti si sono opposti a quanto affermato dall'autorità inferiore nell'atto responsivo, indicando che l'art. 6 OAsi 1 sarebbe da applicare d'ufficio e che, nel loro caso, le audizioni cantonali si sarebbero svolte in maniera irrituale, perché non espletate in presenza di persone dello stesso sesso. 10. 10.1. L'art. 6 OAsi 1 prevede che, se esistono indizi concreti di persecuzione di natura sessuale, il richiedente l'asilo è udito da una persona del medesimo sesso. Secondo la giurisprudenza, una persecuzione è da qualificarsi di natura sessuale quando alla vittima è stata perpetrata una violenza sessuale o quando è stato arrecato un pregiudizio alla sua identità sessuale (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 2 consid. 5a-b). L'art. 6 OAsi 1, che si applica in egual modo sia per donne che per uomini, concretizza il diritto ad essere sentito ed è pertanto una disposizione di protezione il cui scopo è, da una parte, quello di permettere a richiedenti l'asilo di esporre le violazioni concretamente vissute in maniera libera e senza pudore e, dall'altra, di garantire un giusto accertamento dei fatti. Tale norma non contempla unicamente il diritto del richiedente l'asilo ad esigere un'audizione ad essa conforme, bensì obbliga l'autorità ad esperire un'audizione con i citati criteri non appena si manifestino indizi di persecuzione di natura sessuale. Pertanto, la disposizione di cui all'art. 6 OAsi 1 va applicata di regola d'ufficio (cfr. GICRA 2003 n. 2 consid. 5c pagg. 19 e seg.). 10.2. Nella fattispecie, per quanto attiene alla ricorrente, nonostante avesse allegato già durante l'audizione sommaria del 20 agosto 2007 di essere stata violentata da un gruppo di albanesi (senza comunque essere interrogata oltre su tale episodio), la seconda audizione del 12 settembre 2007, esperita dalla polizia cantonale (...), è avvenuta in presenza di almeno una persona di sesso maschile. Al contrario di quanto sostenuto nel gravame, tuttavia, tale aspetto non le è stato pregiudizievole. Difatti, da un lato, ha indicato di sua spontanea volontà durante il racconto libero di essere stata stuprata (cfr. V5 pag. 5), e, dall'altro, non è mai stata interrogata sull'episodio in quanto tale, bensì unicamente circa elementi collaterali dello stesso, vale a dire in merito ad un'eventuale denuncia e visita medica (cfr. ibidem pagg. 8 e 10), alla questione se suo marito ne fosse o meno a conoscenza (cfr. ibidem pag. 8) e al suo stato psichico (cfr. ibidem pag. 10). In aggiunta, è stata resa edotta del fatto che, se l'UFM l'avesse ritenuto necessario, sarebbe stata sentita sull'episodio in presenza di sole donne (cfr. ibidem pag. 9). In altre parole, durante l'audizione cantonale, la ricorrente non si è mai vista costretta ad entrare nei dettagli delle violenze allegate. Di conseguenza, non si può ammettere che la presenza di un uomo all'audizione le abbia impedito di esprimersi senza timore o pudore sulle violenze subite. In siffatte circostanze e al contrario di quanto pretendono i ricorrenti, il solo fatto che l'audizione sia stata svolta in presenza di un uomo non può, pertanto, essere rimproverato all'UFM. Del resto, l'autrice del gravame ha avuto modo di esporre liberamente le allegate violenze subite durante l'audizione complementare del 7 aprile 2007, effettuata in presenza di sole donne (cfr. V6 pag. 1), in conformità all'art. 6 OAsi 1. Anche il ricorrente ha menzionato già in occasione della prima audizione di essere stato stuprato (cfr. V1 pag. 4). Il fatto che l'audizione cantonale del 7 agosto 2006 sia avvenuta in presenza di donne, come denunciato dagli insorgenti, risulta, tuttavia inconferente, ritenuto che, appena egli ha fatto menzione dello stupro, l'auditore gli ha esposto l'eventualità di un'ulteriore audizione in presenza di soli uomini limitatamente a tale episodio (cfr. V2 pag. 10) e non gli ha più posto alcuna domanda in merito. Anche la terza audizione è avvenuta nel rispetto di quanto previsto all'art. 6 OAsi 1: difatti, benché vi fosse presente una donna, l'auditore, all'accenno dell'insorgente di aver subito uno stupro, gli ha esplicitamente chiesto se fosse volenteroso di approfondire il tema, indicandogli altresì che, nel caso l'avesse desiderato, la persona di sesso femminile addetta al protocollo avrebbe potuto lasciare la stanza (cfr. V3 pag. 13). Così facendo, l'auditore ha esposto al ricorrente i suoi diritti in modo chiaro, dandogli la possibilità di decidere attivamente su come preferisse proseguire l'audizione. Pertanto, sebbene l'insorgente non abbia esplicitamente rinunciato a continuare l'audizione in merito allo stupro con un team di soli uomini, nel caso di specie il prosieguo dell'audizione è da considerarsi corretto. 10.3. La censura ricorsuale secondo cui l'autorità di prime cure avrebbe violato l'art. 6 OAsi 1 è quindi infondata. Ne discende che non si giustifica l'espletamento di una nuova audizione degli insorgenti. Per questo aspetto la decisione impugnata non lede pertanto il diritto federale e va confermata. 11. 11.1. Sono rifugiate le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 LAsi). 11.2. Chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. Per poter ammettere la verosimiglianza ai sensi dell'art. 7 LAsi delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. GICRA 1993 n. 21). In altri termini, le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 2005 n. 21 consid. 6.1). 11.3. Come rettamente rilevato dall'autorità di prime cure, le dichiarazioni rilevanti in materia di asilo rese dagli insorgenti sono da considerarsi contraddittorie e vaghe. In particolare, il ricorrente si è contraddetto in merito ad elementi centrali del suo racconto, quali il momento in cui avrebbero avuto inizio i problemi con i vicini di etnia albanese: durante la prima audizione nel giugno 2006, ha riportato il litigio a quattro-cinque mesi addietro (cfr. V1 pag. 4), vale a dire agli inizi di detto anno, mentre che durante la seconda audizione, avvenuta circa due mesi dopo l'audizione sommaria, l'ha fatto risalire a circa mezz'anno prima, vale a dire ai mesi di agosto-settembre 2005 (cfr. V2 pag. 7-8). Nell'audizione complementare, poi, egli dapprima non è stato in grado di collocare l'evento (cfr. V3 pag. 12), rispettivamente, in contraddizione con le deposizioni anteriori, l'ha situato alla fine del 2005 (cfr. V3 pag. 13). Ha allegato di avere trascorso due ore (cfr. V3 pag. 12) all'ospedale dopo le percosse da parte dei vicini albanesi, oppure, secondo un'altra versione, un giorno intero (cfr. V2 pag. 7). Ha reso versioni divergenti anche in merito al momento dell'allegato rapimento, che sarebbe avvenuto tre giorni dopo l'episodio dell'aggressione da parte dei genitori albanesi e la sua denuncia in polizia (cfr. V1 pag. 4), rispettivamente, secondo le versioni successive, appena una settimana dopo l'accaduto (cfr. V2 pag. 6 e V3 pag. 12). Per quanto attiene alle sue visite in polizia, durante la prima audizione ne ha menzionate due, mentre che nelle due audizioni successive egli ha fatto menzione di una terza volta, facendola risalire allo stesso giorno in cui si sarebbe recato per la seconda volta (cfr. V3 pag. 12), rispettivamente al giorno dopo (cfr. V2 pag. 7). Inoltre, la visita alle autorità comunali accennata durante la terza audizione (cfr. V3 pag. 11), non ha trovato menzione alcuna durante le audizioni precedenti. In aggiunta, il racconto del ricorrente risulta standardizzato per quanto attiene all'aggressione da parte di dieci uomini mascherati al suo domicilio, dando al Tribunale l'impressione che non l'abbia effettivamente vissuta di persona: ad esempio, egli ha descritto il momento della loro entrata in casa con le semplici parole "Sono giunti a casa mia [...]" (cfr. V2 pag. 6) e "Ils sont rentrés à la maison" (cfr. V3 pag. 7), benché, considerato il contesto, ci si potesse ragionevolmente attendere dall'insorgente che ne riferisse con maggiore coinvolgimento emotivo e ricchezza di dettagli. Anche riguardo al periodo seguente alla sua fuga, il medesimo non è stato in grado di rendere versioni convincenti. Innanzitutto, l'allegazione, secondo cui dopo il rapimento si sarebbe recato direttamente a F._______ (cfr. V1 pag. 4), mal si sposa con la dichiarazione che lo vedrebbe invece tornato a E._______ per informarsi sulla moglie e raccogliere vari certificati medici, prima di rifugiarsi a F._______ (cfr. ibidem pag. 5). Durante la prima audizione, inoltre, egli ha dichiarato di avere soggiornato per due-tre mesi in detta città (cfr. ibidem pag. 5), mentre due mesi dopo ha invece asserito di avervi trascorso unicamente tre giorni (cfr. V2 pag. 10), per poi, in occasione dell'audizione complementare, allegare di esservi stato per una quindicina di giorni (cfr. V3 pagg. 5 e 17). Ad ogni modo, ritenuto che, a suo stesso dire, avrebbe iniziato a costruire il muro impostogli dai vicini di etnia albanese dopo il primo litigio con essi (cfr. V2 pag. 7), non risulta logico che questi ultimi si sarebbero accaniti contro di lui e sua moglie, al punto tale da arrecare violenze sessuali ad entrambi e tenere lui prigioniero per una settimana. Inattendibile è, altresì, il timore dell'insorgente di fare rientro al suo villaggio, quando, come egli stesso ha riferito, avrebbe terminato la costruzione del muro prima di espatriare (cfr. V3 pag. 11) e i suoi problemi a monte della sua partenza dalla Macedonia sarebbero sorti in ragione della diatriba proprio circa detto muro. Anche la ricorrente ha reso un racconto caratterizzato da svariate contraddizioni: ad esempio, ha dichiarato che gli aggressori albanesi sarebbero entrati in casa dopo aver sfondato la porta (cfr. V5 pag. 7), rispettivamente dopo che suo marito li avrebbe fatti entrare udendoli bussare (cfr. V6 pag. 8/D76). Ha sostenuto dapprima che gli stessi avrebbero legato pure i figli (cfr. V5 pag. 5), per poi, invece, allegare che solo suo marito sarebbe stato immobilizzato (cfr. V6 pag. 11/D111). In aggiunta, interrogata puntualmente su tale aspetto, non ha saputo indicare per quanto tempo gli aggressori si sarebbero trattenuti al suo domicilio (cfr. ibidem pag. 10/D92), anche se, qualche minuto prima, aveva descritto la sequenza degli eventi dall'arrivo degli stessi al momento dello stupro, precisando che sarebbero fuggiti subito dopo averle arrecato violenza. Alla luce di quanto esposto, che, a differenza di quanto preteso nel gravame, non riguarda elementi secondari del loro racconto, bensì aspetti centrali dello stesso, vi è motivo di concludere all'inverosimiglianza dei motivi di asilo invocati dai ricorrenti. Del resto, non v'è ragione di ritenere che i ricorrenti non possano ricevere nel loro Paese un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire illegittimo nei loro confronti da parte di terzi. 11.4. Ne discende che i motivi addotti dagli autori del gravame a sostegno della loro domanda d'asilo non sono atti a rendere verosimile (art. 7 LAsi) che i medesimi siano stati o sarebbero, in caso di rientro in Macedonia, esposti ad atti persecutori rilevanti in materia d'asilo ai sensi dell'art. 3 LAsi. Ne consegue che, sui punti di questione del riconoscimento della qualità di rifugiato, rispettivamente della concessione dell'asilo, il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata è confermata. 12. 12.1. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione. Tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). 12.2. I ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare il loro allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi, art. 44 cpv. 1 LAsi, nonché art. 32 OAsi 1; GICRA 2001 n. 21 consid. 9-11). 12.3. 12.3.1. Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, l'art. 83 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) prevede che la stessa sia ammissibile (cpv. 3), esigibile (cpv. 4) e possibile (cpv. 2). Per l'esame della possibilità, dell'ammissibilità e dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento è determinante la situazione al momento della presa di decisione. 12.3.2. Per gli stessi motivi citati al considerando 11 del presente giudizio, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Macedonia possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto die rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 LStr. La portata dell'art. 83 cpv. 3 LStr non si esaurisce nel principio del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 della Convenzione del 4 novembre 1950 per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU, RS 0.101) o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). L'applicazione di tali disposizioni presuppone, peraltro, l'esistenza di serie e concrete ragioni per ritenere che lo straniero possa essere esposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a dei trattamenti contrari a dette disposizioni. Spetta all'interessato di rendere plausibile l'esistenza di siffatte serie e concrete ragioni. Nel caso concreto, né dalle dichiarazioni dei ricorrenti, né dagli atti emergono seri indizi secondo cui possano essere esposti, in caso di rimpatrio, al rischio reale ed immediato ("real risk") di un trattamento contrario a siffatte disposizioni (cfr. GICRA 2001 n. 16 consid. 6a con relativi riferimenti). In altri termini, gli insorgenti non hanno saputo fornire un insieme d'indizi, oppure presunzioni, sufficientemente gravi, precisi e concordanti quo ad un pericolo d'esposizione personale ad atti o fatti che si ritengono contrari alle norme legali precitate. Pertanto, come rettamente ritenuto nel provvedimento litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr). 12.3.3. 12.3.3.1 In merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento, in Macedonia non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o di violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione sull'integralità del territorio nazionale. 12.3.3.2 Dagli atti non traspaiono neppure motivi personali che si opporrebbero all'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti in Macedonia. Difatti, entrambi i genitori sono (...), hanno frequentato (...), rispettivamente (...) anni di scuola (cfr. V2 pag. 5 e V4 pag. 4) e vantano un'esperienza lavorativa in veste di (...) (cfr. V2 pag. 5 e V4 pag. 2). Prima dell'espatrio, il ricorrente è stato in grado, grazie al suo impiego, di mantenere la famiglia dopo la nascita del primogenito (cfr. V4 pag. 2). Inoltre, in Patria, gli insorgenti dispongono di una rete social-familiare, ritenuto che a I._______ risiedono la (...) del ricorrente con la famiglia e, a E._______, i suoi (...) ed i suoi (...) (V1 pag. 2 e V2 pag. 4). Vi è dunque motivo di formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità di un loro adeguato reinserimento sociale in Macedonia. Peraltro, difficoltà socio-economiche a cui è confrontata la maggiore parte della popolazione non sono sufficienti per ammettere una situazione minacciante l'esistenza (cfr. GICRA 2005 n. 24 consid. 10.1), ragione per cui delle difficoltà iniziali di reinserimento non sono di per sé ostative all'esecuzione dell'allontanamento. ll Tribunale, del resto, ha già più volte giudicato un rinvio in Macedonia di persone appartenenti all'etnia rom come di principio esigibile (cfr. ad esempio Sentenze del TAF D-5603/2009 dell'11 settembre 2009 e D-3717/2009 dell'11 giugno 2009). 12.3.3.3 In merito ai problemi di salute di A._______, dagli atti risulta che dal 2006 essi hanno subito un miglioramento. La grave sindrome post-traumatica inizialmente diagnosticata (cfr. attestato del L._______ del 3 luglio 2006), difatti, non ha più trovato menzione alcuna nei certificati medici stilati successivamente. Il trattamento psichiatrico ordinato, poi, è sempre stato di natura ambulatoriale (colloqui di sostegno e cura farmacologica a base di antidepressivi), essendo sempre stata esclusa una tendenza suicida dell'insorgente (cfr., ad esempio, l'ultimo certificato del L._______ del 24 novembre 2009). A causa dell'utilizzo a scopo non terapeutico fattone dal paziente, nel 2007 i colloqui psichiatrici avviati sono stati addirittura interrotti (cfr. attestato del L._______ e lettera del Dr. M._______ dell'Ospedale regionale di N._______, entrambi del 2 maggio 2007, ed attestato del L._______ del 5 febbraio 2008) e dagli atti non emerge che siano stati più ripresi in maniera regolare. Ritenuta l'evoluzione in positivo della situazione psichica dell'insorgente, come pure l'assenza di ulteriori certificati medici a comprova di un peggioramento della stessa dal novembre 2009, i suoi problemi di salute non possono essere considerati né cronici, né gravi al punto tale da ritenere che un suo rimpatrio implichi un peggioramento del suo stato, rispettivamente che rappresenti un rischio concreto e grave tale da mettere a repentaglio la sua esistenza. Del resto, l'ultimo certificato versato agli atti, sebbene consideri il suo equilibrio psichico come molto precario, non esclude la possibilità di una continuazione in Macedonia della terapia avviata in Svizzera e niente induce a pensare che nel suo Paese d'origine egli non possa usufruire di un trattamento idoneo ed efficace affinché migliori il suo stato di salute, rispettivamente non incorra in un peggioramento dello stesso. In effetti, nelle città principali della Macedonia sono varie le cliniche pubbliche che offrono trattamenti psichiatrici nel reparto di neuropsichiatria. A Skopie, ad esempio, è possibile beneficiare di trattamenti psichiatrici stazionari o ambulanti presso il reparto di neuropsichiatria della clinica universitaria e presso diverse policliniche (cfr. Sentenza del Tribunale C-3219/2008 del 31 marzo 2010 consid. 8.3.2). Oltre a ciò, tra il 2000 ed il 2005, l'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) ha istituito a Skopie, Prilep, Tetovo, Gevgelija, nonché a Strumica, che dista una cinquantina di chilometri da E._______, dei "Community Mental Health Centres", i cui servizi sono indirizzati principalmente a persone che hanno soggiornato a lungo presso istituti psichiatrici o che necessitano di servizi nell'ambito della salute mentale. Pertanto ed alla luce del fatto che in Macedonia sono riperibili medicamenti antidepressivi (cfr. Sentenze del Tribunale C-3219/2008 del 31 marzo 2010 consid.8.3.2 e E-6496/2006 dell'8 gennaio 2009 consid. 7.2), è esigibile che l'insorgente, congiuntamente al resto della famiglia (cfr. paragrafi seguenti), riprenda domicilio in Macedonia e si iscriva all'assicurazione malattia (presentando o un certificato di lavoro o un attestato di disoccupazione), al fine di poter continuare il trattamento psico-farmacologico avviato in Svizzera. In tale contesto, secondo la giurisprudenza, il fatto che i trattamenti offerti in Macedonia non corrispondano agli standard svizzeri, non comporta di per sé l'inesigibilità dell'esecuzione del rinvio (cfr. Decisione del Tribunale amministrativo federale svizzero [DTAF] 2009/2 consid. 9.3.2 e GICRA 2003 n. 24 consid. 5b). Per quanto concerne B._______, dal confronto tra i certificati medici versati agli atti nel corso della procedura di asilo risulta che il suo stato di salute ha subito un chiaro miglioramento dalla decisione dell'UFM sino ad oggi. Inizialmente, difatti, sebbene il certificato medico stilato dal Dr. O._______ in data 6 febbraio 2008 non evidenziasse patologie degne di rilievo, nel certificato medico del P._______ del 4 febbraio 2008 venivano diagnosticati un disturbo post-traumatico da stress (codice F43.1 della classificazione internazionale delle malattie [CMI]), come pure dei disturbi ansioso-depressivi (CMI F41.2). Nell'ultimo certificato del 19 novembre 2009, invece, l'P._______ ha diagnosticato unicamente i disturbi CMI F41.2 e Z65.5 (problemi relazionati all'esperienza di guerra), senza più individuare un disturbo post-traumatico da stress, ed ha sottolineato che la ricorrente da quasi due anni addietro si "è molto attivata a livello occupazionale e lavorativo, accettando diversi impieghi in qualità di ausiliaria di pulizie" (cfr. punti 1.4 e 2 del certificato). Quale trattamento necessario ed adeguato, l'P._______ ha indicato un sostegno psico-farmacologico, evidenziando come la prognosi futura dipenda dalla possibilità di continuare il trattamento psico-sociale iniziato (cfr. punti 3.2 e 4.2 del certificato). In siffatte circostanze, il quadro che si presenta non rivela che l'autrice del gravame soffre di un disturbo psichico cronico e serio, per il quale un rinvio in Macedonia implicherebbe un peggioramento importante del suo stato di salute che metterebbe a repentaglio la sua vita, rispettivamente per il quale sarebbe essenziale che prosegua in Svizzera la terapia avviata. In altre parole, anche nel suo caso è ragionevolmente esigibile che, se tuttora necessario, continui in Macedonia il trattamento ambulante psico-farmacologico avviato, attingendo alle possibilità di cura in loco suesposte. Non da ultimo, in relazione allo stato di salute dei due figli minorenni degli insorgenti, i certificati più recenti riguardanti C._______ (cfr. attestato redatto dal Q._______ del 16 novembre 2009 e certificato stilato l'8 settembre 2009 dal Dr. R._______) rivelano che egli, a quel momento, presentava un ritardo globale dello sviluppo (specificatamente un ritardo nel pronunciare le parole e nell'articolare le frasi ed un impaccio motorio), come pure un'importante inibizione affettiva e relazionale, per i quali frequentava sedute di psicomotricità e pedagogia specializzata presso il S._______. Il sospetto di problemi cardiaci si è avverato infondato dopo esami puntuali effettuati in giugno 2009 (cfr. lettera del 5 giugno 2009 del Dr. T._______). Per quanto attiene a D._______, dagli atti emerge che anch'egli era seguito dal Q._______ a causa di un disturbo nella sfera affettiva ed un ritardo nell'acquisizione di competenze (in particolare una difficoltà nel seguire i ritmi ed i contenuti dell'insegnamento in classe), per i quali gli è stato consigliato un sostegno pedagogico in ambito scolastico. In merito alle cefalee che, a quel tempo, lamentava giornalmente, gli esami clinici e neurologici svolti dal Dr. R._______ non hanno portato ad una diagnosi particolare e dagli atti non è nemmeno evincibile che l'esame radiologico auspicato dal padre di D._______ e proposto da detto medico al Dr. U._______ (cfr. lettera già menzionata del 2 novembre 2009) sia stato effettivamente svolto, rispettivamente abbia avuto esito diverso. Del resto, lo stesso psicologo, Sig. V._______, ha relazionato i mal di testa di D._______ con l'allora debutto della scolarità. Ne discende che è ragionevolmente esigibile che gli stessi, qualora tuttora necessario, proseguano in Macedonia il percorso di sostegno psicologico e pedagogico avviato in Svizzera. Difatti, oltre ai reparti neuropsichiatrici degli ospedali pubblici ed ai centri OMS già summenzionati, a Skopje esistono diversi istituti per bambini affetti da problemi psichici. In particolare, l'"Institute for mental health of children and youth" segue bambini e giovani con disturbi a livello psichico, offrendo terapie singole e di gruppo ludiche e di arte, per il trattamento, tra l'altro, di problemi psicomotori e di ritardi in ambito emozionale, sociale e cognitivo, intrattenendo relazioni con istituti scolastici e pre-scolastici (cfr. www.mnza.org.mk/autismmk). Per quanto attiene alla lieve ipermetropia e all'ipoacusia di cui soffre D._______ (cfr. certificato del Dr. R._______ del 17 novembre 2009), infine, in Macedonia esistono strutture per la cura di problemi oftalmologici (cfr., ad esempio, http://moh.gov.mk). Riassumendo, per quanto riguarda i disturbi di salute evocati dai ricorrenti, non sussistono elementi che impongano di scostarsi dalla valutazione dell'autorità inferiore, secondo la quale in Macedonia sono disponibili le infrastrutture mediche ed i farmaci adeguati per il tipo di trattamento seguito in Svizzera da parte dei ricorrenti. Ne consegue che, nel caso concreto, non sussistono problemi di salute che possano giustificare l'ammissione provvisoria dei ricorrenti in Svizzera (cfr. GICRA 2003 N. 24). A ciò si aggiunge il fatto che gli insorgenti hanno la facoltà di richiedere un adeguato aiuto al ritorno ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. d LAsi, grazie al quale possono assicurarsi le cure mediche (in particolare i medicamenti) di cui necessiteranno al momento dell'esecuzione del loro rinvio, rispettivamente durante il periodo successivo alla loro entrata in Macedonia. 12.3.3.4 In caso di allontanamento di minorenni, nell'esame dell'esigibilità dello stesso l'interesse superiore del fanciullo è un elemento che deve essere preso in considerazione (cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 6.1). In tale contesto, vanno ponderate tutte le circostanze che appaiono rilevanti in vista dell'allontanamento (cfr. GICRA 1998 n. 13 consid. 5e.aa). Delle difficoltà di reinserimento nel Paese d'origine, causate da un'integrazione avanzata del fanciullo in Svizzera, possono comportare l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'intera famiglia (cfr. GICRA 2005 n. 6 consid. 6.2 e GICRA 1998 n. 31 consid. 8c.ff.ccc). Tale non è il caso nella fattispecie. Infatti, C._______ ha oggi poco più di (...), D._______ poco più di (...) anni. Entrambi sono giunti in Svizzera in agosto 2007 all'età di quasi (...), rispettivamente quasi (...) anni, e vi si trovano, pertanto, da quattro anni e mezzo circa. Sebbene, come evincibile dagli atti (cfr. attestato del Q._______ del 16 novembre 2009), D._______ abbia frequentato nel Canton Ticino la scuola elementare, egli e suo fratello C._______ sono, alla luce della loro giovane età, tuttora dipendenti dai loro genitori ed impregnati del loro modo di vita. In siffatte circostanze, non vi è motivo di ammettere che un loro ritorno in Macedonia equivalga ad uno sradicamento completo che pregiudicherebbe il loro sviluppo ed equilibrio futuri. Esso, pertanto, è da considerarsi ragionevolmente esigibile anche sotto tale aspetto. 12.3.3.5 In considerazione di quanto precede e al contrario dell'assunto ricorsuale, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (crt. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 4 LStr). 12.3.4. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 2 LStr). Difatti gli insorgenti, usando della dovuta diligenza, potranno procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi), tantopiù che la ricorrente ha consegnato alle autorità la sua carta d'identità al momento del deposito della sua domanda di asilo. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 12.3.5. Di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

13. Infine, considerata l'attività lavorativa che gli insorgenti hanno esperito negli ultimi anni sino ad oggi, gli stessi non possono essere considerati indigenti e, pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

14. Visto l'esito della procedura e ritenuta la congiunzione delle cause, le spese processuali, di CHF 800.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. I ricorsi sono respinti.

2. La domanda d'assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 800.- sono poste a carico dei ricorrenti. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Lydia Lazar Köhli Data di spedizione: