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D-3532/2011

D-3532/2011

Bundesverwaltungsgericht · 2012-03-06 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento

Sachverhalt

A. Il 27 luglio 2009, l'interessata - di etnia umbundu, con ultimo domicilio a B._______, nella provincia di Banguela (Angola) - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Interrogata sui motivi d'asilo, ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo di essere stata rapita nel 2006 insieme a sua sorella, sua nipote e suo zio da dei membri dell'UNITA (Unione Nazionale per l'Indipendenza Totale dell'Angola). In seguito all'arresto lo zio sarebbe morto e l'interessata sarebbe stata obbligata a lavorare e a trasportare armi per l'UNITA. Nel 2009, in seguito ad un attacco della base militare in cui si trovava, la richiedente avrebbe potuto fuggire e si sarebbe recata a C._______ presso delle ragazze. Qualche tempo dopo queste ragazze avrebbero bruciato un villaggio o, secondo un'altra versione, una casa di un altro partito. L'interessata sarebbe stata dunque informata di essere ricercata perchè considerata responsabile di tali atti e in seguito a questi avvenimenti avrebbe lasciato il suo paese d'origine il 10 luglio 2009. C. Con decisione del 20 maggio 2011 (notificata all'interessata il 23 maggio 2011; cfr. A 32/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, ossia l'Angola, siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 22 giugno 2011, l'interessata, ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione provvisoria. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 1° luglio 2011, ha informato la ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali in prosieguo di causa. F. Con decisioni incidentali del 26 ottobre 2011, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. G. In data 2 novembre 2011, nell'ambito della sua risposta, trasmessa alla ricorrente per conoscenza il 10 novembre 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (12 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

E. 2 Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e all'art. 108 cpv. 1 LAsi.

E. 3 Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 4 Il ricorso del 22 giugno 2011 verte solo sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che l'oggetto del ricorso consiste unicamente nella questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento, mentre che la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia di asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 5.1 Nella decisione impugnata l'UFM, in merito all'esecuzione dell'allontanamento, ha considerato segnatamente che né la situazione vigente in Angola - caratterizzata da un ritorno alla pace dopo 27 anni di guerra civile, malgrado la situazione sociale e umanitaria preoccupante in diverse province - né la situazione personale della ricorrente - giovane, con una certa esperienza professionale, senza problemi medici - si opporrebbero ragionevolmente al ritorno di quest'ultima in Angola.

E. 5.2 Nel gravame, l'insorgente, che non si oppone alla decisione di rifiuto della sua domanda di asilo, contesta l'esecuzione dell'allontanamento, ritenendo che questa non sia ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). In particolare, ella sostiene che, in caso di rientro nel suo Paese di origine, non sarebbero date le condizioni minime per un'esistenza nel rispetto della dignità umana, e meglio non potrebbe beneficiare delle condizioni di un adeguato reinserimento, a causa dell'inesistenza di mezzi necessari al sostentamento e di una sufficiente rete sociale, di cui invece godrebbe in Svizzera, dove risiedono la mamma, il fratello e le sorelle, queste ultime al beneficio di un permesso di dimora.

E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM si è riproposta nella reiezione del gravame, per non contenere fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione. Detto Ufficio ha, di conseguenza, rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente.

E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi. Giusta tale norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Ritenuto segnatamente il diniego in favore della ricorrente dell'asilo e della qualità di rifugiato nella decisione di prima istanza, regolarmente cresciuta in giudicato, in assenza di una contestazione da parte della medesima tramite l'atto ricorsuale del 22 giugno 2011, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere, da un esame d'ufficio, che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Angola dal profilo della condizione dell'ammissibilità e della possibilità sia contraria al diritto. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr) ed è possibile.

E. 6.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1 pag. 111, GICRA 1999 n. 28 consid. 5b pag. 170, nonché GICRA 1998 n. 22 consid. 7a pag. 191). In Angola, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. In particolare, secondo la prassi della CRA riferita a detto Paese, e dalla quale questo Tribunale non ha motivo di scostarsene, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile nelle provincie di Cabinda, Uige, Melanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico e Cuando Cubango. In assenza di specifici rischi, le garanzie per un ritorno sicuro sono sufficienti per quanto riguarda Luanda e le città facilmente accessibili nelle provincie di Cunen, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo, Zaïre. Infatti, le condizioni di vita in questi agglomerati non sono tali da escludere, per motivi umanitari, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti d'asilo che vi avevano il loro ultimo domicilio o dove dispongono di solidi legami. Ciò vale soprattutto per le persone giovani (uomini celibi o coppie) senza bambini e non affetti da gravi problemi di salute. Per i richiedenti d'asilo che non appartengo a dette categorie, occorre verificare se l'esistenza di una rete familiare o sociale in loco, o la loro situazione finanziaria personale, gli permetterà di beneficiare di possibilità di reinserimento accettabili (cfr. GICRA 2004 n. 32 consid. 7.2. in fine e 7.3 pag. 230 e segg., nonché, fra le tante, sentenze del Tribunale D-2992/2009 del 26 agosto 2011, E-245/2007 del 28 settembre 2010 consid. 7.3, D-5511/2006 del 29 giugno 2010 consid. 6.3.1, D-5533/2006 del 10 febbraio 2010 consid. 7.2, D-5989/2006 del 12 novembre 2009 consid. 8.3). Nel caso in esame, la ricorrente è nata a Benguela, in Angola, e ha trascorso l'intero della sua esistenza, fino al momento della partenza, nell'omonima regione (cfr. verbale 1, pagg.1 e 2). Visto l'inverosimiglianza del suo racconto ed il fatto che essa ha vissuto nella medesima regione fin dall'infanzia, si può partire dal presupposto che possieda tuttora una rete sociale in loco su cui potrà contare al suo ritorno. Il fatto che alcuni membri della sua famiglia risiedano in Svizzera non esclude dunque l'esistenza di una rete sociale in Angola, in particolare lo zio, la sorella e la nipote con le quali ha vissuto per alcuni mesi (cfr. verbale 2, pagg.2 e 3). La ricorrente ha inoltre un'esperienza lavorativa nella vendita, attività con la quale ha dichiarato essersi potuta mantenere (cfr. verbale 2, pag. 2) riuscendo perfino a guadagnare molto (cfr. verbale 2, pag.11). L'interessata è quindi riuscita ha procurarsi i mezzi sufficienti per il suo sostentamento trovandosi un lavoro, ciò che permette di relativizzare manifestamente l'eventualità che non possa reinserirsi adeguatamente nel Paese di origine. In aggiunta, ella è giovane, senza figli e senza alcun onero famigliare, nonché in buona salute, ritenuto che non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente d'un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

E. 7 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 8 Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 9 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto
  2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.
  3. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3532/2011 Sentenza del 6 marzo 2012 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Regula Schenker Senn, Robert Galliker, cancelliera Nicole Manetti. Parti A._______, nata il (...), Angola, rappresentata dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero (SOS) Via Zurigo 17, 6900 Lugano , ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore . Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione dell'UFM del 20 maggio 2011 / N [...]. Fatti: A. Il 27 luglio 2009, l'interessata - di etnia umbundu, con ultimo domicilio a B._______, nella provincia di Banguela (Angola) - ha presentato una domanda di asilo in Svizzera. Interrogata sui motivi d'asilo, ella ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo di essere stata rapita nel 2006 insieme a sua sorella, sua nipote e suo zio da dei membri dell'UNITA (Unione Nazionale per l'Indipendenza Totale dell'Angola). In seguito all'arresto lo zio sarebbe morto e l'interessata sarebbe stata obbligata a lavorare e a trasportare armi per l'UNITA. Nel 2009, in seguito ad un attacco della base militare in cui si trovava, la richiedente avrebbe potuto fuggire e si sarebbe recata a C._______ presso delle ragazze. Qualche tempo dopo queste ragazze avrebbero bruciato un villaggio o, secondo un'altra versione, una casa di un altro partito. L'interessata sarebbe stata dunque informata di essere ricercata perchè considerata responsabile di tali atti e in seguito a questi avvenimenti avrebbe lasciato il suo paese d'origine il 10 luglio 2009. C. Con decisione del 20 maggio 2011 (notificata all'interessata il 23 maggio 2011; cfr. A 32/1), l'UFM ha respinto la succitata domanda di asilo, pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il suo Paese di origine, ossia l'Angola, siccome lecita, esigibile e possibile. D. Il 22 giugno 2011, l'interessata, ha inoltrato ricorso al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata, limitatamente al punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento, e la concessione dell'ammissione provvisoria. E. Il Tribunale, con decisione incidentale del 1° luglio 2011, ha informato la ricorrente della possibilità di soggiornare in Svizzera fino alla conclusione della procedura e si è riservato di decidere sull'eventuale esenzione di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali in prosieguo di causa. F. Con decisioni incidentali del 26 ottobre 2011, il Tribunale ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 della legge federale del 20 dicembre 1968 sulla procedura amministrativa [PA, RS 172.021]), a chiedere il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali ed ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. G. In data 2 novembre 2011, nell'ambito della sua risposta, trasmessa alla ricorrente per conoscenza il 10 novembre 2011, l'autorità inferiore ha proposto la reiezione del gravame. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla PA, dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale amministrativo federale (LTAF, RS 173.32) e dalla legge del 17 giugno 2005 sul Tribunale federale (LTF, RS 173.110), in quanto la legge del 26 giugno 1998 sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Il Tribunale giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia di asilo, salvo se è stata depositata una domanda di estradizione da parte dello Stato abbandonato dal richiedente l'asilo in cerca di protezione (art. 31 e 33 lett. d LTAF, art. 105 LAsi e art. 83 lett. d cifra 1 LTF).

2. Vi è motivo di entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ammissibilità di cui agli art. 48 cpv. 1, come pure 52 PA e all'art. 108 cpv. 1 LAsi.

3. Il Tribunale esamina liberamente l'applicazione del diritto federale, l'accertamento dei fatti e l'inadeguatezza, senza essere vincolato dai motivi invocati dalle parti (art. 62 cpv. 4 PA) o dai considerandi della decisione impugnata (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

4. Il ricorso del 22 giugno 2011 verte solo sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento. Ne discende che l'oggetto del ricorso consiste unicamente nella questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento, mentre che la decisione impugnata è cresciuta in giudicato in materia di asilo e riguardo alla pronuncia dell'allontanamento. Di conseguenza, il Tribunale si limiterà all'esame della questione contestata relativa all'esecuzione dell'allontanamento. 5. 5.1. Nella decisione impugnata l'UFM, in merito all'esecuzione dell'allontanamento, ha considerato segnatamente che né la situazione vigente in Angola - caratterizzata da un ritorno alla pace dopo 27 anni di guerra civile, malgrado la situazione sociale e umanitaria preoccupante in diverse province - né la situazione personale della ricorrente - giovane, con una certa esperienza professionale, senza problemi medici - si opporrebbero ragionevolmente al ritorno di quest'ultima in Angola. 5.2. Nel gravame, l'insorgente, che non si oppone alla decisione di rifiuto della sua domanda di asilo, contesta l'esecuzione dell'allontanamento, ritenendo che questa non sia ragionevolmente esigibile ai sensi dell'art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20). In particolare, ella sostiene che, in caso di rientro nel suo Paese di origine, non sarebbero date le condizioni minime per un'esistenza nel rispetto della dignità umana, e meglio non potrebbe beneficiare delle condizioni di un adeguato reinserimento, a causa dell'inesistenza di mezzi necessari al sostentamento e di una sufficiente rete sociale, di cui invece godrebbe in Svizzera, dove risiedono la mamma, il fratello e le sorelle, queste ultime al beneficio di un permesso di dimora. 5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM si è riproposta nella reiezione del gravame, per non contenere fatti o mezzi di prova nuovi che potrebbero giustificare una modifica della sua posizione. Detto Ufficio ha, di conseguenza, rinviato ai considerandi della decisione impugnata, confermandoli pienamente. 6. 6.1. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, al quale rinvia l'art. 44 cpv. 2 LAsi. Giusta tale norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). Ritenuto segnatamente il diniego in favore della ricorrente dell'asilo e della qualità di rifugiato nella decisione di prima istanza, regolarmente cresciuta in giudicato, in assenza di una contestazione da parte della medesima tramite l'atto ricorsuale del 22 giugno 2011, non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere, da un esame d'ufficio, che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Angola dal profilo della condizione dell'ammissibilità e della possibilità sia contraria al diritto. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme del diritto pubblico internazionale nonché della LAsi (art. 44 cpv. 2 LAsi e art. 83 cpv. 3 LStr) ed è possibile. 6.2. Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica (cfr. DTAF 2007/10 consid. 5.1 pag. 111, GICRA 1999 n. 28 consid. 5b pag. 170, nonché GICRA 1998 n. 22 consid. 7a pag. 191). In Angola, non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. In particolare, secondo la prassi della CRA riferita a detto Paese, e dalla quale questo Tribunale non ha motivo di scostarsene, l'esecuzione dell'allontanamento non è ragionevolmente esigibile nelle provincie di Cabinda, Uige, Melanje, Lunda Norte, Lunda Sul, Bié, Moxico e Cuando Cubango. In assenza di specifici rischi, le garanzie per un ritorno sicuro sono sufficienti per quanto riguarda Luanda e le città facilmente accessibili nelle provincie di Cunen, Huila, Namibe, Benguela, Huambo, Cuanza Sul, Cuanza Norte, Bengo, Zaïre. Infatti, le condizioni di vita in questi agglomerati non sono tali da escludere, per motivi umanitari, l'esecuzione dell'allontanamento dei richiedenti d'asilo che vi avevano il loro ultimo domicilio o dove dispongono di solidi legami. Ciò vale soprattutto per le persone giovani (uomini celibi o coppie) senza bambini e non affetti da gravi problemi di salute. Per i richiedenti d'asilo che non appartengo a dette categorie, occorre verificare se l'esistenza di una rete familiare o sociale in loco, o la loro situazione finanziaria personale, gli permetterà di beneficiare di possibilità di reinserimento accettabili (cfr. GICRA 2004 n. 32 consid. 7.2. in fine e 7.3 pag. 230 e segg., nonché, fra le tante, sentenze del Tribunale D-2992/2009 del 26 agosto 2011, E-245/2007 del 28 settembre 2010 consid. 7.3, D-5511/2006 del 29 giugno 2010 consid. 6.3.1, D-5533/2006 del 10 febbraio 2010 consid. 7.2, D-5989/2006 del 12 novembre 2009 consid. 8.3). Nel caso in esame, la ricorrente è nata a Benguela, in Angola, e ha trascorso l'intero della sua esistenza, fino al momento della partenza, nell'omonima regione (cfr. verbale 1, pagg.1 e 2). Visto l'inverosimiglianza del suo racconto ed il fatto che essa ha vissuto nella medesima regione fin dall'infanzia, si può partire dal presupposto che possieda tuttora una rete sociale in loco su cui potrà contare al suo ritorno. Il fatto che alcuni membri della sua famiglia risiedano in Svizzera non esclude dunque l'esistenza di una rete sociale in Angola, in particolare lo zio, la sorella e la nipote con le quali ha vissuto per alcuni mesi (cfr. verbale 2, pagg.2 e 3). La ricorrente ha inoltre un'esperienza lavorativa nella vendita, attività con la quale ha dichiarato essersi potuta mantenere (cfr. verbale 2, pag. 2) riuscendo perfino a guadagnare molto (cfr. verbale 2, pag.11). L'interessata è quindi riuscita ha procurarsi i mezzi sufficienti per il suo sostentamento trovandosi un lavoro, ciò che permette di relativizzare manifestamente l'eventualità che non possa reinserirsi adeguatamente nel Paese di origine. In aggiunta, ella è giovane, senza figli e senza alcun onero famigliare, nonché in buona salute, ritenuto che non ha nemmeno preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. GICRA 2003 n. 24), senza che da un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiuti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente d'un adeguato reinserimento sociale nel suo Paese d'origine. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente deve essere considerata ragionevolmente esigibile.

7. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

8. Essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

9. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e cpv. 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale entro un termine di 30 giorni dalla data di spedizione della presente sentenza

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Nicole Manetti Data di spedizione: