Asilo (non entrata nel merito / assenza di documenti) e allontanamento
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è respinto.
E. 2 La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
E. 3 Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
- Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3513/2011 Sentenza del 30 giugno 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Regula Schenker Senn; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, nata il (...), paese sconosciuto, alias B._______, nata il (...), alias C._______, nata il (...), Eritrea, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 16 giugno 2011 / N [...]. Visto: la domanda d'asilo che la ricorrente ha presentato in data 12 aprile 2011 in Svizzera; il documento che l'Ufficio federale della migrazione (di seguito: UFM) ha rimesso alla richiedente il medesimo giorno e mediante il quale l'ha resa attenta circa la necessità di consegnare, entro le 48 ore successive all'inoltro della sua istanza, un documento d'identità o di viaggio, con la comminatoria che, in caso di mancata consegna e in assenza di motivi scusabili, non si entra nel merito della sua domanda d'asilo; i verbali d'audizione del 27 aprile 2011 (di seguito: verbale 1) e del 18 maggio 2011 (di seguito: verbale 2); la decisione dell'UFM del 16 giugno 2011, notificata all'interessata il giorno stesso (cfr. risultanze processuali); il ricorso del 21 giugno 2011 (cfr. timbro del plico raccomandato, data d'entrata 22 giugno 2011); gli atti dell'UFM trasmessi via fax a codesto Tribunale in data 22 giugno 2011; ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti che verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza; e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi); che fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF; che l'UFM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi); che l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA; che la ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), e che è pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa; che i requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 2 LAsi), alla forma ed al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono pure soddisfatti; che occorre pertanto entrare nel merito del ricorso; che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi); che, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti; che, nell'ambito delle audizioni sui motivi della domanda d'asilo, l'interessata ha dichiarato di essere cittadina eritrea di etnia tigrina, nata ad D._______ (Eritrea) e con ultimo domicilio in Etiopia a E._______ (cfr. verbale 1, pagg. 1 e 7); che la richiedente, avrebbe lasciato l'Eritrea nel 1997, in quanto i suoi genitori - padre eritreo e madre etiope - non avrebbero avuto mezzi finanziari sufficienti per poterla mantenere siccome quartogenita e l'avrebbero affidata ad una cugina etiope (cfr. verbale 1, pag. 6); che quindi, dopo aver vissuto in Etiopia e l'essersi sempre sentita discriminata in quanto eritrea e temendo di vedersi imposto il servizio militare qualora fosse rientrata in Eritrea, nel 2008 si sarebbe recata in Sudan dove avrebbe vissuto a F._______ in un campo profughi per circa un anno per poi proseguire in Libia dove sarebbe stata incarcerata per poi essere stata rilasciata potendo così soggiornare, secondo la sua dichiarazione, a G._______ (Libia) dove avrebbe lavorato come domestica; che, vista la situazione precaria in Libia, si sarebbe imbarcata per l'Italia giungendo in H._______ il 29 marzo 2011; che da qui avrebbe raggiunto I._______ in autobus per poi proseguire per L._______ e giungere in Svizzera a M._______ il 12 aprile 2011 dove ha depositato la propria domanda d'asilo (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg.); che, nella decisione impugnata, l'UFM ha considerato, da un lato, che la ricorrente non ha consegnato alle autorità competenti in materia d'asilo alcun documento d'identità o di viaggio valevole ai sensi dell'art. 1a lett. b e c dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni pregiudiziali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311); che, dall'altro lato, detto Ufficio ha ritenuto che nessuna delle eccezioni previste all'art. 32 cpv. 3 LAsi sarebbe realizzata nel caso di specie; che, di conseguenza, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi e contestualmente ha pronunciato l'allontanamento dell'interessata dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso il Paese d'origine siccome lecita, esigibile e possibile; che, nel ricorso, l'insorgente ha, per ciò che concerne la mancata consegna di documenti d'identità, riconfermato quanto già affermato nei verbali d'audizione; che, infatti, ella ribadisce di non aver mai posseduto tali documenti emessi dall'autorità eritrea e nemmeno dall'autorità etiope a causa dell'origine eritrea del padre (cfr. ricorso, pag. 2); che, per quanto riguarda i suoi motivi d'asilo, ha riproposto i fatti che l'avrebbero portata all'espatrio; che ella ribadisce che si sarebbe trasferita a E._______ (Etiopia) dopo essere stata informata che le autorità etiopi l'avrebbero cercata al suo domicilio ad N._______ per motivi a lei sconosciuti; che, altresì, sostiene che essendo cittadina eritrea e considerata la situazione attuale in detto Paese ella ritiene che si dovrebbe assodare l'inesigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento verso l'Eritrea; che, in aggiunta, ella sottolinea che pure un allontanamento verso l'Etiopia non sarebbe esigibile in quanto ella non vi avrebbe alcuna rete familiare; che, in conclusione, la ricorrente ha chiesto, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione; che ha, altresì, presentato una domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo; che, giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito d'una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda; che, secondo l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), oppure se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza d'un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c); che sono documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative (DTAF 2007/7 consid. 5); che, per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6); che, nel caso concreto, la ricorrente, a distanza d'oltre due mesi dalla presentazione della domanda d'asilo, non ha esibito alcun documento che adempia i citati criteri; che, per di più, ella ha dichiarato di non aver mai posseduto un documento d'identità e di non averlo mai richiesto e che l'unico documento che avrebbe posseduto sarebbe la tessera di profugo fornitagli al campo profughi in Sudan che tuttavia avrebbe smarrito (cfr. verbale 1, pag. 5 e verbale 2, pag. 2); che, alla domanda di cosa avrebbe fatto per procurarsi i documenti d'identità o di viaggio dopo essere venuta a conoscenza dell'incombenza di dover fornirne uno nelle 48 ore dopo l'inoltro della domanda d'asilo, ella ha dichiarato d'aver cercato invano di contattare i vicini di casa dei suoi genitori (cfr. verbale 1, pag. 5); che, altresì, in seconda audizione ha asserito d'aver contattato il suo fidanzato in Sudan pregandolo di contattare i suoi genitori dei quali, peraltro, la richiedente ignorerebbe il domicilio in quanto lei stessa li starebbe cercando (cfr. verbale 2, pag. 2); che, infatti, interrogata sul proprio viaggio, ella ha dichiarato d'aver lasciato l'Eritrea nel 1997 da D._______ in aereo per giungere in Etiopia ad N._______ dalla cugina, viaggiando senza documenti; che appare inverosimile l'aver preso un aereo senza possedere alcun documento di viaggio; che ad N._______ avrebbe risieduto fino al 2006 trasferendosi in seguito a E._______ e vivendoci fino al 2008; che, di conseguenza, appare illogico non aver regolarizzato il suo statuto in detto Paese durante i suoi undici anni di residenza; che in detto anno avrebbe lasciato definitivamente l'Etiopia per giungere in Sudan per il mezzo dell'automobile con dei tratti a piedi; che, arrivata in Sudan, avrebbe soggiornato un anno al campo profughi di F._______ dove avrebbe ricevuto la tessera di profugo; che, senza apportare maggiori chiarimenti, avrebbe affermato che detta tessera l'avrebbe semplicemente perduta; che, lasciando definitivamente il Sudan, si sarebbe trasferita in Libia, dove le autorità l'avrebbero incarcerata per un mese a O._______; che, dopo averla trasferita in due prigioni differenti, sarebbe stata rilasciata ad aprile 2010 perché dei conoscenti le avrebbero pagato la cauzione per il rilascio; che, successivamente, si sarebbe trasferita, a suo dire, a G._______ dove avrebbe lavorato come domestica; che, vista la situazione precaria in Libia a causa degli scontri cominciati a febbraio 2011, avrebbe lasciato detto paese per raggiungere l'Italia via mare sbarcando in H._______ il 29 marzo 2011; che, arrivata in Italia, le autorità l'avrebbero portata al centro d'accoglienza di P._______ senza registrare i suoi dati; che, non appena giunta al centro di accoglienza, ella sarebbe fuggita con altri richiedenti verso I._______ con un autobus; che, da qui avrebbe raggiunto L._______ per poi proseguire, per mezzo del treno e senza subire ulteriori controlli, fino a M._______, dove ha depositato la propria domanda d'asilo in data 12 aprile 2011 (cfr. verbale 1, pagg. 7 seg. e verbale 2, pagg. 3, 7 seg.); che, pertanto, questo Tribunale ritiene che l'insorgente non può aver viaggiato nelle circostanze descritte senza essere in possesso di un documento; che argomentazioni come quelle addotte quo al possesso di documenti risultano verosimilmente inattendibili; che, vista l'inconsistenza e l'inattendibilità delle suddette dichiarazioni della ricorrente circa il possesso dei documenti d'identità, il Tribunale ha ragione di concludere che la ricorrente dissimuli i propri documenti per i bisogni della causa; che, di conseguenza, non avendo né esibito alcun documento d'identità, né fornito una valida giustificazione per la mancata produzione degli stessi, l'eccezione prevista all'art. 32 cpv. 3 lett. a LAsi a favore dell'insorgente non è applicabile; che, in assenza di documenti d'identità, occorre inoltre esaminare se, in applicazione della seconda eccezione dell'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, in base agli art. 3 e 7 LAsi nonché all'audizione, è accertata la qualità di rifugiato della richiedente; che, inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha introdotto con l'art. 32 cpv. 2 lett. a nonché cpv. 3 LAsi una procedura sommaria nell'ambito della quale è statuito sull'adempimento o meno della qualità di rifugiato, nonostante che la stessa termini con una decisione di non entrata nel merito (DTAF 2007/8 consid. 5); che la manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza d'una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dall'evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5); che l'insorgente ha dichiarato sostanzialmente d'essere espatriata dall'Eritrea, ancora minorenne, per volere dei genitori a causa della loro indisponibilità economica nell'allevare pure la quartogenita; che, sarebbe espatriata dall'Etiopia in quanto, dopo la morte della cugina - la quale avrebbe fatto le veci dei genitori della richiedente - non avrebbe più una rete famigliare in Etiopia e, in aggiunta, quale figlia di padre eritreo in Etiopia sarebbe sempre stata vittima di insulti a causa della sua origine eritrea e che, di conseguenza, sarebbe espatriata anche per mettere fine a questa situazione di stress; che la ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione (di non entrata nel merito della domanda d'asilo giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi); che, a mente di questo Tribunale, come rettamente evidenziato dall'autorità inferiore, la vicenda raccontata dall'insorgente a sostegno della sua domanda d'asilo non presenta elementi di verosimiglianza; che basti rilevare innanzitutto che in prima audizione, interrogata sui motivi d'asilo, avrebbe dichiarato nel racconto spontaneo di non poter tornare in Eritrea in quanto le sarebbe giunta voce che molte persone fuggono da detto paese; che, di conseguenza, il motivo soggiacente alla domanda d'asilo sarebbe quello di non poter vivere in Eritrea; che, in aggiunta, non saprebbe nemmeno sei i suoi fratelli siano ancora vivi (cfr. verbale 1, pag. 6); che, all'opposto, nel racconto spontaneo in seconda audizione avrebbe affermato che il motivo soggiacente alla domanda d'asilo sarebbe la mancanza di rete famigliare in Etiopia e lo stress legato ai problemi ivi riscontrati a causa della sua origine eritrea (cfr. verbale 2, pag. 3); che ella ha dichiarato che durante gli 11 anni che avrebbe passato in Etiopia non avrebbe mai regolarizzato il suo statuto in quanto non avrebbe avuto l'intenzione di stabilirvisi e per il fatto che, secondo la sua dichiarazione, in Etiopia, il governo incarcera e tortura gli eritrei, mentre in seconda audizione ha dichiarato che la cugina non l'avrebbe aiutata ad ottenere un documento etiope e che senza un aiuto esterno, avendo il padre eritreo, detto documento non l'avrebbe mai ottenuto (cfr. verbale 1, pag. 6 e verbale 2, pag. 8); che, aggiungasi a ciò, mal si comprende, come dichiarato in seconda audizione dalla richiedente, il legame logico del suo ulteriore motivo d'asilo, nonché quello di chiedere l'asilo in Svizzera per riuscire a trovare i suoi genitori con i quali l'ultimo contatto risale al 1997 allorquando si trovava ancora in Eritrea (cfr. verbale 2, pagg. 3 e 8); che, inoltre durante la prima audizione ha dichiarato che l'unico parente in Etiopia era la cugina materna deceduta nel 2008, mentre durante la seconda audizione ha improvvisamente affermato che detta cugina avrebbe tre figli ed un marito, con i quali per inciso ella avrebbe convissuto, e che la madre della cugina, nonché la sorella della madre della richiedente, vivrebbe tuttora in Etiopia (cfr. verbale 1, pag. 4 e verbale 2, pagg. 3 seg.); che, peraltro, non ha presentato alcuna giustificazione nell'atto ricorsuale atta a spiegare le varie contraddizioni rilevate dall'UFM nella decisione impugnata; che, di conseguenza, i motivi d'asilo evocati sono stati esaminati e rettamente ritenuti dall'autorità inferiore come inverosimili, giusta l'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi; che, in considerazione di quanto precede, non risultano elementi ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato dell'insorgente; che, in aggiunta, non si giustificano neppure delle misure d'istruzione complementari ai fini d'accertare l'esistenza d'un eventuale impedimento all'esecuzione dell'allontanamento in Etiopia della ricorrente dal punto di vista dell'ammissibilità (cfr. DTAF 2009/50 consid. 5-8 pagg. 725-733 e DTAF 2007/8 consid. 5.6.5-5.7 pag. 90 segg.); che non emergono dalle carte processuali elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel Paese d'origine possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale sugli stranieri del 16 dicembre 2005 (LStr, RS 142.20) o esporre la ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105); che, da quanto esposto, ne discende che l'UFM rettamente non è entrato nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi; che, di conseguenza, in materia di non entrata nel merito, il ricorso, destituito d'ogni fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata; che la ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2, art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 OAsi 1; DTAF 2009/50 consid. 9); che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata all'art. 83 LStr, giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che la questione del carattere possibile, ammissibile e esigibile dev'essere esaminata d'ufficio; che tuttavia, questo principio è limitato dall'obbligo dell'interessato di collaborare all'accertamento dei fatti giusta l'art. 8 cpv. 1 LAsi (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3975/2007 del 15 giugno 2007, consid. 3.4; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basel und Frankfurt am Main, 1990, pag. 262), trattandosi di un tipico caso d'applicazione dell'art. 13 cpv. 1 lett. c PA; che nel caso di specie, le affermazioni della ricorrente in merito alla propria cittadinanza sono manifestamente carenti ed inverosimili, al punto tale che può essere esclusa la sua provenienza dall'Eritrea e contestualmente qualsivoglia impedimento al rientro della ricorrente nel suddetto Paese, come ella pretenderebbe far valere in sede di ricorso con generiche e semplici affermazioni; che, in considerazione di quanto indicato poc'anzi, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile (art. 44 cpv. 2 LAsi e all'art. 83 cpv. 3 LStr); che non di meno, a mente di questo Tribunale, sulla scorta di quanto dichiarato dalla ricorrente, il Paese di provenienza della richiedente ed il Paese nel quale ha passato la maggior parte della sua vita risulta essere l'Etiopia; che la situazione vigente in Etiopia non appare caratterizzata da guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nell'integralità del territorio nazionale; che ivi la richiedente potrà peraltro facilmente legalizzare il suo statuto, qualora non l'avesse già fatto precedentemente, ottenendo la nazionalità etiope, in quanto giusta l'art. 3 cpv. 1 della legge sull'acquisizione della nazionalità etiope ogni persona acquisisce la nazionalità etiope per discendenza se entrambi i genitori o uno di loro è di nazionalità etiope (cfr. Proclamation no. 378/2003, a proclamation on ethiopian nationality); che, in casu, la ricorrente ha dichiarato che la madre avrebbe origini etiopi; che, in aggiunta ed a titolo abbondanziale, nel caso in cui la richiedente non dovesse procedere alla regolarizzazione del suo statuto in Etiopia, giova ricordare che, a mente di codesto Tribunale, l'Etiopia non allontana i cittadini eritrei in Eritrea (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale E-7319/2010 del 2 marzo 2011 consid. 6.2.2); che, quanto alla situazione personale della ricorrente, ella è giovane, con una formazione scolastica completa ed un'esperienza professionale come domestica (cfr. verbale 1, pag. 3); che ella ha altresì confermato in seconda audizione d'avere ancora parenti in Etiopia e segnatamente i tre figli della cugina defunta, il loro padre e la zia materna della richiedente; che, pertanto, si può partire dal presupposto che abbia una discreta rete sociale in patria; che, in aggiunta, la ricorrente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2003 n. 24); che, pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento della ricorrente nel suo Paese d'origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 4 LStr); che, infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 44 cpv. 2 LAsi ed art. 83 cpv. 2 LStr); che la ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. DTAF 2008/34 consid. 12 pagg. 513-515); che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile; che ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile; che, di conseguenza, anche in materia d'allontanamento e relativa esecuzione, il gravame va disatteso e la querelata decisione dell'autorità inferiore confermata; che l'UFM con la decisione impugnata non ha pertanto violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento; che esso non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto; che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento d'un anticipo equivalente alle presunte spese processuali è divenuta senza oggetto; che, essendo le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal pagamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA); che, visto l'esito della procedura le spese processuali, di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che la presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione (art. 83 lett. d cifra 1 LTF); che la decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF); che la pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali, è respinta.
3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico della ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: