opencaselaw.ch

D-3504/2017

D-3504/2017

Bundesverwaltungsgericht · 2019-03-27 · Italiano CH

Esecuzione dell'allontanamento

Sachverhalt

A. A.a Il (...) 2015 l'interessato ha presentato domanda d'asilo in Svizzera dopo essere giunto illegalmente su suolo elvetico (cfr. atti A1/2 e A5/14, p.to 5.03 segg., pag. 8). A.b A sostegno della sua richiesta, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. atti A5/14 e A19/25), di essere cittadino afgano di etnia tagica (cfr. atto A5/14, p.to 1.08 seg., pag. 3), con ultimo domicilio rispettivamente a B._______, località sita nel distretto di C._______ (cfr. atto A5/14, p.to 2.01, pag. 5), rispettivamente nella città di D._______, sita nel distretto e nella provincia di D._______ (cfr. atto A19/25, D62 segg., pag. 8 seg.). Ha inoltre addotto di aver frequentato (...) anni o (...) anni di scuola e di aver lavorato per circa (...) anni sino al suo espatrio quale (...) in un (...), guadagnando circa (...) afghani al mese (cfr. atto A5/14, p.to 1.17.04 seg., pag. 4 seg.; atto A19/25, D95 segg., pag.10 seg.). Sarebbe espatriato a causa delle minacce di morte ricevute da parte di un tale di nome E._______, persona molto influente e potente della sua zona, e di persone a lui correlate. Le problematiche tra la sua famiglia e quella di E._______, rimonterebbero però già a molto tempo prima, e avrebbero comportato l'uccisione di un suo cugino (...). Inoltre, egli sarebbe stato minacciato di morte pure da un agente della sicurezza della sua zona. Egli ha infine allegato che, a seguito del suo espatrio, per le problematiche tra famiglie addotte, anche i suoi famigliari stretti, ovvero il padre, la madre, i suoi (...) fratelli e le sue (...) sorelle (...), si sarebbero trasferiti a Mazar-i-Sharif, dove riuscirebbero a sostentarsi con il guadagno quale (...) del padre e l'aiuto finanziario proveniente dai suoi (...) fratelli emigrati in F.________ (cfr. atto A19/25, D89 segg., pag. 10 segg.). Degli altri parenti che vivevano prima nella sua stessa zona, i quali si sarebbero pure trasferiti a causa dei loro stessi contrasti famigliari, avrebbe invece perso le tracce (cfr. atto A19/25, D86 segg., pag. 10). B. Con decisione del 19 maggio 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento del medesimo dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome ammissibile, esigibile e possibile. C. Il 20 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto con ricorso contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, con contestuale concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda volta alla dispensa dal pagamento anticipato delle spese processuali. D. In data 8 febbraio 2018, il Tribunale, secondo il senso, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, ovvero ha esentato l'insorgente dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, su riserva di un eventuale futuro cambiamento della situazione finanziaria del ricorrente. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi in merito al ricorso, in particolare anche alla luce della sentenza di riferimento del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017. E. Il 19 febbraio 2018 la SEM ha presentato la propria risposta, proponendo la reiezione del gravame. F. Con replica dell'8 marzo 2018, l'insorgente ha presentato le proprie osservazioni, essenzialmente ribadendo le sue conclusioni espresse nel ricorso circa l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso Mazar-i-Sharif, a fronte anche dei recenti rapporti di diverse fonti in merito alle condizioni di sicurezza e socio-economiche di tale città ed alla situazione personale dell'interessato. G. Il 21 marzo 2018, la SEM ha tempestivamente fatto pervenire l'atto di duplica, ribadendo nuovamente le motivazioni e conclusioni esposte nella decisione avversata nonché nella sua risposta, proponendo ancora la reiezione del ricorso. Tale duplica è stata trasmessa al ricorrente per conoscenza con ordinanza del 26 marzo 2018, nella quale è stata pure pronunciata la chiusura dello scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (30 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 nLAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).

E. 4 Il gravame del 20 giugno 2017, secondo le motivazioni e le conclusioni esposte nello stesso, verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento (annullamento delle cifre no. 4 e 5 della decisione impugnata). Ne discende che la querelata decisione è cresciuta in giudicato per quanto concerne il non riconoscimento della qualità di rifugiato, il respingimento della domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento dell'interessato (cifre da 1 a 3 del dispositivo della decisione del 19 maggio 2017 della SEM). Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione avversata.

E. 5.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente attuabile. Invero, non avendo riconosciuto la qualità di rifugiato al medesimo, il principio del non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi non sarebbe applicabile. Non sarebbero inoltre ravvisabili agli atti degli elementi che facciano presagire che, in caso di un suo ritorno nel paese d'origine, con una probabilità preponderante rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha rilevato che nella decisione di principio del 16 giugno 2011 (cfr. DTAF 2011/7), il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che la situazione securitaria ed umanitaria in Afghanistan sarebbe a tal punto peggiorata che, a parte nelle grandi città, l'esecuzione dell'allontanamento comporterebbe una messa in pericolo concreta secondo l'art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20). In una successiva sentenza di principio del 30 dicembre 2011, il Tribunale avrebbe giudicato la situazione securitaria presente a Mazar-i-Sharif paragonabile a quella della capitale Kabul (cfr. DTAF 2011/49). Malgrado dall'inizio del ritiro progressivo della International Security Assistance Force (ISAF) nel 2014, si osserverebbe un aumento degli incidenti legati alla sicurezza, non si potrebbe tuttavia concludere per una situazione di violenza generalizzata, e per quanto concerne Mazar-i-Sharif la giurisprudenza previgente sarebbe pertanto mantenuta. A fronte di tali considerazioni, l'autorità inferiore è giunta alla conclusione che il rinvio dell'insorgente verso D._______, nel distretto e nella provincia (...), non sarebbe ragionevolmente esigibile. Ha quindi esaminato se, per il richiedente vi fosse un'alternativa di domicilio in Afghanistan, localizzandola effettivamente in Mazar-i-Sharif. Qui vi risiederebbero infatti i suoi genitori ed i fratelli, i quali vivrebbero dignitosamente nella stessa località, con le entrate finanziarie del padre e dei fratelli che si troverebbero in F._______. Egli vanterebbe inoltre una formazione scolastica di (...) anni ed un'esperienza lavorativa di (...) anni quale (...). L'insorgente godrebbe infine di buona salute e sarebbe giovane. Pertanto, l'esigibilità dell'allontanamento dell'insorgente verso Mazar-i-Sharif, sarebbe data, fermo considerato anche il sostegno famigliare sul quale potrebbe contare in loco, parentela con la quale egli intratterrebbe buoni rapporti. Infine, la SEM ha rilevato che la condanna penale emessa nei confronti del ricorrente, sarebbe dimostrativa del fatto che quest'ultimo non abbia o comunque fatichi a mantenere un comportamento conforme all'ordinamento giuridico svizzero, ciò che sarebbe contrario all'attitudine di una persona che chiede protezione contro le persecuzioni alle autorità svizzere. L'esecuzione del rinvio nello stato d'origine dovrebbe quindi essere considerata come ragionevolmente esigibile. La stessa sarebbe inoltre possibile sia sul piano tecnico che pratico.

E. 5.2 Nel suo ricorso l'interessato si oppone a tale conclusione, contestando in particolare che l'esecuzione dell'allontanamento sia nel suo caso esigibile. Dapprima il ricorrente richiama la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale per quanto concerne la situazione di sicurezza in Afghanistan e più specificatamente in grandi centri urbani, nonché quella relativa all'alternativa di soggiorno interno. Inoltre sostiene che da recenti studi - di cui cita a riprova un rapporto dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del 26 ottobre 2016 intitolato "Recherche rapide de l'analyse-pays de l'OSAR du 26 octobre 2016 concernant l'Afghanistan: situation sécuritaire à Mazar-e-Sharif" - se ne desumerebbe un grave e costante peggioramento delle condizioni securitarie in Afghanistan. Proseguendo nell'analisi, l'insorgente ritiene che neppure le condizioni giurisprudenziali per il riconoscimento di un'alternativa di soggiorno interna, sarebbero in specie adempiute. Segnatamente egli non disporrebbe né della certezza di un alloggio, come neppure di una rete sociale familiare solida. Invero, la famiglia dell'insorgente, composta dai genitori di quest'ultimo e da (...) figli in (...), vivrebbero in un appartamento in affitto di (...) camere e sarebbero sostenuti unicamente dai proventi - ritenuti insufficienti già per il nucleo familiare - dell'attività lavorativa del padre. Quest'ultimo lavorerebbe difatti soltanto saltuariamente, dovendo nascondersi a causa delle minacce che incomberebbero sulla sua famiglia, e guadagnerebbe tra i (...) ed i (...) afghani al mese. Per quanto concerne il contributo che i fratelli emigrati in F._______ invierebbero alla sua famiglia, egli avrebbe precisato non essere a conoscenza a quanto precisamente ammonterebbe lo stesso.

E. 5.3 Nella propria risposta la SEM sottolinea come per la presa di decisione la sentenza di riferimento del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 era già stata considerata e riguardo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, avesse già fatto tutte le valutazioni del caso. Ribadisce in particolare che in specie vi sarebbero le circostanze favorevoli esatte dalla giurisprudenza, ovvero l'esistenza di una solida rete sociale in Afghanistan, di condizioni adatte per il suo sostentamento come pure di un alloggio sicuro. Per il resto, l'autorità inferiore si limita a rinviare alla decisione impugnata.

E. 5.4 In replica, l'insorgente ribadisce innanzitutto le motivazioni già espresse nel suo ricorso circa l'inesigibilità di un suo rinvio verso Mazar-i-Sharif. Il ricorrente in aggiunta segnala un rapporto recente dell'OSAR in merito alle condizioni di sicurezza nelle varie regioni dell'Afghanistan oltreché un rapporto dell'EASO dell'agosto 2017. Da un estratto di quest'ultimo, se ne dedurrebbe che le possibilità d'impiego dell'insorgente a Mazar-i-Sharif sarebbero estremamente esigue, data la situazione in cui vige il mercato del lavoro, la corruzione e l'esigenza di disporre di contatti importanti per poter sperare in un impiego. Sulla scorta di tali rapporti, come pure ricordando nuovamente la situazione in cui vivrebbe la famiglia dell'insorgente presente a Mazar-i-Sharif, il ricorrente ritiene che nella sua fattispecie non sarebbero date le condizioni favorevoli per un reinserimento esatte per considerare che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile.

E. 5.5 Nell'ulteriore presa di posizione, trasmessa al ricorrente per conoscenza, la SEM conferma quanto già espresso nella sua risposta al ricorso, rinviando per il resto alle motivazioni e conclusioni già espresse nella decisione impugnata.

E. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI. Giusta tale norma essa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Le condizioni precitate sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI).

E. 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato).

E. 7.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2).

E. 7.2 Come rettamente indicato dalla SEM nella decisione avversata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui la decisione della SEM che non riconosceva la qualità di rifugiato al ricorrente e respingeva la sua domanda d'asilo è cresciuta in giudicato, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto, l'allontanamento dell'insorgente verso l'Afghanistan, risulta sotto tale aspetto pacifico.

E. 7.3 In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Altresì, la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, alla luce di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi.

E. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.

E. 8.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii citati).

E. 8.3.1 Nell'ambito di una recente analisi della provincia di Balkh e della sua capitale Mazar-i-Sharif, nel senso di un'attualizzazione della situazione dal profilo securitario ed umanitario rispetto alla sentenza di principio DTAF 2011/49 e la sentenza del Tribunale E-2060/2016 del 2 agosto 2016 (in particolare consid. 9.2.2 e 9.3.2), il Tribunale constata come Mazar-i-Sharif, che sino all'anno 2016 era, secondo le informazioni a disposizione, una delle città più sicure in Afghanistan, da tale anno la situazione della sicurezza nel nord dell'Afghanistan sarebbe pure peggiorata (cfr. sentenza coordinata del Tribunale D-4287/2017 dell'8 febbraio 2019, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.2 in particolare consid. 6.2.3.2). A tal proposito, il Tribunale analizza dapprima i vari avvenimenti successi nella provincia di Balkh e nella sua capitale Mazar-i-Sharif dopo l'ultima attualizzazione della situazione avvenuta nell'agosto 2016 (cfr. ibidem, consid. 6.2.3.2). In seguito ha rilevato, quale peculiarità delle predette, che la situazione di sicurezza sarebbe ancora attualmente determinata in maniera importante dall'ex governatore della provincia di Balkh, Atta Muhammad Nur, che sarebbe de facto tutt'ora il leader della regione, della quale ne controllerebbe la politica, l'economia e la cultura. Egli eserciterebbe pure il controllo su un gran numero di forze di sicurezza e paramilitari, nonché reprimerebbe l'opposizione di conseguenza. Al tempo stesso, diverse fonti sottolineano che il numero di individui e gruppi armati sia legali che illegali - inclusi dei partiti politici - sarebbe aumentato notevolmente nel nord dell'Afghanistan ed in particolare a Mazar-i-Sharif. Se si giungesse ad uno scontro tra gli attuali equilibri di potere nella provincia di Balkh, la momentanea stabilità di Mazar-i-Sharif potrebbe velocemente ribaltarsi ed a causa delle circostanze descritte, risultare fuori controllo. Se un tale scenario di destabilizzazione della situazione di Mazar-i-Sharif dovesse prodursi, si necessiterebbe di una nuova analisi della stessa, per giudicare dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella regione (cfr. ibidem, consid. 6.2.3.3). Proseguendo nell'analisi, il Tribunale esamina la città di Mazar-i-Sharif dal profilo umanitario. Se d'un canto la stessa può essere descritta quale nodo stradale e polo economico nel nord dell'Afghanistan, d'altro canto, lo sviluppo economico positivo della regione avrebbe subito un netto rallentamento negli ultimi anni, a causa della chiusura di due basi militari internazionali, riducendo in tal modo da una parte il flusso internazionale di finanziamenti e d'altra parte comportando la perdita di molti posti di lavoro (cfr. ibidem, consid. 6.2.3.4). Per di più, il numero dei rifugiati interni - in particolare dopo la presa di Kunduz da parte dei talebani - sarebbe fortemente aumentato. In tal senso, secondo i dati disponibili dell'anno 2015, soltanto il 15 percento circa della popolazione vivrebbe al di sopra della soglia di povertà (cfr. ibidem, consid. 6.2.3.4). Mazar-i-Sharif dispone tuttavia di un aeroporto, per il quale è stata pianificata una costruzione rispettosa degli standard internazionali, ciò che comporterebbe nuovamente uno sviluppo della città e dell'intera regione. Inoltre, nella regione di Balkh, l'accesso alla formazione risulta essere più semplice che in altre province. In particolare, Mazar-i-Sharif, dispone di diverse università pubbliche e private. Malgrado tale città, insieme a Kabul, possa contare tra le più alte percentuali dei nuclei familiari nei quali i bambini seguono una scolarizzazione, tuttavia non si può negare che a molte persone manchi un'istruzione formale. Circa l'apparato sanitario il Tribunale denota che la città di Mazar-i-Sharif dispone di oltre 10 e sino a 15 ospedali, sia privati che pubblici. L'ospedale regionale di Balkh nel centro della città, che sarebbe utilizzato quale ospedale accademico, svolgerebbe un ruolo chiave nella formazione delle nuove leve mediche ed infermieristiche (cfr. ibidem, consid.6.2.3.4). Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale giunge alla conclusione che, se d'un canto la situazione securitaria di Mazar-i-Sharif sarebbe peggiorata, d'altro canto dal profilo umanitario, la situazione della stessa avrebbe subito sia dei miglioramenti che dei regressi. Ciò nonostante, a confronto di altre regioni e città dell'Afghanistan, la città di Mazar-i-Sharif conta ancora tra le località maggiormente stabili e tranquille del Paese. Pertanto, nel complesso ed attualmente, non si può concludere in generale all'inesigibilità del ritorno verso la stessa. Piuttosto sarà da ritenere che, nel caso di elementi particolarmente favorevoli, l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di Mazar-i-Sharif risulta ancora esigibile. Si rammenta però che non risulta sufficiente ogni debole elemento di riferimento per Mazar-i-Sharif per riconoscere delle circostanze favorevoli nel singolo caso. Sarà piuttosto da procedere nella fattispecie esaminando nel loro complesso i diversi fattori esposti nella DTAF 2011/49 già citata. Tale esame complessivo dovrà condurre alla conclusione che, nella concreta disamina, delle circostanze personali favorevoli sono date perché un rinvio dell'interessato verso Mazar-i-Sharif possa essere ritenuto esigibile (cfr. ibidem, consid. 6.2.3.5). Infine, il Tribunale ribadisce la sua tutt'ora attuale giurisprudenza, ovvero che, a parte se adempiute determinate condizioni per le grandi città di Kabul e di Mazar-i-Sharif (lasciando aperta la questione dell'eventuale esigibilità dell'allontanamento verso la città di Herat), l'esecuzione dell'allontanamento verso le altre località dell'Afghanistan risulti attualmente ancora inesigibile (cfr. ibidem, consid. 6.2.2 e 7.2).

E. 8.3.2 Nella DTAF 2011/7 il Tribunale ha stabilito quando l'insieme delle circostanze favorevoli è adempiuto (cfr. consid. 9.9.2; cfr. anche: sentenza del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 8.4). Lo stesso può dirsi dato, segnatamente se si tratta di un uomo giovane, in buone condizioni di salute, se dispone di un'esperienza lavorativa oppure se il suo reinserimento economico con un lavoro retribuito possa essere favorito da una solida rete di rapporti sociali, nonché se ha la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2; si veda anche: sentenze del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4 e D-620/2017 del 15 febbraio 2018 consid. 8.2). Indispensabile, in ogni caso, risulta comunque essere la condizione che l'interessato disponga di una rete sociale in loco, che si dimostri essere sufficientemente solida da permetterne l'accoglienza ed il reinserimento dello stesso. Tale rete sociale deve in particolare offrire al richiedente un alloggio adeguato, i servizi esistenziali basilari così come l'aiuto per una reintegrazione sociale ed economica. Nel caso di richiedenti per i quali Mazar-i-Sharif rientra nella valutazione soltanto quale alternativa di soggiorno interna, ovvero ove non vi hanno mai abitato, l'adempimento della condizione di una solida rete di rapporti sociali deve essere apprezzata facendo prova di un grande riserbo (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2; sentenza del Tribunale D-4287/2017 consid. 7.3.1).

E. 8.4 Nella presente disamina, l'interessato si è dichiarato originario di B._______, località sita nel distretto di C._______ (cfr. atto A5/14, p.to 2.01, pag. 5), rispettivamente nella città di D._______, nel distretto e provincia (...) (cfr. atto A19/25, D62 segg., pag. 8 seg.). A prescindere dal luogo effettivo nel quale egli avrebbe avuto il suo ultimo domicilio, ovvero nel distretto di C._______ piuttosto che nella provincia di D._______, l'esecuzione dell'allontanamento verso entrambe tali regioni, alla luce della giurisprudenza summenzionata (cfr. consid. 8.3.1), risulta inesigibile, come d'altronde aveva già concluso correttamente la SEM nella decisione avversata.

E. 8.5 Resta dunque da determinare se l'interessato disponga di una valida alternativa di soggiorno interna ("Aufenthaltsalternative") in una diversa zona del paese nella quale la situazione non sia tale da realizzare le condizioni di minaccia esistenziale previste dall'art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5) e laddove, dal profilo della situazione personale, le sopraccitate circostanze favorevoli risultino adempiute.

E. 8.5.1 A tal proposito va rilevato che l'insorgente ha dichiarato che i suoi genitori oltreché (...) fratelli e (...) sorelle (...), vivrebbero a Mazar-i-Sharif nella zona di G._______ da circa (...) rispetto alla data dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto A19/25, D89 segg., pag. 10 segg.). Con gli stessi intratterrebbe dei regolari contatti telefonici ed avrebbe dei buoni rapporti (cfr. atto A19/25, D103 segg., pag. 11 seg.). Inoltre egli è giovane, in buona salute, e non ha persone dipendenti a carico. Malgrado abbia allegato di essere analfabeta e di non saper scrivere (cfr. atto A19/25, D166, pag. 18), dalle sue dichiarazioni si evince che anche se irregolarmente, egli ha frequentato la scuola per un periodo da (...) a (...), nonché che avrebbe lavorato (...) anni quale (...), guadagnando circa (...) afghani al mese (cfr. atto A5/14, p.to 1.17.04 seg., pag. 4 seg.). Parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza risultano pertanto incontestabilmente adempiute.

E. 8.5.2 L'insorgente contesta invece nel suo ricorso, come pure in seguito ribadito più volte nelle successive osservazioni, che egli non disporrebbe a Mazar-i-Sharif di una rete sociale a suo supporto, la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale come pure di trovare un alloggio in loco, vista la situazione economica ed abitativa precaria dei suoi famigliari. A tal riguardo vi è tuttavia da rilevare che già con il provento del suo lavoro, l'insorgente prima di lasciare il suo paese d'origine, sopperiva ai suoi bisogni ed in modo parziale anche a quelli della sua famiglia (cfr. atto A19/25, D95, pag. 10). Inoltre, dal salario ricevuto sarebbe riuscito a risparmiare per poter finanziare il suo viaggio d'espatrio, costato (...), pagato anche con l'aiuto finanziario del (...) (cfr. atto A5/14, p.to 5.02, pag. 8). Non risulta pertanto credibile che, con un guadagno dichiarato del padre di circa (...) o (...) afghani, oltreché con l'aiuto finanziario ricevuto dai parenti residenti in F._______, la sua famiglia non possa sopperire adeguatamente ai suoi bisogni essenziali. Come d'altronde da lui stesso dichiarato, questi ultimi sono coperti, essendo che con il guadagno del padre, come pure con l'aiuto proveniente dai fratelli in F._______, i suoi famigliari a Mazar-i-Sharif riuscirebbero a pagare l'affitto del loro alloggio, costituito da (...) camere oltre al (...), nonché per procacciarsi il vitto (cfr. atto A19/25, D120 segg., pag. 14). A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, è invece probabile che il padre guadagni più di quanto indicato dall'insorgente durante l'audizione sui motivi, in quanto vista l'inverosimiglianza dei motivi da lui allegati, non risulta neppure credibile che il padre lavori solo saltuariamente a causa delle problematiche familiari da lui addotte e che i suoi parenti siano per questo costretti a nascondersi (cfr. atto A19/25, D99, pag. 11; D116 segg., pag. 13 seg.), problematiche che si ribadisce sono state ritenute inverosimili nella decisione impugnata, per tale parte cresciuta in giudicato. Il fatto che i fratelli (...) non frequenterebbero la scuola a H._______, come da lui allegato, quand'anche verosimile, non risulta inoltre un elemento determinante, in quanto non sarebbe ascrivibile a delle difficoltà finanziarie della sua famiglia, bensì come dichiarato dall'interessato stesso, al fatto che i suoi parenti non potrebbero spostarsi a D._______ per recuperare i loro documenti scolastici, a causa delle problematiche familiari (cfr. atto A19/25, D114 seg., pag. 13), già ritenute inverosimili nella decisione avversata.

E. 8.5.3 Orbene, visto quanto precede, si può partire dal presupposto che vi siano identificabili elementi sufficienti che lascino presagire la presenza di una rete sociale effettiva e di un sostegno economico a Mazar-i-Sharif da parte dei suoi famigliari già in loco, sufficienti perché l'insorgente possa sostentarsi senza ritrovarsi in una situazione di minaccia esistenziale. Del resto, egli potrà, con l'aiuto dei famigliari presenti nella città, e con l'esperienza lavorativa già maturata nel campo della (...), costruirsi un'esistenza, anche ricercando un'attività lavorativa, che gli permetta di sopperire ai suoi bisogni come già fatto in passato. Non vi è pertanto motivo di dubitare quanto al fatto che egli sia in misura di farlo anche in una seconda occasione, conto tenuto della precedente esperienza maturata.

E. 8.5.4 In considerazione di quanto precede, v'è da concludere per la presenza di circostanze personali favorevoli nel senso della giurisprudenza del Tribunale succitata e che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sia pertanto ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

E. 9 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), in quanto l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10 Riassumendo, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Pertanto, un'ammissione provvisoria non entra in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1 - 4 LStrI).

E. 11 Relativamente alla sentenza penale dell'insorgente cresciuta in giudicato (cfr. atto A16/3), occorre rilevare come la stessa non risulti rilevante nell'ambito della trattazione del presente gravame. Dal momento che, ai sensi dei considerandi che precedono, non vi è modo di riconoscere lo statuto di rifugiato o un'ammissione provvisoria al ricorrente, la questione dell'applicabilità dell'art. 53 LAsi e dell'art. 83 cpv. 7 LStr non è posta in discussione (cfr. in merito anche: sentenza del Tribunale D-6793/2015 del 31 agosto 2016 consid. 7.1).

E. 12 Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e, per quanto censurabile, non è inopportuna. Il ricorso va di conseguenza respinto.

E. 13 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 172.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'insorgente, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale dell'8 febbraio 2018, non vengono prelevate spese processuali.

E. 14 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. Non si prelevano spese processuali.
  3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3504/2017 Sentenza del 27 marzo 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Simon Thurnheer, Gérald Bovier, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Afghanistan, rappresentato dal signor Rosario Mastrosimone, Soccorso operaio svizzero SOS, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Esecuzione dell'allontanamento; decisione della SEM del 19 maggio 2017 / N (...). Fatti: A. A.a Il (...) 2015 l'interessato ha presentato domanda d'asilo in Svizzera dopo essere giunto illegalmente su suolo elvetico (cfr. atti A1/2 e A5/14, p.to 5.03 segg., pag. 8). A.b A sostegno della sua richiesta, egli ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. atti A5/14 e A19/25), di essere cittadino afgano di etnia tagica (cfr. atto A5/14, p.to 1.08 seg., pag. 3), con ultimo domicilio rispettivamente a B._______, località sita nel distretto di C._______ (cfr. atto A5/14, p.to 2.01, pag. 5), rispettivamente nella città di D._______, sita nel distretto e nella provincia di D._______ (cfr. atto A19/25, D62 segg., pag. 8 seg.). Ha inoltre addotto di aver frequentato (...) anni o (...) anni di scuola e di aver lavorato per circa (...) anni sino al suo espatrio quale (...) in un (...), guadagnando circa (...) afghani al mese (cfr. atto A5/14, p.to 1.17.04 seg., pag. 4 seg.; atto A19/25, D95 segg., pag.10 seg.). Sarebbe espatriato a causa delle minacce di morte ricevute da parte di un tale di nome E._______, persona molto influente e potente della sua zona, e di persone a lui correlate. Le problematiche tra la sua famiglia e quella di E._______, rimonterebbero però già a molto tempo prima, e avrebbero comportato l'uccisione di un suo cugino (...). Inoltre, egli sarebbe stato minacciato di morte pure da un agente della sicurezza della sua zona. Egli ha infine allegato che, a seguito del suo espatrio, per le problematiche tra famiglie addotte, anche i suoi famigliari stretti, ovvero il padre, la madre, i suoi (...) fratelli e le sue (...) sorelle (...), si sarebbero trasferiti a Mazar-i-Sharif, dove riuscirebbero a sostentarsi con il guadagno quale (...) del padre e l'aiuto finanziario proveniente dai suoi (...) fratelli emigrati in F.________ (cfr. atto A19/25, D89 segg., pag. 10 segg.). Degli altri parenti che vivevano prima nella sua stessa zona, i quali si sarebbero pure trasferiti a causa dei loro stessi contrasti famigliari, avrebbe invece perso le tracce (cfr. atto A19/25, D86 segg., pag. 10). B. Con decisione del 19 maggio 2017 la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM), non ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'interessato, ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento del medesimo dalla Svizzera ed ordinandone l'esecuzione siccome ammissibile, esigibile e possibile. C. Il 20 giugno 2017 (cfr. timbro del plico raccomandato) l'interessato è insorto con ricorso contro la summenzionata decisione dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendone l'annullamento limitatamente alla questione dell'esecuzione dell'allontanamento, con contestuale concessione dell'ammissione provvisoria. Egli ha altresì presentato una domanda volta alla dispensa dal pagamento anticipato delle spese processuali. D. In data 8 febbraio 2018, il Tribunale, secondo il senso, ha accolto l'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, ovvero ha esentato l'insorgente dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, su riserva di un eventuale futuro cambiamento della situazione finanziaria del ricorrente. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore ad esprimersi in merito al ricorso, in particolare anche alla luce della sentenza di riferimento del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017. E. Il 19 febbraio 2018 la SEM ha presentato la propria risposta, proponendo la reiezione del gravame. F. Con replica dell'8 marzo 2018, l'insorgente ha presentato le proprie osservazioni, essenzialmente ribadendo le sue conclusioni espresse nel ricorso circa l'inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso Mazar-i-Sharif, a fronte anche dei recenti rapporti di diverse fonti in merito alle condizioni di sicurezza e socio-economiche di tale città ed alla situazione personale dell'interessato. G. Il 21 marzo 2018, la SEM ha tempestivamente fatto pervenire l'atto di duplica, ribadendo nuovamente le motivazioni e conclusioni esposte nella decisione avversata nonché nella sua risposta, proponendo ancora la reiezione del ricorso. Tale duplica è stata trasmessa al ricorrente per conoscenza con ordinanza del 26 marzo 2018, nella quale è stata pure pronunciata la chiusura dello scambio di scritti. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, diritto anteriore applicabile secondo il cpv. 1 delle Disposizioni transitorie della modifica del 25 settembre 2015 nLAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto ricorsuale (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del gravame.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Il Tribunale tiene conto della situazione nel paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6, DTAF 2008/4 consid. 5.4).

4. Il gravame del 20 giugno 2017, secondo le motivazioni e le conclusioni esposte nello stesso, verte unicamente sulla questione relativa all'esecuzione dell'allontanamento (annullamento delle cifre no. 4 e 5 della decisione impugnata). Ne discende che la querelata decisione è cresciuta in giudicato per quanto concerne il non riconoscimento della qualità di rifugiato, il respingimento della domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento dell'interessato (cifre da 1 a 3 del dispositivo della decisione del 19 maggio 2017 della SEM). Di conseguenza, il Tribunale limiterà il proprio esame ai punti 4 e 5 del dispositivo della decisione avversata. 5. 5.1 Nella propria decisione la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente attuabile. Invero, non avendo riconosciuto la qualità di rifugiato al medesimo, il principio del non respingimento ai sensi dell'art. 5 cpv. 1 LAsi non sarebbe applicabile. Non sarebbero inoltre ravvisabili agli atti degli elementi che facciano presagire che, in caso di un suo ritorno nel paese d'origine, con una probabilità preponderante rischierebbe di essere esposto concretamente ad una pena o ad un trattamento proscritti dall'art. 3 CEDU. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha rilevato che nella decisione di principio del 16 giugno 2011 (cfr. DTAF 2011/7), il Tribunale amministrativo federale ha ritenuto che la situazione securitaria ed umanitaria in Afghanistan sarebbe a tal punto peggiorata che, a parte nelle grandi città, l'esecuzione dell'allontanamento comporterebbe una messa in pericolo concreta secondo l'art. 83 cpv. 4 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, nuova denominazione e testo legislativo in vigore dal 1° gennaio 2019; RS 142.20). In una successiva sentenza di principio del 30 dicembre 2011, il Tribunale avrebbe giudicato la situazione securitaria presente a Mazar-i-Sharif paragonabile a quella della capitale Kabul (cfr. DTAF 2011/49). Malgrado dall'inizio del ritiro progressivo della International Security Assistance Force (ISAF) nel 2014, si osserverebbe un aumento degli incidenti legati alla sicurezza, non si potrebbe tuttavia concludere per una situazione di violenza generalizzata, e per quanto concerne Mazar-i-Sharif la giurisprudenza previgente sarebbe pertanto mantenuta. A fronte di tali considerazioni, l'autorità inferiore è giunta alla conclusione che il rinvio dell'insorgente verso D._______, nel distretto e nella provincia (...), non sarebbe ragionevolmente esigibile. Ha quindi esaminato se, per il richiedente vi fosse un'alternativa di domicilio in Afghanistan, localizzandola effettivamente in Mazar-i-Sharif. Qui vi risiederebbero infatti i suoi genitori ed i fratelli, i quali vivrebbero dignitosamente nella stessa località, con le entrate finanziarie del padre e dei fratelli che si troverebbero in F._______. Egli vanterebbe inoltre una formazione scolastica di (...) anni ed un'esperienza lavorativa di (...) anni quale (...). L'insorgente godrebbe infine di buona salute e sarebbe giovane. Pertanto, l'esigibilità dell'allontanamento dell'insorgente verso Mazar-i-Sharif, sarebbe data, fermo considerato anche il sostegno famigliare sul quale potrebbe contare in loco, parentela con la quale egli intratterrebbe buoni rapporti. Infine, la SEM ha rilevato che la condanna penale emessa nei confronti del ricorrente, sarebbe dimostrativa del fatto che quest'ultimo non abbia o comunque fatichi a mantenere un comportamento conforme all'ordinamento giuridico svizzero, ciò che sarebbe contrario all'attitudine di una persona che chiede protezione contro le persecuzioni alle autorità svizzere. L'esecuzione del rinvio nello stato d'origine dovrebbe quindi essere considerata come ragionevolmente esigibile. La stessa sarebbe inoltre possibile sia sul piano tecnico che pratico. 5.2 Nel suo ricorso l'interessato si oppone a tale conclusione, contestando in particolare che l'esecuzione dell'allontanamento sia nel suo caso esigibile. Dapprima il ricorrente richiama la giurisprudenza del Tribunale amministrativo federale per quanto concerne la situazione di sicurezza in Afghanistan e più specificatamente in grandi centri urbani, nonché quella relativa all'alternativa di soggiorno interno. Inoltre sostiene che da recenti studi - di cui cita a riprova un rapporto dell'Organizzazione svizzera di aiuto ai rifugiati (OSAR) del 26 ottobre 2016 intitolato "Recherche rapide de l'analyse-pays de l'OSAR du 26 octobre 2016 concernant l'Afghanistan: situation sécuritaire à Mazar-e-Sharif" - se ne desumerebbe un grave e costante peggioramento delle condizioni securitarie in Afghanistan. Proseguendo nell'analisi, l'insorgente ritiene che neppure le condizioni giurisprudenziali per il riconoscimento di un'alternativa di soggiorno interna, sarebbero in specie adempiute. Segnatamente egli non disporrebbe né della certezza di un alloggio, come neppure di una rete sociale familiare solida. Invero, la famiglia dell'insorgente, composta dai genitori di quest'ultimo e da (...) figli in (...), vivrebbero in un appartamento in affitto di (...) camere e sarebbero sostenuti unicamente dai proventi - ritenuti insufficienti già per il nucleo familiare - dell'attività lavorativa del padre. Quest'ultimo lavorerebbe difatti soltanto saltuariamente, dovendo nascondersi a causa delle minacce che incomberebbero sulla sua famiglia, e guadagnerebbe tra i (...) ed i (...) afghani al mese. Per quanto concerne il contributo che i fratelli emigrati in F._______ invierebbero alla sua famiglia, egli avrebbe precisato non essere a conoscenza a quanto precisamente ammonterebbe lo stesso. 5.3 Nella propria risposta la SEM sottolinea come per la presa di decisione la sentenza di riferimento del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017 era già stata considerata e riguardo all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente, avesse già fatto tutte le valutazioni del caso. Ribadisce in particolare che in specie vi sarebbero le circostanze favorevoli esatte dalla giurisprudenza, ovvero l'esistenza di una solida rete sociale in Afghanistan, di condizioni adatte per il suo sostentamento come pure di un alloggio sicuro. Per il resto, l'autorità inferiore si limita a rinviare alla decisione impugnata. 5.4 In replica, l'insorgente ribadisce innanzitutto le motivazioni già espresse nel suo ricorso circa l'inesigibilità di un suo rinvio verso Mazar-i-Sharif. Il ricorrente in aggiunta segnala un rapporto recente dell'OSAR in merito alle condizioni di sicurezza nelle varie regioni dell'Afghanistan oltreché un rapporto dell'EASO dell'agosto 2017. Da un estratto di quest'ultimo, se ne dedurrebbe che le possibilità d'impiego dell'insorgente a Mazar-i-Sharif sarebbero estremamente esigue, data la situazione in cui vige il mercato del lavoro, la corruzione e l'esigenza di disporre di contatti importanti per poter sperare in un impiego. Sulla scorta di tali rapporti, come pure ricordando nuovamente la situazione in cui vivrebbe la famiglia dell'insorgente presente a Mazar-i-Sharif, il ricorrente ritiene che nella sua fattispecie non sarebbero date le condizioni favorevoli per un reinserimento esatte per considerare che l'esecuzione dell'allontanamento sia ragionevolmente esigibile. 5.5 Nell'ulteriore presa di posizione, trasmessa al ricorrente per conoscenza, la SEM conferma quanto già espresso nella sua risposta al ricorso, rinviando per il resto alle motivazioni e conclusioni già espresse nella decisione impugnata. 6. 6.1 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI. Giusta tale norma essa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). Le condizioni precitate sono di natura alternativa (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). Se l'esecuzione dell'allontanamento non è possibile, ammissibile o ragionevolmente esigibile, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI). 6.2 Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'allontanamento, vale la stessa valutazione della prova consacrata al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2 e riferimento ivi citato). 7. 7.1 Giusta l'art. 83 cpv. 3 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. Detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio, in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). Conformemente alla CorteEDU ed al Comitato dell'ONU contro la tortura, spetta all'interessato rendere plausibile l'esistenza di un reale rischio ("real risk") di essere sottoposto a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. sentenza della CorteEDU [Grande Camera] Saadi contro Italia del 28 febbraio 2008, 37201/06, §§ 125 e 129 e relativi riferimenti; DTAF 2013/27 consid. 8.2). 7.2 Come rettamente indicato dalla SEM nella decisione avversata, il principio di non-refoulement protegge unicamente le persone alle quali è stata riconosciuta la qualità di rifugiato. Nella misura in cui la decisione della SEM che non riconosceva la qualità di rifugiato al ricorrente e respingeva la sua domanda d'asilo è cresciuta in giudicato, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 LAsi). Pertanto, l'allontanamento dell'insorgente verso l'Afghanistan, risulta sotto tale aspetto pacifico. 7.3 In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine, ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 1 Conv. tortura. Altresì, la situazione generale circa il rispetto dei diritti dell'uomo in Afghanistan, non conduce attualmente a dover considerare l'esecuzione dell'allontanamento come inammissibile. Pertanto, alla luce di quanto esposto, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto internazionale pubblico nonché della LAsi. 8. 8.1 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI, l'esecuzione dell'allontanamento può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.2 Tale disposizione si applica principalmente ai "réfugiés de la violence", ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, ad una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, stabilire se gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese sono tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6 - 7.7 con rinvii citati). 8.3 8.3.1 Nell'ambito di una recente analisi della provincia di Balkh e della sua capitale Mazar-i-Sharif, nel senso di un'attualizzazione della situazione dal profilo securitario ed umanitario rispetto alla sentenza di principio DTAF 2011/49 e la sentenza del Tribunale E-2060/2016 del 2 agosto 2016 (in particolare consid. 9.2.2 e 9.3.2), il Tribunale constata come Mazar-i-Sharif, che sino all'anno 2016 era, secondo le informazioni a disposizione, una delle città più sicure in Afghanistan, da tale anno la situazione della sicurezza nel nord dell'Afghanistan sarebbe pure peggiorata (cfr. sentenza coordinata del Tribunale D-4287/2017 dell'8 febbraio 2019, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 6.2 in particolare consid. 6.2.3.2). A tal proposito, il Tribunale analizza dapprima i vari avvenimenti successi nella provincia di Balkh e nella sua capitale Mazar-i-Sharif dopo l'ultima attualizzazione della situazione avvenuta nell'agosto 2016 (cfr. ibidem, consid. 6.2.3.2). In seguito ha rilevato, quale peculiarità delle predette, che la situazione di sicurezza sarebbe ancora attualmente determinata in maniera importante dall'ex governatore della provincia di Balkh, Atta Muhammad Nur, che sarebbe de facto tutt'ora il leader della regione, della quale ne controllerebbe la politica, l'economia e la cultura. Egli eserciterebbe pure il controllo su un gran numero di forze di sicurezza e paramilitari, nonché reprimerebbe l'opposizione di conseguenza. Al tempo stesso, diverse fonti sottolineano che il numero di individui e gruppi armati sia legali che illegali - inclusi dei partiti politici - sarebbe aumentato notevolmente nel nord dell'Afghanistan ed in particolare a Mazar-i-Sharif. Se si giungesse ad uno scontro tra gli attuali equilibri di potere nella provincia di Balkh, la momentanea stabilità di Mazar-i-Sharif potrebbe velocemente ribaltarsi ed a causa delle circostanze descritte, risultare fuori controllo. Se un tale scenario di destabilizzazione della situazione di Mazar-i-Sharif dovesse prodursi, si necessiterebbe di una nuova analisi della stessa, per giudicare dell'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella regione (cfr. ibidem, consid. 6.2.3.3). Proseguendo nell'analisi, il Tribunale esamina la città di Mazar-i-Sharif dal profilo umanitario. Se d'un canto la stessa può essere descritta quale nodo stradale e polo economico nel nord dell'Afghanistan, d'altro canto, lo sviluppo economico positivo della regione avrebbe subito un netto rallentamento negli ultimi anni, a causa della chiusura di due basi militari internazionali, riducendo in tal modo da una parte il flusso internazionale di finanziamenti e d'altra parte comportando la perdita di molti posti di lavoro (cfr. ibidem, consid. 6.2.3.4). Per di più, il numero dei rifugiati interni - in particolare dopo la presa di Kunduz da parte dei talebani - sarebbe fortemente aumentato. In tal senso, secondo i dati disponibili dell'anno 2015, soltanto il 15 percento circa della popolazione vivrebbe al di sopra della soglia di povertà (cfr. ibidem, consid. 6.2.3.4). Mazar-i-Sharif dispone tuttavia di un aeroporto, per il quale è stata pianificata una costruzione rispettosa degli standard internazionali, ciò che comporterebbe nuovamente uno sviluppo della città e dell'intera regione. Inoltre, nella regione di Balkh, l'accesso alla formazione risulta essere più semplice che in altre province. In particolare, Mazar-i-Sharif, dispone di diverse università pubbliche e private. Malgrado tale città, insieme a Kabul, possa contare tra le più alte percentuali dei nuclei familiari nei quali i bambini seguono una scolarizzazione, tuttavia non si può negare che a molte persone manchi un'istruzione formale. Circa l'apparato sanitario il Tribunale denota che la città di Mazar-i-Sharif dispone di oltre 10 e sino a 15 ospedali, sia privati che pubblici. L'ospedale regionale di Balkh nel centro della città, che sarebbe utilizzato quale ospedale accademico, svolgerebbe un ruolo chiave nella formazione delle nuove leve mediche ed infermieristiche (cfr. ibidem, consid.6.2.3.4). Alla luce di tali considerazioni, il Tribunale giunge alla conclusione che, se d'un canto la situazione securitaria di Mazar-i-Sharif sarebbe peggiorata, d'altro canto dal profilo umanitario, la situazione della stessa avrebbe subito sia dei miglioramenti che dei regressi. Ciò nonostante, a confronto di altre regioni e città dell'Afghanistan, la città di Mazar-i-Sharif conta ancora tra le località maggiormente stabili e tranquille del Paese. Pertanto, nel complesso ed attualmente, non si può concludere in generale all'inesigibilità del ritorno verso la stessa. Piuttosto sarà da ritenere che, nel caso di elementi particolarmente favorevoli, l'esecuzione dell'allontanamento verso la città di Mazar-i-Sharif risulta ancora esigibile. Si rammenta però che non risulta sufficiente ogni debole elemento di riferimento per Mazar-i-Sharif per riconoscere delle circostanze favorevoli nel singolo caso. Sarà piuttosto da procedere nella fattispecie esaminando nel loro complesso i diversi fattori esposti nella DTAF 2011/49 già citata. Tale esame complessivo dovrà condurre alla conclusione che, nella concreta disamina, delle circostanze personali favorevoli sono date perché un rinvio dell'interessato verso Mazar-i-Sharif possa essere ritenuto esigibile (cfr. ibidem, consid. 6.2.3.5). Infine, il Tribunale ribadisce la sua tutt'ora attuale giurisprudenza, ovvero che, a parte se adempiute determinate condizioni per le grandi città di Kabul e di Mazar-i-Sharif (lasciando aperta la questione dell'eventuale esigibilità dell'allontanamento verso la città di Herat), l'esecuzione dell'allontanamento verso le altre località dell'Afghanistan risulti attualmente ancora inesigibile (cfr. ibidem, consid. 6.2.2 e 7.2). 8.3.2 Nella DTAF 2011/7 il Tribunale ha stabilito quando l'insieme delle circostanze favorevoli è adempiuto (cfr. consid. 9.9.2; cfr. anche: sentenza del Tribunale D-5800/2016 del 13 ottobre 2017, pubblicata come sentenza di riferimento, consid. 8.4). Lo stesso può dirsi dato, segnatamente se si tratta di un uomo giovane, in buone condizioni di salute, se dispone di un'esperienza lavorativa oppure se il suo reinserimento economico con un lavoro retribuito possa essere favorito da una solida rete di rapporti sociali, nonché se ha la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale e di trovare un alloggio in loco (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2; si veda anche: sentenze del Tribunale D-5800/2016 consid. 8.4 e D-620/2017 del 15 febbraio 2018 consid. 8.2). Indispensabile, in ogni caso, risulta comunque essere la condizione che l'interessato disponga di una rete sociale in loco, che si dimostri essere sufficientemente solida da permetterne l'accoglienza ed il reinserimento dello stesso. Tale rete sociale deve in particolare offrire al richiedente un alloggio adeguato, i servizi esistenziali basilari così come l'aiuto per una reintegrazione sociale ed economica. Nel caso di richiedenti per i quali Mazar-i-Sharif rientra nella valutazione soltanto quale alternativa di soggiorno interna, ovvero ove non vi hanno mai abitato, l'adempimento della condizione di una solida rete di rapporti sociali deve essere apprezzata facendo prova di un grande riserbo (cfr. DTAF 2011/7 consid. 9.9.2; sentenza del Tribunale D-4287/2017 consid. 7.3.1). 8.4 Nella presente disamina, l'interessato si è dichiarato originario di B._______, località sita nel distretto di C._______ (cfr. atto A5/14, p.to 2.01, pag. 5), rispettivamente nella città di D._______, nel distretto e provincia (...) (cfr. atto A19/25, D62 segg., pag. 8 seg.). A prescindere dal luogo effettivo nel quale egli avrebbe avuto il suo ultimo domicilio, ovvero nel distretto di C._______ piuttosto che nella provincia di D._______, l'esecuzione dell'allontanamento verso entrambe tali regioni, alla luce della giurisprudenza summenzionata (cfr. consid. 8.3.1), risulta inesigibile, come d'altronde aveva già concluso correttamente la SEM nella decisione avversata. 8.5 Resta dunque da determinare se l'interessato disponga di una valida alternativa di soggiorno interna ("Aufenthaltsalternative") in una diversa zona del paese nella quale la situazione non sia tale da realizzare le condizioni di minaccia esistenziale previste dall'art. 83 cpv. 3 LStrI (cfr. DTAF 2011/49 consid. 7.3.5) e laddove, dal profilo della situazione personale, le sopraccitate circostanze favorevoli risultino adempiute. 8.5.1 A tal proposito va rilevato che l'insorgente ha dichiarato che i suoi genitori oltreché (...) fratelli e (...) sorelle (...), vivrebbero a Mazar-i-Sharif nella zona di G._______ da circa (...) rispetto alla data dell'audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto A19/25, D89 segg., pag. 10 segg.). Con gli stessi intratterrebbe dei regolari contatti telefonici ed avrebbe dei buoni rapporti (cfr. atto A19/25, D103 segg., pag. 11 seg.). Inoltre egli è giovane, in buona salute, e non ha persone dipendenti a carico. Malgrado abbia allegato di essere analfabeta e di non saper scrivere (cfr. atto A19/25, D166, pag. 18), dalle sue dichiarazioni si evince che anche se irregolarmente, egli ha frequentato la scuola per un periodo da (...) a (...), nonché che avrebbe lavorato (...) anni quale (...), guadagnando circa (...) afghani al mese (cfr. atto A5/14, p.to 1.17.04 seg., pag. 4 seg.). Parte delle condizioni di cui alla summenzionata giurisprudenza risultano pertanto incontestabilmente adempiute. 8.5.2 L'insorgente contesta invece nel suo ricorso, come pure in seguito ribadito più volte nelle successive osservazioni, che egli non disporrebbe a Mazar-i-Sharif di una rete sociale a suo supporto, la possibilità di procacciarsi il minimo esistenziale come pure di trovare un alloggio in loco, vista la situazione economica ed abitativa precaria dei suoi famigliari. A tal riguardo vi è tuttavia da rilevare che già con il provento del suo lavoro, l'insorgente prima di lasciare il suo paese d'origine, sopperiva ai suoi bisogni ed in modo parziale anche a quelli della sua famiglia (cfr. atto A19/25, D95, pag. 10). Inoltre, dal salario ricevuto sarebbe riuscito a risparmiare per poter finanziare il suo viaggio d'espatrio, costato (...), pagato anche con l'aiuto finanziario del (...) (cfr. atto A5/14, p.to 5.02, pag. 8). Non risulta pertanto credibile che, con un guadagno dichiarato del padre di circa (...) o (...) afghani, oltreché con l'aiuto finanziario ricevuto dai parenti residenti in F._______, la sua famiglia non possa sopperire adeguatamente ai suoi bisogni essenziali. Come d'altronde da lui stesso dichiarato, questi ultimi sono coperti, essendo che con il guadagno del padre, come pure con l'aiuto proveniente dai fratelli in F._______, i suoi famigliari a Mazar-i-Sharif riuscirebbero a pagare l'affitto del loro alloggio, costituito da (...) camere oltre al (...), nonché per procacciarsi il vitto (cfr. atto A19/25, D120 segg., pag. 14). A differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, è invece probabile che il padre guadagni più di quanto indicato dall'insorgente durante l'audizione sui motivi, in quanto vista l'inverosimiglianza dei motivi da lui allegati, non risulta neppure credibile che il padre lavori solo saltuariamente a causa delle problematiche familiari da lui addotte e che i suoi parenti siano per questo costretti a nascondersi (cfr. atto A19/25, D99, pag. 11; D116 segg., pag. 13 seg.), problematiche che si ribadisce sono state ritenute inverosimili nella decisione impugnata, per tale parte cresciuta in giudicato. Il fatto che i fratelli (...) non frequenterebbero la scuola a H._______, come da lui allegato, quand'anche verosimile, non risulta inoltre un elemento determinante, in quanto non sarebbe ascrivibile a delle difficoltà finanziarie della sua famiglia, bensì come dichiarato dall'interessato stesso, al fatto che i suoi parenti non potrebbero spostarsi a D._______ per recuperare i loro documenti scolastici, a causa delle problematiche familiari (cfr. atto A19/25, D114 seg., pag. 13), già ritenute inverosimili nella decisione avversata. 8.5.3 Orbene, visto quanto precede, si può partire dal presupposto che vi siano identificabili elementi sufficienti che lascino presagire la presenza di una rete sociale effettiva e di un sostegno economico a Mazar-i-Sharif da parte dei suoi famigliari già in loco, sufficienti perché l'insorgente possa sostentarsi senza ritrovarsi in una situazione di minaccia esistenziale. Del resto, egli potrà, con l'aiuto dei famigliari presenti nella città, e con l'esperienza lavorativa già maturata nel campo della (...), costruirsi un'esistenza, anche ricercando un'attività lavorativa, che gli permetta di sopperire ai suoi bisogni come già fatto in passato. Non vi è pertanto motivo di dubitare quanto al fatto che egli sia in misura di farlo anche in una seconda occasione, conto tenuto della precedente esperienza maturata. 8.5.4 In considerazione di quanto precede, v'è da concludere per la presenza di circostanze personali favorevoli nel senso della giurisprudenza del Tribunale succitata e che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sia pertanto ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi).

9. Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione con l'art. 44 LAsi), in quanto l'insorgente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio (cfr. art. 8 cpv. 4 LAsi; DTAF 2008/34 consid. 12). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

10. Riassumendo, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente sia ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile. Pertanto, un'ammissione provvisoria non entra in considerazione (cfr. art. 83 cpv. 1 - 4 LStrI).

11. Relativamente alla sentenza penale dell'insorgente cresciuta in giudicato (cfr. atto A16/3), occorre rilevare come la stessa non risulti rilevante nell'ambito della trattazione del presente gravame. Dal momento che, ai sensi dei considerandi che precedono, non vi è modo di riconoscere lo statuto di rifugiato o un'ammissione provvisoria al ricorrente, la questione dell'applicabilità dell'art. 53 LAsi e dell'art. 83 cpv. 7 LStr non è posta in discussione (cfr. in merito anche: sentenza del Tribunale D-6793/2015 del 31 agosto 2016 consid. 7.1).

12. Ne discende che la SEM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti e, per quanto censurabile, non è inopportuna. Il ricorso va di conseguenza respinto.

13. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.-, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 172.320.2]). Tuttavia, avendo il Tribunale accolto l'istanza di assistenza giudiziaria dell'insorgente, nel senso della dispensa dal versamento delle spese di giustizia e del relativo anticipo, con decisione incidentale dell'8 febbraio 2018, non vengono prelevate spese processuali.

14. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. Non si prelevano spese processuali.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: