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D-6793/2015

D-6793/2015

Bundesverwaltungsgericht · 2016-08-31 · Italiano CH

Asilo ed allontanamento

Sachverhalt

A. L'interessato, cittadino russo con ultimo domicilio nella capitale Mosca, è nato a Nabere nye elny, nel Distretto Federale del Volga. Egli è espatriato nell'autunno del 2013 ed è entrato in Svizzera grazie ad un visto turistico, dove ha dapprima visitato alcune citta nell'ambito di un viaggio organizzato, per poi depositare la propria domanda d'asilo in data 8 settembre, allorché il suddetto visto giungeva a scadenza. B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, di non condividere le posizioni del partito al potere in Russia e, più genericamente, di essere contrario al sistema politico russo in quanto tale e di aver svolto, per questo motivo, attività propagandistiche presso la popolazione del proprio quartiere, segnatamente producendo e distribuendo volantini e partecipando a manifestazioni di protesta (cfr. atto A4, pag. 7 e atto A15, pag. 5 e 6). Egli avrebbe agito nell'ambito delle attività di monitoraggio contemplate dallo strumento di gestione "rosvybory.org", avente quale obbiettivo dichiarato di assicurare libere elezioni in Russia. A causa di tali attività, nel corso del 2012 l'interessato avrebbe quindi attirato su di se gli sguardi della polizia di prossimità, nella persona dell'ufficiale B._____, e dei servizi segreti (Federal'naja slu ba bezopasnosti; FSB) (cfr. atto A15, pag. 7), subendo poi un'aggressione, a suo dire organizzata dallo stesso pubblico ufficiale che lo avrebbe interpellato in precedenza (cfr. atto A15, pag. 8). A seguito di tali vicissitudini egli avrebbe poi sporto regolare denuncia, salvo poi rilevare che l'infrazione di aggressione era stata rimossa dagli atti (cfr. atto A15, pag. 9). Incontratosi nuovamente con un agente del FSB, già presente in occasione di una precedente audizione, l'interessato sarebbe poi stato minacciato di morte e colpito da quest'ultimo. L'agente avrebbe inoltre stracciato la denuncia deposta presso le autorità penali davanti al richiedente (cfr. Ibidem). Più tardi, nel marzo 2013, lo stesso collaboratore del FSB e un collega lo avrebbero poi prelevato, accusandolo di non avere informato l'ufficiale di polizia prima di aver lasciato Mosca per visitare la sua famiglia. In tale occasione l'interessato sarebbe stato nuovamente violentemente picchiato e minacciato di morte (cfr. atto A 15, pag. 10). C. A sostegno della sua domanda, l'interessato ha versato agli atti i seguenti mezzi di prova:

- il passaporto russo rilasciato il 25 gennaio 2012;

- la carta da visita dell'agente di polizia B._____, sul dorso della quale figura manoscritto il numero 8926-617-22-40;

- una pagina internet dalla quale risulta, in particolare, che B._____ sia il capo della polizia di prossimità della regione di Khorochevsk, a Mosca;

- due estratti delle chiamate telefoniche, con evidenziate una telefonata del 23 marzo 2012 e tre telefonate del 25 marzo 2012 recanti il numero +79266172240.

- il certificato dell'ospedale di Mosca che attesterebbe la degenza in corsia dell'interessato dal 29 marzo 2012 fino all'11 aprile 2012 per commozione cerebrale, fratture multiple e contusione all'occhio;

- una fotografia del richiedente dopo l'aggressione;

- due attestati di incapacità lavorativa datati 29 marzo 2012 / 20 aprile 2012 e 21 aprile 2012 / 5 maggio 2012;

- il certificato medico relativo alle cure oftalmologhe effettuate dal 24 settembre 2012 al 9 ottobre 2012;

- un biglietto d'appuntamento medico;

- l'attestazione di archiviazione datata 8 maggio 2013 secondo cui, il 20 aprile 2012 il ricorrente sarebbe stato derubato del cellulare, del portamonete e di un titolo di trasporto;

- il certificato di lavoro del 5 agosto 2013;

- un volantino in merito a una manifestazione a favore di elezioni oneste e contro l'elezione di Putin;

- un braccialetto di volontario durante le elezioni della città di Mosca;

- diversi volantini elettorali stampati da internet. D. Con decreto d'accusa del 3 novembre 2014, il richiedente è stato giudicato colpevole di furto ripetuto, guida senza autorizzazione, guida senza licenza di circolazione e abuso della Iicenza e delle targhe (cfr. atto A23). Giusta il rapporto di segnalazione per inchiesta a carico di stranieri del 23 giugno 2015, l'interessato è parimenti stato denunciato per ricettazione (cfr. atto A29). E. Con decisione del 22 settembre 2015, notificata al ricorrente il 23 settembre 2015, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera ed incaricandone il Cantone Ticino dell'esecuzione. F. In data 22 ottobre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 23 ottobre 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del gravame nel senso dell'annullamento della decisione della SEM e del riconoscimento dello statuto di rifugiato ai sensi della LAsi. Altresì ha presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio, chiedendo nel contempo la concessione dell'effetto sospensivo. G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 13 novembre 2015, ha respinto le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, autorizzando nel contempo il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed invitando l'insorgente a versare, entro il 30 novembre 2015, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, pena l'inammissibilità del gravame. Il 24 novembre 2015, il ricorrente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo. H. Il ricorrente, in data 5 febbraio 2016, ha offerto al Tribunale due ulteriori mezzi di prova. Si tratta di un attestazione di iscrizione al Bachelor of Science in Ingegneria informatica della SUPSI e di una dichiarazione di partecipazione ad un allestimento teatrale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (27 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

E. 3 Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, i ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti.

E. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché contraddittorie ed incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire nonché addotte solo tardivamente nel corso del procedimento. In particolare, il ricorrente avrebbe fornito dichiarazioni contrastanti in merito alla denuncia da lui sporta presso la polizia criminale. Inoltre, l'attestazione agli atti egli riguarderebbe solo il furto e non l'aggressione. Pure contraddittorie sarebbero le allegazioni circa la frequenza degli incontri avuti con il collaboratore del FSB e i contatti con lo stesso B._____. In tal senso, mal si capirebbe per quale motivo B._____ avrebbe dato al ricorrente la propria carta da visita con tanto di numero telefonico manoscritto, allorché le sue intenzioni erano di prendere contatto con quest'ultimo illegalmente. In ultimo, l'autorità di prime cure non concepisce come il ricorrente abbia potuto omettere di effettuare una copia della registrazione riguardante la conversazione avuta proprio con B._____ e per quali motivi non abbia raccontato dell'aggressione che si sarebbe prodotta nel 2013 in occasione della prima audizione. Per quanto riguarda l'espatrio in Svizzera, la SEM ha ritenuto che se il ricorrente fosse veramente stato perseguitato dalle autorità russe, egli non avrebbe certo atteso così a lungo prima di espatriare, passando inoltre dalla dogana più sorvegliata del paese, ossia l'aeroporto di Mosca. La Segreteria di Stato ha inoltre osservato che, una volta giunto a Svizzera, il ricorrente avrebbe visitato in qualità di turista diverse località del paese, evenienza quest'ultima che mal si sposerebbe con l'agire di una persona realmente perseguitata e bisognosa di protezione.

E. 4.2 Nel suo gravame, l'insorgente avversa la posizione della SEM, sostenendo, in sunto, che la gravità delle ferite patite a seguito dell'aggressione subita ed attestate da rapporto medico implicherebbe per forza di cose l'intervento di terze persone, e meglio, l'esistenza di una particolare relazione fra le parti, caratterizzata da un preciso desiderio di nuocere e di intimidire la vittima. Le indagini svolte dalle autorità russe presenterebbero inoltre delle importanti anomalie, dal momento che non farebbero alcuna menzione delle violenze subite ma si limiterebbero a trattare il furto degli effetti personali. Ciò lascerebbe pertanto presagire l'esistenza di un'esclusione volontaria dell'aggressione dall'inchiesta. Dal momento che dagli atti risulterebbero prove certe di un contatto telefonico risalente a pochi giorni prima l'aggressione fra il ricorrente e un agente di polizia e che non vi sarebbero altri elementi ai quali farla risalire, se ne dedurrebbe una probabilità preponderante che la stessa vada ascritta alle autorità, con conseguente rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non essendo tale circostanza stata accertata nella decisione impugnata, sarebbe quindi da ritenersi una violazione dell'obbligo di accertare i fatti in modo esatto e completo, applicando correttamente gli art. 3 e 7 LAsi. Sempre secondo il ricorrente, contrariamente a quanto espresso nella decisione impugnata, l'assenza di una prova della registrazione non sarebbe un fatto suscettibile di rendere inverosimile la persecuzione documentata da fatti certi quali il certificato dell'ospedale e i documenti che proverebbero una relazione fra il ricorrente e le autorità pochi giorni prima dell'aggressione (biglietto da visita e tabulato telefonico). Pure la circostanza di aver atteso oltre un anno dalla prima aggressione prima di lasciare il paese e di avere chiesto asilo solo alla fine del viaggio organizzato non avrebbe influenza sulla domanda dell'insorgente e l'argomentazione della SEM circa il fatto che il ricorrente non sarebbe incorso in ostacoli all'espatrio risulterebbe fallace. L'autorità di prime cure avrebbe inoltre omesso di avvertire l'interessato circa le conseguenze dell'aggiunta di complementi in sede di seconda audizione e non vi sarebbe una registrazione audio che possa confermare che l'insorgente non abbia effettivamente fatto menzione della seconda e terza aggressione subita anche in occasione dell'audizione sulle generalità. In ragione di ciò e della natura dell'aggressione del 29 marzo 2012, non si potrebbe escludere nemmeno la verosimiglianza delle due ulteriori aggressioni, le cui circostanze sarebbero coerenti con quanto avvenuto in precedenza. Nulla si potrebbe inoltre dedurre dal fatto che il ricorrente non sia stato in grado di fornire l'esatta identificazione delle persone implicate ne tantomeno dalla allegata precedente consegna del biglietto da visita da parte di una delle parti coinvolte. In definitiva, non emergerebbero dunque dagli atti elementi atti a rendere inverosimile il racconto del ricorrente; in tal senso, le argomentazioni espresse dall'autorità si esaurirebbero in una serie di semplici dubbi che non raggiungerebbero mai un livello di certezza o di probabilità preponderante.

E. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).

E. 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

E. 6 A mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo si esauriscono in affermazioni contraddittorie ed incompatibili con l'esperienza generale di vita. I mezzi di prova addotti non sono inoltre atti a fondare un diverso giudizio del Tribunale.

E. 6.1 Per quanto riguarda dapprima gli avvenimenti che avrebbero preceduto l'aggressione, il ricorrente ha dichiarato di essere stato convocato presso la locale caserma di polizia di prossimità il 23 marzo 2012, per mezzo di un contatto telefonico con l'ispettore B._____ A quel tempo l'insorgente avrebbe già trovato nella propria bucalettere la carta da visita di B._____, ora versata agli atti, con a dorso il recapito telefonico manoscritto di quest'ultimo. Una volta giunto in loco egli si sarebbe poi trovato davanti un collaboratore del FSB, il quale lo avrebbe messo alle strette sostenendo ch'egli appartenesse ad un gruppo di oppositori estremisti a causa delle attività politiche da lui svolte (cfr. atto A4, pag. 7 e atto A15, pag. 6 e seg.). L'agente del FSB gli avrebbe poi riferito ch'egli rischiava 2 anni di carcere, citando nel contempo le basi legali e mostrandogli un video nel quale il ricorrente era ritratto nell'intento di affiggere dei manifesti di propaganda all'entrata dell'edificio nel quale abitava (cfr. atto A 15, pag. 7). Il ricorrente avrebbe registrato sul suo telefono la conversazione avuta e la registrazione si sarebbe rivelata di ottima qualità, omettendo tuttavia di effettuarne una copia (cfr. atto A15, pag. 8). L'insorgente ha poi asserito che B._____ l'avrebbe ricontattato in seguito e più precisamente il 25 marzo seguente, chiedendogli un nuovo incontro. Lui avrebbe quindi dapprima concordato con B._____ di incontrarsi la domenica seguente, salvo poi declinare richiedendo l'invio di una convocazione scritta e minacciando di rendere pubblica la registrazione nel caso in cui non fosse stato lasciato in pace (cfr. atto A 15, pag. 8 e atto A4, pag. 8). A mente del ricorrente, il fatto stesso che B._____ avrebbe preso contatto con lui per via telefonica senza una convocazione sarebbe da considerarsi illegale. Ora, già questa prima fase del racconto presta il fianco ad alcune critiche quanto alla sua veridicità. Appare infatti piuttosto anomalo che B._____, sapendo dell'irregolarità di una convocazione per via telefonica, avrebbe proceduto per ben due volte in tale guisa dopo aver lasciato il proprio biglietto da visita al ricorrente. È parimenti incomprensibile come l'insorgente, conscio a tal punto dell'importanza della registrazione e delle implicazioni da essa derivanti tanto da essersi recato presso gli uffici della polizia con il registratore acceso, abbia omesso di effettuarne una copia a sua tutela. La questione non è tuttavia centrale, dal momento che ciò che sarebbe accaduto in seguito risulta ancor più incompatibile con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire.

E. 6.2 Secondo la versione fornita dall'insorgente, tre giorni dopo il summenzionato colloquio telefonico, egli avrebbe infatti subito un'aggressione vicino alla propria abitazione. Nel corso dell'aggressione egli avrebbe inoltre registrato il furto del portamonete e del cellulare, laddove, come detto, sarebbe stata registrata la conversazione avvenuta presso la caserma di polizia (cfr. atto A4, pag. 8 e atto A15, pag. 8). Il ricorrente si sarebbe quindi risvegliato in ospedale senza ricordare nulla dell'accaduto. L'indomani B._____ si sarebbe poi recato in ospedale per rendergli visita e avrebbe asserito che nel caso in cui il ricorrente avesse reso pubblica la registrazione lo avrebbe ucciso, minacciando nel contempo la sua ragazza e la sua famiglia (cfr. Ibidem). Per questi motivi, anche l'aggressione sarebbe da ricondurre alle autorità. Ora, agli occhi del tribunale, tale deduzione non è sorretta da elementi concreti e come tale risulta inverosimile in quanto mera affermazione di parte. Il ricorrente ha infatti espressamente dichiarato di non sapere chi sia stato ad aggredirlo in quanto avrebbe perduto i sensi (cfr. atto A15, D56 a pag. 8). Agli atti non risultano inoltre ulteriori elementi che permettano di avvalorare la tesi del ricorrente e per il resto, il contestuale furto del portamonete lascerebbe piuttosto presagire un caso di criminalità comune. Nella capitale moscovita sono infatti relativamente frequenti le aggressioni a scopo di rapina, spesso ad opera di bande crim (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/russia/consigliviaggio-russia.html >, consultato il 25.08.2016).

E. 6.3 Ostico a comprendersi è anche il resoconto fornito a riguardo della trattazione delle denunce da lui depositate. Quanto alla denuncia sporta all'ospedale, il ricorrente fornisce dichiarazioni vaghe e poco circostanziate, limitandosi ad asserire che la stessa sarebbe scomparsa (cfr. atto A15, pag. 9). Come ciò sia avvenuto e come il ricorrente ne sia venuto a conoscenza non è dato a sapersi. Quo alla seconda denuncia, depositata presso la polizia criminale, il racconto risulta confuso e poco chiaro. In ossequio alla versione addotta, il ricorrente, una volta dimesso dal nosocomio, si sarebbe per l'appunto recato presso il "capo della polizia" criminale per sporgere nuovamente denuncia (cfr. atto A15, pag. 9). Egli racconta che all'inizio la polizia avrebbe "aperto" una procedura "normale", ma al momento di sottoscrivere l'atto, il ricorrente si sarebbe reso conto che quest'ultimo faceva menzione del solo furto, omettendo l'aggressione. Dapprima egli sembrerebbe confermare di aver sottoscritto comunque la denuncia (cfr. atto A15, D66 a pag. 9), salvo poi sostenere di non aver firmato alcunché al momento della rilettura del verbale (cfr. atto A15, modifica a D66, pag. 12). In questa ultima occasione egli avrebbe inoltre precisato che la denuncia sarebbe stata depositata addirittura per assassinio (cfr. atto A15, pag. 12). A fronte di ciò e considerato che agli atti risulta soltanto un documento attestante l'archiviazione di una procedura per furto riguardante fatti avvenuti il 20 aprile 2012, appare opportuno ritenere anche queste allegazioni come inverosimili.

E. 6.4 Privo di una logica interna, agli occhi del Tribunale, anche quanto avvenuto - o meglio non avvenuto - in seguito. Dalla ricostruzione fornita dal ricorrente risulta infatti che quest'ultimo sia rimasto in Russia sino al successivo mese di settembre 2013 (cfr. atto A4, pag. 6), lavorando presso una casa editrice quale redattore con uno stipendio di ca. 1'000.- Euro al mese (cfr. atto A4, pag. 4). Ciò significa che l'interessato avrebbe atteso oltre un anno prima di lasciare la Russia nonostante l'accaduto. Nell'ambito dell'audizione circa i motivi d'asilo il ricorrente ha peraltro riportato di essere stato nuovamente prelevato aggredito e picchiato dal FSB nel maggio del 2013, a causa del fatto ch'egli si sarebbe recato nella sua città natale per rendere visita alla madre senza avvertire B._____ (cfr. atto A15, pag. 10). Anche quest'ultimo avvenimento (il terzo del genere in pochi mesi, stando al racconto del ricorrente) non lo avrebbe tuttavia spinto a provare a lasciare tempestivamente il paese né a reagire in altro modo, ad esempio cambiando domicilio o tentando nuovamente di chiedere protezione presso autorità o enti extra statali.

E. 6.5 Infine, anche le circostanze riguardanti l'espatrio ed il deposito della propria domanda d'asilo in Svizzera risultano a loro volta incompatibili con l'esperienza generale di vita. Il ricorrente ha infatti prenotato una gita turistica in Svizzera (cfr. atto A11), espatriando poi legalmente dall'aeroporto di Mosca. Una volta in Svizzera, egli ha visitato le località turistiche previste dal viaggio, depositando poi la propria domanda alla fine del soggiorno, nell'ultimo giorno utile prima del previsto rimpatrio (cfr. atto A4, pag. 4). Ora, è difficile immaginare che una persona sorvegliata e più volte minacciata di gravi conseguenze dai servizi segreti e dalla polizia nel caso in cui avesse omesso di informarli circa i suoi spostamenti (cfr. atto A15, pag. 10), abbia potuto espatriare legalmente dall'aeroporto più sensibile del paese senza riscontrare la benché minima problematica. Inoltre, la circostanza ch'egli, una volta giunto in Svizzera, si sia dapprima dedicato ad attività culturali piuttosto che richiedere invece senza indugio asilo appare a sua volta inconciliabile con quanto ci si possa ragionevolmente attendere da una persona alla ricerca di protezione dalle persecuzioni subite in patria.

E. 6.6 Quo alle censure sollevate dal ricorrente riguardo al fatto che dai verbali non risulti alcun avvertimento diretto al ricorrente ed atto a fargli comprendere che ulteriori allegazioni rese nella sola seconda audizione sarebbero state ritenute inverosimili, va in questa sede rilevato che in linea di principio e come già riportato in precedenza (cfr. supra consid. 5.2), il fatto di omettere, in un primo momento, delle allegazioni essenziali, può effettivamente condurre a ritenerle inverosimili. Da ciò non può tuttavia essere dedotto un onere per l'autorità di informare l'interessato in merito ad una tale eventualità, in quanto la verosimiglianza deve essere intrinseca al racconto stesso e non fondata su allegazioni ideate con l'obbiettivo di rendere un racconto coerente (per un excursus sugli obblighi delle parti nell'ambito delle audizioni si veda OSAR (ed.), Manuel de la procedure d'asile e de renvoi, seconda edizione, Berna 2016, pag. 92). Nel caso che ci occupa, non si può tuttavia fare a meno di rilevare come sia stata la stessa autorità di prime cure, nella persona dell'intervistatore, ad interrompere il racconto del richiedente in occasione dell'audizione sulle generalità, in ragione di una non meglio precisata presunta contrarietà da parte della scrivente autorità ricorsuale (cfr. atto A4, pag. 8). Ora, è altresì innegabile che sul finire dell'audizione, al ricorrente sia poi stata data la possibilità di invocare ulteriori motivi che si sarebbero opposti ad un rimpatrio nel paese natale e che, in tale occasione, quest'ultimo non abbia esposto gli avvenimenti susseguenti alla denuncia depositata per la prima aggressione. Appare tuttavia opportuno prendere atto del fatto che il ricorrente avrebbe potuto ritenere appropriato non raccontare avvenimenti ulteriori proprio in ragione di quanto comunicatogli dall'intervistatore. Per questi motivi, a mente del Tribunale nulla può essere dedotto da tale carenza nel resoconto fornito in occasione della prima audizione. La questione, così come la censura annessa sollevata dal ricorrente circa l'inesistenza della registrazione dell'audizione, appare tuttavia priva di portata, essendo in specie riscontrabili altre inverosimiglianze che, ad esse sole, fanno sì che il resoconto allegato non rispecchi i requisiti imposti dall'art. 7 LAsi (cfr. supra consid. 6.1 - 6.5). Per il resto, il Tribunale non ritiene inoltre necessario procedere ad un esame dettagliato dei tabulati telefonici forniti dal ricorrente, in quanto, anche volendo ammettere che B._____ abbia contattato il ricorrente, ciò non sarebbe a sua volta singolarmente atto a rendere verosimile l'esistenza di una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi.

E. 6.7 Assunto quanto esposto in epigrafe, non vi è dunque modo di dare seguito alle censure del ricorrente circa il fatto che le argomentazioni espresse dall'autorità si esaurirebbero in una serie di semplici dubbi che non raggiungerebbero mai un livello di certezza o di probabilità preponderante. In effetti, è il richiedente che deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato e non l'autorità che è tenuta a confutarla. Nel caso che ci riguarda i dubbi dell'autorità di prime cure circa la verosimiglianza sono peraltro condivisibili e non permettono una diversa valutazione del caso da parte del Tribunale.

E. 7.1 Relativamente alle procedure penali aperte in Svizzera a carico del ricorrente, occorre rilevare come, a prescindere dalla risoluzione delle stesse, queste ultime non sono rilevanti nell'ambito della trattazione del gravame. Dal momento che, ai sensi dei considerandi che precedono, non vi è modo di riconoscere lo statuto di rifugiato o un'ammissione provvisoria al ricorrente, la questione dell'applicabilità dell'art. 53 LAsi e dell'art. 83 cpv. 7 LStr non è posta in discussione.

E. 7.2 Pure da considerarsi ininfluenti nell'ambito dell'evasione del presente ricorso sono i mezzi di prova addotti ulteriormente nel corso della procedura di seconda istanza (attestazione di iscrizione al Bachelor of Science in Ingegneria informatica della SUPSI e dichiarazione di partecipazione ad un allestimento teatrale). Le esperienze vissute in Svizzera, ed il conseguente bagaglio di conoscenze acquisite nel nostro Paese, potrà essere semmai un vantaggio in vista del reinserimento del ricorrente nel tessuto scolastico e professionale nel paese d'origine, ricorrente che peraltro godeva già di un impiego prima del suo espatrio.

E. 8 In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

E. 10 L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr).

E. 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). In tal senso nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Conv. rifugiati). Inoltre, giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposti, in caso di allontanamento in Russia ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 1 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile.

E. 10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Attualmente in Russia non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Per ciò che è della situazione personale del ricorrente, egli è giovane e dispone di una rete sociale in Patria e prima dell'espatrio aveva anche un posto di lavoro ed un salario dignitoso (cfr. atto A4, pag. 4). Infine, egli non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44.

E. 10.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 10.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

E. 11 Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 24 novembre 2015.

E. 13 La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 24 novembre 2015.
  2. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-6793/2015 Sentenza del 31 agosto 2016 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Hans Schürch; cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._____, nato il (...), Russia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 22 settembre 2015 / N (...). Fatti: A. L'interessato, cittadino russo con ultimo domicilio nella capitale Mosca, è nato a Nabere nye elny, nel Distretto Federale del Volga. Egli è espatriato nell'autunno del 2013 ed è entrato in Svizzera grazie ad un visto turistico, dove ha dapprima visitato alcune citta nell'ambito di un viaggio organizzato, per poi depositare la propria domanda d'asilo in data 8 settembre, allorché il suddetto visto giungeva a scadenza. B. Sentito sui motivi d'asilo, il richiedente ha dichiarato, per quanto qui di rilievo, di non condividere le posizioni del partito al potere in Russia e, più genericamente, di essere contrario al sistema politico russo in quanto tale e di aver svolto, per questo motivo, attività propagandistiche presso la popolazione del proprio quartiere, segnatamente producendo e distribuendo volantini e partecipando a manifestazioni di protesta (cfr. atto A4, pag. 7 e atto A15, pag. 5 e 6). Egli avrebbe agito nell'ambito delle attività di monitoraggio contemplate dallo strumento di gestione "rosvybory.org", avente quale obbiettivo dichiarato di assicurare libere elezioni in Russia. A causa di tali attività, nel corso del 2012 l'interessato avrebbe quindi attirato su di se gli sguardi della polizia di prossimità, nella persona dell'ufficiale B._____, e dei servizi segreti (Federal'naja slu ba bezopasnosti; FSB) (cfr. atto A15, pag. 7), subendo poi un'aggressione, a suo dire organizzata dallo stesso pubblico ufficiale che lo avrebbe interpellato in precedenza (cfr. atto A15, pag. 8). A seguito di tali vicissitudini egli avrebbe poi sporto regolare denuncia, salvo poi rilevare che l'infrazione di aggressione era stata rimossa dagli atti (cfr. atto A15, pag. 9). Incontratosi nuovamente con un agente del FSB, già presente in occasione di una precedente audizione, l'interessato sarebbe poi stato minacciato di morte e colpito da quest'ultimo. L'agente avrebbe inoltre stracciato la denuncia deposta presso le autorità penali davanti al richiedente (cfr. Ibidem). Più tardi, nel marzo 2013, lo stesso collaboratore del FSB e un collega lo avrebbero poi prelevato, accusandolo di non avere informato l'ufficiale di polizia prima di aver lasciato Mosca per visitare la sua famiglia. In tale occasione l'interessato sarebbe stato nuovamente violentemente picchiato e minacciato di morte (cfr. atto A 15, pag. 10). C. A sostegno della sua domanda, l'interessato ha versato agli atti i seguenti mezzi di prova:

- il passaporto russo rilasciato il 25 gennaio 2012;

- la carta da visita dell'agente di polizia B._____, sul dorso della quale figura manoscritto il numero 8926-617-22-40;

- una pagina internet dalla quale risulta, in particolare, che B._____ sia il capo della polizia di prossimità della regione di Khorochevsk, a Mosca;

- due estratti delle chiamate telefoniche, con evidenziate una telefonata del 23 marzo 2012 e tre telefonate del 25 marzo 2012 recanti il numero +79266172240.

- il certificato dell'ospedale di Mosca che attesterebbe la degenza in corsia dell'interessato dal 29 marzo 2012 fino all'11 aprile 2012 per commozione cerebrale, fratture multiple e contusione all'occhio;

- una fotografia del richiedente dopo l'aggressione;

- due attestati di incapacità lavorativa datati 29 marzo 2012 / 20 aprile 2012 e 21 aprile 2012 / 5 maggio 2012;

- il certificato medico relativo alle cure oftalmologhe effettuate dal 24 settembre 2012 al 9 ottobre 2012;

- un biglietto d'appuntamento medico;

- l'attestazione di archiviazione datata 8 maggio 2013 secondo cui, il 20 aprile 2012 il ricorrente sarebbe stato derubato del cellulare, del portamonete e di un titolo di trasporto;

- il certificato di lavoro del 5 agosto 2013;

- un volantino in merito a una manifestazione a favore di elezioni oneste e contro l'elezione di Putin;

- un braccialetto di volontario durante le elezioni della città di Mosca;

- diversi volantini elettorali stampati da internet. D. Con decreto d'accusa del 3 novembre 2014, il richiedente è stato giudicato colpevole di furto ripetuto, guida senza autorizzazione, guida senza licenza di circolazione e abuso della Iicenza e delle targhe (cfr. atto A23). Giusta il rapporto di segnalazione per inchiesta a carico di stranieri del 23 giugno 2015, l'interessato è parimenti stato denunciato per ricettazione (cfr. atto A29). E. Con decisione del 22 settembre 2015, notificata al ricorrente il 23 settembre 2015, la Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo, pronunciando nel contempo l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera ed incaricandone il Cantone Ticino dell'esecuzione. F. In data 22 ottobre 2015 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata 23 ottobre 2015) l'interessato è insorto contro detta decisione con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo l'accoglimento del gravame nel senso dell'annullamento della decisione della SEM e del riconoscimento dello statuto di rifugiato ai sensi della LAsi. Altresì ha presentato istanza di ammissione al gratuito patrocinio, chiedendo nel contempo la concessione dell'effetto sospensivo. G. Il Tribunale, con decisione incidentale del 13 novembre 2015, ha respinto le domande di assistenza giudiziaria e di gratuito patrocinio, autorizzando nel contempo il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura ed invitando l'insorgente a versare, entro il 30 novembre 2015, un anticipo di CHF 600.- a copertura delle presunte spese processuali, pena l'inammissibilità del gravame. Il 24 novembre 2015, il ricorrente ha tempestivamente pagato il suddetto anticipo. H. Il ricorrente, in data 5 febbraio 2016, ha offerto al Tribunale due ulteriori mezzi di prova. Si tratta di un attestazione di iscrizione al Bachelor of Science in Ingegneria informatica della SUPSI e di una dichiarazione di partecipazione ad un allestimento teatrale. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Pertanto è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2).

3. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, i ricorsi manifestamente infondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale può rinunciare allo scambio degli scritti. 4. 4.1 Nella querelata decisione, la SEM ha considerato le allegazioni dell'interessato circa i motivi d'asilo come inverosimili poiché contraddittorie ed incompatibili con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire nonché addotte solo tardivamente nel corso del procedimento. In particolare, il ricorrente avrebbe fornito dichiarazioni contrastanti in merito alla denuncia da lui sporta presso la polizia criminale. Inoltre, l'attestazione agli atti egli riguarderebbe solo il furto e non l'aggressione. Pure contraddittorie sarebbero le allegazioni circa la frequenza degli incontri avuti con il collaboratore del FSB e i contatti con lo stesso B._____. In tal senso, mal si capirebbe per quale motivo B._____ avrebbe dato al ricorrente la propria carta da visita con tanto di numero telefonico manoscritto, allorché le sue intenzioni erano di prendere contatto con quest'ultimo illegalmente. In ultimo, l'autorità di prime cure non concepisce come il ricorrente abbia potuto omettere di effettuare una copia della registrazione riguardante la conversazione avuta proprio con B._____ e per quali motivi non abbia raccontato dell'aggressione che si sarebbe prodotta nel 2013 in occasione della prima audizione. Per quanto riguarda l'espatrio in Svizzera, la SEM ha ritenuto che se il ricorrente fosse veramente stato perseguitato dalle autorità russe, egli non avrebbe certo atteso così a lungo prima di espatriare, passando inoltre dalla dogana più sorvegliata del paese, ossia l'aeroporto di Mosca. La Segreteria di Stato ha inoltre osservato che, una volta giunto a Svizzera, il ricorrente avrebbe visitato in qualità di turista diverse località del paese, evenienza quest'ultima che mal si sposerebbe con l'agire di una persona realmente perseguitata e bisognosa di protezione. 4.2 Nel suo gravame, l'insorgente avversa la posizione della SEM, sostenendo, in sunto, che la gravità delle ferite patite a seguito dell'aggressione subita ed attestate da rapporto medico implicherebbe per forza di cose l'intervento di terze persone, e meglio, l'esistenza di una particolare relazione fra le parti, caratterizzata da un preciso desiderio di nuocere e di intimidire la vittima. Le indagini svolte dalle autorità russe presenterebbero inoltre delle importanti anomalie, dal momento che non farebbero alcuna menzione delle violenze subite ma si limiterebbero a trattare il furto degli effetti personali. Ciò lascerebbe pertanto presagire l'esistenza di un'esclusione volontaria dell'aggressione dall'inchiesta. Dal momento che dagli atti risulterebbero prove certe di un contatto telefonico risalente a pochi giorni prima l'aggressione fra il ricorrente e un agente di polizia e che non vi sarebbero altri elementi ai quali farla risalire, se ne dedurrebbe una probabilità preponderante che la stessa vada ascritta alle autorità, con conseguente rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non essendo tale circostanza stata accertata nella decisione impugnata, sarebbe quindi da ritenersi una violazione dell'obbligo di accertare i fatti in modo esatto e completo, applicando correttamente gli art. 3 e 7 LAsi. Sempre secondo il ricorrente, contrariamente a quanto espresso nella decisione impugnata, l'assenza di una prova della registrazione non sarebbe un fatto suscettibile di rendere inverosimile la persecuzione documentata da fatti certi quali il certificato dell'ospedale e i documenti che proverebbero una relazione fra il ricorrente e le autorità pochi giorni prima dell'aggressione (biglietto da visita e tabulato telefonico). Pure la circostanza di aver atteso oltre un anno dalla prima aggressione prima di lasciare il paese e di avere chiesto asilo solo alla fine del viaggio organizzato non avrebbe influenza sulla domanda dell'insorgente e l'argomentazione della SEM circa il fatto che il ricorrente non sarebbe incorso in ostacoli all'espatrio risulterebbe fallace. L'autorità di prime cure avrebbe inoltre omesso di avvertire l'interessato circa le conseguenze dell'aggiunta di complementi in sede di seconda audizione e non vi sarebbe una registrazione audio che possa confermare che l'insorgente non abbia effettivamente fatto menzione della seconda e terza aggressione subita anche in occasione dell'audizione sulle generalità. In ragione di ciò e della natura dell'aggressione del 29 marzo 2012, non si potrebbe escludere nemmeno la verosimiglianza delle due ulteriori aggressioni, le cui circostanze sarebbero coerenti con quanto avvenuto in precedenza. Nulla si potrebbe inoltre dedurre dal fatto che il ricorrente non sia stato in grado di fornire l'esatta identificazione delle persone implicate ne tantomeno dalla allegata precedente consegna del biglietto da visita da parte di una delle parti coinvolte. In definitiva, non emergerebbero dunque dagli atti elementi atti a rendere inverosimile il racconto del ricorrente; in tal senso, le argomentazioni espresse dall'autorità si esaurirebbero in una serie di semplici dubbi che non raggiungerebbero mai un livello di certezza o di probabilità preponderante. 5. 5.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 5.2 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e giurisprudenza ivi citata).

6. A mente di questo Tribunale, come rettamente ritenuto dall'autorità inferiore nella querelata decisione, le dichiarazioni rese dal ricorrente circa i motivi d'asilo si esauriscono in affermazioni contraddittorie ed incompatibili con l'esperienza generale di vita. I mezzi di prova addotti non sono inoltre atti a fondare un diverso giudizio del Tribunale. 6.1 Per quanto riguarda dapprima gli avvenimenti che avrebbero preceduto l'aggressione, il ricorrente ha dichiarato di essere stato convocato presso la locale caserma di polizia di prossimità il 23 marzo 2012, per mezzo di un contatto telefonico con l'ispettore B._____ A quel tempo l'insorgente avrebbe già trovato nella propria bucalettere la carta da visita di B._____, ora versata agli atti, con a dorso il recapito telefonico manoscritto di quest'ultimo. Una volta giunto in loco egli si sarebbe poi trovato davanti un collaboratore del FSB, il quale lo avrebbe messo alle strette sostenendo ch'egli appartenesse ad un gruppo di oppositori estremisti a causa delle attività politiche da lui svolte (cfr. atto A4, pag. 7 e atto A15, pag. 6 e seg.). L'agente del FSB gli avrebbe poi riferito ch'egli rischiava 2 anni di carcere, citando nel contempo le basi legali e mostrandogli un video nel quale il ricorrente era ritratto nell'intento di affiggere dei manifesti di propaganda all'entrata dell'edificio nel quale abitava (cfr. atto A 15, pag. 7). Il ricorrente avrebbe registrato sul suo telefono la conversazione avuta e la registrazione si sarebbe rivelata di ottima qualità, omettendo tuttavia di effettuarne una copia (cfr. atto A15, pag. 8). L'insorgente ha poi asserito che B._____ l'avrebbe ricontattato in seguito e più precisamente il 25 marzo seguente, chiedendogli un nuovo incontro. Lui avrebbe quindi dapprima concordato con B._____ di incontrarsi la domenica seguente, salvo poi declinare richiedendo l'invio di una convocazione scritta e minacciando di rendere pubblica la registrazione nel caso in cui non fosse stato lasciato in pace (cfr. atto A 15, pag. 8 e atto A4, pag. 8). A mente del ricorrente, il fatto stesso che B._____ avrebbe preso contatto con lui per via telefonica senza una convocazione sarebbe da considerarsi illegale. Ora, già questa prima fase del racconto presta il fianco ad alcune critiche quanto alla sua veridicità. Appare infatti piuttosto anomalo che B._____, sapendo dell'irregolarità di una convocazione per via telefonica, avrebbe proceduto per ben due volte in tale guisa dopo aver lasciato il proprio biglietto da visita al ricorrente. È parimenti incomprensibile come l'insorgente, conscio a tal punto dell'importanza della registrazione e delle implicazioni da essa derivanti tanto da essersi recato presso gli uffici della polizia con il registratore acceso, abbia omesso di effettuarne una copia a sua tutela. La questione non è tuttavia centrale, dal momento che ciò che sarebbe accaduto in seguito risulta ancor più incompatibile con l'esperienza generale di vita e la logica dell'agire. 6.2 Secondo la versione fornita dall'insorgente, tre giorni dopo il summenzionato colloquio telefonico, egli avrebbe infatti subito un'aggressione vicino alla propria abitazione. Nel corso dell'aggressione egli avrebbe inoltre registrato il furto del portamonete e del cellulare, laddove, come detto, sarebbe stata registrata la conversazione avvenuta presso la caserma di polizia (cfr. atto A4, pag. 8 e atto A15, pag. 8). Il ricorrente si sarebbe quindi risvegliato in ospedale senza ricordare nulla dell'accaduto. L'indomani B._____ si sarebbe poi recato in ospedale per rendergli visita e avrebbe asserito che nel caso in cui il ricorrente avesse reso pubblica la registrazione lo avrebbe ucciso, minacciando nel contempo la sua ragazza e la sua famiglia (cfr. Ibidem). Per questi motivi, anche l'aggressione sarebbe da ricondurre alle autorità. Ora, agli occhi del tribunale, tale deduzione non è sorretta da elementi concreti e come tale risulta inverosimile in quanto mera affermazione di parte. Il ricorrente ha infatti espressamente dichiarato di non sapere chi sia stato ad aggredirlo in quanto avrebbe perduto i sensi (cfr. atto A15, D56 a pag. 8). Agli atti non risultano inoltre ulteriori elementi che permettano di avvalorare la tesi del ricorrente e per il resto, il contestuale furto del portamonete lascerebbe piuttosto presagire un caso di criminalità comune. Nella capitale moscovita sono infatti relativamente frequenti le aggressioni a scopo di rapina, spesso ad opera di bande crim (cfr. https://www.eda.admin.ch/eda/it/dfae/rappresentanze-e-consigli-di-viaggio/russia/consigliviaggio-russia.html >, consultato il 25.08.2016). 6.3 Ostico a comprendersi è anche il resoconto fornito a riguardo della trattazione delle denunce da lui depositate. Quanto alla denuncia sporta all'ospedale, il ricorrente fornisce dichiarazioni vaghe e poco circostanziate, limitandosi ad asserire che la stessa sarebbe scomparsa (cfr. atto A15, pag. 9). Come ciò sia avvenuto e come il ricorrente ne sia venuto a conoscenza non è dato a sapersi. Quo alla seconda denuncia, depositata presso la polizia criminale, il racconto risulta confuso e poco chiaro. In ossequio alla versione addotta, il ricorrente, una volta dimesso dal nosocomio, si sarebbe per l'appunto recato presso il "capo della polizia" criminale per sporgere nuovamente denuncia (cfr. atto A15, pag. 9). Egli racconta che all'inizio la polizia avrebbe "aperto" una procedura "normale", ma al momento di sottoscrivere l'atto, il ricorrente si sarebbe reso conto che quest'ultimo faceva menzione del solo furto, omettendo l'aggressione. Dapprima egli sembrerebbe confermare di aver sottoscritto comunque la denuncia (cfr. atto A15, D66 a pag. 9), salvo poi sostenere di non aver firmato alcunché al momento della rilettura del verbale (cfr. atto A15, modifica a D66, pag. 12). In questa ultima occasione egli avrebbe inoltre precisato che la denuncia sarebbe stata depositata addirittura per assassinio (cfr. atto A15, pag. 12). A fronte di ciò e considerato che agli atti risulta soltanto un documento attestante l'archiviazione di una procedura per furto riguardante fatti avvenuti il 20 aprile 2012, appare opportuno ritenere anche queste allegazioni come inverosimili. 6.4 Privo di una logica interna, agli occhi del Tribunale, anche quanto avvenuto - o meglio non avvenuto - in seguito. Dalla ricostruzione fornita dal ricorrente risulta infatti che quest'ultimo sia rimasto in Russia sino al successivo mese di settembre 2013 (cfr. atto A4, pag. 6), lavorando presso una casa editrice quale redattore con uno stipendio di ca. 1'000.- Euro al mese (cfr. atto A4, pag. 4). Ciò significa che l'interessato avrebbe atteso oltre un anno prima di lasciare la Russia nonostante l'accaduto. Nell'ambito dell'audizione circa i motivi d'asilo il ricorrente ha peraltro riportato di essere stato nuovamente prelevato aggredito e picchiato dal FSB nel maggio del 2013, a causa del fatto ch'egli si sarebbe recato nella sua città natale per rendere visita alla madre senza avvertire B._____ (cfr. atto A15, pag. 10). Anche quest'ultimo avvenimento (il terzo del genere in pochi mesi, stando al racconto del ricorrente) non lo avrebbe tuttavia spinto a provare a lasciare tempestivamente il paese né a reagire in altro modo, ad esempio cambiando domicilio o tentando nuovamente di chiedere protezione presso autorità o enti extra statali. 6.5 Infine, anche le circostanze riguardanti l'espatrio ed il deposito della propria domanda d'asilo in Svizzera risultano a loro volta incompatibili con l'esperienza generale di vita. Il ricorrente ha infatti prenotato una gita turistica in Svizzera (cfr. atto A11), espatriando poi legalmente dall'aeroporto di Mosca. Una volta in Svizzera, egli ha visitato le località turistiche previste dal viaggio, depositando poi la propria domanda alla fine del soggiorno, nell'ultimo giorno utile prima del previsto rimpatrio (cfr. atto A4, pag. 4). Ora, è difficile immaginare che una persona sorvegliata e più volte minacciata di gravi conseguenze dai servizi segreti e dalla polizia nel caso in cui avesse omesso di informarli circa i suoi spostamenti (cfr. atto A15, pag. 10), abbia potuto espatriare legalmente dall'aeroporto più sensibile del paese senza riscontrare la benché minima problematica. Inoltre, la circostanza ch'egli, una volta giunto in Svizzera, si sia dapprima dedicato ad attività culturali piuttosto che richiedere invece senza indugio asilo appare a sua volta inconciliabile con quanto ci si possa ragionevolmente attendere da una persona alla ricerca di protezione dalle persecuzioni subite in patria. 6.6 Quo alle censure sollevate dal ricorrente riguardo al fatto che dai verbali non risulti alcun avvertimento diretto al ricorrente ed atto a fargli comprendere che ulteriori allegazioni rese nella sola seconda audizione sarebbero state ritenute inverosimili, va in questa sede rilevato che in linea di principio e come già riportato in precedenza (cfr. supra consid. 5.2), il fatto di omettere, in un primo momento, delle allegazioni essenziali, può effettivamente condurre a ritenerle inverosimili. Da ciò non può tuttavia essere dedotto un onere per l'autorità di informare l'interessato in merito ad una tale eventualità, in quanto la verosimiglianza deve essere intrinseca al racconto stesso e non fondata su allegazioni ideate con l'obbiettivo di rendere un racconto coerente (per un excursus sugli obblighi delle parti nell'ambito delle audizioni si veda OSAR (ed.), Manuel de la procedure d'asile e de renvoi, seconda edizione, Berna 2016, pag. 92). Nel caso che ci occupa, non si può tuttavia fare a meno di rilevare come sia stata la stessa autorità di prime cure, nella persona dell'intervistatore, ad interrompere il racconto del richiedente in occasione dell'audizione sulle generalità, in ragione di una non meglio precisata presunta contrarietà da parte della scrivente autorità ricorsuale (cfr. atto A4, pag. 8). Ora, è altresì innegabile che sul finire dell'audizione, al ricorrente sia poi stata data la possibilità di invocare ulteriori motivi che si sarebbero opposti ad un rimpatrio nel paese natale e che, in tale occasione, quest'ultimo non abbia esposto gli avvenimenti susseguenti alla denuncia depositata per la prima aggressione. Appare tuttavia opportuno prendere atto del fatto che il ricorrente avrebbe potuto ritenere appropriato non raccontare avvenimenti ulteriori proprio in ragione di quanto comunicatogli dall'intervistatore. Per questi motivi, a mente del Tribunale nulla può essere dedotto da tale carenza nel resoconto fornito in occasione della prima audizione. La questione, così come la censura annessa sollevata dal ricorrente circa l'inesistenza della registrazione dell'audizione, appare tuttavia priva di portata, essendo in specie riscontrabili altre inverosimiglianze che, ad esse sole, fanno sì che il resoconto allegato non rispecchi i requisiti imposti dall'art. 7 LAsi (cfr. supra consid. 6.1 - 6.5). Per il resto, il Tribunale non ritiene inoltre necessario procedere ad un esame dettagliato dei tabulati telefonici forniti dal ricorrente, in quanto, anche volendo ammettere che B._____ abbia contattato il ricorrente, ciò non sarebbe a sua volta singolarmente atto a rendere verosimile l'esistenza di una persecuzione rilevante ai sensi dell'art. 3 LAsi. 6.7 Assunto quanto esposto in epigrafe, non vi è dunque modo di dare seguito alle censure del ricorrente circa il fatto che le argomentazioni espresse dall'autorità si esaurirebbero in una serie di semplici dubbi che non raggiungerebbero mai un livello di certezza o di probabilità preponderante. In effetti, è il richiedente che deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato e non l'autorità che è tenuta a confutarla. Nel caso che ci riguarda i dubbi dell'autorità di prime cure circa la verosimiglianza sono peraltro condivisibili e non permettono una diversa valutazione del caso da parte del Tribunale. 7. 7.1 Relativamente alle procedure penali aperte in Svizzera a carico del ricorrente, occorre rilevare come, a prescindere dalla risoluzione delle stesse, queste ultime non sono rilevanti nell'ambito della trattazione del gravame. Dal momento che, ai sensi dei considerandi che precedono, non vi è modo di riconoscere lo statuto di rifugiato o un'ammissione provvisoria al ricorrente, la questione dell'applicabilità dell'art. 53 LAsi e dell'art. 83 cpv. 7 LStr non è posta in discussione. 7.2 Pure da considerarsi ininfluenti nell'ambito dell'evasione del presente ricorso sono i mezzi di prova addotti ulteriormente nel corso della procedura di seconda istanza (attestazione di iscrizione al Bachelor of Science in Ingegneria informatica della SUPSI e dichiarazione di partecipazione ad un allestimento teatrale). Le esperienze vissute in Svizzera, ed il conseguente bagaglio di conoscenze acquisite nel nostro Paese, potrà essere semmai un vantaggio in vista del reinserimento del ricorrente nel tessuto scolastico e professionale nel paese d'origine, ricorrente che peraltro godeva già di un impiego prima del suo espatrio.

8. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). L'insorgente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 ed art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50 consid. 9). Pertanto, lo scrivente Tribunale è tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento.

10. L'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStr (RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento dev'essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr). 10.1 L'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile se la prosecuzione del viaggio dello straniero verso il Paese d'origine o di provenienza o verso uno Stato terzo è contraria agli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera (art. 83 cpv. 3 LStr). In tal senso nessuno può essere costretto in alcun modo a recarsi in un Paese dove la sua vita, la sua integrità fisica o la sua libertà sarebbero minacciate per uno dei motivi menzionati all'art. 3 cpv. 1 LAsi, o dal quale rischierebbe d'essere costretto a recarsi in un Paese di tal genere (art. 5 LAsi ed art. 33 della Conv. rifugiati). Inoltre, giusta l'art. 25 cpv. 3 Cost., l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105) e l'art. 3 CEDU, nessuno può essere sottoposto a tortura né a pene o trattamenti inumani o degradanti (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2). Nella misura in cui il Tribunale ha confermato la decisione della SEM relativa alla domanda d'asilo dell'insorgente, quest'ultimo non può prevalersi del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi), generalmente riconosciuto nell'ambito del diritto internazionale pubblico ed espressamente enunciato all'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30). Inoltre, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per il ricorrente di essere esposti, in caso di allontanamento in Russia ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 CEDU o all'art. 1 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nella decisione impugnata, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile. 10.2 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr, l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. Attualmente in Russia non vige una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Per ciò che è della situazione personale del ricorrente, egli è giovane e dispone di una rete sociale in Patria e prima dell'espatrio aveva anche un posto di lavoro ed un salario dignitoso (cfr. atto A4, pag. 4). Infine, egli non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute tali da giustificare un'ammissione provvisoria (cfr. DTAF 2011/50 consid. 8.1-8.3; 2009/2 consid. 9.3.2). In considerazione di quanto precede, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile nella fattispecie (art. 83 cpv. 4 LStr in relazione all'art. 44. 10.3 Infine, in ultima analisi, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr in relazione all'art. 44 LAsi). L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile. 10.4 Sulla scorta delle considerazioni che precedono, anche su questo punto la querelata decisione dell'autorità inferiore va confermata.

11. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]) e sono prelevate sull'anticipo di CHF 600.- versato il 24 novembre 2015.

13. La presente decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto. Le spese processuali di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Esse sono prelevate sull'anticipo spese versato il 24 novembre 2015.

2. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: