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D-3455/2008

D-3455/2008

Bundesverwaltungsgericht · 2011-04-07 · Italiano CH

Asilo (senza allontanamento)

Sachverhalt

A. L'interessato, di etnia tamil, è nato a C._______, D._______ (distretto di E._______ della provincia settentrionale; luogo di registrazione della nascita: F._______), in Sri Lanka, dove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 1996. Dal 1996 al dicembre 1999 avrebbe dapprima vissuto a G._______ (distretto di E._______; provincia settentrionale), poi a D._______ sino al maggio 2006 ed infine a H._______ fino al suo espatrio avvenuto in data 9 dicembre 2006. Avrebbe quindi raggiunto la Svizzera in data 10 dicembre 2006. In seguito, ha presentato domanda d'asilo il 22 dicembre 2006 (cfr. verbale d'audizione dell'11 gennaio 2007 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 6; verbale d'audizione del 7 marzo 2007 [di seguito: verbale 2], pag. 4; scritto del "(...)" del 18 aprile 2007). Sentito sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per sfuggire alle persecuzioni incontrate a E._______ e a H._______ da parte dei militari cingalesi e da gruppi alleati quale il Partito democratico della gente dell'Eelam (EPDP), dalla polizia, dai servizi segreti srilanchesi e dalle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE). Egli ha affermato di essere stato controllato e picchiato due volte al suo domicilio negli anni 1996 e 1997 da parte del militare cingalese. In entrambe le occasioni sarebbe stato maltrattato, mentre la seconda volta sarebbe stato portato in un campo militare. Nell'aprile 2005, sarebbe stato controllato dai servizi segreti mentre si trovava a H._______ per lavoro. Avrebbe consegnato a quest'ultimi una copia della sua carta d'identità e gli sarebbe stato riferito da una persona che i servizi segreti avrebbero chiesto delle informazioni sulla sua persona. Inoltre, l'interessato sarebbe stato un simpatizzante per le LTTE senza averne mai fatto parte, malgrado gli sia stato proposto da una persona di nome I._______. Tra il 2004 e novembre 2005 avrebbe affitto manifesti e distribuito dei volantini in memoria dei combattenti deceduti delle LTTE, in occasione della giornata dei Black Tiger - un gruppo di guerriglieri d'élite scelti per gli attacchi suicidi che da morti vengono elevati a martiri - ed in altre situazioni. Nell'aprile 2006, il militare cingalese sarebbe venuto a cercarlo due volte al suo domicilio a D._______, in quanto sarebbe stato al corrente del fatto che avrebbe collaborato con le LTTE. In seguito, in data 7 maggio 2006, dei membri del EPDP, oppure i militari cingalesi, l'avrebbero cercato al suo posto di lavoro. Non avendolo trovato neanche in quel luogo, queste avrebbero preso un suo collega di lavoro di nome J._______. A causa di ciò, il richiedente si sarebbe recato a H._______ in data 10 maggio 2006 dove, durante un controllo di polizia del 15 maggio 2006, gli sarebbe stato chiesto il motivo del suo soggiorno. Il 17 maggio 2006, sarebbero venuti degli agenti dei servizi segreti, i quali l'avrebbero portato al posto di polizia di K._______ dove sarebbe stato rinchiuso per una notte ed interrogato. In seguito sarebbe stato controllato altre due volte, in data 18 e 26 maggio 2006. Stanco di questa situazione avrebbe quindi deciso di espatriare. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:

- una carta d'identità temporanea ("temporary identity card") della fanteria leggera;

- carta d'identità della posta srilanchese;

- copia della carta d'identità srilanchese;

- copia del passaporto con cui il richiedente ha lasciato lo Sri Lanka;

- certificato di nascita;

- certificato di morte del padre;

- certificato di morte della madre;

- un quaderno;

- scritto del "(...)" del 18 aprile 2007 il quale attesta la sua provenienza;

- copia delle dichiarazioni rilasciate da I._______ e trascritte a mano dalla polizia di L._______ del 27 aprile 1995;

- copia dello scritto dell'"Institute of Human Rights H._______" del 28 novembre 1995 indirizzato alla signora M._______ concernente I._______;

- copia dello scritto di N._______, membro del parlamento di H._______, del 1° aprile 1996 rimesso alle forze di sicurezza riguardante I._______;

- due foto riportanti la sua casa distrutta. B. Con decisione del 21 aprile 2008, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento concedendogli l'ammissione provvisoria. C. In data 27 maggio 2008, il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, secondo il senso, l'annullamento della decisione impugnata ai punti 1 e 2, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 25 novembre 2008, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 29 dicembre 2008. E. Con risposta del 19 dicembre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. In data 7 gennaio rispettivamente 10 febbraio 2009, il Tribunale ha tentato invano di comunicare il suddetto scritto per conoscenza. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.

Erwägungen (15 Absätze)

E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

E. 2 I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

E. 3 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

E. 4 Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 21 aprile 2008, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento.

E. 5.1 Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, inattendibili, inverosimili ed irrilevanti. In particolare, ha messo in dubbio l'attendibilità degli asseriti controlli e maltrattamenti subiti negli anni 1996-1997 ed il controllo del 18 maggio 2006, in quanto presentati solo durante la seconda audizione. Inoltre, si sarebbe contraddetto circa la persecuzione da parte delle forze di sicurezza srilanchesi affermando nella prima audizione che in data 7 maggio 2006 la gente del EPDP l'avrebbe cercato al posto di lavoro, mentre nella seconda audizione avrebbe affermato che sarebbero stati i militari cingalesi ad averlo cercato. Peraltro, nella prima audizione avrebbe dichiarato che, nell'aprile del 2006, i militari cingalesi l'avrebbero cercato due volte al suo domicilio, mentre nella seconda audizione sarebbero dapprima giunti i militari mentre la seconda volta sarebbe stata una persona vestita quale impiegato della posta. Ciò farebbe emergere dei dubbi sul fatto che egli sia ricercato dalle autorità dello Sri Lanka. In tale contesto sarebbe contrario alla realtà che una persona proveniente dalla penisola di E._______ e ivi residente, vada a H._______ per sottrarsi alle persecuzioni ed in questo modo si avventuri in un tragitto dove vi sarebbero numerosi posti di controllo dell'esercito. L'autorità inferiore ha altresì ritenuto che se l'interessato fosse veramente stato ricercato dalle forze di sicurezza nel nord dello Sri Lanka per collaborazione con le LTTE, certamente queste avrebbero potuto trovarlo facilmente e non l'avrebbero rilasciato. Egli si sarebbe pure contraddetto sul numero delle persone che l'avrebbero fermato in data 26 maggio 2006 dichiarando dapprima che sarebbero state due per poi allegare che si sarebbe trattato di una sola persona. In aggiunta, sarebbero irrilevanti i controlli, gli interrogatori ed i fermi di alcune ore subiti a H._______ nell'aprile 2005 come pure il 15 e 17 maggio 2006, in quanto le forze dell'ordine non avrebbero commesso degli atti di violenza nei suoi confronti. Tanto meno sarebbe fondato il timore di una persecuzione futura determinante, siccome i controlli ai quali sarebbe stato sottoposto a H._______, sarebbero dei controlli di routine a cui di regola andrebbe incontro la popolazione tamil che vive a H._______. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto quali inadeguati i mezzi di prova consegnati, poiché concernerebbero I._______, ossia una persona appartenente alle LTTE, che avrebbe cercato di reclutare il richiedente. Pertanto, i motivi d'asilo presentati dall'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi. Di conseguenza, andrebbe respinta la domanda d'asilo dell'interessato.

E. 5.2 Con ricorso, il ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM ed ha ribadito di aver fornito un racconto verosimile con motivi rilevanti in materia d'asilo. In particolare, ha dichiarato che, in occasione della prima audizione, gli sarebbe stato detto di essere conciso e breve e che avrebbe avuto un'altra possibilità per esporre più approfonditamente il suo racconto per il che non avrebbe menzionato i fatti del 1996-1997 e si sarebbe limitato a quelli più recenti. Inoltre, quo ai fatti del 7 maggio 2006, non sarebbe stato presente al posto di lavoro quando i militari l'avrebbero cercato e che la faccenda gli sarebbe stata riferita da un suo collega di lavoro. Avrebbe pure spiegato le due visite al suo domicilio dei militari cingalesi durante la seconda audizione, in quanto nella prima non avrebbe avuto modo di essere più preciso. Peraltro, le continue ricerche ed i fermi sarebbero da considerare quali misure che comporterebbero una pressione psichica insopportabile.

E. 5.3 Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.

E. 6 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

E. 7 Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Innanzitutto, è d'uopo osservare che non è determinante unicamente come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle persecuzioni allegate. E' invece decisivo se al momento dell'espatrio anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8b-c pagg. 20 segg., e GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un lasso temporale tra i 6 ed i 12 mesi, dopo i quali il nesso causale di regola viene a mancare (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5, Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 295; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128; Alberto Achermann/Christina Husammann, Handbuch des Ayslrechts, 2ª ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 107; Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag. 76). Quo ai fatti risalenti agli anni 1996 e 1997 va rilevato che, al di là del fatto che non sono stati presentati dal ricorrente nella prima audizione, essi non hanno palesemente alcun nesso temporale con i motivi d'asilo presentati dal ricorrente, i quali si basano sulla sua collaborazione con le LTTE in qualità di simpatizzante a partire dall'anno 2004. Pertanto non v'è un timore fondato di una persecuzione per questi motivi. Parimenti non sembra esserci più alcuna causalità temporale circa gli eventi accaduti dopo il 2004 e l'espatrio dell'insorgente. Infatti, dopo il 26 maggio 2006 egli è rimasto, pur avendo cambiato domicilio, sempre in Sri Lanka fino al suo espatrio in data 9 dicembre 2006 (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.; verbale 2, pag. 7). Inoltre, il controllo menzionato del 28 novembre 2006 presso i suoi vicini di casa, non era necessariamente stato svolto con lo scopo di trovare l'insorgente, bensì era piuttosto un controllo di routine. In tale contesto, si è altresì contraddetto circa il suo ultimo domicilio allegando dapprima che tra maggio ed il suo espatrio sarebbe sempre stato a H._______ per poi cambiare versione allegando di avere vissuto a O._______ tra il 26 maggio ed il 28 novembre 2006 spostandosi in fine a H._______ dove sarebbe rimasto fino al suo espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 1-2; verbale 2, pag. 7). Non v'è pertanto alcuna ragione logica per la quale non sarebbe espatriato subito, non avendo del resto allegato alcun ostacolo, e nemmeno di natura finanziaria, atto ad impedirglielo. A questo riguardo ha dichiarato di aver pagato una parte del viaggio con i suoi risparmi, mentre il resto se lo sarebbe fatto prestare da conoscenti (cfr. verbale 1, pag. 6). Ciò posto, si può partire dal presupposto che egli sarebbe espatriato subito se fosse veramente stato ricercato dalle autorità srilanchesi. Di conseguenza, si può anche in questo caso escludere un nesso temporale tra persecuzione anteriore e la fuga, nonostante il fatto che il lasso temporale tra l'ultimo evento e l'espatrio sia leggermente inferiore alla succitata consueta prassi di codesto Tribunale. Sia come sia, i motivi fatti valere dal ricorrente, ovvero i continui controlli da parte della polizia, dei militari cingalesi, i servizi segreti ed il EPDP, a prescindere dalla loro rilevanza, non raggiungono l'intensità tale da impedirgli di continuare a vivere nel suo Paese. Difatti in casu, i controlli allegati risultano essere più dei controlli di routine non rivolti all'insorgente stesso, essendo quest'ultimo sempre stato rilasciato. Aggiungasi poi che egli non ha mai fatto parte delle LTTE ed era solo attivo nella zona di E._______ dove avrebbe affisso dei manifesti e distribuito dei volantini, ossia un'attività politica poco esposta, in qualità di simpatizzante. In aggiunta, i problemi con le LTTE mai sostanziati dal ricorrente, sono, a seguito della loro sconfitta, da ritenere quali risolti. Infine, anche alla luce delle contraddizioni rettamente rilevate dall'UFM, e non sciolte dal ricorrente, i controlli non sono atti a raggiungere l'intensità dovuta per essere pertinenti in materia d'asilo. Di conseguenza, si può altresì partire dal presupposto che il timore di essere esposto a future misure persecutorie rilevanti in materia d'asilo da parte dello Stato, è infondato (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3865/2010 del 23 marzo 2011 consid. 7). Per quanto riguarda i mezzi di prova presentati in sede di ricorso, codesto Tribunale, considera che anch'essi sono irrilevanti, in quanto non mostrano alcun legame con il suo racconto. Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). Pertanto, anche sul punto di questione dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 9 Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

E. 10 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

E. 11 Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

E. 13 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
  4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3455/2008 Sentenza del 7 aprile 2011 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi; cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, alias B._______, Sri Lanka, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza allontanamento); decisione dell'UFM del 21 aprile 2008 / N [...]. Fatti: A. L'interessato, di etnia tamil, è nato a C._______, D._______ (distretto di E._______ della provincia settentrionale; luogo di registrazione della nascita: F._______), in Sri Lanka, dove avrebbe risieduto dalla nascita fino al 1996. Dal 1996 al dicembre 1999 avrebbe dapprima vissuto a G._______ (distretto di E._______; provincia settentrionale), poi a D._______ sino al maggio 2006 ed infine a H._______ fino al suo espatrio avvenuto in data 9 dicembre 2006. Avrebbe quindi raggiunto la Svizzera in data 10 dicembre 2006. In seguito, ha presentato domanda d'asilo il 22 dicembre 2006 (cfr. verbale d'audizione dell'11 gennaio 2007 [di seguito: verbale 1], pagg. 1 seg. e 6; verbale d'audizione del 7 marzo 2007 [di seguito: verbale 2], pag. 4; scritto del "(...)" del 18 aprile 2007). Sentito sui motivi d'asilo, il ricorrente ha dichiarato in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere espatriato per sfuggire alle persecuzioni incontrate a E._______ e a H._______ da parte dei militari cingalesi e da gruppi alleati quale il Partito democratico della gente dell'Eelam (EPDP), dalla polizia, dai servizi segreti srilanchesi e dalle Tigri per la liberazione della patria Tamil (LTTE). Egli ha affermato di essere stato controllato e picchiato due volte al suo domicilio negli anni 1996 e 1997 da parte del militare cingalese. In entrambe le occasioni sarebbe stato maltrattato, mentre la seconda volta sarebbe stato portato in un campo militare. Nell'aprile 2005, sarebbe stato controllato dai servizi segreti mentre si trovava a H._______ per lavoro. Avrebbe consegnato a quest'ultimi una copia della sua carta d'identità e gli sarebbe stato riferito da una persona che i servizi segreti avrebbero chiesto delle informazioni sulla sua persona. Inoltre, l'interessato sarebbe stato un simpatizzante per le LTTE senza averne mai fatto parte, malgrado gli sia stato proposto da una persona di nome I._______. Tra il 2004 e novembre 2005 avrebbe affitto manifesti e distribuito dei volantini in memoria dei combattenti deceduti delle LTTE, in occasione della giornata dei Black Tiger - un gruppo di guerriglieri d'élite scelti per gli attacchi suicidi che da morti vengono elevati a martiri - ed in altre situazioni. Nell'aprile 2006, il militare cingalese sarebbe venuto a cercarlo due volte al suo domicilio a D._______, in quanto sarebbe stato al corrente del fatto che avrebbe collaborato con le LTTE. In seguito, in data 7 maggio 2006, dei membri del EPDP, oppure i militari cingalesi, l'avrebbero cercato al suo posto di lavoro. Non avendolo trovato neanche in quel luogo, queste avrebbero preso un suo collega di lavoro di nome J._______. A causa di ciò, il richiedente si sarebbe recato a H._______ in data 10 maggio 2006 dove, durante un controllo di polizia del 15 maggio 2006, gli sarebbe stato chiesto il motivo del suo soggiorno. Il 17 maggio 2006, sarebbero venuti degli agenti dei servizi segreti, i quali l'avrebbero portato al posto di polizia di K._______ dove sarebbe stato rinchiuso per una notte ed interrogato. In seguito sarebbe stato controllato altre due volte, in data 18 e 26 maggio 2006. Stanco di questa situazione avrebbe quindi deciso di espatriare. A sostegno della sua domanda d'asilo, l'interessato ha prodotto i seguenti documenti:

- una carta d'identità temporanea ("temporary identity card") della fanteria leggera;

- carta d'identità della posta srilanchese;

- copia della carta d'identità srilanchese;

- copia del passaporto con cui il richiedente ha lasciato lo Sri Lanka;

- certificato di nascita;

- certificato di morte del padre;

- certificato di morte della madre;

- un quaderno;

- scritto del "(...)" del 18 aprile 2007 il quale attesta la sua provenienza;

- copia delle dichiarazioni rilasciate da I._______ e trascritte a mano dalla polizia di L._______ del 27 aprile 1995;

- copia dello scritto dell'"Institute of Human Rights H._______" del 28 novembre 1995 indirizzato alla signora M._______ concernente I._______;

- copia dello scritto di N._______, membro del parlamento di H._______, del 1° aprile 1996 rimesso alle forze di sicurezza riguardante I._______;

- due foto riportanti la sua casa distrutta. B. Con decisione del 21 aprile 2008, l'Ufficio federale della migrazione (UFM) ha respinto la succitata domanda d'asilo pronunciando contestualmente l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, mentre ha ritenuto attualmente non ragionevolmente esigibile l'esecuzione dell'allontanamento concedendogli l'ammissione provvisoria. C. In data 27 maggio 2008, il richiedente è insorto contro detta decisione con ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) chiedendo, secondo il senso, l'annullamento della decisione impugnata ai punti 1 e 2, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo. Ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. D. Il Tribunale, con decisione incidentale del 25 novembre 2008, ha invitato l'UFM a presentare una risposta al ricorso entro il 29 dicembre 2008. E. Con risposta del 19 dicembre 2008, l'UFM ha proposto la reiezione del gravame. In data 7 gennaio rispettivamente 10 febbraio 2009, il Tribunale ha tentato invano di comunicare il suddetto scritto per conoscenza. F. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:

1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA); è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto degli atti di ricorso (art. 50 e 52 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.

2. I ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei considerandi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi).

3. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 106 LAsi e art. 49 PA). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2009/57 consid. 1.2; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 3ª ed., Berna 2011, n. 2.2.6.5).

4. Preliminarmente il Tribunale osserva che, essendo stato il ricorrente posto al beneficio dell'ammissione provvisoria con decisione dell'UFM del 21 aprile 2008, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo nonché la pronuncia dell'allontanamento. 5. 5.1. Nella querelata decisione, l'UFM ha considerato le allegazioni circa i motivi d'asilo dell'interessato come contraddittorie, inattendibili, inverosimili ed irrilevanti. In particolare, ha messo in dubbio l'attendibilità degli asseriti controlli e maltrattamenti subiti negli anni 1996-1997 ed il controllo del 18 maggio 2006, in quanto presentati solo durante la seconda audizione. Inoltre, si sarebbe contraddetto circa la persecuzione da parte delle forze di sicurezza srilanchesi affermando nella prima audizione che in data 7 maggio 2006 la gente del EPDP l'avrebbe cercato al posto di lavoro, mentre nella seconda audizione avrebbe affermato che sarebbero stati i militari cingalesi ad averlo cercato. Peraltro, nella prima audizione avrebbe dichiarato che, nell'aprile del 2006, i militari cingalesi l'avrebbero cercato due volte al suo domicilio, mentre nella seconda audizione sarebbero dapprima giunti i militari mentre la seconda volta sarebbe stata una persona vestita quale impiegato della posta. Ciò farebbe emergere dei dubbi sul fatto che egli sia ricercato dalle autorità dello Sri Lanka. In tale contesto sarebbe contrario alla realtà che una persona proveniente dalla penisola di E._______ e ivi residente, vada a H._______ per sottrarsi alle persecuzioni ed in questo modo si avventuri in un tragitto dove vi sarebbero numerosi posti di controllo dell'esercito. L'autorità inferiore ha altresì ritenuto che se l'interessato fosse veramente stato ricercato dalle forze di sicurezza nel nord dello Sri Lanka per collaborazione con le LTTE, certamente queste avrebbero potuto trovarlo facilmente e non l'avrebbero rilasciato. Egli si sarebbe pure contraddetto sul numero delle persone che l'avrebbero fermato in data 26 maggio 2006 dichiarando dapprima che sarebbero state due per poi allegare che si sarebbe trattato di una sola persona. In aggiunta, sarebbero irrilevanti i controlli, gli interrogatori ed i fermi di alcune ore subiti a H._______ nell'aprile 2005 come pure il 15 e 17 maggio 2006, in quanto le forze dell'ordine non avrebbero commesso degli atti di violenza nei suoi confronti. Tanto meno sarebbe fondato il timore di una persecuzione futura determinante, siccome i controlli ai quali sarebbe stato sottoposto a H._______, sarebbero dei controlli di routine a cui di regola andrebbe incontro la popolazione tamil che vive a H._______. Infine, l'autorità inferiore ha ritenuto quali inadeguati i mezzi di prova consegnati, poiché concernerebbero I._______, ossia una persona appartenente alle LTTE, che avrebbe cercato di reclutare il richiedente. Pertanto, i motivi d'asilo presentati dall'interessato non soddisferebbero le condizioni richieste per il riconoscimento della qualità di rifugiato giusta l'art. 3 LAsi. Di conseguenza, andrebbe respinta la domanda d'asilo dell'interessato. 5.2. Con ricorso, il ricorrente ha contestato le contraddizioni evidenziate dall'UFM ed ha ribadito di aver fornito un racconto verosimile con motivi rilevanti in materia d'asilo. In particolare, ha dichiarato che, in occasione della prima audizione, gli sarebbe stato detto di essere conciso e breve e che avrebbe avuto un'altra possibilità per esporre più approfonditamente il suo racconto per il che non avrebbe menzionato i fatti del 1996-1997 e si sarebbe limitato a quelli più recenti. Inoltre, quo ai fatti del 7 maggio 2006, non sarebbe stato presente al posto di lavoro quando i militari l'avrebbero cercato e che la faccenda gli sarebbe stata riferita da un suo collega di lavoro. Avrebbe pure spiegato le due visite al suo domicilio dei militari cingalesi durante la seconda audizione, in quanto nella prima non avrebbe avuto modo di essere più preciso. Peraltro, le continue ricerche ed i fermi sarebbero da considerare quali misure che comporterebbero una pressione psichica insopportabile. 5.3. Nella risposta al ricorso, l'UFM ha rinviato ai considerandi della sua decisione ed ha proposto la reiezione del ricorso.

6. Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera. Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 2ª frase LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza deve essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).

7. Questo Tribunale osserva che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dall'insorgente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Innanzitutto, è d'uopo osservare che non è determinante unicamente come il richiedente l'asilo sia stato colpito soggettivamente dalle persecuzioni allegate. E' invece decisivo se al momento dell'espatrio anche da un punto di vista oggettivo esista ancora un pericolo che le persecuzioni subite si ripetano e dunque esista ancora un bisogno di protezione al momento dell'espatrio (cfr. GICRA 2000 n. 2 consid. 8b-c pagg. 20 segg., e GICRA 1998 n. 4 consid. 5d pag. 27). Un limite temporale, prefissato per stabilire quando il nesso causale sia da ritenersi interrotto, non si può determinare a priori, da ponderare vi sono anche eventuali motivi oggettivi e soggettivi plausibili che abbiano impedito un espatrio anticipato (cfr. GICRA 2000 n. 17 pagg. 157 segg.). Nondimeno, dottrina e prassi in materia di asilo fanno riferimento ad un lasso temporale tra i 6 ed i 12 mesi, dopo i quali il nesso causale di regola viene a mancare (cfr. DTAF 2009/51 consid. 4.2.5, Samuel Werenfels, Der Begriff des Flüchtlings im schweizerischen Asylrecht, Berna 1987, pag. 295; Walter Kälin, Grundriss des Asylverfahrens, Basilea e Francoforte sul Meno 1990, pag. 128; Alberto Achermann/Christina Husammann, Handbuch des Ayslrechts, 2ª ed., Berna/Stoccarda 1991, pag. 107; Mario Gattiker, Das Asyl- und Wegweisungsverfahren, 3ª ed., Berna 1999, pag. 76). Quo ai fatti risalenti agli anni 1996 e 1997 va rilevato che, al di là del fatto che non sono stati presentati dal ricorrente nella prima audizione, essi non hanno palesemente alcun nesso temporale con i motivi d'asilo presentati dal ricorrente, i quali si basano sulla sua collaborazione con le LTTE in qualità di simpatizzante a partire dall'anno 2004. Pertanto non v'è un timore fondato di una persecuzione per questi motivi. Parimenti non sembra esserci più alcuna causalità temporale circa gli eventi accaduti dopo il 2004 e l'espatrio dell'insorgente. Infatti, dopo il 26 maggio 2006 egli è rimasto, pur avendo cambiato domicilio, sempre in Sri Lanka fino al suo espatrio in data 9 dicembre 2006 (cfr. verbale 1, pagg. 1 seg.; verbale 2, pag. 7). Inoltre, il controllo menzionato del 28 novembre 2006 presso i suoi vicini di casa, non era necessariamente stato svolto con lo scopo di trovare l'insorgente, bensì era piuttosto un controllo di routine. In tale contesto, si è altresì contraddetto circa il suo ultimo domicilio allegando dapprima che tra maggio ed il suo espatrio sarebbe sempre stato a H._______ per poi cambiare versione allegando di avere vissuto a O._______ tra il 26 maggio ed il 28 novembre 2006 spostandosi in fine a H._______ dove sarebbe rimasto fino al suo espatrio (cfr. verbale 1, pagg. 1-2; verbale 2, pag. 7). Non v'è pertanto alcuna ragione logica per la quale non sarebbe espatriato subito, non avendo del resto allegato alcun ostacolo, e nemmeno di natura finanziaria, atto ad impedirglielo. A questo riguardo ha dichiarato di aver pagato una parte del viaggio con i suoi risparmi, mentre il resto se lo sarebbe fatto prestare da conoscenti (cfr. verbale 1, pag. 6). Ciò posto, si può partire dal presupposto che egli sarebbe espatriato subito se fosse veramente stato ricercato dalle autorità srilanchesi. Di conseguenza, si può anche in questo caso escludere un nesso temporale tra persecuzione anteriore e la fuga, nonostante il fatto che il lasso temporale tra l'ultimo evento e l'espatrio sia leggermente inferiore alla succitata consueta prassi di codesto Tribunale. Sia come sia, i motivi fatti valere dal ricorrente, ovvero i continui controlli da parte della polizia, dei militari cingalesi, i servizi segreti ed il EPDP, a prescindere dalla loro rilevanza, non raggiungono l'intensità tale da impedirgli di continuare a vivere nel suo Paese. Difatti in casu, i controlli allegati risultano essere più dei controlli di routine non rivolti all'insorgente stesso, essendo quest'ultimo sempre stato rilasciato. Aggiungasi poi che egli non ha mai fatto parte delle LTTE ed era solo attivo nella zona di E._______ dove avrebbe affisso dei manifesti e distribuito dei volantini, ossia un'attività politica poco esposta, in qualità di simpatizzante. In aggiunta, i problemi con le LTTE mai sostanziati dal ricorrente, sono, a seguito della loro sconfitta, da ritenere quali risolti. Infine, anche alla luce delle contraddizioni rettamente rilevate dall'UFM, e non sciolte dal ricorrente, i controlli non sono atti a raggiungere l'intensità dovuta per essere pertinenti in materia d'asilo. Di conseguenza, si può altresì partire dal presupposto che il timore di essere esposto a future misure persecutorie rilevanti in materia d'asilo da parte dello Stato, è infondato (cfr. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3865/2010 del 23 marzo 2011 consid. 7). Per quanto riguarda i mezzi di prova presentati in sede di ricorso, codesto Tribunale, considera che anch'essi sono irrilevanti, in quanto non mostrano alcun legame con il suo racconto. Per il resto, per evitare ulteriori ripetizioni, si rimanda alle considerazioni della decisione dell'UFM. In considerazione di quanto precede, sulla base di una valutazione globale delle allegazioni presentate, codesto Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato i motivi presentati dal ricorrente come inverosimili, irrilevanti e non realizzanti le condizioni della qualità di rifugiato previste dall'art. 3 LAsi. Ne consegue che sul punto di questione dell'asilo il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, l'Ufficio federale pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 cpv. 1 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché 44 cpv. 1 LAsi come pure art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; GICRA 2001 n. 21). Pertanto, anche sul punto di questione dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

9. Ne discende che l'UFM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento; l'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.

10. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

11. Ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 600.-, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).

13. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda d'estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 600.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, all'UFM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: