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D-3422/2022

D-3422/2022

Bundesverwaltungsgericht · 2022-11-01 · Italiano CH

Rifiuto della protezione provvisoria

Erwägungen (3 Absätze)

E. 1 Il ricorso è respinto, nella misura della sua ricevibilità.

E. 2 Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 3 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3422/2022 Sentenza del 1° novembre 2022 Composizione Giudice Chiara Piras, giudice unica, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliera Francesca Bertini. Parti A._______, nato il (...), Gran Bretagna (ALC), (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Rifiuto della protezione provvisoria; decisione della SEM del 29 luglio 2022 / N (...). Visto: la domanda di protezione provvisoria che A._______ ha presentato in Svizzera il 10 maggio 2022, il diritto di essere sentito concesso al richiedente dalla Segreteria di Stato della migrazione (in seguito: SEM) con lettera del 24 maggio 2022, l'assenza di una presa di posizione da parte dell'interessato, i mezzi di prova prodotti in corso di procedura, segnatamente il passaporto inglese, il passaporto ucraino ed il certificato di matrimonio, la decisione della SEM del 29 luglio 2022, notificata il 2 agosto 2022 (cfr. tracciamento degli invii), mediante la quale detta autorità ha respinto la succitata domanda di protezione provvisoria ed ha ordinato l'esecuzione dell'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera, la lettera del 3 agosto 2022, che l'interessato ha inviato alla SEM contestando la predetta decisione e chiedendo di poter soggiornare in Svizzera e trasmettendo quale mezzo di prova una fotografia della sua carta da visita quale (...), la trasmissione del dossier da parte della SEM al Tribunale amministrativo federale (in seguito: il Tribunale) in data 9 agosto 2022 (cfr. data d'entrata 10 agosto 2022), l'avviso di ricevimento del Tribunale al ricorrente in data 10 agosto 2022, l'email del richiedente del 12 agosto 2022, l'ulteriore scritto del ricorrente datato 16 agosto 2022, la decisione incidentale del 16 agosto 2022, con cui il Tribunale autorizzava il ricorrente a soggiornare in Svizzera fino a conclusione della procedura e gli assegnava un termine per regolarizzare l'atto ricorsuale, l'email dell'interessato del 29 agosto 2022, la sottoscrizione dell'atto ricorsuale trasmessa in data 29 agosto 2022 al Tribunale, con cui il ricorrente ha formulato nuovamente le sue motivazioni, chiedendo in particolare di poter continuare a soggiornare in Svizzera e di ricevere la protezione provvisoria (Statuto S), e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che in particolare, le decisioni in materia di protezione provvisoria e di rinvio dalla Svizzera rese dalla SEM possono essere impugnate dinanzi al Tribunale (art. 33 lett. d LTAF per rinvio degli artt. 72 e 105 LAsi), il quale statuisce in maniera definitiva (art. 83 lett. d cifra 1 LTF), che il ricorrente è toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimato ad aggravarsi contro di essa, che l'atto ricorsuale è stato redatto in lingua inglese e quindi non in una delle quattro lingue ufficiali (art. 33a PA); che tuttavia, è possibile rinunciare ad una traduzione siccome le censure ricorsuali risultano chiare (cfr. sentenza del Tribunale E-6024/2017 del 26 ottobre 2017 consid. 1.2), che inoltre, la SEM ha indicato nei rimedi giuridici un termine di cinque giorni per interporre ricorso ai sensi dell'art. 108 cpv. 3 LAsi; che nella fattispecie, può essere lasciata in sospeso la questione a sapere, se tale termine sia corretto o meno in quanto non ha comportato alcun pregiudizio per il richiedente (cfr. sentenze del Tribunale D-3162/2022 del 17 agosto 2022 consid. 1.3); che invero, egli ha presentato ricorso entro il termine impartitogli; che in aggiunta, al medesimo è stato concesso un termine adeguato per la regolarizzazione del gravame, che altresì, si osserva come l'insorgente, quale cittadino britannico, può entrare nello spazio Schengen e quindi anche in Svizzera per un soggiorno di breve e lunga durata senza l'obbligo di procurarsi un visto; che tuttavia, per i soggiorni di oltre tre mesi occorre un permesso di soggiorno, il quale va richiesto presso il competente servizio cantonale di migrazione, che pertanto, la domanda dell'interessato volta ad ottenere un permesso di soggiorno per poter rimanere - principalmente per motivi di lavoro - alcune settimane in Svizzera, risulta essere irricevibile in questa sede, che, visto quanto sopra esposto, nella misura della sua ricevibilità, occorre entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dalla giudice in qualità di giudice unica, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 72 LAsi in relazione con l'art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 72 LAsi in relazione con l'art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi (in relazione con l'art. 72 LAsi), si rinuncia allo scambio degli scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia di protezione provvisoria (art. 66 LAsi e segg.) e sul principio dell'allontanamento (art. 69 cpv. 4 LAsi in fine), la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi in relazione all'art. 72 LAsi) e, in materia di esecuzione dell'allontanamento, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA in relazione all'art. 112 cpv. 1 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione del 16 dicembre 2005 (LStrI, RS 142.20; cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che giusta l'art. 4 LAsi, la Svizzera può accordare provvisoriamente protezione a persone bisognose di protezione esposte a un pericolo generale grave, in particolare durante una guerra o una guerra civile e in situazioni di violenza generalizzata; che il Consiglio federale decide se e secondo quali criteri la Svizzera accorda protezione provvisoria a gruppi di persone bisognose di protezione ai sensi dell'art. 4 LAsi (art. 66 cpv. 1 LAsi), che l'11 marzo 2022, il Consiglio federale, in applicazione dell'art. 66 cpv. 1 LAsi, ha adottato una decisione di portata generale concernente la concessione della protezione provvisoria in relazione alla situazione in Ucraina (cfr. Foglio Federale [FF] 2022 586), che sulla base di questa decisione, lo status di protezione S si applica alle seguenti categorie di persone:

a. i cittadini ucraini in cerca di protezione e loro familiari (partner, figli minorenni e altri parenti stretti sostenuti integralmente o parzialmente al momento della fuga), domiciliati in Ucraina prima del 24 febbraio 2022,

b. persone in cerca di protezione di altra nazionalità o apolidi e i loro familiari secondo la definizione della lettera a, che prima del 24 febbraio 2022 beneficiavano di uno status di protezione internazionale o nazionale in Ucraina,

c. persone in cerca di protezione di altra nazionalità o apolidi e i loro familiari secondo la definizione della lettera a, che sono in grado di dimostrare, per mezzo di un permesso di soggiorno di breve durata o di dimora valido, di avere il diritto di soggiornare in Ucraina e che non possono tornare nel loro Paese d'origine in modo sicuro e durevole, che nella decisione impugnata, la SEM ha in primo luogo osservato, come il ricorrente non apparterrebbe al gruppo di persone aventi diritto alla protezione definito dal Consiglio federale, in quanto egli avrebbe la cittadinanza inglese - come confermato dalla documentazione versata agli atti dallo stesso - e pertanto potrebbe rientrare in Gran Bretagna; che inoltre, l'autorità inferiore ha rilevato come l'interessato, non avendo risposto al diritto di essere sentito, non avrebbe espresso ostacoli al suo allontanamento verso il suo Paese d'origine; che di conseguenza, la SEM ha ritenuto che la domanda di protezione provvisoria andrebbe respinta, che successivamente l'autorità di prima istanza ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso la Gran Bretagna ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che con ricorso, l'interessato ha, in sostanza, asserito di essere sposato dal 2012 con una donna ucraina e di aver lavorato in tutti i campi degli investimenti nell'industria e nella sanità oncologica con la città di B._______ (...) tramite le associazioni di beneficienza per i suoi figli gestite da C._______, il quale sarebbe un ministro ucraino dell'attuale governo; che egli sarebbe attualmente un consulente per un progetto sul (...) condotto dall'Ucraina e dalla Gran Bretagna e sostenuto dai dipartimenti (...); che l'insorgente ritiene necessario poter rimanere ancora del tempo in Svizzera per portare a termine (...); che egli altresì afferma di voler tornare in Ucraina, dove possederebbe una casa, ma gli avrebbero detto di non farvi rientro in quanto non sarebbe sicuro per lui, che con la regolarizzazione del ricorso, il richiedente specifica che egli avrebbe cercato protezione in Svizzera, poiché il suo paese di adozione, l'Ucraina, sarebbe sotto invasione; che (...) gli avrebbe consigliato di partire immediatamente; che nessuno si sarebbe aspettato che l'invasione durasse così a lungo; che egli, al momento, soggiornerebbe presso un cittadino svizzero che gli avrebbe consigliato di chiedere lo status di protezione S; che infine, l'insorgente spera di poter ottenere la protezione provvisoria, di poter lavorare e di riuscire a vendere la sua casa a B._______ per investire in un appartamento nella periferia di D._______, che a sostegno della sua richiesta di ottenere lo status di protezione S egli ha versato agli atti quali ulteriori mezzi di prova la sua carta da visita quale "(...)" della (...) con copia del team del quale egli farebbe parte, copia della carta da visita del "(...)" del gruppo E._______ e la sua carta da visita quale (...), che nella fattispecie, come giustamente rilevato dall'autorità inferiore, il ricorrente non rientra in nessuna delle categorie di persone alle quali si applica lo status di protezione S, che le persone in cerca di protezione di altra nazionalità che possono rientrare in modo sicuro e durevole nei rispettivi Paesi d'origine non ottengono lo statuto di protezione S in Svizzera; che il ricorrente, essendo cittadino inglese, nonostante egli possieda anche la cittadinanza ucraina, può rientrare senza ostacoli in Gran Bretagna, che in particolare l'interessato con ricorso ha fatto valere degli interessi puramente lavorativi per poter continuare a soggiornare in Svizzera, che il ricorso non comporta, dunque, alcun elemento atto a cambiare la valutazione complessiva fatta del suo profilo, che pertanto, è a giusto titolo che la SEM ha ritenuto che l'insorgente potesse rientrare, in modo sicuro e permanente, nel suo paese d'origine, che le condizioni cumulative previste dalle lettere a-c della decisione generale summenzionata non sono dunque adempiute nella fattispecie, che alla luce di quanto sopra, la SEM ha a giusto titolo respinto la domanda di concessione della protezione provvisoria, che in assenza di una domanda di asilo presentata in Svizzera, il rigetto della domanda di protezione provvisoria comporta di norma l'allontanamento dalla Svizzera (art. 69 cpv. 4 in fine LAsi), che la SEM ha quindi a giusto titolo ordinato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera, posto che egli non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera, né un diritto al rilascio di tale permesso (cfr. DTAF 2013/37 consid. 4.4; 2009/50, consid. 9 e relativi riferimenti), che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, all'art. 83 LStrI; che giusta suddetta norma, l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI), che in caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 83 cpv. 1 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che nel proprio gravame, l'insorgente ha ribadito che la sua vita negli ultimi (...) anni si sarebbe svolta in Ucraina; che i Gran Bretagna vivrebbero ancora i suoi due figli, uno in F._______ e l'altro (...); che egli non sarebbe in buoni rapporti con loro a causa del divorzio con la loro madre, la quale nel frattempo sarebbe deceduta; che egli non avrebbe nessun altro parente, e a causa della sua età - (...) - egli non avrebbe più amici in vita, che tuttavia, anche agli occhi del Tribunale, non vi sono elementi ostativi all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente verso la Gran Bretagna, che, a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporta una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera, che nel caso in disamina, l'insorgente non può prevalersi del principio del divieto di respingimento non avendo presentato una domanda d'asilo in Svizzera e non essendovi agli atti elementi per ritenere un rischio di violazione del principio del divieto di respingimento (art. 5 cpv. 1 LAsi e art. 33 cpv. 1 della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati [Conv. rifugiati, RS 0.142.30]), che altresì, non vi sono indizi seri per ritenere un rischio personale, concreto e serio di essere esposto ad un trattamento proibito, in relazione all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105), che pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi, che a norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi l'esecuzione può non essere ragionevolmente esigibile qualora, nello Stato d'origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica, che il Regno Unito è stato designato dal Consiglio federale come Paese di origine verso il quale il rimpatrio è generalmente ragionevole ai sensi dell'art. 83 cpv. 5 LStrI e dell'art. 18 dell'ordinanza concernente l'esecuzione dell'allontanamento e dell'espulsione di stranieri dell'11 agosto 1999 (OEAE, RS 142.281); che la designazione degli Stati verso i quali l'allontanamento è in linea di principio ragionevole presuppone, tra l'altro, la stabilità politica, in particolare l'assenza di conflitto armato, guerra civile o di situazioni di violenza generalizzata, nonché la presenza di cure mediche di base (art. 18 cpv. 1 lett. a e b OEAE); che tale presunzione può essere confutata da prove concrete e documentate, che è incontestato che nel paese d'origine del ricorrente non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale (art. 83 cpv. 4 LStrI in relazione all'art. 44 LAsi), che neppure dalla situazione personale dell'insorgente, vi sono indizi per ritenere una messa in pericolo concreta; che sebbene egli (...), l'interessato gode di buona salute ed è ancora attivo professionalmente; che nonostante egli non sia in buoni rapporti con i figli che vivono in Gran Bretagna, non vi è motivo di dubitare che l'interessato sarà in grado di provvedere a se stesso per far fronte ai propri bisogni, come del resto faceva in Ucraina, che, inoltre, l'insorgente non ha preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che possano giustificare la sua ammissione provvisoria senza che da un esame di ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una sua permanenza in Svizzera per motivi medici (cfr. DTAF 2009/2 consid. 9.3.2 e relativi riferimenti; DTAF 2011/50 consid. 8.1 8.3), che pertanto l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente nel suo paese di origine è ragionevolmente esigibile (art. 44 LAsi in relazione all'art. 83 cpv. 4 LStrI), che infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI in relazione all'art.44 LAsi); che il ricorrente, dispone del passaporto del paese d'origine in corso di validità; che l'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile, che di conseguenza, anche in materia di esecuzione dell'allontanamento la decisione dell'autorità inferiore va confermata, che ne discende che la SEM con la decisione impugnata non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), altresì, per quanto censurabile, la decisione non è inadeguata (art. 49 PA); che pertanto il ricorso va respinto, che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 1-3 del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto, nella misura della sua ricevibilità.

2. Le spese processuali di CHF 750.- sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. La giudice unica: La cancelliera: Chiara Piras Francesca Bertini Data di spedizione: