Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. Gli interessati, dichiaratisi minorenni, di nazionalità afghana ed etnia uzbeca, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2021, dopo essere giunti su suolo elvetico dalla C._______ - ove avevano presentato una domanda di protezione internazionale il (...) - nell'ambito di una procedura Dublino di ricongiungimento famigliare con il fratello maggiorenne, D._______, già presente in Svizzera (cfr. incarto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] N [...], al quale è stata concessa l'ammissione provvisoria). In tale ambito, hanno consegnato della documentazione (...) (cfr. atti SEM n. [{...}]-2/1, 5/2, 6/2, 13/1, 14/1, 17/2, 22/2 e gli atti SEM dell'incarto Dublin-In). B. L'11 giugno 2021, i richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito: RMNA), hanno sottoscritto una procura di rappresentanza legale, la quale nominata rappresentante legale ha funto anche quale persona di fiducia dei minori ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. atti SEM n. 24/1 e 25/1). C. Il (...) giugno 2021, si sono tenuti con entrambi gli RMNA dei verbali d'audizione ex art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) rispettivamente ai sensi dell'art. 29 LAsi, ove i medesimi si sono in particolare espressi circa la loro identità, il loro viaggio d'espatrio, i motivi d'asilo nonché riguardo il loro stato di salute (cfr. atti SEM n. 31/16 e 32/18). Per quanto qui rilevante, in sostanza essi hanno dichiarato di provenire dal villaggio di E._______, sito nel distretto di F._______, nella provincia di G._______. Il padre non avrebbe voluto loro bene; avrebbe maltrattato, picchiato ed insultato la madre, così come i fratelli e loro stessi. Dopo aver lasciato la casa del padre, che nel frattempo si sarebbe risposato, non avrebbero più avuto alcun contatto con il medesimo. B._______ ha riferito come a seguito del matrimonio del padre con una seconda donna, quest'ultimo li avrebbe odiati ed avrebbe venduto per denaro ad un talebano, la sorella minore H._______, la quale avrebbe dovuto sposare il precitato. La madre, con l'aiuto di uno zio, I._______, sarebbe riuscita a recuperare la sorella H._______ e da quel momento essi, assieme alla madre ed agli altri fratelli si sarebbero dati alla fuga, vivendo in diversi luoghi. Invero il padre li avrebbe inseguiti e cercati continuamente, in quanto voleva riprendere la figlia H._______ per riconsegnarla ai talebani, che a loro volta avrebbero minacciato il genitore per ritrovare la figlia. Dal canto suo, A._______ ha narrato che allorché il padre avrebbe venduto la sorella per darla in moglie ad un capo dei talebani, avrebbero ancora vissuto tutti nella casa paterna. La madre avrebbe successivamente pagato qualcuno perché recuperasse la sorella H._______, lasciando in seguito immantinente la casa del padre. In tal senso, si sarebbero dapprima trasferiti a casa di uno zio (...) nel medesimo villaggio, ed in seguito in altre località afghane, sino ad espatriare verso l'J._______, la K._______ ed infine la C._______. L'espatrio sarebbe stato motivato dal fatto che il padre li avrebbe inseguiti e minacciati, in quanto i talebani avrebbero preteso, forse minacciando a loro volta il genitore, che quest'ultimo recuperasse e riconsegnasse loro la sorella H._______ nonché chiedendogli del denaro. Invero il padre sarebbe stato un uomo molto ricco che può tutto, ed avrebbe voluto che la sorella H._______ fosse riconsegnata al marito talebano. Entrambi gli RMNA hanno raccontato che allorché si sarebbero trovati in K._______ e viaggiavano in due automobili diverse, quella della madre sarebbe stata fermata dalla polizia (...) e la genitrice con gli altri fratelli presenti sarebbero stati rimpatriati in Afghanistan. Durante l'unico contatto telefonico che B._______ ha riferito di aver avuto con uno zio (...) mentre si trovavano in K._______, quest'ultimo gli avrebbe chiesto dove si trovavano e cosa stavano facendo, dopo di che la telefonata sarebbe stata interrotta. Attualmente la madre risiederebbe nel villaggio di provenienza, forse in compagnia della sorella H._______ e degli altri fratelli. Ella avrebbe riferito che starebbe bene, anche se vi sarebbe la guerra e la presenza dei talebani. Interrogato su cosa l'attenderebbe in caso di rientro in Afghanistan, B._______ ha riferito di non voler ritornare in patria, a causa del conflitto in essere nonché poiché vorrebbe studiare (cfr. atto SEM n. 31/16, D88, pag. 10 e D125, pag. 14). Dal canto suo, A._______, ha riferito di aver timore soltanto del padre, ed anche lui che nel loro Paese vi sarebbe la guerra (cfr. atto SEM n. 32/18, D154, pag. 15). D. Con parere del 23 giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 35/2), la rappresentante legale dei richiedenti asilo ha espresso le sue osservazioni al progetto di decisione della SEM reso in medesima data (cfr. atto SEM n. 34/7). E. Per il tramite della decisione del 25 giugno 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 37/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti, ha respinto le loro domande d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, concedendo loro tuttavia l'ammissione provvisoria, a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, nonché attribuendoli al L._______, ove già risiederebbe il loro fratello maggiore (cfr. anche in merito gli atti SEM n. 44/1 e 45/2). F. Per mezzo del plico raccomandato del 26 luglio 2021 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno impugnato la decisione succitata con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo a titolo principale l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, ed a titolo subordinato, la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per complemento istruttorio. Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al gravame, quale nuova documentazione, hanno allegato: copia di un supposto scritto dei talebani, datato (...) (secondo il calendario islamico) e la relativa scheda descrittiva di traduzione in italiano (cfr. documenti rubricati dai ricorrenti sub doc. 4), nonché copia di una lista di nozze, datata (...) (sempre secondo il calendario islamico) e l'annessa scheda descrittiva di traduzione in italiano del mezzo di prova (cfr. documenti denominati dai ricorrenti sub doc. 5). G. Con scritto del 30 luglio 2021 (cfr. risultanze processuali) la rappresentante legale degli insorgenti, ha inoltrato in allegato una missiva sottoscritta dal fratello dei ricorrenti, D._______, e datata (...), che riporterebbe le dichiarazioni rese a quest'ultimo dalla madre degli insorgenti (cfr. di seguito: sub doc. 6), con copia del permesso (...) di D._______. Della predetta come pure delle allegazioni integrative al ricorso contenute nello scritto del 30 luglio 2021 si dirà, per quanto necessario, dappresso. H. Il giudice istruttore del Tribunale in carica della procedura, con decisione incidentale del 4 agosto 2021, dapprima accusando ricezione del ricorso, ha preso atto che con decisioni separate del (...) giugno 2021, l'(...)("[...]") del L._______, ha nominato quale rappresentante legale degli RMNA in virtù dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi in relazione con l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, l'avv. M._______, il quale fungerebbe anche quale persona di fiducia dei minori (cfr. atto SEM n. 40/9). Ha pertanto invitato i ricorrenti a regolarizzare la loro posizione in merito alla propria rappresentanza processuale, ai sensi dei considerandi, entro 7 giorni dal ricevimento, con la comminatoria che trascorso infruttuoso il termine, il Tribunale considererà l'avv. Gentile - la quale aveva inoltrato il ricorso del 26 luglio 2021 - quale rappresentante legale degli insorgenti nella presente procedura, ed ogni futura corrispondenza o decisione sarà notificata per il suo tramite. Ha parimenti invitato i ricorrenti, entro il medesimo termine succitato, a produrre procura firmata, a favore dell'avv. M._______, qualora fossero rappresentati dal medesimo, nonché ad informare il Tribunale se ed in che misura intendono mantenere il ricorso ai sensi dei considerandi. Tale decisione incidentale è stata notificata il 5 agosto 2021 (cfr. risultanze processuali). I. Con missiva del 9 agosto 2021 (cfr. risultanze processuali), l'avv. M._______ ha comunicato al Tribunale che, dopo discussione con la rappresentanza legale a N._______, può confermare che l'avv. Gentile continuerà a rappresentare i ricorrenti nella presente procedura. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
E. 2 Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 105 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]); sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione quale DTAF]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 3 Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 4 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata).
E. 5.1 Nel provvedimento sindacato, l'autorità inferiore, ha dapprima considerato che il motivo per il quale il padre dei ricorrenti avrebbe inseguito e minacciato la loro famiglia, fosse esclusivamente da ricercare nella persona della sorella H._______, la quale avrebbe dovuto essere riconsegnata al marito talebano. Gli obiettivi del genitore non avrebbero pertanto riguardato personalmente gli insorgenti. Inoltre, le loro dichiarazioni pertinenti dal profilo dell'asilo, si fonderebbero unicamente su delle informazioni provenienti da terzi, che secondo la giurisprudenza del Tribunale non potrebbero essere poste alla base di un timore fondato di persecuzione. Dall'unico contatto telefonico che il richiedente B._______ avrebbe avuto con uno zio (...), non si potrebbe poi desumere alcun elemento di ostilità, di minaccia e neppure di ricerca nei loro confronti come a loro comunicato da terze persone, che li avrebbero pure resi edotti delle circostanze della fuga. L'autorità inferiore è quindi giunta alla conclusione che le loro asserzioni non soddisferebbero le condizioni previste dall'art. 3 LAsi.
E. 5.2 Nel proprio gravame, dopo aver richiamato ed ampliato i fatti esposti in corso di procedura, i ricorrenti avversano le conclusioni della decisione impugnata. In primo luogo essi ritengono che l'autorità inferiore non avrebbe apprezzato correttamente le loro allegazioni relative alle rappresaglie di cui essi, come il resto della loro famiglia, sarebbero stati oggetto sia da parte del padre che dei talebani e che li avrebbero costretti ad espatriare. Invero, con il rapimento della figlia al talebano, la madre degli insorgenti - la quale peraltro si sarebbe così opposta alle norme ed agli usi locali - avrebbe esposto sé stessa e l'intera famiglia - ivi compresi quindi i ricorrenti - nonché l'amico I._______, al rischio di rappresaglie da parte del padre della bambina, dell'uomo alla quale la sorella era stata venduta, nonché da membri appartenenti ai talebani. Difatti, gli insorgenti, dato che il marito di H._______ risulterebbe essere un alto responsabile della provincia di G._______ per conto dei talebani, sarebbero esposti a rappresaglie anche da parte di questi ultimi, nell'ambito di una strategia di pressione tesa a recuperare il controllo di H._______. La serietà delle minacce nei confronti degli interessati, risulterebbe inoltre dalla circostanza del decesso di I._______ Peraltro, la madre ed i fratelli si troverebbero tutt'ora nascosti in Afghanistan, e sarebbero ancora ricercati dal padre dei ricorrenti e dai talebani, come si evincerebbe anche dal doc. 4 prodotto con il gravame. Quest'ultimo documento attesterebbe inoltre come il pericolo per gli insorgenti si sarebbe ulteriormente aggravato, dato come il fratello maggiore "O._______" sarebbe minacciato dell'esecuzione capitale in ragione della sottrazione della sorella al matrimonio forzato. In un secondo tempo, la rappresentante legale degli insorgenti osserva come, vista la giovanissima età di questi ultimi, e l'impossibilità di ascoltare la loro madre in audizione, la SEM avrebbe dovuto valutare in modo complessivo le allegazioni dei ricorrenti, ivi comprese quindi le spiegazioni fornite loro dalla madre, alfine di valutare la pertinenza dei motivi d'asilo dei minori, in ossequio al disposto dell'art. 7 cpv. 5 OAsi 1. In tal senso, considera che la giurisprudenza citata dalla SEM a supporto, risulterebbe inapplicabile alla presente fattispecie, in quanto essa si riferirebbe unicamente ad allegazioni rese da richiedenti l'asilo adulti. Da ultimo, gli insorgenti ritengono di aver partecipato ad un'audizione svolta dalla SEM con lo stesso stile d'interrogazione usato nelle audizioni di richiedenti asilo adulti, in difformità con quanto statuito dalla sentenza di principio DTAF 2014/30. A mente loro, tale procedere avrebbe concorso ad un accertamento inaccurato dei fatti determinanti giusta l'art. 12 PA ed avrebbe leso il loro diritto di essere sentiti quali minori, previsto all'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), l'art. 29 PA e l'art. 29 cpv. 2 Cost. In tal senso, essi chiedono al Tribunale in subordine, di restituire gli atti alla SEM, perché possa valutare i documenti prodotti con il ricorso e procedere con una nuova audizione rispettosa delle modalità previste per l'audizione dei minori.
E. 6.1 Appare d'uopo giudizioso esaminare le doglianze formali sollevate dagli insorgenti, ovvero il mancato rispetto delle condizioni dell'audizione condotta dall'autorità inferiore con i minori, che avrebbe concorso all'accertamento inaccurato dei fatti determinanti ex art. 12 PA e leso il diritto di essere sentito degli RMNA.
E. 6.2 La qualità di minore non accompagnato, impone invero alla SEM il rispetto di esigenze particolari d'istruzione nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo che il Tribunale ha già avuto modo di specificare nella DTAF 2014/30 (cfr. in particolare consid. 2.3.2), alla quale si può senz'altro rinviare per ulteriori dettagli. Venendo al caso in parola, v'è dapprima da premettere come non bisogna misconoscere che, sebbene i criteri summenzionati siano stati ripresi direttamente dalla giurisprudenza, si tratta di semplici raccomandazioni a garanzia del trattamento uniforme del minore (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 5.1). Proseguendo nell'analisi, nessun indizio agli atti all'inserto lascia trasparire che le esigenze legate alla minore età dei ricorrenti sviluppate dalla giurisprudenza summenzionata, siano state misconosciute nella fattispecie. Invero, la rappresentante legale degli insorgenti, nonché loro persona di fiducia, è stata debitamente convocata alle loro audizioni sui motivi d'asilo tenutesi con i minori, ed ella vi era presente. Durante le stesse audizioni, la funzionaria della SEM responsabile ha iniziato a spiegare ai richiedenti la funzione dell'audizione e come sarebbe stata suddivisa, la disposizione della sala e le persone presenti all'audizione, nonché i loro diritti ed i loro obblighi, in particolare quello di dire la verità, nonché osservando come fosse importante che si sentissero a loro agio durante la medesima. Proseguendo, ha iniziato a porre dei quesiti aperti agli insorgenti nelle varie parti dell'audizione, chiedendo loro, anche se brevemente riguardo il loro stato di salute, come pure lasciandoli esprimere liberamente circa i loro motivi d'asilo (cfr. atti SEM n. 31/16, D88 seg., pag. 10 seg.; n. 32/18, D117 seg., pag. 11 seg.), ponendo soltanto successivamente dei quesiti più dettagliati (cfr. atti SEM n. 31/16, D90 segg., pag. 11 segg.; n. 32/18, D119 segg., pag. 12 segg.), nonché assicurandosi più volte di aver compreso effettivamente quanto riferito ed inteso dal minore interessato (cfr. atti SEM n. 31/16, D57, pag. 7; D87, pag. 10; D108 seg., pag. 12; D111 seg., pag. 13; n. 32/18, D42 seg., pag. 5; D71, pag. 7; D98, pag. 10; D107, pag. 10; D115, pag. 11; D147 seg., pag. 15 e D150, pag. 15). Lungo il corso dell'audizione, i richiedenti non hanno peraltro dato prova di aver avuto difficoltà particolari, segnatamente di comprensione, che non siano comunque state risolte nel corso dell'audizione stessa, beneficiando inoltre di adeguate pause durante la medesima. Inoltre, la loro rappresentante legale non appare essere intervenuta né all'inizio dell'audizione né nel corso della stessa, e neppure in seguito, segnatamente con il parere, per segnalare eventuali irregolarità delle audizioni tenutesi. Neppure con il ricorso, essa concretizza meglio quali elementi non sarebbero stati considerati nelle audizioni - avendo peraltro negato ve ne fossero allorché le era stata fornita l'occasione di esprimersi in merito durante le medesime (cfr. atti SEM n. 31/16, D129, pag. 15; n. 32/18, D157, pag. 16) - o in cosa l'audizione sarebbe manchevole rispetto a quanto predisposto dalla giurisprudenza in materia. Dal canto suo, il Tribunale ritiene che non vi siano segnatamente indizi che lascino presagire che l'audizione non si sia svolta in un clima disteso e con dei quesiti adattati all'età ed alle capacità dei minori interessati.
E. 6.3 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, non ricorrono in specie gli estremi per un'invalidazione degli atti procedurali in questione, in quanto non si può ritenere che, nel caso in esame, siano rintracciabili un accumulo di fattori negativi che avrebbero condotto alla stesura di verbali d'audizione insufficienti per pronunciarsi con cognizione di causa sui motivi d'asilo addotti dai medesimi, né è ravvisabile nei medesimi alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti. Le doglianze espresse in tal senso dagli insorgenti, vanno pertanto respinte.
E. 7 Per quanto concerne il merito della questione, d'ingresso il Tribunale rileva che, essendo i ricorrenti stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione della SEM del 25 giugno 2021, e non avendo gli insorgenti contestato in modo specifico la pronuncia del loro allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato.
E. 8.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 8.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 8.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete.
E. 9.1 Nel caso in parola, il Tribunale ritiene, alla stessa stregua dell'autorità resistente, che gli insorgenti non abbiano dimostrato che le esigenze legali per il riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo siano adempiute. Invero, né dalle asserzioni rilasciate in corso di procedura dai medesimi - la quale verosimiglianza (art. 7 LAsi), a parte quanto verrà riferito dappresso riguardo ai mezzi di prova prodotti soltanto in fase ricorsuale (cfr. infra consid. 9.2), può rimanere in specie indecisa - né d'alcun elemento all'inserto, risulterebbe come i medesimi siano stati l'oggetto, in modo mirato, di persecuzioni determinanti in materia d'asilo, per uno dei motivi enunciati all'art. 3 LAsi. Dalle loro spiegazioni, l'intenzione sia del padre che dei talebani, per il tramite di quest'ultimo - talebani i quali dalle dichiarazioni degli insorgenti rese in corso di procedura dinnanzi alla SEM non se ne desume, a differenza di quanto invece allegato nel loro gravame, che fossero direttamente alla loro ricerca - appariva essere esclusivamente di ricondurre H._______ dal marito talebano (cfr. atti SEM n. 31/16, D88 segg., pag. 10 segg.; n. 32/18, D117 segg., pag. 11 segg.). Ma il loro inseguimento e le minacce a loro riportati da terzi da parte del padre, non sarebbero stati invece ingenerati dal fatto, di per sé solo, che essi siano dei famigliari di H._______ che sarebbero fuggiti con la medesima, come allegato nel ricorso dagli insorgenti. Pertanto, alla base non si tratta di uno dei motivi esaustivamente previsti all'art. 3 cpv. 1 LAsi per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. In tal senso, l'autorità inferiore ha rettamente escluso nella decisione avversata, che per i ricorrenti sia ravvisabile un motivo di persecuzione pertinente ai sensi dell'asilo. Su tali presupposti, neppure può essere riconosciuta una persecuzione riflessa in capo ai ricorrenti, in quanto la medesima non risulta basata su uno dei motivi esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi. In tal senso, non occorre quindi esaminare oltre le argomentazioni esposte per tale aspetto sia nel gravame che nello scritto del 30 luglio 2021, segnatamente rispetto alla mancanza di protezione contro le persecuzioni dei talebani da parte dello Stato afghano. Le considerazioni esposte dai ricorrenti nel gravame circa la necessità di valutare in modo complessivo le loro allegazioni, ivi comprese le spiegazioni a loro fornite dalla madre, per valutarne la pertinenza (cfr. pag. 8 del ricorso), non sono neppure atte a mutare la conclusione del Tribunale sopra esposta. Peraltro, si osserva come nella decisione avversata, la verosimiglianza delle dichiarazioni rese dagli insorgenti non è posta in dubbio dalla SEM, come implicitamente edotto dai medesimi nel ricorso prevalendosi dell'art. 7 cpv. 5 OAsi 1 e della giurisprudenza federale sviluppata per l'apprezzamento del valore probante delle allegazioni rilasciate dai minori, ma ne è vagliata unicamente la rilevanza. Sotto tale profilo, al contrario di quanto concluso dai ricorrenti nel gravame, la giurisprudenza citata dalla SEM in riferimento a motivi di asilo che si baserebbero unicamente su informazioni provenienti da terzi che non fonderebbero un timore fondato di persecuzione (cfr. fra le altre anche le sentenze del Tribunale E-2248/2021 del 3 giugno 2021, D-4794/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.2 e 6.3 con ulteriori riferimenti citati), è applicabile anche ad allegazioni di richiedenti asilo minorenni e non solo a quelle di adulti. Per il resto, né la situazione vigente in Afghanistan, né il desiderio di B._______ di poter studiare, per quanto comprensibile, non appaiono all'evidenza essere dei motivi determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi.
E. 9.2 In relazione poi ai mezzi di prova prodotti con il ricorso dagli insorgenti, anche i medesimi non sono atti a mutare l'apprezzamento che precede. Per quanto concerne lo scritto che, secondo la traduzione contenuta nella scheda descrittiva allegata, sarebbe stato redatto dai "(...)" del "(...)" all'indirizzo di "P._______" in data (...) (secondo il calendario islamico; equivalente al [...] secondo il calendario gregoriano; cfr. sub doc. 4), il Tribunale osserva quanto segue. Non soltanto tale documento è stato prodotto in sede ricorsuale soltanto sotto forma di copia - malgrado con lo scritto del 30 luglio 2021 fosse stata ventilata la produzione degli originali dei documenti prodotti sub doc. 4 e doc. 5 - di modo che la sua autenticità non può essere verificata, ma anche le evenienze riportate non risultano combaciare in alcun modo con quanto narrato dai ricorrenti. Segnatamente, nel mezzo di prova, si accusano sia il figlio maggiore di "P._______'' che la famiglia stessa, di aver abbondonato la fede islamica, e chiedono per questo che consegnino il figlio alle autorità e loro stessi al tribunale perché esso inizi ad indagare, ma concludendo che se una figlia della loro famiglia sposerà un figlio di un mujaheddin essi potranno vivere tranquilli e che i mujaheddin li starebbero cercando e quando li troveranno "faranno quello che devono fare". Tali circostanze, oltreché fra loro apparentemente contraddittorie e sconclusionate (non si comprende ad esempio a quali effettive conseguenze i destinatari dello scritto intimidatorio andrebbero incontro se non ottemperassero agli ordini impartiti), risultano essere completamente discrepanti con le motivazioni che avrebbero indotto i ricorrenti alla fuga, che non hanno mai allegato problematiche dovute alla religione o al loro fratello presente in Svizzera; ma soltanto legate alla sottrazione della sorella H._______ da parte della madre ad un talebano. La sorella H._______ all'epoca della missiva prodotta sarebbe peraltro già stata maritata forzatamente con il medesimo, a differenza di quanto lascerebbe intendere il contenuto dello scritto prodotto sub doc. 4. Non è inoltre in alcun modo ravvisabile in quest'ultimo la tesi sostenuta dagli insorgenti, che il fratello maggiore D._______ sarebbe minacciato dell'esecuzione capitale in ragione della sottrazione della sorella al matrimonio forzato. Infatti, il mezzo di prova in questione, non soltanto non contiene le generalità del loro fratello, ma lo accusano di risiedere in un paese non islamico e di fare "pubblicità contro l'islam", quindi motivazione ben differente che la sottrazione di H._______ al matrimonio forzato, peraltro in un periodo temporale ove il loro fratello D._______ risiedeva già da tempo all'estero. Visto quanto precede, agli occhi del Tribunale, il documento presentato dai ricorrenti appare essere un falso, confezionato ai meri fini della causa e con il fine, probabile, di costruire anche per il fratello D._______ dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga rilevanti ai sensi dell'asilo. Per quanto poi attiene il mezzo di prova prodotto sub doc. 5, anche il medesimo è stato prodotto soltanto in copia, e quindi non ne può essere determinata l'autenticità. Pure lo stesso non riporta nessun nominativo degli sposi, risultando pertanto inconferente a provare alcunché, potendo riferirsi a chiunque. Infine, tale lista di nozze è stata redatta, secondo la data riportata nella scheda di traduzione allegata il "(...)" (secondo il calendario islamico), il cui anno convertito in quello gregoriano copre un periodo dal (...) al (...), periodo in cui né i ricorrenti e men che meno la loro sorella minore d'età H._______ era ancora nata. Tale mezzo di prova, non soltanto quindi non prova quanto affermato dai ricorrenti nel gravame, ma semmai ne mina fortemente la credibilità. Inoltre, visto quanto precede, anche venissero prodotti gli originali dei mezzi di prova sub doc. 4 e doc. 5, essi non muterebbero l'apprezzamento del Tribunale testé esposto in merito agli stessi. Da ultimo le dichiarazioni che avrebbe reso la madre al fratello degli insorgenti sugli eventi che avrebbero condotto alla fuga della famiglia - e di convesso quindi anche le argomentazioni contenute in relazione a tale missiva nello scritto del 30 luglio 2021 dei ricorrenti - nel corso di svariate telefonate intercorse con quest'ultimo, a parte non contenere alcun elemento dimostrativo che siano realmente riconducibili alla madre dei ricorrenti, non sono atte a mutare la conclusione del Tribunale già precedentemente esposta riguardo segnatamente l'irrilevanza dei motivi d'asilo degli insorgenti e l'inconsistenza probatoria dei mezzi di prova sub doc. 4 e doc. 5 inoltrati con il ricorso.
E. 10 Riassumendo, visto quanto precede, le allegazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va confermata.
E. 11 Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.
E. 12 Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
E. 13 Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
E. 14 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che le parti in causa risultano essere minorenni, non appare equo addossare loro le spese processuali. Si rinuncia pertanto a prelevare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF).
E. 15 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Yanick Felley Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3409/2021 Sentenza del 12 agosto 2021 Composizione Giudice Yanick Felley, giudice unico, con l'approvazione della giudice Christa Luterbacher; cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), e B._______, nato il (...), Afghanistan, entrambi rappresentati dall'avv. Michela Gentile, SOS Ticino Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale - Caritas Svizzera, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento); decisione della SEM del 25 giugno 2021 / N (...). Fatti: A. Gli interessati, dichiaratisi minorenni, di nazionalità afghana ed etnia uzbeca, hanno depositato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) giugno 2021, dopo essere giunti su suolo elvetico dalla C._______ - ove avevano presentato una domanda di protezione internazionale il (...) - nell'ambito di una procedura Dublino di ricongiungimento famigliare con il fratello maggiorenne, D._______, già presente in Svizzera (cfr. incarto della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: SEM] N [...], al quale è stata concessa l'ammissione provvisoria). In tale ambito, hanno consegnato della documentazione (...) (cfr. atti SEM n. [{...}]-2/1, 5/2, 6/2, 13/1, 14/1, 17/2, 22/2 e gli atti SEM dell'incarto Dublin-In). B. L'11 giugno 2021, i richiedenti minorenni non accompagnati (di seguito: RMNA), hanno sottoscritto una procura di rappresentanza legale, la quale nominata rappresentante legale ha funto anche quale persona di fiducia dei minori ai sensi dell'art. 7 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 (OAsi 1, RS 142.311; cfr. atti SEM n. 24/1 e 25/1). C. Il (...) giugno 2021, si sono tenuti con entrambi gli RMNA dei verbali d'audizione ex art. 26 cpv. 3 della legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) rispettivamente ai sensi dell'art. 29 LAsi, ove i medesimi si sono in particolare espressi circa la loro identità, il loro viaggio d'espatrio, i motivi d'asilo nonché riguardo il loro stato di salute (cfr. atti SEM n. 31/16 e 32/18). Per quanto qui rilevante, in sostanza essi hanno dichiarato di provenire dal villaggio di E._______, sito nel distretto di F._______, nella provincia di G._______. Il padre non avrebbe voluto loro bene; avrebbe maltrattato, picchiato ed insultato la madre, così come i fratelli e loro stessi. Dopo aver lasciato la casa del padre, che nel frattempo si sarebbe risposato, non avrebbero più avuto alcun contatto con il medesimo. B._______ ha riferito come a seguito del matrimonio del padre con una seconda donna, quest'ultimo li avrebbe odiati ed avrebbe venduto per denaro ad un talebano, la sorella minore H._______, la quale avrebbe dovuto sposare il precitato. La madre, con l'aiuto di uno zio, I._______, sarebbe riuscita a recuperare la sorella H._______ e da quel momento essi, assieme alla madre ed agli altri fratelli si sarebbero dati alla fuga, vivendo in diversi luoghi. Invero il padre li avrebbe inseguiti e cercati continuamente, in quanto voleva riprendere la figlia H._______ per riconsegnarla ai talebani, che a loro volta avrebbero minacciato il genitore per ritrovare la figlia. Dal canto suo, A._______ ha narrato che allorché il padre avrebbe venduto la sorella per darla in moglie ad un capo dei talebani, avrebbero ancora vissuto tutti nella casa paterna. La madre avrebbe successivamente pagato qualcuno perché recuperasse la sorella H._______, lasciando in seguito immantinente la casa del padre. In tal senso, si sarebbero dapprima trasferiti a casa di uno zio (...) nel medesimo villaggio, ed in seguito in altre località afghane, sino ad espatriare verso l'J._______, la K._______ ed infine la C._______. L'espatrio sarebbe stato motivato dal fatto che il padre li avrebbe inseguiti e minacciati, in quanto i talebani avrebbero preteso, forse minacciando a loro volta il genitore, che quest'ultimo recuperasse e riconsegnasse loro la sorella H._______ nonché chiedendogli del denaro. Invero il padre sarebbe stato un uomo molto ricco che può tutto, ed avrebbe voluto che la sorella H._______ fosse riconsegnata al marito talebano. Entrambi gli RMNA hanno raccontato che allorché si sarebbero trovati in K._______ e viaggiavano in due automobili diverse, quella della madre sarebbe stata fermata dalla polizia (...) e la genitrice con gli altri fratelli presenti sarebbero stati rimpatriati in Afghanistan. Durante l'unico contatto telefonico che B._______ ha riferito di aver avuto con uno zio (...) mentre si trovavano in K._______, quest'ultimo gli avrebbe chiesto dove si trovavano e cosa stavano facendo, dopo di che la telefonata sarebbe stata interrotta. Attualmente la madre risiederebbe nel villaggio di provenienza, forse in compagnia della sorella H._______ e degli altri fratelli. Ella avrebbe riferito che starebbe bene, anche se vi sarebbe la guerra e la presenza dei talebani. Interrogato su cosa l'attenderebbe in caso di rientro in Afghanistan, B._______ ha riferito di non voler ritornare in patria, a causa del conflitto in essere nonché poiché vorrebbe studiare (cfr. atto SEM n. 31/16, D88, pag. 10 e D125, pag. 14). Dal canto suo, A._______, ha riferito di aver timore soltanto del padre, ed anche lui che nel loro Paese vi sarebbe la guerra (cfr. atto SEM n. 32/18, D154, pag. 15). D. Con parere del 23 giugno 2021 (cfr. atto SEM n. 35/2), la rappresentante legale dei richiedenti asilo ha espresso le sue osservazioni al progetto di decisione della SEM reso in medesima data (cfr. atto SEM n. 34/7). E. Per il tramite della decisione del 25 giugno 2021, notificata lo stesso giorno (cfr. atto SEM n. 37/1), l'autorità inferiore non ha riconosciuto la qualità di rifugiato ai richiedenti, ha respinto le loro domande d'asilo ed ha pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera, concedendo loro tuttavia l'ammissione provvisoria, a causa dell'inesigibilità dell'esecuzione del loro allontanamento, nonché attribuendoli al L._______, ove già risiederebbe il loro fratello maggiore (cfr. anche in merito gli atti SEM n. 44/1 e 45/2). F. Per mezzo del plico raccomandato del 26 luglio 2021 (cfr. risultanze processuali), gli insorgenti hanno impugnato la decisione succitata con ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale), chiedendo a titolo principale l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, ed a titolo subordinato, la restituzione degli atti alla SEM per un nuovo esame delle allegazioni e per complemento istruttorio. Contestualmente, hanno presentato istanza di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Al gravame, quale nuova documentazione, hanno allegato: copia di un supposto scritto dei talebani, datato (...) (secondo il calendario islamico) e la relativa scheda descrittiva di traduzione in italiano (cfr. documenti rubricati dai ricorrenti sub doc. 4), nonché copia di una lista di nozze, datata (...) (sempre secondo il calendario islamico) e l'annessa scheda descrittiva di traduzione in italiano del mezzo di prova (cfr. documenti denominati dai ricorrenti sub doc. 5). G. Con scritto del 30 luglio 2021 (cfr. risultanze processuali) la rappresentante legale degli insorgenti, ha inoltrato in allegato una missiva sottoscritta dal fratello dei ricorrenti, D._______, e datata (...), che riporterebbe le dichiarazioni rese a quest'ultimo dalla madre degli insorgenti (cfr. di seguito: sub doc. 6), con copia del permesso (...) di D._______. Della predetta come pure delle allegazioni integrative al ricorso contenute nello scritto del 30 luglio 2021 si dirà, per quanto necessario, dappresso. H. Il giudice istruttore del Tribunale in carica della procedura, con decisione incidentale del 4 agosto 2021, dapprima accusando ricezione del ricorso, ha preso atto che con decisioni separate del (...) giugno 2021, l'(...)("[...]") del L._______, ha nominato quale rappresentante legale degli RMNA in virtù dell'art. 17 cpv. 3 lett. b LAsi in relazione con l'art. 7 cpv. 2 OAsi 1, l'avv. M._______, il quale fungerebbe anche quale persona di fiducia dei minori (cfr. atto SEM n. 40/9). Ha pertanto invitato i ricorrenti a regolarizzare la loro posizione in merito alla propria rappresentanza processuale, ai sensi dei considerandi, entro 7 giorni dal ricevimento, con la comminatoria che trascorso infruttuoso il termine, il Tribunale considererà l'avv. Gentile - la quale aveva inoltrato il ricorso del 26 luglio 2021 - quale rappresentante legale degli insorgenti nella presente procedura, ed ogni futura corrispondenza o decisione sarà notificata per il suo tramite. Ha parimenti invitato i ricorrenti, entro il medesimo termine succitato, a produrre procura firmata, a favore dell'avv. M._______, qualora fossero rappresentati dal medesimo, nonché ad informare il Tribunale se ed in che misura intendono mantenere il ricorso ai sensi dei considerandi. Tale decisione incidentale è stata notificata il 5 agosto 2021 (cfr. risultanze processuali). I. Con missiva del 9 agosto 2021 (cfr. risultanze processuali), l'avv. M._______ ha comunicato al Tribunale che, dopo discussione con la rappresentanza legale a N._______, può confermare che l'avv. Gentile continuerà a rappresentare i ricorrenti nella presente procedura. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi).
2. Il ricorso, presentato tempestivamente (art. 105 LAsi e art. 10 dell'Ordinanza del 1° aprile 2020 sui provvedimenti nel settore dell'asilo in relazione al coronavirus [Ordinanza Covid-19 asilo, RS 142.318]); sentenza del Tribunale D-4820/2020 del 10 novembre 2020 consid. 7 [prevista per la pubblicazione quale DTAF]), contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31-33 LTAF), è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e art. 52 cpv. 1 PA. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
3. Giusta l'art. 111 lett. e LAsi, il presente ricorso è deciso dal giudice in qualità di giudice unico con l'approvazione di una seconda giudice, in quanto manifestamente infondato, e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi). Altresì, ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
4. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2 e giurisprudenza ivi citata). 5. 5.1 Nel provvedimento sindacato, l'autorità inferiore, ha dapprima considerato che il motivo per il quale il padre dei ricorrenti avrebbe inseguito e minacciato la loro famiglia, fosse esclusivamente da ricercare nella persona della sorella H._______, la quale avrebbe dovuto essere riconsegnata al marito talebano. Gli obiettivi del genitore non avrebbero pertanto riguardato personalmente gli insorgenti. Inoltre, le loro dichiarazioni pertinenti dal profilo dell'asilo, si fonderebbero unicamente su delle informazioni provenienti da terzi, che secondo la giurisprudenza del Tribunale non potrebbero essere poste alla base di un timore fondato di persecuzione. Dall'unico contatto telefonico che il richiedente B._______ avrebbe avuto con uno zio (...), non si potrebbe poi desumere alcun elemento di ostilità, di minaccia e neppure di ricerca nei loro confronti come a loro comunicato da terze persone, che li avrebbero pure resi edotti delle circostanze della fuga. L'autorità inferiore è quindi giunta alla conclusione che le loro asserzioni non soddisferebbero le condizioni previste dall'art. 3 LAsi. 5.2 Nel proprio gravame, dopo aver richiamato ed ampliato i fatti esposti in corso di procedura, i ricorrenti avversano le conclusioni della decisione impugnata. In primo luogo essi ritengono che l'autorità inferiore non avrebbe apprezzato correttamente le loro allegazioni relative alle rappresaglie di cui essi, come il resto della loro famiglia, sarebbero stati oggetto sia da parte del padre che dei talebani e che li avrebbero costretti ad espatriare. Invero, con il rapimento della figlia al talebano, la madre degli insorgenti - la quale peraltro si sarebbe così opposta alle norme ed agli usi locali - avrebbe esposto sé stessa e l'intera famiglia - ivi compresi quindi i ricorrenti - nonché l'amico I._______, al rischio di rappresaglie da parte del padre della bambina, dell'uomo alla quale la sorella era stata venduta, nonché da membri appartenenti ai talebani. Difatti, gli insorgenti, dato che il marito di H._______ risulterebbe essere un alto responsabile della provincia di G._______ per conto dei talebani, sarebbero esposti a rappresaglie anche da parte di questi ultimi, nell'ambito di una strategia di pressione tesa a recuperare il controllo di H._______. La serietà delle minacce nei confronti degli interessati, risulterebbe inoltre dalla circostanza del decesso di I._______ Peraltro, la madre ed i fratelli si troverebbero tutt'ora nascosti in Afghanistan, e sarebbero ancora ricercati dal padre dei ricorrenti e dai talebani, come si evincerebbe anche dal doc. 4 prodotto con il gravame. Quest'ultimo documento attesterebbe inoltre come il pericolo per gli insorgenti si sarebbe ulteriormente aggravato, dato come il fratello maggiore "O._______" sarebbe minacciato dell'esecuzione capitale in ragione della sottrazione della sorella al matrimonio forzato. In un secondo tempo, la rappresentante legale degli insorgenti osserva come, vista la giovanissima età di questi ultimi, e l'impossibilità di ascoltare la loro madre in audizione, la SEM avrebbe dovuto valutare in modo complessivo le allegazioni dei ricorrenti, ivi comprese quindi le spiegazioni fornite loro dalla madre, alfine di valutare la pertinenza dei motivi d'asilo dei minori, in ossequio al disposto dell'art. 7 cpv. 5 OAsi 1. In tal senso, considera che la giurisprudenza citata dalla SEM a supporto, risulterebbe inapplicabile alla presente fattispecie, in quanto essa si riferirebbe unicamente ad allegazioni rese da richiedenti l'asilo adulti. Da ultimo, gli insorgenti ritengono di aver partecipato ad un'audizione svolta dalla SEM con lo stesso stile d'interrogazione usato nelle audizioni di richiedenti asilo adulti, in difformità con quanto statuito dalla sentenza di principio DTAF 2014/30. A mente loro, tale procedere avrebbe concorso ad un accertamento inaccurato dei fatti determinanti giusta l'art. 12 PA ed avrebbe leso il loro diritto di essere sentiti quali minori, previsto all'art. 12 della Convenzione sui diritti del fanciullo del 20 novembre 1989 (RS 0.107, di seguito: CDF), l'art. 29 PA e l'art. 29 cpv. 2 Cost. In tal senso, essi chiedono al Tribunale in subordine, di restituire gli atti alla SEM, perché possa valutare i documenti prodotti con il ricorso e procedere con una nuova audizione rispettosa delle modalità previste per l'audizione dei minori. 6. 6.1 Appare d'uopo giudizioso esaminare le doglianze formali sollevate dagli insorgenti, ovvero il mancato rispetto delle condizioni dell'audizione condotta dall'autorità inferiore con i minori, che avrebbe concorso all'accertamento inaccurato dei fatti determinanti ex art. 12 PA e leso il diritto di essere sentito degli RMNA. 6.2 La qualità di minore non accompagnato, impone invero alla SEM il rispetto di esigenze particolari d'istruzione nell'ambito della trattazione della domanda d'asilo che il Tribunale ha già avuto modo di specificare nella DTAF 2014/30 (cfr. in particolare consid. 2.3.2), alla quale si può senz'altro rinviare per ulteriori dettagli. Venendo al caso in parola, v'è dapprima da premettere come non bisogna misconoscere che, sebbene i criteri summenzionati siano stati ripresi direttamente dalla giurisprudenza, si tratta di semplici raccomandazioni a garanzia del trattamento uniforme del minore (cfr. nello stesso senso la sentenza del Tribunale D-6763/2018 dell'11 giugno 2020 consid. 5.1). Proseguendo nell'analisi, nessun indizio agli atti all'inserto lascia trasparire che le esigenze legate alla minore età dei ricorrenti sviluppate dalla giurisprudenza summenzionata, siano state misconosciute nella fattispecie. Invero, la rappresentante legale degli insorgenti, nonché loro persona di fiducia, è stata debitamente convocata alle loro audizioni sui motivi d'asilo tenutesi con i minori, ed ella vi era presente. Durante le stesse audizioni, la funzionaria della SEM responsabile ha iniziato a spiegare ai richiedenti la funzione dell'audizione e come sarebbe stata suddivisa, la disposizione della sala e le persone presenti all'audizione, nonché i loro diritti ed i loro obblighi, in particolare quello di dire la verità, nonché osservando come fosse importante che si sentissero a loro agio durante la medesima. Proseguendo, ha iniziato a porre dei quesiti aperti agli insorgenti nelle varie parti dell'audizione, chiedendo loro, anche se brevemente riguardo il loro stato di salute, come pure lasciandoli esprimere liberamente circa i loro motivi d'asilo (cfr. atti SEM n. 31/16, D88 seg., pag. 10 seg.; n. 32/18, D117 seg., pag. 11 seg.), ponendo soltanto successivamente dei quesiti più dettagliati (cfr. atti SEM n. 31/16, D90 segg., pag. 11 segg.; n. 32/18, D119 segg., pag. 12 segg.), nonché assicurandosi più volte di aver compreso effettivamente quanto riferito ed inteso dal minore interessato (cfr. atti SEM n. 31/16, D57, pag. 7; D87, pag. 10; D108 seg., pag. 12; D111 seg., pag. 13; n. 32/18, D42 seg., pag. 5; D71, pag. 7; D98, pag. 10; D107, pag. 10; D115, pag. 11; D147 seg., pag. 15 e D150, pag. 15). Lungo il corso dell'audizione, i richiedenti non hanno peraltro dato prova di aver avuto difficoltà particolari, segnatamente di comprensione, che non siano comunque state risolte nel corso dell'audizione stessa, beneficiando inoltre di adeguate pause durante la medesima. Inoltre, la loro rappresentante legale non appare essere intervenuta né all'inizio dell'audizione né nel corso della stessa, e neppure in seguito, segnatamente con il parere, per segnalare eventuali irregolarità delle audizioni tenutesi. Neppure con il ricorso, essa concretizza meglio quali elementi non sarebbero stati considerati nelle audizioni - avendo peraltro negato ve ne fossero allorché le era stata fornita l'occasione di esprimersi in merito durante le medesime (cfr. atti SEM n. 31/16, D129, pag. 15; n. 32/18, D157, pag. 16) - o in cosa l'audizione sarebbe manchevole rispetto a quanto predisposto dalla giurisprudenza in materia. Dal canto suo, il Tribunale ritiene che non vi siano segnatamente indizi che lascino presagire che l'audizione non si sia svolta in un clima disteso e con dei quesiti adattati all'età ed alle capacità dei minori interessati. 6.3 Alla luce di tutto quanto sopra considerato, non ricorrono in specie gli estremi per un'invalidazione degli atti procedurali in questione, in quanto non si può ritenere che, nel caso in esame, siano rintracciabili un accumulo di fattori negativi che avrebbero condotto alla stesura di verbali d'audizione insufficienti per pronunciarsi con cognizione di causa sui motivi d'asilo addotti dai medesimi, né è ravvisabile nei medesimi alcuna violazione del loro diritto di essere sentiti. Le doglianze espresse in tal senso dagli insorgenti, vanno pertanto respinte.
7. Per quanto concerne il merito della questione, d'ingresso il Tribunale rileva che, essendo i ricorrenti stati posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento nella decisione della SEM del 25 giugno 2021, e non avendo gli insorgenti contestato in modo specifico la pronuncia del loro allontanamento, oggetto del litigio in questa sede risulta pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il rifiuto della loro domanda d'asilo e del riconoscimento della qualità di rifugiato. 8. 8.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 8.2 Sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 8.3 Il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo. Sarà quindi riconosciuto come rifugiato colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) d'essere esposto, in tutta verosimiglianza e in un futuro prossimo, ad una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e 2010/57 consid. 2.5). Sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza ad una razza, ad un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente ad un fondato timore di future persecuzioni. Infatti, colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Sul piano oggettivo, tale timore deve essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi. Non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 e relativi riferimenti). Inoltre, il fondato timore di essere perseguitato presuppone l'esistenza di minacce attuali e concrete. 9. 9.1 Nel caso in parola, il Tribunale ritiene, alla stessa stregua dell'autorità resistente, che gli insorgenti non abbiano dimostrato che le esigenze legali per il riconoscimento della qualità di rifugiato e della concessione dell'asilo siano adempiute. Invero, né dalle asserzioni rilasciate in corso di procedura dai medesimi - la quale verosimiglianza (art. 7 LAsi), a parte quanto verrà riferito dappresso riguardo ai mezzi di prova prodotti soltanto in fase ricorsuale (cfr. infra consid. 9.2), può rimanere in specie indecisa - né d'alcun elemento all'inserto, risulterebbe come i medesimi siano stati l'oggetto, in modo mirato, di persecuzioni determinanti in materia d'asilo, per uno dei motivi enunciati all'art. 3 LAsi. Dalle loro spiegazioni, l'intenzione sia del padre che dei talebani, per il tramite di quest'ultimo - talebani i quali dalle dichiarazioni degli insorgenti rese in corso di procedura dinnanzi alla SEM non se ne desume, a differenza di quanto invece allegato nel loro gravame, che fossero direttamente alla loro ricerca - appariva essere esclusivamente di ricondurre H._______ dal marito talebano (cfr. atti SEM n. 31/16, D88 segg., pag. 10 segg.; n. 32/18, D117 segg., pag. 11 segg.). Ma il loro inseguimento e le minacce a loro riportati da terzi da parte del padre, non sarebbero stati invece ingenerati dal fatto, di per sé solo, che essi siano dei famigliari di H._______ che sarebbero fuggiti con la medesima, come allegato nel ricorso dagli insorgenti. Pertanto, alla base non si tratta di uno dei motivi esaustivamente previsti all'art. 3 cpv. 1 LAsi per ammettere una persecuzione rilevante ai sensi dell'asilo. In tal senso, l'autorità inferiore ha rettamente escluso nella decisione avversata, che per i ricorrenti sia ravvisabile un motivo di persecuzione pertinente ai sensi dell'asilo. Su tali presupposti, neppure può essere riconosciuta una persecuzione riflessa in capo ai ricorrenti, in quanto la medesima non risulta basata su uno dei motivi esposti all'art. 3 cpv. 1 LAsi. In tal senso, non occorre quindi esaminare oltre le argomentazioni esposte per tale aspetto sia nel gravame che nello scritto del 30 luglio 2021, segnatamente rispetto alla mancanza di protezione contro le persecuzioni dei talebani da parte dello Stato afghano. Le considerazioni esposte dai ricorrenti nel gravame circa la necessità di valutare in modo complessivo le loro allegazioni, ivi comprese le spiegazioni a loro fornite dalla madre, per valutarne la pertinenza (cfr. pag. 8 del ricorso), non sono neppure atte a mutare la conclusione del Tribunale sopra esposta. Peraltro, si osserva come nella decisione avversata, la verosimiglianza delle dichiarazioni rese dagli insorgenti non è posta in dubbio dalla SEM, come implicitamente edotto dai medesimi nel ricorso prevalendosi dell'art. 7 cpv. 5 OAsi 1 e della giurisprudenza federale sviluppata per l'apprezzamento del valore probante delle allegazioni rilasciate dai minori, ma ne è vagliata unicamente la rilevanza. Sotto tale profilo, al contrario di quanto concluso dai ricorrenti nel gravame, la giurisprudenza citata dalla SEM in riferimento a motivi di asilo che si baserebbero unicamente su informazioni provenienti da terzi che non fonderebbero un timore fondato di persecuzione (cfr. fra le altre anche le sentenze del Tribunale E-2248/2021 del 3 giugno 2021, D-4794/2020 del 16 febbraio 2021 consid. 6.2 e 6.3 con ulteriori riferimenti citati), è applicabile anche ad allegazioni di richiedenti asilo minorenni e non solo a quelle di adulti. Per il resto, né la situazione vigente in Afghanistan, né il desiderio di B._______ di poter studiare, per quanto comprensibile, non appaiono all'evidenza essere dei motivi determinanti ai sensi dell'art. 3 LAsi. 9.2 In relazione poi ai mezzi di prova prodotti con il ricorso dagli insorgenti, anche i medesimi non sono atti a mutare l'apprezzamento che precede. Per quanto concerne lo scritto che, secondo la traduzione contenuta nella scheda descrittiva allegata, sarebbe stato redatto dai "(...)" del "(...)" all'indirizzo di "P._______" in data (...) (secondo il calendario islamico; equivalente al [...] secondo il calendario gregoriano; cfr. sub doc. 4), il Tribunale osserva quanto segue. Non soltanto tale documento è stato prodotto in sede ricorsuale soltanto sotto forma di copia - malgrado con lo scritto del 30 luglio 2021 fosse stata ventilata la produzione degli originali dei documenti prodotti sub doc. 4 e doc. 5 - di modo che la sua autenticità non può essere verificata, ma anche le evenienze riportate non risultano combaciare in alcun modo con quanto narrato dai ricorrenti. Segnatamente, nel mezzo di prova, si accusano sia il figlio maggiore di "P._______'' che la famiglia stessa, di aver abbondonato la fede islamica, e chiedono per questo che consegnino il figlio alle autorità e loro stessi al tribunale perché esso inizi ad indagare, ma concludendo che se una figlia della loro famiglia sposerà un figlio di un mujaheddin essi potranno vivere tranquilli e che i mujaheddin li starebbero cercando e quando li troveranno "faranno quello che devono fare". Tali circostanze, oltreché fra loro apparentemente contraddittorie e sconclusionate (non si comprende ad esempio a quali effettive conseguenze i destinatari dello scritto intimidatorio andrebbero incontro se non ottemperassero agli ordini impartiti), risultano essere completamente discrepanti con le motivazioni che avrebbero indotto i ricorrenti alla fuga, che non hanno mai allegato problematiche dovute alla religione o al loro fratello presente in Svizzera; ma soltanto legate alla sottrazione della sorella H._______ da parte della madre ad un talebano. La sorella H._______ all'epoca della missiva prodotta sarebbe peraltro già stata maritata forzatamente con il medesimo, a differenza di quanto lascerebbe intendere il contenuto dello scritto prodotto sub doc. 4. Non è inoltre in alcun modo ravvisabile in quest'ultimo la tesi sostenuta dagli insorgenti, che il fratello maggiore D._______ sarebbe minacciato dell'esecuzione capitale in ragione della sottrazione della sorella al matrimonio forzato. Infatti, il mezzo di prova in questione, non soltanto non contiene le generalità del loro fratello, ma lo accusano di risiedere in un paese non islamico e di fare "pubblicità contro l'islam", quindi motivazione ben differente che la sottrazione di H._______ al matrimonio forzato, peraltro in un periodo temporale ove il loro fratello D._______ risiedeva già da tempo all'estero. Visto quanto precede, agli occhi del Tribunale, il documento presentato dai ricorrenti appare essere un falso, confezionato ai meri fini della causa e con il fine, probabile, di costruire anche per il fratello D._______ dei motivi soggettivi insorti dopo la fuga rilevanti ai sensi dell'asilo. Per quanto poi attiene il mezzo di prova prodotto sub doc. 5, anche il medesimo è stato prodotto soltanto in copia, e quindi non ne può essere determinata l'autenticità. Pure lo stesso non riporta nessun nominativo degli sposi, risultando pertanto inconferente a provare alcunché, potendo riferirsi a chiunque. Infine, tale lista di nozze è stata redatta, secondo la data riportata nella scheda di traduzione allegata il "(...)" (secondo il calendario islamico), il cui anno convertito in quello gregoriano copre un periodo dal (...) al (...), periodo in cui né i ricorrenti e men che meno la loro sorella minore d'età H._______ era ancora nata. Tale mezzo di prova, non soltanto quindi non prova quanto affermato dai ricorrenti nel gravame, ma semmai ne mina fortemente la credibilità. Inoltre, visto quanto precede, anche venissero prodotti gli originali dei mezzi di prova sub doc. 4 e doc. 5, essi non muterebbero l'apprezzamento del Tribunale testé esposto in merito agli stessi. Da ultimo le dichiarazioni che avrebbe reso la madre al fratello degli insorgenti sugli eventi che avrebbero condotto alla fuga della famiglia - e di convesso quindi anche le argomentazioni contenute in relazione a tale missiva nello scritto del 30 luglio 2021 dei ricorrenti - nel corso di svariate telefonate intercorse con quest'ultimo, a parte non contenere alcun elemento dimostrativo che siano realmente riconducibili alla madre dei ricorrenti, non sono atte a mutare la conclusione del Tribunale già precedentemente esposta riguardo segnatamente l'irrilevanza dei motivi d'asilo degli insorgenti e l'inconsistenza probatoria dei mezzi di prova sub doc. 4 e doc. 5 inoltrati con il ricorso.
10. Riassumendo, visto quanto precede, le allegazioni dei ricorrenti non soddisfano le condizioni di rilevanza ai sensi dell'art. 3 LAsi. Pertanto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione avversata va confermata.
11. Ne discende che l'autorità inferiore, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il ricorso va pertanto respinto.
12. Avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presunte spese processuali, è divenuta senza oggetto.
13. Infine, ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA).
14. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, andrebbero poste a carico dei ricorrenti (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Tuttavia, visto che le parti in causa risultano essere minorenni, non appare equo addossare loro le spese processuali. Si rinuncia pertanto a prelevare delle spese processuali (art. 6 lett. b TS-TAF).
15. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione, per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. La domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dalle spese processuali, è respinta.
3. Non si prelevano spese processuali.
4. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Yanick Felley Alissa Vallenari Data di spedizione: