Asilo e allontanamento
Sachverhalt
A. L'interessata, di etnia curda, nata il 5 settembre 1973 e con ultima residenza a C._______, Iran, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera insieme alla figlia B._______ in data 23 gennaio 2004. Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stata membro del Partito Comunista dei Lavoratori iraniani (PCLI, Hezbe Comoniste Kargari) dalla primavera del 2001, per il quale avrebbe svolto attività di propaganda e distribuito alcuni opuscoli. Nel settembre del 2003 la richiedente si sarebbe trovata a D._______, in vacanza dalla sorella con la propria figlia, quando il padre le avrebbe telefonato per avvertirla che l'Attelaat (polizia segreta iraniana) l'avrebbe cercata. Detta polizia segreta si sarebbe inoltre recata dai suoceri, dal padre ed al negozio della richiedente, sempre inquisendo su di lei. Impaurita, l'interessata avrebbe deciso, anche su consiglio dei familiari, di non tornare a C._______, bensì di espatriare per raggiungere il marito, già richiedente l'asilo in Svizzera. Questi, in effetti, come risulta dal fascicolo richiamato, è giunto in Svizzera il 1° febbraio 2000 ed ha depositato la propria domanda d'asilo il medesimo giorno. Il 9 marzo 2001 l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, oggi Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la domanda d'asilo del signor F._______ e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile. Contro detta decisione in data 11 aprile 2001 egli è insorto dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). Con decisione 25 aprile 2007 l'UFM ha parzialmente annullato la decisione impugnata, ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'insorgente e l'ha ammesso provvisoriamente in Svizzera. Il 15 maggio 2007, il ricorrente ha ritirato il gravame sui punti di questione dell'asilo e dell'allontanamento. Il ricorso dell'11 aprile 2001 è quindi stato stralciato dai ruoli con decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 28 giugno 2007. B. Con decisione del 9 luglio 2004 l'UFR ha respinto la domanda d'asilo della ricorrente e della figlia e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecito esigibile e possibile. C. Con ricorso del 16 agosto 2004 l'interessata è insorta contro detta decisione dinanzi alla CRA chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. A comprova delle sue allegazioni, ella ha prodotto due copie di articoli di giornale ed una dichiarazione inviata per fax del PCLI con sede in Inghilterra che starebbe a confermare la qualità di membro della ricorrente. D. Con decisione incidentale del 1° ottobre 2004 la CRA ha autorizzato giusta l'art. 42 LAsi la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Considerato la sussistenza di motivi particolari ha rinunciato a richiedere il versamento di un anticipo. Ha quindi invitato l'insorgente a presentare i propri mezzi di prova in originale e completi di traduzione in una lingua nazionale svizzera entro il 18 ottobre 2004. E. In data 18 ottobre 2004 la ricorrente ha chiesto alla CRA di fissare un nuovo termine per la consegna delle traduzioni richieste. Il 15 novembre 2004 l'insorgente ha inoltrato le traduzioni degli articoli di giornale. F. Il 2 febbraio 2005 l'UFM ha chiesto all'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione (attualmente Sezione della popolazione) del Canton Ticino di valutare se fossero adempiute le condizioni necessarie alla concessione dell'ammissione provvisoria in ragione dell'esistenza di una situazione di rigore personale grave a favore delle ricorrenti e del signor E._______ conformemente all'abrogato art. 44 cpv. 3 LAsi. G. Il 23 maggio 2005 l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino ha dato il proprio preavviso negativo alla concessione dell'ammissione provvisoria conformemente all'abrogato art. 44 cpv. 3 LAsi, tenuto conto dello stato di totale dipendenza dall'assistenza pubblica e del fatto che la signora F._______ e la figlia fossero giunte in Svizzera solo all'inizio del 2004. H. Il 27 luglio 2005 la CRA ha, con decisione incidentale, comunicato alla ricorrente le determinazioni dell'UFM in merito all'esame del caso di rigore personale secondo l'allora art. 44 cpv. 3 LAsi, e concesso un termine di trenta giorni per introdurre l'atto di replica. La ricorrente non ha fatto pervenire alcuna replica. I. Al momento dello scioglimento della CRA, il 31 dicembre 2006, l'incarto è stato trasmesso al TAF. J. Con decisione incidentale del 28 marzo 2007 il TAF ha invitato l'UFM ad esprimersi entro il 16 aprile 2007 sullo scritto e sui documenti inviati dal marito della ricorrente il 13 marzo 2007. K. In data 25 aprile 2007 l'UFM ha riesaminato la propria decisione del 9 luglio 2004 e ha concesso l'ammissione provvisoria alla ricorrente in virtù di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ossia le sue attività politiche, con la motivazione che, ai sensi dell'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 soltanto con la partenza dal paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. L. Con decisione incidentale datata 1° maggio 2007 codesto Tribunale ha concesso alla ricorrente un termine fino al 16 maggio 2007, scaduto infruttuoso, per esprimersi sul mantenimento della propria domanda d'asilo. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (18 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). E' pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa; I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Dal 1° gennaio 2007, il TAF guidica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della LTAF. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF).
E. 3 Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; Alfred Kölz/sabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2ª ed., Zurigo 1998, marginale 674 segg.).
E. 4.1 La decisione impugnata è stata redatta in una lingua che non è quella ufficiale del cantone di residenza (Ticino) della richiedente (cfr. GICRA 2004 no 27). Ciò non ha tuttavia impedito alla ricorrente di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito della procedura ricorsuale ella ha infatti potuto difendersi in maniera corretta. Concretamente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Vista quindi la particolarità del caso, nonché il tempo trascorso, per una questione di economia processuale, non si giustifica per eccezione un rinvio all'autorità inferiore per l'emanazione di una decisione nella lingua ufficiale del luogo di residenza della richiedente.
E. 4.2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese, il ricorso è stato presentato però in italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano.
E. 5 Preliminarmente il TAF osserva che, essendo state le ricorrenti poste al beneficio dell'ammissione provvisoria con il riesame parziale da parte dell'UFM della decisione impugnata del 9 luglio 2004, oggetto del litigio in questa sede risultano pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento. Per contro, la conclusione sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento è divenuta senza oggetto.
E. 6 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23).
E. 7.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le allegazioni della ricorrente non sufficientemente verosimili e plausibili, in particolare esso rinvia ai verbali d'audizione per dimostrare come il racconto della ricorrente non adempia i criteri di verosimiglianza di cui anche sopra. Inoltre, l'autorità inferiore segnala che il PCLI opererebbe unicamente all'estero, e non direttamente sul territorio iraniano. Nella decisione impugnata l'UFM evidenzia anche che la ricorrente non sarebbe stata in grado di rendere verosimile la propria adesione né le attività di propaganda per il PCLI. L'UFM osserva che la ricorrente non avrebbe indicato precisamente la data in cui i servizi segreti iraniani l'avrebbero cercata e fa inoltre notare che, se la ricorrente fosse effettivamente stata denunciata per attività sovversive, detti servizi avrebbero perlomeno dato atto ad una perquisizione e ad una ricerca ufficiale. Infine, l'UFM considera la fortuita assenza della ricorrente al momento della venuta degli Atteelaat come un'allegazione stereotipata che non gioverebbe alla credibilità del suo racconto. L'autorità inferiore ha poi ritenuto che, in caso di un rientro in patria, le richiedenti non rischierebbero di essere esposte concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha poi respinto la richiesta di ricongiungimento famigliare dell'insorgente e della figlia con il signor E._______, non disponendo questi dello statuto di rifugiato ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile.
E. 7.2 Nel gravame, l'insorgente ha ribadito la propria appartenenza al PCLI, la propria attività di propaganda e i fatti descritti nelle audizioni. Essa ha allegato una dichiarazione del PCLI inviatale via telefax dall'Inghilterra, che confermerebbe la sua appartenenza a detto partito e due copie di articoli di giornale in lingua farsi che attesterebbero le attività del partito anche su suolo iraniano. Essa ha inoltre aggiunto che se le proprie dichiarazioni sono apparse vaghe all'UFM, il motivo sarebbe da imputare al fatto che ella sarebbe unicamente una parrucchiera poco attiva in seno al partito, e non un'intellettuale. Ella ritiene inoltre di essersi limitata a rispondere alle domande poste dall'UFM, non stando a lei approfondire gli aspetti della propria domanda d'asilo. Ella conclude affermando che il rimpatrio la esporrebbe ad un trattamento inumano e degradante, di conseguenza l'allontanamento non sarebbe ammissibile né ragionevolmente esigibile.
E. 8.1 Questo Tribunale osserva in maniera generale che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Va osservato avantutto che l'autorità inferiore ha ritenuto che il PCLI non sarebbe attivo direttamente in Iran, bensì solamente all'estero. Secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, detto partito è effettivamente attivo essenzialmente all'estero, di conseguenza le informazioni relative alle sue attività sul suolo iraniano sono limitate. Ma esso è anche presente in Iran, ove svolge un'attività importante e dispone di cellule operaie capaci di animare dei movimenti sociali, come ad esempio il ruolo giocato durante le dimostrazioni studentesche del 2002 (cfr. sentenza del TAF D-3410/2006 del 31 luglio 2009). Non è dunque possibile ritenere inverosimile la dichiarazione della ricorrente, secondo la quale ella avrebbe militato per il PCLI nel proprio paese d'origine, unicamente sulla base dell'allegazione che esso non sarebbe attivo in Iran. Tuttavia dagli atti si evincono elementi che permettono di dubitare che ella abbia dimostrato di avere un profilo particolarmente attivo in favore del PCLI prima della fuga. In primo luogo, ella è rimasta molto vaga sulle ragioni che l'avrebbero spinta ad impegnarsi a favore del PCLI, soprattutto in virtù del fatto che ella ha dichiarato di essersi iscritta nel 2001, dunque almeno un anno dopo l'espatrio del marito, sola e con una figlia a carico. Un impegno politico per un'organizzazione proibita e considerata illegale avrebbe messo in pericolo non solo la ricorrente stessa, ma anche le persone a lei più vicine. Sarebbe stato dunque ragionevole attendersi una spiegazione più consistente sulle ragioni dell'insorgente a riguardo del proprio impegno politico, in particolare dal momento in cui essa stessa, conscia dunque del rischio, afferma che "per il fatto che ero membro del partito, ossia contro l'Islam, contro Dio e contro il regime, mi avrebbero torturata fino a farmi morire o mi avrebbero giustiziata" (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2004, pag. 7). L'insorgente non è stata neppure in grado di indicare la sezione in cui sarebbe stata iscritta (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2004, pag. 5), né il motivo che avrebbe causato l'interesse per le sue attività da parte degli Atteelaat, limitandosi a dichiarare che "siccome avevo parlato con la gente del partito, non a tutti piaceva quello che dicevo... evidentemente qualcuno ha fatto la spia" (cfr. ibidem). Peraltro, per sua propria ammissione, essa non avrebbe rivestito alcun ruolo di spicco o di responsabilità all'interno del partito, il suo compito sarebbe consistito infatti nel distribuire opuscoli del partito (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2004, pag. 6). A ciò si aggiunge anche che la ricorrente non ha dimostrato che sia stata avviata alcuna procedura giudiziaria nei suoi confronti, né sarebbe ella stata ricercata in patria dalle autorità. In questo contesto, l'attestazione di appartenenza al PCLI inoltrata dalla ricorrente congiuntamente al ricorso e datata 19 luglio 2004 non risulta decisiva, tanto più che la CRA aveva sollecitato la ricorrente ad inoltrarla in originale e completa di traduzione in una lingua nazionale svizzera entro il 18 ottobre 2004. Siccome la ricorrente non ha adempiuto a tale richiesta, detto documento non può essere considerato.
E. 9 Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni della ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, ovvero che i fatti addotti dalla ricorrente nella presente procedura d'asilo non siano propri a motivare la qualità di rifugiata già al momento della fuga.
E. 10 Ciò posto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 11 La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Pertanto, anche sul punto di questione dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 12 Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento. L'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto.
E. 13 Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (DTF 124 V 89, consid. 6a, pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso, al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente.
E. 13.1 Nella fattispecie le allegazioni ricorsuali della ricorrente al momento dell'inoltro del ricorso, in materia d'esecuzione d'allontanamento, devono considerarsi presumibilmente provviste d'esito favorevole, ritenuto che le probabilità di successo erano superiori a quelle di rigetto. In casu l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti non risultava, prima facie, senz'altro senza problemi. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va accolta. Di conseguenza, non si prelevano spese processuali.
E. 14 Considerato inoltre che la ricorrente non è rappresentata in questa sede e che non risulta, comunque, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. TS-TAF del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]).
E. 15 La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto.
- La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non vengono assegnate ripetibili.
- Comunicazione a: ricorrenti (Raccomandata) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) F._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3310/2006/gam {T 0/2} Sentenza del 22 giugno 2010 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), François Badoud e Gérald Bovier, cancelliere Carlo Monti. Parti A._______, B._______, Iran, ricorrenti, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore; Oggetto Asilo; decisione dell'UFM del 9 luglio 2004 / N [...]. Fatti: A. L'interessata, di etnia curda, nata il 5 settembre 1973 e con ultima residenza a C._______, Iran, ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera insieme alla figlia B._______ in data 23 gennaio 2004. Sentita sui motivi d'asilo, la richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di essere stata membro del Partito Comunista dei Lavoratori iraniani (PCLI, Hezbe Comoniste Kargari) dalla primavera del 2001, per il quale avrebbe svolto attività di propaganda e distribuito alcuni opuscoli. Nel settembre del 2003 la richiedente si sarebbe trovata a D._______, in vacanza dalla sorella con la propria figlia, quando il padre le avrebbe telefonato per avvertirla che l'Attelaat (polizia segreta iraniana) l'avrebbe cercata. Detta polizia segreta si sarebbe inoltre recata dai suoceri, dal padre ed al negozio della richiedente, sempre inquisendo su di lei. Impaurita, l'interessata avrebbe deciso, anche su consiglio dei familiari, di non tornare a C._______, bensì di espatriare per raggiungere il marito, già richiedente l'asilo in Svizzera. Questi, in effetti, come risulta dal fascicolo richiamato, è giunto in Svizzera il 1° febbraio 2000 ed ha depositato la propria domanda d'asilo il medesimo giorno. Il 9 marzo 2001 l'allora Ufficio federale dei rifugiati (UFR, oggi Ufficio federale della migrazione, UFM) ha respinto la domanda d'asilo del signor F._______ e pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecita, esigibile e possibile. Contro detta decisione in data 11 aprile 2001 egli è insorto dinanzi alla Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo (CRA). Con decisione 25 aprile 2007 l'UFM ha parzialmente annullato la decisione impugnata, ha riconosciuto la qualità di rifugiato all'insorgente e l'ha ammesso provvisoriamente in Svizzera. Il 15 maggio 2007, il ricorrente ha ritirato il gravame sui punti di questione dell'asilo e dell'allontanamento. Il ricorso dell'11 aprile 2001 è quindi stato stralciato dai ruoli con decisione del Tribunale amministrativo federale (TAF) del 28 giugno 2007. B. Con decisione del 9 luglio 2004 l'UFR ha respinto la domanda d'asilo della ricorrente e della figlia e pronunciato il loro allontanamento dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso siccome lecito esigibile e possibile. C. Con ricorso del 16 agosto 2004 l'interessata è insorta contro detta decisione dinanzi alla CRA chiedendo, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata, la concessione dell'asilo e, in via sussidiaria, l'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. A comprova delle sue allegazioni, ella ha prodotto due copie di articoli di giornale ed una dichiarazione inviata per fax del PCLI con sede in Inghilterra che starebbe a confermare la qualità di membro della ricorrente. D. Con decisione incidentale del 1° ottobre 2004 la CRA ha autorizzato giusta l'art. 42 LAsi la ricorrente a soggiornare in Svizzera fino al termine della procedura. Considerato la sussistenza di motivi particolari ha rinunciato a richiedere il versamento di un anticipo. Ha quindi invitato l'insorgente a presentare i propri mezzi di prova in originale e completi di traduzione in una lingua nazionale svizzera entro il 18 ottobre 2004. E. In data 18 ottobre 2004 la ricorrente ha chiesto alla CRA di fissare un nuovo termine per la consegna delle traduzioni richieste. Il 15 novembre 2004 l'insorgente ha inoltrato le traduzioni degli articoli di giornale. F. Il 2 febbraio 2005 l'UFM ha chiesto all'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione (attualmente Sezione della popolazione) del Canton Ticino di valutare se fossero adempiute le condizioni necessarie alla concessione dell'ammissione provvisoria in ragione dell'esistenza di una situazione di rigore personale grave a favore delle ricorrenti e del signor E._______ conformemente all'abrogato art. 44 cpv. 3 LAsi. G. Il 23 maggio 2005 l'allora Sezione dei permessi e dell'immigrazione del Canton Ticino ha dato il proprio preavviso negativo alla concessione dell'ammissione provvisoria conformemente all'abrogato art. 44 cpv. 3 LAsi, tenuto conto dello stato di totale dipendenza dall'assistenza pubblica e del fatto che la signora F._______ e la figlia fossero giunte in Svizzera solo all'inizio del 2004. H. Il 27 luglio 2005 la CRA ha, con decisione incidentale, comunicato alla ricorrente le determinazioni dell'UFM in merito all'esame del caso di rigore personale secondo l'allora art. 44 cpv. 3 LAsi, e concesso un termine di trenta giorni per introdurre l'atto di replica. La ricorrente non ha fatto pervenire alcuna replica. I. Al momento dello scioglimento della CRA, il 31 dicembre 2006, l'incarto è stato trasmesso al TAF. J. Con decisione incidentale del 28 marzo 2007 il TAF ha invitato l'UFM ad esprimersi entro il 16 aprile 2007 sullo scritto e sui documenti inviati dal marito della ricorrente il 13 marzo 2007. K. In data 25 aprile 2007 l'UFM ha riesaminato la propria decisione del 9 luglio 2004 e ha concesso l'ammissione provvisoria alla ricorrente in virtù di motivi soggettivi insorti dopo la fuga, ossia le sue attività politiche, con la motivazione che, ai sensi dell'art. 54 LAsi, non è concesso asilo al richiedente che è divenuto rifugiato ai sensi dell'art. 3 soltanto con la partenza dal paese d'origine o di provenienza oppure in ragione del comportamento dopo la partenza. L. Con decisione incidentale datata 1° maggio 2007 codesto Tribunale ha concesso alla ricorrente un termine fino al 16 maggio 2007, scaduto infruttuoso, per esprimersi sul mantenimento della propria domanda d'asilo. M. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti negli scritti verranno ripresi nei considerandi qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto: 1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione delle decisioni previste all'art. 32 LTAF, il TAF, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalla autorità menzionate all'art. 33 LTAF. L'UFM rientra tra dette autorità (cfr. art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. La ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). E' pertanto legittimata ad aggravarsi contro di essa; I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 50 PA e 108 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 PA) sono soddisfatti e pure gli altri presupposti processuali sono parimenti adempiuti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso. 2. Dal 1° gennaio 2007, il TAF guidica, in quanto sia competente, i ricorsi pendenti presso le commissioni federali di ricorso o d'arbitrato o presso i servizi dei ricorsi dei dipartimenti al momento dell'entrata in vigore della LTAF. Il giudizio si svolge secondo il nuovo diritto processuale (art. 53 cpv. 2 LTAF). 3. Con ricorso al Tribunale amministrativo federale, possono essere invocati la violazione del diritto federale, l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti e l'inadeguatezza (art. 49 PA). Il Tribunale amministrativo federale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. sentenza del TAF D-4917/2006 del 12 luglio 2007, consid. 3; Pierre Moor, Droit administratif, vol. II, 2ª ed., Berna 2002, n. 2.2.6.5). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati. L'autorità competente procede infatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (DTF 122 V 157, consid. 1a; DTF 121 V 204, consid. 6c; Alfred Kölz/sabelle Häner, Verwaltungsverfahren und Verwaltungs-rechtspflege des Bundes, 2ª ed., Zurigo 1998, marginale 674 segg.). 4. 4.1 La decisione impugnata è stata redatta in una lingua che non è quella ufficiale del cantone di residenza (Ticino) della richiedente (cfr. GICRA 2004 no 27). Ciò non ha tuttavia impedito alla ricorrente di comprenderne la portata e di deferirla all'istanza superiore. Nell'ambito della procedura ricorsuale ella ha infatti potuto difendersi in maniera corretta. Concretamente è stata in grado di dedurre i fatti su cui la decisione si fonda e le ragioni per cui è stata pronunciata. Vista quindi la particolarità del caso, nonché il tempo trascorso, per una questione di economia processuale, non si giustifica per eccezione un rinvio all'autorità inferiore per l'emanazione di una decisione nella lingua ufficiale del luogo di residenza della richiedente. 4.2 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in francese, il ricorso è stato presentato però in italiano, di modo che la presente sentenza va redatta in italiano. 5. Preliminarmente il TAF osserva che, essendo state le ricorrenti poste al beneficio dell'ammissione provvisoria con il riesame parziale da parte dell'UFM della decisione impugnata del 9 luglio 2004, oggetto del litigio in questa sede risultano pertanto essere esclusivamente la decisione riguardante il mancato riconoscimento della qualità di rifugiato dell'insorgente, il conseguente rifiuto della sua domanda d'asilo, nonché la pronuncia dell'allontanamento. Per contro, la conclusione sul punto di questione dell'esecuzione dell'allontanamento è divenuta senza oggetto. 6. La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). Giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi sono rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integralità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). In altre parole, per poter ammettere la verosimiglianza, ai sensi dei summenzionati disposti, delle dichiarazioni determinanti rese da un richiedente l'asilo, occorre che le stesse abbiano insito un grado di convinzione logica tale da prevalere in modo preponderante sulla possibilità del contrario, così che quest'ultima risulti secondaria (cfr. Giurisprudenza ed informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 1993 n. 21). Le dichiarazioni devono essere attendibili, cioè resistenti alle obiezioni, precise, ovvero non generiche e non suscettibili di diversa interpretazione (altrettanto o più verosimile), e concordanti, o meglio non in contrasto fra loro e nemmeno con altri dati o elementi certi. Peraltro, il giudizio sulla verosimiglianza dev'essere il frutto di una valutazione complessiva, e non esclusivamente atomizzata, delle singole allegazioni decisive, in modo da consentire di limitare al minimo il rischio dell'approssimazione, ovvero il pericolo di fondare il giudizio valorizzando, contro indiscutibili postulati di civiltà giuridica, semplici impressioni dell'autorità giudicante (cfr. GICRA 1995 n. 23). 7. 7.1 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto le allegazioni della ricorrente non sufficientemente verosimili e plausibili, in particolare esso rinvia ai verbali d'audizione per dimostrare come il racconto della ricorrente non adempia i criteri di verosimiglianza di cui anche sopra. Inoltre, l'autorità inferiore segnala che il PCLI opererebbe unicamente all'estero, e non direttamente sul territorio iraniano. Nella decisione impugnata l'UFM evidenzia anche che la ricorrente non sarebbe stata in grado di rendere verosimile la propria adesione né le attività di propaganda per il PCLI. L'UFM osserva che la ricorrente non avrebbe indicato precisamente la data in cui i servizi segreti iraniani l'avrebbero cercata e fa inoltre notare che, se la ricorrente fosse effettivamente stata denunciata per attività sovversive, detti servizi avrebbero perlomeno dato atto ad una perquisizione e ad una ricerca ufficiale. Infine, l'UFM considera la fortuita assenza della ricorrente al momento della venuta degli Atteelaat come un'allegazione stereotipata che non gioverebbe alla credibilità del suo racconto. L'autorità inferiore ha poi ritenuto che, in caso di un rientro in patria, le richiedenti non rischierebbero di essere esposte concretamente ad una pena o ad un trattamento contrario all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101). L'UFM ha poi respinto la richiesta di ricongiungimento famigliare dell'insorgente e della figlia con il signor E._______, non disponendo questi dello statuto di rifugiato ai sensi dell'art. 51 cpv. 1 LAsi. Pertanto, l'esecuzione dell'allontanamento sarebbe ammissibile, esigibile e possibile. 7.2 Nel gravame, l'insorgente ha ribadito la propria appartenenza al PCLI, la propria attività di propaganda e i fatti descritti nelle audizioni. Essa ha allegato una dichiarazione del PCLI inviatale via telefax dall'Inghilterra, che confermerebbe la sua appartenenza a detto partito e due copie di articoli di giornale in lingua farsi che attesterebbero le attività del partito anche su suolo iraniano. Essa ha inoltre aggiunto che se le proprie dichiarazioni sono apparse vaghe all'UFM, il motivo sarebbe da imputare al fatto che ella sarebbe unicamente una parrucchiera poco attiva in seno al partito, e non un'intellettuale. Ella ritiene inoltre di essersi limitata a rispondere alle domande poste dall'UFM, non stando a lei approfondire gli aspetti della propria domanda d'asilo. Ella conclude affermando che il rimpatrio la esporrebbe ad un trattamento inumano e degradante, di conseguenza l'allontanamento non sarebbe ammissibile né ragionevolmente esigibile. 8. 8.1 Questo Tribunale osserva in maniera generale che, come rettamente rilevato dall'autorità inferiore nella decisione impugnata, le dichiarazioni determinanti in materia d'asilo rese dalla ricorrente s'esauriscono in mere, generiche ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso. Va osservato avantutto che l'autorità inferiore ha ritenuto che il PCLI non sarebbe attivo direttamente in Iran, bensì solamente all'estero. Secondo le informazioni a disposizione di questo Tribunale, detto partito è effettivamente attivo essenzialmente all'estero, di conseguenza le informazioni relative alle sue attività sul suolo iraniano sono limitate. Ma esso è anche presente in Iran, ove svolge un'attività importante e dispone di cellule operaie capaci di animare dei movimenti sociali, come ad esempio il ruolo giocato durante le dimostrazioni studentesche del 2002 (cfr. sentenza del TAF D-3410/2006 del 31 luglio 2009). Non è dunque possibile ritenere inverosimile la dichiarazione della ricorrente, secondo la quale ella avrebbe militato per il PCLI nel proprio paese d'origine, unicamente sulla base dell'allegazione che esso non sarebbe attivo in Iran. Tuttavia dagli atti si evincono elementi che permettono di dubitare che ella abbia dimostrato di avere un profilo particolarmente attivo in favore del PCLI prima della fuga. In primo luogo, ella è rimasta molto vaga sulle ragioni che l'avrebbero spinta ad impegnarsi a favore del PCLI, soprattutto in virtù del fatto che ella ha dichiarato di essersi iscritta nel 2001, dunque almeno un anno dopo l'espatrio del marito, sola e con una figlia a carico. Un impegno politico per un'organizzazione proibita e considerata illegale avrebbe messo in pericolo non solo la ricorrente stessa, ma anche le persone a lei più vicine. Sarebbe stato dunque ragionevole attendersi una spiegazione più consistente sulle ragioni dell'insorgente a riguardo del proprio impegno politico, in particolare dal momento in cui essa stessa, conscia dunque del rischio, afferma che "per il fatto che ero membro del partito, ossia contro l'Islam, contro Dio e contro il regime, mi avrebbero torturata fino a farmi morire o mi avrebbero giustiziata" (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2004, pag. 7). L'insorgente non è stata neppure in grado di indicare la sezione in cui sarebbe stata iscritta (cfr. verbale d'audizione del 27 gennaio 2004, pag. 5), né il motivo che avrebbe causato l'interesse per le sue attività da parte degli Atteelaat, limitandosi a dichiarare che "siccome avevo parlato con la gente del partito, non a tutti piaceva quello che dicevo... evidentemente qualcuno ha fatto la spia" (cfr. ibidem). Peraltro, per sua propria ammissione, essa non avrebbe rivestito alcun ruolo di spicco o di responsabilità all'interno del partito, il suo compito sarebbe consistito infatti nel distribuire opuscoli del partito (cfr. verbale d'audizione del 20 febbraio 2004, pag. 6). A ciò si aggiunge anche che la ricorrente non ha dimostrato che sia stata avviata alcuna procedura giudiziaria nei suoi confronti, né sarebbe ella stata ricercata in patria dalle autorità. In questo contesto, l'attestazione di appartenenza al PCLI inoltrata dalla ricorrente congiuntamente al ricorso e datata 19 luglio 2004 non risulta decisiva, tanto più che la CRA aveva sollecitato la ricorrente ad inoltrarla in originale e completa di traduzione in una lingua nazionale svizzera entro il 18 ottobre 2004. Siccome la ricorrente non ha adempiuto a tale richiesta, detto documento non può essere considerato. 9. Visto quanto precede, questo Tribunale ritiene che l'UFM ha rettamente considerato le dichiarazioni della ricorrente come non realizzanti le condizioni di verosimiglianza previste dall'art. 7 LAsi, ovvero che i fatti addotti dalla ricorrente nella presente procedura d'asilo non siano propri a motivare la qualità di rifugiata già al momento della fuga. 10. Ciò posto, il ricorso sul punto di questione dell'asilo, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 11. La ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). Pertanto, anche sul punto di questione dell'allontanamento il ricorso non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. Ne discende che l'UFM, con la decisione impugnata, non ha violato il diritto federale, né abusato del suo potere di apprezzamento. L'autorità di prime cure non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti ed inoltre la decisione non è inadeguata (art. 106 LAsi), per il che il ricorso va respinto. 13. Giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, se una parte non dispone dei mezzi necessari e le sue conclusioni non sembrano prive di possibilità di successo, l'autorità di ricorso, il suo presidente o il giudice dell'istruzione la dispensa, a domanda, dopo il deposito del ricorso, dal pagamento delle spese processuali. In particolare, l'assistenza giudiziaria viene ammessa solo nei casi in cui le probabilità d'esito favorevole del ricorso siano superiori a quelle di rigetto, o, perlomeno, se non siano eccessivamente inferiori a quest'ultime. L'autorità chiamata a pronunciarsi sulla richiesta deve, altresì, sulla base degli atti a sua disposizione, procedere ad un apprezzamento anticipato e sommario dei mezzi di prova per determinare l'esito probabile della procedura (DTF 124 V 89, consid. 6a, pag. 89). Per la concessione dell'assistenza giudiziaria, il criterio della probabilità di successo del ricorso, secondo la dottrina e in base alla giurisprudenza federale, è decisivo (BENOIT BOVAY, Procédure administrative, Berna, 2000, pag. 239 e relativi riferimenti). Le suddette condizioni per la dispensa dal pagamento delle spese processuali devono essere analizzate secondo le circostanze concrete del caso, al momento della presentazione della domanda e devono essere realizzate cumulativamente. 13.1 Nella fattispecie le allegazioni ricorsuali della ricorrente al momento dell'inoltro del ricorso, in materia d'esecuzione d'allontanamento, devono considerarsi presumibilmente provviste d'esito favorevole, ritenuto che le probabilità di successo erano superiori a quelle di rigetto. In casu l'esecuzione dell'allontanamento delle ricorrenti non risultava, prima facie, senz'altro senza problemi. Pertanto, la domanda di assistenza giudiziaria nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, va accolta. Di conseguenza, non si prelevano spese processuali. 14. Considerato inoltre che la ricorrente non è rappresentata in questa sede e che non risulta, comunque, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. TS-TAF del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). 15. La presente decisione non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (Dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui non è divenuto privo d'oggetto, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è accolta. 3. Non si prelevano spese processuali. 4. Non vengono assegnate ripetibili. 5. Comunicazione a: ricorrenti (Raccomandata) UFM, Divisione Soggiorno, con allegato l'incarto N [...] (per corriere interno; in copia) F._______ (in copia) Il presidente del collegio: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Carlo Monti Data di spedizione: