Asilo ed allontanamento (termine del ricorso accorciato)
Erwägungen (4 Absätze)
E. 1 Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 luglio 2021 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
E. 2 Non si prelevano spese processuali.
E. 3 Non sono accordate spese ripetibili.
E. 4 Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 luglio 2021 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non sono accordate spese ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3282/2021 Sentenza del 19 agosto 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Contessina Theis, cancelliere Lorenzo Rapelli. Parti A._______, nata il (...), Serbia, patrocinata da Davide Borgni, Protezione giuridica della Regione Ticino e Svizzera centrale, Via 1° Agosto, c.p. 1328, 6830 Chiasso, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 9 luglio 2021. Visto: la domanda d'asilo che l'interessata ha presentato in Svizzera il 28 aprile 2021, le generalità rilevate il 5 maggio 2021 (atto 13/10) ed i verbali del colloquio Dublino svoltosi il 10 maggio 2021 (atto 18/2) e dell'audizione Tratta esseri umani (TEU) del 31 maggio 2021 (atto 32/14), l'identificazione quale vittima potenziale del reato di tratta di esseri umani ed il contestuale periodo di riflessione di 30 giorni concesso alla richiedente asilo il 31 maggio 2021 (atto 33/5), la dichiarazione scritta per mezzo della quale l'interessata, il 17 giugno 2021, ha acconsentito ad essere contattata dalle autorità di perseguimento penale in caso di necessità (atto 42/2), il verbale relativo all'audizione sui motivi del 2 luglio 2021 (atto 49/11), la bozza di decisione negativa del 7 luglio 2021 ed il relativo parere della rappresentanza legale dell'8 luglio 2021, la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 9 luglio 2021, notificata il giorno medesimo (cfr. atto 55/1) e con cui tale autorità ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento della richiedente dalla Svizzera nonché l'esecuzione dello stesso in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso del 16 luglio 2021 (cfr. timbro del plico raccomandato), per il cui tramite l'interessata ha concluso all'annullamento della decisione impugnata, al riconoscimento della qualità di rifugiato ed alla concessione dell'asilo; in subordine alla restituzione degli atti all'autorità di prima istanza per complemento istruttorio; in via ancor più subordinata all'ammissione provvisoria in Svizzera; altresì all'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo (assistenza giudiziaria), con protestate tasse e spese, l'incarto elettronico dell'autorità di prima istanza ed i mezzi di prova versati agli atti, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF, che la SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA, che la ricorrente è toccata dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA), per il che è legittimata ad aggravarsi contro di essa, che i requisiti relativi ai termini di ricorso, alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso sono soddisfatti, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio degli scritti, che i ricorsi manifestamente fondati sono decisi dal giudice in qualità di giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nelle procedure d'asilo così come nelle altre procedure di natura amministrativa si applica il principio inquisitorio; che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi; art. 12 PA); che essa deve procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, chiarire le circostanze giuridiche ed amministrare a tal fine le opportune prove a riguardo (cfr. DTF 140 I 285 consid. 6.3.1), che in corso di procedura la richiedente asilo ha innanzitutto avuto modo di esporre la sua biografia ed in particolare il suo vissuto quale presunta vittima di sfruttamento sessuale; che ella ha in sunto affermato che a partire dai (...) anni e sino alla maggiore età, diverse persone a cui si sarebbe legata dopo essere stata abbandonata dal padre, già sodale del (...), la avrebbero costretta a prostituirsi; che ella ha in particolare menzionato un certo (...), membro (...); che questi le avrebbe offerto un impiego presso il locale gestito dalla madre, salvo poi limitarla negli spostamenti e condurla a fornire intrattenimento e prestazioni sessuali a membri dell'alta società e della malavita; che (...) sarebbe dipoi stato arrestato nell'ambito di un'operazione antidroga; che la sua assenza avrebbe condotto la madre di quest'ultimo a maltrattare l'insorgente e a minacciare i suoi famigliari; che ancora minorenne, sarebbe stata prelevata dalla polizia ma gli inquirenti le avrebbero comunicato di essere intervenuti per altri motivi; che la ricorrente ha asserito di aver subito percosse e stupri da parte del gruppo di persone che facevano capo a colui che avrebbe ripreso le attività illecite di (...) durante la sua detenzione; che in detto contesto sarebbe entrata in contatto con le forze dell'ordine nell'ambito di un'ulteriore operazione svoltasi nel quartiere di (...), ma anche in quell'occasione gli agenti non avrebbero prestato attenzione al suo racconto; che l'insorgente sarebbe nel frattempo rimasta incinta ma avrebbe dovuto continuare a "lavorare" sino al settimo mese di gravidanza; che dopo il parto ella avrebbe espresso la sua volontà di "cambiare vita" alla madre di (...), padre del bambino; che suo figlio sarebbe dipoi rimasto ucciso a causa di un colpo di arma da fuoco esploso da ignoti e la suocera avrebbe incolpato la ricorrente per l'accaduto; che così, grazie all'aiuto del fratello di (...) l'interessata si sarebbe data alla fuga recandosi dapprima presso il padre, con il quale la convivenza sarebbe stata difficile, e successivamente in Europa; che (...) la avrebbe minacciata telefonicamente di morte; che l'insorgente teme pertanto che in caso di ritorno in Serbia questi la costringa nuovamente a prostituirsi e usi violenza sessuale su di lei; che più generalmente, ritiene che i membri del radicato gruppo di cui quest'ultimo era parte possano farle del male, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile; che occorre altresì tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che nella querelata decisione, l'autorità inferiore ha considerato irrilevanti i motivi d'asilo addotti dall'insorgente; che in particolare, non sarebbero referenziabili elementi tali da ritenere che ella non possa rivolgersi alle autorità serbe onde ottenere protezione, conto tenuto dell'inserimento di tale Paese nel novero degli Stati sicuri e della presunzione di assenza di persecuzioni che ne deriverebbe; che su questo medesimo presupposto ed atteso che l'insorgente non avrebbe più avuto contatti recenti con i suoi persecutori, in specie nemmeno un rischio di esposizione a trattamenti contrari agli art. 3 e 4 CEDU, che con ricorso, l'insorgente, dopo aver ripreso e precisato i fatti a monte della domanda di protezione, avversa la valutazione della SEM; che a suo dire, occorrerebbe innanzitutto constatare l'inadeguatezza della procedura celere per l'esame di un caso complesso come quello in narrativa e conto tenuto del notevole superamento dei termini ordinatori previsti dalla LAsi; che peraltro, pur considerando lo status del Paese d'origine della ricorrente, nel caso de quo sarebbe stato necessario un ben maggiore approfondimento, atteso che la presunzione derivante da esso sarebbe relativa e superabile in presenza di indizi concreti; che il fatto che la Serbia sia un "safe country" non influirebbe minimamente sulla complessità della fattispecie; che quo alla pretesa intempestività della domanda d'asilo, andrebbe peraltro rilevato che la ricorrente, a causa del forte e fondato timore, avrebbe lasciato il suo Paese d'origine nel 2014 e non vi avrebbe sostanzialmente più fatto ritorno; che pur di mettersi al riparo e non cadere nuovamente vittima del racket ella avrebbe vissuto tra Svizzera, Ucraina e Turchia; che i mezzi di prova che la ricorrente si sarebbe attivata per procurarsi avrebbero potuto contribuire a chiarire il suo profilo di rischio, atteso che dagli stessi sarebbe possibile evincere che tra la clientela a conoscenza dello sfruttamento sessuale figurerebbero anche politici, dirigenti delle forze dell'ordine e altri uomini di potere; che la SEM, omettendo di concedere un termine per la produzione di tali elementi ed evadendo la pratica in procedura celere, avrebbe concorso ad accertare in modo incompleto ed inesatto i fatti giuridicamente rilevanti; che con particolare riferimento a detta doglianza, andrebbe segnatamente rilevato come l'autorità di prima istanza si sarebbe limitata a replicare apoditticamente ai rilievi mossi nel parere sulla bozza di decisione negativa, privando di contenuto detta garanzia procedurale; che per il resto, la SEM avrebbe omesso ogni esame specifico del profilo dell'insorgente conto tenuto all'appartenenza di (...) agli (...), gruppo interconnesso con pericolose organizzazioni malavitose e forze (...); che nel provvedimento contestato nulla sarebbe stato detto circa eventuali attività di contrasto poste in essere dalle autorità serbe; che tutto ciò nel contesto di allegazioni la di cui verosimiglianza non sarebbe stata rimessa in discussione e con le quali la richiedente asilo avrebbe ribadito a più riprese quale fosse stata la cerchia di clienti del racket che la sfruttava sessualmente e l'entità delle ulteriori attività illecite cui si sarebbe dedicata tale compagine; che un discorso analogo andrebbe affrontato anche per in relazione alla pretesa appartenenza del padre al (...); che un altro elemento meritevole di approfondimenti sarebbe il rischio di rivittimizzazione derivante dallo status di vittima di tratta di esseri umani; che a questo soggetto, l'assenza di contatti con (...) e il suo eventuale arresto non sarebbero aspetti ad essi soli dirimenti, atteso che l'organizzazione a monte del suo sfruttamento sarebbe ramificata, che il Consiglio federale designa come Stati sicuri gli Stati in cui, secondo i suoi accertamenti, non vi è pericolo di persecuzioni (art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi), che il 25 giugno 2003 la Serbia è stata inserita in tale categoria di paesi (cfr. Lista «Safe Countries» ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, SEM) e da allora si è attenuto a questa valutazione nell'ambito delle periodiche verifiche giusta l'art. 6a cpv. 3 LAsi, che in maniera del tutto generale, le persecuzioni che sono dovute a terzi e non ad organi governativi non rivestono un carattere determinante per il riconoscimento della qualità di rifugiato se non nel caso in cui lo Stato in questione non accordi la protezione necessaria al richiedente; che infatti, secondo il principio della sussidiarietà della protezione internazionale in rapporto alla protezione nazionale, di cui all'art. 1 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (RS 0.142.30), si può esigere da un richiedente asilo che egli abbia dapprima esaurito nel suo Paese d'origine, le possibilità di protezione contro delle eventuali persecuzioni non statali, prima di sollecitare la stessa da parte di uno Stato terzo (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 con riferimenti citati; DTAF 2011/51 consid. 6.1; cfr. fra le altre anche: sentenza del Tribunale E-6009/2017 del 4 luglio 2018 consid. 3), che in una pari eventualità, le autorità d'asilo sono di principio tenute a verificare unicamente l'effettività della protezione offerta da parte dello stato d'origine (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3), che inoltre, nel caso in cui lo Stato d'origine venga designato come sicuro ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, esiste anche una presunzione legale di protezione contro i pregiudizi da parte di terze entità (cfr. DTF 138 II 513 consid. 7.3; sentenza del Tribunale D-3756/2018 consid. 5.1), che tale presunzione ha natura relativa e può essere sovvertita in presenza di indizi concreti (cfr. tra le tante sentenza E-616/2019 del 25 gennaio 2019), che in concreto, la richiedente asilo, nonostante provenga da uno Stato sicuro ai sensi del precitato disposto, ha addotto alcuni elementi che, se confermati, potrebbero condurre ad una relativizzazione della presunzione di protezione, che già in corso di audizione, ella ha invero dichiarato che nell'ambito della sua attività di prostituzione minorile, avrebbe dovuto incontrare personalità di rilievo ed in particolare politici, membri della scena malavitosa e delle forze dell'ordine, che l'insorgente ha peraltro specificato di aver tentato di illustrare la sua situazione agli inquirenti implicati in inchieste sul gruppo cui facevano riferimento i suoi presunti aguzzini, ma di non essere stata presa in considerazione dalla polizia, che nel parere sulla bozza di decisione negativa ella ha dipoi implicitamente esternato dubbi quo alla possibilità di far capo alla protezione statale alla luce dei suoi pregressi e delle interconnessioni del gruppo dedito al suo sfruttamento, che nel provvedimento avversato, la SEM, che non ha rimesso in discussione la verosimiglianza delle sue allegazioni, si è sostanzialmente limitata a constatare che in virtù dell'inserimento della Serbia nella lista di paesi esenti da persecuzioni ai sensi dell'art. 6a cpv. 2 lett. a LAsi, la protezione statale sarebbe garantita, che sebbene detto principio sia invalso, alla luce delle specificità del caso in narrativa e della natura degli elementi sollevati dall'insorgente, la questione dell'effettività e della volontà di protezione delle autorità serbe meritava nondimeno ulteriore approfondimento, che in assenza di possibilità di fare capo alla protezione statale, la costellazione addotta, oltre a risultare potenzialmente pertinente in materia d'asilo nel contesto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile, parrebbe pure poter configurare un rischio di nuova vittimizzazione nel senso di un pericolo di essere nuovamente sottoposta alla tratta o allo sfruttamento ai sensi dell'art. 3 a) del Protocollo addizionale della Convenzione delle Nazioni Unite contro la criminalità organizzata transnazionale per prevenire, reprimere e punire la tratta di persone, in particolare di donne e bambini del 15 novembre 2000 (RS 0.311.542, Protocollo di Palermo) o dell'art. 4 a) della Convenzione del Consiglio d'Europa sulla lotta contro la tratta degli esseri umani del 16 maggio 2005 (RS 0.311.543), comportando così una violazione dell'art. 4 CEDU, che allo stesso modo, dagli atti non si evince se un procedimento penale sia effettivamente stato avviato in Svizzera e, nell'affermativa, quale sia lo stato attuale del medesimo, che indipendentemente da tutto ciò, questo Tribunale nutre dei dubbi quo alla verosimiglianza delle dichiarazioni della ricorrente, non disponendo tuttavia di sufficienti elementi per esprimersi sulla questione, che appare così giudizioso retrocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione, che pertanto, il ricorso è accolto, la decisione della SEM del 9 luglio 2021 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi (art. 61 cpv. 1 PA) affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza e delle seguenti istruzioni vincolanti, che l'autorità di prima istanza è invitata a vagliare la versione dei fatti proposta dalla ricorrente onde valutarne la verosimiglianza, se del caso per il tramite dell'esperimento di ulteriori misure istruttorie; che potrà omettere tale passaggio solo laddove, confrontandosi in modo approfondito con le argomentazioni contrarie addotte dall'insorgente, giunga alla conclusione che non vi siano dubbi quo alla possibilità di far capo alla protezione statale anche relativamente ad un rischio di nuovo reclutamento nel giro della prostituzione, che su questi presupposti il Tribunale può esimersi dall'esame delle ulteriori censure, che visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria è da considerarsi priva d'oggetto, che non vengono attribuite indennità ripetibili (art. 111ater LAsi ), che la pronuncia è definitiva, (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 9 luglio 2021 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono accordate spese ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata alla ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Lorenzo Rapelli Data di spedizione: