Asilo (senza esecuzione dell'allontanamento)
Sachverhalt
A. A._______, cittadino turco, di etnia curda, con ultimo domicilio a B._______ (cfr. verbale del rilevamento dei dati personali del (...) maggio 2019 [di seguito: verbale 1], p.to 1.08 segg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2019 (cfr. atto 1041281-1/2 e verbale 1, p.to 5.05, pag. 6). B. B.a Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo del (...) giugno 2019 (di seguito: verbale 2), il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver terminato le scuole (...) ed in seguito di avere esercitato la professione quale (...) dall'anno (...) al (...) e l'attività lavorativa di (...) in ambito (...), stagionalmente, dal (...) al (...), con l'eccezione dell'anno (...), periodo nel quale avrebbe invece lavorato presso (...) del (...). Egli proverrebbe da una famiglia sostenitrice del Partito dei Lavoratori del Kurdistan/Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK), e per questo sin dall'infanzia avrebbe subito delle repressioni da parte delle autorità turche e dalla società. Segnatamente, il padre e la madre dell'interessato - riconosciuti quali rifugiati con concessione dell'asilo in Svizzera -, per la loro appartenenza al PKK, sarebbero stati incarcerati e torturati. Inoltre uno dei fratelli dell'interessato, sarebbe stato combattente per il PKK ed in tale contesto sarebbe deceduto; una sua sorella, C._______, sarebbe tutt'ora combattente per il PKK, nonché uno zio (...), di nome D._______, sarebbe un (...) ed un (...) per il PKK. Il richiedente nutrirebbe una certa simpatia, ma anche delle riserve nei confronti del PKK, del quale non sarebbe membro. Dal 2014 sino a fine agosto-inizio settembre 2018, l'interessato ha narrato di essere stato avvicinato da agenti dell'intelligence turca, prelevato dal suo posto di lavoro, interrogato in merito ai suoi famigliari - in particolare con riferimento al fratello, alla sorella ed allo zio (...) succitati - offeso e minacciato verbalmente, nonché picchiato. In più occasioni, gli agenti, gli avrebbero inoltre offerto di diventare una loro spia, ciò che lui avrebbe sempre rifiutato. Dai pestaggi subiti dalla polizia, avrebbe riscontrato dei danni psicologici, e nel corso dell'ultimo episodio nel settembre 2018, gli avrebbero provocato una frattura ad un braccio e lo avrebbero minacciato di morte se non avesse collaborato. Dopo quest'ultimo evento, l'interessato sarebbe rientrato al suo domicilio familiare a B._______. Nel mese di novembre del 2018, in un "(...)" ([...]), sarebbe stato attaccato da (...) persone appartenenti all'E._______ ("[...]"; in turco: "[...]") che lo avrebbero picchiato ed accoltellato ad (...), dicendogli: "Il [...] F._______ [...]" (cfr. verbale 2, D234, pag. 23), nome che lui avrebbe ricondotto al poliziotto che discuteva con lui durante i pestaggi, in quanto omonimo. Nella colluttazione, egli si sarebbe pure procurato delle ferite alla (...) ed alle (...). In seguito lo avrebbero trasportato all'ospedale, ove sarebbe stato medicato in presenza della polizia, che lo avrebbe interrogato in merito all'accaduto. In un primo tempo, gli stessi agenti, gli avrebbero sconsigliato di rilasciare una deposizione, in quanto sarebbe potuta sfociare in una vendetta. Al che egli avrebbe replicato, asserendo che non poteva trattarsi di un caso di vendetta, in quanto i suoi assalitori gli avrebbero riferito che il (...) F._______ lo salutava. Dopo ciò, i poliziotti avrebbero mutato il loro atteggiamento, minacciandolo ed afferrandolo per la gola, per costringerlo a rilasciare una deposizione come loro desideravano, senza pronunciare il nome del (...) F._______, nonché intimandogli di non denunciare a nessuno l'accaduto. A seguito di tali eventi, avrebbe maturato l'idea di tutelarsi maggiormente contro ulteriori agiti violenti da parte della polizia, iscrivendosi a tale scopo al partito dell'HDP ("Partito Democratico dei Popoli"; in turco: "Halklarin Demokratik Partisi") nell'(...) del (...). Per tale partito avrebbe pure svolto l'incarico di (...), nonché, nel mese di (...), si sarebbe candidato al (...). Tuttavia, poiché la situazione dal profilo psicologico sarebbe divenuta nel frattempo per lui insostenibile, avrebbe deciso di lasciare il suo Paese d'origine. Dopo aver richiesto ed ottenuto il passaporto turco tra ottobre e dicembre 2018, ed aver ricevuto per due volte una risposta negativa di visto, sarebbe espatriato illegalmente il (...) maggio 2019. Nel suo paese d'origine, sarebbero segnatamente rimaste presso il domicilio familiare a B._______, la moglie e la figlia minore dell'interessato, oltreché vivrebbero nella stessa località una (...) ed un (...) e a G._______ un'altra (...). Nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, egli teme di rivivere gli stessi eventi da parte delle autorità turche, anzi in maniera più cruenta, in quanto fuggito dalla Turchia. B.b Dopo il suo espatrio, egli avrebbe appreso dalla moglie che, due settimane prima dell'audizione sui motivi d'asilo, la polizia si sarebbe presentata davanti a casa loro, dove avrebbe bussato alla porta pronunciando il suo nome. Poiché i suoi famigliari quel giorno si sarebbero recati a H._______ per il Ramadan, i vicini di casa, avrebbero risposto che l'interessato non si trovava in casa (cfr. verbale 2, D66 seg., pag. 7). B.c A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato la seguente documentazione:
- la sua carta d'identità turca, no. (...);
- copia del modulo d'iscrizione quale (...) dell'HDP (di seguito: doc. 1);
- copia della tessera quale (...) per il partito HDP a nome di I._______ (di seguito: doc. 2);
- fotocopia della ricevuta d'iscrizione del richiedente al partito HDP, datata (...) (di seguito: doc. 3);
- copia del permesso svizzero di soggiorno quale rifugiato del padre dell'interessato (di seguito: doc. 4);
- copia del permesso svizzero di soggiorno quale rifugiato della madre del richiedente (di seguito: doc. 5);
- copie di documentazione medica inerente la madre del richiedente (di seguito: doc. 6);
- copie di otto fotografie che ritraggono l'interessato all'ospedale con segni di percosse (di seguito: doc. 7). C. Con scritto del 7 giugno 2019, il rappresentante legale del richiedente ha in particolare esposto che il profilo di rischio del medesimo, sarebbe strettamente legato alla pregressa esposizione politica, in Turchia, dei genitori dell'interessato, come pure all'attuale impegno politico di alcuni suoi famigliari, segnatamente di una sorella partecipante ad attività di guerriglia al confine tra la J._______ e l'K._______ e di uno zio, (...) del PKK. Ha inoltre segnalato l'imminente arrivo di ulteriori mezzi di prova, che dovrebbero sostenere la sua attività politica all'interno del partito HDP, come pure le minacce e le persecuzioni subite da lui e dalla sua famiglia da parte del governo turco. Infine, ha proposto all'autorità inferiore, vista la complessità del caso in oggetto, che il richiedente fosse attribuito alla procedura ampliata. D. Il 14 giugno 2019 il rappresentante dell'interessato ha trasmesso alla SEM il parere in merito alla bozza di decisione negativa del 13 maggio 2019 (cfr. atti 1041281-24/11 e 1041281-25/17). Al parere sono stati allegati, quali ulteriori mezzi di prova, i seguenti documenti:
- copia dell'estratto dello stato di famiglia del padre del richiedente (di seguito: doc. 8);
- copia dell'estratto dello stato di famiglia del richiedente (di seguito: doc. 9);
- copie di nove fotografie, rappresentanti i famigliari dell'interessato (i genitori, la sorella e lo zio [...]) (di seguito: doc. 10);
- due organigrammi dell'organizzazione del PKK estratti da internet in lingua turca e tedesca (di seguito: doc. 11);
- il link ([...]) ad un video, che ritrarrebbe il (...) durante un discorso ai combattenti, e vicino allo stesso sarebbe presente (...) del richiedente (di seguito: doc. 12). E. Con decisione del 17 giugno 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto 1041281-28/1), la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ritenuta l'esecuzione dello stesso ammissibile, esigibile e possibile. F. L'interessato, senza più essere rappresentato, è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso del 26 giugno 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; a titolo eventuale la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; a titolo subordinato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un supplemento istruttorio. Altresì, egli ha depositato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. G. Il 2 luglio 2019, il Tribunale ha ricevuto dalla SEM il dossier N (...), attinente il padre dell'insorgente, L._______, e la madre del ricorrente, M._______. Dagli atti all'inserto, risulta in particolare che i genitori dell'insorgente hanno depositato una domanda d'asilo rispettivamente, il (...) L._______, per degli eventi accaduti in particolare negli anni (...), (...) e (...); ed il (...) M._______. In ordine, ai medesimi è stato concesso l'asilo in Svizzera con decisioni dell'allora ancora Ufficio federale della migrazione (UFM, ora: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) dell'(...), rispettivamente del (...). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza.
Erwägungen (21 Absätze)
E. 1 Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì, il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, l'insorgente, è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
E. 2 Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
E. 3 Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
E. 4 Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).
E. 5.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto in primo luogo che l'interessato abbia fornito delle dichiarazioni lacunose e prive di dettagli, sia circa il ruolo che suo padre avrebbe ricoperto all'interno del PKK, che riguardo il suo sostegno al precitato partito in Svizzera. In secondo luogo egli si sarebbe contraddetto in riferimento alla relazione che il padre e la madre avrebbero con il PKK. Tale assenza di dettagli e contraddizioni in merito alle attività politiche esercitate dai genitori, causa primaria delle problematiche che egli ha addotto di avere avuto con le autorità turche, costituirebbero un evidente indizio della sua totale estraneità agli stessi e ad eventuali conseguenze. Proseguendo nell'analisi, anche gli episodi in cui ha narrato di avere avuto delle problematiche con le autorità del suo Paese d'origine, in quanto familiare di membri del PKK, che gli avrebbero segnatamente impedito di lavorare e trattato in maniera violenta, per estorcergli delle informazioni in merito al PKK ed alla sorella, le sue dichiarazioni sarebbero state esposte in maniera confusa, non sufficientemente dettagliata, e spesso - a quesiti precisi - rilasciando delle allegazioni vaghe e deviando dal quesito posto, per prendere tempo. Tra l'altro in merito vi sarebbero state delle palesi incongruenze circa le tempistiche ed i luoghi in cui si sarebbero verificati gli stessi eventi, che getterebbero dei seri dubbi sulla loro effettiva occorrenza. Inoltre, gli episodi in cui sarebbe stato picchiato dalle autorità mentre lavorava presso un (...), sarebbero stati raccontati in maniera molto simile, senza che il richiedente aggiungesse dei dettagli significativi che li rendessero maggiormente reali, ciò che rappresenterebbe pure un forte indizio di inverosimiglianza. Circa l'ultimo atto di violenza subito da (...) persone in un "(...)", lo stesso sarebbe probabilmente avvenuto, visto che comprovato dalle fotografie presentate dall'interessato, nonché dalle sue dichiarazioni dettagliate. Tuttavia, per le allegazioni confuse rilasciate dal medesimo circa gli autori dell'aggressione, il collegamento della rissa alle autorità e alla sua opinione politica, come pure nella descrizione del comportamento che avrebbe tenuto la polizia dopo tale evento, le stesse sarebbero inverosimili. Sulla scorta di tali elementi, l'autorità inferiore nella decisione avversata, ha concluso che il richiedente non abbia reso verosimile di essere stato vittima di aggressioni a causa dei legami che suoi famigliari hanno intrattenuto con il PKK o con partiti pro-curdi. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha rilevato che il comportamento tenuto a seguito delle aggressioni subite da parte dell'interessato, ovvero la sua iscrizione al partito HDP come pure la sua candidatura al (...), sarebbe illogico ed insensato. Invero, tale decisione avrebbe fatto peggiorare in modo drastico la sua situazione avverso le autorità, le quali cercava per di più di convincere del suo totale disinteressamento alla politica pro-curda. Pertanto, vi sarebbero seri dubbi che egli si sia iscritto all'HDP e candidato al (...), e comunque non avrebbe reso plausibile di averlo fatto dopo essere stato preso di mira da parte della autorità turche. In una terza parte della sua decisione, la SEM ha passato in rassegna i mezzi di prova presentati dal richiedente, ritenendoli inadeguati per rendere verosimili i suoi motivi d'asilo. Circa la fotocopia della sua candidatura alle (...) (sub doc. 1), alcuni indizi ne renderebbero dubbia la sua autenticità. La data di nascita del ricorrente sarebbe infatti stata riportata erroneamente sul modulo, come pure mancanti sarebbero la data ed il luogo della sottoscrizione, come altresì dei timbri certificanti la sua autenticità. Inoltre, tale documento, non sosterrebbe in alcun modo che egli sia stato preso di mira dalle autorità del suo Paese d'origine, ma semmai, sostanzierebbe al contrario, la tesi che egli abbia potuto vivere normalmente in Turchia fino a poco prima dell'espatrio. Ad uguale conclusione si giungerebbe pure per i mezzi di prova sub doc. 2 e doc. 3, anche se quest'ultimo sarebbe per lo meno dotato di alcuni elementi di autenticità. Per quanto concerne le copie dei due permessi di soggiorno dei genitori del richiedente (sub doc. 4 e doc. 5), la SEM, pur non mettendo in dubbio il fatto che i medesimi siano stati attivi politicamente e che gli sia stato concesso rettamente l'asilo in Svizzera, non li ha ritenuti adeguati per provare che l'interessato sia stato coinvolto in misure di persecuzione riflessa. Questo per i motivi già sopra espressi, come pure per il fatto che siano trascorsi ben (...) anni dalla concessione dell'asilo ai genitori dello stesso ed ancora di più dalle problematiche riscontrate dai medesimi in Turchia. La documentazione medica presentata dall'interessato (sub doc. 6), non avrebbe inoltre alcun legame con i suoi motivi d'asilo, e sarebbe pertanto completamente inadatta a sostenerli. Infine, la documentazione fotografica, che ritrae il richiedente con alcuni segni di ferimento all'(...), alla (...) ed alla (...) (sub doc. 7), non proverebbe in alcun modo che egli sia stato vittima di un atto di violenza da parte delle autorità per i motivi da lui invocati, bensì soltanto che egli sia stato ferito e visitato da un medico. L'autorità inferiore, nella decisione impugnata, ha in seguito analizzato se il richiedente possa avere un timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato turco, a causa delle attività politiche esercitate dai genitori, dalla sorella C._______ e dal fratello N._______. La SEM ha ritenuto che le problematiche afferenti i genitori del richiedente, i quali avrebbero per questo ottenuto l'asilo in Svizzera, non sarebbero collegati in alcun modo al medesimo, come pure sarebbero avvenuti molti anni prima. Inoltre, l'interessato avrebbe continuato a vivere per circa (...) anni in Turchia, dopo che era stato concesso l'asilo ai suoi famigliari in Svizzera. Per questi motivi e poiché lui non avrebbe reso verosimile di essere stato vittima da parte delle autorità turche di misure volte a punirlo per le attività politiche svolte da familiari, tali sue allegazioni non sarebbero rilevanti ex art. 3 LAsi. In ultima analisi, l'autorità di prime cure si è espressa in merito al parere del 13 giugno 2019 del rappresentante legale dell'interessato, ribadendo essenzialmente quanto già argomentato precedentemente, circa la mancanza di verosimiglianza e di rilevanza delle allegazioni del richiedente in merito ad un timore di subire una persecuzione riflessa a causa delle attività politiche dei suoi familiari. Dal tenore dell'audizione sui motivi d'asilo, apparirebbe piuttosto che egli abbia tentato di costruire una persecuzione mirata delle autorità nei suoi confronti, appoggiandosi sul trascorso di tali familiari. Neppure la documentazione allegata al parere (sub da doc. 8 a doc. 12) sarebbe adeguata per sostenere i motivi d'asilo allegati. In particolare, un legame di parentela con uno o più membri o combattenti del PKK, da solo, non sarebbe sufficiente per giustificare un timore fondato di persecuzione.
E. 5.2 Il ricorrente, nel suo gravame, dopo aver esposto e precisato alcuni fatti, passa in rivista le varie incoerenze ed illogicità rilevate nella decisione avversata dalla SEM. In relazione alle persecuzioni che egli avrebbe subito da parte delle autorità turche, la decisione impugnata partirebbe da presupposti completamente errati, in quanto la persecuzione nei suoi confronti non sarebbe collegata alle sue pregresse conoscenze rispetto alle attività svolte dai suoi genitori nel PKK, bensì innanzitutto al convincimento dell'intelligence turca che egli disponesse di informazioni per loro utili, nonché alla richiesta della stessa di coinvolgerlo in attività di spionaggio, visti i suoi legami famigliari. Circa la descrizione delle aggressioni e violenze subite, pur non negando vi siano delle piccole incongruenze nelle sue dichiarazioni, le stesse sarebbero da ascrivere al suo stato psicologico e di prostrazione fisica in cui si trovava al momento dell'audizione federale. Per quanto concerne la sua candidatura (...), l'insorgente ribadisce che sarebbe stata una scelta maturata per proteggersi da ulteriori azioni contro di lui da parte dell'intelligence turca, in quanto la stessa sarebbe altrimenti incorsa in un'esposizione mediatica. Ritiene inoltre che i mezzi di prova da lui allegati, a differenza di quanto concluso nella decisione avversata, sostengano le sue asserzioni. A mente del ricorrente, i pregiudizi da lui subiti da parte delle autorità turche, sarebbero anche da ritenere rilevanti in materia d'asilo. Invero egli sarebbe stato minacciato e avrebbe subito diverse violenze, oltreché sarebbe stato accoltellato e disturbato costantemente nel suo lavoro dalla presenza della polizia. A causa di tali persecuzioni, egli non avrebbe neanche avuta la possibilità di sporgere una denuncia contro tali atti o rivolgersi ad associazioni a difesa dei diritti umani. Il ricorrente ricorda in merito che la giurisprudenza del Tribunale avrebbe riconosciuto che le autorità turche utilizzerebbero delle misure di pressione e di ritorsione nei confronti di famigliari di oppositori politici, soprattutto nelle fattispecie in cui questi ultimi sarebbero impegnati a favore di un'organizzazione politica, come sarebbe il caso di sua sorella, dello zio, nonché dei genitori. L'interessato sottolinea anche che, ai sensi delle disposizioni della LAsi, è rifugiato anche chi si sottrae ad una pressione psichica divenuta insopportabile. Alla luce di tali elementi, egli ritiene che la decisione della SEM si basi su un accertamento inesatto ed incompleto delle sue dichiarazioni, che le stesse non siano state analizzate nella loro globalità ed in relazione alla situazione politica nel suo Paese d'origine. Conclude inoltre affermando che, vista la complessità della fattispecie, sarebbe forse stata maggiormente adeguata la sua trattazione in procedura ampliata invece che in quella celere.
E. 6.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi).
E. 6.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi).
E. 7.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 7.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; Auer/Binder in: VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Auer/Müller/Schindler (ed.), 2a ed., 2019, n. 7, pag. 213). Vi è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.).
E. 7.3 L'autorità inferiore ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente come complessivamente inverosimili. Tale valutazione non può però essere seguita dal Tribunale, in quanto in punti essenziali non risulta persuasiva. L'insorgente si è difatti espresso sui suoi motivi d'asilo, globalmente ed ampiamente in modo coerente e senza contraddizioni nell'audizione federale resa in ventinove pagine protocollate. Le contraddizioni e lacune nelle allegazioni del ricorrente citate dalla SEM nella decisione impugnata, sono in gran parte spiegabili in modo convincente, come asserito nel gravame dall'insorgente. In primo luogo, nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha ritenuto essere un indizio importante d'inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente, il fatto che quest'ultimo non sia stato in grado di fornire sufficienti dettagli - a volte anche contraddicendosi - sul ruolo che i suoi genitori avrebbero avuto con il PKK. Tale insicurezza della posizione che i genitori, ed in particolare il padre, avrebbero avuto in seno al PKK, piuttosto che sostenere l'inverosimiglianza degli asserti del ricorrente, ne provano invece la loro plausibilità. Invero, d'un canto risulta notorio che in un'organizzazione come quella del PKK, via sia l'obbligo di massima segretezza, anche nei confronti dei propri famigliari, e quindi non stupisce che il ricorrente non conosca alcuni dettagli legati al ruolo che i genitori avrebbero occupato nel PKK, ed in particolare del padre, come il ricorrente stesso ha dichiarato (cfr. verbale 2, D118, pag. 12). D'altro canto, l'interessato ha asserito che il padre, malgrado prendesse parte a delle attività di sostegno per il PKK, non era combattente del medesimo (cfr. verbale 2, D 113, pag. 11; D122, pag. 13 e D131, pag. 13), come pure sarebbe stato incarcerato diverse volte con l'accusa di essere membro della precitata organizzazione ed avrebbe subito torture da parte dello Stato turco (cfr. verbale 2, D87, pag. 9; D94 segg., pag. 10; D114, pag. 12; D120 segg., pag. 12 seg.), ciò che risulta convergere con le dichiarazioni rese dal genitore nella sua procedura d'asilo, al quale è stato concesso quest'ultimo (cfr. N [...], atto A5/11, p.to 7.01, pag. 7 seg.; atto A19/17, D4 segg., pag. 2 segg.). Anche le informazioni rese dall'insorgente nei confronti della madre durante l'audizione, in particolare in relazione ai luoghi ed al periodo in cui la madre sarebbe stata incarcerata, come pure al motivo - tra gli altri, la persecuzione riflessa a causa della figlia rispettivamente sorella del ricorrente che risulta tutt'ora combattente per il PKK - della medesima detenzione (cfr. verbale 2, D114 segg., pag. 12), risultano per lo più coincidere con quanto asserito dai genitori dell'interessato durante le loro procedure d'asilo (cfr. incarto N [...], atto C3/11, p.to 7.01, pag. 6 seg.; atto A19/17, D14 segg., pag. 4 segg.). Anche se il ruolo del padre all'interno del PKK non risulta limpido, appare comunque chiaro dalle insorgenze di causa che il genitore sia stato incarcerato per diversi anni ed abbia subito delle torture importanti a causa della sua supposta o reale appartenenza quale membro al PKK (cfr. atti nell'incarto N 586 082). D'altro canto, appaiono segnatamente incontestati l'appartenenza o la vicinanza di alcuni stretti parenti dell'interessato al PKK, ovvero dello zio (...) D._______ quale (...) della predetta organizzazione, come pure di un fratello scomparso - e supposto caduto - quale combattente, nonché di una sorella C._______ che sarebbe tutt'ora combattente per il PKK (...) (cfr. verbale 2, D87, pag. 9, D114, pag. 12 e D133 segg., pag. 14; cfr. anche incarto N [...], atto A5/11, p.to 7.01, pag. 8; atto A19/17, D72 seg., pag. 11; atto C3/11, p.to 7.01, pag. 6). Infine, la madre dell'insorgente, ha dichiarato nel corso della sua audizione sulle generalità del (...), che le autorità, l'ultima volta che sarebbero giunte al suo domicilio, le avrebbero riferito che l'avrebbero uccisa così come i suoi figli e che questi ultimi sarebbero stati tutti torturati dagli agenti di polizia durante le loro incursioni presso il loro domicilio familiare (cfr. N [...], atto C3/11, p.to 7.01, pag. 6 seg.). Pertanto, da tali elementi fondamentali, il Tribunale giunge alla conclusione che le dichiarazioni dell'insorgente relative alle problematiche che egli avrebbe avuto sia con le autorità che con la società già fin dall'infanzia, a causa del suo nome e della sua origine familiare (cfr. verbale 2, D87, pag. 9), sarebbero verosimili.
E. 7.4 A sostegno delle stesse, oltre agli argomenti summenzionati, vi sono ulteriori elementi dimostrativi dell'autenticità degli asserti dell'insorgente circa gli allegati trasporti, minacce, pestaggi e le richieste da parte delle autorità turche di diventare una loro spia. Segnatamente, malgrado la sua origine, l'interessato ha espresso, di voler vivere una vita normale (cfr. verbale 2, D87, pag. 9), nonché di provare simpatia per il PKK, ma di nutrire anche delle riserve nei confronti dello stesso, in particolare di essere contrario all'uccisione dei propri simili (cfr. verbale 2, D132, pag. 13). Il fatto che egli sia stato inizialmente poco dettagliato nel descrivere il primo episodio in cui avrebbe avuto dei problemi concreti con le autorità del suo Paese d'origine (cfr. verbale 2, D89 segg., pag. 10), come asserito nella decisione avversata, non modifica la valutazione complessiva di verosimiglianza degli asserti dell'insorgente. Invero la mancanza, a volte, di elementi concreti o di qualche confusione o svista - che rimangono comunque marginali - (come ad esempio di avere omesso inizialmente di aver lavorato presso l'[...] del [...] ed il periodo esatto nel quale vi avrebbe esercitato l'attività lavorativa, cfr. verbale 2, D98 segg., pag. 10 seg.; come pure in merito al luogo ove sarebbe avvenuto il secondo episodio in cui sarebbe stato vittima di violenze da parte dell'intelligence turca; cfr. verbale 2, D158 segg., pag. 15 seg.; D169 segg., pag. 16 segg.) nelle dichiarazioni del ricorrente, sono spiegabili sia poiché egli è sempre stato confrontato con atti di persecuzione da parte delle autorità già a partire dalla sua infanzia, che dal fatto, tutt'altro che irrilevante, che egli abbia terminato unicamente le scuole (...), circostanze che rendono alcune sue incoerenze o contraddizioni comprensibili.
E. 7.5 Vi è fra l'altro da constatare che nella decisione impugnata, manca totalmente da parte dell'autorità inferiore, un confronto individuale tra gli argomenti a favore e contrari alla verosimiglianza degli asserti dell'interessato, ove invece si è unicamente posto l'accento sugli elementi avversi. Motivando la sua decisione della sorte, la SEM perde però di vista che i requisiti per la verosimiglianza lasciano spazio anche ad alcune obiezioni e dubbi, laddove, in una visione complessiva, le circostanze essenziali presentate fanno giungere alla conclusione di credibilità delle dichiarazioni addotte. Gli elementi fattuali a sostegno della verosimiglianza degli asserti dell'insorgente, risultano tuttavia innumerevoli nell'audizione federale del ricorrente. Egli, a parte quanto già sopra considerato, ha in particolare descritto in maniera dettagliata e persuasiva, fornendo molti elementi concreti, le aggressioni e le minacce che avrebbe subito da parte delle autorità turche negli anni 2014, 2016, 2017 e 2018. Segnatamente egli ha riportato spontaneamente diversi dialoghi diretti intercorsi tra lui e gli agenti di polizia (cfr. verbale 2, D110, pag. 11; D167, pag. 16; D186, pag. 18; D198, pag. 19; D212, pag. 21; D218, pag. 21; D221, pag. 22), descrivendo anche in modo dettagliato le pressioni che avrebbero esercitato nei suoi confronti per indurlo a rilasciare delle informazioni riguardo ai suoi famigliari con legami con il PKK (cfr. ad esempio la narrazione relativa alla sorella combattente per il PKK, verbale 2, D218, pag. 21). L'interessato ha inoltre relativizzato alcuni eventi o comportamenti delle autorità (cfr. ad esempio: verbale 2, D110, pag. 11: "[...] [...]"; verbale 2, D198, pag. 19: "[...] [...]. [...]"). L'insorgente ha vieppiù citato volontariamente degli elementi marginali quali il nome delle vetture ed il colore delle stesse con le quali sarebbe stato prelevato dagli agenti dal suo luogo di lavoro (cfr. verbale 2, D149, pag. 15; D195, pag. 19; D198, pag. 19). Tali indizi reali, così come la mancanza di contraddizioni circa gli elementi essenziali delle sue dichiarazioni, conducono alla conclusione di verosimiglianza delle medesime. Vi è infine da denotare che le circostanze addotte dall'insorgente si sposano perfettamente con il contesto politico attuale, presente nel suo luogo d'origine. Invero il comportamento adottato e descritto dal ricorrente relativo alle pressioni esercitate dagli agenti di polizia perché egli divenisse una loro spia e rilasciasse delle informazioni in relazione ai suoi parenti tutt'ora coinvolti nel PKK, a volte in modo più gentile (cfr. verbale 2, D186, pag. 18; D198, pag. 19; D218, pag. 21), ed altre in maniera irruenta e violenta (cfr. verbale 2, D167, pag. 16; D221, pag. 22), risultano combaciare con le informazioni disponibili dal Tribunale (cfr. anche a titolo d'esempio tra le altre: sentenza del Tribunale E-3009/2019 del 5 luglio 2019 consid. 5.1).
E. 8.1 Proseguendo nell'analisi, malgrado sia appurata la verosimiglianza degli elementi essenziali succitati relativi i motivi d'asilo del ricorrente, vi sono nella decisione impugnata delle lacune ed incertezze riguardo la determinazione di alcuni fatti giuridicamente rilevanti, che risultano preliminarmente indispensabili da chiarire per poter valutare se fosse dato o meno il fondato timore al momento della fuga del ricorrente dal suo Paese d'origine, come pure se lo stesso risulta tutt'ora attuale. La SEM, non ha difatti posto alcun quesito in merito ai (...) (in particolare il [...] e la [...] che vivono a B._______, ultimo domicilio del ricorrente e ove pure vivrebbe ancora sua moglie e la figlia; cfr. verbale 2, D49, pag. 5 e D58, pag. 6) del ricorrente che soggiornano tutt'ora in Turchia, come neppure rispetto al (...) che ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera nel 2016 (cfr. N [...]). Ciò risulta però necessario per comprendere d'un canto se i fatti accaduti nel settembre del 2018 in un "(...)" (cfr. verbale 2, D228 segg., pag. 22 segg.) possano essere verosimilmente o meno riconducibili ad un atto persecutorio delle autorità di polizia turche, come asserito - ma soltanto presunto - dall'insorgente (cfr. verbale 2, D234/238, pag. 23 seg.) e quindi messi anche in relazione con gli eventi accaduti in precedenza a O._______ e ad P._______, e d'altro canto se i famigliari dell'interessato, viventi in Turchia, subiscano tutt'ora degli atti repressivi da parte delle autorità turche. Per di più, non è stato accertato dall'autorità inferiore se per lo stesso, visto in particolare la sua origine famigliare, le persecuzioni subite da parte delle autorità turche precedenti l'espatrio, nonché data la sua allegata iscrizione quale membro al partito HDP nell'(...) del (...) (cfr. verbale 2, D258 segg., pag. 25) come pure la sua presunta candidatura quale (...) per il (...) nel (...) del (...) (cfr. verbale 2, D249 seg., pag. 25), possa essere stato schedato per motivi politici. In presenza di una tale schedatura, si parte infatti di regola dal presupposto, che, il timore di una persecuzione futura delle autorità e rilevante ai sensi dell'asilo sia fondato, in particolare in presenza di ulteriori elementi concreti agli atti (cfr. a titolo d'esempio: sentenze del Tribunale D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.5; D-3520/2015 del 1° settembre 2017 consid. 7.3).
E. 8.2 In sunto, ne discende che la SEM, con la propria decisione, ha violato l'obbligo di accertare i fatti in modo corretto e completo, derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio.
E. 9 In conclusione il Tribunale non può fare a meno di constatare, come tra l'altro denotato rettamente dal ricorrente nel gravame e già proposto nello scritto del 7 giugno 2019 dall'allora rappresentante legale del ricorrente (cfr. atto n. 1041281-22/2 e supra lett. C) che, pur essendo conscio del fatto che la scelta del tipo di procedura di prima istanza incomba unicamente alla SEM (cfr. DTAF 2017 VI/3 consid. 9.2.3), la trattazione in procedura celere di casi complessi - per la cui definizione si necessiti segnatamente lo svolgimento di audizioni estese e l'apprezzamento di molteplici mezzi di prova, come è il caso di specie - non risulti particolarmente indicata, specialmente quando le stesse sfociano poi in una decisione articolata e contro la quale l'interessato dispone di soli 7 giorni lavorativi per interporre ricorso (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2014 6917, 6941 "[...] nella procedura celere sono trattati solo i casi semplici"). Una tale evenienza rischia infatti di influire sulle garanzie procedurali accordate all'insorgente e ciò a prescindere da quanto possa apparire giuridicamente liquido l'esito del procedimento.
E. 10.1 Alla luce di tutto quanto precede, non risulta attualmente e sufficientemente liquido il quesito a sapere se il ricorrente nel momento in cui è espatriato dalla Turchia, come neppure se egli tornasse nel predetto Stato, avesse ed abbia tutt'ora un timore fondato rilevante ai sensi dell'asilo di subire degli atti persecutori da parte delle autorità turche. Visti i complementi istruttori che risulteranno necessari (cfr. supra consid. 8.1), come pure per motivi di economia processuale, risulta in specie giudizioso retrocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Appare inoltre necessaria la possibilità per l'insorgente di prendere eventualmente posizione sulle risultanze istruttorie rispetto ai suoi motivi d'asilo già dinnanzi alla prima istanza, e di conseguenza il suo diritto di essere sentito su tale punto in questione si ritiene che non possa essere sanato nella presente procedura ricorsuale. Non può in effetti, in specie ed in questa sede, essere compito del Tribunale di accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.).
E. 10.2 Si giustifica pertanto l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata con la ritrasmissione degli atti alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), affinché la medesima autorità proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. L'autorità inferiore è anzitutto invitata a verificare nuovamente - posta la verosimiglianza delle persecuzioni nei suoi confronti da parte delle autorità turche addotte dall'insorgente (cfr. supra consid. 7) e dopo aver adempiuto gli atti istruttori complementari necessari - se sia data la rilevanza dei suoi motivi d'asilo, avendo un'attenzione particolare per gli elementi che potrebbero entrare in considerazione quali motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. In un secondo momento, se del caso, la SEM dovrà esaminare nuovamente se l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, esigibile e possibile. Visto l'esito della procedura, non risulta inoltre necessario dirimere le ulteriori censure sollevate nel gravame dall'insorgente.
E. 11.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, è da considerarsi priva di oggetto.
E. 11.2 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non sono attribuite indennità ripetibili (art. 64 PA).
E. 12 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 17 giugno 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
- Non si prelevano spese processuali.
- Non sono accordate indennità ripetibili.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3258/2019 Sentenza del 10 settembre 2019 Composizione Giudici Daniele Cattaneo (presidente del collegio), Esther Marti, Daniela Brüschweiler, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), Turchia, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 17 giugno 2019 / N (...). Fatti: A. A._______, cittadino turco, di etnia curda, con ultimo domicilio a B._______ (cfr. verbale del rilevamento dei dati personali del (...) maggio 2019 [di seguito: verbale 1], p.to 1.08 segg., pag. 3 e p.to 2.01 seg., pag. 4), ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera il (...) maggio 2019 (cfr. atto 1041281-1/2 e verbale 1, p.to 5.05, pag. 6). B. B.a Nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo del (...) giugno 2019 (di seguito: verbale 2), il richiedente ha dichiarato, in sostanza e per quanto è qui di rilievo, di aver terminato le scuole (...) ed in seguito di avere esercitato la professione quale (...) dall'anno (...) al (...) e l'attività lavorativa di (...) in ambito (...), stagionalmente, dal (...) al (...), con l'eccezione dell'anno (...), periodo nel quale avrebbe invece lavorato presso (...) del (...). Egli proverrebbe da una famiglia sostenitrice del Partito dei Lavoratori del Kurdistan/Partiya Karkerên Kurdistanê (PKK), e per questo sin dall'infanzia avrebbe subito delle repressioni da parte delle autorità turche e dalla società. Segnatamente, il padre e la madre dell'interessato - riconosciuti quali rifugiati con concessione dell'asilo in Svizzera -, per la loro appartenenza al PKK, sarebbero stati incarcerati e torturati. Inoltre uno dei fratelli dell'interessato, sarebbe stato combattente per il PKK ed in tale contesto sarebbe deceduto; una sua sorella, C._______, sarebbe tutt'ora combattente per il PKK, nonché uno zio (...), di nome D._______, sarebbe un (...) ed un (...) per il PKK. Il richiedente nutrirebbe una certa simpatia, ma anche delle riserve nei confronti del PKK, del quale non sarebbe membro. Dal 2014 sino a fine agosto-inizio settembre 2018, l'interessato ha narrato di essere stato avvicinato da agenti dell'intelligence turca, prelevato dal suo posto di lavoro, interrogato in merito ai suoi famigliari - in particolare con riferimento al fratello, alla sorella ed allo zio (...) succitati - offeso e minacciato verbalmente, nonché picchiato. In più occasioni, gli agenti, gli avrebbero inoltre offerto di diventare una loro spia, ciò che lui avrebbe sempre rifiutato. Dai pestaggi subiti dalla polizia, avrebbe riscontrato dei danni psicologici, e nel corso dell'ultimo episodio nel settembre 2018, gli avrebbero provocato una frattura ad un braccio e lo avrebbero minacciato di morte se non avesse collaborato. Dopo quest'ultimo evento, l'interessato sarebbe rientrato al suo domicilio familiare a B._______. Nel mese di novembre del 2018, in un "(...)" ([...]), sarebbe stato attaccato da (...) persone appartenenti all'E._______ ("[...]"; in turco: "[...]") che lo avrebbero picchiato ed accoltellato ad (...), dicendogli: "Il [...] F._______ [...]" (cfr. verbale 2, D234, pag. 23), nome che lui avrebbe ricondotto al poliziotto che discuteva con lui durante i pestaggi, in quanto omonimo. Nella colluttazione, egli si sarebbe pure procurato delle ferite alla (...) ed alle (...). In seguito lo avrebbero trasportato all'ospedale, ove sarebbe stato medicato in presenza della polizia, che lo avrebbe interrogato in merito all'accaduto. In un primo tempo, gli stessi agenti, gli avrebbero sconsigliato di rilasciare una deposizione, in quanto sarebbe potuta sfociare in una vendetta. Al che egli avrebbe replicato, asserendo che non poteva trattarsi di un caso di vendetta, in quanto i suoi assalitori gli avrebbero riferito che il (...) F._______ lo salutava. Dopo ciò, i poliziotti avrebbero mutato il loro atteggiamento, minacciandolo ed afferrandolo per la gola, per costringerlo a rilasciare una deposizione come loro desideravano, senza pronunciare il nome del (...) F._______, nonché intimandogli di non denunciare a nessuno l'accaduto. A seguito di tali eventi, avrebbe maturato l'idea di tutelarsi maggiormente contro ulteriori agiti violenti da parte della polizia, iscrivendosi a tale scopo al partito dell'HDP ("Partito Democratico dei Popoli"; in turco: "Halklarin Demokratik Partisi") nell'(...) del (...). Per tale partito avrebbe pure svolto l'incarico di (...), nonché, nel mese di (...), si sarebbe candidato al (...). Tuttavia, poiché la situazione dal profilo psicologico sarebbe divenuta nel frattempo per lui insostenibile, avrebbe deciso di lasciare il suo Paese d'origine. Dopo aver richiesto ed ottenuto il passaporto turco tra ottobre e dicembre 2018, ed aver ricevuto per due volte una risposta negativa di visto, sarebbe espatriato illegalmente il (...) maggio 2019. Nel suo paese d'origine, sarebbero segnatamente rimaste presso il domicilio familiare a B._______, la moglie e la figlia minore dell'interessato, oltreché vivrebbero nella stessa località una (...) ed un (...) e a G._______ un'altra (...). Nel caso di un suo ritorno nel Paese d'origine, egli teme di rivivere gli stessi eventi da parte delle autorità turche, anzi in maniera più cruenta, in quanto fuggito dalla Turchia. B.b Dopo il suo espatrio, egli avrebbe appreso dalla moglie che, due settimane prima dell'audizione sui motivi d'asilo, la polizia si sarebbe presentata davanti a casa loro, dove avrebbe bussato alla porta pronunciando il suo nome. Poiché i suoi famigliari quel giorno si sarebbero recati a H._______ per il Ramadan, i vicini di casa, avrebbero risposto che l'interessato non si trovava in casa (cfr. verbale 2, D66 seg., pag. 7). B.c A sostegno della sua domanda d'asilo, il richiedente ha presentato la seguente documentazione:
- la sua carta d'identità turca, no. (...);
- copia del modulo d'iscrizione quale (...) dell'HDP (di seguito: doc. 1);
- copia della tessera quale (...) per il partito HDP a nome di I._______ (di seguito: doc. 2);
- fotocopia della ricevuta d'iscrizione del richiedente al partito HDP, datata (...) (di seguito: doc. 3);
- copia del permesso svizzero di soggiorno quale rifugiato del padre dell'interessato (di seguito: doc. 4);
- copia del permesso svizzero di soggiorno quale rifugiato della madre del richiedente (di seguito: doc. 5);
- copie di documentazione medica inerente la madre del richiedente (di seguito: doc. 6);
- copie di otto fotografie che ritraggono l'interessato all'ospedale con segni di percosse (di seguito: doc. 7). C. Con scritto del 7 giugno 2019, il rappresentante legale del richiedente ha in particolare esposto che il profilo di rischio del medesimo, sarebbe strettamente legato alla pregressa esposizione politica, in Turchia, dei genitori dell'interessato, come pure all'attuale impegno politico di alcuni suoi famigliari, segnatamente di una sorella partecipante ad attività di guerriglia al confine tra la J._______ e l'K._______ e di uno zio, (...) del PKK. Ha inoltre segnalato l'imminente arrivo di ulteriori mezzi di prova, che dovrebbero sostenere la sua attività politica all'interno del partito HDP, come pure le minacce e le persecuzioni subite da lui e dalla sua famiglia da parte del governo turco. Infine, ha proposto all'autorità inferiore, vista la complessità del caso in oggetto, che il richiedente fosse attribuito alla procedura ampliata. D. Il 14 giugno 2019 il rappresentante dell'interessato ha trasmesso alla SEM il parere in merito alla bozza di decisione negativa del 13 maggio 2019 (cfr. atti 1041281-24/11 e 1041281-25/17). Al parere sono stati allegati, quali ulteriori mezzi di prova, i seguenti documenti:
- copia dell'estratto dello stato di famiglia del padre del richiedente (di seguito: doc. 8);
- copia dell'estratto dello stato di famiglia del richiedente (di seguito: doc. 9);
- copie di nove fotografie, rappresentanti i famigliari dell'interessato (i genitori, la sorella e lo zio [...]) (di seguito: doc. 10);
- due organigrammi dell'organizzazione del PKK estratti da internet in lingua turca e tedesca (di seguito: doc. 11);
- il link ([...]) ad un video, che ritrarrebbe il (...) durante un discorso ai combattenti, e vicino allo stesso sarebbe presente (...) del richiedente (di seguito: doc. 12). E. Con decisione del 17 giugno 2019, notificata il medesimo giorno (cfr. atto 1041281-28/1), la SEM ha respinto la sua domanda d'asilo, pronunciato il suo allontanamento dalla Svizzera, ritenuta l'esecuzione dello stesso ammissibile, esigibile e possibile. F. L'interessato, senza più essere rappresentato, è insorto dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) con ricorso del 26 giugno 2019 (cfr. timbro del plico raccomandato) chiedendo, a titolo principale, l'annullamento della decisione impugnata e la concessione dell'asilo; a titolo eventuale la concessione dell'ammissione provvisoria per inammissibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; a titolo subordinato la restituzione degli atti all'autorità inferiore per un supplemento istruttorio. Altresì, egli ha depositato un'istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili. G. Il 2 luglio 2019, il Tribunale ha ricevuto dalla SEM il dossier N (...), attinente il padre dell'insorgente, L._______, e la madre del ricorrente, M._______. Dagli atti all'inserto, risulta in particolare che i genitori dell'insorgente hanno depositato una domanda d'asilo rispettivamente, il (...) L._______, per degli eventi accaduti in particolare negli anni (...), (...) e (...); ed il (...) M._______. In ordine, ai medesimi è stato concesso l'asilo in Svizzera con decisioni dell'allora ancora Ufficio federale della migrazione (UFM, ora: Segreteria di Stato della migrazione [SEM]) dell'(...), rispettivamente del (...). H. Ulteriori fatti ed argomenti addotti dalle parti, verranno ripresi nei considerandi, qualora risultino decisivi per l'esito della vertenza. Diritto:
1. Le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi) e l'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA. Altresì, il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a - c PA). Pertanto, l'insorgente, è legittimato ad aggravarsi contro di essa. I requisiti relativi ai termini di ricorso (art. 108 cpv. 1 LAsi), alla forma e al contenuto dell'atto di ricorso (art. 52 cpv. 1 PA) sono soddisfatti. Occorre pertanto entrare nel merito del ricorso.
2. Ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, il Tribunale rinuncia allo scambio di scritti.
3. Con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). I principi della massima inquisitoria e dell'applicazione d'ufficio del diritto sono tuttavia limitati: l'autorità competente procede difatti spontaneamente a constatazioni complementari o esamina altri punti di diritto solo se dalle censure sollevate o dagli atti risultino indizi in tal senso (cfr. DTF 122 V 157 consid. 1a; DTF 121 V 204 consid. 6c; DTAF 2007/27 consid. 3.3).
4. Il Tribunale tiene conto della situazione nel Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda di asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 5. 5.1 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha ritenuto in primo luogo che l'interessato abbia fornito delle dichiarazioni lacunose e prive di dettagli, sia circa il ruolo che suo padre avrebbe ricoperto all'interno del PKK, che riguardo il suo sostegno al precitato partito in Svizzera. In secondo luogo egli si sarebbe contraddetto in riferimento alla relazione che il padre e la madre avrebbero con il PKK. Tale assenza di dettagli e contraddizioni in merito alle attività politiche esercitate dai genitori, causa primaria delle problematiche che egli ha addotto di avere avuto con le autorità turche, costituirebbero un evidente indizio della sua totale estraneità agli stessi e ad eventuali conseguenze. Proseguendo nell'analisi, anche gli episodi in cui ha narrato di avere avuto delle problematiche con le autorità del suo Paese d'origine, in quanto familiare di membri del PKK, che gli avrebbero segnatamente impedito di lavorare e trattato in maniera violenta, per estorcergli delle informazioni in merito al PKK ed alla sorella, le sue dichiarazioni sarebbero state esposte in maniera confusa, non sufficientemente dettagliata, e spesso - a quesiti precisi - rilasciando delle allegazioni vaghe e deviando dal quesito posto, per prendere tempo. Tra l'altro in merito vi sarebbero state delle palesi incongruenze circa le tempistiche ed i luoghi in cui si sarebbero verificati gli stessi eventi, che getterebbero dei seri dubbi sulla loro effettiva occorrenza. Inoltre, gli episodi in cui sarebbe stato picchiato dalle autorità mentre lavorava presso un (...), sarebbero stati raccontati in maniera molto simile, senza che il richiedente aggiungesse dei dettagli significativi che li rendessero maggiormente reali, ciò che rappresenterebbe pure un forte indizio di inverosimiglianza. Circa l'ultimo atto di violenza subito da (...) persone in un "(...)", lo stesso sarebbe probabilmente avvenuto, visto che comprovato dalle fotografie presentate dall'interessato, nonché dalle sue dichiarazioni dettagliate. Tuttavia, per le allegazioni confuse rilasciate dal medesimo circa gli autori dell'aggressione, il collegamento della rissa alle autorità e alla sua opinione politica, come pure nella descrizione del comportamento che avrebbe tenuto la polizia dopo tale evento, le stesse sarebbero inverosimili. Sulla scorta di tali elementi, l'autorità inferiore nella decisione avversata, ha concluso che il richiedente non abbia reso verosimile di essere stato vittima di aggressioni a causa dei legami che suoi famigliari hanno intrattenuto con il PKK o con partiti pro-curdi. Proseguendo nell'analisi, la SEM ha rilevato che il comportamento tenuto a seguito delle aggressioni subite da parte dell'interessato, ovvero la sua iscrizione al partito HDP come pure la sua candidatura al (...), sarebbe illogico ed insensato. Invero, tale decisione avrebbe fatto peggiorare in modo drastico la sua situazione avverso le autorità, le quali cercava per di più di convincere del suo totale disinteressamento alla politica pro-curda. Pertanto, vi sarebbero seri dubbi che egli si sia iscritto all'HDP e candidato al (...), e comunque non avrebbe reso plausibile di averlo fatto dopo essere stato preso di mira da parte della autorità turche. In una terza parte della sua decisione, la SEM ha passato in rassegna i mezzi di prova presentati dal richiedente, ritenendoli inadeguati per rendere verosimili i suoi motivi d'asilo. Circa la fotocopia della sua candidatura alle (...) (sub doc. 1), alcuni indizi ne renderebbero dubbia la sua autenticità. La data di nascita del ricorrente sarebbe infatti stata riportata erroneamente sul modulo, come pure mancanti sarebbero la data ed il luogo della sottoscrizione, come altresì dei timbri certificanti la sua autenticità. Inoltre, tale documento, non sosterrebbe in alcun modo che egli sia stato preso di mira dalle autorità del suo Paese d'origine, ma semmai, sostanzierebbe al contrario, la tesi che egli abbia potuto vivere normalmente in Turchia fino a poco prima dell'espatrio. Ad uguale conclusione si giungerebbe pure per i mezzi di prova sub doc. 2 e doc. 3, anche se quest'ultimo sarebbe per lo meno dotato di alcuni elementi di autenticità. Per quanto concerne le copie dei due permessi di soggiorno dei genitori del richiedente (sub doc. 4 e doc. 5), la SEM, pur non mettendo in dubbio il fatto che i medesimi siano stati attivi politicamente e che gli sia stato concesso rettamente l'asilo in Svizzera, non li ha ritenuti adeguati per provare che l'interessato sia stato coinvolto in misure di persecuzione riflessa. Questo per i motivi già sopra espressi, come pure per il fatto che siano trascorsi ben (...) anni dalla concessione dell'asilo ai genitori dello stesso ed ancora di più dalle problematiche riscontrate dai medesimi in Turchia. La documentazione medica presentata dall'interessato (sub doc. 6), non avrebbe inoltre alcun legame con i suoi motivi d'asilo, e sarebbe pertanto completamente inadatta a sostenerli. Infine, la documentazione fotografica, che ritrae il richiedente con alcuni segni di ferimento all'(...), alla (...) ed alla (...) (sub doc. 7), non proverebbe in alcun modo che egli sia stato vittima di un atto di violenza da parte delle autorità per i motivi da lui invocati, bensì soltanto che egli sia stato ferito e visitato da un medico. L'autorità inferiore, nella decisione impugnata, ha in seguito analizzato se il richiedente possa avere un timore di essere sottoposto in futuro a misure persecutorie da parte dello Stato turco, a causa delle attività politiche esercitate dai genitori, dalla sorella C._______ e dal fratello N._______. La SEM ha ritenuto che le problematiche afferenti i genitori del richiedente, i quali avrebbero per questo ottenuto l'asilo in Svizzera, non sarebbero collegati in alcun modo al medesimo, come pure sarebbero avvenuti molti anni prima. Inoltre, l'interessato avrebbe continuato a vivere per circa (...) anni in Turchia, dopo che era stato concesso l'asilo ai suoi famigliari in Svizzera. Per questi motivi e poiché lui non avrebbe reso verosimile di essere stato vittima da parte delle autorità turche di misure volte a punirlo per le attività politiche svolte da familiari, tali sue allegazioni non sarebbero rilevanti ex art. 3 LAsi. In ultima analisi, l'autorità di prime cure si è espressa in merito al parere del 13 giugno 2019 del rappresentante legale dell'interessato, ribadendo essenzialmente quanto già argomentato precedentemente, circa la mancanza di verosimiglianza e di rilevanza delle allegazioni del richiedente in merito ad un timore di subire una persecuzione riflessa a causa delle attività politiche dei suoi familiari. Dal tenore dell'audizione sui motivi d'asilo, apparirebbe piuttosto che egli abbia tentato di costruire una persecuzione mirata delle autorità nei suoi confronti, appoggiandosi sul trascorso di tali familiari. Neppure la documentazione allegata al parere (sub da doc. 8 a doc. 12) sarebbe adeguata per sostenere i motivi d'asilo allegati. In particolare, un legame di parentela con uno o più membri o combattenti del PKK, da solo, non sarebbe sufficiente per giustificare un timore fondato di persecuzione. 5.2 Il ricorrente, nel suo gravame, dopo aver esposto e precisato alcuni fatti, passa in rivista le varie incoerenze ed illogicità rilevate nella decisione avversata dalla SEM. In relazione alle persecuzioni che egli avrebbe subito da parte delle autorità turche, la decisione impugnata partirebbe da presupposti completamente errati, in quanto la persecuzione nei suoi confronti non sarebbe collegata alle sue pregresse conoscenze rispetto alle attività svolte dai suoi genitori nel PKK, bensì innanzitutto al convincimento dell'intelligence turca che egli disponesse di informazioni per loro utili, nonché alla richiesta della stessa di coinvolgerlo in attività di spionaggio, visti i suoi legami famigliari. Circa la descrizione delle aggressioni e violenze subite, pur non negando vi siano delle piccole incongruenze nelle sue dichiarazioni, le stesse sarebbero da ascrivere al suo stato psicologico e di prostrazione fisica in cui si trovava al momento dell'audizione federale. Per quanto concerne la sua candidatura (...), l'insorgente ribadisce che sarebbe stata una scelta maturata per proteggersi da ulteriori azioni contro di lui da parte dell'intelligence turca, in quanto la stessa sarebbe altrimenti incorsa in un'esposizione mediatica. Ritiene inoltre che i mezzi di prova da lui allegati, a differenza di quanto concluso nella decisione avversata, sostengano le sue asserzioni. A mente del ricorrente, i pregiudizi da lui subiti da parte delle autorità turche, sarebbero anche da ritenere rilevanti in materia d'asilo. Invero egli sarebbe stato minacciato e avrebbe subito diverse violenze, oltreché sarebbe stato accoltellato e disturbato costantemente nel suo lavoro dalla presenza della polizia. A causa di tali persecuzioni, egli non avrebbe neanche avuta la possibilità di sporgere una denuncia contro tali atti o rivolgersi ad associazioni a difesa dei diritti umani. Il ricorrente ricorda in merito che la giurisprudenza del Tribunale avrebbe riconosciuto che le autorità turche utilizzerebbero delle misure di pressione e di ritorsione nei confronti di famigliari di oppositori politici, soprattutto nelle fattispecie in cui questi ultimi sarebbero impegnati a favore di un'organizzazione politica, come sarebbe il caso di sua sorella, dello zio, nonché dei genitori. L'interessato sottolinea anche che, ai sensi delle disposizioni della LAsi, è rifugiato anche chi si sottrae ad una pressione psichica divenuta insopportabile. Alla luce di tali elementi, egli ritiene che la decisione della SEM si basi su un accertamento inesatto ed incompleto delle sue dichiarazioni, che le stesse non siano state analizzate nella loro globalità ed in relazione alla situazione politica nel suo Paese d'origine. Conclude inoltre affermando che, vista la complessità della fattispecie, sarebbe forse stata maggiormente adeguata la sua trattazione in procedura ampliata invece che in quella celere. 6. 6.1 Giusta l'art. 2 cpv. 1 LAsi, la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi. L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiati. Esso comprende il diritto di risiedere in Svizzera (art. 2 cpv. 2 LAsi). 6.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi. Costituiscono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi). Inoltre, occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 in fine LAsi). 7. 7.1 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). E' pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. E' altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Sarà dunque decisivo determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 7.2 Nelle procedure d'asilo - così come nelle altre procedure di natura amministrativa - si applica il principio inquisitorio. Ciò significa che l'autorità competente deve procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (art. 6 LAsi in relazione con l'art. 12 PA, art. 106 cpv. 1 lett. b LAsi). In concreto, l'autorità deve occuparsi del corretto e completo accertamento della fattispecie, procurarsi la documentazione necessaria alla trattazione del caso, accertare le circostanze giuridiche ed amministrare in tal senso le opportune prove a riguardo (cfr. DTAF 2012/21 consid. 5; Auer/Binder in: VwVG, Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren, Kommentar, Auer/Müller/Schindler (ed.), 2a ed., 2019, n. 7, pag. 213). Vi è un accertamento inesatto quando la decisione si fonda su fatti incorretti e non conformi agli atti, e un accertamento incompleto quando non è tenuto conto di tutte le circostanze giuridicamente rilevanti (cfr. DTAF 2015/10 consid. 3.2 con rinvii; Kölz/Häner/Bertschi, Verwaltungsverfahren und Verwaltungsrechtspflege des Bundes, 3a ed. 2013, n. 1043, pag. 369 segg.). 7.3 L'autorità inferiore ha ritenuto le dichiarazioni del ricorrente come complessivamente inverosimili. Tale valutazione non può però essere seguita dal Tribunale, in quanto in punti essenziali non risulta persuasiva. L'insorgente si è difatti espresso sui suoi motivi d'asilo, globalmente ed ampiamente in modo coerente e senza contraddizioni nell'audizione federale resa in ventinove pagine protocollate. Le contraddizioni e lacune nelle allegazioni del ricorrente citate dalla SEM nella decisione impugnata, sono in gran parte spiegabili in modo convincente, come asserito nel gravame dall'insorgente. In primo luogo, nella decisione avversata, l'autorità inferiore ha ritenuto essere un indizio importante d'inverosimiglianza delle dichiarazioni del ricorrente, il fatto che quest'ultimo non sia stato in grado di fornire sufficienti dettagli - a volte anche contraddicendosi - sul ruolo che i suoi genitori avrebbero avuto con il PKK. Tale insicurezza della posizione che i genitori, ed in particolare il padre, avrebbero avuto in seno al PKK, piuttosto che sostenere l'inverosimiglianza degli asserti del ricorrente, ne provano invece la loro plausibilità. Invero, d'un canto risulta notorio che in un'organizzazione come quella del PKK, via sia l'obbligo di massima segretezza, anche nei confronti dei propri famigliari, e quindi non stupisce che il ricorrente non conosca alcuni dettagli legati al ruolo che i genitori avrebbero occupato nel PKK, ed in particolare del padre, come il ricorrente stesso ha dichiarato (cfr. verbale 2, D118, pag. 12). D'altro canto, l'interessato ha asserito che il padre, malgrado prendesse parte a delle attività di sostegno per il PKK, non era combattente del medesimo (cfr. verbale 2, D 113, pag. 11; D122, pag. 13 e D131, pag. 13), come pure sarebbe stato incarcerato diverse volte con l'accusa di essere membro della precitata organizzazione ed avrebbe subito torture da parte dello Stato turco (cfr. verbale 2, D87, pag. 9; D94 segg., pag. 10; D114, pag. 12; D120 segg., pag. 12 seg.), ciò che risulta convergere con le dichiarazioni rese dal genitore nella sua procedura d'asilo, al quale è stato concesso quest'ultimo (cfr. N [...], atto A5/11, p.to 7.01, pag. 7 seg.; atto A19/17, D4 segg., pag. 2 segg.). Anche le informazioni rese dall'insorgente nei confronti della madre durante l'audizione, in particolare in relazione ai luoghi ed al periodo in cui la madre sarebbe stata incarcerata, come pure al motivo - tra gli altri, la persecuzione riflessa a causa della figlia rispettivamente sorella del ricorrente che risulta tutt'ora combattente per il PKK - della medesima detenzione (cfr. verbale 2, D114 segg., pag. 12), risultano per lo più coincidere con quanto asserito dai genitori dell'interessato durante le loro procedure d'asilo (cfr. incarto N [...], atto C3/11, p.to 7.01, pag. 6 seg.; atto A19/17, D14 segg., pag. 4 segg.). Anche se il ruolo del padre all'interno del PKK non risulta limpido, appare comunque chiaro dalle insorgenze di causa che il genitore sia stato incarcerato per diversi anni ed abbia subito delle torture importanti a causa della sua supposta o reale appartenenza quale membro al PKK (cfr. atti nell'incarto N 586 082). D'altro canto, appaiono segnatamente incontestati l'appartenenza o la vicinanza di alcuni stretti parenti dell'interessato al PKK, ovvero dello zio (...) D._______ quale (...) della predetta organizzazione, come pure di un fratello scomparso - e supposto caduto - quale combattente, nonché di una sorella C._______ che sarebbe tutt'ora combattente per il PKK (...) (cfr. verbale 2, D87, pag. 9, D114, pag. 12 e D133 segg., pag. 14; cfr. anche incarto N [...], atto A5/11, p.to 7.01, pag. 8; atto A19/17, D72 seg., pag. 11; atto C3/11, p.to 7.01, pag. 6). Infine, la madre dell'insorgente, ha dichiarato nel corso della sua audizione sulle generalità del (...), che le autorità, l'ultima volta che sarebbero giunte al suo domicilio, le avrebbero riferito che l'avrebbero uccisa così come i suoi figli e che questi ultimi sarebbero stati tutti torturati dagli agenti di polizia durante le loro incursioni presso il loro domicilio familiare (cfr. N [...], atto C3/11, p.to 7.01, pag. 6 seg.). Pertanto, da tali elementi fondamentali, il Tribunale giunge alla conclusione che le dichiarazioni dell'insorgente relative alle problematiche che egli avrebbe avuto sia con le autorità che con la società già fin dall'infanzia, a causa del suo nome e della sua origine familiare (cfr. verbale 2, D87, pag. 9), sarebbero verosimili. 7.4 A sostegno delle stesse, oltre agli argomenti summenzionati, vi sono ulteriori elementi dimostrativi dell'autenticità degli asserti dell'insorgente circa gli allegati trasporti, minacce, pestaggi e le richieste da parte delle autorità turche di diventare una loro spia. Segnatamente, malgrado la sua origine, l'interessato ha espresso, di voler vivere una vita normale (cfr. verbale 2, D87, pag. 9), nonché di provare simpatia per il PKK, ma di nutrire anche delle riserve nei confronti dello stesso, in particolare di essere contrario all'uccisione dei propri simili (cfr. verbale 2, D132, pag. 13). Il fatto che egli sia stato inizialmente poco dettagliato nel descrivere il primo episodio in cui avrebbe avuto dei problemi concreti con le autorità del suo Paese d'origine (cfr. verbale 2, D89 segg., pag. 10), come asserito nella decisione avversata, non modifica la valutazione complessiva di verosimiglianza degli asserti dell'insorgente. Invero la mancanza, a volte, di elementi concreti o di qualche confusione o svista - che rimangono comunque marginali - (come ad esempio di avere omesso inizialmente di aver lavorato presso l'[...] del [...] ed il periodo esatto nel quale vi avrebbe esercitato l'attività lavorativa, cfr. verbale 2, D98 segg., pag. 10 seg.; come pure in merito al luogo ove sarebbe avvenuto il secondo episodio in cui sarebbe stato vittima di violenze da parte dell'intelligence turca; cfr. verbale 2, D158 segg., pag. 15 seg.; D169 segg., pag. 16 segg.) nelle dichiarazioni del ricorrente, sono spiegabili sia poiché egli è sempre stato confrontato con atti di persecuzione da parte delle autorità già a partire dalla sua infanzia, che dal fatto, tutt'altro che irrilevante, che egli abbia terminato unicamente le scuole (...), circostanze che rendono alcune sue incoerenze o contraddizioni comprensibili. 7.5 Vi è fra l'altro da constatare che nella decisione impugnata, manca totalmente da parte dell'autorità inferiore, un confronto individuale tra gli argomenti a favore e contrari alla verosimiglianza degli asserti dell'interessato, ove invece si è unicamente posto l'accento sugli elementi avversi. Motivando la sua decisione della sorte, la SEM perde però di vista che i requisiti per la verosimiglianza lasciano spazio anche ad alcune obiezioni e dubbi, laddove, in una visione complessiva, le circostanze essenziali presentate fanno giungere alla conclusione di credibilità delle dichiarazioni addotte. Gli elementi fattuali a sostegno della verosimiglianza degli asserti dell'insorgente, risultano tuttavia innumerevoli nell'audizione federale del ricorrente. Egli, a parte quanto già sopra considerato, ha in particolare descritto in maniera dettagliata e persuasiva, fornendo molti elementi concreti, le aggressioni e le minacce che avrebbe subito da parte delle autorità turche negli anni 2014, 2016, 2017 e 2018. Segnatamente egli ha riportato spontaneamente diversi dialoghi diretti intercorsi tra lui e gli agenti di polizia (cfr. verbale 2, D110, pag. 11; D167, pag. 16; D186, pag. 18; D198, pag. 19; D212, pag. 21; D218, pag. 21; D221, pag. 22), descrivendo anche in modo dettagliato le pressioni che avrebbero esercitato nei suoi confronti per indurlo a rilasciare delle informazioni riguardo ai suoi famigliari con legami con il PKK (cfr. ad esempio la narrazione relativa alla sorella combattente per il PKK, verbale 2, D218, pag. 21). L'interessato ha inoltre relativizzato alcuni eventi o comportamenti delle autorità (cfr. ad esempio: verbale 2, D110, pag. 11: "[...] [...]"; verbale 2, D198, pag. 19: "[...] [...]. [...]"). L'insorgente ha vieppiù citato volontariamente degli elementi marginali quali il nome delle vetture ed il colore delle stesse con le quali sarebbe stato prelevato dagli agenti dal suo luogo di lavoro (cfr. verbale 2, D149, pag. 15; D195, pag. 19; D198, pag. 19). Tali indizi reali, così come la mancanza di contraddizioni circa gli elementi essenziali delle sue dichiarazioni, conducono alla conclusione di verosimiglianza delle medesime. Vi è infine da denotare che le circostanze addotte dall'insorgente si sposano perfettamente con il contesto politico attuale, presente nel suo luogo d'origine. Invero il comportamento adottato e descritto dal ricorrente relativo alle pressioni esercitate dagli agenti di polizia perché egli divenisse una loro spia e rilasciasse delle informazioni in relazione ai suoi parenti tutt'ora coinvolti nel PKK, a volte in modo più gentile (cfr. verbale 2, D186, pag. 18; D198, pag. 19; D218, pag. 21), ed altre in maniera irruenta e violenta (cfr. verbale 2, D167, pag. 16; D221, pag. 22), risultano combaciare con le informazioni disponibili dal Tribunale (cfr. anche a titolo d'esempio tra le altre: sentenza del Tribunale E-3009/2019 del 5 luglio 2019 consid. 5.1). 8. 8.1 Proseguendo nell'analisi, malgrado sia appurata la verosimiglianza degli elementi essenziali succitati relativi i motivi d'asilo del ricorrente, vi sono nella decisione impugnata delle lacune ed incertezze riguardo la determinazione di alcuni fatti giuridicamente rilevanti, che risultano preliminarmente indispensabili da chiarire per poter valutare se fosse dato o meno il fondato timore al momento della fuga del ricorrente dal suo Paese d'origine, come pure se lo stesso risulta tutt'ora attuale. La SEM, non ha difatti posto alcun quesito in merito ai (...) (in particolare il [...] e la [...] che vivono a B._______, ultimo domicilio del ricorrente e ove pure vivrebbe ancora sua moglie e la figlia; cfr. verbale 2, D49, pag. 5 e D58, pag. 6) del ricorrente che soggiornano tutt'ora in Turchia, come neppure rispetto al (...) che ha depositato una domanda d'asilo in Svizzera nel 2016 (cfr. N [...]). Ciò risulta però necessario per comprendere d'un canto se i fatti accaduti nel settembre del 2018 in un "(...)" (cfr. verbale 2, D228 segg., pag. 22 segg.) possano essere verosimilmente o meno riconducibili ad un atto persecutorio delle autorità di polizia turche, come asserito - ma soltanto presunto - dall'insorgente (cfr. verbale 2, D234/238, pag. 23 seg.) e quindi messi anche in relazione con gli eventi accaduti in precedenza a O._______ e ad P._______, e d'altro canto se i famigliari dell'interessato, viventi in Turchia, subiscano tutt'ora degli atti repressivi da parte delle autorità turche. Per di più, non è stato accertato dall'autorità inferiore se per lo stesso, visto in particolare la sua origine famigliare, le persecuzioni subite da parte delle autorità turche precedenti l'espatrio, nonché data la sua allegata iscrizione quale membro al partito HDP nell'(...) del (...) (cfr. verbale 2, D258 segg., pag. 25) come pure la sua presunta candidatura quale (...) per il (...) nel (...) del (...) (cfr. verbale 2, D249 seg., pag. 25), possa essere stato schedato per motivi politici. In presenza di una tale schedatura, si parte infatti di regola dal presupposto, che, il timore di una persecuzione futura delle autorità e rilevante ai sensi dell'asilo sia fondato, in particolare in presenza di ulteriori elementi concreti agli atti (cfr. a titolo d'esempio: sentenze del Tribunale D-2645/2019 del 20 giugno 2019 consid. 7.5; D-3520/2015 del 1° settembre 2017 consid. 7.3). 8.2 In sunto, ne discende che la SEM, con la propria decisione, ha violato l'obbligo di accertare i fatti in modo corretto e completo, derivante dal diritto di essere sentito e dal principio inquisitorio.
9. In conclusione il Tribunale non può fare a meno di constatare, come tra l'altro denotato rettamente dal ricorrente nel gravame e già proposto nello scritto del 7 giugno 2019 dall'allora rappresentante legale del ricorrente (cfr. atto n. 1041281-22/2 e supra lett. C) che, pur essendo conscio del fatto che la scelta del tipo di procedura di prima istanza incomba unicamente alla SEM (cfr. DTAF 2017 VI/3 consid. 9.2.3), la trattazione in procedura celere di casi complessi - per la cui definizione si necessiti segnatamente lo svolgimento di audizioni estese e l'apprezzamento di molteplici mezzi di prova, come è il caso di specie - non risulti particolarmente indicata, specialmente quando le stesse sfociano poi in una decisione articolata e contro la quale l'interessato dispone di soli 7 giorni lavorativi per interporre ricorso (cfr. Messaggio concernente la modifica della legge sull'asilo, FF 2014 6917, 6941 "[...] nella procedura celere sono trattati solo i casi semplici"). Una tale evenienza rischia infatti di influire sulle garanzie procedurali accordate all'insorgente e ciò a prescindere da quanto possa apparire giuridicamente liquido l'esito del procedimento. 10. 10.1 Alla luce di tutto quanto precede, non risulta attualmente e sufficientemente liquido il quesito a sapere se il ricorrente nel momento in cui è espatriato dalla Turchia, come neppure se egli tornasse nel predetto Stato, avesse ed abbia tutt'ora un timore fondato rilevante ai sensi dell'asilo di subire degli atti persecutori da parte delle autorità turche. Visti i complementi istruttori che risulteranno necessari (cfr. supra consid. 8.1), come pure per motivi di economia processuale, risulta in specie giudizioso retrocedere gli atti di causa alla SEM per il completamento dell'istruttoria e l'emanazione di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. Appare inoltre necessaria la possibilità per l'insorgente di prendere eventualmente posizione sulle risultanze istruttorie rispetto ai suoi motivi d'asilo già dinnanzi alla prima istanza, e di conseguenza il suo diritto di essere sentito su tale punto in questione si ritiene che non possa essere sanato nella presente procedura ricorsuale. Non può in effetti, in specie ed in questa sede, essere compito del Tribunale di accertare fatti giuridicamente rilevanti precludendo di conseguenza al ricorrente un'eventuale istanza di ricorso (cfr. DTF 137 I 195 con referenze citate; Häfelin/Müller/Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 7a ed. 2016, n. 1039, pag. 226 e n. 1774 segg., pag. 252 segg.). 10.2 Si giustifica pertanto l'accoglimento del gravame e l'annullamento della decisione impugnata con la ritrasmissione degli atti alla SEM (art. 61 cpv. 1 PA), affinché la medesima autorità proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), alla pronuncia di una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. L'autorità inferiore è anzitutto invitata a verificare nuovamente - posta la verosimiglianza delle persecuzioni nei suoi confronti da parte delle autorità turche addotte dall'insorgente (cfr. supra consid. 7) e dopo aver adempiuto gli atti istruttori complementari necessari - se sia data la rilevanza dei suoi motivi d'asilo, avendo un'attenzione particolare per gli elementi che potrebbero entrare in considerazione quali motivi soggettivi insorti dopo la fuga ai sensi dell'art. 54 LAsi. In un secondo momento, se del caso, la SEM dovrà esaminare nuovamente se l'esecuzione dell'allontanamento risulta ammissibile, esigibile e possibile. Visto l'esito della procedura, non risulta inoltre necessario dirimere le ulteriori censure sollevate nel gravame dall'insorgente. 11. 11.1 Visto l'esito della procedura non si prelevano spese processuali (art. 63 cpv. 1 seg. PA) e la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal pagamento delle spese di giudizio e del relativo anticipo, è da considerarsi priva di oggetto. 11.2 Al ricorrente, non patrocinato in questa sede, non sono attribuite indennità ripetibili (art. 64 PA).
12. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è accolto. La decisione della SEM del 17 giugno 2019 è annullata e gli atti di causa le sono ritrasmessi per il completamento dell'istruttoria e la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Non sono accordate indennità ripetibili.
4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il presidente del collegio: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: