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D-3199/2007

D-3199/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2008-09-16 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Sachverhalt

A. L'8 aprile 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 16 aprile e del 24 aprile 2007), d'essere cittadino afghano d'etnia hazara, minorenne non accompagnato, d'avere vissuto dalla nascita a B._______ (provincia di Ghazni) e d'essere espatriato nel 2005 per il timore d'essere ucciso da membri del partito "C._______". Il padre, comandante del menzionato partito, avrebbe ricevuto, a sua insaputa, delle armi dal capo di "C._______". Le armi non sarebbero mai state restituite. Nel 2001, suo padre sarebbe stato ucciso in guerra. Un anno e mezzo rispettivamente quattro o cinque anni dopo la morte del padre, secondo la versione, il responsabile del predetto partito gli avrebbe chiesto in due occasioni la restituzione delle armi. Non essendo stato in possesso di tali armi, l'interessato non sarebbe stato in grado di consegnarle. Sarebbe quindi stato minacciato e, temendo di essere arrestato o ucciso, sarebbe scappato a Kabul, dove sarebbe rimasto per due mesi. In seguito, avrebbe soggiornato in Pakistan per una settimana, poi in Iraq per sei o sette giorni, in Turchia per due o tre mesi, in Grecia per un anno ed infine, transitando dall'Italia, avrebbe raggiunto la Svizzera. B. Il 2 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. L'11 maggio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 15 maggio 2007, l'UFM ha presentato la sua risposta al gravame. F. Il 18 luglio 2007, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino al 2 agosto 2007 per replicare all'UFM. Tale termine è decorso infruttuoso.

Erwägungen (24 Absätze)

E. 1 Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.

E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.

E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.

E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimile l'indicazione dell'interessato circa la sua minore età. L'esame radiologico effettuato avrebbe stabilito un'età ossea superiore ai 18 anni. Il ricorrente avrebbe peraltro reso dichiarazioni lacunose sulla biografia dei membri della sua famiglia come pure sul suo viaggio di espatrio. Inoltre, non avrebbe addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha pure ritenuto inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente, siccome imprecise e contraddittorie, segnatamente in merito agli incontri con il capo del partito "C._______", alla posizione rivestita da quest'ultimo, alle occasioni in cui lo stesso gli avrebbe chiesto la restituzione delle armi sottratte dal padre come pure in merito al suo soggiorno a Kabul. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente.

E. 5 Nel ricorso, l'insorgente contesta di essere maggiorenne e mette in dubbio il valore scientifico-probatorio dell'esame radiologico, ritenuto segnatamente lo scarto fra l'età da lui dichiarata e quella accertata. Nella fattispecie, si sarebbero pertanto dovute applicare le norme relative ai minorenni non accompagnati. Allega altresì di aver fornito indicazioni utili per valutare nel merito la sua domanda d'asilo. Inoltre, il ricorrente afferma che la situazione in Afghanistan si sarebbe ulteriormente deteriorata, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo.

E. 6 Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. L'UFM ha pertanto proposto la reiezione del gravame.

E. 7.1 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che la designazione di una persona di fiducia presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3695/2007 del 26 luglio 2007 consid. 5 e relativo riferimento). Dall'esame radiologico, effettuato il 10 aprile 2007, risulta un'età ossea del ricorrente superiore a 18 anni, contro la dichiarata età cronologica di 15 anni e tre mesi. Inoltre, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, non ha presentato né documenti d'identità o di viaggio, né informazioni, se non vaghe ed imprecise, sulla sua biografia, sulla frequentazione scolastica e sulla situazione familiare. Le generiche e stereotipate giustificazioni del ricorrente non convincono, ritenuto che lo scarto fra l'età dichiarata in corso di procedura e l'età ossea risulta essere al minimo di 2 anni e nove mesi. Infine, e per sovrabondanza, il TAF rileva che il ricorrente ha dichiarato di avere avuto 6 o 7 anni quando i Talebani sono arrivati nel suo villaggio (cfr. verbale d'audizione del 16 aprile 2007 pag. 6). Risaputamente, i Talebani hanno cominciato la loro conquista del territorio afghano a Kandahar nell'ottobre 1994 e sono arrivati a Maydan Shar nel febbraio del 1995. Appare quindi verosimile che Qarabagh e Ghazni sono cadute sotto il loro controllo nel periodo compreso tra le due date suesposte. In considerazione di quanto precede, si evince che il ricorrente doveva già essere maggiorenne al momento delle audizioni avvenute nell'aprile 2007.

E. 7.2 Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi da parte dell'UFM a causa dell'inverosimiglianza dell'allegata minore età.

E. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).

E. 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).

E. 9.1 Questo Tribunale considera - a prescindere dalla questione di sapere se nel caso concreto sussista un motivo scusabile per la mancata esibizione di un documento d'identità o di viaggio entro il termine di 48 ore previsto dalla legge - che, in considerazione dell'insieme delle circostanze del caso di specie, in relazione alla nota situazione vigente in Afghanistan, l'istruttoria, la valutazione delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente e la motivazione della decisione impugnata sono manifestamente carenti.

E. 9.2 Peraltro, in merito alla situazione generale ed allo stato della sicurezza in Afghanistan, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che l'esecuzione dell'allontanamento in tale paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente (cfr. GICRA 2006 n. 9 consid. 7.8). Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30]), come pure di Herat nell'ovest del paese. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, celibi/nubili oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano d'alcun grave problema medico (cfr. GICRA 2006 n. 9 consid. 7.8).

E. 9.3 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il ricorrente "dev'essere hazara con ultimo domicilio ad Hazarajat", segnatamente originario della provincia di Ghazni. Dall'altro lato, ha ritenuto che l'Hazarajat è da considerarsi una regione sicura. Il TAF osserva che la regione di Hazarajat comprende le province di Bamiyan, Daykunid, Ghir, Wardak, Ghazni ed Uruzgan - province in cui il rimpatrio è inesigibile (cfr. GICRA 2006 n. 9) - come pure le province di Balkh, Sari Pul ed, in parte, Jowzjan. Nel caso di specie, questo Tribunale considera verosimile che il ricorrente sia un cittadino afghano d'etnia hazara e proveniente dalla località di B._______, sita nella provincia di Ghazni. A tal proposito, il TAF ha già avuto modo di precisare che il rimpatrio nella provincia di Ghazni e nella tradizionale zona d'insediamento degli Hazara, il cosidetto Hazarajat, considerata la precaria situazione della sicurezza e dell'approvvigionamento, è inesigibile (cfr. GICRA 2003 n. 30).

E. 9.4 L'UFM ha altresì considerato che l'insorgente dispone di un'alternativa di rifugio interna nella città di Kabul (provincia di Kabul), di Mazar-i-Sharif (provincia di Balkh) e di Herat (provincia di Herat), in cui gli hazara costituirebbero un'importante minoranza etnica. Questo Tribunale osserva che l'ammissione di un'alternativa di soggiorno interna al paese, a Kabul, dove la situazione generale è ritenuta relativamente migliore (cfr. GICRA 2003 n. 10), oppure in un'altra provincia, in cui il rimpatrio è considerato ragionevolmente esigibile (cfr. GICRA 2006 n. 9), presuppone altresì l'esistenza in tale luogo di una solida rete sociale nonché della garanzia del minimo vitale e della sicurezza di potere trovare un alloggio (cfr. GICRA 2003 n. 30; GICRA 2006 n. 9). Dagli atti processuali non emerge tuttavia che l'autorità inferiore abbia effettuato degli accertamenti al fine di appurare l'effettiva esistenza per il ricorrente di un'alternativa di soggiorno interna in Afghanistan. In altri termini, non appare motivo di ritenere che siano adempite le condizioni restrittive previste dalla giurisprudenza di cui a GICRA 2006 n. 9, da cui altresì non v'è attualmente ragione di scostarsi, come ribadito in diverse sentenze di questo Tribunale (v. fra le tante, la sentenza D-4485/2006 del 1° luglio 2008 consid. 5).

E. 9.5 Da quanto esposto, discende che il ricorrente proviene da una provincia dell'Afghanistan verso la quale l'esecuzione dell'allontanamento è considerata inesigibile (GICRA 2006 n. 9 consid. 7.2. e 7.8.; GICRA 2003 n. 30) e che l'UFM neppure ha esaminato nella decisione impugnata la questione dell'esistenza per l'insorgente in Afghanistan, segnatamente nella capitale o in un'altra provincia, di un'evidente alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni del movimento politico di cui trattasi altrove che nella provincia di Ghazni, questione pure estremamente delicata e che necessita d'ulteriori approfondimenti (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 30; GICRA 2006 n. 9, in cui è stato statuito che l'esistenza di un'alternativa di rifugio interna va ammessa solo con cautela).

E. 9.6 Infine, ed in materia d'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM - senza tenere conto della giurisprudenza del TAF in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan, peraltro già nota al momento in cui ha emesso la decisione qui in esame - si è limitato a generiche considerazioni, prive di qualsivoglia dimostrazione, in merito alla legittimità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, considerato in ultimo e senza motivazione plausibile, ma contrariamente alle sue allegazioni, cresciuto in seno alla diaspora afghana in Pakistan e in Iran, ma non nel Hazarajat. In altri termini, l'autorità inferiore non può ridurre la motivazione del proprio provvedimento ad imprecise asserzioni sull'ammissibilità (ai sensi dell'art. 3 CEDU) e sull'esigibilità (giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr) dell'esecuzione dell'allontanamento di un cittadino afghano proveniente dalla provincia di Ghazni, senza indicare le ragioni e le fonti alla base delle affermazioni stesse. In effetti, l'insorgente non è posto nelle condizioni di potere ricorrere con criteri adeguati, non conoscendo appunto, in materia d'esecuzione dell'allontanamento, le ragioni precise (art. 35 cpv. 1 PA), e le fonti, su cui l'UFM fonda il proprio apprezzamento. Per i medesimi motivi, il TAF non è in grado d'esperire il sindacato di legittimità della decisione impugnata su tale punto.

E. 9.7 In conclusione, questo Tribunale osserva che non può essere condivisa la valutazione contenuta nel provvedimento litigioso secondo cui non sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 9.8 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata incorre nell'annullamento.

E. 10 Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza.

E. 11 Il ricorso, tenuto conto della giurisprudenza del TAF, risulta manifestamente fondato. Pertanto, quest'ultimo è deciso in procedura a giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).

E. 12.1 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA).

E. 12.2 Considerato altresì che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta, comunque, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso in esame, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata.
  2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi.
  3. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili.
  4. Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM) - D._______ (in copia) - Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3199/2007 {T 0/2} Sentenza del 16 settembre 2008 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Gérald Bovier, cancelliera Chiara Piras. Parti A._______Afghanistan, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 2 maggio 2007 / N . Fatti: A. L'8 aprile 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 16 aprile e del 24 aprile 2007), d'essere cittadino afghano d'etnia hazara, minorenne non accompagnato, d'avere vissuto dalla nascita a B._______ (provincia di Ghazni) e d'essere espatriato nel 2005 per il timore d'essere ucciso da membri del partito "C._______". Il padre, comandante del menzionato partito, avrebbe ricevuto, a sua insaputa, delle armi dal capo di "C._______". Le armi non sarebbero mai state restituite. Nel 2001, suo padre sarebbe stato ucciso in guerra. Un anno e mezzo rispettivamente quattro o cinque anni dopo la morte del padre, secondo la versione, il responsabile del predetto partito gli avrebbe chiesto in due occasioni la restituzione delle armi. Non essendo stato in possesso di tali armi, l'interessato non sarebbe stato in grado di consegnarle. Sarebbe quindi stato minacciato e, temendo di essere arrestato o ucciso, sarebbe scappato a Kabul, dove sarebbe rimasto per due mesi. In seguito, avrebbe soggiornato in Pakistan per una settimana, poi in Iraq per sei o sette giorni, in Turchia per due o tre mesi, in Grecia per un anno ed infine, transitando dall'Italia, avrebbe raggiunto la Svizzera. B. Il 2 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una decisione nel merito della sua domanda d'asilo. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. D. L'11 maggio 2007, il TAF ha rinunciato, ritenuta la sussistenza di motivi particolari (art. 63 cpv. 4 legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 [PA, RS 172.021]), a chiedere al ricorrente il versamento di un anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Nel contempo, ha invitato l'autorità inferiore a presentare una risposta al ricorso. E. Il 15 maggio 2007, l'UFM ha presentato la sua risposta al gravame. F. Il 18 luglio 2007, il TAF ha concesso al ricorrente un termine fino al 2 agosto 2007 per replicare all'UFM. Tale termine è decorso infruttuoso. Diritto: 1. Il TAF giudica definitivamente i ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 PA, nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimile l'indicazione dell'interessato circa la sua minore età. L'esame radiologico effettuato avrebbe stabilito un'età ossea superiore ai 18 anni. Il ricorrente avrebbe peraltro reso dichiarazioni lacunose sulla biografia dei membri della sua famiglia come pure sul suo viaggio di espatrio. Inoltre, non avrebbe addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha pure ritenuto inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dall'insorgente, siccome imprecise e contraddittorie, segnatamente in merito agli incontri con il capo del partito "C._______", alla posizione rivestita da quest'ultimo, alle occasioni in cui lo stesso gli avrebbe chiesto la restituzione delle armi sottratte dal padre come pure in merito al suo soggiorno a Kabul. Infine, l'autorità inferiore ha considerato non necessari ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente. 5. Nel ricorso, l'insorgente contesta di essere maggiorenne e mette in dubbio il valore scientifico-probatorio dell'esame radiologico, ritenuto segnatamente lo scarto fra l'età da lui dichiarata e quella accertata. Nella fattispecie, si sarebbero pertanto dovute applicare le norme relative ai minorenni non accompagnati. Allega altresì di aver fornito indicazioni utili per valutare nel merito la sua domanda d'asilo. Inoltre, il ricorrente afferma che la situazione in Afghanistan si sarebbe ulteriormente deteriorata, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. 6. Nella risposta al ricorso, l'autorità inferiore ha osservato che il ricorso dell'insorgente non fornisce alcun nuovo elemento atto a confutare le argomentazioni sviluppate nella decisione impugnata. L'UFM ha pertanto proposto la reiezione del gravame. 7. 7.1 Preliminarmente, questo Tribunale osserva che la designazione di una persona di fiducia presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v., fra le tante, la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3695/2007 del 26 luglio 2007 consid. 5 e relativo riferimento). Dall'esame radiologico, effettuato il 10 aprile 2007, risulta un'età ossea del ricorrente superiore a 18 anni, contro la dichiarata età cronologica di 15 anni e tre mesi. Inoltre, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. In particolare, non ha presentato né documenti d'identità o di viaggio, né informazioni, se non vaghe ed imprecise, sulla sua biografia, sulla frequentazione scolastica e sulla situazione familiare. Le generiche e stereotipate giustificazioni del ricorrente non convincono, ritenuto che lo scarto fra l'età dichiarata in corso di procedura e l'età ossea risulta essere al minimo di 2 anni e nove mesi. Infine, e per sovrabondanza, il TAF rileva che il ricorrente ha dichiarato di avere avuto 6 o 7 anni quando i Talebani sono arrivati nel suo villaggio (cfr. verbale d'audizione del 16 aprile 2007 pag. 6). Risaputamente, i Talebani hanno cominciato la loro conquista del territorio afghano a Kandahar nell'ottobre 1994 e sono arrivati a Maydan Shar nel febbraio del 1995. Appare quindi verosimile che Qarabagh e Ghazni sono cadute sotto il loro controllo nel periodo compreso tra le due date suesposte. In considerazione di quanto precede, si evince che il ricorrente doveva già essere maggiorenne al momento delle audizioni avvenute nell'aprile 2007. 7.2 Pertanto, conto tenuto dell'insieme delle circostanze del caso di specie, segnatamente della genericità ed imprecisione delle argomentazioni ricorsuali, non v'è ragione di censurare la mancata designazione al ricorrente di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi da parte dell'UFM a causa dell'inverosimiglianza dell'allegata minore età. 8. 8.1 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 8.2 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 8.3 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 9. 9.1 Questo Tribunale considera - a prescindere dalla questione di sapere se nel caso concreto sussista un motivo scusabile per la mancata esibizione di un documento d'identità o di viaggio entro il termine di 48 ore previsto dalla legge - che, in considerazione dell'insieme delle circostanze del caso di specie, in relazione alla nota situazione vigente in Afghanistan, l'istruttoria, la valutazione delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente e la motivazione della decisione impugnata sono manifestamente carenti. 9.2 Peraltro, in merito alla situazione generale ed allo stato della sicurezza in Afghanistan, questo Tribunale ha già avuto modo di precisare che l'esecuzione dell'allontanamento in tale paese è ragionevolmente esigibile a Kabul e in tutte quelle province che non conoscono più, dal 2004, attività militari significative oppure che non sono esposte ad un'instabilità permanente (cfr. GICRA 2006 n. 9 consid. 7.8). Trattasi delle province di Kabul, di quelle site a nord della capitale (Parwan, Baghlan, Takhar, Badakhshan, Kunduz, Balkh, Sari Pul e le regioni del Samangan che non fanno parte di Hazarajat [v. GICRA 2003 n. 30]), come pure di Herat nell'ovest del paese. In particolare, l'esecuzione dell'allontanamento è ragionevolmente esigibile unicamente per le persone originarie di tali regioni che adempiono le medesime restrittive condizioni di cui a GICRA 2003 n. 10, vale a dire che dispongono in loco di una solida rete familiare o sociale in grado d'assicurare loro un adeguato reinserimento sociale (alloggio, minimo vitale). Potranno, inoltre, essere rimpatriate solo le persone giovani, celibi/nubili oppure le coppie senza figli, a condizione che non soffrano d'alcun grave problema medico (cfr. GICRA 2006 n. 9 consid. 7.8). 9.3 Nella decisione impugnata, l'autorità inferiore ha considerato, da un lato, che il ricorrente "dev'essere hazara con ultimo domicilio ad Hazarajat", segnatamente originario della provincia di Ghazni. Dall'altro lato, ha ritenuto che l'Hazarajat è da considerarsi una regione sicura. Il TAF osserva che la regione di Hazarajat comprende le province di Bamiyan, Daykunid, Ghir, Wardak, Ghazni ed Uruzgan - province in cui il rimpatrio è inesigibile (cfr. GICRA 2006 n. 9) - come pure le province di Balkh, Sari Pul ed, in parte, Jowzjan. Nel caso di specie, questo Tribunale considera verosimile che il ricorrente sia un cittadino afghano d'etnia hazara e proveniente dalla località di B._______, sita nella provincia di Ghazni. A tal proposito, il TAF ha già avuto modo di precisare che il rimpatrio nella provincia di Ghazni e nella tradizionale zona d'insediamento degli Hazara, il cosidetto Hazarajat, considerata la precaria situazione della sicurezza e dell'approvvigionamento, è inesigibile (cfr. GICRA 2003 n. 30). 9.4 L'UFM ha altresì considerato che l'insorgente dispone di un'alternativa di rifugio interna nella città di Kabul (provincia di Kabul), di Mazar-i-Sharif (provincia di Balkh) e di Herat (provincia di Herat), in cui gli hazara costituirebbero un'importante minoranza etnica. Questo Tribunale osserva che l'ammissione di un'alternativa di soggiorno interna al paese, a Kabul, dove la situazione generale è ritenuta relativamente migliore (cfr. GICRA 2003 n. 10), oppure in un'altra provincia, in cui il rimpatrio è considerato ragionevolmente esigibile (cfr. GICRA 2006 n. 9), presuppone altresì l'esistenza in tale luogo di una solida rete sociale nonché della garanzia del minimo vitale e della sicurezza di potere trovare un alloggio (cfr. GICRA 2003 n. 30; GICRA 2006 n. 9). Dagli atti processuali non emerge tuttavia che l'autorità inferiore abbia effettuato degli accertamenti al fine di appurare l'effettiva esistenza per il ricorrente di un'alternativa di soggiorno interna in Afghanistan. In altri termini, non appare motivo di ritenere che siano adempite le condizioni restrittive previste dalla giurisprudenza di cui a GICRA 2006 n. 9, da cui altresì non v'è attualmente ragione di scostarsi, come ribadito in diverse sentenze di questo Tribunale (v. fra le tante, la sentenza D-4485/2006 del 1° luglio 2008 consid. 5). 9.5 Da quanto esposto, discende che il ricorrente proviene da una provincia dell'Afghanistan verso la quale l'esecuzione dell'allontanamento è considerata inesigibile (GICRA 2006 n. 9 consid. 7.2. e 7.8.; GICRA 2003 n. 30) e che l'UFM neppure ha esaminato nella decisione impugnata la questione dell'esistenza per l'insorgente in Afghanistan, segnatamente nella capitale o in un'altra provincia, di un'evidente alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni del movimento politico di cui trattasi altrove che nella provincia di Ghazni, questione pure estremamente delicata e che necessita d'ulteriori approfondimenti (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 30; GICRA 2006 n. 9, in cui è stato statuito che l'esistenza di un'alternativa di rifugio interna va ammessa solo con cautela). 9.6 Infine, ed in materia d'esecuzione dell'allontanamento, l'UFM - senza tenere conto della giurisprudenza del TAF in merito all'esigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento verso l'Afghanistan, peraltro già nota al momento in cui ha emesso la decisione qui in esame - si è limitato a generiche considerazioni, prive di qualsivoglia dimostrazione, in merito alla legittimità dell'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, considerato in ultimo e senza motivazione plausibile, ma contrariamente alle sue allegazioni, cresciuto in seno alla diaspora afghana in Pakistan e in Iran, ma non nel Hazarajat. In altri termini, l'autorità inferiore non può ridurre la motivazione del proprio provvedimento ad imprecise asserzioni sull'ammissibilità (ai sensi dell'art. 3 CEDU) e sull'esigibilità (giusta l'art. 83 cpv. 4 LStr) dell'esecuzione dell'allontanamento di un cittadino afghano proveniente dalla provincia di Ghazni, senza indicare le ragioni e le fonti alla base delle affermazioni stesse. In effetti, l'insorgente non è posto nelle condizioni di potere ricorrere con criteri adeguati, non conoscendo appunto, in materia d'esecuzione dell'allontanamento, le ragioni precise (art. 35 cpv. 1 PA), e le fonti, su cui l'UFM fonda il proprio apprezzamento. Per i medesimi motivi, il TAF non è in grado d'esperire il sindacato di legittimità della decisione impugnata su tale punto. 9.7 In conclusione, questo Tribunale osserva che non può essere condivisa la valutazione contenuta nel provvedimento litigioso secondo cui non sono necessari degli ulteriori chiarimenti per accertare l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 9.8 Da quanto esposto, discende che la decisione impugnata incorre nell'annullamento. 10. Quando il TAF annulla una decisione, esso può sostituirsi all'autorità inferiore e giudicare direttamente nel merito o rinviare la causa, con istruzioni vincolanti, all'autorità inferiore per nuovo giudizio (art. 61 cpv. 1 PA; Ulrich Häfelin / Georg Müller / Felix Uhlmann, Allgemeines Verwaltungsrecht, 5a ed., n. 1977 pag. 418). In particolare, esso può sostituirsi all'autorità inferiore se gli atti sono completi e comunque sufficienti a statuire sull'applicazione del diritto federale (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale del 25 luglio 2007 D-6735/2006 consid. 11 e relativo riferimento). Tale non è il caso nella presente fattispecie. Gli atti di causa sono pertanto rinviati all'autorità inferiore affinché la stessa proceda, in termini ragionevoli (art. 29 cpv. 1 Cost.), a completare l'accertamento dei fatti determinanti e a pronunciare una nuova decisione rispettosa dei considerandi della presente sentenza. 11. Il ricorso, tenuto conto della giurisprudenza del TAF, risulta manifestamente fondato. Pertanto, quest'ultimo è deciso in procedura a giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 12. 12.1 Visto l'esito della procedura, non sono riscosse delle spese processuali (art. 63 PA). 12.2 Considerato altresì che l'insorgente non è rappresentato in questa sede e che non risulta, comunque, che abbia dovuto sopportare delle spese indispensabili e relativamente elevate in relazione alla procedura di ricorso in esame, non si giustifica l'attribuzione di spese ripetibili (art. 64 PA ed art. 7 e segg. del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Il ricorso è accolto e la decisione impugnata è annullata. 2. Gli atti di causa sono rinviati all'autorità inferiore affinché proceda al completamento dell'istruttoria ed alla pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. 3. Non si prelevano spese processuali né si attribuiscono ripetibili. 4. Comunicazione a:

- ricorrente (plico raccomandato)

- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ; allegato: incarto UFM)

- D._______ (in copia) - Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Chiara Piras Data di spedizione: