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D-3695/2007

D-3695/2007

Bundesverwaltungsgericht · 2007-07-26 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento

Erwägungen (20 Absätze)

E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

E. 2 V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), nonché all'art. 108a LAsi.

E. 3 Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimile l'indicazione dell'interessato in merito alla sua minore età. L'esame radiologico effettuato ha stabilito un'età ossea superiore ai 18 anni. Inoltre, il richiedente ha reso versioni imprecise e discordanti in particolare sull'età dei suoi familiari nonché sul suo percorso scolastico. Non v'è pertanto motivo di designare una persona di fiducia, ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, che difenda i suoi interessi nella proceduta d'asilo. L'interessato non ha altresì addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Infine, l'autorità di prime cure ha ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dal richiedente, le stesse fondandosi su generiche informazioni di terze persone, segnatamente per quanto attiene all'uccisione del padre. Non sarebbero pertanto necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

E. 4 Nel ricorso, il ricorrente contesta che l'esame radiologico sia probante con riferimento alla sua età, ritenuto segnatamente lo scarto di soli quattro mesi fra l'età da lui dichiarata e quella accertata tramite la citata analisi scientifica, concepita altresì per altri scopi. Si sarebbero pertanto dovute applicare le norme relative ai minorenni non accompagnati. Sostiene, inoltre, di non avere mai avuto un documento d'identità e dunque di non potere fare nulla per consegnarne uno alle autorità svizzere. Tale giustificazione deve considerarsi sufficiente. Fa valere, infine, d'aver raccontato i suoi problemi con esattezza e chiarezza, di modo che non si potrebbe sostenere che nel suo caso non vi sarebbero indizi fondati di persecuzione. In siffatte circostanze, la decisione dev'essere annullata e l'UFM invitato a effettuare un'ulteriore audizione e a pronunciare una decisione nel merito della sua domanda. La situazione generale vigente in Nigeria - in particolare nel Delta State - e quanto accadutogli renderebbero l'esecuzione del suo rimpatrio inesigibile, perché sarebbe esposto in patria a pericoli concreti e a trattamenti inumani e degradanti.

E. 5 Preliminarmente, il TAF osserva che la designazione di una persona di fiducia presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30). Tuttavia, l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'indicata minore età. Da un lato, dall'esame radiologico effettuato risulta un'età ossea del ricorrente superiore a 18 anni contro la dichiarata età cronologica di 17 anni e 8 mesi. Dall'altro lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. Anzi, non ha saputo fornire risposte, o allora vaghe ed imprecise, sull'età dei suoi genitori e sul suo percorso scolastico. Le generiche e stereotipate giustificazioni fornite dal ricorrente non convincono, fermo restando che lo scarto fra l'età dichiarata in corso di procedura e l'età ossea risulta essere al minimo di quattro mesi e non di soli quattro mesi, come invece preteso nel gravame. In simili circostanze, non v'è ragione di censurare la mancata designazione di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi da parte dell'UFM, il ricorrente dovendo sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione della pretesa minorità (v. ibidem).

E. 6 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).

E. 6.1 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 15 aprile 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un siffatto documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. In particolare, l'allegazione dell'insorgente secondo cui avrebbe potuto effettuare imbarchi e sbarchi nel suo viaggio verso l'Europa senza essere in possesso di un documento d'identità o di viaggio sono stereotipate e poco plausibili. Inoltre, non avendo fatto valere delle persecuzioni statali, egli avrebbe potuto rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero per procurarsi in tempo utile gli eventuali documenti mancanti. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16).

E. 6.2 Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Peraltro, il fatto di non avere più nessuno in patria non è un motivo sufficiente per chiedere la protezione internazionale ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o della LAsi, tanto meno per una persona maggiorenne. Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi.

E. 6.3 Ritenuta la manifesta inconsistenza - ma anche irrilevanza - delle dichiarazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non risultano necessari ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).

E. 6.4.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 Conv., l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).

E. 6.4.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.4.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.

E. 6.4.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del 2007 non giustificano un diverso apprezzamento.

E. 6.4.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che non possano essere curati in patria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria.

E. 6.4.5 Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

E. 7 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

E. 8 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

E. 9 L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 6.4. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

E. 10 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).

E. 11 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

E. 12 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)

Dispositiv
  1. Il ricorso è respinto.
  2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
  3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.
  4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.
  5. Comunicazione: - al ricorrente (plico raccomandato; allegato bollettino di versamento) - all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N _______) - a D._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Corte IV D-3695/2007 vav/egl {T 0/2} Sentenza del 26 luglio 2007 Composizione: Giudici Vito Valenti, Gérald Bovier e Robert Galliker Cancelliere Lorenzo Egloff A._______, dichiaratosi nato il B._______ 1989, Nigeria, c/o C._______, Ricorrente contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, Autorità inferiore concernente la decisione del 25 maggio 2007 in materia di non entrata nel merito, allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento / N _______ Ritenuto in fatto: A. Il 15 aprile 2007, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. Ha dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 27 aprile e del 10 maggio 2007), che il 12 marzo 2007 sono scoppiate delle violenze nel suo villaggio e nelle località viciniore. I militari avrebbero cercato dei dipendenti di società petrolifere sequestrati da diversi giovani. A tale scopo avrebbero dato alle fiamme tutto il villaggio e ucciso delle persone. Sarebbe fuggito per poi essere informato da un pastore che il padre sarebbe stato ucciso. Avrebbe deciso d'espatriare perché non avrebbe più nessuno in patria (la madre sarebbe morta nel 2006). B. Il 25 maggio 2007, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera nonché l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 30 maggio 2007, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la citata decisione dell'UFM. Ha chiesto l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti all'autorità inferiore per una decisione nel merito della domanda d'asilo. Ha altresì presentato un'istanza d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo. Considerato in diritto:

1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 cpv. 1 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).

2. V'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni di ricevibilità di cui all'art. 48 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), nonché all'art. 108a LAsi.

3. Nella decisione impugnata, l'UFM ha ritenuto inverosimile l'indicazione dell'interessato in merito alla sua minore età. L'esame radiologico effettuato ha stabilito un'età ossea superiore ai 18 anni. Inoltre, il richiedente ha reso versioni imprecise e discordanti in particolare sull'età dei suoi familiari nonché sul suo percorso scolastico. Non v'è pertanto motivo di designare una persona di fiducia, ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi, che difenda i suoi interessi nella proceduta d'asilo. L'interessato non ha altresì addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. Infine, l'autorità di prime cure ha ritenuto siccome manifestamente inconsistenti le allegazioni decisive in materia d'asilo presentate dal richiedente, le stesse fondandosi su generiche informazioni di terze persone, segnatamente per quanto attiene all'uccisione del padre. Non sarebbero pertanto necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento.

4. Nel ricorso, il ricorrente contesta che l'esame radiologico sia probante con riferimento alla sua età, ritenuto segnatamente lo scarto di soli quattro mesi fra l'età da lui dichiarata e quella accertata tramite la citata analisi scientifica, concepita altresì per altri scopi. Si sarebbero pertanto dovute applicare le norme relative ai minorenni non accompagnati. Sostiene, inoltre, di non avere mai avuto un documento d'identità e dunque di non potere fare nulla per consegnarne uno alle autorità svizzere. Tale giustificazione deve considerarsi sufficiente. Fa valere, infine, d'aver raccontato i suoi problemi con esattezza e chiarezza, di modo che non si potrebbe sostenere che nel suo caso non vi sarebbero indizi fondati di persecuzione. In siffatte circostanze, la decisione dev'essere annullata e l'UFM invitato a effettuare un'ulteriore audizione e a pronunciare una decisione nel merito della sua domanda. La situazione generale vigente in Nigeria - in particolare nel Delta State - e quanto accadutogli renderebbero l'esecuzione del suo rimpatrio inesigibile, perché sarebbe esposto in patria a pericoli concreti e a trattamenti inumani e degradanti.

5. Preliminarmente, il TAF osserva che la designazione di una persona di fiducia presuppone la dimostrazione da parte del richiedente l'asilo, perlomeno nel senso della probabilità preponderante, dell'allegata minorità (v. Giurisprudenza ed Informazioni della Commissione svizzera di ricorso in materia d'asilo [GICRA] 2004 n. 30). Tuttavia, l'insorgente non è stato in grado di corroborare l'indicata minore età. Da un lato, dall'esame radiologico effettuato risulta un'età ossea del ricorrente superiore a 18 anni contro la dichiarata età cronologica di 17 anni e 8 mesi. Dall'altro lato, l'insorgente non ha saputo fornire indicazioni suscettibili di rendere altrimenti plausibile la dichiarata minore età. Anzi, non ha saputo fornire risposte, o allora vaghe ed imprecise, sull'età dei suoi genitori e sul suo percorso scolastico. Le generiche e stereotipate giustificazioni fornite dal ricorrente non convincono, fermo restando che lo scarto fra l'età dichiarata in corso di procedura e l'età ossea risulta essere al minimo di quattro mesi e non di soli quattro mesi, come invece preteso nel gravame. In simili circostanze, non v'è ragione di censurare la mancata designazione di una persona di fiducia ai sensi dell'art. 17 cpv. 3 LAsi da parte dell'UFM, il ricorrente dovendo sopportare le conseguenze della mancata dimostrazione della pretesa minorità (v. ibidem).

6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha tempestivamente presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dal 15 aprile 2007. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti tentativi per procurarsi tempestivamente un siffatto documento, questi tentativi non avrebbero potuto avere esito favorevole. In particolare, l'allegazione dell'insorgente secondo cui avrebbe potuto effettuare imbarchi e sbarchi nel suo viaggio verso l'Europa senza essere in possesso di un documento d'identità o di viaggio sono stereotipate e poco plausibili. Inoltre, non avendo fatto valere delle persecuzioni statali, egli avrebbe potuto rivolgersi ad una rappresentanza del suo Paese all'estero per procurarsi in tempo utile gli eventuali documenti mancanti. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti di viaggio o d'identità in procedura di prima istanza, non vi è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. GICRA 1999 n. 16). 6.2. Il TAF rileva, altresì, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Peraltro, il fatto di non avere più nessuno in patria non è un motivo sufficiente per chiedere la protezione internazionale ai sensi della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o della LAsi, tanto meno per una persona maggiorenne. Di conseguenza, e allo stato attuale degli atti di causa, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento le allegazioni del ricorrente con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi. 6.3. Ritenuta la manifesta inconsistenza - ma anche irrilevanza - delle dichiarazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 6.2 del presente giudizio), non risultano necessari ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 6.4. 6.4.1. Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontanamento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 Conv., l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 14a cpv. 3 della legge federale concernente la dimora e il domicilio degli stranieri del 26 marzo 1931 (LDDS, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 6.4.2. Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 6.4.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 6.4.3. Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 14a cpv. 4 LDDS, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del 2007 non giustificano un diverso apprezzamento. 6.4.4. Inoltre, il ricorrente è giovane, celibe ed ha una certa formazione. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute che non possano essere curati in patria (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per l'insorgente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria. 6.4.5. Peraltro, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 14a cpv. 2 LDDS). Il ricorrente, usando della dovuta diligenza, potrà procurarsi ogni documento necessario al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontanamento è dunque pure possibile.

7. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.

8. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).

9. L'esecuzione dell'allontanamento è lecita, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 6.4. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.

10. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111 cpv. 1 e 3 LAsi).

11. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. Peraltro, e ritenuto che il ricorso era privo di probabilità d'esito favorevole, la domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

12. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale dell'11 dicembre 2006 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Il ricorso è respinto.

2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.

3. La domanda d'assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta.

4. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente.

5. Comunicazione:

- al ricorrente (plico raccomandato; allegato bollettino di versamento)

- all'autorità inferiore (in copia; n. di rif. N _______)

- a D._______ (in copia) Il Giudice: Il Cancelliere: Vito Valenti Lorenzo Egloff Data di spedizione: