opencaselaw.ch

D-3177/2021

D-3177/2021

Bundesverwaltungsgericht · 2021-07-21 · Italiano CH

Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento

Erwägungen (4 Absätze)

E. 1 Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

E. 2 La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

E. 3 Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

E. 4 Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione:

Volltext (verifizierbarer Originaltext)

Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3177/2021 Sentenza del 21 luglio 2021 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Nina Spälti Giannakitsas; cancelliere Jesse Joseph Erard. Parti A._______, nato il (...), alias B._______, nato il (...), Siria, patrocinato dall'avv. Lea Hungerbühler e dalla signora Ambra Ostinelli, AsyLex, (...), ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito / procedura Dublino) ed allontanamento;decisione della SEM del 1° luglio 2021 / N (...). Visto la domanda di asilo che l'interessato ha presentato in Svizzera il (...) 2021 (cfr. atto SEM 2/2), il verbale del 13 aprile 2021 concernente il rilevamento dei dati personali (cfr. atto SEM 12/11) e quello relativo al colloquio personale Dublino del 16 aprile 2021 (cfr. atto SEM 15/3), la documentazione medica agli atti (cfr. atti SEM 17/2, 25/2, 28/2, 29/2, 31/2, 32/2, 36/2, 37/2 e 40/2), la decisione della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) del 1° luglio 2021, notificata il giorno seguente (cfr. atto SEM 45/1), mediante la quale l'autorità inferiore non è entrata nel merito della domanda d'asilo ai sensi dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi (RS 142.31), ha pronunciato il trasferimento dell'interessato verso l'Italia ed ha incaricando il Cantone Lucerna dell'esecuzione del provvedimento; l'autorità in parola ha oltretutto consegnato al richiedente gli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame; infine, la SEM ha tolto l'effetto sospensivo ad un eventuale ricorso contro la decisione, la cessazione del mandato di rappresentanza con la Protezione giuridica, avvenuta il 2 luglio 2021 (cfr. atto SEM 46/1), il ricorso inoltrato dinanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: il Tribunale) il 9 luglio 2021 (cfr. timbro sul plico raccomandato) e con cui l'insorgente ha postulato in limine la sospensione dell'ordine di allontanamento e che le autorità cantonali siano istruite di conseguenza; nel merito, ha chiesto l'annullamento della precitata decisione e la concessione dell'asilo; in alternativa, egli ha domandato la restituzione degli atti alla SEM per una nuova valutazione; l'ulteriore conclusione ricorsuale con la quale il ricorrente ha postulato la possibilità di integrare le motivazioni esposte nel gravame, una volta visionato l'incarto dell'autorità di prima istanza, la contestuale istanza di concessione dell'assistenza giudiziaria, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, il tutto con protesta di costi e spese, il rapporto del 10 luglio 2021 della SEM, secondo il quale il ricorrente è scomparso a far tempo dal 10 luglio 2021 (cfr. atto SEM 47/1), la decisione incidentale del 13 luglio 2021 con la quale la rappresentante legale è stata invitata a comunicare al Tribunale il nuovo indirizzo del suo assistito, nonché a produrre una dichiarazione sottoscritta dal ricorrente stesso attestante la sua volontà alla continuazione della procedura di ricorso, con comminatoria di stralcio della causa dai ruoli in caso di decorso infruttuoso del termine, il rapporto del 15 luglio 2021 della SEM (cfr. atto SEM 50/1), secondo il quale il ricorrente è rientrato in medesima data, lo scritto del 15 luglio 2021 (cfr. timbro sul plico raccomandato; data d'entrata: 16 luglio 2021), per mezzo del quale la patrocinatrice del richiedente ne ha comunicato il domicilio ed ha trasmesso al Tribunale una dichiarazione sottoscritta dal suo assistito, con la quale questi conferma l'intenzione di mantenere la propria impugnativa, i fatti del caso di specie che, se necessari, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF, in quanto la LAsi non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentato tempestivamente (art. 108 cpv. 3 LAsi) contro una decisione in materia di asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), il ricorso è di principio ammissibile sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a c e art. 52 PA, che occorre pertanto entrare nel merito del gravame, che i ricorsi manifestamente infondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di una seconda giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che durante il colloquio Dublino l'insorgente, posto di fronte alla possibile competenza dell'Italia, ha asseverato di non volervi fare ritorno; che in effetti, egli si sarebbe limitato a transitare nella vicina penisola, Paese nel quale non disporrebbe neppure di una rete di contatti non risiedendovi un gran numero di cittadini siriani, che nella querelata decisione, dopo aver constatato la tacita ammissione di competenza da parte dell'Italia e l'ininfluenza delle argomentazioni addotte durante il colloquio personale Dublino, la SEM ha escluso che nello Stato di destinazione sussistano carenze sistemiche ai sensi dell'art. 3 par. 2 del regolamento (UE) n. 604/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 che stabilisce i criteri e i meccanismi di determinazione dello Stato membro competente per l'esame di una domanda di protezione internazionale presentata in uno degli Stati membri da un cittadino di un paese terzo o da un apolide (rifusione) (Gazzetta ufficiale dell'Unione europea [GU] L 180/31 del 29.6.2013; di seguito: Regolamento Dublino III) o un rischio di trattamenti contrari all'art. 3 CEDU o di violazione del principio del divieto di respingimento; che proseguendo nella propria analisi, la SEM ha negato l'esistenza di motivi che impongano l'applicazione delle clausole discrezionali di cui agli art. 16 par. 1 e 17 par. 1 Regolamento Dublino III; che in particolare, oltre all'infezione da scabbia, alla sindrome del colon irritabile e all'infezione da Helicobacter pylori - trattate per mezzo di una terapia farmacologica - l'interessato non presenterebbe afflizioni; che il suo stato valetudinario sarebbe quindi acclarato e non meritevole di ulteriori accertamenti; che del resto, siffatte patologie sarebbero trattabili in Italia alla luce della sufficiente infrastruttura medica e della sua facoltà di richiedere una presa a carico in base al diritto comunitario; che oltretutto, i recenti cambiamenti legislativi intervenuti nella vicina penisola assicurerebbero una protezione accresciuta, segnatamente garantendo la permanenza continua di personale medico presso i centri di prima accoglienza; che a ciò si aggiungerebbe il fatto che nel limite dei posti disponibili e dando la priorità alle persone vulnerabili l'accoglienza dei richiedenti l'asilo avrebbe ora luogo nel sistema di accoglienza e integrazione (SAI), le cui prestazioni, eccezion fatta per le misure destinate all'integrazione, sarebbero offerte indistintamente a richiedenti l'asilo e a beneficiari della protezione internazionale; che infine, la SEM ha osservato che solo la capacità di trasferimento risulterebbe decisiva, che nel proprio gravame, il ricorrente avversa su vari aspetti l'argomentazione di cui al provvedimento sindacato, che in primo luogo, ritenuto lo stato attuale del sistema d'accoglienza ivi in essere, un trasferimento verso l'Italia confronterebbe l'insorgente con condizioni disumane (cfr. memoriale ricorsuale, punto 13); che a sostegno di tale assunto, l'interessato richiama - presumibilmente, atteso che l'indirizzo internet menzionato nel ricorso non è raggiungibile - un rapporto elaborato da due ONG nel dicembre del 2018 denominato "Mutual trust is still not enough - The situation of persons with special reception needs transferred to Italy under the Dublin III Regulation", che in tal senso, malgrado le recenti modifiche legislative, in Italia non sarebbe garantito che per ogni persona idonea ci sia realmente un posto nel Sistema d'accoglienza e integrazione (SAI), che a ciò si aggiungerebbe il fatto che soffrendo l'interessato di un'infezione da scabbia, da sindrome del colon irritabile e da un'infezione da Helicobacter pylori, il suo trasferimento verso la vicina penisola sarebbe attuabile unicamente ove possa beneficiare della prontezza medica e delle medesime cure ottenute su suolo elvetico; che tuttavia, l'accesso al sistema sanitario italiano - già ampiamente sollecitato dalla corrente pandemia di coronavirus sarebbe limitato e di difficile attuazione per alcuni richiedenti l'asilo; che parimenti, in talune Regioni e in determinati casi, i richiedenti non sarebbero esonerati dal costo dei farmaci prescritti; che d'altro canto, il Tribunale con sentenza E-3232/2019 avrebbe ritenuto che, con l'adozione del Decreto Salvini, non v'erano più le condizioni per trasferire l'interessato verso la vicina penisola giacché - pur essendovi stato in cura due anni e mezzo prima del suo arrivo in Svizzera - non sussistevano garanzie quanto alla continuazione di un'assistenza medica, che infine, il provvedimento avversato sarebbe finanche contrario al principio inquisitorio posto che la SEM non avrebbe ottenuto dagli omologhi italiani le necessarie garanzie individuali circa un corretto trattamento medico in Italia, che orbene, lo scrivente Tribunale ritiene innanzitutto giudizioso rammentare che nell'ambito di un ricorso contro una decisione di non entrata nel merito in materia di asilo, l'oggetto suscettibile di essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo che presuppone un esame materiale della domanda stessa (cfr. DTAF 2012/4 consid. 2.2; 2009/54 consid. 1.3.3; 2007/8 consid. 5), che di conseguenza, la conclusione tendente alla concessione dell'asilo è inammissibile, che altresì preliminarmente, v'è da rilevare che la richiesta ai sensi della quale il ricorrente vorrebbe vedersi attribuire la facoltà di completare il ricorso previo accesso agli atti di prima istanza, appare pretestuosa, che difatti, gli atti procedurali non soggetti a diniego d'esame gli sono già stati trasmessi, come previsto dal punto 5 del dispositivo della sentenza qui impugnata; che d'altra parte, quandanche questi fossero stati rimessi al precedente patrocinatore, nulla permette di ritenere che quest'ultimo sia venuto meno ai propri obblighi deontologici rifiutandosi di inoltrarli a sua volta alle nuove patrocinatrici del richiedente, che perdipiù, il nuovo mandato di rappresentanza affidato ad AsyLex è stato sottoscritto in data 7 luglio 2021 (cfr. procura allegata all'impugnativa) e che le nuove patrocinatrici - malgrado un termine di ricorso di soli cinque giorni lavorativi decorrente in data 9 luglio 2021 hanno atteso l'ultimo giorno utile per l'inoltro dell'impugnativa prima di domandare all'autorità inferiore la visione degli atti (cfr. memoriale ricorsuale, pag. 9, punto 34), che così stando le cose, e ritenuto che l'insorgente rimaneva libero di esprimersi per iscritto sino all'emissione della presente sentenza, siffatta richiesta dev'essere respinta, che chiariti tali aspetti, dal profilo materiale, occorre ora chiedersi se l'autorità inferiore, che nella decisione impugnata ha ritenuto data la competenza dell'Italia e non ha riscontrato motivi ostativi al trasferimento dell'insorgente verso tale Paese, abbia rettamente omesso di entrare nel merito della domanda d'asilo presentata da quest'ultimo, che giusta l'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi, di norma non si entra nel merito di una domanda di asilo se il richiedente può partire alla volta di uno Stato terzo cui compete, in virtù di un trattato internazionale, l'esecuzione della procedura di asilo e allontanamento, che prima di applicare quest'ultima norma, la SEM esamina la competenza relativa al trattamento di una domanda di asilo secondo i criteri previsti dal Regolamento Dublino III, che, se in base a questo esame è individuato un altro Stato quale responsabile per l'esame della domanda di asilo, la SEM pronuncia la non entrata nel merito previa accettazione, espressa o tacita, di presa a carico del richiedente l'asilo da parte dello Stato in questione (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2), che, ai sensi dell'art. 3 par. 1 Regolamento Dublino III, la domanda di protezione internazionale è esaminata da un solo Stato membro, ossia quello individuato in base ai criteri enunciati al capo III (art. 7-15), che nel caso di una procedura di presa in carico (inglese: take charge), anche detta di ammissione, ogni criterio per la determinazione dello Stato membro competente - enumerato al capo III - è applicabile solo se, nella gerarchia dei criteri elencati all'art. 7 par. 1 Regolamento Dublino III, quello precedente previsto dal Regolamento non trova applicazione nella fattispecie (principio della gerarchia dei criteri), che la determinazione dello Stato membro competente avviene sulla base della situazione esistente al momento in cui il richiedente ha presentato domanda di protezione internazionale (art. 7 par. 2 Regolamento Dublino III), che, contrariamente, nel caso di una procedura di ripresa in carico (inglese: take back), di principio non viene effettuato un nuovo esame di determinazione dello stato membro competente secondo il capo III (cfr. DTAF 2017 VI/5 consid. 6.2 e 8.2.1), che giusta l'art. 3 par. 2 Regolamento Dublino III, qualora sia impossibile trasferire un richiedente verso lo Stato membro inizialmente designato come competente in quanto si hanno fondati motivi di ritenere che sussistono delle carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea (GU C 364/1 del 18.12.2000, di seguito: CartaUE), lo Stato membro che ha avviato la procedura di determinazione dello Stato membro competente prosegue l'esame dei criteri di cui al capo III per verificare se un altro Stato membro possa essere designato come competente, che quando è accertato, sulla base degli elementi di prova e delle circostanze indiziarie di cui ai due elenchi menzionati all'art. 22 par. 3 Regolamento Dublino III, inclusi i dati di cui al regolamento (UE) n. 603/2013, che il richiedente ha varcato illegalmente, per via terrestre, marittima o aerea, in provenienza da un paese terzo, la frontiera di uno Stato membro, lo Stato membro in questione è competente per l'esame della domanda di protezione internazionale; che detta responsabilità cessa 12 mesi dopo la data di attraversamento clandestino della frontiera (art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III). che altresì, lo Stato membro competente, è tenuto a prendere in carico - in ossequio alle condizioni poste agli art. 21, 22 e 29 - il richiedente che ha presentato domanda in un altro Stato membro (art. 18 par. 1 lett. a Regolamento Dublino III), che un confronto dell'unità centrale del sistema europeo "EURODAC" ha permesso di appurare che l'insorgente è stato interpellato ad C._______ (Italia) il (...) 2021 (cfr. atti SEM 9/1 e 13/1), che il ricorrente ha confermato tale riscontro, precisando di essere entrato nello spazio Schengen dalla Grecia senza che venisse interpellato dalle autorità elleniche per poi recarsi in Italia, dove gli sarebbero state rilevate le impronte digitali; ch'egli si sarebbe in seguito diretto verso la Svizzera (cfr. atto SEM 15/3), che su questi presupposti, il 16 aprile 2021 la SEM ha presentato alle autorità italiane competenti, nei termini fissati all'art. 21 par. 1 Regolamento Dublino III, una richiesta di ammissione fondata sull'art. 13 par. 1 Regolamento Dublino III (cfr. atto SEM 19/7), che non avendo risposto alla domanda di ripresa in carico entro il termine previsto all'art. 22 par. 1 Regolamento di Dublino III, l'Italia ha tacitamente riconosciuto la propria competenza nella trattazione della domanda di asilo in questione (art. 22 par. 7 Regolamento Dublino III), che di conseguenza, la competenza dell'Italia risulta di principio essere data, che l'Italia è legata alla CartaUE e firmataria, della CEDU, della Convenzione del 10 dicembre 1984 contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti (Conv. tortura, RS 0.105), della Convenzione del 28 luglio 1951 sullo statuto dei rifugiati (Conv. rifugiati, RS 0.142.30), oltre che del relativo Protocollo aggiuntivo del 31 gennaio 1967 (RS 0.142.301) e ne applica le disposizioni, che pertanto il rispetto della sicurezza dei richiedenti l'asilo, in particolare il diritto alla trattazione della propria domanda secondo una procedura giusta ed equa ed una protezione conforme al diritto internazionale ed europeo, è presunto da parte dello Stato in questione (cfr. direttiva 2013/32/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante procedure comuni ai fini del riconoscimento e della revoca dello status di protezione internazionale [di seguito: direttiva procedura]; direttiva 2013/33/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 26 giugno 2013 recante norme relative all'accoglienza dei richiedenti protezione internazionale [di seguito: direttiva accoglienza]), che tale presunzione non è tuttavia assoluta e può essere confutata in presenza di violazioni sistemiche delle garanzie minime previste dall'Unione europea o dal diritto internazionale (cfr. DTAF 2011/9 consid. 6; sentenza della CorteEDU M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011, 30696/09) o di indizi seri che, nel caso concreto, le autorità di tale Stato non rispetterebbero il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che all'occorrenza non vi sono innanzitutto fondati motivi di ritenere che sussistano carenze sistemiche nella procedura di asilo e nelle condizioni di accoglienza dei richiedenti, che implichino il rischio di un trattamento inumano o degradante ai sensi dell'art. 4 della CartaUE (cfr. art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III), che la CorteEDU, nei casi di trasferimenti di persone verso l'Italia, ha a più riprese ribadito che la situazione non può essere comparata a quella relativa alla Grecia e constatata nella sentenza M.S.S. contro Belgio e Grecia del 21 gennaio 2011,30696/09 ed ha finora sempre negato l'esistenza di carenze sistemiche in Italia (cfr. sentenze CorteEDU Tarakhel contro Svizzera del 4 novembre 2014, 29217/12; A.S. contro Svizzera del 30 giugno 2015, 39350/13, par. 36; A.M.E. contro Paesi Bassi del 13 gennaio 2015, 51428/10; decisione CorteEDU Jihana Ali e altri contro Svizzera e Italia del 27 ottobre 2016, 30474/14, par. 33), che nemmeno le recenti evoluzioni nel sistema italiano, che pure prevedono un certo numero di ostacoli suscettibili di impedire l'accesso immediato dei richiedenti alla procedura d'asilo ed al sistema di accoglienza, consentono di rimettere in discussione in modo generalizzato tale assunto (cfr. sentenza del Tribunale E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6, recentemente anche la sentenza del Tribunale D-529/2021 del 10 febbraio 2021), che, conseguentemente, anche tenuto conto delle argomentazioni addotte con il gravame, l'applicazione dell'art. 3 par. 2 2a frase Regolamento Dublino III non si giustifica nel caso di specie, che resta da valutare se nel caso concreto sussistano indizi seri e sufficienti per ammettere che le autorità dello stato di destinazione non rispettino il diritto internazionale (cfr. DTAF 2010/45 consid. 7.4 e 7.5), che ai sensi dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, disposizione che concretizza in diritto interno svizzero la clausola di sovranità (art. 17 par. 1 Regolamento Dublino III), se "motivi umanitari" lo giustificano la SEM può entrare nel merito della domanda anche qualora giusta il Regolamento Dublino III un altro Stato sarebbe competente per il trattamento della domanda, che la SEM, nell'applicazione dell'art. 29a cpv. 3 OAsi 1, dispone di potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.); che al contrario, se il trasferimento del richiedente nel paese di destinazione contravviene ad una norma imperativa del diritto internazionale, tra cui quelle della CEDU, l'autorità inferiore è obbligata ad applicare la clausola di sovranità e ad entrare nel merito della domanda d'asilo ed il Tribunale dispone di potere di controllo al riguardo (cfr. DTAF 2015/9 consid. 8.2.1), che in primo luogo, nel caso in esame il ricorrente non ha dimostrato, né invero ha censurato, che lo Stato di destinazione non sia intenzionato a prenderlo in carico e a portare a termine la procedura relativa alla sua domanda di protezione in violazione della direttiva procedura, ch'egli neppure ha apportato indizi seri e concreti suscettibili di dimostrare che lo Stato di destinazione non rispetterebbe il principio del divieto di respingimento e, dunque, verrebbe meno ai suoi obblighi internazionali rinviandolo in un Paese dove la sua vita, integrità corporale o libertà sarebbero seriamente minacciate o da dove rischierebbe di essere respinto in un tale Paese, che per il resto, il respingimento forzato di persone che soffrono di problematiche valetudinarie costituisce una violazione dell'art. 3 CEDU unicamente in circostanze eccezionali; che ciò risulta essere il caso segnatamente laddove la malattia dell'interessato si trovi in uno stadio a tal punto avanzato o terminale da lasciar presupporre che, a seguito del trasferimento, la sua morte appaia come una prospettiva prossima (cfr. sentenza della CorteEDU N. contro Regno Unito del 27 maggio 2008, 26565/05; DTAF 2011/9 consid. 7.1), che una violazione dell'art. 3 CEDU può però anche sussistere qualora vi siano dei seri motivi di ritenere che la persona, in assenza di trattamenti medici adeguati nello Stato di destinazione, sarà confrontata ad un reale rischio di un grave, rapido ed irreversibile peggioramento delle condizioni di salute comportante delle intense sofferenze o una significativa riduzione della speranza di vita (cfr. sentenza della CorteEDU Paposhvili contro Belgio del 13 dicembre 2016, 41738/10, §181 segg.), che sempre in questo contesto, l'attuale giurisprudenza del Tribunale impone alle autorità svizzere che non vogliono rinunciare all'esecuzione del trasferimento, di richiedere a titolo preventivo agli omologhi italiani delle garanzie scritte individuali di presa a carico immediata per i richiedenti asilo affetti da problematiche mediche (somatiche o psichiche) gravi (cfr. sentenze del Tribunale E-962/2019 consid. 7.4.3 e D-6060/2020 del 14 dicembre 2020 consid. 4.4.4), che essendo decisivo, occorre a questo punto chiedersi, da una parte se l'accertamento dei fatti operato dall'autorità inferiore quanto alle affezioni di cui soffre l'insorgente sia stato o meno esaustivo e corretto, e dall'altra se quest'ultimo rientri o meno nelle casistiche testé enucleate, che alla luce dell'applicazione del principio inquisitorio l'autorità competente deve infatti procedere d'ufficio all'accertamento esatto e completo dei fatti giuridicamente rilevanti (DTAF 2019 I/6 consid. 5.1), che nel caso in narrativa non appare però che la SEM sia venuta meno agli obblighi che le si impongono in virtù di tale massima, che sulla base della documentazione medica agli atti al momento dell'emissione della decisione sindacata, risultava infatti chiaro che la situazione medica dell'insorgente non si iscrivesse nella restrittiva giurisprudenza convenzionale né tantomeno che rientrasse nelle casistiche per cui, a causa di un rischio di peggioramento serio ed immediato delle affezioni, occorreva richiedere garanzie individualizzate all'Italia, che dal punto di vista somatico, le condizioni del richiedente fanno stato di un'infezione da scabbia, di una sindrome del colon irritabile e da un'infezione da Helicobacter pylori; che tali patologie sono attualmente trattate farmacologicamente, che nulla permette in specie di partire dall'assunto che il trasferimento dell'insorgente comporti delle gravi sofferenze dal profilo medico, a tal punto che, dopo l'arrivo in Italia, risulti necessaria una presa in carico medica immediata ed ininterrotta secondo la giurisprudenza succitata, che il richiamo alla sentenza E-3232/2019 del 15 ottobre 2019, concernente un richiedente l'asilo affetto da un'importante insufficienza renale necessitante numerose sedute di emodialisi settimanali, non è atta a mutare la valutazione che precede, che per il resto, v'è da rimarcare che l'Italia dispone di infrastrutture mediche sufficienti ed in quanto Stato firmatario della direttiva accoglienza, deve provvedere affinché i richiedenti ricevano la necessaria assistenza sanitaria comprendente quanto meno le prestazioni di pronto soccorso e il trattamento essenziale di malattie e di gravi disturbi mentali e fornire la necessaria assistenza medica o di altro tipo, ai richiedenti con esigenze di accoglienza particolari, comprese, se necessarie, appropriate misure di assistenza psichica (cfr. art. 19 par. 1 e 2 della citata direttiva); che l'interessato potrà dipoi ovviare ad eventuali difficoltà nell'ottenimento dei farmaci prescrittigli venendo trasferito con una riserva sufficiente, che in ogni caso le prestazioni di pronto soccorso risultano sostanzialmente garantite in Italia (cfr. fra le tante, sentenza del Tribunale E-1026/2020 del 4 marzo 2020 consid. 5.5 che giunge alla medesima conclusione della sentenza E-962/2019 del 17 dicembre 2019 consid. 6.2.7), che agli atti non figurano d'altro canto elementi tali da indurre a concludere che un trasferimento nello Stato in questione esporrebbe il ricorrente al rischio di essere privato del sostentamento minimo e di subire delle condizioni di vita indegna in violazione della direttiva accoglienza, che, in altre parole, l'interessato non ha fornito indizi seri suscettibili di comprovare che le sue condizioni di vita o la sua situazione personale sarebbero tali da contravvenire all'art. 4 della CartaUE, all'art. 3 CEDU o all'art. 3 Conv. tortura in caso di esecuzione del trasferimento in Italia, che in ogni caso se, dopo il suo trasferimento in Italia, egli dovesse essere costretto dalle circostanze a condurre un'esistenza non conforme alla dignità umana, o se dovesse ritenere che il paese in questione violi i suoi obblighi di assistenza nei suoi confronti o in ogni altro modo leda i suoi diritti fondamentali, apparterrà al medesimo sollevare l'eventuale violazione dei suoi diritti, utilizzando le adeguate vie di diritto, dinanzi alle autorità dello Stato in questione (cfr. art. 26 della direttiva accoglienza), che infine, nella fattispecie, dagli atti non appaiono neppure elementi per ritenere che l'autorità inferiore abbia esercitato in maniera arbitraria il suo potere di apprezzamento (cfr. DTAF 2015/9 consid. 7 seg.), che, pertanto, non vi è motivo di applicare la clausola discrezionale di cui all'art. 17 par. 1 (clausola di sovranità) Regolamento Dublino III, che, di conseguenza, l'Italia rimane competente dell'esame della domanda di asilo del ricorrente ed è tenuta a prenderlo in carico in ossequio alle condizioni poste nel Regolamento Dublino III, che, quindi, è a giusto titolo che la SEM non è entrata nel merito della domanda di asilo del ricorrente, in applicazione dell'art. 31a cpv. 1 lett. b LAsi ed ha pronunciato il suo trasferimento verso l'Italia conformemente all'art. 44 LAsi, posto che il ricorrente non possiede un'autorizzazione di soggiorno in Svizzera (cfr. art. 32 lett. a OAsi 1), che, visto quanto precede, ne discende che la SEM con il provvedimento impugnato non ha violato il diritto federale né abusato del suo potere d'apprezzamento ed inoltre non ha accertato in modo inesatto o incompleto i fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi), che pertanto, il ricorso deve essere respinto e la decisione della SEM, che rifiuta l'entrata nel merito della domanda di asilo e pronuncia il trasferimento dalla Svizzera verso l'Italia, confermata, che, avendo il Tribunale statuito nel merito del gravame, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo è senza oggetto; che altresì, per lo stesso motivo la domanda di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto, che ritenute le allegazioni ricorsuali sprovviste di probabilità di esito favorevole, la domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali, è respinta (art. 65 cpv. 1 PA), che, visto l'esito della procedura, le spese processuali di CHF 750.- che seguono la soccombenza sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]), che la decisione è definitiva e non può, in principio, essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:

1. Per quanto ammissibile, il ricorso è respinto.

2. La domanda di assistenza giudiziaria è respinta.

3. Le spese processuali, di CHF 750.-, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare deve essere versato alla cassa del Tribunale amministrativo federale, entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.

4. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: Il cancelliere: Daniele Cattaneo Jesse Joseph Erard Data di spedizione: