Asilo ed allontanamento
Erwägungen (6 Absätze)
E. 1 Le procedure D-3117/2018 e D-3120/2018 sono congiunte.
E. 2 Il ricorso di B._______ con il figlio C._______ è accolto e gli atti sono trasmessi all'autorità inferiore per complemento d'istruzione e nuova decisione ai sensi dei considerandi.
E. 3 Il ricorso di A._______ è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti da 4 a 6 della decisione della SEM del 25 aprile 2018 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.
E. 4 Non si prelevano spese processuali.
E. 5 La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 1'200.- a titolo di spese ripetibili.
E. 6 Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3117/2018, D-3120/2018 Sentenza del 29 ottobre 2018 Composizione Giudice Daniele Cattaneo, giudice unico, con l'approvazione della giudice Esther Marti, cancelliera Alissa Vallenari. Parti A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), alias A._______, nato il (...), Afghanistan, e B._______, nata il (...), con il figlio C._______, nato il (...), Ucraina, tutti rappresentati dal lic. iur. Mario Amato, Soccorso operaio svizzero SOS, ricorrenti, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisioni della SEM del 25 aprile 2018 / N (...) e N (...) Visto: le domande d'asilo del (...) novembre 2015 (cfr. atto A1 e atto A4, p.to 5.05, pag. 7) e del (...) gennaio 2016 (cfr. atto A1) che A._______ rispettivamente B._______ hanno presentato in Svizzera, i verbali relativi alle audizioni di A._______ del 7 dicembre 2015 (di seguito: verbale 1A._______) e del 5 marzo 2018 (di seguito: verbale 2A._______), il referto radiologico del (...) dicembre 2015 del Dr. med. D._______ relativo all'esame osseo dell'interessato, che conclude per una stima dell'età del medesimo di (...) anni o più (cfr. atto A7), il verbale sul diritto di essere sentito del 24 dicembre 2015, segnatamente in merito all'età dichiarata dall'insorgente (cfr. atto A8), i verbali relativi alle audizioni di B._______ del 18 gennaio 2016 (di seguito: verbale 1B._______) e del 31 agosto 2017 (di seguito: verbale 2B._______) il verbale di complemento d'audizione concesso il 27 febbraio 2018 a B._______ (di seguito: verbale 3B._______), lo scritto del 5 aprile 2017 della Segreteria di Stato della migrazione (di seguito: SEM) relativo al diritto di essere sentito concesso al signor A._______ concernente la procedura di riconoscimento di C._______ (cfr. atto A23), e la successiva presa di posizione dell'interessato del 13 aprile 2018 (cfr. atto A24), le separate decisioni della SEM del 25 aprile 2018, notificate agli interessati il 26 aprile 2018 (cfr. avvisi di ricevimento, atti A28 e A43), con cui tale autorità ha respinto le succitate domande d'asilo pronunciando nel contempo il loro allontanamento dalla Svizzera, nonché l'esecuzione dello stesso verso l'Ucraina per tutti i richiedenti in quanto ammissibile, esigibile e possibile, il ricorso di A._______ del 28 maggio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 maggio 2018), con cui il ricorrente ha postulato in via principale l'annullamento della decisione avversata, il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera, in via subordinata la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova valutazione della fattispecie, ed a titolo eventuale di essere posto al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente ha altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, con protesta di spese e ripetibili, il ricorso di B._______ ed il figlio C._______ del 28 maggio 2018 (cfr. timbro del plico raccomandato; data d'entrata: 29 maggio 2018), con il quale gli insorgenti hanno postulato in via principale l'annullamento della decisione impugnata, il riconoscimento dello statuto di rifugiato e la concessione dell'asilo in Svizzera; in via subordinata la restituzione degli atti all'autorità di prime cure per una nuova valutazione della fattispecie ed in secondo subordine di essere posti al beneficio dell'ammissione provvisoria per inesigibilità dell'esecuzione dell'allontanamento; contestualmente hanno altresì presentato una domanda di assistenza giudiziaria, nel senso della dispensa dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo, i fatti del caso di specie che, se necessario, verranno ripresi nei considerandi che seguono, e considerato: che le procedure in materia d'asilo sono rette dalla PA, dalla LTAF e dalla LTF in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi), che presentati tempestivamente (art. 108 cpv. 1 LAsi) contro una decisione in materia d'asilo della SEM (art. 6 e 105 LAsi; art. 31 33 LTAF), i ricorsi sono di principio ammissibili sotto il profilo degli art. 5, 48 cpv. 1 lett. a-c e 52 cpv. 1 PA, che occorre pertanto entrare nel merito dei ricorsi, che il Tribunale rileva che qualora le impugnative concernono fatti di uguale o simile natura e pongono gli stessi o simili termini di diritto, quandanche presentate separatamente, per economia processuale può essere giustificata la congiunzione della cause a qualsiasi stadio della causa e la pronuncia di una sola sentenza (cfr. Moser/Beusch/Kneubühler, Prozessieren vor dem Bundesverwaltungsgericht, 2a ed. 2013, n. 3.17, pag. 144 seg.), che nella presente disamina, malgrado i ricorrenti siano di nazionalità diverse e presentino motivi d'asilo differenti, appare tuttavia giudizioso congiungere le procedure in quanto, per quanto si vedrà anche in seguito, presentano dei fatti di simile natura e pongono gli stessi quesiti giuridici in merito all'esecuzione dell'allontanamento, che i ricorsi manifestamente fondati, ai sensi dei motivi che seguono, sono decisi dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi) e la decisione è motivata soltanto sommariamente (art. 111a cpv. 2 LAsi), che ai sensi dell'art. 111a cpv. 1 LAsi, si rinuncia allo scambio di scritti, che con ricorso al Tribunale possono essere invocati, in materia d'asilo, la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi) e, in materia di diritto degli stranieri, pure l'inadeguatezza ai sensi dell'art. 49 PA (cfr. DTAF 2014/26 consid. 5), che il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2), che nel corso dell'audizione sulle generalità, A._______ ha dichiarato essere cittadino afghano, di avere (...) anni, di etnia sconosciuta e di religione (...), con ultimo domicilio nella città di E._______ (cfr. verbale 1A._______, pag. 3 segg.); che egli sarebbe espatriato dall'Afghanistan assieme ad un cugino verso l'inizio dell'ottobre 2015, giungendo in Svizzera nel novembre del 2015 (cfr. verbale 1A._______, p.to 5.01 segg., pag. 6); che egli a supporto della sua domanda d'asilo non avrebbe presentato alcun documento d'identità, segnatamente asserendo di non essersi mai procurato una taskera e di non possedere alcun passaporto (cfr. verbale 1A._______, p.to 4.01 segg., pag. 6), che chiamato ad esprimersi al riguardo, egli ha ricondotto la fuga dal paese d'origine principalmente per la situazione di guerra presente in Afghanistan nonché perché non sarebbe potuto andare a scuola (cfr. verbale 1A._______, p.to 7.01, pag. 7); che interrogato più in dettaglio se avesse riscontrato in patria delle problematiche con le autorità afghane, egli ha asserito non averne avute con queste ultime, ma con i talebani; che egli avrebbe avuto dei contatti con i talebani circa quattro anni prima l'espatrio a causa del terreno familiare che sarebbe stato sequestrato dagli stessi e che avrebbe dovuto abbandonare con la (...) ed il (...) per recarsi a E._______; che dopo lo scoppio della guerra anche a E._______, egli avrebbe riaccompagnato la (...) ed il (...) al loro paese d'origine; che in seguito la (...) gli avrebbe consigliato di lasciare il Paese, perché altrimenti i talebani lo avrebbero catturato (cfr. verbale 1A._______, p.to 7.01, pag. 7), che nel corso dell'audizione sui motivi d'asilo, egli ha segnatamente dichiarato che sarebbe espatriato a causa di minacce di morte ricevute da due persone che avrebbero delle relazioni con i talebani; che invero questi ultimi temendo che l'interessato volesse vendicare il (...), ucciso da loro anni prima, lo avrebbero minacciato di morte; che quattro o cinque giorni dopo aver ricevuto tali minacce, egli avrebbe abbandonato il suo villaggio d'origine con la (...) ed il (...) recandosi a E._______; che due giorni dopo il loro arrivo a E._______, sarebbe stato informato dallo zio (...), che un gruppo di talebani sarebbe penetrato nella loro casa, danneggiando quanto ancora si trovava al suo interno (cfr. verbale 2A._______, D79 segg., pag. 9 segg.), che dal canto suo, B._______ ha dichiarato di essere cittadina ucraina, di etnia ucraina, con ultimo domicilio a F._______; che ha inoltre addotto di essere espatriata legalmente nell'ottobre del 2015, munita di un visto turistico, giungendo dapprima in G._______ e soggiornando presso una zia (...) a H._______ sino a (...) dicembre 2015 (cfr. verbale 1B._______, pag. 3 seg.), che circa i suoi motivi d'asilo, B._______ ha dichiarato di aver deciso di lasciare il suo domicilio di F._______ nel settembre 2015 per un'altra località alla ricerca di lavoro e per allontanarsi dai combattimenti presenti nella regione; che durante il tragitto, l'auto sulla quale viaggiava con un passatore ed un ragazzo, sarebbe stata fermata da militari dell'esercito ucraino; che questi ultimi avrebbero sequestrato loro tutti i beni ed i documenti che avevano; che in seguito l'avrebbero condotta insieme all'altro passeggero in uno scantinato, dove poco dopo i militari l'avrebbero interrogata circa i suoi motivi di fuga da F._______ e sulla situazione nella (...), nonché se ella avesse delle relazioni con i separatisti, mostrandole anche delle fotografie di suoi parenti ritenuti dai medesimi dei separatisti; che l'indomani ella sarebbe stata rilasciata alla condizione di collaborare con i militari, fornendo informazioni sugli spostamenti dei miliziani indipendentisti; che in seguito alla sua accettazione avrebbe dovuto dichiarare in un video, mostrante lei ed il suo passaporto, la sua volontà di collaborare con i servizi di sicurezza ucraini, minacciandola in caso contrario di inviare il video ai separatisti; che dopo due o tre settimane dal suo rilascio, sarebbe stata contattata telefonicamente da una persona, la cui voce ella l'avrebbe subito attribuita ad uno dei militari che l'avevano interrogata; che tale persona le avrebbe segnatamente comunicato che l'avrebbe nuovamente contattata in seguito; che dopo (...) settimane ella sarebbe partita; che in caso di rientro nel suo paese d'origine, ella teme che le forze militari ucraine apprendano del suo rientro e che trasmettano il video da lei girato ai separatisti, ai quali non potrebbe provare di non collaborare con i servizi segreti ucraini, nonché per la situazione di guerra a F._______ (cfr. verbale 1B._______, pag. 7 seg.; verbale 2B._______, D43 segg., pag. 7 segg.; verbale 3B._______, D55 segg., pag. 7 segg.), che chiamati ad esprimersi al riguardo, entrambi hanno dichiarato di avere iniziato la loro relazione nel marzo 2016 e che convivono; che da tale relazione sarebbe nato C._______; che quest'ultimo, malgrado i passi intrapresi in tal senso, non è ancora stato riconosciuto dal ricorrente, in quanto quest'ultimo non disporrebbe dei necessari documenti d'identità (cfr. verbale 2A._______, D40 segg., pag. 5 segg.; verbale 3B._______, D17 segg., pag. 3 segg.; cfr. anche atti A23 e A24), che nella querelata decisione di A._______, l'autorità di prime cure ha anzitutto ritenuto inverosimile la minore età allegata dall'interessato, in quanto le dichiarazioni dell'insorgente in merito sarebbero state contraddittorie, imprecise e non supportate da alcuna prova; che a mente della SEM anche le dichiarazioni rese dall'insorgente in merito alle minacce di morte ricevute dai talebani ed all'irruzione di questi ultimi presso la sua casa familiare, sarebbero inverosimili, in quanto durante le audizioni le stesse sarebbero state incoerenti su punti essenziali e tardive; che la circostanza addotta dal ricorrente di essere espatriato a causa della situazione di guerra e di insicurezza in Afghanistan, non sarebbe rilevante, in quanto non vi sarebbe alcun indizio di una persecuzione mirata nei suoi confronti; che neppure il fatto che egli sia espatriato a causa dell'impossibilità di recarsi a scuola sarebbe pertinente ai sensi dell'asilo; che infine la SEM ritiene che non vi sarebbero segnatamente motivi personali ostativi all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente in Ucraina, ove sarebbero rinviati anche il figlio e la compagna; che egli sarebbe inoltre responsabile per ottenere i documenti e la regolarizzazione del suo soggiorno in tale paese, che nella decisione impugnata da B._______ e dal figlio, per quanto concerne le circostanze in relazione al suo sequestro da parte delle forze militari ucraine, l'autorità di prime cure ha concluso all'irrilevanza in materia d'asilo in ragione dell'inesistenza di una persecuzione mirata nei suoi confronti ex art. 3 LAsi; che in merito all'esecuzione dell'allontanamento, la SEM ha inoltre rilevato che non vi sarebbero dei motivi ostativi al rinvio degli insorgenti in Ucraina, ove in particolare la ricorrente disporrebbe di una rete sociale intatta, oltre a poter contare sul suo compagno e padre di suo figlio, che nel proprio gravame, A._______ avversa la valutazione dell'autorità inferiore; che a suo dire, le dichiarazioni rese in merito alla minore età, sarebbero da ritenere verosimili; che inoltre le sue dichiarazioni in merito alle minacce ricevute dai talebani, sarebbero pure verosimili; che invero, sebbene ne abbia fatto menzione soltanto nel corso della seconda audizione, egli avrebbe già accennato durante la prima audizione di problematiche insorte nel tempo con i succitati; che tra l'altro andrebbe consacrato un debole valore probatorio alla prima audizione; che sarebbe pure verosimile che egli abbia potuto approfondire tali circostanze addotte soltanto nel corso della seconda audizione; che la decisione della SEM si baserebbe pertanto su di un accertamento errato e incompleto delle sue allegazioni, che dal canto loro, B._______ con il figlio, avversano nel ricorso la decisione impugnata, poiché si baserebbe su di un accertamento errato ed incompleto dei fatti determinanti; che invero le circostanze del sequestro subito dall'insorgente ad opera delle forze di sicurezza ucraine, non andrebbe ricondotto esclusivamente al contesto di guerra vigente nel paese, bensì anche al fatto che ella sarebbe di etnia russa e proveniente dalla (...) di F._______; che inoltre non è dato sapere le conseguenze che ella dovrebbe subire se ritornasse in Ucraina, avendo abbandonato il paese per non dover collaborare con i servizi segreti ucraini, che infine, tutti i ricorrenti avversano la decisione dell'autorità di prime cure in merito all'esecuzione dell'allontanamento, non ritenendo la stessa ragionevolmente esigibile; che a loro dire, essi d'un canto non potrebbero reinstallarsi in Ucraina a causa della situazione d'insicurezza vigente a F._______; che d'altro canto dato che il ricorrente non avrebbe ancora potuto riconoscere il figlio né vi sarebbe alcun legame coniugale con la compagna, si rischierebbe di violare il principio dell'unità familiare e l'art. 8 CEDU, in quanto il figlio e la compagna verrebbero rinviati verso l'Ucraina, paese dove A._______ non dispone invece né della nazionalità né alcuna garanzia di potersi ricongiungere con i medesimi, che d'altra parte, per B._______ ed il figlio, data la verosimiglianza dei loro motivi d'asilo, non vi sarebbe la possibilità di stabilirsi in altra regione dell'Ucraina rispetto a F._______, in quanto correrebbero il rischio di essere intercettati dai servizi segreti ucraini o di subire delle persecuzioni in relazione alla loro etnia russa, che la Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi); che l'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato; che esso include il diritto di risiedere in Svizzera, che giusta l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono rifugiati le persone che, nel Paese di origine o di ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore di essere esposte a tali pregiudizi; che sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile (art. 3 cpv. 2 LAsi), che a tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato; che la qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi); che sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), che è pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro; che in questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi; che è altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta; che questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, ne introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione; che infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose; che al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera; che il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa; che decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e riferimenti ivi citati), che circa l'allegata minore età di A._______, è indubbio che l'insorgente abbia reso delle dichiarazioni incoerenti e contraddittorie, che come l'ha rettamente rilevato l'autorità di prime cure, egli in merito ha modificato più volte la sua età anagrafica, adducendo dapprima di essere nato il (...) (cfr. atto A1); che in seguito nel corso dell'audizione sulle generalità, egli non è stato inspiegabilmente in grado di fornire la sua data esatta di nascita, dichiarando di conoscere soltanto l'anno e di avere (...) anni (cfr. verbale 1A._______, p.to 1.06, pag. 2 seg.); che nell'audizione sul diritto di essere sentito, ha nuovamente modificato la prima versione, sostenendo di essere nato il (...), come gli sarebbe stato comunicato telefonicamente dalla madre (cfr. atto A8), che inoltre la minore età allegata dall'insorgente, è incongruente con quanto da egli dichiarato nell'audizione sulle generalità, quando riferisce aver terminato la scuola all'incirca a (...) anni, ovvero sette o otto anni prima (cfr. verbale 1A._______, p.to 1.17.04, pag. 4); che invero egli avrebbe avuto al momento di tale audizione, per lo meno (...) o (...) anni, che tale conclusione è pure sostenuta dall'esame osseo effettuato dall'insorgente (cfr. atto A7), che egli in merito non ha invece apportato alcun elemento concreto o documento d'identità agli atti, che possa modificare tale convincimento, che visto quanto sopra, la maggiore età dell'insorgente risulta data, e l'atto impugnato va su questo punto confermato, che altresì, come l'ha rettamente rilevato l'autorità di prime cure, le dichiarazioni dell'interessato a proposito delle minacce di morte ricevute dai talebani, risultano incoerenti, che invero, nel corso della prima audizione egli non ha minimamente accennato a delle minacce di morte ricevute dai talebani, dichiarando invece di avere avuto delle problematiche con gli stessi a causa del terreno famigliare che era stato da loro sequestrato (cfr. verbale 1A._______, p.to 7.01, pag. 7); salvo poi durante la seconda audizione affermare che egli era stato minacciato di morte da due individui mandatari dei talebani (cfr. verbale 2A._______, D81 segg., pag. 9); che risulta piuttosto incomprensibile, anche tenuto debitamente conto dello scopo dell'audizione sulle generalità, che egli non abbia per lo meno accennato durante la prima audizione a tali circostanze determinanti per il suo espatrio (cfr. verbale 2A._______, D84, pag. 9), che oltracciò egli si è pure contraddetto in merito ai contatti intrattenuti con i talebani, avendo l'insorgente in un primo momento asserito di avere avuto con gli stessi personalmente dei contatti quattro anni prima (cfr. verbale 1A._______, p.to 7.01, pag. 7), salvo poi sostenere invece di non averne mai avuti, in quanto all'epoca troppo giovane (cfr. verbale 2A._______, D87, pag. 10), che per di più i motivi d'asilo dichiarati dal ricorrente nelle due audizioni, risultano incongruenti; che invero se nel corso della prima audizione egli ha narrato di essere espatriato principalmente per la situazione di guerra vigente in Afghanistan nonché perché non poteva recarsi a scuola (cfr. verbale 1A._______, p.to 7.01, pag. 7), nel corso della seconda audizione ha inspiegabilmente tralasciato tali circostanze, narrando invece di essere stato minacciato da terze persone e che due giorni dopo la sua partenza dal suo domicilio a I._______, i talebani sarebbero entrati a casa sua, danneggiando quanto ancora presente (cfr. verbale 2A._______, D79 segg., pag. 9 segg.), che l'incompatibilità di tali diverse versioni, non può neppure essere dipanata con le giustificazioni addotte dall'insorgente durante la seconda audizione e nel ricorso circa il valore probatorio ridotto che andrebbe attribuito alle prime dichiarazioni rese dall'insorgente ed al fatto che egli non avrebbe approfondito le stesse; che invero le contraddizioni rilevate risultano estese ed inconciliabili, che in definitiva, vista l'inverosimiglianza delle allegazioni su tali aspetti, si può partire dal presupposto che il ricorrente non sia stato personalmente né minacciato né preso di mira dal gruppo fondamentalista in questione, che negli stessi termini, v'è parimenti luogo di condividere la posizione dell'autorità di prime cure circa l'irrilevanza in materia d'asilo legata alla situazione di guerra e di insicurezza generale regnante in Afghanistan e per l'impossibilità derivante dal non poter frequentare la scuola allegati dall'insorgente (cfr. verbale 1A._______, p.to 7.01, pag. 7), che per tali elementi, onde evitare inutili ripetizioni e non essendo espressa nell'atto ricorsuale alcuna censura in merito, il Tribunale rinvia alle pertinenti motivazioni contenute nella decisione avversata, che alla luce di quanto sopra, per quanto riguarda il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo di A._______, v'è pertanto da confermare la decisione dell'autorità di prima istanza, che per quanto concerne invece le dichiarazioni rilasciate da B._______ nel corso delle audizioni, allo stato attuale degli atti, non si può condividere la conclusione della SEM riguardo all'irrilevanza delle stesse ai sensi dell'art. 3 LAsi, che invero, una persecuzione individuale e mirata per uno dei motivi determinanti in materia d'asilo è riconosciuta quando una persona non si accontenta di invocare gli stessi rischi e restrizioni del resto della popolazione del suo paese d'origine, così come ad esempio le conseguenze indirette e non mirate della guerra o della guerra civile, ma dei seri pregiudizi a lei diretti come individuo in ragione della sua razza, della sua religione, della sua nazionalità, appartenenza a un determinato gruppo sociale o per le sue opinioni politiche ai sensi dell'art. 3 LAsi (cfr. DTAF 2011/51 consid. 7.1 e riferimenti citati; DTAF 2008/12 consid. 7 e riferimenti citati), che il fondato timore di esposizione a seri pregiudizi, come stabilito all'art. 3 LAsi, comprende nella sua definizione un elemento oggettivo, in rapporto con la situazione reale, e un elemento soggettivo; che pertanto, è riconosciuto come rifugiato solo colui che ha dei motivi oggettivamente riconoscibili da terzi (elemento oggettivo) di temere (elemento soggettivo) di essere esposto, in tutta probabilità e in un futuro prossimo, a una persecuzione (cfr. DTAF 2011/51 consid. 6.2 e DTAF 2010/57 consid. 2.5); che sul piano soggettivo, deve essere tenuto conto degli antecedenti dell'interessato, segnatamente dell'esistenza di persecuzioni anteriori, nonché della sua appartenenza a una razza, a un gruppo religioso, sociale o politico, che lo espongono maggiormente a un fondato timore di future persecuzioni; che colui che è già stato vittima di persecuzione ha dei motivi oggettivi di avere un timore (soggettivo) di nuove persecuzioni più fondato di colui che ne è l'oggetto per la prima volta (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con giurisprudenza ivi citata); che sul piano oggettivo, tale timore dev'essere fondato su indizi concreti e sufficienti che facciano apparire, in un futuro prossimo e secondo un'alta probabilità, l'avvento di seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi; che non sono sufficienti, quindi, indizi che indicano minacce di persecuzioni ipotetiche che potrebbero prodursi in un futuro più o meno lontano (cfr. DTAF 2010/57 consid. 2.5 con rinvii), che nell'atto ricorsuale, l'insorgente rileva che il suo sequestro ed il suo obbligo di collaborare con i servizi segreti ucraini sarebbero avvenuti in quanto ella sarebbe di etnia russa e proverrebbe da F._______, che per quanto attiene l'etnia allegata nel ricorso, la stessa risulta infondata, in quanto dagli atti processuali risulta chiaramente che la stessa è di etnia ucraina; che difatti ella sia nel questionario sui dati personali del (...) gennaio 2016 (cfr. atto A1) che nel corso dell'audizione sulle generalità (cfr. verbale 1B._______, p.to 1.08, pag. 3), ha indicato di essere di etnia ucraina; che inoltre l'insorgente non apporta alcun elemento concreto a sostegno delle sue allegazioni che possa mettere in dubbio tale conclusione, che tuttavia, è notorio che le forze di sicurezza ucraine e i separatisti filorussi siti nel Paese d'origine della richiedente, tutt'ora spesso arrestino ed interroghino in modo arbitrario, anche sottoponendo a trattamenti inumani e degradanti, delle persone che ritengono dissidenti al loro governo o che collaborino con le altre forze governative o militari; che inoltre in alcuni casi ne richiedano anche la collaborazione prima del loro rilascio (cfr. U.S. Departement of State, Country Report on Human Rights Practices 2017: Ukraine, 20.04.2018, https://www.state.gov/j/drl/rls/hrrpt/2017/eur/277>229.htm >, consultato il 09.08.2018; Amnesty International: Ukraine 2017/2018 Report, , consultato il 09.08.2018; Human Rights Watch (HRW), World Report 2017: Ukraine, /world-report/2017/country-chapters/ukraine#d202a7 >, consultato il09.08.2018; Amnesty International, "You Don't Exist" - Arbitrary Detentions, Enforced Disappearances, and Torture in Eastern Ukraine, 21.07.2016, http://www.refworld.org/docid/5790c28d4.html >, consultato il 09.08.2018), che nel caso in disamina, la ricorrente ha dichiarato che le forze di sicurezza ucraine l'avrebbero sequestrata ed interrogata anche a causa della sua provenienza da F._______ (di fatto parte dell'(...) di F._______ da parte delle autorità separatiste; cfr. verbale 1B._______, p.to 2.01, pag. 4; verbale 2B._______, D15 segg., pag. 3 seg.; verbale 3B._______, D55, pag. 7 e D108, pag.1) e per il fatto che ella avrebbe tra i suoi parenti nella medesima località dei separatisti; che per queste circostanze l'avrebbero ritenuta responsabile di quanto starebbe accadendo a F._______ (cfr. verbale 2B._______, D44, pag. 8 e D53 segg., pag. 9 seg.; verbale 3B._______, D55 segg., pag. 7 seg.), che ciò nonostante, l'autorità di prime cure ha inspiegabilmente omesso di prendere in considerazione tali aspetti al momento dell'esame della qualità di rifugiato dell'insorgente; che tali circostanze appaiono difatti pertinenti per l'esame dello stesso, in quanto possono determinare l'eventuale timore fondato dell'insorgente di essere perseguitata in modo individuale (o riflesso) ed in modo mirato nel prossimo futuro da parte delle forze governative ucraine e/o separatiste, in caso di rientro in patria, che pertanto vi è luogo di ritenere che la SEM non abbia accertato in modo completo l'insieme dei fatti giuridicamente rilevanti in punto alla qualità di rifugiato della ricorrente, e che già solo per questo motivo il ricorso della medesima e del figlio deve essere accolto, che tuttavia, anche in punto all'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti, le decisioni impugnate devono essere annullate, secondo le argomentazioni dappresso, che se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; che tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi), che il principio dell'unità della famiglia previsto all'art. 44 LAsi, che implica in particolare, per le autorità competenti, di non separare i membri di una medesima famiglia e vieta di allontanarne alcuni, ma non altri, o ancora di procedere a dei rinvii in ordine sparso di diversi membri di una famiglia di richiedenti l'asilo, contro la loro volontà, e questo anche se sono entrati in Svizzera in date diverse (cfr. DTAF 2012/4 consid. 4.8; fra le tante anche sentenza del TAF E-6490/2011 del 9 febbraio 2012 consid. 4.8.; Cesla Amarelle, Code annoté de droit des migrations, Volume IV: Loi sur l'asile (LAsi), pag. 359 ad art. 44 LAsi), non è in specie violato, che invero, anche se fosse ammessa l'esistenza di una "vita familiare" (cfr. GICRA 1995/24 consid. 7) tra A._______, B._______ ed il di lei figlio, avendo l'autorità inferiore pronunciato per A._______ l'esecuzione dell'allontanamento verso l'Ucraina, paese d'origine della compagna e del di lei figlio, il principio suesposto non trova applicazione, che inoltre i ricorrenti non adempiono le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera di A._______ (art. 14 cpv. 1 seg., art. 44 LAsi nonché art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; cfr. anche DTAF 2013/37 consid. 4.4; DTAF 2011/24 consid. 10.1), non disponendo i medesimi di alcun permesso di dimora o di soggiorno valido, né egli è colpito da una decisione di espulsione ex art. 121 cpv. 2 Cost. o di estradizione (art. 14 cpv. 1 seg. nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]); DTAF 2013/37 consid. 4.4), che pertanto anche su questo punto la decisione avversata di A._______ va pertanto tutelata, che codesto Tribunale è pertanto tenuto a confermare la pronuncia dell'allontanamento di A._______, che l'esecuzione dell'allontanamento è regolamentata, per rinvio dell'art. 44 LAsi, dall'art. 83 della legge federale sugli stranieri (LStr, RS 142.20), giusta il quale l'esecuzione dell'allontanamento deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStr), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStr) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStr); che tali condizioni sono di natura alternativa, nel senso che è sufficiente che una di queste sia adempiuta, perché la SEM disponga l'ammissione provvisoria (cfr. art. 83 cpv. 1 LStr), che nelle decisioni impugnate, la SEM ha ritenuto l'esecuzione dell'allontanamento degli insorgenti ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile, che in sede ricorsuale, entrambi gli insorgenti censurano una violazione dell'art. 8 CEDU; che invero, a causa della situazione d'insicurezza generale dovuta alla guerra, il loro rinvio non sarebbe ragionevolmente esigibile; che il fatto che l'insorgente non sia d'un canto cittadino ucraino, né sposato con la ricorrente, e d'altro canto non abbia ancora potuto riconoscere il bambino C._______, costituirebbe una violazione dell'art. 8 CEDU, poiché potrebbero andare incontro ad un'eventuale divisione, che a mente della SEM l'esecuzione dell'allontanamento di A._______ verso l'Ucraina, paese del quale non detiene la nazionalità, si basa essenzialmente sul fatto che la compagna ed il figlio dello stesso siano pure rinviati in Ucraina, che tuttavia, come rettamente denotato in entrambi i ricorsi, lo stesso ha dichiarato essere di nazionalità afghana; altresì egli non risulta coniugato con B._______ né ha alcun legame parentale con C._______ (non essendo a tutt'oggi stata provata la sua paternità nei confronti del medesimo; cfr. in particolare atto A24, N [...]), che l'autorità inferiore, nell'analisi degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento legati alla situazione personale di A._______, avrebbe dovuto esaminare la possibilità effettiva per lo stesso di poter ritornare legalmente in Ucraina con B._______ e con il presunto figlio e la possibilità di risiedervi stabilmente (cfr. per analogia sentenza del TAF D-1332/2016 dell'11 luglio 2018 consid. 9.2 con riferimenti citati); che la persona allontanata in un paese terzo deve infatti avere la possibilità sia materiale che legale di recarvisi e deve poter ottenere il diritto di soggiornarvi durevolmente, ovvero aldilà della durata ordinariamente fissata per i soggiorni turistici; che incombe in tal senso all'autorità che pronuncia l'esecuzione dell'allontanamento, di dimostrare che le condizioni in relazione alla possibilità di esecuzione dello stesso, sono riunite (cfr. per analogia DTAF 2014/13 consid. 8.1; D-1332/2016 consid. 9.2 con riferimento citato), che l'autorità di prime cure non ha però in casu proceduto a tale esame individualizzato della situazione personale di A._______, atto a dimostrare che un'autorizzazione di entrata ed in seguito di soggiorno sarebbe accordata al ricorrente in caso di allontanamento verso l'Ucraina, mettendo erroneamente a carico dell'insorgente tali oneri, che essendo tuttavia quest'ultima questione essenziale per l'analisi circa l'esistenza di ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente verso l'Ucraina, ed a carico dell'autorità inferiore (cfr. supra), vi è luogo di ritenere che la SEM non abbia accertato anche su questo punto in modo completo l'insieme dei fatti giuridicamente rilevanti, che su tali presupposti, i punti 4, 5 e 6 della decisione impugnata di A._______ vanno annullati, che visto quanto precede, ma anche per garantire ai ricorrenti una doppia istanza di giurisdizione, si giustifica la ritrasmissione degli atti all'autorità di prime cure per un nuovo esame, che la SEM è invitata a pronunciarsi in maniera precisa e circostanziata in merito all'insieme dei motivi d'asilo invocati da B._______ ai sensi degli elementi succitati, se del caso, per il tramite di ulteriori misure istruttorie, sul punto della qualità di rifugiato e dell'asilo; che se al termine di tale esame l'autorità inferiore dovesse giungere alla conclusione che sia la qualità di rifugiato che l'asilo dovessero essere negati a B._______ ed al figlio, dovrà comunque pronunciarsi sulle condizioni dell'esecuzione dell'allontanamento per la stessa (art. 83 cpv. 2-4 LStr), tenendo comunque in considerazione gli elementi sopra evidenziati anche rispetto a quanto verrà deciso in merito al compagno A._______, che in merito a quest'ultimo la SEM dovrà inoltre pronunciarsi sulla possibilità di eseguire l'allontanamento dello stesso verso l'Ucraina, quest'ultimo non disponendo della nazionalità di tale paese, né avendo a tutt'oggi alcun legame coniugale con B._______ rispettivamente alcun legame parentale con C._______; che tale punto in questione andrà, se del caso, chiarito per il tramite di ulteriori misure istruttorie, che alla luce di quanto sopra il ricorso di B._______ e di C._______ è accolto, la decisione impugnata è annullata e gli atti sono rinviati all'autorità di prime cure per nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA), che altresì, il ricorso di A._______ è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento e per il resto è respinto (ovvero la decisione è da considerarsi cresciuta in giudicato per quanto concerne il riconoscimento dello statuto di rifugiato, la concessione dell'asilo e la pronuncia dell'allontanamento); che pertanto gli atti di causa sono trasmessi alla SEM per la pronuncia di una nuova decisione (art. 61 cpv. 1 PA), che, avendo il Tribunale statuito nel merito del ricorso, le domande di esenzione dal versamento di un anticipo equivalente alle presumibili spese processuali, sono divenute senza oggetto, che altresì visto l'esito del ricorso di B._______ e di C._______, la loro domanda di assistenza giudiziaria diviene pure senza oggetto, e non vengono riscosse spese processuali (art. 63 PA), che visto l'esito della procedura di A._______, delle spese processuali ridotte sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]); che ciononostante, non essendo l'impugnativa priva di possibilità di esito favorevole al momento dell'inoltro, non sono riscosse spese processuali (art. 65 cpv. 1 PA), che per l'ammissione del ricorso di B._______ e di C._______, nonché per la parte di ricorso ammessa di A._______, i ricorrenti hanno diritto ad un'indennità per spese ripetibili (art. 64 cpv. 1 PA in relazione con l'art. 7 TS-TAF), che il Tribunale fissa l'indennità dovuta alla parte e quella dovuta agli avvocati d'ufficio sulla base di una nota particolareggiata delle spese; che in assenza di quest'ultima, il Tribunale fissa l'indennità sulla base degli atti di causa (art. 14 TS-TAF), che in specie, essendo il rappresentante degli insorgenti il medesimo, ed in mancanza di una nota particolareggiata delle prestazioni dello stesso, il Tribunale ritiene ex aequo et bono, l'importo di CHF 1'200.- di indennità per spese ripetibili, a carico della SEM. (dispositivo alla pagina seguente) il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Le procedure D-3117/2018 e D-3120/2018 sono congiunte.
2. Il ricorso di B._______ con il figlio C._______ è accolto e gli atti sono trasmessi all'autorità inferiore per complemento d'istruzione e nuova decisione ai sensi dei considerandi.
3. Il ricorso di A._______ è accolto limitatamente all'esecuzione dell'allontanamento. I punti da 4 a 6 della decisione della SEM del 25 aprile 2018 sono annullati e gli atti di causa sono trasmessi all'autorità inferiore per la pronuncia di una nuova decisione ai sensi dei considerandi. Per il resto il ricorso è respinto.
4. Non si prelevano spese processuali.
5. La SEM rifonderà ai ricorrenti complessivamente CHF 1'200.- a titolo di spese ripetibili.
6. Questa sentenza è comunicata ai ricorrenti, alla SEM e all'autorità cantonale competente. Il giudice unico: La cancelliera: Daniele Cattaneo Alissa Vallenari Data di spedizione: