Asilo (non entrata nel merito) e allontanamento
Sachverhalt
A. L'8 marzo 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. In quell'occasione, ha esibito la sua tessera di membro del partito "B._______" (in seguito, "C._______") e dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 31 marzo e del 24 aprile 2008), d'essere membro, dal [...] del 2007, del partito "C._______" come pure d'avere partecipato, nel [...] del 2008, ad una manifestazione nell'ambito della campagna elettorale. Vi sarebbe stato uno scontro con membri del partito "D._______" (in seguito, "E._______"). Sarebbero stati uccisi e feriti dei membri di entrambi i partiti. Fuggito da quello scontro, si sarebbe rifugiato presso l'abitazione del padre. Durante la stessa notte, delle persone a lui sconosciute, e dalle quali sarebbe riuscito a fuggire, avrebbero fatto irruzione in casa. Egli ritiene che quest'ultime avrebbero potuto essere membri del partito avversario oppure del suo stesso partito, considerati i dissidi da lui avuti anche con dei membri del partito "C._______", poiché si sarebbe rifiutato di appoggiare un membro di detto partito, appartenente ad una fazione diversa dalla sua. Sarebbe riuscito a fuggire dall'abitazione. Non avrebbe sporto denuncia. Temendo d'essere ucciso, il [...] 2008 sarebbe espatriato. B. Il 7 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali.
Erwägungen (24 Absätze)
E. 1 Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]).
E. 2 Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa.
E. 2.1 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi.
E. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua.
E. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano.
E. 4 Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che la tessera del partito "C._______", esibita dal ricorrente, conferma unicamente la sua appartenenza a detto partito, ma non costituisce un valido documento di identità o di viaggio. Inoltre, l'insorgente non avrebbe addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha pure qualificato di vago e contraddittorio il racconto del ricorrente. Quest'ultimo non avrebbe saputo fornire date e dettagli del suo racconto, segnatamente in merito allo scontro fra gli aderenti ai due partiti, alle persone che hanno fatto irruzione nell'abitazione del padre ed alla sua fuga dalla casa. Peraltro, avrebbe asserito di non avere presentato alcuna denuncia poiché temeva di peggiorare la sua situazione, malgrado non avesse saputo indicare l'identità ed il movente delle persone che sono entrate nell'abitazione. Infine, l'autorità inferiore ha considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente.
E. 5 Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non avere mai posseduto un passaporto od una carta d'identità e dunque di non potere produrre alcun documento ufficiale nigeriano. Avrebbe richiesto una carta d'identità nel [...], ma le autorità nigeriane non gli avrebbero rilasciato tale documento. Allega di avere posseduto unicamente la tessera di membro del partito "C._______", la quale, a suo avviso, attesterebbe la sua cittadinanza. Fa valere che nel caso di specie sarebbero necessari degli ulteriori chiarimenti in relazione allo statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Ribadisce d'essere fuggito dal suo Paese a seguito dello scontro nel [...] del 2008 fra sostenitori del partito "C._______" e sostenitori del partito "E._______" e della successiva irruzione a casa sua da parte di persone che non avrebbe riconosciuto, ma presumibilmente membri attivi in uno dei due partiti precedentemente citati. Un suo rientro in Nigeria sarebbe infine inesigibile, dal momento che rischierebbe d'esservi ucciso.
E. 6 Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c).
E. 6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6).
E. 6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5).
E. 7 Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dall'8 marzo 2008. In particolare, la tessera di membro del partito "C._______" non costituisce un valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi secondo la citata prassi di questo tribunale (v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-953/2007 del 21 settembre 2007 consid. 3.1). Inoltre, e nella loro imprecisione, non possono ritenersi plausibili le dichiarazioni dell'insorgente secondo le quali avrebbe viaggiato in nave da Lagos all'Europa e poi in treno fino in Svizzera, senza essere in possesso di alcun documento di viaggio. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento).
E. 8 Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che l'insorgente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità d'essere ucciso da membri del partito "C._______" rispettivamente da membri del partito "E._______". Peraltro, il candidato del partito al potere "People's Democratic party (PDP)", Umaru Yar'Adua, è risultato vincitore delle elezioni presidenziali alla fine del mese di aprile 2007, ha assunto la carica il 29 maggio 2007 ed ha proposto all'opposizione di partecipare ad un governo di unità nazionale, annunciando quale obbiettivo essenziale la lotta alla corruzione ed alla povertà come pure l'unificazione di un paese diviso da un punto di vista etico e religioso (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3233/2008 del 21 maggio 2008). Infine, non v'è alcun motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in Nigeria un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire di terzi nei suoi confronti. In siffatte circostanze, non giova all'insorgente la generica allegazione della rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione del 24 aprile 2008, secondo cui sussistono nel caso di specie degli indizi di persecuzione che renderebbero necessari ulteriori chiarimenti al fine di accertare la qualità di rifugiato e l'esecuzione del rinvio. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente.
E. 9 Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi).
E. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105).
E. 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito.
E. 10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del 2007 non giustificano un diverso apprezzamento.
E. 10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, ha una certa formazione ed esperienza professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute suscettibili d'opporsi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria. Per sovrabbondanza, può essere rilevato che secondo le dichiarazioni dell'insorgente in patria risiedono ancora la figlia, la fidanzata, la madre e la sorella (cfr. verbale d'audizione del 31 marzo 2008 pag. 2).
E. 10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile.
E. 11 Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 12 Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]).
E. 13 L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata.
E. 14 Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi).
E. 15 Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
E. 16 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente)
Dispositiv
- Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto.
- La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto.
- Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza.
- Comunicazione a: - ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento) - UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N ) - F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Marcella Lurà Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Corte IV D-3059/2008 {T 0/2} Sentenza del 16 luglio 2008 Composizione Giudice Pietro Angeli-Busi, giudice unico, con l'approvazione del giudice Kurt Gysi, cancelliera Marcella Lurà. Parti A._______, Nigeria, ricorrente, contro Ufficio federale della migrazione (UFM), Quellenweg 6, 3003 Berna, autorità inferiore. Oggetto Asilo (non entrata nel merito) ed allontanamento; decisione dell'UFM del 7 maggio 2008 / N . Fatti: A. L'8 marzo 2008, l'interessato ha presentato una domanda d'asilo in Svizzera. In quell'occasione, ha esibito la sua tessera di membro del partito "B._______" (in seguito, "C._______") e dichiarato, nella sostanza e per quanto è qui di rilievo (cfr. verbali d'audizione del 31 marzo e del 24 aprile 2008), d'essere membro, dal [...] del 2007, del partito "C._______" come pure d'avere partecipato, nel [...] del 2008, ad una manifestazione nell'ambito della campagna elettorale. Vi sarebbe stato uno scontro con membri del partito "D._______" (in seguito, "E._______"). Sarebbero stati uccisi e feriti dei membri di entrambi i partiti. Fuggito da quello scontro, si sarebbe rifugiato presso l'abitazione del padre. Durante la stessa notte, delle persone a lui sconosciute, e dalle quali sarebbe riuscito a fuggire, avrebbero fatto irruzione in casa. Egli ritiene che quest'ultime avrebbero potuto essere membri del partito avversario oppure del suo stesso partito, considerati i dissidi da lui avuti anche con dei membri del partito "C._______", poiché si sarebbe rifiutato di appoggiare un membro di detto partito, appartenente ad una fazione diversa dalla sua. Sarebbe riuscito a fuggire dall'abitazione. Non avrebbe sporto denuncia. Temendo d'essere ucciso, il [...] 2008 sarebbe espatriato. B. Il 7 maggio 2008, l'UFM non è entrato nel merito della citata domanda ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a della legge sull'asilo del 26 giugno 1998 (LAsi, RS 142.31). L'autorità inferiore ha pure pronunciato l'allontanamento dell'interessato dalla Svizzera e l'esecuzione dell'allontanamento verso la Nigeria siccome lecita, esigibile e possibile. C. Il 9 maggio 2008, l'interessato ha inoltrato ricorso dinanzi al Tribunale amministrativo federale (TAF) contro la menzionata decisione dell'UFM. Ha chiesto, in via principale, l'annullamento della decisione impugnata e la trasmissione degli atti di causa all'autorità inferiore per una nuova decisione nel merito della sua domanda d'asilo e, in via sussidiaria, la concessione dell'asilo o dell'ammissione provvisoria. Ha altresì presentato una domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali. Diritto: 1. Il TAF pronuncia definitivamente sui ricorsi contro le decisioni dell'UFM in materia d'asilo (art. 31 e art. 33 lett. d della legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 [LTAF, RS 173.32], art. 105 LAsi e art. 83 lett. d della legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 [LTF, RS 173.110]). 2. Nell'ambito di ricorsi contro decisioni di non entrata nel merito ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, l'oggetto suscettibile d'essere impugnato non può essere esteso alla questione della concessione dell'asilo, che presuppone una decisione nel merito della domanda stessa. 2.1 Nei citati limiti, v'è motivo d'entrare nel merito del ricorso che adempie le condizioni d'ammissibilità di cui all'art. 48 cpv. 1 e all'art. 52 della legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021) nonché all'art. 108 cpv. 2 LAsi. 3. 3.1 Giusta l'art. 33a cpv. 2 PA, applicabile per rimando dell'art. 6 LAsi e dell'art. 37 LTAF, nei procedimenti su ricorso è determinante la lingua della decisione impugnata. Se le parti utilizzano un'altra lingua, il procedimento può svolgersi in tale lingua. 3.2 Nel caso concreto, la decisione impugnata è stata resa in italiano ed il ricorso è stato presentato in tale lingua, di modo che la presente sentenza è redatta in italiano. 4. Nella decisione impugnata, l'UFM ha rilevato che la tessera del partito "C._______", esibita dal ricorrente, conferma unicamente la sua appartenenza a detto partito, ma non costituisce un valido documento di identità o di viaggio. Inoltre, l'insorgente non avrebbe addotto motivi che possano giustificare la mancata tempestiva esibizione di documenti di viaggio o d'identità. L'autorità inferiore ha pure qualificato di vago e contraddittorio il racconto del ricorrente. Quest'ultimo non avrebbe saputo fornire date e dettagli del suo racconto, segnatamente in merito allo scontro fra gli aderenti ai due partiti, alle persone che hanno fatto irruzione nell'abitazione del padre ed alla sua fuga dalla casa. Peraltro, avrebbe asserito di non avere presentato alcuna denuncia poiché temeva di peggiorare la sua situazione, malgrado non avesse saputo indicare l'identità ed il movente delle persone che sono entrate nell'abitazione. Infine, l'autorità inferiore ha considerato che non sono necessari degli ulteriori chiarimenti ai fini dell'accertamento della qualità di rifugiato o dell'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente. 5. Nel ricorso, l'insorgente sostiene di non avere mai posseduto un passaporto od una carta d'identità e dunque di non potere produrre alcun documento ufficiale nigeriano. Avrebbe richiesto una carta d'identità nel [...], ma le autorità nigeriane non gli avrebbero rilasciato tale documento. Allega di avere posseduto unicamente la tessera di membro del partito "C._______", la quale, a suo avviso, attesterebbe la sua cittadinanza. Fa valere che nel caso di specie sarebbero necessari degli ulteriori chiarimenti in relazione allo statuto di rifugiato o all'esecuzione dell'allontanamento, ragione per cui l'autorità inferiore avrebbe dovuto entrare nel merito della sua domanda d'asilo. Ribadisce d'essere fuggito dal suo Paese a seguito dello scontro nel [...] del 2008 fra sostenitori del partito "C._______" e sostenitori del partito "E._______" e della successiva irruzione a casa sua da parte di persone che non avrebbe riconosciuto, ma presumibilmente membri attivi in uno dei due partiti precedentemente citati. Un suo rientro in Nigeria sarebbe infine inesigibile, dal momento che rischierebbe d'esservi ucciso. 6. Giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi, non si entra nel merito di una domanda d'asilo se il richiedente non consegna alle autorità alcun documento di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda. Giusta l'art. 32 cpv. 3 LAsi, il cpv. 2 lett. a non si applica se il richiedente può rendere verosimile di non essere in grado, per motivi scusabili, di consegnare documenti di viaggio o d'identità entro 48 ore dalla presentazione della domanda (lett. a), se la qualità di rifugiato del ricorrente è accertata in base all'audizione, nonché in base all'art. 3 e all'art. 7 LAsi (lett. b), o se l'audizione rileva che sono necessari ulteriori chiarimenti per accertare la qualità di rifugiato o l'esistenza di un impedimento all'esecuzione dell'allontanamento (lett. c). 6.1 Sono documenti di viaggio e d'identità ai sensi di legge quelli ufficiali, segnatamente il passaporto e la carta d'identità, che permettono un'identificazione certa del richiedente l'asilo (in particolare della sua cittadinanza) e che ne assicurano il rimpatrio senza necessità di particolari formalità amministrative. Per contro, non sono documenti validi giusta l'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi quelli emessi per altri scopi, come la licenza di condurre, la carta professionale, il certificato di nascita, la carta scolastica o l'attestato di fine degli studi (DTAF 2007/7 consid. 6). 6.2 Inoltre, con la modifica della LAsi del 16 dicembre 2005, il legislatore ha pure introdotto una procedura d'esame materiale, accelerata e sommaria, delle domande che si fondano su allegazioni manifestamente inconsistenti o manifestamente irrilevanti. La manifesta irrilevanza può risultare, fra l'altro, dalla palese assenza di una sufficiente intensità dei pregiudizi, dall'inattualità degli stessi nonché dalla evidente esistenza di un'alternativa di rifugio interna dalle persecuzioni statali oppure di un'appropriata protezione statale contro l'agire illegittimo di terzi (DTAF 2007/8 consid. 5.6.4 e 5.6.5). 7. Questo Tribunale osserva che il ricorrente, senza valide ragioni, non ha presentato documenti di viaggio o d'identità ai sensi di legge, benché l'UFM l'abbia invitato ad esibirli sin dall'8 marzo 2008. In particolare, la tessera di membro del partito "C._______" non costituisce un valido documento ai sensi dell'art. 32 cpv. 2 lett. a LAsi secondo la citata prassi di questo tribunale (v. anche la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-953/2007 del 21 settembre 2007 consid. 3.1). Inoltre, e nella loro imprecisione, non possono ritenersi plausibili le dichiarazioni dell'insorgente secondo le quali avrebbe viaggiato in nave da Lagos all'Europa e poi in treno fino in Svizzera, senza essere in possesso di alcun documento di viaggio. Non v'è, altresì, ragione di ritenere che se il ricorrente avesse effettuato dei seri e concreti sforzi per procurarsi tempestivamente un documento di viaggio o d'identità, detti sforzi non avrebbero potuto avere esito favorevole. Infine, se un richiedente non aveva ragioni valide per giustificare la mancata esibizione di documenti ai sensi di legge in procedura di prima istanza, non v'è motivo d'annullare la decisione di non entrata nel merito quand'anche avesse a presentare un siffatto documento in sede di ricorso (v. sentenza del Tribunale amministrativo federale D-8199/2007 del 18 dicembre 2007 consid. 8 e relativo riferimento). 8. Il TAF rileva, inoltre, che il ricorrente non ha presentato, all'infuori di generiche censure, argomenti o prove suscettibili di giustificare una diversa valutazione, rispetto a quella di cui all'impugnata decisione, delle allegazioni decisive in materia d'asilo da lui presentate in corso di procedura. Quest'ultime s'esauriscono in mere affermazioni di parte non corroborate da alcun elemento della benché minima consistenza, in sostanza per le ragioni indicate nel provvedimento litigioso, cui può essere, nella misura in cui riassunte nel presente giudizio, rimandato (art. 109 cpv. 3 LTF in relazione all'art. 6 LAsi, all'art. 37 LTAF ed all'art. 4 PA). Basti ancora rilevare che l'insorgente si limita a mere congetture, non confortate da alcun elemento serio e concreto, sull'eventualità d'essere ucciso da membri del partito "C._______" rispettivamente da membri del partito "E._______". Peraltro, il candidato del partito al potere "People's Democratic party (PDP)", Umaru Yar'Adua, è risultato vincitore delle elezioni presidenziali alla fine del mese di aprile 2007, ha assunto la carica il 29 maggio 2007 ed ha proposto all'opposizione di partecipare ad un governo di unità nazionale, annunciando quale obbiettivo essenziale la lotta alla corruzione ed alla povertà come pure l'unificazione di un paese diviso da un punto di vista etico e religioso (v. la sentenza del Tribunale amministrativo federale D-3233/2008 del 21 maggio 2008). Infine, non v'è alcun motivo di ritenere che l'insorgente non possa ottenere in Nigeria un'appropriata protezione statale contro l'eventuale futuro agire di terzi nei suoi confronti. In siffatte circostanze, non giova all'insorgente la generica allegazione della rappresentante dell'istituzione di soccorso presente all'audizione del 24 aprile 2008, secondo cui sussistono nel caso di specie degli indizi di persecuzione che renderebbero necessari ulteriori chiarimenti al fine di accertare la qualità di rifugiato e l'esecuzione del rinvio. Per conseguenza, l'UFM ha rettamente considerato come del tutto prive di fondamento, con riferimento all'art. 32 cpv. 3 lett. b LAsi, le dichiarazioni rese dal ricorrente. 9. Ritenuta la manifesta inconsistenza delle allegazioni decisive presentate dal ricorrente (v. considerando 8 del presente giudizio), non risultano elementi da cui dedurre la necessità d'ulteriori accertamenti ai fini della determinazione della qualità di rifugiato del ricorrente medesimo (art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi). 10. 10.1 Per gli stessi motivi, non emergono dalle carte processuali neppure elementi da cui desumere che l'esecuzione dell'allontana-mento del ricorrente in Nigeria possa violare l'art. 25 cpv. 2 della Costituzione federale della Confederazione Svizzera del 18 aprile 1999 (Cost., RS 101), l'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1951 (Conv., RS 0.142.30), l'art. 5 LAsi (divieto di respingimento) nonché l'art. 83 cpv. 3 della legge federale del 16 dicembre 2005 sugli stranieri (LStr, RS 142.20) o esporre il ricorrente in patria al rischio reale ed immediato di trattamenti contrari all'art. 3 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali del 4 novembre 1950 (CEDU, RS 0.101) o all'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). 10.2 Per il resto, può essere lasciata indecisa la questione di sapere se per impedimenti all'esecuzione dell'allontanamento ai sensi dell'art. 32 cpv. 3 lett. c LAsi debbano intendersi anche quelli di diritto nazionale (riguardanti l'esigibilità e la possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento) oltre a quelli di diritto internazionale pubblico (esaminati al precedente considerando 10.1). In effetti, anche in materia d'esigibilità e di possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento non emerge dalle carte processuali alcun elemento suscettibile d'imporre degli ulteriori chiarimenti, ritenuto altresì che il ricorrente non ha indicato nel gravame che tipo d'accertamenti sarebbero ancora necessari e in quale ambito. 10.3 Premesso ciò, quanto agli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento riconducibili all'art. 83 cpv. 4 LStr, il TAF osserva nondimeno che in Nigeria non vige attualmente una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che coinvolga l'insieme della popolazione nella totalità del territorio nazionale. Da questo profilo, gli accadimenti successivi alle elezioni del mese d'aprile del 2007 non giustificano un diverso apprezzamento. 10.4 Inoltre, il ricorrente è giovane, ha una certa formazione ed esperienza professionale. Egli non ha altresì preteso nel gravame di soffrire di gravi problemi di salute suscettibili d'opporsi alla pronuncia dell'esecuzione dell'allontanamento (v. sulla problematica GICRA 2003 n. 24), senza che ad un esame d'ufficio degli atti di causa emerga la necessità di una permanenza dell'insorgente in Svizzera per motivi medici. In siffatte circostanze, l'autorità inferiore ha rettamente ritenuto siccome adempiti i presupposti per formulare una prognosi favorevole con riferimento alle effettive possibilità per il ricorrente di un adeguato reinserimento sociale in Nigeria. Per sovrabbondanza, può essere rilevato che secondo le dichiarazioni dell'insorgente in patria risiedono ancora la figlia, la fidanzata, la madre e la sorella (cfr. verbale d'audizione del 31 marzo 2008 pag. 2). 10.5 Infine, non risultano impedimenti neppure dal profilo della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStr). Il ricorrente, usando della necessaria diligenza, potrà procurarsi ogni documento indispensabile al rimpatrio. L'esecuzione dell'allontana-mento è dunque pure possibile. 11. Da quanto esposto, discende che in materia di non entrata nel merito il ricorso, destituito d'ogni e benché minimo fondamento, non merita tutela e la decisione impugnata va confermata. 12. Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali l'UFM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 LAsi e art. 44 cpv. 1 LAsi nonché art. 32 dell'Ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]). 13. L'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile, esigibile e possibile per le ragioni indicate al considerando 10 del presente giudizio. Per conseguenza, anche in materia d'allontanamento ed esecuzione dell'allontanamento, il gravame va disatteso e la querelata decisione confermata. 14. Il ricorso, manifestamente infondato, è deciso in procedura semplificata (art. 111a LAsi) dal giudice unico, con l'approvazione di un secondo giudice (art. 111 lett. e LAsi). 15. Il TAF avendo statuito nel merito del ricorso, la domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 16. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sono poste a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. a del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia: 1. Nella misura in cui ammissibile, il ricorso è respinto. 2. La domanda d'esenzione dal versamento dell'anticipo a copertura delle presumibili spese processuali è divenuta senza oggetto. 3. Le spese processuali, di fr. 600.--, sono poste a carico del ricorrente. Tale ammontare dev'essere versato alla cassa del Tribunale entro un termine di 30 giorni dalla spedizione della presente sentenza. 4. Comunicazione a:
- ricorrente (plico raccomandato; allegato: bollettino di versamento)
- UFM, Divisione dimora e aiuto al ritorno (in copia; n. di rif. N )
- F._______ (in copia) Il giudice unico: La cancelliera: Pietro Angeli-Busi Marcella Lurà Data di spedizione: