Asilo ed allontanamento
Sachverhalt
A. A.a A._______ (di seguito: l’interessato, il richiedente, il ricorrente, l’insorgente), cittadino camerunense, padre di una figlia nata il (…) 2009 ed ora residente in Francia con la madre, sua ex compagna, è giunto illegalmente in Svizzera in provenienza dalla Francia il 15 novembre 2019 ed altrettanto illegalmente ha vissuto – a suo dire – per un anno a Basilea da degli amici, depositando il 6 ottobre 2020 una domanda d’asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 16/9). Al momento del deposito della domanda d’asilo egli ha prodotto l’originale del proprio passaporto (scaduto il 15 febbraio 2018). A.b A.b.a Il richiedente era già noto alle autorità svizzere, avendo commesso ripetute infrazioni (furto, violazione di domicilio, impedimenti di atti dell’autorità, entrate e soggiorni illegali in Svizzera) ed essendo stato oggetto di ripetute sanzioni (pecuniarie e privative di liberta [cfr. estratto casellario giudiziario]) oltre che di divieti di entrata per un periodo compreso fra il 7 novembre 2015 e il 7 novembre 2022 (provvedimenti per altro sottoposti al vaglio del Tribunale amministrativo federale nell’ambito delle procedure C-7275/2015, F-3043/2016, F-6581/2017, F-2828/2019). Egli era inoltre noto alle autorità francesi, che nel 2011 avevano emesso un mandato d’arresto nei suoi confronti, con l’accusa di lesioni semplici, trascuranza degli obblighi di mantenimento e falsità in certificati. Nel 2011 avrebbe sottratto la figlia minorenne alla sorveglianza di una struttura di accoglienza per minori francese (nella quale sarebbe stata posta su decisione delle autorità) e l’avrebbe condotta in Camerun; eventi per i quali è stato emanato un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti (cfr. atti SEM 27/4). A.b.b Con decisione del 3 giugno 2015 la SEM aveva inoltre respinto una prima domanda d’asilo presentata il 23 marzo 2015, avendo l’interessato gravemente violato il proprio dovere di cooperazione e manifestando quindi un disinteresse a proseguire la procedura d’asilo. Egli aveva infatti interrotto anzitempo l’audizione sui motivi d’asilo (non volendo rispondere alle domande tendenti a chiarire le modalità e le tempistiche del suo viaggio dal Camerun alla Svizzera) ed aveva lasciato senza preavviso il Centro federale d’asilo a cui era stato attribuito. A.c A seguito della prima audizione sui motivi d’asilo (cfr. atto SEM 42/11), con provvedimento del 15 dicembre 2020 la SEM ha deciso di trattare la
D-3013/2021 Pagina 3 domanda d’asilo in procedura ampliata ed ha assegnato il richiedente al Canton Ticino (cfr. atto SEM n. 51/2, 53/1). A.d Riguardo ai motivi d'asilo, l’interessato ha dichiarato nelle audizioni del 30 novembre 2020 e del 6 maggio 2021 (atti SEM n. 42/11 [in seguito: verbale 1], 75/22 [in seguito: verbale 2]), di essere nato a Yaoundé, dove ha vissuto fino all’età di diciannove anni. Dal 1994 egli avrebbe risieduto per alcuni anni in Ucraina a studiare lingue, per poi trasferirsi a Londra per frequentare l’università e per lavorare. Da gennaio 1998 avrebbe vissuto alcuni mesi in Francia per poi trasferirsi in aprile 1998 a Ginevra, dove vi sarebbe rimasto per circa quattordici anni, dapprima con un permesso da studente, in seguito lavorando presso l’ONU. Nel 2012 l’interessato avrebbe fatto ritorno in Camerun, dove sarebbe rimasto a lavorare circa due anni a Yaoundé. In questo periodo egli avrebbe intrapreso una relazione clandestina di circa sei mesi, tra maggio e ottobre 2013, con il signor B._______ che era impiegato presso l’ufficio del presidente del Camerun. Quest’ultimo avrebbe iniziato a chiedergli del denaro per finanziare un suo progetto immobiliare e a fronte del rifiuto dell’interessato lo avrebbe ricattato, minacciandolo di rivelare la sua omosessualità. Egli avrebbe quindi interrotto la relazione e si sarebbe nascosto fino a gennaio 2015, momento in cui sarebbe tornato in Svizzera e dove avrebbe chiesto asilo nel mese di marzo 2015 (cfr. consid. A.b.b). A seguito del rigetto della domanda d’asilo egli avrebbe continuato a soggiornare illegalmente in Svizzera fino a novembre 2019. Durante questo periodo egli avrebbe inviato in almeno tre occasioni dei soldi in Patria a scopo benefico. All'inizio del mese di novembre 2019 egli avrebbe deciso di fare nuovamente ritorno in Camerun, al fine di avviare una propria attività. Egli si sarebbe installato a Buea, nel nord-ovest del Paese, ignorando tuttavia la grave situazione d’instabilità e guerra civile vigente nelle province anglofone. A causa del coprifuoco in cui versava la città e soprattutto temendo per la propria vita, egli si sarebbe nascosto per circa tre settimane, vivendo rinchiuso in casa uscendo solo per delle rapide commissioni. Egli temeva, da un lato, di essere arrestato dalle autorità governative che avrebbero potuto considerarlo un mercenario con risorse finanziarie destinate ad assistere economicamente i ribelli, dall’altro, di essere sequestrato dai ribelli ai fini di ottenere un riscatto; egli infine temeva di incontrare nuovamente il signor B._______. Per tali ragioni egli sarebbe quindi espatriato definitivamente alla fine del mese di novembre 2019 utilizzando un passaporto falso che egli aveva comprato a Yaoundé. Passando dalla Francia egli sarebbe quindi giunto illegalmente in Svizzera ed altrettanto illegalmente avrebbe vissuto per un anno a Basilea da degli amici, depositando soltanto il 6 ottobre 2020 domanda d’asilo. Dopo il suo espatrio, l’interessato avrebbe
D-3013/2021 Pagina 4 saputo da dei vicini di casa, che tre persone a lui vicine sarebbero state arrestate all’inizio del 2020 e che, a seguito degli interrogatori e delle torture, avrebbero fatto il suo nome alla polizia camerunense, riferendo delle sue preferenze sessuali e del sostegno finanziario alla resistenza. A seguito di queste deposizioni, le autorità gli avrebbero revocato la cittadinanza camerunense. A suffragio delle proprie affermazioni l’interessato ha prodotto copia di due transazioni bancarie, risalenti al 2018, in favore di un destinatario in Camerun e di cui egli era il mittente, copia di due transazioni bancarie risalenti al 2019 eseguite e destinate da/a persone residenti in Camerun, infine copia dei documenti di identità delle tre persone a lui vicine interrogate e arrestate (cfr. MdP 1-3). B. Con decisione del 28 maggio 2021, notificata al ricorrente il 31 maggio 2021, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atto SEM n. 81/12, 83/1). C. C.a Contro la suddetta decisione il 30 giugno 2021, l’interessato ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF), chiedendone l’annullamento e in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell’asilo, in via subordinata l’ammissione provvisoria in Svizzera. L’insorgente ha quindi chiesto la concessione dell’assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell’esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 1). Con complemento al ricorso del 5 agosto 2021, l’insorgente ha prodotto copia del provvedimento con cui il Ministero della giustizia del Camerun ha statuito nei suoi confronti la revoca della cittadinanza camerunense (doc. TAF 2). C.b Con decisione incidentale del 26 gennaio 2022 il giudice dell’istruzione ha invitato il ricorrente a trasmettere il nuovo mezzo di prova in originale (doc. TAF 4). Richiesta a cui questi ha dato seguito il 7 febbraio 2022 (doc. TAF 5). C.c Con decisione incidentale dell’11 ottobre 2023 il giudice dell’istruzione ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria parziale (doc. TAF 7).
D-3013/2021 Pagina 5 C.d Con risposta del 9 novembre 2023, l’autorità inferiore ha ribadito le proprie conclusioni ed ha chiesto il respingimento del ricorso (doc. TAF 10). C.e Con replica del 1° dicembre 2023 e duplica del 21 dicembre 2023 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 13, 14).
Erwägungen (31 Absätze)
E. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
E. 2 Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi).
D-3013/2021 Pagina 6 Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4).
E. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni del ricorrente non sufficientemente motivate, contraddittorie, povere di dettagli e di concretezza su alcuni punti essenziali, di modo che gli eventi addotti parrebbero non essere stati vissuti personalmente da quest’ultimo. L’autorità inferiore ha contestato in particolare al ricorrente di non essere stato in grado di spiegare chi esattamente lo considerasse un mercenario, rispettivamente una fonte di finanziamento per la resistenza e su quali basi egli avesse maturato la convinzione di essere considerato come tale. A nulla sarebbe servita la possibilità concessa a più riprese di esporre liberamente i fatti invocati, così come le domande poste dall’auditrice alle quali l’interessato ha sempre risposto in maniera generale ed evasiva. Altrettanto generica e stereotipata, a mente della SEM, è pure la dichiarazione di aver vissuto nascosto durante il mese di novembre 2019. Nonostante numerosi tentativi di fare maggiore chiarezza in sede di audizione, l’interessato non è riuscito a rendere maggiormente verosimile il suo vissuto da recluso, non sapendo dettagliare, concretizzare, né tantomeno circostanziare tale esperienza, né ha saputo spiegare in maniera credibile che cosa esattamente l’avrebbe spinto ad agire in tal modo. La SEM ha infatti ritenuto non verosimili i problemi che il ricorrente sostiene di aver avuto nel 2013 con il signor B._______. D’altro canto, a fronte di quanto narrato dal ricorrente, se quest’ultimo fosse davvero stato sulle sue tracce avrebbe senz’altro avuto a disposizione tutti i mezzi necessari per trovarlo rapidamente, così come se fosse stato ricercato dalle autorità governative, cosa che tuttavia non è accaduta. L’incapacità dell’interessato di descrivere le circostanze che avrebbero indotto le autorità camerunensi a ricercarlo dopo il suo espatrio per le sue preferenze sessuali e per i pagamenti effettuati in favore del Camerun, nonché il disinteresse dimostrato per tale vicenda, non è giustificabile secondo la SEM, a fronte della gravità delle accuse che gli vengono mosse (finanziamento al terrorismo) e delle conseguenze addotte (revoca della cittadinanza camerunense). Egli non ha infatti saputo fornire alcun
D-3013/2021 Pagina 7 dettaglio concreto, utile e rilevante riguardo al contenuto della conversazione avuta con le persone che gli avrebbero riferito dell’arresto dei suoi tre amici, ma si è limitato a fornire risposte evasive e stereotipate che non danno l’impressione che tale evento abbia davvero avuto luogo. Anche le allegazioni relative alla pretesa revoca della cittadinanza camerunense sono state ritenute inverosimili dalla SEM, che si dice innanzitutto sorpresa dal disinteresse dell’insorgente riguardo a tutto ciò che lo riguarderebbe in prima persona e che non ha saputo minimamente chiarire da dove traesse la certezza che tale misura fosse stata emanata. Nel complesso, tenendo conto delle capacità linguistiche dell’interessato, ampiamente dimostrate nell’esporre il lavoro svolto presso l’ONU, la SEM ritiene che le dichiarazioni in merito ai suoi motivi d’asilo non abbiano la qualità che ci si potrebbe aspettare se egli avesse effettivamente vissuto gli eventi narrati nelle circostanze allegate. Da ultimo l’autorità inferiore ha ritenuto esigibile il rinvio in Camerun dell’interessato, conto tenuto che quest’ultimo è giovane e celibe, ha vissuto fino a 19 anni a Yaoundé, dove vi ha fatto ritorno anche fra il 2012 e il 2015, e dove potrebbe stabilirsi anche in futuro considerato che parla perfettamente il francese. Grazie alle sue competenze professionali nulla gli impedirebbe di trovare un lavoro adeguato, anche in assenza di una rete famigliare. Circostanza avvalorata anche dal fatto che nel 2019 egli aveva pensato di avviare un’attività a Buea, dove non aveva nessun famigliare, dimostrando quindi di essere una persona dinamica che può tornare in Patria.
E. 3.2 In sede ricorsuale, l'insorgente si prevale essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Concretamente, egli considera il proprio racconto sia nel complesso che nei singoli eventi addotti coerente e convincente e perfettamente plausibile con la situazione di instabilità politica e sociale vigente nel suo Paese. Al riguardo egli prende posizione sulle specifiche allegazioni reputate non verosimili dall’amministrazione, ripercorrendo, citando e commentando quanto dichiarato in sede di audizione sugli specifici punti essenziali. Ritenuta la verosimiglianza delle proprie allegazioni, il ricorrente ritiene quindi che al momento dell’espatrio avesse senza dubbio un fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell’art. 3 LAsi, per lui esistenti in Camerun sia a causa della sua omosessualità sia a causa del trattamento riservato dalle autorità a chi è sospettato di avere dei legami con i separatisti. Infine egli ritiene che sussistano degli elementi non considerati con la debita attenzione dalla SEM che rendono inesigibile l’esecuzione
D-3013/2021 Pagina 8 dell’allontanamento verso il Camerun, in particolare il fatto di essere affetto da HIV e ai pregiudizi che aleggiano attorno a questa malattia in Patria.
E. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera.
E. 4.2 Secondo l’art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d’origine o d’ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d’essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l’esposizione a pericolo della vita, dell’integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi).
E. 4.3 A tenore dell’art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l’autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l’asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all’esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell’art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l’asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l’autorità giudicante, pur
D-3013/2021 Pagina 9 nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev’essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti).
E. 5.1 Nella fattispecie, occorre concordare con la SEM sul fatto che le allegazioni del ricorrente non sono sufficientemente motivate, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contradditorie e poco plausibili su altri. Le motivazioni addotte nella decisione impugnata, già esposte sopra, non verranno ulteriormente analizzate in questa sede, ma sono pienamente condivisibili e vanno interamente confermate.
E. 5.2 Oltre alle considerazioni già esposte dalla SEM si rilevano qui di seguito ulteriori elementi di inverosimiglianza, già di per sé sufficienti a minare la credibilità delle allegazioni dell’insorgente.
E. 5.2.1 A mente di questo Tribunale il racconto del ricorrente appare poco verosimile e incoerente laddove sostiene di aver deciso nel novembre 2019 di fare ritorno in Camerun – nonostante anni di permanenza in Europa (come attestano le numerose infrazioni figuranti sull’estratto del suo casellario giudiziario), la presenza di una figlia residente in Francia e dopo aver asserito di essere fuggito nel 2015 temendo le persecuzioni del signor B._______ – nel solo intento di “mettere in piedi un affare”, senza per altro sapere ancora esattamente se entrare nel business immobiliare o aprire un supermercato (verbale 1, D57-58). Al netto del fatto che appare alquanto singolare la scelta di possibili attività da avviare in loco, ritenuto che la compravendita immobiliare e la distribuzione alimentare non hanno nulla in comune, il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione utile a sostanziare minimamente tale allegazione: come avrebbe avviato l’attività, come l’avrebbe finanziata, con che contatti sul posto, sulla base di quali obbiettivi aziendali o di quali indagini di mercato, ecc.. In tale contesto, il ricorrente non risulta pertanto credibile quando sostiene di avere scoperto solo all’arrivo a Buea della situazione di tensione vigente nella regione (verbale 1, D40). È contrario ad ogni logica dell’agire e ad ogni principio di buon senso recarsi in un Paese per avviare un’attività
D-3013/2021 Pagina 10 commerciale ed investire del denaro senza aver prima fatto una minima ricerca sulla situazione economica e sociale vigente in loco. L’asserto del ricorrente è inoltre in aperta contraddizione con le dichiarazioni riguardanti i soldi inviati in Camerun. Egli infatti sostiene di aver fatto pervenire sin dal 2017 degli aiuti economici a delle associazioni locali, poiché conscio della situazione politica vigente in Camerun, disastrosa per gli anglofoni, desiderando “aiutare la popolazione che soffriva a causa della guerra civile” (cfr. verbale 2, D54). D’altro canto, una rapida ricerca online permette facilmente di scoprire che non soltanto Buea si trova nel bel mezzo dei territori del nord-ovest del Camerun in cui, dal 2017, è scoppiata la guerra civile, ma è pure stata dichiarata capitale della Repubblica federale di Ambazonia da parte dei secessionisti anglofoni (cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Ambazonia; https://en.wikipedia.org/wiki/Buea). Quando l’insorgente sostiene di essere rientrato nel Paese senza sapere cosa stesse succedendo a Buea e di essere stato sorpreso e sopraffatto dagli eventi, oltre a non essere credibile, sembra quindi essere in malafede. Il ricorrente si contraddice nuovamente laddove afferma in un primo momento che nella zona anglofona vige “un blocco per cui nessuno può uscire e nessuno può entrare” (cfr. verbale 1, D17), per poi sostenere che quando è rientrato nel Paese egli è andato ad abitare a Buea che si trova proprio nella parte anglofona (vebale 1, D23-28). Non soltanto lui avrebbe potuto liberamente entrare, installarsi a Buea e dopo tre settimane andarsene nuovamente, egli avrebbe potuto inoltre recarsi liberamente a Yaoundé per procurarsi il passaporto fasullo che avrebbe poi usato per espatriare (cfr. verbale 2, D105), ciò che appare piuttosto irrealistico. Vi è inoltre una discrepanza fra la data d’arrivo in Svizzera – che in occasione del rilevamento dei dati era stata fatta risalire al 15 novembre 2019 (cfr. atto SEM n. 16/9, D5) – e le vicende che hanno portato il ricorrente a lasciare il proprio Paese – che secondo le sue dichiarazioni si sarebbero svolte per tre settimane e nel corso del mese di novembre 2019 e che lo avrebbero condotto ad espatriare all’ultima settimana del mese (cfr. verbale 1, D40-45). Né una né l’altra versione, per altro, corrispondono a quanto emerge dal sistema automatico d’identificazione delle impronte digitali gestito da Fedpol (AFIS), stante il quale in data 11 novembre 2019 il ricorrente è stato sottoposto a Basilea città a un controllo dattiloscopico (cfr. atti SEM n. 7/3, 10/3). In definitiva, nelle modalità, nelle tempistiche e per gli scopi addotti, non è verosimile che il ricorrente sia rientrato in Camerun in novembre 2019.
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E. 5.2.2 A mente del Tribunale, neppure sono credibili le dichiarazioni relative ai problemi avuti nel 2013 a seguito del tentativo di estorsione perpetrato dal signor B._______. Si rileva innanzitutto che di tale relazione e dei problemi che ne erano scaturiti – a suo dire alla base della decisione di lasciare il Paese nel 2015 – l’insorgente non aveva fatto minimamente accenno in occasione della prima domanda d’asilo del 23 marzo 2015. Egli ne ha parlato per la prima volta nella procedura che ci occupa, precisando che tali vicende sono alla base di uno dei due motivi d’asilo da lui invocati (cfr. verbale 1, D17). Riguardo al signor B._______ il ricorrente non fornisce alcun dettaglio fisico, comportamentale, anagrafico che permetta di caratterizzare minimamente tale persona, limitandosi ad asserire che questi fosse in una posizione privilegiata per poterlo ricattare. L’insorgente ha sostenuto che quest’ultimo lavorasse per l’ufficio della presidenza del Camerun (cfr. verbale 2, D33), sostenendo che fosse molto importante poiché viaggiava tanto con il presidente (cfr. verbale 2, D39), ipotizzando infine che si occupasse della sicurezza e che lavorasse per i servizi segreti (cfr. verbale 2 D40). Tutto ciò senza averne alcuna certezza, considerato che egli stesso ammette di non avere mai parlato con quest’ultimo del suo lavoro e che avrebbe fatto le sue deduzioni avendolo visto entrare nell’edificio governativo con un badge (cfr. verbale 2 D39). Ora, quand’anche si ammettesse che il signor B._______ abbia effettivamente rivestito una posizione di potere e di alto rilievo in seno al governo, appare alquanto singolare che per finanziare il proprio progetto egli si sia rivolto proprio al ricorrente anziché ad imprenditori nella sfera d’influenza dell’amministrazione o ad altri alti funzionari, che senz’altro disponevano di maggiori fondi propri, di maggiore influenza e di maggiori capacità creditizie. D’altro canto, se davvero il signor B._______ avesse rivestito il ruolo che gli viene attribuito, quest’ultimo avrebbe potuto con facilità appurare quali fossero le reali capacità economiche del ricorrente e rendersi conto che quest’ultimo non disponeva dell’importo richiesto. A tal proposito, appare alquanto singolare, se non inverosimile, che il ricorrente neppure sapesse (né si fosse informato successivamente) a quanto ammontassero 32 milioni di franchi CFA (pari a ca. CHF 50'000.-) che gli sarebbero stati chiesti dal signor B._______ (cfr. verbale 2, D35), dando così l’impressione che la questione non lo riguardasse personalmente. Ad ogni modo, le asserzioni del ricorrente riguardo alla relazione avuta con quest’uomo sono estremamente vaghe, prive di qualsiasi dettaglio o accenno di coinvolgimento emotivo, al pari di quelle relative ai motivi che hanno portato alla rottura di tale rapporto (cfr. verbale 2, D33). A seguito di
D-3013/2021 Pagina 12 un tradimento della fiducia come quello raccontato dal ricorrente, da parte di una persona con cui si ha condiviso l’intimità, ci si potrebbe attendere un racconto più dettagliato ed emozionale. Nel caso concreto, invece, le allegazioni riguardo al ricatto che è seguìto al rifiuto di ottemperare alla richiesta di denaro appare oltremodo stereotipato e superficiale e non hanno l’intensità che ci si potrebbe aspettare se egli avesse effettivamente vissuto un tale avvenimento nelle circostanze riferite. L’insorgente si contraddice inoltre laddove afferma, in un primo momento, che le minacce e i ricatti sono subentrati soltanto dopo che lui aveva deciso d’interrompere la relazione con il signor B._______ durata circa sei mesi (cfr. verbale 2, D33, D37), mentre in seguito egli sostiene che le richieste di soldi e i ricatti siano iniziati già durante la relazione, dopo circa quattro mesi dal suo inizio e che nonostante ciò essa è continuata ancora per alcuni mesi, fino al momento in cui egli se n’è andato (cfr. verbale 2, D37-38, 46). Il racconto dell’insorgente non convince neppure laddove sostiene di temere le rappresaglie e le persecuzioni del signor B._______, il quale – a suo dire – disporrebbe di potere, risorse e mezzi che gli avrebbero permesso di trovarlo e perseguitarlo ancora sei anni dopo, nel 2019, allorquando si trovava a Buea. Se tale fosse il caso, è alquanto inverosimile che nell’ottobre 2013, al termine della relazione e dopo essere stato ricattato, egli si sia semplicemente trasferito altrove, cambiando casa, ma continuando a lavorare in Camerun fino a gennaio 2015 (cfr. verbale 2, D41-51). Se tale fosse il caso, l’idea del ricorrente di ritornare nel proprio Paese per avviare un’attività imprenditoriale, seppur in un’altra regione, sarebbe contraria ad ogni logica dell’agire. Invitato a chiarire tale circostanza, nuovamente il ricorrente si è limitato a fornire risposte vaghe e poco plausibili (cfr. verbale 1, D68-71). A fronte delle circostanze presentate, le modalità e il contenuto del ricatto riferito dal ricorrente non paiono maggiormente verosimili. Su tale aspetto centrale, su cui ci si potrebbe aspettare un’esposizione emotiva, precisa e dettagliata, le dichiarazioni del ricorrente sono estremamente vaghe e povere di dettagli. Egli si è limitato ad asserire che per minacciarlo il signor B._______ faceva dei riferimenti non troppo celati alla legislazione camerunense che sanziona le relazioni omosessuali. Egli non ha tuttavia spiegato come il signor B._______ avrebbe potuto denunciarlo, senza rischiare di essere a sua volta coinvolto, a livello penale, professionale e reputazionale. Volendo credere che il signor B._______ rivestisse davvero la posizione che gli attribuisce il ricorrente, è poco plausibile che quest’ultimo fosse disposto a mettere tutto in gioco soltanto per perpetrare una rappresaglia nei confronti del ricorrente. Nulla agli atti consente d’altra
D-3013/2021 Pagina 13 parte di ritenere che tanto nel 2013, al momento del rifiuto del finanziamento, quanto nel 2019, al momento del preteso rientro nel Paese, la minaccia sarebbe stata effettivamente concretizzata e l’omosessualità del ricorrente denunciata alle autorità camerunensi.
E. 5.2.3 Altrettanto inverosimile è il fatto che il ricorrente potesse essere percepito dalle autorità camerunensi come un sostenitore della causa separatista o come un mercenario. In aggiunta alle valutazioni interamente condivisibili esposte dalla SEM, a cui si rimanda, si rileva che a supporto di tale circostanza il ricorrente ha prodotto unicamente due ricevute di pagamento di cui lui era il mittente, per due transazioni pari a € 228.- e € 400.-, avvenute il 30 ottobre e il 3 novembre 2018, in favore di due donne residenti in Camerun (cfr. MdP 1). Nonostante il ricorrente asserisca che tali versamenti fossero fatti a scopo di beneficienza, come “un aiuto” (cfr. verbale 2, D54), non è dato sapere chi fossero le beneficiarie, se avessero un ruolo (e se del caso quale) in associazioni a carattere umanitario e quale fosse la destinazione o lo scopo degli importi versati. Per quel che è dato sapere a questo Tribunale, tali versamenti potrebbero anche essere consecutivi all’acquisto di merci o servizi da parte dell’interessato. Ad ogni modo, si tratta di importi talmente esigui da non avere alcuna rilevanza nel contesto della causa secessionista della parte anglofona del Camerun. Ragione per cui il ricorrente non può seriamente pretendere di essere visto come un sostenitore dei ribelli sulla base di tali versamenti. Per quanto concerne le altre due ricevute di pagamento prodotte (cfr. MdP 2), si osserva che i due pagamenti interni in valuta locale oltre a non riportare il nome del ricorrente (né come mittente, né come beneficiario), sono stati eseguiti il 3 ottobre 2019, ossia in un momento in cui, secondo la sua stessa ricostruzione degli eventi, egli era ancora lontano dal Camerun. Invitato a chiarire tale circostanza, l’interessato ha sostenuto di aver affidato dei soldi a C._______, una non meglio precisata donna incontrata in un non meglio specificato momento in Europa, affinché questa facesse dei versamenti in favore di associazioni in Camerun, in modo da evitare di dover pagare le commissioni per i bonifici all’estero (cfr. verbale 2, D56-61). Ora, quand’anche si volesse dare credito a tale affermazione
– non verificabile e comunque poco plausibile – non si vede come le autorità camerunensi possano oggettivamente metterlo in relazione con tali pagamenti e ritenerlo un finanziatore dei ribelli, considerato che dagli atti neppure emerge che la suddetta C._______ sia un’attivista per la secessione, o che sia stata interrogata ed abbia fatto il suo nome.
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E. 5.3.1 Alla luce di quanto esposto sopra e in assenza di altri elementi di rilievo, non è quindi affatto credibile che al ricorrente sia stata tolta la cittadinanza con l’accusa di “terrorismo e apologia della sovversione”.
E. 5.3.2 Innanzitutto, non convince il racconto delle pretese deposizioni che i tre amici dell’interessato, D._______, E._______ e F._______, avrebbero rilesciato a seguito del loro arresto. Questo Tribunale rileva che nel complesso le dichiarazioni rese dal ricorrente su questo evento si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza (cfr. verbale 2, D124- 137). In particolare, quanto raccontato non è frutto di una testimonianza diretta delle persone coinvolte, ma di racconti di seconda o terza mano. L’arresto dei tre amici, avvenuto nel 2020 e il contenuto delle loro deposizioni, sarebbe infatti stato narrato al ricorrente nel 2021, in circostanze non chiare, da due non meglio precisati vicini, G._______ e H._______, che a loro volta avrebbero appreso della sorte degli arrestati tramite le famiglie di quest’ultimi e dei loro avvocati (cfr. verbale 2, D116- 121, D125). Invitato a fare maggiore chiarezza sui motivi per cui il suo nome sarebbe emerso nel corso delle deposizioni dei tre amici, il ricorrente non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile, ammettendo altresì di sospettare che i vicini non fossero a conoscenza di tutti i dettagli (cfr. verbale 2, D131). Le indicazioni fornite appaiono piuttosto generiche e stereotipate e a ben vedere non vi è alcun elemento, come per esempio un provvedimento giudiziario, che permetta di ritenere verosimile l’arresto dei tre amici e le circostanze addotte, conto tenuto che la produzione di copia dei documenti di identità di D._______, E._______ e F._______ (cfr. MdP 3), non è suscettibile di dimostrare alcunché. Per quanto poi concerne la perdita della cittadinanza, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento ai fatti evocati. Egli afferma infatti di aver capito che gli fosse stata tolta la nazionalità per il solo fatto che l’autorità preposta gli aveva comunicato telefonicamente che non poteva rinnovare la carta d’identità online, ma che avrebbe dovuto recarsi di persona allo sportello. A dire del ricorrente questo sarebbe stato un espediente per attirarlo e poterlo più facilmente arrestare, ragione per cui non avrebbe chiesto nulla all’operatore con cui era al telefono (cfr. verbale 2, D132-137). A sostegno delle proprie supposizioni, in sede ricorsuale l’interessato ha prodotto un provvedimento del Ministero della giustizia del Camerun statuente la revoca della cittadinanza camerunense nei suoi confronti (doc. TAF 2),
D-3013/2021 Pagina 15 sulla cui attendibilità occorre tuttavia esprimere alcune riserve, per le ragioni che seguono.
E. 5.3.3 La legge che regola la nazionalità in Camerun è la "Loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, Portant code de la nationalité camerounaise" (cfr. https://www.refworld.org/docid/3ae6b4d734.html). Gli articoli da 31 a 35 riguardano la revoca della cittadinanza camerunese. Giusta l’art. 31, un camerunese maggiorenne può perdere la nazionalità nel caso in cui: a) acquisisce o mantiene volontariamente una cittadinanza straniera; b) esercita il diritto di rinunciare alla cittadinanza camerunese in conformità alle disposizioni della presente legge; c) pur ricoprendo un incarico in un servizio pubblico di un'organizzazione internazionale o straniera, lo mantiene nonostante l'ingiunzione di dimettersi fatta dal governo del Camerun. L’art. 32 riguarda unicamente le donne camerunesi che sposano uno straniero. Infine l’art. 34 si rivolge agli stranieri che hanno acquisito la nazionalità camerunese, che possono esserne privati per decreto se: a) è stato condannato per un atto qualificato come crimine o delitto contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; b) se ha commesso atti pregiudizievoli per gli interessi dello Stato del Camerun. Ora, le fonti disponibili relative alla perdita della nazionalità camerunese, trattano soprattutto della questione della doppia nazionalità. Sebbene il possesso della doppia cittadinanza non sia legalmente consentito ai cittadini camerunesi, dal lato pratico tale disposizione non è strettamente osservata, dal momento che la perdita automatica della nazionalità camerunese deve essere provata da un accertamento giudiziario. In assenza di tale prova, coloro che hanno la doppia cittadinanza camerunese e straniera possono continuare a godere illegalmente dei diritti dei camerunensi con un'unica cittadinanza (cfr. pag. 8, Rapporto dell'Istituto Universitario Europeo: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/ 71404/RSCAS_GLOBALCIT_CR_2021_13.pdf). Nel caso concreto, il ricorrente, non ha mai asserito, né risulta dagli atti avere una doppia nazionalità che condurrebbe alla perdita della sua nazionalità camerunese. Del resto, i reati contro la sicurezza dello Stato di cui lui sostiene essere accusato da parte delle autorità del Camerun, non sarebbero comunque suscettibili di portare alla revoca della sua nazionalità, dal momento che questa gli è stata attribuita alla nascita, e una tale misura vale unicamente per coloro che la nazionalità camerunese l’hanno acquisita in seguito.
E. 5.3.4 Alla luce di quanto appena esposto, dei più che concreti dubbi emergono riguardo all’autenticità del provvedimento del Ministero della
D-3013/2021 Pagina 16 giustizia del Camerun statuente la revoca della cittadinanza camerunense prodotto dal ricorrente. Dalle fonti consultate emerge infatti che in Camerun, a causa della corruzione diffusa a tutti i livelli e in tutti i settori pubblici e privati, sono facilmente disponibili documenti falsi e certificati autentici falsificati (cfr. https://media.frag-den-staat.de/files/ foi/758362/2022-09-02-lagebericht-asyl-kamerun-ocr.pdf; https:// www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/ cameroon/; https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/ reports/country_report_2022_CMR.pdf). Oltre ai passaporti, di cui il ricorrente stesso sostiene di aver fatto uso (cfr. verbale 2, D103-107) e ai visti falsi, di cui si sono avvalsi migliaia di camerunesi per viaggiare ad esempio verso Stati Uniti (cfr. https://www.voanews.com/a/ visa-fraud-a-threat-to-cameroonians-applying-for-travel-to-the-us/ 2767095.html) e Belgio (cfr. https://theguardianpostcameroon.com/ post/1210/en/over-1-000-cameroonians-seeking-asylum-in-belgium-within -six), la contraffazione dei documenti tocca gli ambiti più disparati, come ad esempio i certificati di studio per poter accedere all’accademia di polizia (cfr. https://mimimefoinfos.com/1000-student-gendarmes-dismissed-for- possession-of-fake-documents/) ed è perpetrata da gang dedite alla produzione di documenti falsi (https://cameroonnewsagency.com/fake- document-production-gang-dismantled/). Per le ragioni evocate, questo Tribunale non ritiene pertanto necessario attardarsi ulteriormente ad esaminare l’adempimento delle esigenze formali che la summenzionata legge prevede debbano rivestire gli atti ufficiali relativi alla perdita e all’acquisizione della nazionalità camerunese (cfr. art. 36-40).
E. 6 In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
E. 7 Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo
D-3013/2021 Pagina 17 relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata.
E. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell’art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4).
E. 8.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto.
E. 8.3 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI).
E. 8.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi
D-3013/2021 Pagina 18 all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il Camerun è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi.
E. 8.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica.
E. 8.5.1 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame,
D-3013/2021 Pagina 19 a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Camerun, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro.
E. 8.5.2 Nella fattispecie, il Camerun sta attualmente affrontando un aggravamento delle tensioni politiche e interetniche. Tuttavia, non si trova in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che consenta di presumere fin dall'inizio - a prescindere dalle circostanze del caso in questione - che tutti i cittadini camerunesi siano in pericolo effettivo (ex pluris sentenza del Tribunale D-1752/2020 del 23 agosto 2022).
E. 8.5.3 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Il richiedente è un uomo camerunese di quasi cinquant’anni, celibe, che non risulta farsi carico di particolari responsabilità familiari. Egli ha vissuto fino a 19 anni a Yaoundé, dove vi è ritornato fra il 2012 e il 2015, parla fluentemente francese e inglese ed ha delle minime conoscenze di tedesco ed ha una formazione superiore (cfr. atto SEM n. 16/9), ha svolto numerosi lavori in Patria e all’estero e sebbene non abbia più alcun famigliare in Camerun a fronte delle esperienze e delle competenze di cui dispone è lecito ritenere che potrebbe insediarsi senza eccessive difficoltà a Yaoundé una volta rientrato nel paese. In merito al suo stato di salute, il ricorrente ha affermato di stare generalmente bene (cfr. verbale 1, D4; verbale 2, D4-5). Pur avendo asserito sin dal deposito della domanda d’asilo di essere affetto dal virus dell’immunodeficienza umana (HIV), nel corso di tutte le visite mediche egli ha sempre rifiutato di sottoporsi a un prelievo ematico volto ad accertare la
D-3013/2021 Pagina 20 malattia e a controllare la carica virale al fine di predisporre l’adeguata terapia (cfr. atti SEM n. 17/2, 18/2, 23/2, 24/2, 31/2, 32/2, 39/7, 59/2). Al netto di tale constatazione l’insorgente ha dichiarato di essere affetto dal virus sin dal 2016 e di seguire in Svizzera il trattamento che prendeva anche in Camerun (cfr. verbale 1, D6-10). Quanto alle problematiche di depressione egli ha riferito di non prendere antidepressivi, ma di limitarsi l’esercizio fisico (cfr. verbale 1, D11-12). A mente di questo Tribunale la SEM non avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini in merito alla situazione medica del ricorrente considerato l'obbligo di collaborazione che incombe a quest'ultimo, per di più rappresentato (art. 8 cpv. 1 LAsi). In definitiva, nel suo fascicolo non figurano elementi che permettano di ritenere che egli soffra di una malattia grave ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3) e suscettibile di mettere in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di suo ritorno in Camerun (cfr. sentenze del TAF F-4478/2016 del 29 gennaio 2018, consid. 6.3; E-5506/2017 del 22 dicembre 2017, pp. 7). Non essendovi indicazioni di vulnerabilità individuale i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria risultano senz’altro dati. Tantopiù che nel quadro dell’aiuto al rientro egli avrebbe l’opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione. Per il resto, il ricorrente ha contestato solo in modo generico i motivi invocati dalla SEM per dimostrare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, ai quali si può rinviare pienamente, in quanto sufficientemente pertinenti.
E. 8.5.4 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI).
E. 8.6 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.
E. 9 In definitiva, non violando il diritto federale e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev’essere pertanto interamente respinto.
E. 10 Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la
D-3013/2021 Pagina 21 soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale dell’11 ottobre 2023, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
E. 11 La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva.
(dispositivo alla pagina seguente)
D-3013/2021 Pagina 22
Dispositiv
- Il ricorso è respinto.
- Non si prelevano spese processuali.
- Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Luca Rossi Data di spedizione:
Volltext (verifizierbarer Originaltext)
Bundesverwaltungsgericht Tribunal administratif fédéral Tribunale amministrativo federale Tribunal administrativ federal Corte IV D-3013/2021 Sentenza del 28 maggio 2024 Composizione Giudici Manuel Borla (presidente del collegio), Walter Lang, Yanick Felley, cancelliere Luca Rossi. Parti A._______, nato il (...) 1975, Camerun, patrocinato dalla lic. iur. Elisabetta Luda, Consultorio giuridico di SOS Ticino, ricorrente, contro Segreteria di Stato della migrazione (SEM), autorità inferiore. Oggetto Asilo ed allontanamento; decisione della SEM del 28 maggio 2021. Fatti: A. A.a A._______ (di seguito: l'interessato, il richiedente, il ricorrente, l'insorgente), cittadino camerunense, padre di una figlia nata il (...) 2009 ed ora residente in Francia con la madre, sua ex compagna, è giunto illegalmente in Svizzera in provenienza dalla Francia il 15 novembre 2019 ed altrettanto illegalmente ha vissuto - a suo dire - per un anno a Basilea da degli amici, depositando il 6 ottobre 2020 una domanda d'asilo (cfr. atti della Segreteria di Stato della migrazione [di seguito: atto SEM] n. 16/9). Al momento del deposito della domanda d'asilo egli ha prodotto l'originale del proprio passaporto (scaduto il 15 febbraio 2018). A.b A.b.a Il richiedente era già noto alle autorità svizzere, avendo commesso ripetute infrazioni (furto, violazione di domicilio, impedimenti di atti dell'autorità, entrate e soggiorni illegali in Svizzera) ed essendo stato oggetto di ripetute sanzioni (pecuniarie e privative di liberta [cfr. estratto casellario giudiziario]) oltre che di divieti di entrata per un periodo compreso fra il 7 novembre 2015 e il 7 novembre 2022 (provvedimenti per altro sottoposti al vaglio del Tribunale amministrativo federale nell'ambito delle procedure C-7275/2015, F-3043/2016, F-6581/2017, F-2828/2019). Egli era inoltre noto alle autorità francesi, che nel 2011 avevano emesso un mandato d'arresto nei suoi confronti, con l'accusa di lesioni semplici, trascuranza degli obblighi di mantenimento e falsità in certificati. Nel 2011 avrebbe sottratto la figlia minorenne alla sorveglianza di una struttura di accoglienza per minori francese (nella quale sarebbe stata posta su decisione delle autorità) e l'avrebbe condotta in Camerun; eventi per i quali è stato emanato un mandato di cattura internazionale nei suoi confronti (cfr. atti SEM 27/4). A.b.b Con decisione del 3 giugno 2015 la SEM aveva inoltre respinto una prima domanda d'asilo presentata il 23 marzo 2015, avendo l'interessato gravemente violato il proprio dovere di cooperazione e manifestando quindi un disinteresse a proseguire la procedura d'asilo. Egli aveva infatti interrotto anzitempo l'audizione sui motivi d'asilo (non volendo rispondere alle domande tendenti a chiarire le modalità e le tempistiche del suo viaggio dal Camerun alla Svizzera) ed aveva lasciato senza preavviso il Centro federale d'asilo a cui era stato attribuito. A.c A seguito della prima audizione sui motivi d'asilo (cfr. atto SEM 42/11), con provvedimento del 15 dicembre 2020 la SEM ha deciso di trattare la domanda d'asilo in procedura ampliata ed ha assegnato il richiedente al Canton Ticino (cfr. atto SEM n. 51/2, 53/1). A.d Riguardo ai motivi d'asilo, l'interessato ha dichiarato nelle audizioni del 30 novembre 2020 e del 6 maggio 2021 (atti SEM n. 42/11 [in seguito: verbale 1], 75/22 [in seguito: verbale 2]), di essere nato a Yaoundé, dove ha vissuto fino all'età di diciannove anni. Dal 1994 egli avrebbe risieduto per alcuni anni in Ucraina a studiare lingue, per poi trasferirsi a Londra per frequentare l'università e per lavorare. Da gennaio 1998 avrebbe vissuto alcuni mesi in Francia per poi trasferirsi in aprile 1998 a Ginevra, dove vi sarebbe rimasto per circa quattordici anni, dapprima con un permesso da studente, in seguito lavorando presso l'ONU. Nel 2012 l'interessato avrebbe fatto ritorno in Camerun, dove sarebbe rimasto a lavorare circa due anni a Yaoundé. In questo periodo egli avrebbe intrapreso una relazione clandestina di circa sei mesi, tra maggio e ottobre 2013, con il signor B._______ che era impiegato presso l'ufficio del presidente del Camerun. Quest'ultimo avrebbe iniziato a chiedergli del denaro per finanziare un suo progetto immobiliare e a fronte del rifiuto dell'interessato lo avrebbe ricattato, minacciandolo di rivelare la sua omosessualità. Egli avrebbe quindi interrotto la relazione e si sarebbe nascosto fino a gennaio 2015, momento in cui sarebbe tornato in Svizzera e dove avrebbe chiesto asilo nel mese di marzo 2015 (cfr. consid. A.b.b). A seguito del rigetto della domanda d'asilo egli avrebbe continuato a soggiornare illegalmente in Svizzera fino a novembre 2019. Durante questo periodo egli avrebbe inviato in almeno tre occasioni dei soldi in Patria a scopo benefico. All'inizio del mese di novembre 2019 egli avrebbe deciso di fare nuovamente ritorno in Camerun, al fine di avviare una propria attività. Egli si sarebbe installato a Buea, nel nord-ovest del Paese, ignorando tuttavia la grave situazione d'instabilità e guerra civile vigente nelle province anglofone. A causa del coprifuoco in cui versava la città e soprattutto temendo per la propria vita, egli si sarebbe nascosto per circa tre settimane, vivendo rinchiuso in casa uscendo solo per delle rapide commissioni. Egli temeva, da un lato, di essere arrestato dalle autorità governative che avrebbero potuto considerarlo un mercenario con risorse finanziarie destinate ad assistere economicamente i ribelli, dall'altro, di essere sequestrato dai ribelli ai fini di ottenere un riscatto; egli infine temeva di incontrare nuovamente il signor B._______. Per tali ragioni egli sarebbe quindi espatriato definitivamente alla fine del mese di novembre 2019 utilizzando un passaporto falso che egli aveva comprato a Yaoundé. Passando dalla Francia egli sarebbe quindi giunto illegalmente in Svizzera ed altrettanto illegalmente avrebbe vissuto per un anno a Basilea da degli amici, depositando soltanto il 6 ottobre 2020 domanda d'asilo. Dopo il suo espatrio, l'interessato avrebbe saputo da dei vicini di casa, che tre persone a lui vicine sarebbero state arrestate all'inizio del 2020 e che, a seguito degli interrogatori e delle torture, avrebbero fatto il suo nome alla polizia camerunense, riferendo delle sue preferenze sessuali e del sostegno finanziario alla resistenza. A seguito di queste deposizioni, le autorità gli avrebbero revocato la cittadinanza camerunense. A suffragio delle proprie affermazioni l'interessato ha prodotto copia di due transazioni bancarie, risalenti al 2018, in favore di un destinatario in Camerun e di cui egli era il mittente, copia di due transazioni bancarie risalenti al 2019 eseguite e destinate da/a persone residenti in Camerun, infine copia dei documenti di identità delle tre persone a lui vicine interrogate e arrestate (cfr. MdP 1-3). B. Con decisione del 28 maggio 2021, notificata al ricorrente il 31 maggio 2021, la Segreteria di Stato della migrazione (SEM) ha respinto la succitata domanda d'asilo e pronunciato l'allontanamento del ricorrente dalla Svizzera. Nel contempo ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento (cfr. atto SEM n. 81/12, 83/1). C. C.a Contro la suddetta decisione il 30 giugno 2021, l'interessato ha presentato ricorso dinnanzi al Tribunale amministrativo federale (di seguito: Tribunale, TAF), chiedendone l'annullamento e in via principale il riconoscimento della qualità di rifugiato e la concessione dell'asilo, in via subordinata l'ammissione provvisoria in Svizzera. L'insorgente ha quindi chiesto la concessione dell'assistenza giudiziaria parziale, nel senso dell'esenzione dal versamento delle spese processuali e del relativo anticipo (doc. TAF 1). Con complemento al ricorso del 5 agosto 2021, l'insorgente ha prodotto copia del provvedimento con cui il Ministero della giustizia del Camerun ha statuito nei suoi confronti la revoca della cittadinanza camerunense (doc. TAF 2). C.b Con decisione incidentale del 26 gennaio 2022 il giudice dell'istruzione ha invitato il ricorrente a trasmettere il nuovo mezzo di prova in originale (doc. TAF 4). Richiesta a cui questi ha dato seguito il 7 febbraio 2022 (doc. TAF 5). C.c Con decisione incidentale dell'11 ottobre 2023 il giudice dell'istruzione ha accolto la domanda di assistenza giudiziaria parziale (doc. TAF 7). C.d Con risposta del 9 novembre 2023, l'autorità inferiore ha ribadito le proprie conclusioni ed ha chiesto il respingimento del ricorso (doc. TAF 10). C.e Con replica del 1° dicembre 2023 e duplica del 21 dicembre 2023 le parti si sono sostanzialmente riconfermate nelle proprie antitetiche posizioni (doc. TAF 13, 14). Diritto:
1. Le procedure in materia di asilo sono rette dalla legge federale sulla procedura amministrativa del 20 dicembre 1968 (PA, RS 172.021), dalla legge sul Tribunale amministrativo federale del 17 giugno 2005 (LTAF, RS 173.32) e dalla legge sul Tribunale federale del 17 giugno 2005 (LTF, RS 173.110), in quanto la legge sull'asilo (LAsi, RS 142.31) non preveda altrimenti (art. 6 LAsi). Fatta eccezione per le decisioni previste all'art. 32 LTAF, il Tribunale, in virtù dell'art. 31 LTAF, giudica i ricorsi contro le decisioni ai sensi dell'art. 5 PA prese dalle autorità menzionate all'art. 33 LTAF. La SEM rientra tra dette autorità (art. 105 LAsi). L'atto impugnato costituisce una decisione ai sensi dell'art. 5 PA e il Tribunale è dunque competente per statuire in merito a suddetto ricorso. Il ricorrente ha partecipato al procedimento dinanzi all'autorità inferiore, è particolarmente toccato dalla decisione impugnata e vanta un interesse degno di protezione all'annullamento o alla modificazione della stessa (art. 48 cpv. 1 lett. a-c PA). Egli è pertanto legittimato ad aggravarsi contro di essa. Il ricorso è ammissibile essendo stato presentato nella forma (art. 52 cpv. 1 PA) ed entro il termine (art. 108 cpv. 2 LAsi) previsti dalla legge. Occorre pertanto entrare nel merito dello stesso.
2. Con ricorso al Tribunale, possono essere invocati la violazione del diritto federale e l'accertamento inesatto o incompleto di fatti giuridicamente rilevanti (art. 106 cpv. 1 LAsi). Il Tribunale non è vincolato né dai motivi addotti (art. 62 cpv. 4 PA), né dalle considerazioni giuridiche della decisione impugnata, né dalle argomentazioni delle parti (cfr. DTAF 2014/1 consid. 2). Inoltre tiene conto della situazione del Paese d'origine dell'insorgente e degli elementi che si presentano al momento della sentenza, prendendo quindi in considerazione l'evoluzione della situazione avvenuta dopo il deposito della domanda d'asilo (cfr. DTAF 2010/44 consid. 3.6; 2008/4 consid. 5.4). 3. 3.1 Nella decisione impugnata, la SEM ha considerato le allegazioni del ricorrente non sufficientemente motivate, contraddittorie, povere di dettagli e di concretezza su alcuni punti essenziali, di modo che gli eventi addotti parrebbero non essere stati vissuti personalmente da quest'ultimo. L'autorità inferiore ha contestato in particolare al ricorrente di non essere stato in grado di spiegare chi esattamente lo considerasse un mercenario, rispettivamente una fonte di finanziamento per la resistenza e su quali basi egli avesse maturato la convinzione di essere considerato come tale. A nulla sarebbe servita la possibilità concessa a più riprese di esporre liberamente i fatti invocati, così come le domande poste dall'auditrice alle quali l'interessato ha sempre risposto in maniera generale ed evasiva. Altrettanto generica e stereotipata, a mente della SEM, è pure la dichiarazione di aver vissuto nascosto durante il mese di novembre 2019. Nonostante numerosi tentativi di fare maggiore chiarezza in sede di audizione, l'interessato non è riuscito a rendere maggiormente verosimile il suo vissuto da recluso, non sapendo dettagliare, concretizzare, né tantomeno circostanziare tale esperienza, né ha saputo spiegare in maniera credibile che cosa esattamente l'avrebbe spinto ad agire in tal modo. La SEM ha infatti ritenuto non verosimili i problemi che il ricorrente sostiene di aver avuto nel 2013 con il signor B._______. D'altro canto, a fronte di quanto narrato dal ricorrente, se quest'ultimo fosse davvero stato sulle sue tracce avrebbe senz'altro avuto a disposizione tutti i mezzi necessari per trovarlo rapidamente, così come se fosse stato ricercato dalle autorità governative, cosa che tuttavia non è accaduta. L'incapacità dell'interessato di descrivere le circostanze che avrebbero indotto le autorità camerunensi a ricercarlo dopo il suo espatrio per le sue preferenze sessuali e per i pagamenti effettuati in favore del Camerun, nonché il disinteresse dimostrato per tale vicenda, non è giustificabile secondo la SEM, a fronte della gravità delle accuse che gli vengono mosse (finanziamento al terrorismo) e delle conseguenze addotte (revoca della cittadinanza camerunense). Egli non ha infatti saputo fornire alcun dettaglio concreto, utile e rilevante riguardo al contenuto della conversazione avuta con le persone che gli avrebbero riferito dell'arresto dei suoi tre amici, ma si è limitato a fornire risposte evasive e stereotipate che non danno l'impressione che tale evento abbia davvero avuto luogo. Anche le allegazioni relative alla pretesa revoca della cittadinanza camerunense sono state ritenute inverosimili dalla SEM, che si dice innanzitutto sorpresa dal disinteresse dell'insorgente riguardo a tutto ciò che lo riguarderebbe in prima persona e che non ha saputo minimamente chiarire da dove traesse la certezza che tale misura fosse stata emanata. Nel complesso, tenendo conto delle capacità linguistiche dell'interessato, ampiamente dimostrate nell'esporre il lavoro svolto presso l'ONU, la SEM ritiene che le dichiarazioni in merito ai suoi motivi d'asilo non abbiano la qualità che ci si potrebbe aspettare se egli avesse effettivamente vissuto gli eventi narrati nelle circostanze allegate. Da ultimo l'autorità inferiore ha ritenuto esigibile il rinvio in Camerun dell'interessato, conto tenuto che quest'ultimo è giovane e celibe, ha vissuto fino a 19 anni a Yaoundé, dove vi ha fatto ritorno anche fra il 2012 e il 2015, e dove potrebbe stabilirsi anche in futuro considerato che parla perfettamente il francese. Grazie alle sue competenze professionali nulla gli impedirebbe di trovare un lavoro adeguato, anche in assenza di una rete famigliare. Circostanza avvalorata anche dal fatto che nel 2019 egli aveva pensato di avviare un'attività a Buea, dove non aveva nessun famigliare, dimostrando quindi di essere una persona dinamica che può tornare in Patria. 3.2 In sede ricorsuale, l'insorgente si prevale essenzialmente di un accertamento inesatto ed incompleto dei fatti da parte dell'autorità inferiore. Concretamente, egli considera il proprio racconto sia nel complesso che nei singoli eventi addotti coerente e convincente e perfettamente plausibile con la situazione di instabilità politica e sociale vigente nel suo Paese. Al riguardo egli prende posizione sulle specifiche allegazioni reputate non verosimili dall'amministrazione, ripercorrendo, citando e commentando quanto dichiarato in sede di audizione sugli specifici punti essenziali. Ritenuta la verosimiglianza delle proprie allegazioni, il ricorrente ritiene quindi che al momento dell'espatrio avesse senza dubbio un fondato timore di subire seri pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, per lui esistenti in Camerun sia a causa della sua omosessualità sia a causa del trattamento riservato dalle autorità a chi è sospettato di avere dei legami con i separatisti. Infine egli ritiene che sussistano degli elementi non considerati con la debita attenzione dalla SEM che rendono inesigibile l'esecuzione dell'allontanamento verso il Camerun, in particolare il fatto di essere affetto da HIV e ai pregiudizi che aleggiano attorno a questa malattia in Patria. 4. 4.1 La Svizzera, su domanda, accorda asilo ai rifugiati secondo le disposizioni della LAsi (art. 2 LAsi). L'asilo comprende la protezione e lo statuto accordati a persone in Svizzera in ragione della loro qualità di rifugiato. Esso include il diritto di risiedere in Svizzera. 4.2 Secondo l'art. 3 cpv. 1 LAsi, sono considerati rifugiati le persone che, nel Paese d'origine o d'ultima residenza, sono esposte a seri pregiudizi a causa della loro razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale o per le loro opinioni politiche, ovvero hanno fondato timore d'essere esposte a tali pregiudizi. Sono pregiudizi seri segnatamente l'esposizione a pericolo della vita, dell'integrità fisica o della libertà, nonché le misure che comportano una pressione psichica insopportabile. Occorre tenere conto dei motivi di fuga specifici della condizione femminile (art. 3 cpv. 2 LAsi). 4.3 A tenore dell'art. 7 cpv. 1 LAsi, chiunque domanda asilo deve provare o per lo meno rendere verosimile la sua qualità di rifugiato. La qualità di rifugiato è resa verosimile se l'autorità la ritiene data con una probabilità preponderante (art. 7 cpv. 2 LAsi). Sono inverosimili in particolare le allegazioni che su punti importanti sono troppo poco fondate o contraddittorie, non corrispondono ai fatti o si basano in modo determinante su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi). È pertanto necessario che i fatti allegati dal richiedente l'asilo siano sufficientemente sostanziati, plausibili e coerenti fra loro. In questo senso dichiarazioni vaghe, quindi suscettibili di molteplici interpretazioni, contraddittorie in punti essenziali, sprovviste di una logica interna, incongrue ai fatti o all'esperienza generale di vita, non possono essere considerate verosimili ai sensi dell'art. 7 LAsi. È altresì necessario che il richiedente stesso appaia come una persona attendibile, ossia degna di essere creduta. Questa qualità non è data, in particolare, quando egli fonda le sue allegazioni su mezzi di prova falsi o falsificati (art. 7 cpv. 3 LAsi), omette fatti importanti o li espone consapevolmente in maniera falsata, in corso di procedura ritratta dichiarazioni rilasciate in precedenza o, senza motivo, né introduce tardivamente di nuove, dimostra scarso interesse nella procedura oppure nega la necessaria collaborazione. Infine, non è indispensabile che le allegazioni del richiedente l'asilo siano sostenute da prove rigorose. Al contrario, è sufficiente che l'autorità giudicante, pur nutrendo degli eventuali dubbi circa alcune affermazioni, sia persuasa che, complessivamente, tale versione dei fatti sia in preponderanza veritiera. Il giudizio sulla verosimiglianza non deve, infatti, ridursi a una mera verifica della plausibilità del contenuto di ogni singola allegazione, bensì dev'essere il frutto di una ponderazione tra gli elementi essenziali a favore e contrari ad essa. Decisivo sarà dunque determinare, da un punto di vista oggettivo, quali fra questi risultino preponderanti nella fattispecie (cfr. DTAF 2013/11 consid. 5.1 e relativi riferimenti). 5. 5.1 Nella fattispecie, occorre concordare con la SEM sul fatto che le allegazioni del ricorrente non sono sufficientemente motivate, difettando di concretezza e precisione su alcuni punti essenziali e risultando contradditorie e poco plausibili su altri. Le motivazioni addotte nella decisione impugnata, già esposte sopra, non verranno ulteriormente analizzate in questa sede, ma sono pienamente condivisibili e vanno interamente confermate. 5.2 Oltre alle considerazioni già esposte dalla SEM si rilevano qui di seguito ulteriori elementi di inverosimiglianza, già di per sé sufficienti a minare la credibilità delle allegazioni dell'insorgente. 5.2.1 A mente di questo Tribunale il racconto del ricorrente appare poco verosimile e incoerente laddove sostiene di aver deciso nel novembre 2019 di fare ritorno in Camerun - nonostante anni di permanenza in Europa (come attestano le numerose infrazioni figuranti sull'estratto del suo casellario giudiziario), la presenza di una figlia residente in Francia e dopo aver asserito di essere fuggito nel 2015 temendo le persecuzioni del signor B._______ - nel solo intento di "mettere in piedi un affare", senza per altro sapere ancora esattamente se entrare nel business immobiliare o aprire un supermercato (verbale 1, D57-58). Al netto del fatto che appare alquanto singolare la scelta di possibili attività da avviare in loco, ritenuto che la compravendita immobiliare e la distribuzione alimentare non hanno nulla in comune, il ricorrente non ha fornito alcuna spiegazione utile a sostanziare minimamente tale allegazione: come avrebbe avviato l'attività, come l'avrebbe finanziata, con che contatti sul posto, sulla base di quali obbiettivi aziendali o di quali indagini di mercato, ecc.. In tale contesto, il ricorrente non risulta pertanto credibile quando sostiene di avere scoperto solo all'arrivo a Buea della situazione di tensione vigente nella regione (verbale 1, D40). È contrario ad ogni logica dell'agire e ad ogni principio di buon senso recarsi in un Paese per avviare un'attività commerciale ed investire del denaro senza aver prima fatto una minima ricerca sulla situazione economica e sociale vigente in loco. L'asserto del ricorrente è inoltre in aperta contraddizione con le dichiarazioni riguardanti i soldi inviati in Camerun. Egli infatti sostiene di aver fatto pervenire sin dal 2017 degli aiuti economici a delle associazioni locali, poiché conscio della situazione politica vigente in Camerun, disastrosa per gli anglofoni, desiderando "aiutare la popolazione che soffriva a causa della guerra civile" (cfr. verbale 2, D54). D'altro canto, una rapida ricerca online permette facilmente di scoprire che non soltanto Buea si trova nel bel mezzo dei territori del nord-ovest del Camerun in cui, dal 2017, è scoppiata la guerra civile, ma è pure stata dichiarata capitale della Repubblica federale di Ambazonia da parte dei secessionisti anglofoni (cfr. https://en.wikipedia.org/wiki/Ambazonia; https://en.wikipedia.org/wiki/Buea). Quando l'insorgente sostiene di essere rientrato nel Paese senza sapere cosa stesse succedendo a Buea e di essere stato sorpreso e sopraffatto dagli eventi, oltre a non essere credibile, sembra quindi essere in malafede. Il ricorrente si contraddice nuovamente laddove afferma in un primo momento che nella zona anglofona vige "un blocco per cui nessuno può uscire e nessuno può entrare" (cfr. verbale 1, D17), per poi sostenere che quando è rientrato nel Paese egli è andato ad abitare a Buea che si trova proprio nella parte anglofona (vebale 1, D23-28). Non soltanto lui avrebbe potuto liberamente entrare, installarsi a Buea e dopo tre settimane andarsene nuovamente, egli avrebbe potuto inoltre recarsi liberamente a Yaoundé per procurarsi il passaporto fasullo che avrebbe poi usato per espatriare (cfr. verbale 2, D105), ciò che appare piuttosto irrealistico. Vi è inoltre una discrepanza fra la data d'arrivo in Svizzera - che in occasione del rilevamento dei dati era stata fatta risalire al 15 novembre 2019 (cfr. atto SEM n. 16/9, D5) - e le vicende che hanno portato il ricorrente a lasciare il proprio Paese - che secondo le sue dichiarazioni si sarebbero svolte per tre settimane e nel corso del mese di novembre 2019 e che lo avrebbero condotto ad espatriare all'ultima settimana del mese (cfr. verbale 1, D40-45). Né una né l'altra versione, per altro, corrispondono a quanto emerge dal sistema automatico d'identificazione delle impronte digitali gestito da Fedpol (AFIS), stante il quale in data 11 novembre 2019 il ricorrente è stato sottoposto a Basilea città a un controllo dattiloscopico (cfr. atti SEM n. 7/3, 10/3). In definitiva, nelle modalità, nelle tempistiche e per gli scopi addotti, non è verosimile che il ricorrente sia rientrato in Camerun in novembre 2019. 5.2.2 A mente del Tribunale, neppure sono credibili le dichiarazioni relative ai problemi avuti nel 2013 a seguito del tentativo di estorsione perpetrato dal signor B._______. Si rileva innanzitutto che di tale relazione e dei problemi che ne erano scaturiti - a suo dire alla base della decisione di lasciare il Paese nel 2015 - l'insorgente non aveva fatto minimamente accenno in occasione della prima domanda d'asilo del 23 marzo 2015. Egli ne ha parlato per la prima volta nella procedura che ci occupa, precisando che tali vicende sono alla base di uno dei due motivi d'asilo da lui invocati (cfr. verbale 1, D17). Riguardo al signor B._______ il ricorrente non fornisce alcun dettaglio fisico, comportamentale, anagrafico che permetta di caratterizzare minimamente tale persona, limitandosi ad asserire che questi fosse in una posizione privilegiata per poterlo ricattare. L'insorgente ha sostenuto che quest'ultimo lavorasse per l'ufficio della presidenza del Camerun (cfr. verbale 2, D33), sostenendo che fosse molto importante poiché viaggiava tanto con il presidente (cfr. verbale 2, D39), ipotizzando infine che si occupasse della sicurezza e che lavorasse per i servizi segreti (cfr. verbale 2 D40). Tutto ciò senza averne alcuna certezza, considerato che egli stesso ammette di non avere mai parlato con quest'ultimo del suo lavoro e che avrebbe fatto le sue deduzioni avendolo visto entrare nell'edificio governativo con un badge (cfr. verbale 2 D39). Ora, quand'anche si ammettesse che il signor B._______ abbia effettivamente rivestito una posizione di potere e di alto rilievo in seno al governo, appare alquanto singolare che per finanziare il proprio progetto egli si sia rivolto proprio al ricorrente anziché ad imprenditori nella sfera d'influenza dell'amministrazione o ad altri alti funzionari, che senz'altro disponevano di maggiori fondi propri, di maggiore influenza e di maggiori capacità creditizie. D'altro canto, se davvero il signor B._______ avesse rivestito il ruolo che gli viene attribuito, quest'ultimo avrebbe potuto con facilità appurare quali fossero le reali capacità economiche del ricorrente e rendersi conto che quest'ultimo non disponeva dell'importo richiesto. A tal proposito, appare alquanto singolare, se non inverosimile, che il ricorrente neppure sapesse (né si fosse informato successivamente) a quanto ammontassero 32 milioni di franchi CFA (pari a ca. CHF 50'000.-) che gli sarebbero stati chiesti dal signor B._______ (cfr. verbale 2, D35), dando così l'impressione che la questione non lo riguardasse personalmente. Ad ogni modo, le asserzioni del ricorrente riguardo alla relazione avuta con quest'uomo sono estremamente vaghe, prive di qualsiasi dettaglio o accenno di coinvolgimento emotivo, al pari di quelle relative ai motivi che hanno portato alla rottura di tale rapporto (cfr. verbale 2, D33). A seguito di un tradimento della fiducia come quello raccontato dal ricorrente, da parte di una persona con cui si ha condiviso l'intimità, ci si potrebbe attendere un racconto più dettagliato ed emozionale. Nel caso concreto, invece, le allegazioni riguardo al ricatto che è seguìto al rifiuto di ottemperare alla richiesta di denaro appare oltremodo stereotipato e superficiale e non hanno l'intensità che ci si potrebbe aspettare se egli avesse effettivamente vissuto un tale avvenimento nelle circostanze riferite. L'insorgente si contraddice inoltre laddove afferma, in un primo momento, che le minacce e i ricatti sono subentrati soltanto dopo che lui aveva deciso d'interrompere la relazione con il signor B._______ durata circa sei mesi (cfr. verbale 2, D33, D37), mentre in seguito egli sostiene che le richieste di soldi e i ricatti siano iniziati già durante la relazione, dopo circa quattro mesi dal suo inizio e che nonostante ciò essa è continuata ancora per alcuni mesi, fino al momento in cui egli se n'è andato (cfr. verbale 2, D37-38, 46). Il racconto dell'insorgente non convince neppure laddove sostiene di temere le rappresaglie e le persecuzioni del signor B._______, il quale - a suo dire - disporrebbe di potere, risorse e mezzi che gli avrebbero permesso di trovarlo e perseguitarlo ancora sei anni dopo, nel 2019, allorquando si trovava a Buea. Se tale fosse il caso, è alquanto inverosimile che nell'ottobre 2013, al termine della relazione e dopo essere stato ricattato, egli si sia semplicemente trasferito altrove, cambiando casa, ma continuando a lavorare in Camerun fino a gennaio 2015 (cfr. verbale 2, D41-51). Se tale fosse il caso, l'idea del ricorrente di ritornare nel proprio Paese per avviare un'attività imprenditoriale, seppur in un'altra regione, sarebbe contraria ad ogni logica dell'agire. Invitato a chiarire tale circostanza, nuovamente il ricorrente si è limitato a fornire risposte vaghe e poco plausibili (cfr. verbale 1, D68-71). A fronte delle circostanze presentate, le modalità e il contenuto del ricatto riferito dal ricorrente non paiono maggiormente verosimili. Su tale aspetto centrale, su cui ci si potrebbe aspettare un'esposizione emotiva, precisa e dettagliata, le dichiarazioni del ricorrente sono estremamente vaghe e povere di dettagli. Egli si è limitato ad asserire che per minacciarlo il signor B._______ faceva dei riferimenti non troppo celati alla legislazione camerunense che sanziona le relazioni omosessuali. Egli non ha tuttavia spiegato come il signor B._______ avrebbe potuto denunciarlo, senza rischiare di essere a sua volta coinvolto, a livello penale, professionale e reputazionale. Volendo credere che il signor B._______ rivestisse davvero la posizione che gli attribuisce il ricorrente, è poco plausibile che quest'ultimo fosse disposto a mettere tutto in gioco soltanto per perpetrare una rappresaglia nei confronti del ricorrente. Nulla agli atti consente d'altra parte di ritenere che tanto nel 2013, al momento del rifiuto del finanziamento, quanto nel 2019, al momento del preteso rientro nel Paese, la minaccia sarebbe stata effettivamente concretizzata e l'omosessualità del ricorrente denunciata alle autorità camerunensi. 5.2.3 Altrettanto inverosimile è il fatto che il ricorrente potesse essere percepito dalle autorità camerunensi come un sostenitore della causa separatista o come un mercenario. In aggiunta alle valutazioni interamente condivisibili esposte dalla SEM, a cui si rimanda, si rileva che a supporto di tale circostanza il ricorrente ha prodotto unicamente due ricevute di pagamento di cui lui era il mittente, per due transazioni pari a 228.- e 400.-, avvenute il 30 ottobre e il 3 novembre 2018, in favore di due donne residenti in Camerun (cfr. MdP 1). Nonostante il ricorrente asserisca che tali versamenti fossero fatti a scopo di beneficienza, come "un aiuto" (cfr. verbale 2, D54), non è dato sapere chi fossero le beneficiarie, se avessero un ruolo (e se del caso quale) in associazioni a carattere umanitario e quale fosse la destinazione o lo scopo degli importi versati. Per quel che è dato sapere a questo Tribunale, tali versamenti potrebbero anche essere consecutivi all'acquisto di merci o servizi da parte dell'interessato. Ad ogni modo, si tratta di importi talmente esigui da non avere alcuna rilevanza nel contesto della causa secessionista della parte anglofona del Camerun. Ragione per cui il ricorrente non può seriamente pretendere di essere visto come un sostenitore dei ribelli sulla base di tali versamenti. Per quanto concerne le altre due ricevute di pagamento prodotte (cfr. MdP 2), si osserva che i due pagamenti interni in valuta locale oltre a non riportare il nome del ricorrente (né come mittente, né come beneficiario), sono stati eseguiti il 3 ottobre 2019, ossia in un momento in cui, secondo la sua stessa ricostruzione degli eventi, egli era ancora lontano dal Camerun. Invitato a chiarire tale circostanza, l'interessato ha sostenuto di aver affidato dei soldi a C._______, una non meglio precisata donna incontrata in un non meglio specificato momento in Europa, affinché questa facesse dei versamenti in favore di associazioni in Camerun, in modo da evitare di dover pagare le commissioni per i bonifici all'estero (cfr. verbale 2, D56-61). Ora, quand'anche si volesse dare credito a tale affermazione - non verificabile e comunque poco plausibile - non si vede come le autorità camerunensi possano oggettivamente metterlo in relazione con tali pagamenti e ritenerlo un finanziatore dei ribelli, considerato che dagli atti neppure emerge che la suddetta C._______ sia un'attivista per la secessione, o che sia stata interrogata ed abbia fatto il suo nome. 5.3 5.3.1 Alla luce di quanto esposto sopra e in assenza di altri elementi di rilievo, non è quindi affatto credibile che al ricorrente sia stata tolta la cittadinanza con l'accusa di "terrorismo e apologia della sovversione". 5.3.2 Innanzitutto, non convince il racconto delle pretese deposizioni che i tre amici dell'interessato, D._______, E._______ e F._______, avrebbero rilesciato a seguito del loro arresto. Questo Tribunale rileva che nel complesso le dichiarazioni rese dal ricorrente su questo evento si esauriscono in mere ed imprecise affermazioni di parte, non corroborate dal benché minimo elemento di seria consistenza (cfr. verbale 2, D124-137). In particolare, quanto raccontato non è frutto di una testimonianza diretta delle persone coinvolte, ma di racconti di seconda o terza mano. L'arresto dei tre amici, avvenuto nel 2020 e il contenuto delle loro deposizioni, sarebbe infatti stato narrato al ricorrente nel 2021, in circostanze non chiare, da due non meglio precisati vicini, G._______ e H._______, che a loro volta avrebbero appreso della sorte degli arrestati tramite le famiglie di quest'ultimi e dei loro avvocati (cfr. verbale 2, D116-121, D125). Invitato a fare maggiore chiarezza sui motivi per cui il suo nome sarebbe emerso nel corso delle deposizioni dei tre amici, il ricorrente non ha saputo fornire alcuna spiegazione plausibile, ammettendo altresì di sospettare che i vicini non fossero a conoscenza di tutti i dettagli (cfr. verbale 2, D131). Le indicazioni fornite appaiono piuttosto generiche e stereotipate e a ben vedere non vi è alcun elemento, come per esempio un provvedimento giudiziario, che permetta di ritenere verosimile l'arresto dei tre amici e le circostanze addotte, conto tenuto che la produzione di copia dei documenti di identità di D._______, E._______ e F._______ (cfr. MdP 3), non è suscettibile di dimostrare alcunché. Per quanto poi concerne la perdita della cittadinanza, l'insorgente si è limitato a pure congetture, non fondate su alcun indizio oggettivo, con riferimento ai fatti evocati. Egli afferma infatti di aver capito che gli fosse stata tolta la nazionalità per il solo fatto che l'autorità preposta gli aveva comunicato telefonicamente che non poteva rinnovare la carta d'identità online, ma che avrebbe dovuto recarsi di persona allo sportello. A dire del ricorrente questo sarebbe stato un espediente per attirarlo e poterlo più facilmente arrestare, ragione per cui non avrebbe chiesto nulla all'operatore con cui era al telefono (cfr. verbale 2, D132-137). A sostegno delle proprie supposizioni, in sede ricorsuale l'interessato ha prodotto un provvedimento del Ministero della giustizia del Camerun statuente la revoca della cittadinanza camerunense nei suoi confronti (doc. TAF 2), sulla cui attendibilità occorre tuttavia esprimere alcune riserve, per le ragioni che seguono. 5.3.3 La legge che regola la nazionalità in Camerun è la "Loi n° 1968-LF-3 du 11 juin 1968, Portant code de la nationalité camerounaise" (cfr. https://www.refworld.org/docid/3ae6b4d734.html). Gli articoli da 31 a 35 riguardano la revoca della cittadinanza camerunese. Giusta l'art. 31, un camerunese maggiorenne può perdere la nazionalità nel caso in cui: a) acquisisce o mantiene volontariamente una cittadinanza straniera; b) esercita il diritto di rinunciare alla cittadinanza camerunese in conformità alle disposizioni della presente legge; c) pur ricoprendo un incarico in un servizio pubblico di un'organizzazione internazionale o straniera, lo mantiene nonostante l'ingiunzione di dimettersi fatta dal governo del Camerun. L'art. 32 riguarda unicamente le donne camerunesi che sposano uno straniero. Infine l'art. 34 si rivolge agli stranieri che hanno acquisito la nazionalità camerunese, che possono esserne privati per decreto se: a) è stato condannato per un atto qualificato come crimine o delitto contro la sicurezza interna o esterna dello Stato; b) se ha commesso atti pregiudizievoli per gli interessi dello Stato del Camerun. Ora, le fonti disponibili relative alla perdita della nazionalità camerunese, trattano soprattutto della questione della doppia nazionalità. Sebbene il possesso della doppia cittadinanza non sia legalmente consentito ai cittadini camerunesi, dal lato pratico tale disposizione non è strettamente osservata, dal momento che la perdita automatica della nazionalità camerunese deve essere provata da un accertamento giudiziario. In assenza di tale prova, coloro che hanno la doppia cittadinanza camerunese e straniera possono continuare a godere illegalmente dei diritti dei camerunensi con un'unica cittadinanza (cfr. pag. 8, Rapporto dell'Istituto Universitario Europeo: https://cadmus.eui.eu/bitstream/handle/1814/71404/RSCAS_GLOBALCIT_CR_2021_13.pdf). Nel caso concreto, il ricorrente, non ha mai asserito, né risulta dagli atti avere una doppia nazionalità che condurrebbe alla perdita della sua nazionalità camerunese. Del resto, i reati contro la sicurezza dello Stato di cui lui sostiene essere accusato da parte delle autorità del Camerun, non sarebbero comunque suscettibili di portare alla revoca della sua nazionalità, dal momento che questa gli è stata attribuita alla nascita, e una tale misura vale unicamente per coloro che la nazionalità camerunese l'hanno acquisita in seguito. 5.3.4 Alla luce di quanto appena esposto, dei più che concreti dubbi emergono riguardo all'autenticità del provvedimento del Ministero della giustizia del Camerun statuente la revoca della cittadinanza camerunense prodotto dal ricorrente. Dalle fonti consultate emerge infatti che in Camerun, a causa della corruzione diffusa a tutti i livelli e in tutti i settori pubblici e privati, sono facilmente disponibili documenti falsi e certificati autentici falsificati (cfr. https://media.frag-den-staat.de/files/foi/758362/2022-09-02-lagebericht-asyl-kamerun-ocr.pdf; https://www.state.gov/reports/2022-country-reports-on-human-rights-practices/cameroon/; https://bti-project.org/fileadmin/api/content/en/downloads/reports/country_report_2022_CMR.pdf). Oltre ai passaporti, di cui il ricorrente stesso sostiene di aver fatto uso (cfr. verbale 2, D103-107) e ai visti falsi, di cui si sono avvalsi migliaia di camerunesi per viaggiare ad esempio verso Stati Uniti (cfr. https://www.voanews.com/a/visa-fraud-a-threat-to-cameroonians-applying-for-travel-to-the-us/2767095.html) e Belgio (cfr. https://theguardianpostcameroon.com/post/1210/en/over-1-000-cameroonians-seeking-asylum-in-belgium-within-six), la contraffazione dei documenti tocca gli ambiti più disparati, come ad esempio i certificati di studio per poter accedere all'accademia di polizia (cfr. https://mimimefoinfos.com/1000-student-gendarmes-dismissed-for-possession-of-fake-documents/) ed è perpetrata da gang dedite alla produzione di documenti falsi (https://cameroonnewsagency.com/fake-document-production-gang-dismantled/). Per le ragioni evocate, questo Tribunale non ritiene pertanto necessario attardarsi ulteriormente ad esaminare l'adempimento delle esigenze formali che la summenzionata legge prevede debbano rivestire gli atti ufficiali relativi alla perdita e all'acquisizione della nazionalità camerunese (cfr. art. 36-40).
6. In conclusione, visto quanto precede, le allegazioni del ricorrente non soddisfano le condizioni di verosimiglianza poste dall'art. 7 LAsi. In virtù di quanto sopra esposto, il ricorso in materia di riconoscimento della qualità di rifugiato e di concessione dell'asilo non merita tutela e la decisione impugnata va confermata.
7. Se respinge la domanda d'asilo o non entra nel merito, la SEM pronuncia, di norma, l'allontanamento dalla Svizzera e ne ordina l'esecuzione; tiene però conto del principio dell'unità della famiglia (art. 44 LAsi). Il ricorrente non adempie le condizioni in virtù delle quali la SEM avrebbe dovuto astenersi dal pronunciare l'allontanamento dalla Svizzera (art. 14 cpv. 1 e 2 nonché art. 44 LAsi come pure art. 32 dell'ordinanza 1 sull'asilo relativa a questioni procedurali dell'11 agosto 1999 [OAsi 1, RS 142.311]; DTAF 2013/37 consid. 4.4). Pertanto, anche la pronuncia dell'allontanamento va confermata. 8. 8.1 Per quanto concerne l'esecuzione dell'allontanamento, per rinvio dell'art. 44 LAsi, l'art. 83 della legge federale sugli stranieri e la loro integrazione (LStrI, RS 142.20) prevede che la stessa deve essere possibile (art. 83 cpv. 2 LStrI), ammissibile (art. 83 cpv. 3 LStrI) e ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). In caso di non adempimento di una di queste condizioni, la SEM dispone l'ammissione provvisoria (art. 44 LAsi e art. 83 cpv. 1 LStrI). Secondo prassi costante del Tribunale, circa l'apprezzamento degli ostacoli all'esecuzione dell'allontanamento, vale lo stesso apprezzamento della prova consacrato al riconoscimento della qualità di rifugiato, ovvero il ricorrente deve provare o per lo meno rendere verosimile l'esistenza di un ostacolo all'esecuzione dell'allontanamento (cfr. DTAF 2011/24 consid. 10.2). Inoltre, lo stato di fatto determinante in materia di esecuzione dell'allontanamento è quello che esiste al momento in cui si statuisce (cfr. DTAF 2009/51 consid. 5.4). 8.2 Nella decisione impugnata, la SEM ha ritenuto ammissibile, ragionevolmente esigibile e possibile l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente, non essendoci in particolare dal profilo dell'esigibilità della misura, degli ostacoli personali che si opporrebbero all'esecuzione della stessa. Nel gravame il ricorrente avversa anche tale assunto. 8.3 Ora, siccome il ricorrente è in misura d'intraprendere ogni passo necessario presso la competente rappresentanza del suo paese d'origine in vista dell'ottenimento dei documenti necessari al rimpatrio (art. 8 cpv. 4 LAsi; cfr. DTAF 2008/34 consid. 12) non risultano impedimenti sotto l'aspetto della possibilità dell'esecuzione dell'allontanamento (art. 83 cpv. 2 LStrI). 8.4 A norma dell'art. 83 cpv. 3 LStrI l'esecuzione dell'allontanamento non è ammissibile quando comporterebbe una violazione degli impegni di diritto internazionale pubblico della Svizzera. La portata di detta norma non si esaurisce nella massima del divieto di respingimento. Anche altri impegni di diritto internazionale della Svizzera possono essere ostativi all'esecuzione del rimpatrio in particolare l'art. 3 CEDU o l'art. 3 della Convenzione contro la tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti del 10 dicembre 1984 (Conv. tortura, RS 0.105). La Corte europea dei diritti dell'uomo (CorteEDU) ha più volte ribadito che la sola possibilità di subire dei maltrattamenti dovuti a una situazione di insicurezza generale o di violenza generalizzata nel Paese di destinazione non è sufficiente per ritenere una violazione dell'art. 3 CEDU. Spetta infatti all'interessato provare o rendere verosimile l'esistenza di seri motivi che permettano di ritenere che egli correrà un reale rischio («real risk») di essere sottoposto, nel Paese verso il quale sarà allontanato, a trattamenti contrari a detti articoli (cfr. DTAF 2013/27 consid. 8.2 e relativi riferimenti). Nel caso in esame, visto che l'insorgente non è riuscito a dimostrare l'esistenza di seri pregiudizi o il fondato timore di essere esposto a tali pregiudizi ai sensi dell'art. 3 LAsi, il principio del divieto di respingimento non trova applicazione nella fattispecie ed il suo rinvio verso il Camerun è dunque ammissibile sotto l'aspetto dell'art. 5 cpv. 1 LAsi e dell'art. 33 della Convenzione sullo statuto dei rifugiati del 28 luglio 1952 (Conv. rifugiati, RS 0.142.30). In siffatte circostanze non v'è inoltre motivo di considerare l'esistenza di un rischio personale, concreto e serio per l'insorgente di essere esposto, nel suo Paese d'origine ad un trattamento proibito ai sensi dell'art. 3 CEDU o dell'art. 3 Conv. tortura. Pertanto, come rettamente ritenuto nel giudizio litigioso, l'esecuzione dell'allontanamento è ammissibile ai sensi delle norme di diritto pubblico internazionale nonché della LAsi. 8.5 Giusta l'art. 83 cpv. 4 LStrI l'esecuzione non può essere ragionevolmente esigibile qualora, nello stato di origine o di provenienza, lo straniero venisse a trovarsi concretamente in pericolo in seguito a situazioni quali guerra, guerra civile, violenza generalizzata o emergenza medica. 8.5.1 La disposizione citata si applica principalmente ai «réfugiés de la violence», ovvero agli stranieri che non adempiono le condizioni della qualità di rifugiato, poiché non sono personalmente perseguiti, ma che fuggono da situazioni di guerra, di guerra civile o di violenza generalizzata. Essa vale anche nei confronti delle persone per le quali l'allontanamento comporterebbe un pericolo concreto, in particolare perché esse non potrebbero più ricevere le cure delle quali esse hanno bisogno o che sarebbero, con ogni probabilità, condannate a dover vivere durevolmente e irrimediabilmente in stato di totale indigenza e pertanto esposte alla fame, a una degradazione grave del loro stato di salute, all'invalidità o persino alla morte. Tuttavia, le difficoltà socio-economiche che costituiscono l'ordinaria quotidianità di una regione, in particolare la penuria di cure, di alloggi, di impieghi e di mezzi di formazione, non sono sufficienti, in sé, a concretizzare una tale esposizione al pericolo. L'autorità alla quale incombe la decisione deve dunque, in ogni singolo caso, confrontare gli aspetti umanitari legati alla situazione nella quale si troverebbe lo straniero in questione nel suo Paese siano tali da esporlo ad un pericolo concreto (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.6-7.7 e relativi riferimenti). Si tratta dunque di esaminare, con riferimento ai criteri suesposti, se l'insorgente conclude a giusta ragione o meno al carattere inesigibile dell'esecuzione dell'allontanamento, tenuto conto della situazione generale vigente attualmente in Camerun, da un lato, e della sua situazione personale, dall'altro. 8.5.2 Nella fattispecie, il Camerun sta attualmente affrontando un aggravamento delle tensioni politiche e interetniche. Tuttavia, non si trova in una situazione di guerra, guerra civile o violenza generalizzata che consenta di presumere fin dall'inizio - a prescindere dalle circostanze del caso in questione - che tutti i cittadini camerunesi siano in pericolo effettivo (ex pluris sentenza del Tribunale D-1752/2020 del 23 agosto 2022). 8.5.3 Dagli atti all'inserto non risulta inoltre alcun elemento dal quale si possa desumere che l'esecuzione dell'allontanamento dell'insorgente implicherebbe una sua messa in pericolo concreta. Il richiedente è un uomo camerunese di quasi cinquant'anni, celibe, che non risulta farsi carico di particolari responsabilità familiari. Egli ha vissuto fino a 19 anni a Yaoundé, dove vi è ritornato fra il 2012 e il 2015, parla fluentemente francese e inglese ed ha delle minime conoscenze di tedesco ed ha una formazione superiore (cfr. atto SEM n. 16/9), ha svolto numerosi lavori in Patria e all'estero e sebbene non abbia più alcun famigliare in Camerun a fronte delle esperienze e delle competenze di cui dispone è lecito ritenere che potrebbe insediarsi senza eccessive difficoltà a Yaoundé una volta rientrato nel paese. In merito al suo stato di salute, il ricorrente ha affermato di stare generalmente bene (cfr. verbale 1, D4; verbale 2, D4-5). Pur avendo asserito sin dal deposito della domanda d'asilo di essere affetto dal virus dell'immunodeficienza umana (HIV), nel corso di tutte le visite mediche egli ha sempre rifiutato di sottoporsi a un prelievo ematico volto ad accertare la malattia e a controllare la carica virale al fine di predisporre l'adeguata terapia (cfr. atti SEM n. 17/2, 18/2, 23/2, 24/2, 31/2, 32/2, 39/7, 59/2). Al netto di tale constatazione l'insorgente ha dichiarato di essere affetto dal virus sin dal 2016 e di seguire in Svizzera il trattamento che prendeva anche in Camerun (cfr. verbale 1, D6-10). Quanto alle problematiche di depressione egli ha riferito di non prendere antidepressivi, ma di limitarsi l'esercizio fisico (cfr. verbale 1, D11-12). A mente di questo Tribunale la SEM non avrebbe dovuto svolgere ulteriori indagini in merito alla situazione medica del ricorrente considerato l'obbligo di collaborazione che incombe a quest'ultimo, per di più rappresentato (art. 8 cpv. 1 LAsi). In definitiva, nel suo fascicolo non figurano elementi che permettano di ritenere che egli soffra di una malattia grave ai sensi della giurisprudenza di questo Tribunale (cfr. DTAF 2014/26 consid. 7.3-7.10; 2011/50 consid. 8.1-8.3) e suscettibile di mettere in pericolo la sua vita o la sua salute a breve termine in caso di suo ritorno in Camerun (cfr. sentenze del TAF F-4478/2016 del 29 gennaio 2018, consid. 6.3; E-5506/2017 del 22 dicembre 2017, pp. 7). Non essendovi indicazioni di vulnerabilità individuale i presupposti positivi per un reinserimento del ricorrente in patria risultano senz'altro dati. Tantopiù che nel quadro dell'aiuto al rientro egli avrebbe l'opportunità di chiedere una scorta dei medicinali di cui egli fa eventualmente uso in Svizzera, di ricevere assistenza medica nel corso del viaggio di ritorno e di ottenere un aiuto concreto alla ricollocazione. Per il resto, il ricorrente ha contestato solo in modo generico i motivi invocati dalla SEM per dimostrare l'esigibilità dell'esecuzione del suo allontanamento, ai quali si può rinviare pienamente, in quanto sufficientemente pertinenti. 8.5.4 L'esecuzione dell'allontanamento appare pertanto ragionevolmente esigibile (art. 83 cpv. 4 LStrI). 8.6 Ne discende che l'esecuzione dell'allontanamento è possibile, ammissibile e ragionevolmente esigibile. Di conseguenza, anche sotto questo aspetto, la decisione dell'autorità inferiore dev'essere confermata.
9. In definitiva, non violando il diritto federale e stabilendo i fatti rilevanti in modo corretto e completo (art. 106 cpv. 1 LAsi) la decisione impugnata va confermata. Il ricorso dev'essere pertanto interamente respinto.
10. Visto l'esito della procedura, le spese processuali, che seguono la soccombenza, sarebbero da porre a carico del ricorrente (art. 63 cpv. 1 e 5 PA nonché art. 3 lett. b del regolamento sulle tasse e sulle spese ripetibili nelle cause dinanzi al Tribunale amministrativo federale del 21 febbraio 2008 [TS-TAF, RS 173.320.2]). Ciononostante, avendo il Tribunale, con decisione incidentale dell'11 ottobre 2023, accolto l'istanza di assistenza giudiziaria giusta l'art. 65 cpv. 1 PA, non sono riscosse le spese processuali.
11. La presente decisione non concerne persone contro le quali è pendente una domanda di estradizione presentata dallo Stato che hanno abbandonato in cerca di protezione per il che non può essere impugnata con ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale (art. 83 lett. d cifra 1 LTF). La pronuncia è quindi definitiva. (dispositivo alla pagina seguente) Per questi motivi, il Tribunale amministrativo federale pronuncia:
1. Il ricorso è respinto.
2. Non si prelevano spese processuali.
3. Questa sentenza è comunicata al ricorrente, alla SEM e all'autorità cantonale. Il presidente del collegio: Il cancelliere: Manuel Borla Luca Rossi Data di spedizione: